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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/04/2025, n. 3564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3564 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nelle persone dei seguenti Magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est.-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice.-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7140/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale ex art. 473 bis 14 cpc vertente
TRA
nata a [...] il [...] C.F. rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. IORIO CANDIDA presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...] C.F. , rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. DI MARTINO VINCENZO presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'esito dell'udienza in presenza del 11.02.2025 i procuratori delle parti hanno concluso affinché fosse accolta la domanda come da accordi sottoscritti, rinunciando ai termini per il deposito degli atti difensivi finali. Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole. Il GI riservava la causa in decisione senza termini. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04/04/2024 la sig. - premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio in Napoli il 12.09.2009 con il sig. e che dall'unione tra i Controparte_1
predetti nascevano i figli (19.10.2011) e (3.08.2013) - Persona_1 Persona_2
esponeva che tra i coniugi erano insorte incomprensioni che avevano fatto venire meno la affectio coniugalis.
Chiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi con addebito al marito, la previsione di un assegno di mantenimento in suo favore pari ad € 300,00, l'affido esclusivo dei figli a sé e l'assegnazione della casa coniugale, la previsione di una assegno di mantenimento in favore dei figli da porsi a carico del quantificato in € 700,00 oltre al 50% delle spese straordinarie. CP_1
In data 21.01.2025 si costituiva il sig. il quale non si opponeva alla Controparte_1
pronuncia di separazione personale dei coniugi, e deduceva che nelle more i coniugi avevano raggiunto un accordo in ordine agli aspetti accessori.
All'udienza di prima comparizione dei coniugi del 11.02.225 le parti comparivano innanzi al
Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis 14
c.p.c. il quale, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, prendeva atto degli accordi raggiunti dai coniugi a totale definizione della controversia.
Sulle conclusioni delle parti, alle quali aderiva anche il P.M., la causa era rimessa al Collegio.
Nel merito la domanda principale di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché dalla duratura e perdurante cessazione della convivenza. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale. La suddetta pronuncia deve essere effettuata ai sensi del comma 1 dell'art. 151 c.c.
Le parti, nel corso del giudizio dinnanzi al GI, hanno raggiunto gli accordi che di seguito si trascrivono:
1) I coniugi, liberamente ed espressamente, vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) I figli minori (nato a [...] il [...]) e (nato Persona_1 Persona_2
a Napoli il 3 agosto 2013) sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore rilevanza per la vita dei figli minori relative alla salute, all'istruzione e allo sport mentre saranno assunte liberamente da ciascuno le decisioni afferenti alla gestione ordinaria dei figli.
3) I figli minori e avranno la residenza privilegiata presso l'abitazione della Per_1 Per_2
madre sita in Napoli alla Via Dirigibile Italia n. 38.
4) La casa coniugale sita in Napoli alla Via Dirigibile Italia n. 38 viene assegnata alla moglie, la quale vi abiterà unitamente ai figli.
5) Il padre incontrerà liberamente i figli, previo congruo avviso alla madre;
per ragioni organizzative si indica il presente calendario: nei periodi scolastici -il mercoledì dalle ore 17.30 alle ore 20.30; il sabato o la domenica a settimane alterne dalle ore 10.00 alle ore 20.30, in tutti
i casi prelevando i minori dall'abitazione della madre e accompagnandoli sempre presso la stessa abitazione;
- i minori e trascorreranno con il padre il giorno del suo Per_1 Per_2
compleanno nonché il giorno del suo onomastico dalle ore 15.00 alle ore 20.00; nei periodi di vacanza scolastica: - e trascorreranno le festività natalizie e Per_1 Per_2
pasquali in attuazione del principio della reciprocità dei rapporti genitoriali e pertanto ad anni alterni il 24 dicembre nonché il primo gennaio con un genitore e il 25 nonché il 31 dicembre con
l'altro genitore;
-Christian e trascorreranno ad anni alterni il giorno di Pasqua con un Per_2 genitore e il lunedì dopo Pasqua con l'altro genitore;
e trascorreranno con il Per_1 Per_2
padre 15 giorni consecutivi del mese di luglio o agosto durante le vacanze estive, in periodo da concordare. Il programma di visita del padre sarà sospeso per sette giorni del mese di luglio o agosto, che i minori trascorreranno esclusivamente con la madre, anche in luogo diverso dalla loro abitazione. Ciascuno dei coniugi dovrà tenere informato l'altro della località ove i minori sia condotti al di fuori delle rispettive residenze e dovrà essere assicurato il contatto quotidiano telefonico con il genitore non presente. 6) Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di concorso per il mantenimento dei figli Per_1
e la somma di euro 600,00 (seicento/00) suddivisa in euro 300,00 (trecento/00) per Per_2
ciascun figlio entro non oltre il giorno 5 di ogni mese.
7) Il marito corrisponderà alla moglie l'assegno di mantenimento mensile in suo favore di euro
100,00 (trecento/00) entro non oltre il giorno 5 di ogni mese.
8) L'assegno unico (nato a [...] il [...]) e Persona_1 Persona_2
(nato a [...] il [...]) sarà corrisposto al 100% in favore della sig.ra . Parte_1
9) Saranno suddivise al 50% tra i genitori tutte le spese straordinarie in favore dei figli, le spese mediche e odontoiatriche e quelle relative all'istruzione dei figli e alle attività ad essa complementari, nonché le spese per attività sportive;
sin da ora si precisa che le spese mediche per le terapie di nonché le spese mediche per il tutoraggio e per la patologia Per_1 dell'allergia di dovranno sempre essere suddivise al 50%; per la disciplina delle altre Per_2 spese straordinarie ci si riposta al protocollo d'intesa tra il Tribunale di Napoli ed il COA degli avvocati di Napoli n. 1593 del 07.03.2018 ad eccezione delle spese mediche”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Tenuto conto della natura della causa e dell'accordo raggiunto dalle parti, le spese processuali si dichiarano interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvede:
a) pronuncia ai sensi del primo comma dell'art. 151 cod. civ. la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1 nato a [...] il [...] ;
[...]
b) recepisce gli accordi come richiamati in parte motiva;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 50, parte II , s. Sez. A , Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009 ).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 14/02/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino