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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 26/02/2026, n. 1663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1663 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1663/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
CRESCENTI EMANUELE, RE
DE MARCO GIOVANNI, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2670/2023 depositato il 16/05/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Res._1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2651/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
10 e pubblicata il 17/11/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03HU00488 IVA-ALTRO 2017
- sull'appello n. 1676/2024 depositato il 05/04/2024 proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_2
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Res._1 Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2651/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
10 e pubblicata il 17/11/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03HU00488-2021 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente questa Corte procede alla riunione al procedimento risalente 2670/23 del successivo nr.1676/24 trattandosi di fascicoli derivanti da erronea duplicazione dell'impugnazione proposta dalla stessa parte - Agenzia delle Entrate di Messina - avverso la stessa sentenza di primo grado – (vedasi in atti al fascicolo originario 1676 nota dell'ufficio delle entrate).
Successivamente si esamina il merito verificando come con l'avviso di accertamento descritto in epigrafe l'Agenzia delle Entrate di Messina recuperava a carico della società Res._1 S.R.L. la maggiore IVA dovuta per l'anno d'imposta 2017, oltre sanzioni ed interessi, in relazione alla vendita di tre autoveicoli per le quali era stata applicata l'aliquota agevolata del 4% anziché quella ordinaria del 22%.
L'Ufficio contestava la carenza dei presupposti per l'applicazione del beneficio fiscale di cui alla L.104/1992 con riferimento alle cessioni effettuate in favore dei signori Nom._1, Nominativo_2
e Nom._3. In particolare, per le vendite ai sig.ri Nom._1 e Nom._3, l'Agenzia rilevava la mancata documentazione dell'adattamento del veicolo, ritenuto requisito indispensabile per i soggetti con ridotte capacità motorie permanenti. Per la vendita al sig. Nominativo_2, si contestava la natura della disabilità, non rientrante tra quelle previste dalla normativa per l'esenzione dall'adattamento.
La società Res._1 S.R.L. impugnava l'atto impositivo dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina sostenendo la piena sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'aliquota agevolata per tutti e tre gli acquirenti, e con sentenza n. 2651/10/22, pronunciata il 10/11/2022, la Corte di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso ed cure annullava il recupero relativo alle vendite effettuate ai sig.ri Nom._1 e Nom._3, ritenendo che, in base a un'interpretazione della giurisprudenza di legittimità (Cass. Ord. n. 28324/2021), l'aliquota ridotta spettasse alle persone disabili con ridotta capacità motoria a prescindere dall'adattamento del veicolo. Confermava, invece, il recupero relativo alla vendita al sig. Nominativo_2 e compensava le spese di giudizio. Avverso tale pronuncia ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate chiedendo la riforma parziale, limitatamente alla parte in cui il ricorso originario è stato accolto ribadendo che, per i soggetti con ridotte capacità motorie come i sig.ri Nom._1 e Nom._3 , l'adattamento del veicolo costituisce un requisito imprescindibile, salvo che non ricorrano le specifiche ipotesi di esenzione previste dall'art. 30, comma 7, della L. n. 388/2000
Si è costituita in giudizio la società Res._1 S.R.L., depositando controdeduzioni con le quali ha chiesto il rigetto dell'appello evidenziando come dalle certificazioni mediche in atti emerga che sia la sig.ra Nom._1 che il sig. Nom._3 rientrino a pieno titolo nelle categorie di disabili per le quali non è richiesto l'adattamento del veicolo.
All'odierna udienza, esaminati gli atti, questa Corte di Giustizia di secondo grado pronuncia come da dispositivo per il rigetto del gravame e la conferma della decisione di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia verte sulla corretta interpretazione della normativa che disciplina l'applicazione dell'aliquota
IVA agevolata al 4% per l'acquisto di veicoli da parte di persone con disabilità, con specifico riguardo alla necessità o meno dell'adattamento del mezzo.
La disciplina di riferimento, come correttamente ricostruita anche nella sentenza di primo grado, prevede, in via generale, che per i soggetti "con ridotte o impedite capacità motorie permanenti" il beneficio fiscale sia condizionato all'adattamento del veicolo (art. 8, L. n. 449/1997). Tuttavia, l'art. 30, comma 7, della L. n.
388/2000 ha esteso il diritto all'agevolazione, a prescindere dall'adattamento del veicolo, ad altre categorie di disabili, tra cui "gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni" e i soggetti "con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento".
L'Agenzia appellante fonda il proprio gravame sull'assunto che i sig.ri Nom._1 e Nom._3, pur avendo ridotte capacità motorie, non rientrerebbero in alcuna delle categorie esentate dall'obbligo di adattamento.
Tale assunto, tuttavia, è smentito dalle risultanze documentali versate in atti, come puntualmente evidenziato dalla difesa dell'appellata.
Per quanto concerne la posizione della sig.ra Nom._1, la documentazione medica attesta una diagnosi di "grave deficit statico dinamico in soggetto con grave malattia artrosica con deformazione poliarticolare". Questa Corte ritiene che una simile condizione, per la sua intrinseca gravità e per l'impatto sulla funzionalità motoria, integri pienamente la fattispecie della "grave limitazione della capacità di deambulazione" prevista dalla L. n. 388/2000. La nozione di "grave limitazione" non può essere interpretata in senso restrittivo e formalistico, ma deve essere valutata in concreto, avendo riguardo all'effettiva compromissione della funzione deambulatoria. Pertanto, correttamente il primo giudice ha ritenuto spettante l'agevolazione, seppur sulla base di un più ampio principio di non discriminazione. La conclusione è corretta nel merito, in quanto la condizione della sig.ra Nom._1 la esonera dall'obbligo di adattamento del veicolo.
Ancora più evidente è l'infondatezza dell'appello con riferimento alla posizione del sig. Nom._3
. L'Agenzia sostiene che per costui non fosse stata attribuita l'indennità di accompagnamento. Tale affermazione è palesemente contraddetta dalla documentazione prodotta, dalla quale emerge che al sig.
Nom._3 è stata riconosciuta la "necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita" e che lo stesso è "impossibilitato alla deambulazione, seduto su sedia a rotelle". Il verbale della Commissione Medica, come richiamato nelle controdeduzioni dell'appellata, attesta il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi della L. n. 508/88. Ne consegue che il sig. Nom._3 rientra in ben due delle categorie esonerate dall'obbligo di adattamento: quella degli invalidi con "grave limitazione della capacità di deambulazione" e quella dei soggetti con handicap (nella specie,
"demenza vascolare senile") di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Alla luce di ciò, non è pertinente il richiamo operato dall'Ufficio all'ordinanza della Corte di Cassazione
n. 34983/2023. Tale pronuncia, infatti, si limita a ribadire che "per la categoria dei disabili che presentano ridotte o impedite capacita' motorie e che non risultano, contemporaneamente, 'affetti da grave limitazione della capacita' di deambulazione' il diritto alle agevolazioni continua ad essere condizionato all'adattamento del veicolo". Questo principio è pienamente condiviso da questa Corte, ma non si attaglia al caso di specie, poiché, come si è dimostrato, sia la sig.ra Nom._1 che il sig. Nom._3 devono essere considerati, sulla base della documentazione medica, soggetti "affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione". La giurisprudenza citata dall'appellante, dunque, letta alla luce dei fatti accertati, finisce per confermare la tesi dell'appellata e la correttezza della decisione di primo grado.
In conclusione, l'appello dell'Agenzia delle Entrate si fonda su una erronea valutazione delle condizioni di invalidità degli acquirenti e su una parziale e decontestualizzata lettura della documentazione in atti. La sentenza di primo grado, pur con una motivazione parzialmente diversa, è giunta a una conclusione corretta nel merito e deve essere integralmente confermata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in Euro 700//00
(settecento//00) oltre oneri ed accessori dovuti per legge con distrazione in favore dei procuratori che ne hanno fatto richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione 10 distaccata di Messina, rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata n.
2651/10/22 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado. Condanna la parte appellante – soccombente
Agenzia delle Entrate - Messina al pagamento delle spese processuali in favore della società appellata, che si liquidano in Euro 700//00 (settecento//00) oltre oneri ed accessori dovuti per legge con distrazione in favore dei difensori.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
CRESCENTI EMANUELE, RE
DE MARCO GIOVANNI, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2670/2023 depositato il 16/05/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Res._1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2651/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
10 e pubblicata il 17/11/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03HU00488 IVA-ALTRO 2017
- sull'appello n. 1676/2024 depositato il 05/04/2024 proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_2
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Res._1 Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2651/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
10 e pubblicata il 17/11/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03HU00488-2021 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente questa Corte procede alla riunione al procedimento risalente 2670/23 del successivo nr.1676/24 trattandosi di fascicoli derivanti da erronea duplicazione dell'impugnazione proposta dalla stessa parte - Agenzia delle Entrate di Messina - avverso la stessa sentenza di primo grado – (vedasi in atti al fascicolo originario 1676 nota dell'ufficio delle entrate).
Successivamente si esamina il merito verificando come con l'avviso di accertamento descritto in epigrafe l'Agenzia delle Entrate di Messina recuperava a carico della società Res._1 S.R.L. la maggiore IVA dovuta per l'anno d'imposta 2017, oltre sanzioni ed interessi, in relazione alla vendita di tre autoveicoli per le quali era stata applicata l'aliquota agevolata del 4% anziché quella ordinaria del 22%.
L'Ufficio contestava la carenza dei presupposti per l'applicazione del beneficio fiscale di cui alla L.104/1992 con riferimento alle cessioni effettuate in favore dei signori Nom._1, Nominativo_2
e Nom._3. In particolare, per le vendite ai sig.ri Nom._1 e Nom._3, l'Agenzia rilevava la mancata documentazione dell'adattamento del veicolo, ritenuto requisito indispensabile per i soggetti con ridotte capacità motorie permanenti. Per la vendita al sig. Nominativo_2, si contestava la natura della disabilità, non rientrante tra quelle previste dalla normativa per l'esenzione dall'adattamento.
La società Res._1 S.R.L. impugnava l'atto impositivo dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina sostenendo la piena sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'aliquota agevolata per tutti e tre gli acquirenti, e con sentenza n. 2651/10/22, pronunciata il 10/11/2022, la Corte di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso ed cure annullava il recupero relativo alle vendite effettuate ai sig.ri Nom._1 e Nom._3, ritenendo che, in base a un'interpretazione della giurisprudenza di legittimità (Cass. Ord. n. 28324/2021), l'aliquota ridotta spettasse alle persone disabili con ridotta capacità motoria a prescindere dall'adattamento del veicolo. Confermava, invece, il recupero relativo alla vendita al sig. Nominativo_2 e compensava le spese di giudizio. Avverso tale pronuncia ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate chiedendo la riforma parziale, limitatamente alla parte in cui il ricorso originario è stato accolto ribadendo che, per i soggetti con ridotte capacità motorie come i sig.ri Nom._1 e Nom._3 , l'adattamento del veicolo costituisce un requisito imprescindibile, salvo che non ricorrano le specifiche ipotesi di esenzione previste dall'art. 30, comma 7, della L. n. 388/2000
Si è costituita in giudizio la società Res._1 S.R.L., depositando controdeduzioni con le quali ha chiesto il rigetto dell'appello evidenziando come dalle certificazioni mediche in atti emerga che sia la sig.ra Nom._1 che il sig. Nom._3 rientrino a pieno titolo nelle categorie di disabili per le quali non è richiesto l'adattamento del veicolo.
All'odierna udienza, esaminati gli atti, questa Corte di Giustizia di secondo grado pronuncia come da dispositivo per il rigetto del gravame e la conferma della decisione di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia verte sulla corretta interpretazione della normativa che disciplina l'applicazione dell'aliquota
IVA agevolata al 4% per l'acquisto di veicoli da parte di persone con disabilità, con specifico riguardo alla necessità o meno dell'adattamento del mezzo.
La disciplina di riferimento, come correttamente ricostruita anche nella sentenza di primo grado, prevede, in via generale, che per i soggetti "con ridotte o impedite capacità motorie permanenti" il beneficio fiscale sia condizionato all'adattamento del veicolo (art. 8, L. n. 449/1997). Tuttavia, l'art. 30, comma 7, della L. n.
388/2000 ha esteso il diritto all'agevolazione, a prescindere dall'adattamento del veicolo, ad altre categorie di disabili, tra cui "gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni" e i soggetti "con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento".
L'Agenzia appellante fonda il proprio gravame sull'assunto che i sig.ri Nom._1 e Nom._3, pur avendo ridotte capacità motorie, non rientrerebbero in alcuna delle categorie esentate dall'obbligo di adattamento.
Tale assunto, tuttavia, è smentito dalle risultanze documentali versate in atti, come puntualmente evidenziato dalla difesa dell'appellata.
Per quanto concerne la posizione della sig.ra Nom._1, la documentazione medica attesta una diagnosi di "grave deficit statico dinamico in soggetto con grave malattia artrosica con deformazione poliarticolare". Questa Corte ritiene che una simile condizione, per la sua intrinseca gravità e per l'impatto sulla funzionalità motoria, integri pienamente la fattispecie della "grave limitazione della capacità di deambulazione" prevista dalla L. n. 388/2000. La nozione di "grave limitazione" non può essere interpretata in senso restrittivo e formalistico, ma deve essere valutata in concreto, avendo riguardo all'effettiva compromissione della funzione deambulatoria. Pertanto, correttamente il primo giudice ha ritenuto spettante l'agevolazione, seppur sulla base di un più ampio principio di non discriminazione. La conclusione è corretta nel merito, in quanto la condizione della sig.ra Nom._1 la esonera dall'obbligo di adattamento del veicolo.
Ancora più evidente è l'infondatezza dell'appello con riferimento alla posizione del sig. Nom._3
. L'Agenzia sostiene che per costui non fosse stata attribuita l'indennità di accompagnamento. Tale affermazione è palesemente contraddetta dalla documentazione prodotta, dalla quale emerge che al sig.
Nom._3 è stata riconosciuta la "necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita" e che lo stesso è "impossibilitato alla deambulazione, seduto su sedia a rotelle". Il verbale della Commissione Medica, come richiamato nelle controdeduzioni dell'appellata, attesta il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi della L. n. 508/88. Ne consegue che il sig. Nom._3 rientra in ben due delle categorie esonerate dall'obbligo di adattamento: quella degli invalidi con "grave limitazione della capacità di deambulazione" e quella dei soggetti con handicap (nella specie,
"demenza vascolare senile") di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Alla luce di ciò, non è pertinente il richiamo operato dall'Ufficio all'ordinanza della Corte di Cassazione
n. 34983/2023. Tale pronuncia, infatti, si limita a ribadire che "per la categoria dei disabili che presentano ridotte o impedite capacita' motorie e che non risultano, contemporaneamente, 'affetti da grave limitazione della capacita' di deambulazione' il diritto alle agevolazioni continua ad essere condizionato all'adattamento del veicolo". Questo principio è pienamente condiviso da questa Corte, ma non si attaglia al caso di specie, poiché, come si è dimostrato, sia la sig.ra Nom._1 che il sig. Nom._3 devono essere considerati, sulla base della documentazione medica, soggetti "affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione". La giurisprudenza citata dall'appellante, dunque, letta alla luce dei fatti accertati, finisce per confermare la tesi dell'appellata e la correttezza della decisione di primo grado.
In conclusione, l'appello dell'Agenzia delle Entrate si fonda su una erronea valutazione delle condizioni di invalidità degli acquirenti e su una parziale e decontestualizzata lettura della documentazione in atti. La sentenza di primo grado, pur con una motivazione parzialmente diversa, è giunta a una conclusione corretta nel merito e deve essere integralmente confermata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in Euro 700//00
(settecento//00) oltre oneri ed accessori dovuti per legge con distrazione in favore dei procuratori che ne hanno fatto richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione 10 distaccata di Messina, rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata n.
2651/10/22 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado. Condanna la parte appellante – soccombente
Agenzia delle Entrate - Messina al pagamento delle spese processuali in favore della società appellata, che si liquidano in Euro 700//00 (settecento//00) oltre oneri ed accessori dovuti per legge con distrazione in favore dei difensori.