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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/10/2025, n. 10866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10866 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Anna Maria La Marra , all'udienza del 28 ottobre 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa R.G.L. 19015 /2025 promossa da:
Parte_1
con l'avv.De Girolamo Raffaele e IA RI
RICORRENTE contro
CP_1
Con l'avv. Cristiana Giordano resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti .
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato e regolarmente notificato iscritta alla Parte_1 gestione magistrale, ha dedotto che nel periodo 2016.2023 l' le ha corrisposto, in CP_1 favore della figlia , portatrice di handicap , i contributi formativi;
Persona_1 che con lettera del 13.6.2024 l'istituto le comunicava un indebito di euro 77700,00 per insussistenza del requisito oggettivo relativo all'iscrizione e frequenza di una scuola di formazione e/o scuola speciale propedeutica all'inserimento socio- lavorativo;
che ha sempre frequentato negli anni dal 2015 al 2022 Persona_1 il centro Vaclav Vojta, come dichiarato nelle domande presentate negli anni in contestazioni;
che l non aveva mai contestato l'insussistenza del requisito CP_1 oggettivo. Previe argomentazioni in diritto sulla natura assistenziale dell'indebito e sulla irripetibilità dello stesso concludeva chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni “dichiarare la illegittimità e/o nullità del provvedimento di accertamento dell'indebito di euro 7700,00 …per l'effetto dichiarare non dovuta all' la somma CP_1 di euro 7700,00 condannare l' alla restituzione delle somme nel frattempo CP_1 trattenute vittoria di spese e competenze con distrazione.
L' si è costituito ed ha eccepito che da controlli effettuati la struttura menzionata CP_1 dall'interessata non fosse un istituto scolastico e/o una scuola di formazione lavoro come richiesto dall'art 3 del bando di partecipazione. Concludeva pertanto chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna alle spese di lite.
All'udienza odierna, la causa, documentalmente istruita, veniva discussa e decisa con sentenza contestuale.
La domanda è fondata e, va, pertanto, accolta.
E' pacifico tra le parti che l' abbia corrisposto, nel periodo 2016-2023 alla CP_1 ricorrente, iscritta alla gestione magistrale, i contributi formativi in favore della figlia portatrice di handicap.
Del pari è documentato che l' con lettera del 13.6.2024 le abbia comunicato la CP_1 sussistenza di un indebito di euro 7700,00 relativa all'erogazione negli anni 2016- 2023 di assegni di frequenza e contributi formativi per mancanza del requisito oggettivo. Si legge all'uopo in tale missiva “ ….con riferimento al bando di concorso per l'erogazione di assegni di frequenza e contributi formativi si comunica che, a seguito dei controlli eseguiti sulle autocertificazioni rese nelle domande di partecipazione presentate negli anni 2015-2022 è stata evidenzia, per il beneficiario
, l'assenza del requisito oggettivo relativo all'iscrizione e frequenza Parte_2 di una scuola di formazione e(o scuola speciale propedeutica all'inserimento socio- lavorativo, accreditata con il MIM. ( cfr. doc.3 fascicolo ricorrente).
E', dunque, pacifico che l'indebito in esame riguardi importi aventi natura assistenziale e in quanto tale, dev'essere disciplinato sulla scorta dei principi vigenti in materia, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità che ha individuato, in relazione alle singole e diversificate ipotesi applicative, un'articolata disciplina che distingue a seconda che l'indebito consegua, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio-economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura.
In particolare, la Suprema Corte, intervenuta più volte in materia, ha affermato il principio secondo cui l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso -diverso dalla fattispecie- di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato. ( cfr Cass. n.13223 del 30.06.2020 e Cass. n.26036 del 15.10.2019).E ancora in tema di indebito assistenziale, la regola propria di tale sottosistema che, in armonia con l'art. 38 Cost., esclude la ripetizione delle erogazioni indebite viene meno, con conseguente applicazione della disciplina generale della ripetibilità dell'indebito civile, di cui all'art. 2033 c.c., in presenza di un comportamento intenzionale del percipiente e dell'assenza di una condizione di affidamento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la ripetibilità dei ratei della indennità di frequenza percepiti contestualmente alla indennità di comunicazione in violazione dell'art. 3 l. n. 289 del 1990).
Sulla scorta di tali argomenti, si ricava la regola secondo cui, in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema che esclude la ripetizione quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile>> (cfr., fra le tante, sentenza n. 665/2021 ).
Nel caso di specie, trattandosi di indebito assistenziale, trovano applicazioni i principi sopra esposti. Al riguardo infatti la stessa ricorrente non contesta l'assenza del requisito oggettivo relativo alla struttura frequentata dalla beneficiaria, bensì sottolinea la conoscenza della suddetta struttura da parte dell'istituto nel momento di accoglimento delle domande di partecipazione al bando di concorso presentate dalla ricorrente negli anni 2016-2023. Ed invero, dall'esame della documentazione depositata dalla ricorrente e, non contestata dall' si evince come la stessa abbia CP_1 prodotto unitamente alla domanda di partecipazione, la dichiarazione della struttura Voita Italia, frequentata dalla beneficiaria negli anni di cui è causa e ritenuta soltanto con il provvedimento di indebito non idonea . In tale situazione, trova applicazione la regola, desumibile dalle pronunce sopra indicate, secondo cui, in assenza di elementi idonei ad escludere a priori l'affidamento dell'assistito, non sono ripetibili i ratei della prestazione assistenziale richiesti, in quanto maturati anteriormente all'accertamento comunicato con la missiva del 13.6.2024 . La frequentazione di una struttura, qual è quella del Centro di Riabilitazione “Vaclav Vojta”, non rientrante tra quelle richieste dal bando di concorso , non poteva non essere nota all'Istituto, considerato che la ricorrente, giova ribadire, ha sempre allegato la dichiarazione di frequenza della suddetta struttura alla domanda di partecipazione al bando di concorso, domanda, accolta dall'istituto per tutti gli anni in contestazione.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, sezione lavoro, definitivamente pronunciando così provvede: accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'irripetibilità dell'indebito di € 7.700, 00 di cui al provvedimento del 13 giugno 2024 con conseguente annullamento dello CP_1 stesso;
e con condanna alla restituzione degli importi eventualmente trattenuti dall' a tale titolo;
CP_2
condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese processuali in favore della ricorrente che liquida in € 1850,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% , con distrazione .
Roma 28 ottobre 2025
Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Anna Maria La Marra , all'udienza del 28 ottobre 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa R.G.L. 19015 /2025 promossa da:
Parte_1
con l'avv.De Girolamo Raffaele e IA RI
RICORRENTE contro
CP_1
Con l'avv. Cristiana Giordano resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti .
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato e regolarmente notificato iscritta alla Parte_1 gestione magistrale, ha dedotto che nel periodo 2016.2023 l' le ha corrisposto, in CP_1 favore della figlia , portatrice di handicap , i contributi formativi;
Persona_1 che con lettera del 13.6.2024 l'istituto le comunicava un indebito di euro 77700,00 per insussistenza del requisito oggettivo relativo all'iscrizione e frequenza di una scuola di formazione e/o scuola speciale propedeutica all'inserimento socio- lavorativo;
che ha sempre frequentato negli anni dal 2015 al 2022 Persona_1 il centro Vaclav Vojta, come dichiarato nelle domande presentate negli anni in contestazioni;
che l non aveva mai contestato l'insussistenza del requisito CP_1 oggettivo. Previe argomentazioni in diritto sulla natura assistenziale dell'indebito e sulla irripetibilità dello stesso concludeva chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni “dichiarare la illegittimità e/o nullità del provvedimento di accertamento dell'indebito di euro 7700,00 …per l'effetto dichiarare non dovuta all' la somma CP_1 di euro 7700,00 condannare l' alla restituzione delle somme nel frattempo CP_1 trattenute vittoria di spese e competenze con distrazione.
L' si è costituito ed ha eccepito che da controlli effettuati la struttura menzionata CP_1 dall'interessata non fosse un istituto scolastico e/o una scuola di formazione lavoro come richiesto dall'art 3 del bando di partecipazione. Concludeva pertanto chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna alle spese di lite.
All'udienza odierna, la causa, documentalmente istruita, veniva discussa e decisa con sentenza contestuale.
La domanda è fondata e, va, pertanto, accolta.
E' pacifico tra le parti che l' abbia corrisposto, nel periodo 2016-2023 alla CP_1 ricorrente, iscritta alla gestione magistrale, i contributi formativi in favore della figlia portatrice di handicap.
Del pari è documentato che l' con lettera del 13.6.2024 le abbia comunicato la CP_1 sussistenza di un indebito di euro 7700,00 relativa all'erogazione negli anni 2016- 2023 di assegni di frequenza e contributi formativi per mancanza del requisito oggettivo. Si legge all'uopo in tale missiva “ ….con riferimento al bando di concorso per l'erogazione di assegni di frequenza e contributi formativi si comunica che, a seguito dei controlli eseguiti sulle autocertificazioni rese nelle domande di partecipazione presentate negli anni 2015-2022 è stata evidenzia, per il beneficiario
, l'assenza del requisito oggettivo relativo all'iscrizione e frequenza Parte_2 di una scuola di formazione e(o scuola speciale propedeutica all'inserimento socio- lavorativo, accreditata con il MIM. ( cfr. doc.3 fascicolo ricorrente).
E', dunque, pacifico che l'indebito in esame riguardi importi aventi natura assistenziale e in quanto tale, dev'essere disciplinato sulla scorta dei principi vigenti in materia, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità che ha individuato, in relazione alle singole e diversificate ipotesi applicative, un'articolata disciplina che distingue a seconda che l'indebito consegua, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio-economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura.
In particolare, la Suprema Corte, intervenuta più volte in materia, ha affermato il principio secondo cui l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso -diverso dalla fattispecie- di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato. ( cfr Cass. n.13223 del 30.06.2020 e Cass. n.26036 del 15.10.2019).E ancora in tema di indebito assistenziale, la regola propria di tale sottosistema che, in armonia con l'art. 38 Cost., esclude la ripetizione delle erogazioni indebite viene meno, con conseguente applicazione della disciplina generale della ripetibilità dell'indebito civile, di cui all'art. 2033 c.c., in presenza di un comportamento intenzionale del percipiente e dell'assenza di una condizione di affidamento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la ripetibilità dei ratei della indennità di frequenza percepiti contestualmente alla indennità di comunicazione in violazione dell'art. 3 l. n. 289 del 1990).
Sulla scorta di tali argomenti, si ricava la regola secondo cui, in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema che esclude la ripetizione quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile>> (cfr., fra le tante, sentenza n. 665/2021 ).
Nel caso di specie, trattandosi di indebito assistenziale, trovano applicazioni i principi sopra esposti. Al riguardo infatti la stessa ricorrente non contesta l'assenza del requisito oggettivo relativo alla struttura frequentata dalla beneficiaria, bensì sottolinea la conoscenza della suddetta struttura da parte dell'istituto nel momento di accoglimento delle domande di partecipazione al bando di concorso presentate dalla ricorrente negli anni 2016-2023. Ed invero, dall'esame della documentazione depositata dalla ricorrente e, non contestata dall' si evince come la stessa abbia CP_1 prodotto unitamente alla domanda di partecipazione, la dichiarazione della struttura Voita Italia, frequentata dalla beneficiaria negli anni di cui è causa e ritenuta soltanto con il provvedimento di indebito non idonea . In tale situazione, trova applicazione la regola, desumibile dalle pronunce sopra indicate, secondo cui, in assenza di elementi idonei ad escludere a priori l'affidamento dell'assistito, non sono ripetibili i ratei della prestazione assistenziale richiesti, in quanto maturati anteriormente all'accertamento comunicato con la missiva del 13.6.2024 . La frequentazione di una struttura, qual è quella del Centro di Riabilitazione “Vaclav Vojta”, non rientrante tra quelle richieste dal bando di concorso , non poteva non essere nota all'Istituto, considerato che la ricorrente, giova ribadire, ha sempre allegato la dichiarazione di frequenza della suddetta struttura alla domanda di partecipazione al bando di concorso, domanda, accolta dall'istituto per tutti gli anni in contestazione.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, sezione lavoro, definitivamente pronunciando così provvede: accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'irripetibilità dell'indebito di € 7.700, 00 di cui al provvedimento del 13 giugno 2024 con conseguente annullamento dello CP_1 stesso;
e con condanna alla restituzione degli importi eventualmente trattenuti dall' a tale titolo;
CP_2
condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese processuali in favore della ricorrente che liquida in € 1850,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% , con distrazione .
Roma 28 ottobre 2025
Il Giudice