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18 dicembre 1985
18 dicembre 1985
Art. 1.
L' articolo 186 del codice penale militare di pace e' sostituito dal seguente:
"Art. 186 - (Insubordinazione con violenza). - Il militare che usa violenza contro un superiore e' punito con la reclusione militare da uno a tre anni.
Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale . La pena detentiva temporanea puo' essere aumentata".
L' articolo 186 del codice penale militare di pace e' sostituito dal seguente:
"Art. 186 - (Insubordinazione con violenza). - Il militare che usa violenza contro un superiore e' punito con la reclusione militare da uno a tre anni.
Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale . La pena detentiva temporanea puo' essere aumentata".
Giurisprudenza • 2
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