Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 01/04/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO VERBALE DI UDIENZA RG 3444/2020
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
APERTO ORE 12:46
Il giorno 01/04/2025, innanzi al G.O.T. dott.ssa Vitalba Pipitone sono comparsi l'avv. Antonio Ferraro per l'attore, l'avv. Selene Giglia in sostituzione dell'avv. Maria Teresa Meli per la Artik srl, l'avv. Michele Friscia per Controparte_1
Tutti i procuratori discutono la causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e chiedono che venga decisa
IL GIUDICE ISTRUTTORE
Si ritira in camera di consiglio per decidere la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., allegandola al presente verbale e depositata alle ore
19:41
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP dott.ssa Vitalba Pipitone, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n° 3444 Ruolo Generale del contenzioso civile dell'anno 2020 promossa
DA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Ferraro in virtù di procura in calce ex art 83 c.p.c all'originale dell'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Canicattì nella Senatore Sammartino n 80
attore
CONTRO
1) ( cf – p.iva , in persona del l.r.p.t., CP_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Teresa Meli in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata in Canicattì nella via La Marmora n 21 nello studio dell'indicato difensore
2) ( p.iva (P.I. , in persona del suo Controparte_3 P.IVA_2 procuratore e l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Michele
Friscia , giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e
2 risposta, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Porto
Empedocle nella via Lincoln n. 33
Convenuti
Oggetto: responsabilità ex art. 2043 - 2051 c.c.
Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio, avanti l'intestato Tribunale la OC in persona CP_2 dell'amministratore e la al fine di sentire dichiarare Controparte_4
l'esclusiva responsabilità della OC nella causazione del CP_2 sinistro occorsogli in data 8 giugno 2018, all'interno dei locali della gelateria in Canicattì e, conseguentemente ottenere la CP_5 condanna in solido delle convenute al risarcimento dei danni non patrimoniali dallo stesso subiti a causa dell'infortunio.
Esponeva, in particolare, che il sinistro si verificava nella tarda serata del
8 giugno 2018 alle ore 23,40 circa all'interno della gelateria CP_5 allorquando rovinava a terra a causa del pavimento reso viscido dal gelato caduto ad altri avventori del locale, non visibile in quanto di colore chiaro confondendosi con la pavimentazione del locale anch'essa di colore chiaro.
Accusando dolore alla spalla dx, ricorreva alle cure del Pronto soccorso del Nosocomio di Canicattì ove i sanitari in data 9.06.2018 refertavano “ algia spalla dx” eseguivano radiografia dalla quale non emergevano lesioni ossee traumatiche recenti e lo dimettevano con prognosi di giorni cinque.
Persistendo la sintomatologia effettuava ulteriori esami ( RM del
12.06.2018) che evidenziavano una lesione parziale distrattiva perinserzionale a carico di sovraspinato con fenomeni retrattivi sovracentimetrici e diffuso slaminamento fibrillare per la quale si rendeva necessario intervenire chirurgicamente;
3 Seguivano controlli, cure mediche e terapia riabilitativa, all'esito delle quali riportava un danno biologico permanente del 9%, ed un periodo di inabilità totale e temporanea di complessivi 112 giorni;
Chiedeva, dunque, che l'adito Tribunale ritenuta la responsabilità ex art
2043- 2051 c.c., della OC convenuta per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore nel sinistro descritto in narrativa, pronunciasse sentenza di condanna al pagamento della somma di €
25.857,00 oltre interessi, in solido con la assicuratore Controparte_4 della responsabilità civile della in virtù di polizza infortuni CP_2
n.153688203, alla quale l'assicurato aveva denunciato il sinistro,
l'assicurazione sottoponeva a visita medica, presso proprio fiduciario l'attore, respingendo infine la richiesta di risarcimento con comunicazione del 4.06.2019.
Con vittoria di spese e compensi di causa con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituivano in giudizio con deposito di rispettive comparse di costituzione e risposta la Artik srl in persona del l.r.p.t. e la CP_4
[...] in particolare, il legale rappresentante della rilevava il proprio CP_2 difetto di legittimazione passiva in quanto divenuto amministratore unico della OC successivamente all'infortunio, e precisamente in data
25/06/2019, con inizio attività 10/07/2019, la denuncia di sinistro alla compagnia assicurativa era stata infatti formulata dal precedente amministratore tale nella sua qualità di legale Persona_1 rappresentante pro tempore alla data di verificazione dell' evento dannoso;
eccepiva altresì il difetto di legittimazione attiva dell'attore ad agire nei confronti della compagnia assicurativa.
Instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ In via pregiudiziale
– in via principale, accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva del sig e, per l'effetto, ordinarsi l'estromissione Controparte_6 di questi dal procedimento;
2) – in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non fosse ordinata l'estromissione, autorizzare la chiamata in causa
4 dell' amministratore pro-tempore alla data di verificazione del sinistro. 3)
Rigettare comunque la domanda attorea perché infondata in fatto e diritto.
Riservata ogni ulteriore produzione e deduzione di merito ed istruttoria.
Con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento”
La eccepiva l'inoperatività della polizza e la mancanza di Controparte_3 copertura assicurativa, contestava, in relazione all'accaduto la ricorrenza del nesso di causalità, la configurazione di una insidia idonea a determinare la responsabilità del custode a norma dell'art. 2051 c.c., contestava il quantum della pretesa risarcitoria avanzata, rassegnava le seguenti conclusioni “ Rigettare tutte le richieste avversarie, perché inammissibili, improcedibili e del tutto improponibili, perchè prescritte e decadute, per difetto di legittimazione attiva e passiva, perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti, perché non provati sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur, per ogni altro motivo in fatto e in diritto, per inoperatività della polizza nonché per ogni altra violazione di legge ed in caso di inverosimile condanna tenere conto della franchigia esistente come sopra detto, del massimale di polizza e delle norme contrattuali in genere;
-Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
A seguito delle eccezioni sollevate dai convenuti, l'attore nella memoria ex art 183 co 6, primo termine precisava di aver correttamente notificato l'atto di citazione ai sensi dell'art. 145 cpc al nuovo amministratore della OC che di essa ne ha la rappresentanza, la direzione e l'amministrazione; di aver agito nei confronti dell'impresa assicuratrice in via surrogatoria ex art
2900 c.c. a seguito dell'inerzia dell'assicurato ai sensi dell'art. 1917 comma 2, c.c., il quale, denunciato il sinistro, non si era più attivato per richiedere il risarcimento;
che l'eccepita inoperatività della polizza assicurativa contrastava con i motivi del rigetto del risarcimento ( mancanza di nesso causale).
Ritenuta soddisfatta la condizione di procedibilità della domanda e concessi i termini di cui all'art 183 co 6, c.p.c., la causa veniva istruita con escussione di testi ed espletamento di consulenza medico legale.
5 Precisate le conclusioni all'udienza del 11.06.2024, la causa veniva inviata, per discussione orale, all' udienza del 25.01.2025, con assegnazione di termine per deposito note conclusive, rinviata a quella data all' udienza odierna .
Così tratteggiata la materia del contendere nei termini sin qui sintetizzati appare opportuno richiamare i principi generali in materia di responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c. nell'ambito del quale è sussumibile la presente azione.
La formulazione dell'articolo 2051 c.c. ("ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito") evidenzia chiaramente che: -la responsabilità ex articolo 2051
c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (Cass. Civ. 15761/2016); - ad integrare la responsabilità è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato "cagionato" dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'articolo
2051 c.c. (ex multis Cass. 4476/2011);
Funzione dell'art. 2051 c.c. è imputare la responsabilità a chi è nelle condizioni di controllare i rischi della cosa dovendo qualificarsi custode chi effettivamente ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, la responsabilità è quindi in relazione al rapporto di custodia del bene dal quale proviene il danno
La giurisprudenza con arresti consolidati ha chiarito che la relazione giuridica con la cosa non è elemento costitutivo della responsabilità, a differenza di quanto previsto dagli artt. 2052, 2053, 2054 cod. civ., sicché responsabile ex art. 2051 cod. civ. può ben essere un soggetto diverso da quello che abbia un titolo giuridico sulla res (Cass. 6/07/2006, n. 153684),
6 atteso che rileva esclusivamente la relazione di fatto di natura custodiale,
a prescindere finanche dal fatto che essa sia titolata.
Custode, in definitiva, è chi ha la padronanza e l'effettiva disponibilità di fatto e di controllo sulla cosa (cfr. Cass. 27.6.2016, n. 13222; Cass.
1.4.2016, n. 6407).
L'inquadramento nell'ambito della suddetta norma comporta, quindi, precise conseguenze in tema di onere probatorio gravante sulle parti.
Più esattamente: spetta all'attore la prova della derivazione del danno dalla cosa, nonché quello dell'esistenza di un rapporto di custodia tra il convenuto e la cosa stessa;
solamente ove sia assolto dal danneggiato tale onere della prova, spetterà poi al convenuto la prova liberatoria del caso fortuito, ovverosia la prova di un fattore interruttivo del nesso di causa che lega la cosa al danno, non potendo, invece, dispiegare alcuna rilevanza la prova della diligenza del custode, trattandosi – come detto – di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (Cass. n. 2488/2018).
Ebbene, nel caso di specie la figura del custode non può che individuarsi nella OC , persona giuridica, gestore della gelateria CP_2 [...]
a prescindere dalle vicende legate alle modifiche relative alla CP_5 rappresentanza della OC.
Dunque va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'attuale titolare e legale rappresentante della OC convenuta.
Giova invece evidenziare il difetto di legittimazione passiva della compagnia assicurativa convenuta, peraltro rilevabile d'ufficio.
Ed infatti del tutto estraneo a tale rapporto è l'assicuratore per la responsabilità civile che ha assunto, esclusivamente nei confronti del proprio contraente assicurato (nella specie la OC ), il vincolo CP_2 contrattuale, peraltro contestato nella fattispecie in esame, di manlevarlo dalle conseguenze patrimoniali pregiudizievoli derivanti dall'omesso dovere di custodia.
Va infatti ribadito il principio secondo cui: “in tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno (salvi i casi
7 eccezionalmente previsti dalla legge), atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante–assicurato e l'assicuratore dello stesso”
(così, in ultimo, Cass. n. 5259/2021).
Soltanto l'assicurato è quindi legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo-danneggiato, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, né a titolo di responsabilità aquiliana.
Nel caso in esame l'attore giustifica l'azione diretta nei confronti della compagnia assicurativa del responsabile civile con richiamo all'art. 1917, comma 2, c.c. agendo in surrogatoria del titolare inerte.
Tale assunto non può essere condiviso.
Secondo giurisprudenza della Suprema Corte l'azione surrogatoria realizza un'interferenza di natura eccezionale nella sfera giudica del debitore, risulta perciò ammissibile solo nei casi e alle condizioni previsti dalla legge (cfr. Cass. Civ., sent. 2439/2014; Cass. Civ. sent.
11.11.2011).
Ed infatti, ai fini della legittima sostituzione del creditore nell'esercizio di un diritto altrui, con effetti immediati per il suo titolare, è necessaria la sussistenza dei seguenti presupposti: - esistenza di un credito certo, liquido, esigibile in capo al debitore del soggetto che agisce in surrogatoria e nei confronti di un terzo;
- l'inerzia del debitore, da intendersi quale comportamento omissivo, di trascuranza rispetto alla tutela dei propri diritti;
- il pericolo attuale di danno futuro, consistente nell'impossibilità o maggiore difficoltà per il creditore di realizzare il credito coattivamente;
- Il contenuto patrimoniale e la natura non personale del diritto o dell'azione esercitata.
Nel caso di specie difetta un presupposto fondamentale ossia la certezza, liquidità ed esigibilità in capo al presunto debitore ( nella fattispecie la CP_ CP_ OC ), giacché un eventuale debito in capo alla convenuta nascerebbe dall'accertamento della responsabilità ex art 2051 c.c. in questo giudizio.
8 Quanto al merito, la domanda di è infondata per i motivi Parte_1 che si vanno ad illustrare.
In primo luogo occorre verificare se le parti hanno rispettato il principio di ordine generale, inerente alla distribuzione dell'onere della prova, nell'ambito della fattispecie speciale di responsabilità disciplinata dall'art. 2051 c.c.
Ed infatti, l'affermazione della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. presuppone la dimostrazione ad opera del danneggiato, in quanto fatto costitutivo, dell'esistenza del nesso causale tra cosa in custodia e fatto dannoso.
L'art. 2051 c.c., dunque, “non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” (Cass. n. 15389/11 e Cass. n. 8005/10).
Ciò significa che la natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia, esonera il danneggiato dalla prova del solo elemento soggettivo della colpa del custode e non anche del nesso causale che costituisce, anzi un prius logico rispetto alla prova liberatoria del custode;
Pertanto è suo preciso onere dimostrare anzitutto l'attitudine della cosa a produrre il danno, in ragione dell'intrinseca pericolosità ad essa connaturata;
Unico limite alla configurabilità della responsabilità oggettiva del custode è individuato dalla norma nel caso fortuito, da intendersi come fattore interruttivo o eliminativo del nesso eziologico tra res e danno (cfr. Cass.,
n. 20317/2005, che evidenzia come il caso fortuito “costituisce un fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al
9 profilo causale dell'evento, che deve essere riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno”
Orbene, ritiene questo giudicante che, al di là della diversa ricostruzione del fatto storico narrata nel libello introduttivo nel seguente modo “ è rovinosamente caduto per terra a causa del pavimento reso viscido dal gelato precedentemente caduto ad altri clienti”, e riferita dall'attore al ctu nominato in modo differente ossia di essere scivolato a causa del pavimento sporco di gelato e, nel tentativo di evitare la caduta, andava ad urtare la spalla destra contro un tavolino”, nel caso di specie il nesso causale fra la res in custodia ed il danno si ritiene escluso dalla ricorrenza del caso fortuito ( tra cui rientra l'ipotesi del fatto del terzo e del danneggiato).
L'attore stesso infatti deduceva che il gelato era precedentemente caduto ad altri client.
Tali circostanze venivano confermate dal teste escusso Testimone_1 all'udienza del 15.11.2022, quest'ultimo su specifica domanda della compagnia assicurativa riferiva “ il gelato era ancora fresco, non asciutto” aggiungendo “posso dire che quando la gelateria è affollata capita che il pavimento è sporco lo stesso non viene pulito subito”.
Affinchè possa insorgere ed attribuirsi una responsabilità da omessa vigilanza e manutenzione del bene, deve valutarsi se la situazione di pericolo fosse preesistente o comunque visibile e prevedibile con la ordinaria diligenza ed il custode abbia perciò avuto il tempo e la possibilità di avvedersene per tempo e provvedere alla sua rimozione o segnalazione.
Perciò, solo ove abbia conoscenza della situazione e non provveda alla sua tempestiva segnalazione e rimozione, potrà sorgere una responsabilità per omessa manutenzione da cose in custodia.
Orbene, dalla descrizione della dinamica dei fatti come narrati dall'attore e confermati dal teste, appare evidente la ricorrenza del nesso causale tra la cosa e il danno, tuttavia appare altresì evidente che tale dinamica sia
10 avvenuta con repentinità e immediatezza tale da escludere la responsabilità del custode per caso fortuito.
Ed infatti, a causa della immediatezza del danno rispetto alla condotta del terzo, il custode non ha avuto possibilità di intervenire ed impedire il pregiudizio, in altre parole non vi è stato alcun tempo per esercitare alcuna attività volta ad eliminarne le possibili conseguenze pregiudizievoli.
Il teste ha riferito che nella data del 8 giugno 2018 Testimone_1 lavorava come banconista, dunque era intento a servire i gelati agli avventori del locale, non ha riferito della presenza di altri dipendenti/titolare all'interno della gelateria.
L'attore stesso deduceva che il gelato era caduto ad altri clienti, quindi ammettendo che l'intervento del terzo vi fosse stato.
Il fatto poi che il teste, avvicinandosi all'attore per soccorrerlo abbia notato e riferito che il gelato caduto per terra fosse ancora fresco denota che il fatto del terzo abbia assunto i requisiti dell'autonomia, dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità e che sia, quindi, da solo idoneo a produrre l'evento, escludendo fattori causali concorrenti;
denota inoltre che il fattore di pericolo ( ossia il gelato caduto per terra ad altri avventori), abbia esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore del custode.
E' chiaro che non si può attribuire al custode alcuna responsabilità non potendo pretendersi dallo stesso un monitoraggio costante dei locali della non avendo lo stesso avuto alcun margine temporale per Parte_2 avvedersi della presenza del gelato caduto ad altri avventori
Dunque la ricorrenza del caso fortuito, nella fattispecie in esame, riferibile non al comportamento del responsabile, ma alla causa che ha determinato l' evento, che non è riconducibile alla cosa in custodia ma, si ribadisce, ad un elemento esterno ( fatto del terzo) con carattere di imprevedibilità e di inevitabilità (cass. sez.un. ordinanza n. 20943/2022, sentenza n. 4051/2023) è sufficiente ad escludere la responsabilità del custode.
Per tali assorbenti ragioni, dunque, la domanda attorea va rigettata.
11 In considerazione di un pregiudizio comunque subito dall'attore come accertato dal ctu nominato si ritiene sussistano equi e giusti motivi per porre a carico dell'attore il costo della CTU e compensare per il resto le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P avv. Vitalba Pipitone ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 3444/2020, rigetta la domanda formulata da Pt_1
.
[...]
Compensa le spese di lite tra le parti in causa.
Pone definitivamente in capo all'attore le spese di ctu già liquidate con separato decreto
Cosi deciso in Agrigento all'esito dell'udienza del 01.04.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Vitalba Pipitone
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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