Art. 10.
Gli esercenti stabilimenti per la produzione di margarina devono prestare cauzione in ragione del 10 per cento dell'imposta corrispondente alla quantita' massima di margarina che essi intendono detenere nei magazzini vincolati alla finanza, ai quali sono applicabili le disposizioni della legge doganale relative ai depositi di merci estere in magazzini di proprieta' privata.
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
- La L. 4 agosto 1975, n. 417 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) l'abrogazione del presente provvedimento a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 1 della medesima legge.
- Il regolamento di cui all' art. 4, comma 2 della L. 4 agosto 1975, n. 417 e' stato emanato con Decreto 24 febbraio 1990, n. 80, pubblicato in G.U. 21/04/1990, n. 93.
Gli esercenti stabilimenti per la produzione di margarina devono prestare cauzione in ragione del 10 per cento dell'imposta corrispondente alla quantita' massima di margarina che essi intendono detenere nei magazzini vincolati alla finanza, ai quali sono applicabili le disposizioni della legge doganale relative ai depositi di merci estere in magazzini di proprieta' privata.
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
- La L. 4 agosto 1975, n. 417 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) l'abrogazione del presente provvedimento a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 1 della medesima legge.
- Il regolamento di cui all' art. 4, comma 2 della L. 4 agosto 1975, n. 417 e' stato emanato con Decreto 24 febbraio 1990, n. 80, pubblicato in G.U. 21/04/1990, n. 93.