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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/07/2025, n. 1648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1648 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3052/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Rosa Maria Rella in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell udienza del 17/07/2025, tenuta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. inserito dall'art 3 comma
10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3052/2025 promossa da:
(nato a [...] il [...]) con il patrocinio dell'Avv. Luciana Parte_1 Dipierro;
RICORRENTE
contro
in persona del leg rapp p.t. con il patrocinio dell'Avvocatura dell'Ente ( Avv. Domenico CP_1 Longo)
RESISTENTE
Oggetto: indennità di accompagnamento
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.3.2025 il ricorrente, a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, chiedeva all'intestato tribunale il riconoscimento dello status di invalido civile, incapace di attendere autonomamente agli atti della vita quotidiana e/o di deambulare autonomamente ai fini del riconoscimento dell' indennità di accompagnamento, negato in sede amministrativa e in fase di ATP, CP_ a far data dalla relativa domanda, instando altresì per la condanna dell' al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi.
CP_
L' ritualmente citato, si costituiva ed insisteva per il rigetto della domanda.
Acquisito il fascicolo dell'ATP R.G.L. n.4344/2023, disposta ed espletata un'integrazione peritale al fine di meglio calibrare le risultanze della relazione depositata nella precedente fase sommaria, alla luce delle puntuali osservazioni di parte ricorrente e della documentazione medica di formazione successiva alla precedente visita peritale, utilmente valutabile ex art 149 disp att c.p.c., depositata in atti;
all' esito dell' udienza del 17.7.2025, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n.
98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito,l'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art.1 della legge n.18/1980, come modificato dall'art.1 della legge n.508/1988, spetta ai soggetti totalmente inabili che siano impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che necessitino di assistenza contin ua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita. Ciò posto il CTU, dott , ha accertato in capo al ricorrente la sussistenza Persona_1 dei requisiti per l'indennità di accompagnamento, a far data dal 21.11.2024(data successiva a quella della domanda amministrativa) come si legge nelle conclusioni dell'elaborato peritale integrativo depositato in data 30.6.2025 in cui rileva e conclude
: “…il sig. Giudice autorizzava l'invio di nuova documentazione sanitaria successiva alla data delle operazioni peritali, al fine di una rivalutazione da parte del sottoscritto. La documentazione nuova è la seguente: Certificazione della U.O. di Nefrologia dell'Ospedale di Alessandria con diagnosi di : “AKI prerenale e sincope di ndd in paziente affetto da malattia renale cronica […]”.
Referto di visita fisiatrica del 21/11/2024 con prescrizione di carrozzina. Visita geriatrica del
21/2/2025. Alla luce della nuova certificazione sanitaria, ritengo di poter rivalutare la condizione del ricorrente, in virtù anche del peggioramento repentino della deambulazione (prescritta carrozzina) e delle condizioni neurologiche. Pertanto, a mio giudizio, il sig. necessita Pt_1 dell'indennità di accompagnamento a far data dalla certificazione fisiatrica del 21/11/2024.” (cfr conclusioni contenute in elaborato peritale integrativo del 30.6.2025)
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione.
Risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto ed immuni da rilevi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Le stesse devono recepirsi, attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II,
n. 23362/2012), non dovendosi effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare ulteriori richieste di chiarimenti o disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez. Lav., n23413/2011).
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti (risultanze della certificazione medica specialistica del
21.11.2024 attestanti un aggravamento delle condizioni patologiche del ricorrente con prescrizione di carrozzina ).
In conclusione va riconosciuto il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento in capo al ricorrente dal 21.11. 2024 ( data successiva a quella della domanda amministrativa - 24.11.2022-).
Quanto alle spese di lite, reclamate dalla parte ricorrente, deve in questa sede farsi applicazione dei principi espressi in tema dalla Suprema Corte (da ultimo si veda Cass Civ 5422/2025) per i quali, anche in relazione al giudizio di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 6, (quale quello in esame), trova applicazione il principio in base al quale “…il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto: non è accoglimento bensì reiezione della domanda iniziale. E pertanto la parte che, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto alla prestazione previ denziale (od assistenziale) con una decorrenza posteriore a quella richiesta con la domanda non è (integralmente) vittoriosa. Ed il fatto che l'ordinamento consenta alla parte (ed esiga dal giudice) la vantazione e l'eventuale riconoscimento d'un diritto con decorrenza posteriore alla stessa domanda giudiziale, quale possibilità di estendere (anche attraverso nuova domanda) la materia del contendere, reca in sé (quale presupposto) la reiezione della domanda iniziale» (sentenza n. 16821 del 2005) ….
Nel definire un'istanza di decisione di analogo tenore, questa Corte, proprio prendendo le mosse dalle enunciazioni della sentenza n. 32061 del 2022, ha ravvisato una soccombenza parziale sul piano temporale, idonea a sorreggere la scelta della compensazione in c onformità al paradigma normativo definito dall'art. 92 cod. proc. civ. e alle indicazioni del giudice delle leggi (sentenza n. 77 del 2018)….A tali conclusioni la pronuncia ricordata è giunta ….alla luce del principio di causalità (in tal senso, già Cass., sez. VI-L, 17 luglio 2017, n. 17653), che presiede al riparto delle spese di lite Invero, «il rigetto in sede amministrativa della prestazione richiesta ha trovato conferma nell'accertamento, a seguito di consulenza tecnica, del requisito sanitario decorrente da epoca successiva alla domanda amministrativa» (Cass., sez. lav., 5 settembre 2024, n. 23845, in motivazione…)”
In applicazione di tali principi, attesa la decorrenza da epoca successiva alla proposizione della domanda amministrativa devono interamente compensarsi tra le parti le spese di lite ricorrendo, nella fattispecie, una situazione di soccombenza parziale sul piano temporale.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell' e liquidate in separato CP_1 decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- dichiara che è in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell' indennità Parte_1 di accompagnamento con decorrenza dal 21.11.2024 (data successiva a quella della domanda amministrativa);
- compensa le spese;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell CP_1 Foggia, 17.7.2025
Il Giudice
Rosa Maria Rella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Rosa Maria Rella in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell udienza del 17/07/2025, tenuta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. inserito dall'art 3 comma
10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3052/2025 promossa da:
(nato a [...] il [...]) con il patrocinio dell'Avv. Luciana Parte_1 Dipierro;
RICORRENTE
contro
in persona del leg rapp p.t. con il patrocinio dell'Avvocatura dell'Ente ( Avv. Domenico CP_1 Longo)
RESISTENTE
Oggetto: indennità di accompagnamento
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.3.2025 il ricorrente, a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, chiedeva all'intestato tribunale il riconoscimento dello status di invalido civile, incapace di attendere autonomamente agli atti della vita quotidiana e/o di deambulare autonomamente ai fini del riconoscimento dell' indennità di accompagnamento, negato in sede amministrativa e in fase di ATP, CP_ a far data dalla relativa domanda, instando altresì per la condanna dell' al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi.
CP_
L' ritualmente citato, si costituiva ed insisteva per il rigetto della domanda.
Acquisito il fascicolo dell'ATP R.G.L. n.4344/2023, disposta ed espletata un'integrazione peritale al fine di meglio calibrare le risultanze della relazione depositata nella precedente fase sommaria, alla luce delle puntuali osservazioni di parte ricorrente e della documentazione medica di formazione successiva alla precedente visita peritale, utilmente valutabile ex art 149 disp att c.p.c., depositata in atti;
all' esito dell' udienza del 17.7.2025, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n.
98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito,l'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art.1 della legge n.18/1980, come modificato dall'art.1 della legge n.508/1988, spetta ai soggetti totalmente inabili che siano impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che necessitino di assistenza contin ua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita. Ciò posto il CTU, dott , ha accertato in capo al ricorrente la sussistenza Persona_1 dei requisiti per l'indennità di accompagnamento, a far data dal 21.11.2024(data successiva a quella della domanda amministrativa) come si legge nelle conclusioni dell'elaborato peritale integrativo depositato in data 30.6.2025 in cui rileva e conclude
: “…il sig. Giudice autorizzava l'invio di nuova documentazione sanitaria successiva alla data delle operazioni peritali, al fine di una rivalutazione da parte del sottoscritto. La documentazione nuova è la seguente: Certificazione della U.O. di Nefrologia dell'Ospedale di Alessandria con diagnosi di : “AKI prerenale e sincope di ndd in paziente affetto da malattia renale cronica […]”.
Referto di visita fisiatrica del 21/11/2024 con prescrizione di carrozzina. Visita geriatrica del
21/2/2025. Alla luce della nuova certificazione sanitaria, ritengo di poter rivalutare la condizione del ricorrente, in virtù anche del peggioramento repentino della deambulazione (prescritta carrozzina) e delle condizioni neurologiche. Pertanto, a mio giudizio, il sig. necessita Pt_1 dell'indennità di accompagnamento a far data dalla certificazione fisiatrica del 21/11/2024.” (cfr conclusioni contenute in elaborato peritale integrativo del 30.6.2025)
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione.
Risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto ed immuni da rilevi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Le stesse devono recepirsi, attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II,
n. 23362/2012), non dovendosi effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare ulteriori richieste di chiarimenti o disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez. Lav., n23413/2011).
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti (risultanze della certificazione medica specialistica del
21.11.2024 attestanti un aggravamento delle condizioni patologiche del ricorrente con prescrizione di carrozzina ).
In conclusione va riconosciuto il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento in capo al ricorrente dal 21.11. 2024 ( data successiva a quella della domanda amministrativa - 24.11.2022-).
Quanto alle spese di lite, reclamate dalla parte ricorrente, deve in questa sede farsi applicazione dei principi espressi in tema dalla Suprema Corte (da ultimo si veda Cass Civ 5422/2025) per i quali, anche in relazione al giudizio di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 6, (quale quello in esame), trova applicazione il principio in base al quale “…il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto: non è accoglimento bensì reiezione della domanda iniziale. E pertanto la parte che, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto alla prestazione previ denziale (od assistenziale) con una decorrenza posteriore a quella richiesta con la domanda non è (integralmente) vittoriosa. Ed il fatto che l'ordinamento consenta alla parte (ed esiga dal giudice) la vantazione e l'eventuale riconoscimento d'un diritto con decorrenza posteriore alla stessa domanda giudiziale, quale possibilità di estendere (anche attraverso nuova domanda) la materia del contendere, reca in sé (quale presupposto) la reiezione della domanda iniziale» (sentenza n. 16821 del 2005) ….
Nel definire un'istanza di decisione di analogo tenore, questa Corte, proprio prendendo le mosse dalle enunciazioni della sentenza n. 32061 del 2022, ha ravvisato una soccombenza parziale sul piano temporale, idonea a sorreggere la scelta della compensazione in c onformità al paradigma normativo definito dall'art. 92 cod. proc. civ. e alle indicazioni del giudice delle leggi (sentenza n. 77 del 2018)….A tali conclusioni la pronuncia ricordata è giunta ….alla luce del principio di causalità (in tal senso, già Cass., sez. VI-L, 17 luglio 2017, n. 17653), che presiede al riparto delle spese di lite Invero, «il rigetto in sede amministrativa della prestazione richiesta ha trovato conferma nell'accertamento, a seguito di consulenza tecnica, del requisito sanitario decorrente da epoca successiva alla domanda amministrativa» (Cass., sez. lav., 5 settembre 2024, n. 23845, in motivazione…)”
In applicazione di tali principi, attesa la decorrenza da epoca successiva alla proposizione della domanda amministrativa devono interamente compensarsi tra le parti le spese di lite ricorrendo, nella fattispecie, una situazione di soccombenza parziale sul piano temporale.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell' e liquidate in separato CP_1 decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- dichiara che è in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell' indennità Parte_1 di accompagnamento con decorrenza dal 21.11.2024 (data successiva a quella della domanda amministrativa);
- compensa le spese;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell CP_1 Foggia, 17.7.2025
Il Giudice
Rosa Maria Rella