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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 09/10/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1757/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati:
Dott. Monica Barco Presidente est
Dott. Claudio Michelucci Giudice
Dott. Maria Cristina Persico Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1757 R. G. dell'anno 2025 tra
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. LOMBARDO
GAETANO, presso cui è elettivamente domiciliata come da procura in atti
(C.F. ) nato a Parte_2 C.F._2
TE (VA) il 11/04/1970 e residente in [...] - C.so Liberazione, 19, rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Lombardo, presso cui è elettivamente domiciliato come da procura in atti
- ricorrenti -
e
P.M.,
- intervenuto - avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni
Per le parti congiuntamente: “DICHIARARE lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in Lesa in data 11.10.2008 e iscritto nel detto Comune al n. 26 parte II serie C. - ORDINARE al Comune di Lesa di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- DICHIARARE compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti CONDIZIONI
- I figli e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1 Per_2 collocazione prevalente presso la madre;
- Il padre potrà frequentarli e tenerli con sé ogni qualvolta che lo vorrà, previe intese con la madre e gli stessi figli e, salvo imprevisti, un giorno infrasettimanale da concordarsi e a weekend alternati.
- Le vacanze estive e quelle infra annuali saranno di volta in volta programmate per tempo tra i genitori ed i figli potranno stare con ciascuno di essi per periodi di tempo di più giorni consecutivi.
- Il padre verserà a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori un assegno mensile pari ad € 500,00 ciascuno, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
- Le spese straordinarie, mediche e scolastiche, sportive e ludico ricreative, saranno a carico del padre nella misura del 50% e della madre per il restante 50%. Sono da intendersi ricomprese tra queste: la mensa, i libri, il materiale di cancelleria, le rette per scuole private
e doposcuola, gli insegnanti di sostegno e ripetizioni, spese per trasporti, attrezzature sportive, i costi per corsi, gite e tutte le spese mediche non coperte dal SSN.
Tali spese dovranno essere preventivamente concordate, salvo urgenze, e successivamente documentate, diversamente rimarranno a carico del genitore che le ha sostenute.
- Le parti confermano il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio per sé e per i figli minori.
Le parti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare.
Le parti rinunciano altresì espressamente all'impugnazione dell'emananda sentenza, nei termini di legge.”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 07/08/2025, e Parte_1 Parte_2 chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc,
[...] emettersi declaratoria di scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 11.10.2008 nel Comune di Lesa (VB).
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Presidente Relatore, spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio civile in data 11.10.2008 nel Comune di Lesa e si sono separati consensualmente in data 5.2.2016 con omologa dell'intestato tribunale in pari data e, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, alla prole, a ogni altro aspetto.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge e al superiore interesse dei figli minori, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Va dato atto che la figlia , nelle more è divenuta maggiorenne (nata il [...]), che Per_1 le parti confermano il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio per sé e per il figlio minore.
Infine, va dato atto che le parti rinunciano espressamente all'impugnazione della presente sentenza, nei termini di legge.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1 Parte_2 in Lesa (VB) l'11.10.2008, trascritto nei registri dello stato civile del
[...] medesimo Comune al n. 26, parte II, serie C affida il figlio minore, , in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione Per_2 prevalente presso la madre;
anche la figlia vivrà con la madre;
Per_1 dà facoltà al padre di frequentare e tenere con sé il figlio minore ogni qualvolta che lo vorrà, previe intese con la madre e lo stesso figlio e, salvo imprevisti, un giorno infrasettimanale da concordarsi e a weekend alternati;
Le vacanze estive e quelle infra annuali saranno di volta in volta programmate per tempo tra i genitori ed i figli potranno stare con ciascuno dei figli per periodi di tempo di più giorni
Consecutivi pone a carico del padre, l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli un assegno mensile pari ad € 500,00 ciascuno, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
Le spese straordinarie, mediche e scolastiche, sportive e ludico ricreative, saranno a carico del padre nella misura del 50% e della madre per il restante 50%. Sono da intendersi ricomprese tra queste: la mensa, i libri, il materiale di cancelleria, le rette per scuole private e doposcuola, gli insegnanti di sostegno e ripetizioni, spese per trasporti, attrezzature sportive, i costi per corsi, gite e tutte le spese mediche non coperte dal SSN.
Tali spese dovranno essere preventivamente concordate, salvo urgenze, e successivamente documentate, diversamente rimarranno a carico del genitore che le ha sostenute.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 07/10/2025
Il Presidente - Est
Dott. Monica Barco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati:
Dott. Monica Barco Presidente est
Dott. Claudio Michelucci Giudice
Dott. Maria Cristina Persico Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1757 R. G. dell'anno 2025 tra
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. LOMBARDO
GAETANO, presso cui è elettivamente domiciliata come da procura in atti
(C.F. ) nato a Parte_2 C.F._2
TE (VA) il 11/04/1970 e residente in [...] - C.so Liberazione, 19, rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Lombardo, presso cui è elettivamente domiciliato come da procura in atti
- ricorrenti -
e
P.M.,
- intervenuto - avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni
Per le parti congiuntamente: “DICHIARARE lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in Lesa in data 11.10.2008 e iscritto nel detto Comune al n. 26 parte II serie C. - ORDINARE al Comune di Lesa di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- DICHIARARE compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti CONDIZIONI
- I figli e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1 Per_2 collocazione prevalente presso la madre;
- Il padre potrà frequentarli e tenerli con sé ogni qualvolta che lo vorrà, previe intese con la madre e gli stessi figli e, salvo imprevisti, un giorno infrasettimanale da concordarsi e a weekend alternati.
- Le vacanze estive e quelle infra annuali saranno di volta in volta programmate per tempo tra i genitori ed i figli potranno stare con ciascuno di essi per periodi di tempo di più giorni consecutivi.
- Il padre verserà a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori un assegno mensile pari ad € 500,00 ciascuno, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
- Le spese straordinarie, mediche e scolastiche, sportive e ludico ricreative, saranno a carico del padre nella misura del 50% e della madre per il restante 50%. Sono da intendersi ricomprese tra queste: la mensa, i libri, il materiale di cancelleria, le rette per scuole private
e doposcuola, gli insegnanti di sostegno e ripetizioni, spese per trasporti, attrezzature sportive, i costi per corsi, gite e tutte le spese mediche non coperte dal SSN.
Tali spese dovranno essere preventivamente concordate, salvo urgenze, e successivamente documentate, diversamente rimarranno a carico del genitore che le ha sostenute.
- Le parti confermano il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio per sé e per i figli minori.
Le parti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare.
Le parti rinunciano altresì espressamente all'impugnazione dell'emananda sentenza, nei termini di legge.”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 07/08/2025, e Parte_1 Parte_2 chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc,
[...] emettersi declaratoria di scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 11.10.2008 nel Comune di Lesa (VB).
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Presidente Relatore, spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio civile in data 11.10.2008 nel Comune di Lesa e si sono separati consensualmente in data 5.2.2016 con omologa dell'intestato tribunale in pari data e, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, alla prole, a ogni altro aspetto.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge e al superiore interesse dei figli minori, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Va dato atto che la figlia , nelle more è divenuta maggiorenne (nata il [...]), che Per_1 le parti confermano il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio per sé e per il figlio minore.
Infine, va dato atto che le parti rinunciano espressamente all'impugnazione della presente sentenza, nei termini di legge.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1 Parte_2 in Lesa (VB) l'11.10.2008, trascritto nei registri dello stato civile del
[...] medesimo Comune al n. 26, parte II, serie C affida il figlio minore, , in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione Per_2 prevalente presso la madre;
anche la figlia vivrà con la madre;
Per_1 dà facoltà al padre di frequentare e tenere con sé il figlio minore ogni qualvolta che lo vorrà, previe intese con la madre e lo stesso figlio e, salvo imprevisti, un giorno infrasettimanale da concordarsi e a weekend alternati;
Le vacanze estive e quelle infra annuali saranno di volta in volta programmate per tempo tra i genitori ed i figli potranno stare con ciascuno dei figli per periodi di tempo di più giorni
Consecutivi pone a carico del padre, l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli un assegno mensile pari ad € 500,00 ciascuno, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
Le spese straordinarie, mediche e scolastiche, sportive e ludico ricreative, saranno a carico del padre nella misura del 50% e della madre per il restante 50%. Sono da intendersi ricomprese tra queste: la mensa, i libri, il materiale di cancelleria, le rette per scuole private e doposcuola, gli insegnanti di sostegno e ripetizioni, spese per trasporti, attrezzature sportive, i costi per corsi, gite e tutte le spese mediche non coperte dal SSN.
Tali spese dovranno essere preventivamente concordate, salvo urgenze, e successivamente documentate, diversamente rimarranno a carico del genitore che le ha sostenute.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 07/10/2025
Il Presidente - Est
Dott. Monica Barco