Ordinanza 21 ottobre 2024
Massime • 1
In tema di contributo unificato sul ricorso amministrativo contenente motivi aggiunti ex art. 43 c.p.a., la distinzione tra motivi aggiunti propri, che consentono al ricorrente principale ed incidentale di introdurre nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, ed impropri, volti all'impugnazione di uno o più provvedimenti connessi a quello già impugnato, non è rilevante ai fini della ricorrenza del presupposto impositivo, poiché, conformemente alla giurisprudenza dell'Unione europea (sentenza CGUE 6 ottobre 2015, C-61/14), occorre accertare se tali motivi determinino (o meno) un considerevole ampliamento del thema decidendum della causa principale e se il ricorso aggiuntivo abbia ad oggetto uno o più atti in rapporto di pregiudizialità-dipendenza con il provvedimento originariamente impugnato, dando luogo a una connessione cd. forte di cause.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 21/10/2024, n. 27168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27168 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2024 |
Testo completo
6-bis, e 6-bis.1, d.P.R. 115/2002 nella parte in cui il giudice di prime cure aveva ritenuto che la proposizione di motivi aggiunti nel giudizio amministrativo non dovesse scontare il pagamento degli ulteriori contributi unificati, in quanto l’impugnazione dei nuovi provvedimenti gravati non avrebbe ampliato il thema decidendum. La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, con sentenza n. 5124/2022, emessa in data 03.11.2022 e depositata in data 15.11.2022, respingeva l’appello del TAR per il Lazio, affermando che “Nella fattispecie in esame, trattasi di motivi aggiunti in senso proprio, articolati in sette punti, con i quali la parte contribuente ha formulato una serie di nuove censure al provvedimento di aggiudicazione, nel contempo censurando – nei primi tre punti – anche un atto della procedura di gara (il verbale di congruità) del quale solo nel corso del giudizio si era appresa l’esistenza e la motivazione. Le censure mosse con i primi tre motivi aggiunti sono afferenti ad un tempo al verbale di aggiudicazione e al verbale di congruità, contestando i costi di manodopera indicati nell’offerta dell’aggiudicataria (laddove era stato utilizzato il contratto collettivo multiservizi, anzichè il comparto edile), con un trattamento salariale inferiore ai minimi per il settore edile e con l’omessa esposizione dei contributi obbligatori relativi alla Cassa Edile. È evidente come i vizi denunciati riguardino ad un tempo entrambi gli atti (congruità e aggiudicazione) e come l’obiettivo resti quello di invalidare il provvedimento finale di conclusione della gara (e di 4 di 10 ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso), così emergendo – rispetto a petitum e causa petendi – un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra i due atti, in ogni caso una connessione forte, senza un “considerevole” ampliamento dell’oggetto della causa principale” Ricorre per la cassazione della sentenza prefata, il Tar Lazio sulla base di un unico motivo. Replica con controricorso la contribuente, la quale ha depositato memoria difensiva in prossimità dell’udienza. CONSIDERATO CHE 1.L’unico motivo espone <violazione e o falsa applicazione dell’art. 13, co.
6-bis 6-bis.1 d.p.r. 115 2002 - violazione dei principi generali in tema di struttura del processo amministrativo rapporto tra ricorso principale motivi aggiunti relazione alla debenza contributo unificato, all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.>; per avere i giudici di seconde cure ritenuto che, con i motivi aggiunti, la contribuente non avesse ampliato il thema decidendum e, quindi, non dovesse essere assoggettato al pagamento dell’ulteriore contributo unificato. Si osserva come il giudizio di anomalia o di congruità dell’offerta consegue ad un sub-procedimento autonomo, che può anche essere affidato ad un’autorità diversa da quella che deve poi provvedere all’aggiudicazione (cfr. Tar Lazio, sentenza 1903 del 2020), tale da costituire un atto autonomo e non atto meramente interno. Si ribadisce che i provvedimenti di aggiudicazione e valutazione di anomalia sono distinti funzionalmente e per oggetto, l’uno incidendo sulla graduatoria di merito e sulla scelta della migliore offerta, l’altro sulla serietà e attendibilità dell’offerta valutata come migliore e dunque sulla possibilità di partecipare alla gara, con conseguente ampliamento del thema decidendum e della causa petendi. 5 di 10 Inoltre, anche la ulteriore circostanza che si tratti di atti appartenenti alla medesima sequenza procedimentale, come motivato dai giudici di appello, quindi di atti connessi e conseguenziali a quelli precedentemente impugnati perché tendenti a incidere sul medesimo “bene della vita”, non priva di autonoma lesività ciascuno di essi, i quali, viceversa fanno sorgere in capo al ricorrente l’onere di chiederne singolarmente l’annullamento, così estendendo il petitum e quindi il thema decidendum del ricorso. 2.Il motivo non merita accoglimento. 3. Chiarezza impone di ricordare che, mediante il ricorso amministrativo, la parte aveva impugnato il provvedimento di aggiudicazione della gara alla società Nagest, ancorchè l’offerta fosse stata ritenuta dalla ET anormalmente bassa, per poi essere approvata all’esito del sub-procedimento di verifica di congruità, in quanto l’offerta veniva ritenuta complessivamente congrua e sostenibile. L’atto veniva impugnato con il ricorso originario per violazione del termine dilatorio per la conclusione del contratto nonché per carenza motivazionale dell’atto opposto, in quanto, richiesto l’accesso agli atti, la società ET non trasmetteva la documentazione( verbale di congruità) richiesta alla interessata. 3.1.Con i motivi aggiunti, la contribuente, dopo aver ricevuto la documentazione amministrativa dalla ET, lamentava la