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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/04/2025, n. 1984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1984 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. 11455/2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore 1 Parte_1
2 Parte_2
[...]
3 Parte_3
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_1
Verbale di causa Udienza 15.04.2024 alle ore 19,15 e innanzi al dott. Giovanni Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. Pt_1
Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. fa presente di avere notificato il ricorso e l'ordinanza come disposto dal Giudice Pt_1 che anticipa via mail riservandosi di depositarla sul PCT. Precisa che la discendenza è paterna e post Unità d'IT . Chiede che la causa venga decisa esonerando il Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza
Il Giudice Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 11455/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 11455 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore 1 Parte_1 Parte_1
2 Parte_2
[...]
3 Parte_3
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_1
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 15.04.2025
I. Con ricorso depositato in data 07.08.2023
Dott. Giovanni Calasso 2
1. (titolare del passaporto n. Parte_1 Numer_1
- doc. 02), nata il [...] a [...]-PR, residente in [...], appartamento 503, torre 17, Cond. Vida Bella, quartiere Atuba, Colombo/PR, CAP: 83.408- 280,
2 (titolare del passaporto Parte_2
- doc. 03), nato il [...] a [...]/PR, residente in [...]
Scuissiato, n° 2829, appartamento 503, torre 17, Cond. Vida Bella, quartiere Atuba, Colombo/PR, CAP: 83.408-280,
3. (titolare del passaporto n. - doc. Parte_3 Numer_3
04), nata il [...] a [...]/PR, residente in [...], appartamento
503, torre 17, Cond. Vida Bella, quartiere Atuba, Colombo-PR, CAP: 83.408-280,
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni:
-accertare e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis dei ricorrenti,
[...]
, e Parte_4 Parte_2 Parte_3
;
[...]
- e per l'effetto, ordinare, altresì, al e, per esso, all'Ufficiale dello Controparte_1
Stato Civile competente, e/o all'Autorità amministrativa competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, rimborso forfettario ed accessori di legge.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano nato in data Persona_1
28/08/1938, da genitori italiani (Giovanni e , nel Comune di Riese Pio X Persona_2 (Provincia di Treviso), cittadino italiano poi emigrato in BR , senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana. Dove, in data 28/11/1860, contraeva matrimonio con la Sig.ra R_
, cittadina italiana. Dalla predetta unione nasceva, in BR:
[...]
• in data 01/10/1878 il quale, in data 25/11/1900, contraeva Persona_4 matrimonio in BR con la Sig.ra. e dalla loro unione nasceva, in Persona_5 BR:
➢ in data 16/05/1906 il quale, in data 18/12/1935, contraeva Persona_6 matrimonio in BR con la Sig.ra. e dalla loro unione nasceva, in CP_2 BR
✓ in data 27/10/1939 che, in data 16/09/1965, Persona_7 contraeva matrimonio, in BR, con il Sig. e Persona_8 dalla loro unione nasceva, in BR,
❖ l'odierna ricorrente in data Parte_4
25/04/1967 che, in data 16/09/1994, contraeva matrimonio, in BR, con il Sig. Persona_9
, e dalla loro unione nascevano, in BR, gli odierni
[...] ricorrenti:
Dott. Giovanni Calasso 3
▪ Parte_2
, nato il [...]
[...]
▪ , Parte_3 nata il [...]
in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Al sig. Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
III. Parte ricorrente ha notificato ricorso ed ordinanza nei termini
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , il ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a Controparte_1 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato Persona_1 in data 28/08/1938
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'IT competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta del ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora
Dott. Giovanni Calasso 4
maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando il ricorrente cittadino italiano e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_1 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_1 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., ed allegata al verbale
Lecce-Venezia, 15.04.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5
Dott. Giovanni Calasso 6
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. 11455/2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore 1 Parte_1
2 Parte_2
[...]
3 Parte_3
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_1
Verbale di causa Udienza 15.04.2024 alle ore 19,15 e innanzi al dott. Giovanni Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. Pt_1
Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. fa presente di avere notificato il ricorso e l'ordinanza come disposto dal Giudice Pt_1 che anticipa via mail riservandosi di depositarla sul PCT. Precisa che la discendenza è paterna e post Unità d'IT . Chiede che la causa venga decisa esonerando il Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza
Il Giudice Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 11455/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 11455 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore 1 Parte_1 Parte_1
2 Parte_2
[...]
3 Parte_3
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_1
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 15.04.2025
I. Con ricorso depositato in data 07.08.2023
Dott. Giovanni Calasso 2
1. (titolare del passaporto n. Parte_1 Numer_1
- doc. 02), nata il [...] a [...]-PR, residente in [...], appartamento 503, torre 17, Cond. Vida Bella, quartiere Atuba, Colombo/PR, CAP: 83.408- 280,
2 (titolare del passaporto Parte_2
- doc. 03), nato il [...] a [...]/PR, residente in [...]
Scuissiato, n° 2829, appartamento 503, torre 17, Cond. Vida Bella, quartiere Atuba, Colombo/PR, CAP: 83.408-280,
3. (titolare del passaporto n. - doc. Parte_3 Numer_3
04), nata il [...] a [...]/PR, residente in [...], appartamento
503, torre 17, Cond. Vida Bella, quartiere Atuba, Colombo-PR, CAP: 83.408-280,
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni:
-accertare e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis dei ricorrenti,
[...]
, e Parte_4 Parte_2 Parte_3
;
[...]
- e per l'effetto, ordinare, altresì, al e, per esso, all'Ufficiale dello Controparte_1
Stato Civile competente, e/o all'Autorità amministrativa competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, rimborso forfettario ed accessori di legge.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano nato in data Persona_1
28/08/1938, da genitori italiani (Giovanni e , nel Comune di Riese Pio X Persona_2 (Provincia di Treviso), cittadino italiano poi emigrato in BR , senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana. Dove, in data 28/11/1860, contraeva matrimonio con la Sig.ra R_
, cittadina italiana. Dalla predetta unione nasceva, in BR:
[...]
• in data 01/10/1878 il quale, in data 25/11/1900, contraeva Persona_4 matrimonio in BR con la Sig.ra. e dalla loro unione nasceva, in Persona_5 BR:
➢ in data 16/05/1906 il quale, in data 18/12/1935, contraeva Persona_6 matrimonio in BR con la Sig.ra. e dalla loro unione nasceva, in CP_2 BR
✓ in data 27/10/1939 che, in data 16/09/1965, Persona_7 contraeva matrimonio, in BR, con il Sig. e Persona_8 dalla loro unione nasceva, in BR,
❖ l'odierna ricorrente in data Parte_4
25/04/1967 che, in data 16/09/1994, contraeva matrimonio, in BR, con il Sig. Persona_9
, e dalla loro unione nascevano, in BR, gli odierni
[...] ricorrenti:
Dott. Giovanni Calasso 3
▪ Parte_2
, nato il [...]
[...]
▪ , Parte_3 nata il [...]
in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Al sig. Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
III. Parte ricorrente ha notificato ricorso ed ordinanza nei termini
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , il ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a Controparte_1 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato Persona_1 in data 28/08/1938
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'IT competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta del ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora
Dott. Giovanni Calasso 4
maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando il ricorrente cittadino italiano e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_1 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_1 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., ed allegata al verbale
Lecce-Venezia, 15.04.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5
Dott. Giovanni Calasso 6