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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/06/2025, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2312 /2025 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. to DI BENEDETTO Parte_1
COSIMO PIO giusta mandato in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rapp. te pt rappresentato e difeso dall' avv. to CP_1
SERRELLI SUSANNA giusta procura in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 08.04.2025 parte ricorrente in epigrafe indicata contestava le conclusioni rese dal c.t.u. in sede di a.t.p. sull'assunto della sottovalutazione delle gravi patologie da cui è affetto e della incidenza delle stesse sulla sua autonomia. Pertanto, adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per vedere accertare le condizioni sanitarie legittimanti il diritto all'indennità di accompagnamento e lo status di handicap grave ai sensi del comma 3 dell'art. 3 legge 104/92, vinte le spese di lite.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese. CP_1
Il giudice, sulle conclusioni dei procuratori costituiti contenute nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del
17.06.2025, ritenuto non necessario il rinnovo delle operazioni peritali, decideva la causa come da sentenza.
La domanda è infondata per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre evidenziare che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 509 del 1988, la prestazione dell'indennità di accompagnamento è prevista in favore dei < mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua>.
Nell'interpretare tale disposizione, la Suprema Corte, pur nella varietà delle concrete fattispecie esaminate, ha consolidato il principio secondo cui l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, ma senza impossibilità (cfr. Cass. n. 6091 del 2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del
2009; Cass. n. 7558 del 1998; Cass. n. 636 del 1998).
Tale impossibilità, ad avviso della Corte, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con diminuzione della spesa sociale (cfr. li. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L.
n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., cfr Cass. 15882/2015 : Nel caso in esame la Cass. ha rigettato il ricorso della ricorrente posto che il CTU, sul cui giudizio si fondava la decisione impugnata, aveva accertato che la ricorrente deambulava autonomamente sia pure coi l'ausilio di bastoni, circostanza, quest'ultima, che ad avviso della
S.C. non rileva ai fini in esame, essendo necessaria l'impossibilità di deambulazione senza l'ausilio di altro soggetto;
Cass., 7273 del 2011; Cass.
n. 12521 del 2009; Cass. n. 10281 del 2003).
Giova infine precisare che la condizione di soggetto portatore di “handicap grave” ai sensi dell'art. 3, comma 3° della già citata L. 104/1992 può essere attribuita, come è noto, a quei soggetti che, a causa della minorazione, singola o plurima, dalla quale sono affetti, si trovino “in una condizione di riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”. Si tratta, all'evidenza, di una condizione soggettiva (o status) al cui semplice riconoscimento sono collegati vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie nonché ogni altra utilità che sia erogata da soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici servizi. L'art.3 della citata legge così recita :” Soggetti aventi diritto – 1) E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica , psichica o sensoriale , stabilizzata o progressiva , che è causa di difficoltà di apprendimento , di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2) La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione , alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3) Qualora la minorazione , singola o plurima , abbia ridotto l'autonomia personale , correlata all'età , in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente , continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione , la situazione assume connotazione di gravità . Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e nei interventi dei servizi pubblici.
4) La presente legge si applica anche agli stranieri ed agli apolidi, residenti
, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale . Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordo internazionali”.
Ciò posto, il Ctu, previa visita del ricorrente e disamina di tutta la documentazione esibita, ha affermato che è affetto da Parte_1
“Emicolectomia destra per adenocarcinoma del colon. Protesi totale di ginocchio a sinistra in attesa di reintervento, per mobilizzazione della protesi, senza significativa limitazione della mobilità e della motilità.
Recente impianto percutaneo di bioprotesi per stenosivalvolare aortica di grado severo. Ipertensione arteriosa. Diabete mellito in terapia per os.
Lesione ischemica subacuta in sede nucleo‐capsulare a sinistrain terapia senza significativi deficit neuropsichiatrici in atto”.
Il Ctu ha precisato che l'esame clinico, con finalità medico-legali, dell'11
Dicembre 2024 ha permesso di accertare che il periziando non presenta significativi deficit neuropsichiatrici in atto e/o pregressi essendo apparso lucido, orientato e collaborante.
Si legge nella perizia che la lesione ischemica riscontrata in sede nucleocapsulare a sinistra non ha provocato significativi defici.; che l'esame funzionale dell'apparato osteoarticolare, pur in presenza di note artrosiche e per gli esiti (mobilizzazione della protesi) di un pregresso intervento di protesi di ginocchio a sinistra, non ha evidenziato una significativa limitazione della mobilità e della motilità; la deambulazione è cauta ma autonoma, così come autonomi sono i cambi di postura;
le altre articolazioni esplorate non presentano significative limitazioni funzionali.
Il ctu, conformemente alla documentazione medica in atti, ha accertato che la deambulazione attorea con i cambi di postura risultavano “autonomi” e che il ricorrente era orientato nel tempo e nello spazio con buona conservazione delle capacità intellettive e cognitive.
Pertanto, ha ritenuto insussistenti i presupposti della invocata indennità di accompagnamento e l'assenza di limitazione della sua autonomia.
In sede di risposta alle osservazioni alla bozza, il ctu ha precisato altresì che il ricorrente era in grado di colloquiare, di rispondere adeguatamente alle domande poste.
Ebbene, deve ritenersi condivisibile la conclusione del c.t.u. riscontrata, come sopra chiarito, dal puntuale esame della documentazione in atti e rispetto alla quale non sono state sollevate specifiche censure. Né il ricorrente ha dedotto in ricorso un aggravamento delle sue condizioni cliniche, sebbene risulti depositata documentazione sanitaria successiva all'espletamento delle operazioni peritali ma che comunque appare sovrapponibile a quanto già diagnosticato nelle precedenti visite ed esaminato dall'ausiliario.
Né la pur richiesta prova testimoniale potrebbe supplire alle risultanze documentali, ed è per tale motivo che non è stata ammessa.
Il ricorso va dunque disatteso.
Le spese processuali sono compensate tra le parti in considerazione dell'obiettiva difficoltà nell'apprezzamento dei fatti di causa.
P.Q.M.
- Rigetta la domanda;
- compensa tra le parti le spese processuali
In Salerno 17.06.2025
Il Giudice dott.ssa Caterina Petrosino