Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 17/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1176/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1176 /2024, promossa da
(c.f. ), nt. a GELA (CL) il 19/01/1969. _1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. LATO ALESSIA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. nt. a GELA (CL) il 11/03/1975 CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente
-dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 9.1.1995 a GE trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile al n. 10 parte II serie A dell'anno 1995, disponendo la perdita del cognome da parte della SI.a , nulla disponendo sulla casa coniugale;
Pt_2 CP_1
- confermare il contributo al mantenimento della GL nella misura di € 250,00 mensili a carico del padre;
Per_1
- dichiarare che, a partire dalla data del presente ricorso, nessun contributo e/o assegno è dovuto alla SInora
[...]
; CP_1
- mandare l'Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni di legge Con vittoria di spese processuali in caso di opposizione.
Pag. 1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/06/2024, rappresentava di aver _1 contratto matrimonio concordatario con in data 9.1.1995 trascritto nei registri CP_1 dello stato civile del Comune di GE, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile al n. 10 parte II serie A dell'anno 1995. Dall'unione tra le parti nascevano i figli , il 7.6.1995, e il 20.5.2003. Per_2 Per_1
Con sentenza n. 376/2019 emessa dal Tribunale di Novara in data 30.4.2019 veniva pronunciata la separazione personale tra i coniugi, alle seguenti condizioni:
“
1. pronuncia la separazione personale;
CP_ 2. rigetta la domanda di addebito della separazione formulata dalla SI.ra nei confronti del SI. Pt_2
3. dispone l'affidamento condiviso della GL minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_3 presso la madre;
4. dispone che il padre potrà frequentare la GL liberamente secondo accordi presi direttamente con la stessa, data l'età ed, in mancanza, secondo le seguenti modalità:
- il padre possa tenere con sé la GL a fine settimana alternati dalle ore 18.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica nonché, nella settimana in cui non ha nel fine settimana la GL presso di sè, per un pomeriggio infrasettimanale dalle ore 16.00 alle ore 21.00;
- durante l'estate per 15 giorni, anche non consecutivi, comunicati alla madre entro il 31 maggio di ogni anno;
- durante le festività natalizie, ad anni alterni, dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 7 gennaio;
- durante le festività pasquali - ad anni alterni - il giorno di Pasqua e quello antecedente, o il Lunedì dell'Angelo e il giorno seguente;
- durante i compleanni della minore, sempre ad anni alterni (una volta con un genitore, la volta successiva con l'altro);
5. assegna la casa coniugale all'attrice ex art. 337ter c.c. in quanto genitore collocatario prevalente della prole;
CP_
6. dispone che il SI. corrisponda alla SInora , a titolo di contributo al mantenimento della GL minore Pt_2
un assegno mensile di euro 250,00, entro il giorno 5 di ogni mese, importo annualmente rivalutabili secondo Per_3 gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
7. dispone che il SI. corrisponda direttamente al figlio maggiorenne non economicamente Pt_2 Per_2 autosufficiente, ex art. 337septies c.c. un importo mensile di euro 200,00; CP_
8. dispone che il SI. corrisponda alla SI.ra a titolo di mantenimento ex art. 156 c.c. un assegno di Pt_2 euro 200,00, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese”. Chiedeva, quindi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 L.898/70. Precisava, altresì, che i figli erano entrambi maggiorenni;
vive da solo ed è Per_2 economicamente autosufficiente;
la GL, abita ancora con la madre ed attualmente lavora Per_1 presso la Barilla, con contratto a tempo determinato, tramite agenzia. Per quanto concerne la moglie, il ricorrente rappresentava che la stessa lavorava “come addetta pulizie
o addetta alle mense, ha preso casa in locazione ove abita con la GL, si è sempre mantenuta e, dunque, è oggettivamente in grado di potersi mantenere, senza ulteriormente dipendere dall'ex marito”. Circa le proprie condizioni economiche, invece, il ricorrente rappresentava di essere operaio meccanico presso la società C.I.P.I. Srl di Sannazzaro de' Burgondi (PV), con retribuzione di €
Pag. 2 1.990,00 circa (per 13 mensilità) oltre indennità di trasferta ed eventuali straordinari;
lo stesso rappresentava di sostenere le seguenti spese: “€ 500,00 di canone mensile di locazione, comprese le spese condominiali, oltre utenze per l'abitazione (doc.5): € 309,47 mensili per le rate del finanziamento acceso per far acquistare l'auto al figlio € 342,95 mensili di finanziamento della propria auto, con scadenza aprile Per_2
2028; € 100,00 mensili con addebito su carta Compass per ripianare alcuni pregressi impegni (doc. 9)”.
* All'udienza del 14.11.2024, il Giudice, dichiarata la contumacia di parte convenuta, ha proceduto all'interrogatorio libero di parte ricorrente. ha dichiarato: “ho un buon rapporto con i miei figli;
mia GL attualmente non sta Parte_3 lavorando e sono contento di continuare a contribuire. So da mia GL che mia moglie lavora. Non ho più rapporti con la SI.ra . Confermo la volontà di divorziare”. CP_1
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza l'assunzione di mezzi di prova, ha invitato le parti alla discussione orale, rimettendo la causa in decisione.
* La domanda relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1° dicembre 1970, n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art.
3. Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015). Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con sentenza n. 376/2019. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita. Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
* Per quanto concerne i profili economici e, in particolare, il mantenimento della GL giova Per_1 osservare quanto segue. Ai sensi dell'art. 337 ter c.c. ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un
Pag. 3 assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando le attuali eSIenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Considerata la capacità economica del ricorrente e l'età della GL, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, il Collegio ritiene equa la conferma dell'importo già previsto in sede di separazione, pari ad € 250,00 oltre a rivalutazione ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Torino.
* Le spese devono essere integralmente compensate, avuto riguardo della necessità della pronuncia in punto di status e alla mancata opposizione di parte resistente.
*****
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili contratto in data 9.1.1995 a GE da _1
, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di GE,
[...] CP_1 trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile al n. 10 parte II serie A dell'anno 1995;
2. Dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
4. conferma il contributo di € 250,00 a titolo di mantenimento a carico di _1 in favore della GL secondo quanto già previsto con sentenza n. Persona_4
376/2019;
5. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 10/01/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
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