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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/04/2025, n. 5904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5904 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.SA Cristina Pigozzo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 36126 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 9.12.2024
promoSA da
(C. F. e P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaia Tringali e Francesca Romana Antonucci in virtù di procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Roma, Via Giuseppe Mazzini n.88
OPPONENTE nei confronti di
(C.F. e P. IVA ,)in persona del Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano
Terrigno in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale Parioli n.63
OPPOSTA
OGGETTO: Contratti bancari
1
CONCLUSIONI
All'udienza del 28.10.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
PARTE OPPONENTE: “Voglia l'On.le Giudice adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, conceSA la sospensione della provvisoria esecuzione del provvedimento impugnato
Nel merito:
- accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni esposte nel corpo del presente atto, tanto in fatto quanto in diritto;
- dichiarare quindi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo;
In via riconvenzionale:
- accertato e dichiarato che ha subito un Parte_1
danno da diminuzione del valore di circolazione del credito ceduto relativo a
derivante dall'inesistenza della garanzia accessoria al Controparte_2
credito, condannare al risarcimento del danno in favore Controparte_1 dell'opponente della somma di € 211.270,09 o quella diversa somma che dovesse risultare di giustizia, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio e successive occorrende.
Salvo ogni altro diritto.”
PARTE OPPOSTA: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previo rigetto della istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 9889/2023 (rgn 25065/2023), oggetto del presente giudizio di opposizione,
- in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'atto di opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
9889/2023 (rgn 25065/2023), per difetto di legittimazione attiva della
; Parte_1
2
- subordinatamente nel merito, rigettare tutte le domande attrici, ivi inclusa la domanda riconvenzionale, siccome infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte infra. Con vittoria di spese e compensi di lite.”
POSIZIONI DELLE PARTI E FATTI DI CAUSA
In data 5 giugno 2023 notificava a Controparte_1 Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 9889/2023 del 31 maggio 2023 - R.G N.
[...]
25065/2023 emesso dal Tribunale di Roma, provvisoriamente esecutivo, con il quale, le veniva ingiunto di pagare la somma di € 123.658,68, oltre interessi e spese del procedimento liquidate in € 2.135,00 per compensi, in € 406,50 per esborsi, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende.
***
Avverso il sopramenzionato decreto, proponeva rituale opposizione Parte_1
chiedendone la revoca, nonché preliminarmente la sospensione della provvisoria esecuzione per gravi motivi.
A sostegno delle proprie domande, deduceva fattualmente che:
, già , svolgeva Parte_1 Controparte_3
attività di assunzione e gestione di partecipazioni e deteneva una partecipazione di controllo in Controparte_4
-Con decreto del 1° ottobre 2015 il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta della Banca d'Italia, sottoponeva l'allora e la Controparte_3
controllata, alla procedura di Amministrazione straordinaria;
Controparte_4
-In data 2 novembre 2016, la società l'allora Controparte_5 [...]
in A.S. e in A.S. stipulavano un contratto di CP_4 Controparte_3
Contr cessione in favore di di n. 25.371 azioni di in A.S., del Controparte_4 valore nominale di € 1.000, 00 ciascuna;
Contr
-In data 6/16 luglio 2018 e l'allora Parte_1 Controparte_4
sottoscrivevano un Accordo transattivo in virtù del quale, da un lato, CP_4 cedeva a determinati crediti per valore nominale di €
[...] Parte_1
4.514.700,00 e, dall'altro, si impegnava a sostenere, nella misura del Parte_1
25 %, le spese relative alla procedura di Amministrazione Straordinaria sostenute tra l'ottobre 2015 e l'aprile 2017;
3
- Successivamente, in data 18.5.2020, e Controparte_4 Parte_1
stipulavano una Scrittura privata inerente al pagamento rateale, da parte di quest'ultima, delle spese di amministrazione straordinaria del Gruppo Bancario
Mediterraneo di competenza, per un totale di € 185.488,00;
-Segnatamente, in esecuzione del Piano di Rientro, corrispondeva, Parte_1 alle scadenze ivi stabilite, negli anni 2020 e 2021 rispettivamente € 33.699,99 ed €
33.233,27 un totale di € 66.933,26;
-Con atto di cessione del 23.05.2021, la (già Controparte_6 [...]
) cedeva attività e passività costituenti azienda bancaria, a CP_4 CP_1
come da pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
[...]
-In data 20 dicembre 2022, il legale rappresentante p.t. di Parte_1
rappresentava – prima della scadenza della terza rata di € 32.769,55, - la difficoltà finanziaria della medesima, chiedendo di “prendere in considerazione la possibilità di valutare una proposta di saldo e stralcio della posizione debitoria in oggetto”;
-A riscontro di tale comunicazione con e-mail del 10 gennaio 2023, la DO.SA
, dipendente di si rendeva disponibile a un colloquio Persona_1 CP_1 telefonico, all'esito del quale la sembrava essere aperta a valutare e ricevere CP_4
una proposta di saldo e stralcio;
- Dopo circa due mesi dalla trasmissione della proposta, riscontrava di CP_1
non poter accogliere la proposta, comunicando la decadenza del beneficio del termine e l'immediata risoluzione del Piano di Rientro;
- Inoltre, con comunicazione del 9 febbraio 2023, trasmetteva la CP_1
sentenza n. 1505/2023 resa dal Tribunale Civile di Roma nel giudizio tra il Sig.
- garante di il cui credito, pari a € Parte_2 Controparte_2
248.554,00, era ricompreso tra quelli ceduti con l'Accordo transattivo del 6/16 luglio 2018 -, Banca del Mezzogiorno-Medio Credito Centrale Spa, Agenzia delle
Entrate-Riscossione e rectius Detta sentenza Controparte_4 Controparte_1 accertava l'estinzione della garanzia prestata dal Sig. Pt_2
Nel merito, deduceva:
- La violazione da parte di dell'obbligo di comportarsi in conformità ai CP_1
generali principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione contrattuale e, altresì, nelle trattative, con conseguente illegittimità della decadenza del
4
beneficio del termine e della risoluzione disposta da Ed invero, ben CP_1
prima della scadenza della terza rata 31.12.2022, aveva richiesto a di CP_1
vagliare la possibilità di una proposta transattiva, a fronte della quale la CP_4
avrebbe dovuto comunicare tempestivamente la posizione assunta e non successivamente al decorso del termine contrattuale previsto per l'adempimento;
-L'illegittimità della pretesa creditoria, posto che era incorsa CP_1 nell'inadempimento dell'Accordo transattivo del 6/16 luglio 2018, il quale prevedeva la cessione di determinati crediti, unitamente alle garanzie e accessori ex art. 1263 c.c., tra cui quello nei confronti di in favore di Controparte_2
Pertanto, legittimamente poteva rifiutarsi di adempiere Parte_1 Parte_1
alla propria obbligazione.
In via riconvenzionale, chiedeva la condanna di al Parte_1 CP_1
risarcimento del danno per la lesione patrimoniale subita dalla Società, a causa dell'inesistenza della garanzia inerente al credito ceduto, rappresentando che la dichiarata estinzione della garanzia personale inficiava il valore di circolazione del credito dacché il debitore principale, la era stata posta in Controparte_2
concordato preventivo n. 47/2018, il cui piano concordatario (doc. 12) prevede, per i creditori chirografari, tra cui la corresponsione del 15 % Parte_1 dell'importo dovuto. Pertanto, aveva diritto ad essere risarcita della Parte_1
perdita del valore del credito, da quantificarsi in non meno di € 211.270,09 (credito
-15%).
***
CP_ Si costituiva con autonoma comparsa la società , chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto nonché il rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione così come proposta da parte opponente.
In via preliminare veniva dedotto il difetto di legittimazione attiva della
, in quanto il decreto ingiuntivo Parte_1
provvisoriamente esecutivo n. 9889/2023 (rgn 25065/2023) era stato emesso nei confronti della e non della Controparte_7 [...]
che, tuttavia, figurava quale opponente nel presente giudizio. Parte_1
Nel merito, esponeva che:
- La scrittura privata del 18.05.2020, oltre a valere quale ricognizione di debito prevedeva al punto 3) una clausola risolutiva espreSA ai sensi degli artt. 1456 e
5
CP 1457 c.c, di cui si era semplicemente avvalsa nel rispetto delle disposizioni contrattuali.
Detta previsione era stata rafforzata dal successivo punto 4) che disponeva l'automatica decadenza di dal beneficio del termine Controparte_7 nell'ipotesi di mancato o parziale pagamento anche di una sola rata ivi contemplata.
A prescindere da tale considerazione, la società creditrice non aveva alcun obbligo di valutare una possibile transazione, e men che meno di acconsentire ad una proposta alternativa al piano di rientro concordato.
CP In ogni caso, secondo quanto previsto dall'art. 1186 c.c., si trovava nel pieno diritto di esigere immediatamente la prestazione, anche quando per eSA sia stato stabilito un termine nell'interesse del debitore, senza necessità di una preventiva pronuncia giudiziale.
- Difettavano altresì i presupposti per l'azione di inadempimento ex art. 1460 c.c. opposta da controparte, in quanto non risultava alcun nesso sinallagmatico tra la prestazione di e quella di tanto che nella Controparte_4 Controparte_7
Contr scrittura privata si dichiarava: non ha e non avrà alcunché da pretendere nei confronti di in relazione al corrispettivo per la Cessione del Parte_1
Credito”, venendo meno il presupposto dell'interdipendenza biunivoca tra le prestazioni.
Peraltro, tra le condizioni elencate nell'accordo de quo spiccava quella in base alla quale “è esclusa, nei limiti di cui all'art. 1266 c.c., la garanzia dell'esistenza del credito e della solvenza dei debitori”, dove dal contesto si evince agevolmente che la cedente era stata esonerata dal garantire l'esistenza del credito al CP_4
tempo della cessione, oltre che dal garantire la solvenza del debitore.
Concludendo, deduceva l'infondatezza della domanda riconvenzionale poiché la domanda risarcitoria per il danno da circolazione del credito con riduzione della garanzia doveva preliminarmente provare la solvibilità del fideiussore che, invece, risultava impossidente
***
Con ordinanza del 22.04.2024, il Giudice rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, stante l'assenza di richiesta di prove
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istruttorie, rinviava la causa per discussione orale e decisione all'udienza del
3.12.2024.
A tale udienza la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta dalla società è infondata per i motivi che Parte_1 seguono.
Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss.
c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. -che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass.
Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
***
Ai fini della limitazione del thema decidendum, la parte opponente ha contestato l'illegittimità della dichiarata decadenza dal beneficio del termine per violazione
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della buona fede, nonché l'illegittimità della pretesa creditoria, alla luce dell'eccezione di inadempimento sollevata.
La parte convenuta ha rilevato preliminarmente l'eccezione di legittimazione attiva nei confronti di e nel merito la chiara previsione di un termine Parte_1 perentorio per l'adempimento rateale, con l'effetto di risoluzione del contratto in caso di mancato adempimento, negando qualsiasi violazione degli obblighi di buona fede.
Circa l'eccezione di inadempimento, ha ribadito che non può trovare fondamento, in quanto la cessione dei crediti alla non era in sinallagma con Parte_1
l'impegno della steSA di contribuire alle spese dell'amministrazione straordinaria.
In tal senso, la convenuta ha altresì sottolineato che la aveva Parte_1
rinunciato, nell'ambito della transazione, ad ogni pretesa derivante dall'accordo, evidenziando che la cedente aveva ceduto i crediti pro-soluto, rimanendo obbligata solo per il proprio fatto.
***
Difetto di legittimazione attiva
Preliminarmente deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dall'opposta.
Ed invero, quanto all'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio (legittimazione attiva o passiva), giova evidenziare che esso si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c. (secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espreSAmente previsti dalla legge) e deve intendersi quale diritto potestativo di ottenere una pronunzia sul merito della domanda giudiziale.
Esso integra una condizione dell'azione e, pertanto, la verifica della sua sussistenza deve essere effettuata sulla base dei soli fatti esposti dall'attore nell'atto introduttivo. Il giudice, cioè, deve accertare se, secondo la sola prospettazione fatta nella domanda giudiziale, l'attore e il convenuto poSAno, in relazione alla disciplina prevista per il rapporto controverso, rispettivamente assumere la veste di soggetto dotato del potere di chiedere la pronunzia e di quello che deve subirla.
Orbene, dall'esame della documentazione in atti è possibile ritenere – non avendo CP
dato prova del contrario - che la società sia Controparte_8
titolare del diritto dedotto in giudizio, avendo la steSA denominazione e lo stesso
8
codice fiscale della società essendo, quindi, una mera Controparte_9
trasformazione della forma societaria. Pertanto, ha Controparte_9 senz'altro diritto ad opporsi al decreto ingiuntivo emesso nei confronti della steSA società in forma di S.p.A.
Sulla legittimità della decadenza del beneficio del termine e della risoluzione contrattuale
Venendo al merito della controversia, il primo motivo di opposizione è infondato in quanto le deduzioni della parte opponente non trovano supporto nelle evidenze documentali e nelle disposizioni contrattuali.
Orbene, è pacifico tra le parti, nonché dall'esame della documentazione prodotta Contr nel corso del giudizio, che in data 6/16 luglio 2018 e l'allora Parte_1
sottoscrivevano un Accordo transattivo in virtù del quale, da Controparte_4 un lato, cedeva a crediti per valore nominale di € Controparte_4 Parte_1
4.514.700,00 e, dall'altro, si impegnava a sostenere, nella misura del Parte_1
25%, le spese relative alla procedura di Amministrazione Straordinaria sostenute
Contr tra l'ottobre 2015 e l'aprile 2017 dalla steSA .
E' parimenti pacifico che successivamente, in data 18.5.2020, Controparte_4
e stipulavano una Scrittura privata inerente al pagamento rateale, Parte_1 da parte di quest'ultima, delle spese di amministrazione straordinaria del Gruppo
Bancario Mediterraneo di competenza, per un totale di € 185.488,00.
Orbene, detta scrittura, oltre a valere quale ricognizione di debito titolata - stante il richiamo all'obbligazione assunta con l'atto transattivo del 6 luglio 2018 - si sostanzia chiaramente in una concessione, da parte della società creditrice in favore della società debitrice, della dilazione di pagamento di un debito preesistente, già accertato tra le parti ma inadempiuto.
Ed invero, dopo aver stabilito, ai sensi del punto 2) dell'accordo, che i termini di scadenza delle sei rate concordate fossero fiSAti al 31 dicembre di ciascun anno, le parti hanno concordato, in forza del successivo punto 3), che "I termini indicati sono considerati inderogabili, pena la risoluzione di questo accordo".
Ulteriormente, al punto 4) del piano di rientro del 18.05.2020, è stato espreSAmente convenuto che "In caso di mancato o parziale pagamento, anche di una sola rata, decadrà automaticamente dal beneficio del termine". Parte_1
9
La disposizione contenuta nella scrittura privata del 18.05.2020, in particolare al punto 3), si configura indubbiamente come una clausola risolutiva espreSA.
Secondo il costante orientamento giurisprudenziale, affinché poSA configurarsi una clausola risolutiva espreSA, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, restando estranea alla norma di cui all'art. 1456 la clausola redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto (Cass. n. 22725/2021; Cass. n. 32681/2019; Cass. n.
4796/2016; Cass. n. 1950/2009; Cass. n. 11055/2002; Cass. n. 5147/2001; Cass. n.
3119/1985).
Mentre nella risoluzione per decorso di termine essenziale, la risoluzione avviene decorsi tre giorni dalla scadenza del termine in via automatica (salvo che la parte a cui favore è stato apposto il termine non dichiari di averne ancora interesse), la clausola risolutiva espreSA attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per l'inadempimento di controparte alla specifica obbligazione dedotta con comunicazione che deve essere portata a conoscenza dell'altra parte;
il vincolo contrattuale, quindi, permane fino alla ricezione della comunicazione dell'esercizio del diritto potestativo. La tolleranza della parte creditrice, che si può estrinsecare tanto in un comportamento negativo, quanto in uno positivo, non determina l'eliminazione della clausola per modificazione della disciplina contrattuale, né è sufficiente ad integrare una tacita rinuncia ad avvalersene, ove lo stesso creditore, contestualmente o successivamente all'atto di tolleranza, manifesti l'intenzione di avvalersi della clausola in caso di ulteriore protrazione dell'inadempimento (Cass. n. 14195/2022;Cass. n. 14508/2018; Cass.
n. 24564/2013; Cass. n. 2111/2012; Cass. n. 15026/2005; Cass. n. 1316/1998).
Nel caso specifico, peraltro, trattandosi di pactum de non petendo ad tempus, ossia di una mera dilazione, una parte si obbliga a corrispondere il pagamento secondo un piano di rientro e l'altra si obbliga a non pretendere l'immediato pagamento. Al verificarsi dell'inadempimento dedotto – il superamento del termine perentorio indicato in contratto – da una parte si verifica automaticamente (secondo la pattuizione) la decadenza dal beneficio del termine, dall'altra la parte non inadempiente può decidere di avvalersi della clausola risolutiva espreSA.
10
Le parti, statuendo che “in caso di mancato o parziale pagamento, anche di una sola rata, decadrà automaticamente dal beneficio del termine", Parte_1
hanno convenzionalmente esteso la potestà del creditore di esigere immediatamente la prestazione ad ipotesi ulteriori rispetto quelle previste dall'art. 1186 c.c. (insolvenza o diminuzione per fatto proprio delle garanzie).
Secondo la Suprema Corte, inoltre, atteso che “la disposizione suddetta è posta a favore del creditore, sicché, lungi dal potersi ritenere che la steSA operi automaticamente, al semplice verificarsi, cioè, di un inadempimento, deve opinarsi che la steSA postuli comunque, oltre alle altre condizioni ivi previste (insolvenza del debitore o avvenuta diminuzione, da parte sua, delle garanzie offerte), una manifestazione di volontà del creditore medesimo di volersene avvalere”
(CaSAzione civile sez. I, 23/09/2024, n.25376).
Peraltro, è chiaro dalla steSA missiva inviata ad una decina di giorni dalla scadenza della rata annuale che la situazione della - “la società purtroppo si Parte_1
trova in una situazione di difficoltà finanziaria e a breve sarà meSA in liquidazione dal sottoscritto”; la successiva missiva del 23.01.2023 offriva un pagamento del
50% - che la steSA si trovasse in una situazione di tensione finanziaria senza prospettive di recupero di continuità, tale da legittimare la decadenza dal beneficio del termine anche a prescindere dalla più ampia pattuizione contrattuale.
Venendo alla disamina del caso concreto, deve ritenersi che si fosse Parte_1
impegnata al pagamento rateale delle spese di amministrazione straordinaria e abbia adempiuto correttamente alle prime due rate, versando le somme dovute nei termini e nelle modalità stabilite nell'accordo transattivo. Tuttavia, si è resa ingiustificatamente inadempiente al momento del pagamento della terza rata, venendo meno all'adempimento delle obbligazioni assunte.
Non coglie nel segno la deduzione di parte opponente della violazione del principio della buona fede sull'assunto che la non si sia subito opposta ad una CP_4
richiesta di interlocuzione ma abbia, poi, decorso il termine perentorio di pagamento, fatto valere la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto.
Deve essere disattesa l'invocazione della nullità per veSAtorietà della clausola in assenza di doppia sottoscrizione, trattandosi di accordi formati tra le parti e non certo di un modulo sottoscritto per adesione.
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Ed invero, dalla corrispondenza intercorsa tra le parti depositata in atti, si ricava che solo il 20.12.2022, il l.r. della abbia prospettato all'istituto di Parte_1
credito la situazione di difficoltà finanziaria e la prossima meSA in liquidazione della società; a detta richiesta la ha chiesto di essere contattata CP_4
telefonicamente senza che emerga alcuna indicazione da parte di Controparte_1
di voler accogliere una proposta di chiusura a saldo e stralcio, né di voler concedere una ulteriore dilazione dei termini di pagamento.
La successiva missiva della offriva la somma di €64.200 pari al 50% Parte_1
della posizione a saldo e stralcio. Solo in data 14.03.23, la Banca ha comunicato di non poter accogliere l'offerta formulata del 23.01.2023, manifestando la volontà di azionare la clausola risolutiva espreSA e la decadenza dal beneficio del termine.
Trattandosi, come si è detto, di accordo di dilazione, l'operatività della risoluzione ipso jure comportava il venir meno del piano rateale – già inadempiuto – e l'immediata esigibilità del credito anche a prescindere dal ricorrere delle situazioni tipizzate dall'art. 1186 c.c.
In ogni caso, la banca non aveva alcun obbligo di prendere in considerazione un'eventuale proposta di tale natura, né di concedere dilazioni ulteriori rispetto a quelle già concordate, poiché le condizioni del piano di rientro erano chiare e inderogabili.
Alla luce di queste considerazioni, le argomentazioni relative ad una presunta condotta illegittima o indebita da parte di per quanto riguarda la Controparte_1
decadenza dal beneficio del termine risultano infondate. La banca, infatti, ha agito nel pieno rispetto degli impegni e delle condizioni contrattuali stabilite e non può essere ascritta alla alcuna violazione della buona fede contrattuale, visto che CP_4
la steSA ha atteso fino a marzo a far valere la risoluzione del contratto.
Sull'azione di inadempimento ex art. 1460 c.c. e sulla legittimità della pretesa creditoria
In riferimento al secondo motivo di opposizione, la Parte_1
ha sollevato un'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c.,
[...]
asserendo che la sarebbe risultata inadempiente rispetto Controparte_1
all'Accordo transattivo del 6/16 luglio 2018, da cui origina il credito ingiunto, giustificando in tal modo il mancato pagamento della terza rata del piano di rientro.
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In particolare, la parte opponente ha dedotto che tale Accordo prevedeva la cessione di determinati crediti, comprensivi delle garanzie e degli accessori di cui all'art. 1263 c.c., inclusi quelli vantati nei confronti di in Controparte_2
favore della e che l'inadempimento della Banca si palesasse con la Parte_1
sentenza del Tribunale di Roma del 30 gennaio 2023, che aveva determinato l'estinzione della garanzia prestata dal Sig. fideiussore di Pt_2 [...]
a seguito della nullità parziale del contratto di fideiussione Controparte_2
oggetto di quel giudizio.
Tale nullità aveva determinato la decadenza della garanzia fideiussoria e, di conseguenza, l'impossibilità per la di agire contro il fideiussore, non CP_4 essendo stata attivata l'esazione del credito contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione.
Orbene, si ritiene che debba essere rigettato anche il secondo motivo di opposizione.
Con specifico riferimento all'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 cod. civ., attenendo eSA al momento funzionale di ogni contratto a prestazioni corrispettive: “trae fondamento dal nesso di interdipendenza che lega tra loro le opposte prestazioni, cioè dall'esigenza di simultaneità nell'adempimento delle reciproche obbligazioni scadute legate dal rapporto sinallagmatico. Pertanto, affinché il principio "inadimplenti non est adimplendum" operi anche con riguardo ad inadempienze inerenti a rapporti sostanzialmente diversi, è neceSArio che le parti, nell'esercizio del loro potere di autonomia, abbiano voluto tali rapporti come funzionalmente e teleologicamente collegati tra loro e posti in rapporto di reciproca interdipendenza, onde tale principio non risulta applicabile a rapporti che siano indipendenti l'uno dall'altro.” (Cass. 5938/2006).
Nel caso di specie, tale nesso è risultato assente tra le prestazioni di CP_4
e poiché nell'accordo trilatere la prima cedeva un
[...] Controparte_7
pacchetto di crediti alla seconda, ma una società terza, la di diritto CP_5
Contr lussemburghese, si impegnava a retrocedere a (ossia ora ) a CP_1
titolo transattivo, una quota del (a monte allocato a favore della CP_10
Contr
nella misura che le stesse determineranno di comune accordo, al fine di
Contr corrispondere a il prezzo della Cessione del Credito a Si Parte_1
Contr precisava, poi, che “in funzione di tanto (ora non ha e avrà CP_1
13
alcunché da pretendere nei confronti di in relazione al corrispettivo Parte_1 per la cessione del credito”.
Di tal ché appare evidente che del prezzo della cessione del credito debba farsi carico non la cedente nominale ma la terza con la CP_4 CP_11
conseguenza che l'obbligo di rimborso delle spese di amministrazione straordinaria assunto da è obbligazione autonoma e slegata dalla cessione steSA. Parte_1
Pertanto, manca il presupposto fondamentale per l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., in quanto non esiste un rapporto di interdipendenza tra le prestazioni di e come invece richiesto dalla norma. Controparte_7 Controparte_4
Deve altresì ribadirsi che, dall'esame della documentazione in atti, emerge che ha rinunciato preventivamente a ogni azione, domanda o Controparte_7
pretesa nei confronti di in relazione ai fatti indicati nell'Accordo CP_4
transattivo. Tale rinuncia funge da copertura generale dell'operato di CP_4
in relazione a tutti gli affari afferenti alla sua pregreSA gestione, che ha incluso i crediti poi ceduti a unitamente agli accessori ex art. 1263 c.c. 3. Parte_1
In ordine alla domanda riconvenzionale
Parte opponente chiede, in via riconvenzionale, il risarcimento del danno per la lesione patrimoniale subita dalla società a causa dell'inesistenza della garanzia inerente al credito ceduto nei confronti di Controparte_2
Tuttavia, si deve osservare che la cessione era avvenuta “pro soluto” e con esclusione della garanzia della steSA esistenza del credito e della solvibilità dei debitori. Ciò pare escludere la rilevanza ex se della condotta del creditore che abbia senza dolo o colpa determinato l'estinzione della garanzia.
Ed invero, la dichiarazione di nullità della fideiussione era avvenuta, a seguito della cessione e della scadenza del termine perentorio per la rata essendosi accertato “che la fideiussione in oggetto è conforme al modello Abi del 2003, in quanto riproducente le clausole n.2,6 e 8. Ciò comporta, per quanto rileva in questa sede, che non può ritenersi operante la deroga all'art. 1957 c.c. stabilita dall'art. 6 della fideiussione, riproduttivo del punto 6 del modello. Deve precisarsi che la sostituzione della disposizione di cui all'art. 1957 c.c., con la clausola derogatoria dichiarata nulla, costituisce un effetto conseguenziale dell'accertata nullità con la conseguenza che la decadenza di cui all'art. 1957, primo comma c.c.
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deve essere rilevata dal Giudice quale fatto estintivo dell'obbligazione risultante dal materiale probatorio acquisito”.
Non si ritiene, quindi, corretto, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità
(cass. 17985/22), ascriversi a fatto proprio l'estinzione della garanzia nei confronti del fideiussore cagionata dal mutamento della tempistica per agire contro il fideiussore determinato retroattivamente dalla pronuncia giudiziale che ha ritenuto invalida la clausola derogatoria alla previsione codicistica di cui all'art. 1957 c.c.”.
Inoltre, nell'accordo trilatere – ancora sussistente – dichiara di Parte_1 rinunciare sin d'ora a ogni e qualsiasi azione o domanda o pretesa comunque riferibile in generale a tutti gli affari relativi a o connessi con la pregreSA gestione
Contr di e ai rapporti anche pregressi comunque intercorsi, con riferimento in particolare alla generalità della transazione, rinunciando ad ogni pretesa ancorché non dedotta.
Ne risulta che alcunché la steSA può pretendere circa l'estinzione per fatto proprio della garanzia rilasciata dal sig. a favore della UB Costruzioni. Pt_2
Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene che non poSA essere riconosciuta la pretesa risarcitoria nei confronti di Controparte_1
Conclusioni
Concludendo, in considerazione di quanto dedotto ed argomentato, l'opposizione CP_ proposta da deve essere rigettata, essendo la pretesa creditoria di Parte_1
pienamente legittima e che l'eccezione di inadempimento sollevata dalla sia infondata. Deve essere rigettata Parte_1
anche la domanda riconvenzionale, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 9889/2023 del 31 maggio 2023, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Roma a definizione del procedimento portante R.G N.
25065/2023.
Le spese seguono la soccombenza secondo lo scaglione di riferimento al parametro medio, salvo la fase di trattazione al parametro minimo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza od eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
a) RIGETTA l'opposizione proposta da Parte_3
e per l'effetto CONFERMA n. 9889/2023 del 31 maggio 2023,
[...]
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provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Roma a definizione del procedimento portante R.G N. 25065/2023;
b) RIGETTA la domanda riconvenzionale di Controparte_12
;
[...]
c) CONDANNA la società (C. F. e Parte_1
P.IVA ) alla rifusione delle spese legali nei confronti della società P.IVA_1
(C.F. e P. IVA ,) che quantifica in Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
€11.300, oltre spese generali al 15%, cpa e iva se dovuta. Così deciso in Roma, in data 17.04.2025.
Il Giudice Dr.SA Cristina Pigozzo
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