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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/10/2025, n. 9667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9667 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – XIV Sezione Civile in persona del giudice dott.ssa AU RT
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n°430 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025 avente ad
OGGETTO: Appello avverso sentenza giudice di pace
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
AN LI, ed elettivamente domiciliato C.F._2 presso il suo studio sito in Napoli alla via Ascanio n. 1;
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici in via A. Diaz n. 11 domicilia per legge;
APPELLATO
E
, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Pugliese, , C.F._3 presso il cui studio sito in Napoli alla Via Aida n. 40 elettivamente domicilia;
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.10.2025 il procuratore dell'appellante e dell'appellata si riportavano alle conclusioni già Controparte_3 rassegnate nei propri scritti difensivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato alle parti appellate, impugnava la sentenza n. 13403/2024 del Parte_1
Giudice di Pace di Napoli, pubblicata in data 30.05.2024 e non notificata, con la quale veniva rigettata l'opposizione proposta dall'odierno appellante avverso l'estratto di ruolo e la cartella esattoriale n. 07120200106803404000.
L'appellante impugnava la predetta sentenza per l'erronea valutazione del Giudice di Pace riguardo la documentazione probatoria attestante la notifica della cartella impugnata;
carenza di motivazione in quanto non veniva affrontata l'eccezione di prescrizione.
Per questi motivi
, in riforma della sentenza gravata, chiedeva di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della cartella esattoriale n. 07120200106803404000, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, da attribuirsi all'avv. LI dichiaratosi antistatario.
Si costituiva l'appellata e Controparte_3 preliminarmente eccepiva la tardività dell'appello nonché la sua inammissibilità per violazione dell'art. 339 c.p.c.; nel merito, contestava la domanda chiedendone il rigetto, con vittoria di spese processuali.
Si costituiva l'appellata che contestava la domanda Controparte_1 dell'appellante chiedendone il rigetto, con vittoria di spese processuali.
All'udienza del 15.10.2025 la causa veniva assegnata in decisione.
---
In via preliminare ed assorbente, va affrontata l'eccezione di tardività dell'appello sollevata dall' . Controparte_3
Al riguardo, giova in primo luogo rilevare che secondo il consolidato orientamento del giudice di legittimità “ai sensi della L. 7 ottobre 1969,
n. 742, artt. 1 e 3, e del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive, riferendosi tale disciplina al processo di opposizione all'esecuzione in ogni sua fase, compreso il giudizio di cassazione” (Cass., sez. VI Civile – 2, ordinanza 4 dicembre 2019 – 18 giugno 2020, n. 11780).
Orbene, alla luce delle argomentazioni appena esposte, considerando che la pubblicazione della sentenza avveniva in data 30.05.2024 e la notifica dell'appello avveniva in data 30.12.2024, risulta decorso il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. e l'appello è da considerarsi tardivo.
Il rigetto dell'impugnazione comporta che sussistono i presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n.
228), a tenore del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale”.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, con esclusione della fase istruttoria (in quanto non ha avuto luogo) e tenuto conto della decisione in rito e del tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dott.ssa
AU RT definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n.
R.G. 430/2025, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
• Dichiara l'inammissibilità dell'appello;
• Condanna al pagamento in favore dell' Parte_1 [...] delle spese del presente grado di Controparte_3 giudizio, che liquida in euro 462,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA
• Condanna al pagamento in favore della Parte_1 delle spese del presente grado di Controparte_1 giudizio, che liquida in euro 462,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA;
• Condanna l'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Napoli, 23.10.2025 Il Giudice
dott.ssa AU RT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – XIV Sezione Civile in persona del giudice dott.ssa AU RT
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n°430 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025 avente ad
OGGETTO: Appello avverso sentenza giudice di pace
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
AN LI, ed elettivamente domiciliato C.F._2 presso il suo studio sito in Napoli alla via Ascanio n. 1;
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici in via A. Diaz n. 11 domicilia per legge;
APPELLATO
E
, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Pugliese, , C.F._3 presso il cui studio sito in Napoli alla Via Aida n. 40 elettivamente domicilia;
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.10.2025 il procuratore dell'appellante e dell'appellata si riportavano alle conclusioni già Controparte_3 rassegnate nei propri scritti difensivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato alle parti appellate, impugnava la sentenza n. 13403/2024 del Parte_1
Giudice di Pace di Napoli, pubblicata in data 30.05.2024 e non notificata, con la quale veniva rigettata l'opposizione proposta dall'odierno appellante avverso l'estratto di ruolo e la cartella esattoriale n. 07120200106803404000.
L'appellante impugnava la predetta sentenza per l'erronea valutazione del Giudice di Pace riguardo la documentazione probatoria attestante la notifica della cartella impugnata;
carenza di motivazione in quanto non veniva affrontata l'eccezione di prescrizione.
Per questi motivi
, in riforma della sentenza gravata, chiedeva di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della cartella esattoriale n. 07120200106803404000, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, da attribuirsi all'avv. LI dichiaratosi antistatario.
Si costituiva l'appellata e Controparte_3 preliminarmente eccepiva la tardività dell'appello nonché la sua inammissibilità per violazione dell'art. 339 c.p.c.; nel merito, contestava la domanda chiedendone il rigetto, con vittoria di spese processuali.
Si costituiva l'appellata che contestava la domanda Controparte_1 dell'appellante chiedendone il rigetto, con vittoria di spese processuali.
All'udienza del 15.10.2025 la causa veniva assegnata in decisione.
---
In via preliminare ed assorbente, va affrontata l'eccezione di tardività dell'appello sollevata dall' . Controparte_3
Al riguardo, giova in primo luogo rilevare che secondo il consolidato orientamento del giudice di legittimità “ai sensi della L. 7 ottobre 1969,
n. 742, artt. 1 e 3, e del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive, riferendosi tale disciplina al processo di opposizione all'esecuzione in ogni sua fase, compreso il giudizio di cassazione” (Cass., sez. VI Civile – 2, ordinanza 4 dicembre 2019 – 18 giugno 2020, n. 11780).
Orbene, alla luce delle argomentazioni appena esposte, considerando che la pubblicazione della sentenza avveniva in data 30.05.2024 e la notifica dell'appello avveniva in data 30.12.2024, risulta decorso il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. e l'appello è da considerarsi tardivo.
Il rigetto dell'impugnazione comporta che sussistono i presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n.
228), a tenore del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale”.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, con esclusione della fase istruttoria (in quanto non ha avuto luogo) e tenuto conto della decisione in rito e del tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dott.ssa
AU RT definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n.
R.G. 430/2025, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
• Dichiara l'inammissibilità dell'appello;
• Condanna al pagamento in favore dell' Parte_1 [...] delle spese del presente grado di Controparte_3 giudizio, che liquida in euro 462,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA
• Condanna al pagamento in favore della Parte_1 delle spese del presente grado di Controparte_1 giudizio, che liquida in euro 462,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA;
• Condanna l'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Napoli, 23.10.2025 Il Giudice
dott.ssa AU RT