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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 23/10/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di CO
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Marta Paganini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 955/2024 promossa da
(C.F ), con il patrocinio dell'avv. MARINA Parte_1 C.F._1
SP e dell'avv. CHIARA VITALI, con elezione di domicilio presso il loro studio in LL, Via
Cavour n. 11;
ATTORE contro
(C.F.: ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore pro tempore P.IVA: , con sede in Morbegno (So), CP_2 P.IVA_2
Via Forestale n. 12;
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza 23.9.2025 e di seguito riportate pagina 1 di 5 CONCLUSIONI Parte_1
Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e richiesta, così statuire:
In via principale: accertare e dichiarare il grave pregiudizio patito dall'appartamento di proprietà della
Sig.ra sito all'interno della palazzina condominiale denominata “Cedro” facente Parte_1 parte del super condominio , a causa della presenza di albero di alto fusto e, Controparte_1 per l'effetto, ordinare la rimozione dell'acero l'appartamento di proprietà della Sig.ra Parte_1
.
[...]
In via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare il pregiudizio patito dall'appartamento di proprietà della Sig.ra sito Parte_1 all'interno della palazzina condominiale denominata “Cedro” facente parte del super condominio
, a causa della presenza di albero di alto fusto e, per l'effetto, laddove non si Controparte_1 ritenesse di disporre la rimozione della pianta, ordinare la potatura della chioma dell'acero affinché venga mantenuta una altezza dello stesso a metri 2 dal terreno, tale da non costituire futuro impedimento alla visuale ed alla luce goduta dalla proprietà Pt_1
Con vittoria di spese e competenze di lite.
Con Osservanza
LL (LC) – CO (LC), 16 settembre 2025
Avv. Marina Spiller Avv. Chiara Vitali”
RAGIONI DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio il condominio il sito Parte_1 Controparte_1 in Dervio, Via Don Luigi Penati, chiedendo in via principale di accertare e dichiarare il grave pregiudizio patito dall'appartamento di proprietà dell'attrice, sito al primo piano di una palazzina condominiale facente parte del super condominio a causa della presenza di un Controparte_1 albero d' alto fusto e per l'effetto ordinarne la rimozione. Inoltre, la ricorrente in via subordinata ha chiesto, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, ordinare la potatura della chioma dell'acero affinché venga mantenuta un'altezza dello stesso a metri 2 dal terreno.
A fondamento della propria domanda, ha dedotto che nel primo decennio degli anni 2000 è stato piantato un albero d' alto fusto, segnatamente un acero, in zona adiacente al balcone affacciante sul parco condominiale, dell'appartamento dell'odierna attrice. L'attrice ha riferito che nel corso del tempo l'albero è cresciuto a dismisura, superando l'altezza del balcone di proprietà dell'attrice, raggiugendo i pagina 2 di 5 10 metri di altezza. L'attrice ha lamentato pertanto che l'albero costituisce un evidente pregiudizio, atteso che lo stesso oltre a privare l'appartamento di luce naturale, limita l'affaccio al balcone e alla vista panoramica del giardino condominiale, violando in tal modo l'art. 1102 c.c. relativo all'uso delle parti comuni.
Il nonostante la regolarità della notifica, come risultante dalla Controparte_1 documentazione depositata da parte attrice, non si è costituito e non è comparso nel presente procedimento, che si è pertanto svolto nella sua contumacia. In ragione di ciò, ne va dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali di parte attrice, la quale infine ha precisato le conclusioni nei termini sopra riportati.
La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
Parte attrice ha acquistato un appartamento all'interno del Condominio denominato “Residenza La
Boldona 1” nell'anno 1982, adibito a seconda casa, ubicato all'interno di un parco condominiale, incorniciato da alberi d' alto fusto (doc. 1 e 2 fascicolo parte attrice).
Parte attrice ha dedotto che, negli anni 2000, senza alcuna consultazione circa la volontà dei condomini, veniva piantumato nel parco condominiale un nuovo albero d' alto fusto, segnatamente un acero, ubicato proprio in prossimità dell'appartamento della in corrispondenza del balcone (cfr Pt_1 fotografie sub doc.3 fascicolo parte attrice). Ha lamentato che, nonostante le rassicurazioni formulate dall'amministratore condominiale dell'epoca circa il controllo della crescita dell'albero mediante una manutenzione ordinaria dello stesso, nel corso degli anni l'albero sia cresciuto a dismisura, sopraelevandosi oltre l'altezza del balcone dell'attrice, raggiungendo l'altezza di 10 metri. ha Pt_1 lamentato come la vicinanza e le dimensioni dell'albero causano diversi pregiudizi alla sua proprietà, privata di luce e aria naturale, nonché della vista sul parco condominiale.
Dall'esame delle fotografie versate in atti risulta evidente il pregiudizio derivante alla parte attrice dalla pianta in questione, trattandosi di un albero d'alto fusto di grandi dimensioni piantumato nelle immediate vicinanze del balcone, che pregiudica l'affaccio e toglie aria e luce all'appartamento.
La condotta posta in essere dal convenuto rappresenta a ben vedere una violazione CP_1 dell'art. 1102 c.c., dal momento che l'attrice è di fatto privata della possibilità di godere appieno del parco condominiale, a differenza di tutti gli altri condomini, posto che la pianta in questione è l'unica posizionata in prossimità del condominio, costituito da più palazzine.
Si osserva inoltre che non risulta che la piantumazione della pianta per cui è causa sia stata discussa in assemblea. Al contrario parte attrice lamenta il fatto che non vi si sia stata consultazione alcuna da parte dell'amministratore di condominio, il quale si sarebbe limitato a rassicurare parte attrice circa la pagina 3 di 5 costante manutenzione ordinaria dell'albero. Anche successivamente, il Condominio è sempre rimasto inerte alle richieste della di discutere la questione in assemblea, così come alla diffida del legale Pt_1 del 3.7.2023 (doc. 4 e 5 fascicolo attrice), al procedimento di mediazione né infine si è costituito nel presente giudizio.
L'unico riscontro, sulla base dei documenti versati in atti, è rappresentato da un parere di un agronomo indirizzato all'amministratore di condominio, datato 4.9.2023 (doc. 6 fascicolo attrice), che evidenzia come una potatura eccessiva dell'albero in questione (quale sarebbe certamente quella richiesta dall'attrice in via subordinata, volta a mantenere l'albero ad un'altezza di 2 metri) potrebbe danneggiare la pianta e provocare un riscoppio di rami nella stagione successiva. Lo stesso agronomo contempla tra le varie possibilità la sostituzione dell'albero con alcune specie più adatte al luogo.
Tanto premesso, nel caso di specie non può non rilevare che, in forza anche della totale inerzia, come sopra descritta, da parte del convenuto, a far tempo dalle segnalazioni formulate dalla CP_1 ricorrente già dall'anno 2014, l'albero di alto fusto, ormai sopraelevatosi sino a raggiungere l'estremità dell'edificio, costituisce un'evidente diminuzione delle utilità che il giardino comune fornisce all'unità immobiliare dell'attrice in termini di luce e vista verso l'ampio spazio verde comune.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto vengono poste a carico di parte convenuta. Le stesse vengono liquidate ai sensi del d.m. 147/22 nella misura indicata in dispositivo sulla base dei parametri medi relativi allo scaglione di valore indeterminabile, con riduzione della fase istruttoria in considerazione della complessiva attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di CO, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia del Controparte_1
- ordina al la rimozione dell'acero piantumato avanti Controparte_1
l'appartamento della sig.ra Controparte_3
- condanna a rifondere a le spese di lite Controparte_1 Controparte_3 del presente giudizio che liquida in € 5.000 per compensi professionali, oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
CO, 23.10.2025
Il Giudice
dr.ssa Marta Paganini
pagina 4 di 5
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di CO
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Marta Paganini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 955/2024 promossa da
(C.F ), con il patrocinio dell'avv. MARINA Parte_1 C.F._1
SP e dell'avv. CHIARA VITALI, con elezione di domicilio presso il loro studio in LL, Via
Cavour n. 11;
ATTORE contro
(C.F.: ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore pro tempore P.IVA: , con sede in Morbegno (So), CP_2 P.IVA_2
Via Forestale n. 12;
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza 23.9.2025 e di seguito riportate pagina 1 di 5 CONCLUSIONI Parte_1
Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e richiesta, così statuire:
In via principale: accertare e dichiarare il grave pregiudizio patito dall'appartamento di proprietà della
Sig.ra sito all'interno della palazzina condominiale denominata “Cedro” facente Parte_1 parte del super condominio , a causa della presenza di albero di alto fusto e, Controparte_1 per l'effetto, ordinare la rimozione dell'acero l'appartamento di proprietà della Sig.ra Parte_1
.
[...]
In via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare il pregiudizio patito dall'appartamento di proprietà della Sig.ra sito Parte_1 all'interno della palazzina condominiale denominata “Cedro” facente parte del super condominio
, a causa della presenza di albero di alto fusto e, per l'effetto, laddove non si Controparte_1 ritenesse di disporre la rimozione della pianta, ordinare la potatura della chioma dell'acero affinché venga mantenuta una altezza dello stesso a metri 2 dal terreno, tale da non costituire futuro impedimento alla visuale ed alla luce goduta dalla proprietà Pt_1
Con vittoria di spese e competenze di lite.
Con Osservanza
LL (LC) – CO (LC), 16 settembre 2025
Avv. Marina Spiller Avv. Chiara Vitali”
RAGIONI DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio il condominio il sito Parte_1 Controparte_1 in Dervio, Via Don Luigi Penati, chiedendo in via principale di accertare e dichiarare il grave pregiudizio patito dall'appartamento di proprietà dell'attrice, sito al primo piano di una palazzina condominiale facente parte del super condominio a causa della presenza di un Controparte_1 albero d' alto fusto e per l'effetto ordinarne la rimozione. Inoltre, la ricorrente in via subordinata ha chiesto, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, ordinare la potatura della chioma dell'acero affinché venga mantenuta un'altezza dello stesso a metri 2 dal terreno.
A fondamento della propria domanda, ha dedotto che nel primo decennio degli anni 2000 è stato piantato un albero d' alto fusto, segnatamente un acero, in zona adiacente al balcone affacciante sul parco condominiale, dell'appartamento dell'odierna attrice. L'attrice ha riferito che nel corso del tempo l'albero è cresciuto a dismisura, superando l'altezza del balcone di proprietà dell'attrice, raggiugendo i pagina 2 di 5 10 metri di altezza. L'attrice ha lamentato pertanto che l'albero costituisce un evidente pregiudizio, atteso che lo stesso oltre a privare l'appartamento di luce naturale, limita l'affaccio al balcone e alla vista panoramica del giardino condominiale, violando in tal modo l'art. 1102 c.c. relativo all'uso delle parti comuni.
Il nonostante la regolarità della notifica, come risultante dalla Controparte_1 documentazione depositata da parte attrice, non si è costituito e non è comparso nel presente procedimento, che si è pertanto svolto nella sua contumacia. In ragione di ciò, ne va dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali di parte attrice, la quale infine ha precisato le conclusioni nei termini sopra riportati.
La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
Parte attrice ha acquistato un appartamento all'interno del Condominio denominato “Residenza La
Boldona 1” nell'anno 1982, adibito a seconda casa, ubicato all'interno di un parco condominiale, incorniciato da alberi d' alto fusto (doc. 1 e 2 fascicolo parte attrice).
Parte attrice ha dedotto che, negli anni 2000, senza alcuna consultazione circa la volontà dei condomini, veniva piantumato nel parco condominiale un nuovo albero d' alto fusto, segnatamente un acero, ubicato proprio in prossimità dell'appartamento della in corrispondenza del balcone (cfr Pt_1 fotografie sub doc.3 fascicolo parte attrice). Ha lamentato che, nonostante le rassicurazioni formulate dall'amministratore condominiale dell'epoca circa il controllo della crescita dell'albero mediante una manutenzione ordinaria dello stesso, nel corso degli anni l'albero sia cresciuto a dismisura, sopraelevandosi oltre l'altezza del balcone dell'attrice, raggiungendo l'altezza di 10 metri. ha Pt_1 lamentato come la vicinanza e le dimensioni dell'albero causano diversi pregiudizi alla sua proprietà, privata di luce e aria naturale, nonché della vista sul parco condominiale.
Dall'esame delle fotografie versate in atti risulta evidente il pregiudizio derivante alla parte attrice dalla pianta in questione, trattandosi di un albero d'alto fusto di grandi dimensioni piantumato nelle immediate vicinanze del balcone, che pregiudica l'affaccio e toglie aria e luce all'appartamento.
La condotta posta in essere dal convenuto rappresenta a ben vedere una violazione CP_1 dell'art. 1102 c.c., dal momento che l'attrice è di fatto privata della possibilità di godere appieno del parco condominiale, a differenza di tutti gli altri condomini, posto che la pianta in questione è l'unica posizionata in prossimità del condominio, costituito da più palazzine.
Si osserva inoltre che non risulta che la piantumazione della pianta per cui è causa sia stata discussa in assemblea. Al contrario parte attrice lamenta il fatto che non vi si sia stata consultazione alcuna da parte dell'amministratore di condominio, il quale si sarebbe limitato a rassicurare parte attrice circa la pagina 3 di 5 costante manutenzione ordinaria dell'albero. Anche successivamente, il Condominio è sempre rimasto inerte alle richieste della di discutere la questione in assemblea, così come alla diffida del legale Pt_1 del 3.7.2023 (doc. 4 e 5 fascicolo attrice), al procedimento di mediazione né infine si è costituito nel presente giudizio.
L'unico riscontro, sulla base dei documenti versati in atti, è rappresentato da un parere di un agronomo indirizzato all'amministratore di condominio, datato 4.9.2023 (doc. 6 fascicolo attrice), che evidenzia come una potatura eccessiva dell'albero in questione (quale sarebbe certamente quella richiesta dall'attrice in via subordinata, volta a mantenere l'albero ad un'altezza di 2 metri) potrebbe danneggiare la pianta e provocare un riscoppio di rami nella stagione successiva. Lo stesso agronomo contempla tra le varie possibilità la sostituzione dell'albero con alcune specie più adatte al luogo.
Tanto premesso, nel caso di specie non può non rilevare che, in forza anche della totale inerzia, come sopra descritta, da parte del convenuto, a far tempo dalle segnalazioni formulate dalla CP_1 ricorrente già dall'anno 2014, l'albero di alto fusto, ormai sopraelevatosi sino a raggiungere l'estremità dell'edificio, costituisce un'evidente diminuzione delle utilità che il giardino comune fornisce all'unità immobiliare dell'attrice in termini di luce e vista verso l'ampio spazio verde comune.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto vengono poste a carico di parte convenuta. Le stesse vengono liquidate ai sensi del d.m. 147/22 nella misura indicata in dispositivo sulla base dei parametri medi relativi allo scaglione di valore indeterminabile, con riduzione della fase istruttoria in considerazione della complessiva attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di CO, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia del Controparte_1
- ordina al la rimozione dell'acero piantumato avanti Controparte_1
l'appartamento della sig.ra Controparte_3
- condanna a rifondere a le spese di lite Controparte_1 Controparte_3 del presente giudizio che liquida in € 5.000 per compensi professionali, oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
CO, 23.10.2025
Il Giudice
dr.ssa Marta Paganini
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