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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 6043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6043 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
in persona dei giudici:
dott. Leonardo Pica Presidente
dott.ssa Ornella Minucci Giudice dott. Valerio Colandrea Giudice estensore all'esito della camera di consiglio ha pronunziato ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nel processo civile iscritto al n. 5964/2021 R.G. riservato in decisione all'udienza del 19 marzo 2024 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., processo pendente tra:
(codice fiscale ), con sede legale in Sarno alla via Parte_1 P.IVA_1
Matteotti n. 21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, dott. Parte_2
elettivamente domiciliata in Napoli alla via Chiatamone n. 53/c, presso lo
[...] studio dell'avv. Donato Palmieri (codice fiscale – P.E.C. C.F._1
, dal quale è rappresentata e difesa giusta Email_1 procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
(codice fiscale , in persona del sindaco pro- Controparte_1 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliato in presso la casa comunale, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Anna Lucia Grivet Fojaja (codice fiscale
– P.E.C. e dall'avv. C.F._2 Email_2
Alfonso Navarra (codice fiscale – P.E.C. C.F._3
giusta procura in atti;
Email_3
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 19 marzo 2024 le parti si sono riportate ai propri pregressi atti ed hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni già ivi rassegnate, segnatamente: per parte attrice:
“Voglia il Tribunale adito così provvedere:
- Accertare il diritto di al pagamento ovvero alla restituzione delle Parte_1 somme sostenute quali oneri di sicurezza per far fronte alla situazione epidemiologica da Covid – 19 in corso;
- Per l'effetto condannare il al pagamento, in favore di Controparte_1 Pt_1 della somma di € 112.237,26 oltre iva ed interessi moratori ex d.lgs. n. 231/02
[...] dalla richiesta ovvero in via gradata dalla domanda, ovvero alla maggiore o minore somma che il Giudicante riterrà di giustizia;
- In via subordinata, condannare il al pagamento della Controparte_1 somma di € 112.237,26, oltre iva oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/02, dalla richiesta ovvero in via gradata dalla domanda, a titolo di ingiustificato arricchimento da parte del Controparte_1
- Con vittoria di spese di lite, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”;
per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.ma Tribunale adito, contrariis rejectis:
A. Rigettare la domanda formulata dalla perché infondata in fatto ed in Parte_1 diritto e non provata nonché per tutti gli altri motivi evidenziati nel presente atto;
B. Dichiarare, in ogni caso, non dovuta in tutto o in parte, la somma richiesta;
C. Vittoria di spese, diritti ed onorario di giudizio da liquidarsi secondo le tariffe professionali vigenti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione notificato in data 2/3/2021 la società Parte_1 conveniva in giudizio il innanzi al Tribunale di Napoli, Sezione Controparte_1 specializzata in materia d'impresa, esponendo che:
con contratto d'appalto stipulato in data 31/7/2018 le era stato affidato il servizio di igiene urbana per il predetto CP_1
nel periodo dal marzo 2020 al dicembre 2020 aveva dovuto sostenere maggiori costi per la gestione di tale servizio in ragione dell'emergenza epidemiologica da
Covid-19 e delle misure adottate dalle autorità amministrative per farvi fronte;
tali costi non erano stati disciplinati dal capitolato speciale d'appalto ed erano riferibili in particolare: a) all'acquisto di termometro digitale ad infrarossi conforme alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/Ce sui dispositivi medici;
b) alla verifica della temperatura corporea degli addetti mediante l'utilizzo di idonea strumentazione senza contatto e registrazione dell'avvenuto controllo;
c) all'acquisto di maschere facciali ad uso medico ad alto potere filtrante e successivo smaltimento;
d) all'acquisto di semi maschere filtranti antipolvere con valvola di esalazione FFP2 e
FFP3; e) all'acquisto di schermi facciali per la protezione di viso ed occhi;
f) all'acquisto di guanti medicali di protezione monouso in lattice;
g) all'acquisto di igienizzanti mani;
h) all'acquisto di disinfettante per ambienti e oggetti;
i) alla disinfezione di superfici piane di aree esterne o interne mediante nebulizzatori di prodotti igienizzanti;
l) alla sanificazione di grandi ambienti tramite generatori di ozono automatico per l'igienizzazione nonché dello stesso cantiere;
m) alla affissione di necessaria cartellonistica di avvertimento;
n) alla minore produttività conseguente alle pause programmate per ciascun addetto;
o) alla manodopera necessaria alla sanificazione dei mezzi e materiali in ingresso al cantiere nonché all'igienizzazione, dopo l'uso, di tutti gli attrezzi;
il aveva tuttavia rifiutato di riconoscere il ristoro di tali extra-costi CP_1 nonostante l'emissione della fattura n. 51/1 per l'importo di euro 112.237,26 e la richiesta di aggiornamento degli oneri di sicurezza.
Sulla scorta di tali premesse, dunque, la deduceva, anzitutto, che gli Parte_1 extra-costi per la messa in sicurezza fossero stati sostenuti sulla scorta di specifiche prescrizioni aventi fonte nella legge e in una serie di atti delle autorità amministrative preposte alla gestione dell'emergenza, evidenziando, in particolare, come i costi in questione fossero necessari per l'espletamento di un'attività – la raccolta, trattamento, smaltimento e gestione dei rifiuti – non oggetto di interruzione/sospensione nel periodo dell'emergenza epidemiologica;
postulava, quindi, che si fosse determinato un mutamento delle circostanze tale da alterare l'equilibrio del contratto d'appalto e da giustificare il riconoscimento di un'ulteriore somma a titolo di equo compenso ai sensi dell'art. 1664, secondo comma, cod. civ.; sotto questo profilo, in buona sostanza, rilevava come l'emergenza epidemiologica da
Covid-19 avesse reso notevolmente più onerosa l'esecuzione della prestazione da parte del soggetto appaltatore in ragione delle maggiori spese sostenute per far fronte agli oneri di sicurezza, sottolineando come, nel caso di specie, non vi fosse stato alcun fattore umano bensì il verificarsi di un evento naturalistico di tipo pandemico che aveva comportato la modifica delle condizioni generali di esecuzione di qualsiasi tipo di lavoro o servizio.
Conseguentemente, la domandava il ristoro a carico della parte Parte_1 convenuta degli extra-costi sostenuti per l'espletamento del servizio.
Con comparsa depositata in data 3/5/2021 si costituiva il Controparte_1 il quale rilevava l'infondatezza della domanda complessivamente formulata;
al riguardo, evidenziava, anzitutto, come le spese sostenute per oneri di sicurezza rientrassero nel rischio d'impresa gravante sulla società appaltatrice e come quest'ultima – nel sottoscrivere il contratto di appalto contenente il rinvio alle norme di legge, ai contratti collettivi ed agli accordi integrativi – avesse assunto il rischio di eventuali variazioni nel costo del lavoro e/o della sicurezza sul lavoro, con ciò rinunciando all'applicabilità della disciplina di cui all'art. 1664 cod. civ.; in ogni caso, deduceva come nel caso di specie non ricorresse né l'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 1664 cod. civ. (aumenti o diminuzioni del costo della manodopera superiori al decimo del prezzo complessivamente contenuto), né quella del secondo comma (difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche o simili); in ogni caso, rilevava come non fosse stata fornita alcuna prova dei costi sostenuti, non assumendo rilievo la documentazione prodotta dalla società appaltatrice.
Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. ed avuto esito negativo il tentativo di conciliazione tra le parti anche per il rifiuto della proposta formulata ex art. 185-bis c.p.c. dal precedente giudice istruttore, all'udienza del 19 marzo 2024 i procuratori precisavano le conclusioni nei termini sopra richiamati e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, le domande non possono trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
In limine litis ed in punto di interpretazione delle domande formulate con l'atto di citazione non appare fuor luogo osservare come – sia pure con un percorso argomentativo non del tutto lineare in quanto caratterizzato dalla sovrapposizione di elementi in verità estranei alla domanda vera e propria (specie tenuto conto del richiamo anche alla previsione del primo comma dell'art. 1664 cod. civ.) – l'odierna parte attrice non abbia richiesto una vera e propria revisione del prezzo convenuto nel contratto di appalto in dipendenza dei fatti sopravvenuti, né abbia invocato i meccanismi di revisione pure contemplati nel capitolato speciale (ciò che, sia detto per inciso, avrebbe comportato la necessità di sottoporre, anche d'ufficio, la questione circa l'eventuale giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2), del d.lgs. n. 104 del 2010).
A ben vedere, infatti, la domanda è incentrata unicamente sulla prospettazione della necessità di corresponsione – ai sensi dell'art. 1664, secondo comma, cod. civ.
– di una somma ulteriore a titolo di equo compenso per i maggiori costi sostenuti dalla società appaltatrice derivanti dalla necessità di adeguamento alle misure dettate per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché, in via subordinata, sull'asserito ingiustificato arricchimento determinatosi in favore della stazione appaltante ai sensi dell'art. 2041 cod. civ.
In buona sostanza, l'odierna parte attrice non ha messo in discussione i meccanismi contrattuali di determinazione del prezzo né ha prospettato – già in punto di allegazione dei fatti costitutivi della domanda – la necessità di “modificare” il prezzo, postulando, piuttosto, la necessità di un “ristoro” monetario aggiuntivo quale forma di “indennizzo”: in questo senso assume rilievo, in particolare, la definizione a cura di parte attrice delle somme per equo compenso ex art. 1664, secondo comma, cod. civ. nei termini di un “supplemento di natura indennitaria”.
§ 3. Ciò posto, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, non sussistano i presupposti per il riconoscimento di una somma a titolo di equo compenso ex art. 1664, secondo comma, cod. civ.
Sul punto, giova ricordare come – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – la disposizione in esame concerna esclusivamente le ipotesi di difficoltà sopravvenute derivanti da cause geologiche, idriche e simili
(ovverosia, “cause naturali”), laddove essa non si estende ad altre e diverse cause oggettive di difficoltà sopravvenuta sebbene rivelatesi idonee a produrre effetti identici o analoghi alle cause naturali (Cass. 28 marzo 2001, n. 4463; Cass. 27 aprile 1993, n. 4959; Cass. 24 aprile 1992, n. 4940; Cass. 5 febbraio 1987, n. 1121;
Cass. 26 gennaio 1985, n. 387; Cass. 13 marzo 1982, n. 1638; Cass. 19 marzo
1980, n. 1818).
Segnatamente e per quanto in questa sede specificamente rileva, la Corte di
Cassazione ha escluso la rilevanza di sopravvenienze dipendenti da fattori umani quali il fatto del terzo ed il factum principis (cfr., in particolare, le sopra citate Cass.
26 gennaio 1985, n. 387; Cass. 13 marzo 1982, n. 1638; Cass. 19 marzo 1980, n.
1818).
Orbene, una situazione di tal fatta ricorre proprio nel caso di specie, atteso che i maggiori costi del servizio espletato dalla società odierna attrice trovano fondamento non già direttamente in un evento naturalistico quale la pandemia da Covid-19, bensì nella necessità di conformarsi alle prescrizioni dell'autorità amministrativa dettate per far fronte proprio a tale emergenza epidemiologica.
In altri termini, l'evento naturalistico dedotto rappresenta unicamente un mero antecedente e, quindi, un fattore “mediato”, il quale – di per sé solo considerato – non configura la causa diretta dei maggiori costi sostenuti, costi che, si ribadisce, si ricollegano piuttosto alle scelte adottate dalle autorità politiche-amministrative. Del resto, anche la società odierna attrice appare consapevole di tale conclusione: invero, l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio – pur invocando un fattore asseritamente naturalistico – ha espressamente richiamato una serie di provvedimenti normativi ed amministrativi che, da un lato, hanno previsto la continuazione dei servizi gestiti dalla società sulla scorta del contratto con il nonché, dall'altro lato, hanno prescritto le modalità di svolgimento di CP_1 quell'attività al fine di assicurare la salute pubblica ed il contenimento degli effetti della pandemia (cfr. l'atto di citazione alle pp. 4-5).
In questa prospettiva, allora, non v'è chi non veda come i maggiori costi sostenuti dalla nell'espletamento del servizio di gestione dei rifiuti siano stati Parte_1 conseguenza di un fattore riconducibile all'ampia nozione di factum principis, venendo in gioco, si ribadisce, le prescrizioni dell'autorità amministrativa conformative dell'attività dei privati, ciò che – sulla scorta dei principi sopra delineati
– esclude ab origine l'applicabilità dell'art. 1664, secondo comma, cod. civ. ed il diritto all'equo compenso ivi disciplinato.
§ 4. Per quanto concerne la domanda subordinata per l'asserito ingiustificato arricchimento ritiene il Collegio che essa sia improponibile per mancato rispetto del requisito di sussidiarietà ex art. 2042 cod. civ.
Invero, occorre considerare come – quanto meno in termini generali ed astratti – alla società appaltatrice residuerebbero le azioni per la revisione del prezzo esperibili ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 20 del capitolato speciale di appalto (beninteso, innanzi al giudice munito di giurisdizione in materia).
§ 5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa (corrispondente al valore monetario richiesto: scaglione da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00) ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, con applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e con applicazione del coefficiente di riduzione per la fase istruttoria (avendo avuto luogo unicamente il deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e non anche l'assunzione di mezzi istruttori).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
RIGETTA la domanda principale di condanna al pagamento dell'equo compenso. DICHIARA improponibile la domanda subordinata di condanna a titolo di ingiustificato arricchimento.
CONDANNA parte attrice al pagamento, in favore di parte convenuta, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 11.268,00 per compenso professionale
Napoli, 11/03/2025
Il presidente
Dott. Leonardo Pica
Il giudice estensore
Dott. Valerio Colandrea
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
in persona dei giudici:
dott. Leonardo Pica Presidente
dott.ssa Ornella Minucci Giudice dott. Valerio Colandrea Giudice estensore all'esito della camera di consiglio ha pronunziato ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nel processo civile iscritto al n. 5964/2021 R.G. riservato in decisione all'udienza del 19 marzo 2024 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., processo pendente tra:
(codice fiscale ), con sede legale in Sarno alla via Parte_1 P.IVA_1
Matteotti n. 21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, dott. Parte_2
elettivamente domiciliata in Napoli alla via Chiatamone n. 53/c, presso lo
[...] studio dell'avv. Donato Palmieri (codice fiscale – P.E.C. C.F._1
, dal quale è rappresentata e difesa giusta Email_1 procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
(codice fiscale , in persona del sindaco pro- Controparte_1 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliato in presso la casa comunale, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Anna Lucia Grivet Fojaja (codice fiscale
– P.E.C. e dall'avv. C.F._2 Email_2
Alfonso Navarra (codice fiscale – P.E.C. C.F._3
giusta procura in atti;
Email_3
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 19 marzo 2024 le parti si sono riportate ai propri pregressi atti ed hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni già ivi rassegnate, segnatamente: per parte attrice:
“Voglia il Tribunale adito così provvedere:
- Accertare il diritto di al pagamento ovvero alla restituzione delle Parte_1 somme sostenute quali oneri di sicurezza per far fronte alla situazione epidemiologica da Covid – 19 in corso;
- Per l'effetto condannare il al pagamento, in favore di Controparte_1 Pt_1 della somma di € 112.237,26 oltre iva ed interessi moratori ex d.lgs. n. 231/02
[...] dalla richiesta ovvero in via gradata dalla domanda, ovvero alla maggiore o minore somma che il Giudicante riterrà di giustizia;
- In via subordinata, condannare il al pagamento della Controparte_1 somma di € 112.237,26, oltre iva oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/02, dalla richiesta ovvero in via gradata dalla domanda, a titolo di ingiustificato arricchimento da parte del Controparte_1
- Con vittoria di spese di lite, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”;
per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.ma Tribunale adito, contrariis rejectis:
A. Rigettare la domanda formulata dalla perché infondata in fatto ed in Parte_1 diritto e non provata nonché per tutti gli altri motivi evidenziati nel presente atto;
B. Dichiarare, in ogni caso, non dovuta in tutto o in parte, la somma richiesta;
C. Vittoria di spese, diritti ed onorario di giudizio da liquidarsi secondo le tariffe professionali vigenti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione notificato in data 2/3/2021 la società Parte_1 conveniva in giudizio il innanzi al Tribunale di Napoli, Sezione Controparte_1 specializzata in materia d'impresa, esponendo che:
con contratto d'appalto stipulato in data 31/7/2018 le era stato affidato il servizio di igiene urbana per il predetto CP_1
nel periodo dal marzo 2020 al dicembre 2020 aveva dovuto sostenere maggiori costi per la gestione di tale servizio in ragione dell'emergenza epidemiologica da
Covid-19 e delle misure adottate dalle autorità amministrative per farvi fronte;
tali costi non erano stati disciplinati dal capitolato speciale d'appalto ed erano riferibili in particolare: a) all'acquisto di termometro digitale ad infrarossi conforme alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/Ce sui dispositivi medici;
b) alla verifica della temperatura corporea degli addetti mediante l'utilizzo di idonea strumentazione senza contatto e registrazione dell'avvenuto controllo;
c) all'acquisto di maschere facciali ad uso medico ad alto potere filtrante e successivo smaltimento;
d) all'acquisto di semi maschere filtranti antipolvere con valvola di esalazione FFP2 e
FFP3; e) all'acquisto di schermi facciali per la protezione di viso ed occhi;
f) all'acquisto di guanti medicali di protezione monouso in lattice;
g) all'acquisto di igienizzanti mani;
h) all'acquisto di disinfettante per ambienti e oggetti;
i) alla disinfezione di superfici piane di aree esterne o interne mediante nebulizzatori di prodotti igienizzanti;
l) alla sanificazione di grandi ambienti tramite generatori di ozono automatico per l'igienizzazione nonché dello stesso cantiere;
m) alla affissione di necessaria cartellonistica di avvertimento;
n) alla minore produttività conseguente alle pause programmate per ciascun addetto;
o) alla manodopera necessaria alla sanificazione dei mezzi e materiali in ingresso al cantiere nonché all'igienizzazione, dopo l'uso, di tutti gli attrezzi;
il aveva tuttavia rifiutato di riconoscere il ristoro di tali extra-costi CP_1 nonostante l'emissione della fattura n. 51/1 per l'importo di euro 112.237,26 e la richiesta di aggiornamento degli oneri di sicurezza.
Sulla scorta di tali premesse, dunque, la deduceva, anzitutto, che gli Parte_1 extra-costi per la messa in sicurezza fossero stati sostenuti sulla scorta di specifiche prescrizioni aventi fonte nella legge e in una serie di atti delle autorità amministrative preposte alla gestione dell'emergenza, evidenziando, in particolare, come i costi in questione fossero necessari per l'espletamento di un'attività – la raccolta, trattamento, smaltimento e gestione dei rifiuti – non oggetto di interruzione/sospensione nel periodo dell'emergenza epidemiologica;
postulava, quindi, che si fosse determinato un mutamento delle circostanze tale da alterare l'equilibrio del contratto d'appalto e da giustificare il riconoscimento di un'ulteriore somma a titolo di equo compenso ai sensi dell'art. 1664, secondo comma, cod. civ.; sotto questo profilo, in buona sostanza, rilevava come l'emergenza epidemiologica da
Covid-19 avesse reso notevolmente più onerosa l'esecuzione della prestazione da parte del soggetto appaltatore in ragione delle maggiori spese sostenute per far fronte agli oneri di sicurezza, sottolineando come, nel caso di specie, non vi fosse stato alcun fattore umano bensì il verificarsi di un evento naturalistico di tipo pandemico che aveva comportato la modifica delle condizioni generali di esecuzione di qualsiasi tipo di lavoro o servizio.
Conseguentemente, la domandava il ristoro a carico della parte Parte_1 convenuta degli extra-costi sostenuti per l'espletamento del servizio.
Con comparsa depositata in data 3/5/2021 si costituiva il Controparte_1 il quale rilevava l'infondatezza della domanda complessivamente formulata;
al riguardo, evidenziava, anzitutto, come le spese sostenute per oneri di sicurezza rientrassero nel rischio d'impresa gravante sulla società appaltatrice e come quest'ultima – nel sottoscrivere il contratto di appalto contenente il rinvio alle norme di legge, ai contratti collettivi ed agli accordi integrativi – avesse assunto il rischio di eventuali variazioni nel costo del lavoro e/o della sicurezza sul lavoro, con ciò rinunciando all'applicabilità della disciplina di cui all'art. 1664 cod. civ.; in ogni caso, deduceva come nel caso di specie non ricorresse né l'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 1664 cod. civ. (aumenti o diminuzioni del costo della manodopera superiori al decimo del prezzo complessivamente contenuto), né quella del secondo comma (difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche o simili); in ogni caso, rilevava come non fosse stata fornita alcuna prova dei costi sostenuti, non assumendo rilievo la documentazione prodotta dalla società appaltatrice.
Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. ed avuto esito negativo il tentativo di conciliazione tra le parti anche per il rifiuto della proposta formulata ex art. 185-bis c.p.c. dal precedente giudice istruttore, all'udienza del 19 marzo 2024 i procuratori precisavano le conclusioni nei termini sopra richiamati e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, le domande non possono trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
In limine litis ed in punto di interpretazione delle domande formulate con l'atto di citazione non appare fuor luogo osservare come – sia pure con un percorso argomentativo non del tutto lineare in quanto caratterizzato dalla sovrapposizione di elementi in verità estranei alla domanda vera e propria (specie tenuto conto del richiamo anche alla previsione del primo comma dell'art. 1664 cod. civ.) – l'odierna parte attrice non abbia richiesto una vera e propria revisione del prezzo convenuto nel contratto di appalto in dipendenza dei fatti sopravvenuti, né abbia invocato i meccanismi di revisione pure contemplati nel capitolato speciale (ciò che, sia detto per inciso, avrebbe comportato la necessità di sottoporre, anche d'ufficio, la questione circa l'eventuale giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2), del d.lgs. n. 104 del 2010).
A ben vedere, infatti, la domanda è incentrata unicamente sulla prospettazione della necessità di corresponsione – ai sensi dell'art. 1664, secondo comma, cod. civ.
– di una somma ulteriore a titolo di equo compenso per i maggiori costi sostenuti dalla società appaltatrice derivanti dalla necessità di adeguamento alle misure dettate per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché, in via subordinata, sull'asserito ingiustificato arricchimento determinatosi in favore della stazione appaltante ai sensi dell'art. 2041 cod. civ.
In buona sostanza, l'odierna parte attrice non ha messo in discussione i meccanismi contrattuali di determinazione del prezzo né ha prospettato – già in punto di allegazione dei fatti costitutivi della domanda – la necessità di “modificare” il prezzo, postulando, piuttosto, la necessità di un “ristoro” monetario aggiuntivo quale forma di “indennizzo”: in questo senso assume rilievo, in particolare, la definizione a cura di parte attrice delle somme per equo compenso ex art. 1664, secondo comma, cod. civ. nei termini di un “supplemento di natura indennitaria”.
§ 3. Ciò posto, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, non sussistano i presupposti per il riconoscimento di una somma a titolo di equo compenso ex art. 1664, secondo comma, cod. civ.
Sul punto, giova ricordare come – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – la disposizione in esame concerna esclusivamente le ipotesi di difficoltà sopravvenute derivanti da cause geologiche, idriche e simili
(ovverosia, “cause naturali”), laddove essa non si estende ad altre e diverse cause oggettive di difficoltà sopravvenuta sebbene rivelatesi idonee a produrre effetti identici o analoghi alle cause naturali (Cass. 28 marzo 2001, n. 4463; Cass. 27 aprile 1993, n. 4959; Cass. 24 aprile 1992, n. 4940; Cass. 5 febbraio 1987, n. 1121;
Cass. 26 gennaio 1985, n. 387; Cass. 13 marzo 1982, n. 1638; Cass. 19 marzo
1980, n. 1818).
Segnatamente e per quanto in questa sede specificamente rileva, la Corte di
Cassazione ha escluso la rilevanza di sopravvenienze dipendenti da fattori umani quali il fatto del terzo ed il factum principis (cfr., in particolare, le sopra citate Cass.
26 gennaio 1985, n. 387; Cass. 13 marzo 1982, n. 1638; Cass. 19 marzo 1980, n.
1818).
Orbene, una situazione di tal fatta ricorre proprio nel caso di specie, atteso che i maggiori costi del servizio espletato dalla società odierna attrice trovano fondamento non già direttamente in un evento naturalistico quale la pandemia da Covid-19, bensì nella necessità di conformarsi alle prescrizioni dell'autorità amministrativa dettate per far fronte proprio a tale emergenza epidemiologica.
In altri termini, l'evento naturalistico dedotto rappresenta unicamente un mero antecedente e, quindi, un fattore “mediato”, il quale – di per sé solo considerato – non configura la causa diretta dei maggiori costi sostenuti, costi che, si ribadisce, si ricollegano piuttosto alle scelte adottate dalle autorità politiche-amministrative. Del resto, anche la società odierna attrice appare consapevole di tale conclusione: invero, l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio – pur invocando un fattore asseritamente naturalistico – ha espressamente richiamato una serie di provvedimenti normativi ed amministrativi che, da un lato, hanno previsto la continuazione dei servizi gestiti dalla società sulla scorta del contratto con il nonché, dall'altro lato, hanno prescritto le modalità di svolgimento di CP_1 quell'attività al fine di assicurare la salute pubblica ed il contenimento degli effetti della pandemia (cfr. l'atto di citazione alle pp. 4-5).
In questa prospettiva, allora, non v'è chi non veda come i maggiori costi sostenuti dalla nell'espletamento del servizio di gestione dei rifiuti siano stati Parte_1 conseguenza di un fattore riconducibile all'ampia nozione di factum principis, venendo in gioco, si ribadisce, le prescrizioni dell'autorità amministrativa conformative dell'attività dei privati, ciò che – sulla scorta dei principi sopra delineati
– esclude ab origine l'applicabilità dell'art. 1664, secondo comma, cod. civ. ed il diritto all'equo compenso ivi disciplinato.
§ 4. Per quanto concerne la domanda subordinata per l'asserito ingiustificato arricchimento ritiene il Collegio che essa sia improponibile per mancato rispetto del requisito di sussidiarietà ex art. 2042 cod. civ.
Invero, occorre considerare come – quanto meno in termini generali ed astratti – alla società appaltatrice residuerebbero le azioni per la revisione del prezzo esperibili ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 20 del capitolato speciale di appalto (beninteso, innanzi al giudice munito di giurisdizione in materia).
§ 5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa (corrispondente al valore monetario richiesto: scaglione da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00) ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, con applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e con applicazione del coefficiente di riduzione per la fase istruttoria (avendo avuto luogo unicamente il deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e non anche l'assunzione di mezzi istruttori).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
RIGETTA la domanda principale di condanna al pagamento dell'equo compenso. DICHIARA improponibile la domanda subordinata di condanna a titolo di ingiustificato arricchimento.
CONDANNA parte attrice al pagamento, in favore di parte convenuta, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 11.268,00 per compenso professionale
Napoli, 11/03/2025
Il presidente
Dott. Leonardo Pica
Il giudice estensore
Dott. Valerio Colandrea