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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 31/01/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE Sezione Seconda Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica e in persona del dott.
Francesco Cavone, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine n. 12619 dell'anno 2016 promossa
D A
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Bartolo Ravenna presso il cui studio legale in Lecce alla via Augusto
Imperatore n. 16 ha eletto domicilio, come da mandato in atti;
- OPPONENTE -
C O N T R O
in persona dei Controparte_1
curatori fallimentari dott.ssa e avv. Antonio Ruccio, Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Luca Renna presso il cui studio legale in Lecce alla via Carlo Massa n. 19 ha eletto domicilio, come da procura in atti;
- OPPOSTA - All'udienza del 30.1.2025 celebrata con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., una volta precisate le conclusioni dalle parti processuali come da note scritte allegate al verbale di udienza, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 2663/2016 emesso dal Tribunale di Lecce per euro 114.850,84, l'architetto Parte_1
chiedeva in via principale di dichiarare nullo, inammissibile e gradatamente infondato il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto annullarlo e/o revocarlo con rigetto della domanda monitoria, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente in giudizio la società opposta in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, con apposita comparsa di costituzione e risposta chiedendo da parte sua, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto monitorio opposto, il rigetto dell'opposizione ex adverso proposta in quanto infondata, con refusione delle spese di lite di distrarsi al difensore dichiaratosi antistatario.
Dichiarato il fallimento della società opposta con sentenza emessa dal Tribunale
di Lecce n. 49 del 19.9.2017 e dichiarato l'interruzione processuale con ordinanza resa all'udienza del 2.3.2018, la causa veniva riassunta dall'opponente con atto di riassunzione depositato telematicamente in data 24.5.2018 a seguito del quale si costituiva in giudizio la curatela fallimentare con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.1.2019, previa autorizzazione del
Giudice Delegato. Rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e la richiesta di sospensione del giudizio ex art. 337 c.p.c., la causa veniva istruita con le sole prove documentali prodotte in giudizio dalle parti processuali.
All'udienza del 30.1.2025 celebrata con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., una volta precisate le conclusioni dalle parti processuali come da note scritte allegate al verbale di udienza, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
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Nel corso del presente giudizio interveniva la dichiarazione di fallimento della società opposta (sentenza del Tribunale di Lecce n. 49/2017) con conseguente interruzione dell'iter processuale con ordinanza emessa all'udienza del 2.3.2018 ai sensi e per gli effetti degli artt. 299 ss. c.p.c..
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale al quale il Giudicante aderisce senza riserve, a seguito della riforma operata con D. Lgs.
9.1.2006 n. 5,
l'interruzione dei processi pendenti in caso di fallimento di una delle parti processuali si produce in via automatica dal giorno della sentenza dichiarativa di fallimento, decorrendo il termine perentorio di tre mesi per la riassunzione, per le parti processuali, dal momento in cui ciascuna di esse acquisisce conoscenza legale dell'intervenuto evento interruttivo.
Ne consegue che la parte opponente ha riassunto tardivamente il giudizio avendo depositato il ricorso in riassunzione in via telematica in data 24.5.2018, laddove aveva acquisito conoscenza legale della sentenza dichiarativa di fallimento già in data 10.11.2017 a seguito del deposito da parte sua di istanza di insinuazione al passivo fallimentare avvenuto in data 10.11.2017, come da specifica documentazione allegata dalla curatela fallimentare.
Ne consegue l'estinzione del giudizio di opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Ai sensi dell'art. 310 c.p.c. le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti processuali che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti Parte_1
della curatela fallimentare della società così provvede: Controparte_1
- dichiara l'inammissibilità del ricorso in riassunzione e l'estinzione del giudizio, con conferma e definitiva esecutività del decreto ingiuntivo n. 2663/2016 emesso dal Tribunale di Lecce;
- nulla per le spese.
La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme vigenti in materia di processo civile telematico (PCT).
Così deciso in Lecce il 31.1.2025.
IL GIUDICE
Dott. Francesco CAVONE