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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 08/04/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Peritore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2021 n. 454 promossa da:
, nato a [...] in data [...] ( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato presso lo studio professionale dell'avv. Vittorino Lo Giudice
( , che lo rappresenta e difende giusta procura Email_1
in atti;
OPPONENTE
Contro
, società unipersonale, in persona del procuratore speciale p.t., e per essa, CP_1
quale mandataria per la gestione del credito, (già - P.IVA Controparte_2 Controparte_3
), elettivamente domiciliata in Roma, via Adolfo Ravà n. 75, presso lo studio P.IVA_1
professionale degli avv.ti Luca Polverino ( e Luigi Coluccino Email_2
( , che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta Email_3
procura in atti;
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 10.4.2021, ha introdotto la fase di merito Parte_1 dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., definita nella fase cautelare con ordinanza del 25.2.2021, avente ad oggetto la procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 89/2020 R.G.E. dell'intestato Tribunale e, segnatamente, l'atto di pignoramento del 25.2.2020.
A sostegno dell'opposizione proposta, ha eccepito: 1) la nullità assoluta ed Parte_1 inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo n. 109/2017; 2) la nullità assoluta del decreto ingiuntivo per inutilizzabilità dell'estratto conto certificato e il difetto assoluto di prova del credito;
3) la nullità del pignoramento per violazione dell'art. 545 cpc e l'inefficacia dell'estensione dello stesso anche sulle somme del cointestatario del conto. In seno alle memorie depositate ex art. 183 comma sesto, n.1 c.p.c., l'opponente ha poi lamentato la violazione del diritto dell'Unione Europea, con riguardo ai principi espressi nella sentenza emessa dalla Corte UE il 17/05/2022 nonché nella sentenza emessa dalle Sezioni Unite della
Cassazione, n. 9479 del 2023, chiedendo concedersi termine per reiterare l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.; e ha eccepito il difetto di titolarità attiva della per non aver fornito prova Parte_2 documentale dell'inclusione del credito nell'operazione di cartolarizzazione.
Con comparsa del 21.7.2021, si è costituita in giudizio la , contestando tutto CP_1 quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e rigettata altresì la istanza di riunione del presente fascicolo a quello recante n. 401/2020 R.G. dell'intestato Tribunale, la causa, istruita tramite la sola produzione documentale, è stata posta in decisione all'udienza che precede con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
**********
Preliminarmente deve essere rigettata la richiesta di parte opponente, tesa ad ottenere termine per reiterare l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. alla luce dei principi espressi nella sentenza emessa dalla Corte UE il 17/05/2022 nonché nella sentenza emessa dalle Sezioni Unite della
Cassazione, n. 9479 del 2023.
Ed infatti, quanto alla lamentata violazione della normativa di matrice europea, si evidenzia che i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità invocata dall'opponente sono espressamente limitati all'ipotesi – non ricorrente nella fattispecie – di decreto ingiuntivo che non sia stato opposto, su cui sia fondata l'esecuzione o l'intervento del creditore, non motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del credito oggetto d'ingiunzione.
Tale disciplina – ispirata al rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore – è stata predisposta al dichiarato scopo di fornire al debitore-consumatore una sede in cui poter far valere, nel pieno contraddittorio tra le parti,
l'eventuale carattere abusivo di una clausola contrattuale, laddove tale sede sia venuta a mancare in ragione delle intervenute preclusioni processuali.
Tale sede è stata individuata nell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., ritenuta “capace di coniugare, meglio di altre […], l'esigenza preminente della tutela effettiva del consumatore con
l'esigenza, pur garantita dall'ordinamento sovranazionale, di rendere operante nella maggiore espansione possibile il principio di autonomia procedurale” (Cass., n. 9479 del 2023, in motiv.).
Orbene, nel caso di specie – in cui risulta pendente il giudizio, a cognizione piena, avente ad oggetto proprio l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo oggetto della presente procedura esecutiva – non si ravvisa alcuna esigenza di attivare il meccanismo di tutela sopra descritto, il quale, per contro, finirebbe per comportare un ingiustificato allungamento dei tempi del giudizio nonché la duplicazione delle procedure pendenti.
**********
Tanto precisato, si rileva che l'opposizione è in parte inammissibile e in parte infondata e deve pertanto essere rigettata, per le ragioni di seguito esplicate.
Deve in primo luogo rilevarsi l'inammissibilità, nella presente sede, delle contestazioni relative alla dedotta nullità della notificazione del decreto ingiuntivo.
Giova osservare in proposito che, per incontroverso indirizzo, la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo può essere eccepita dall'intimato soltanto nel giudizio di cognizione instaurato con l'opposizione al decreto, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., ovvero, se la nullità ha impedito all'opponente di avere tempestiva conoscenza del decreto stesso, con l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., e non anche successivamente alla notificazione del precetto con l'opposizione all'esecuzione innanzi ad un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull'opposizione a decreto ingiuntivo (Cass., n. 25713 del 2014; Cass., n. 8011 del 2009; T. Monza 27.1.2011; T. Trieste
4.1.2011).
L'ingiunto, pertanto, è legittimato a proporre opposizione all'esecuzione soltanto nel caso, qui non ricorrente, in cui sia contestata la stessa esistenza della notificazione del decreto ingiuntivo posto a fondamento del precetto (cfr. Cass., n. 8011 del 2009; Cass., n. 25737 del 2008; Cass., n. 10495 del
2004).
Quanto alla qualificazione dei vizi lamentati, è opportuno rammentare l'incontroverso principio di diritto secondo cui “l'inesistenza della notificazione di un decreto ingiuntivo è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, nel caso in cui la relativa attività sia del tutto mancante ovvero sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione
(identificabili nella trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato, e nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità” (cfr. da ultimo, Cass., n. 14692 del 2023).
Orbene, nel caso di specie, parte opponente ha eccepito che la notifica è stata compiuta, non già presso l'abitazione privata del signor bensì presso il portone del complesso Parte_1 condominiale ove lo stesso risiede, e ha altresì rilevato che non è stata fornita prova dell'espletamento di tutte le formalità previste dall'art. 140 c.p.c.
Pertanto, alla luce dei principi sopra ricordati, i vizi lamentati vanno ascritti nella categoria della nullità della notificazione del decreto ingiuntivo e possono dunque essere eccepiti soltanto nel giudizio di cognizione instaurato con l'opposizione al decreto ai sensi dell'art. 645 c.p.c. o dell'art. 650 c.p.c., nell'ipotesi in esame, oltretutto pendente.
**********
Parimenti inammissibili sono le contestazioni (indicate ai numeri 2 e 3 dell'atto di citazione) relative al merito della pretesa creditoria recata dal decreto ingiuntivo posto alla base della procedura esecutiva di cui si tratta.
Non pare ozioso ricordare in proposito che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, nel giudizio di opposizione all'esecuzione basata su un titolo esecutivo giudiziale (come nel caso di specie), il Giudice deve limitare la sua indagine all'esistenza e alla validità del titolo per stabilire se esso manchi o sia venuto meno per fatti posteriori alla sua formazione, ma non può esercitare un controllo sul suo contenuto intrinseco, né sulla sua regolarità, al fine di invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni che possano e debbano essere dedotte nel giudizio di cognizione in cui il titolo giudiziale è stato emesso.
Ne deriva che, una volta esclusa la inesistenza del titolo, il Giudice dell'opposizione non può riesaminare lo stesso sotto il profilo del suo contenuto decisorio.
Inoltre, possono essere invocati solo fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo e non anche quelli intervenuti anteriormente,
i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso (cfr., tra le tante, Cass., n. 29729 del 2019; Cass., n. 25713 del 2014; Cass., n. 9347 del 2009; Cass., n.
17632 del 2002).
Per la Cassazione, infatti "il titolo esecutivo giudiziale non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto o sta avendo pieno sviluppo ed è stata od è tuttora in via di esame ex professo o comunque in via principale. Il principio può dirsi al riguardo consolidato: in sostanza, il debitore può fare valere fatti impeditivi o modificativi o estintivi del diritto azionato, che siano successivi alla formazione del titolo esecutivo giudiziale o alla conclusione del processo in cui esso si è formato e avrebbe potuto essere modificato: ma non anche quei fatti che, in quanto verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel giudizio di cognizione preordinato alla costituzione del titolo giudiziale” (sul punto: Cass., n. 3850 del 2011 in parte motiva;
cfr. anche Cass.,
n. 29729 del 2019; Cass., n. 25713 del 2014; Cass., n. 3666 del 2013; Cass., n. 27159 del 2006, Cass., n. 12664 del 2000; Cass., n. 9061 del 1999; Cass., n. 1935 del 1994; Tribunale Napoli n.6306 del
2022).
Pertanto, il Giudice investito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., nel contesto di un'azione esecutiva avente origine in un titolo di natura giudiziale, sulla base delle richiamate pronunce della
Suprema Corte e della giurisprudenza di merito, non può far luogo al controllo in ordine alla legittimità del titolo stesso, basato su questioni dedotte o deducibili nel corso del procedimento dal quale il titolo esecutivo si è formato.
Da ciò discende l'inammissibilità, nella presente sede, delle contestazioni relative al difetto di prova del credito ingiunto;
contestazioni, che alla luce di quanto sopra esposto, l'opponente deve far valere in sede di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 ovvero ex art. 650 c.p.c.
**********
Il motivo di opposizione relativo alla eccepita nullità del pignoramento in ragione della lamentata violazione dell'art. 545 c.p.c. e della estensione dello stesso sulle somme del cointestatario del conto – integrante opposizione agli atti esecutivi – pur tempestivamente proposto, è tuttavia infondato.
Quanto all'estensione del pignoramento sulle somme del cointestatario del conto, si rileva il difetto di legittimazione in capo a e si evidenzia oltretutto che, alla data di proposizione Parte_1 del presente giudizio di merito, era già stata decisa l'opposizione a tal uopo proposta dalla cointestataria del conto corrente, CP_4
Quanto alla lamentata violazione dell'art. 545 c.p.c., è sufficiente rilevare che invero il
Giudice dell'esecuzione ha già valutato le limitazioni invocate da parte opponente. Ed infatti, il medesimo, con ordinanza del 25.2.2021, ha statuito che, “esaminata la dichiarazione positiva resa dal terzo pignorato del 18.02.2020, agli atti, dalla quale si evince che sussistono un CP_5
c.c. ed un libretto intestati al debitore ed ad altro soggetto estraneo alla procedura di cui”, si può assegnare solo la metà degli importi indicati e, che “esaminata la dichiarazione positiva resa dal terzo pignorato del 06.02.2020 in atti”, il quinto pignorabile (decurtato l'importo di cui CP_6 all'assegno sociale) ammonta ad €. 64,00.
Mette conto in ogni caso evidenziare che eventuali ulteriori vizi della l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c. possono essere fatti valere esclusivamente tramite la relativa l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (cfr. per tutte Cass. Civ., n. 15822 del 2023).
**********
Devono infine essere rigettate le contestazioni relative al difetto di titolarità del credito in capoad per non aver fornito prova documentale dell'inclusione del credito nel contratto di Parte_2 cessione stipulato con contestazioni svolte, per vero assai genericamente, in seno Controparte_7 alle memorie depositate ex art. 183 comma sesto, n.1 c.p.c.,
Giova in proposito ricordare il principio, condiviso dalla più recente giurisprudenza in materia, secondo cui – sebbene la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'articolo 58 del Dlgs n. 385 del 1993, abbia l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione – tuttavia tale onere va coniugato con il contegno processuale di controparte, rilevante ai sensi dell'art. 115 c.p.c. (cfr. da ultimo, Trib. Benevento n.1678 del 2024).
Orbene, nel caso di specie, l'opponente ha invero tenuto un contegno processuale che denota l'implicito riconoscimento della legittimazione attiva in capo alla opposta.
Egli, infatti, per un verso ha sollevato tale eccezione in seno alle memorie depositate ex art. 183 comma sesto, n.1 c.p.c. e, per altro verso, ha esperito il procedimento di mediazione n. 38/2020 entrando nel merito delle pretese creditorie e ha chiesto riconoscersi, anche in questa sede, le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato in quell'ambito circa la sussistenza dei rapporti di credito/debito tra le odierne parti (cfr. proposta di mediazione, in atti).
Giova in ogni caso rilevare che parte opposta ha prodotto in atti il contratto di cessione concluso con la cui esistenza è oltretutto incontestata, e che il possesso, in capo alla Controparte_7 cessionaria, del titolo esecutivo costituisce ulteriore elemento documentale, dotato di peculiare rilevanza probatoria circa l'avvenuta cessione del credito di cui si controverte (cfr. Cass., n. 10200 del 2021).
Anche l'eccezione di difetto di titolarità del credito in capo alla opposta deve dunque essere rigettata.
Per tutte le ragioni sin qui esposte, l'opposizione proposta da deve essere Parte_1 rigettata.
Deve infine essere rigettata la domanda di condanna della opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., formulata dall'opponente, in ragione del difetto del presupposto della soccombenza della parte..
**********
La statuizione riguardo alle spese di lite si accorda al canone della soccombenza, sì che
[...]
va condannato a rifondere, in favore di , la somma liquidata in dispositivo, Pt_1 CP_1 determinata secondo il D.M. n. 55/2014, per come aggiornato dal D.M. n. 147/22, in applicazione dei parametri tendenti tra i minimi e i medi, tenuto conto del valore della controversia, della complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede:
RIGETTA l'opposizione proposta da;
Parte_1
CONDANNA a rifondere in favore di , le spese del presente Parte_1 CP_1 giudizio che si liquidano in € 3.187,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Caltagirone, 8.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Valeria Peritore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Peritore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2021 n. 454 promossa da:
, nato a [...] in data [...] ( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato presso lo studio professionale dell'avv. Vittorino Lo Giudice
( , che lo rappresenta e difende giusta procura Email_1
in atti;
OPPONENTE
Contro
, società unipersonale, in persona del procuratore speciale p.t., e per essa, CP_1
quale mandataria per la gestione del credito, (già - P.IVA Controparte_2 Controparte_3
), elettivamente domiciliata in Roma, via Adolfo Ravà n. 75, presso lo studio P.IVA_1
professionale degli avv.ti Luca Polverino ( e Luigi Coluccino Email_2
( , che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta Email_3
procura in atti;
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 10.4.2021, ha introdotto la fase di merito Parte_1 dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., definita nella fase cautelare con ordinanza del 25.2.2021, avente ad oggetto la procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 89/2020 R.G.E. dell'intestato Tribunale e, segnatamente, l'atto di pignoramento del 25.2.2020.
A sostegno dell'opposizione proposta, ha eccepito: 1) la nullità assoluta ed Parte_1 inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo n. 109/2017; 2) la nullità assoluta del decreto ingiuntivo per inutilizzabilità dell'estratto conto certificato e il difetto assoluto di prova del credito;
3) la nullità del pignoramento per violazione dell'art. 545 cpc e l'inefficacia dell'estensione dello stesso anche sulle somme del cointestatario del conto. In seno alle memorie depositate ex art. 183 comma sesto, n.1 c.p.c., l'opponente ha poi lamentato la violazione del diritto dell'Unione Europea, con riguardo ai principi espressi nella sentenza emessa dalla Corte UE il 17/05/2022 nonché nella sentenza emessa dalle Sezioni Unite della
Cassazione, n. 9479 del 2023, chiedendo concedersi termine per reiterare l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.; e ha eccepito il difetto di titolarità attiva della per non aver fornito prova Parte_2 documentale dell'inclusione del credito nell'operazione di cartolarizzazione.
Con comparsa del 21.7.2021, si è costituita in giudizio la , contestando tutto CP_1 quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e rigettata altresì la istanza di riunione del presente fascicolo a quello recante n. 401/2020 R.G. dell'intestato Tribunale, la causa, istruita tramite la sola produzione documentale, è stata posta in decisione all'udienza che precede con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
**********
Preliminarmente deve essere rigettata la richiesta di parte opponente, tesa ad ottenere termine per reiterare l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. alla luce dei principi espressi nella sentenza emessa dalla Corte UE il 17/05/2022 nonché nella sentenza emessa dalle Sezioni Unite della
Cassazione, n. 9479 del 2023.
Ed infatti, quanto alla lamentata violazione della normativa di matrice europea, si evidenzia che i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità invocata dall'opponente sono espressamente limitati all'ipotesi – non ricorrente nella fattispecie – di decreto ingiuntivo che non sia stato opposto, su cui sia fondata l'esecuzione o l'intervento del creditore, non motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del credito oggetto d'ingiunzione.
Tale disciplina – ispirata al rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore – è stata predisposta al dichiarato scopo di fornire al debitore-consumatore una sede in cui poter far valere, nel pieno contraddittorio tra le parti,
l'eventuale carattere abusivo di una clausola contrattuale, laddove tale sede sia venuta a mancare in ragione delle intervenute preclusioni processuali.
Tale sede è stata individuata nell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., ritenuta “capace di coniugare, meglio di altre […], l'esigenza preminente della tutela effettiva del consumatore con
l'esigenza, pur garantita dall'ordinamento sovranazionale, di rendere operante nella maggiore espansione possibile il principio di autonomia procedurale” (Cass., n. 9479 del 2023, in motiv.).
Orbene, nel caso di specie – in cui risulta pendente il giudizio, a cognizione piena, avente ad oggetto proprio l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo oggetto della presente procedura esecutiva – non si ravvisa alcuna esigenza di attivare il meccanismo di tutela sopra descritto, il quale, per contro, finirebbe per comportare un ingiustificato allungamento dei tempi del giudizio nonché la duplicazione delle procedure pendenti.
**********
Tanto precisato, si rileva che l'opposizione è in parte inammissibile e in parte infondata e deve pertanto essere rigettata, per le ragioni di seguito esplicate.
Deve in primo luogo rilevarsi l'inammissibilità, nella presente sede, delle contestazioni relative alla dedotta nullità della notificazione del decreto ingiuntivo.
Giova osservare in proposito che, per incontroverso indirizzo, la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo può essere eccepita dall'intimato soltanto nel giudizio di cognizione instaurato con l'opposizione al decreto, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., ovvero, se la nullità ha impedito all'opponente di avere tempestiva conoscenza del decreto stesso, con l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., e non anche successivamente alla notificazione del precetto con l'opposizione all'esecuzione innanzi ad un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull'opposizione a decreto ingiuntivo (Cass., n. 25713 del 2014; Cass., n. 8011 del 2009; T. Monza 27.1.2011; T. Trieste
4.1.2011).
L'ingiunto, pertanto, è legittimato a proporre opposizione all'esecuzione soltanto nel caso, qui non ricorrente, in cui sia contestata la stessa esistenza della notificazione del decreto ingiuntivo posto a fondamento del precetto (cfr. Cass., n. 8011 del 2009; Cass., n. 25737 del 2008; Cass., n. 10495 del
2004).
Quanto alla qualificazione dei vizi lamentati, è opportuno rammentare l'incontroverso principio di diritto secondo cui “l'inesistenza della notificazione di un decreto ingiuntivo è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, nel caso in cui la relativa attività sia del tutto mancante ovvero sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione
(identificabili nella trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato, e nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità” (cfr. da ultimo, Cass., n. 14692 del 2023).
Orbene, nel caso di specie, parte opponente ha eccepito che la notifica è stata compiuta, non già presso l'abitazione privata del signor bensì presso il portone del complesso Parte_1 condominiale ove lo stesso risiede, e ha altresì rilevato che non è stata fornita prova dell'espletamento di tutte le formalità previste dall'art. 140 c.p.c.
Pertanto, alla luce dei principi sopra ricordati, i vizi lamentati vanno ascritti nella categoria della nullità della notificazione del decreto ingiuntivo e possono dunque essere eccepiti soltanto nel giudizio di cognizione instaurato con l'opposizione al decreto ai sensi dell'art. 645 c.p.c. o dell'art. 650 c.p.c., nell'ipotesi in esame, oltretutto pendente.
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Parimenti inammissibili sono le contestazioni (indicate ai numeri 2 e 3 dell'atto di citazione) relative al merito della pretesa creditoria recata dal decreto ingiuntivo posto alla base della procedura esecutiva di cui si tratta.
Non pare ozioso ricordare in proposito che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, nel giudizio di opposizione all'esecuzione basata su un titolo esecutivo giudiziale (come nel caso di specie), il Giudice deve limitare la sua indagine all'esistenza e alla validità del titolo per stabilire se esso manchi o sia venuto meno per fatti posteriori alla sua formazione, ma non può esercitare un controllo sul suo contenuto intrinseco, né sulla sua regolarità, al fine di invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni che possano e debbano essere dedotte nel giudizio di cognizione in cui il titolo giudiziale è stato emesso.
Ne deriva che, una volta esclusa la inesistenza del titolo, il Giudice dell'opposizione non può riesaminare lo stesso sotto il profilo del suo contenuto decisorio.
Inoltre, possono essere invocati solo fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo e non anche quelli intervenuti anteriormente,
i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso (cfr., tra le tante, Cass., n. 29729 del 2019; Cass., n. 25713 del 2014; Cass., n. 9347 del 2009; Cass., n.
17632 del 2002).
Per la Cassazione, infatti "il titolo esecutivo giudiziale non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto o sta avendo pieno sviluppo ed è stata od è tuttora in via di esame ex professo o comunque in via principale. Il principio può dirsi al riguardo consolidato: in sostanza, il debitore può fare valere fatti impeditivi o modificativi o estintivi del diritto azionato, che siano successivi alla formazione del titolo esecutivo giudiziale o alla conclusione del processo in cui esso si è formato e avrebbe potuto essere modificato: ma non anche quei fatti che, in quanto verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel giudizio di cognizione preordinato alla costituzione del titolo giudiziale” (sul punto: Cass., n. 3850 del 2011 in parte motiva;
cfr. anche Cass.,
n. 29729 del 2019; Cass., n. 25713 del 2014; Cass., n. 3666 del 2013; Cass., n. 27159 del 2006, Cass., n. 12664 del 2000; Cass., n. 9061 del 1999; Cass., n. 1935 del 1994; Tribunale Napoli n.6306 del
2022).
Pertanto, il Giudice investito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., nel contesto di un'azione esecutiva avente origine in un titolo di natura giudiziale, sulla base delle richiamate pronunce della
Suprema Corte e della giurisprudenza di merito, non può far luogo al controllo in ordine alla legittimità del titolo stesso, basato su questioni dedotte o deducibili nel corso del procedimento dal quale il titolo esecutivo si è formato.
Da ciò discende l'inammissibilità, nella presente sede, delle contestazioni relative al difetto di prova del credito ingiunto;
contestazioni, che alla luce di quanto sopra esposto, l'opponente deve far valere in sede di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 ovvero ex art. 650 c.p.c.
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Il motivo di opposizione relativo alla eccepita nullità del pignoramento in ragione della lamentata violazione dell'art. 545 c.p.c. e della estensione dello stesso sulle somme del cointestatario del conto – integrante opposizione agli atti esecutivi – pur tempestivamente proposto, è tuttavia infondato.
Quanto all'estensione del pignoramento sulle somme del cointestatario del conto, si rileva il difetto di legittimazione in capo a e si evidenzia oltretutto che, alla data di proposizione Parte_1 del presente giudizio di merito, era già stata decisa l'opposizione a tal uopo proposta dalla cointestataria del conto corrente, CP_4
Quanto alla lamentata violazione dell'art. 545 c.p.c., è sufficiente rilevare che invero il
Giudice dell'esecuzione ha già valutato le limitazioni invocate da parte opponente. Ed infatti, il medesimo, con ordinanza del 25.2.2021, ha statuito che, “esaminata la dichiarazione positiva resa dal terzo pignorato del 18.02.2020, agli atti, dalla quale si evince che sussistono un CP_5
c.c. ed un libretto intestati al debitore ed ad altro soggetto estraneo alla procedura di cui”, si può assegnare solo la metà degli importi indicati e, che “esaminata la dichiarazione positiva resa dal terzo pignorato del 06.02.2020 in atti”, il quinto pignorabile (decurtato l'importo di cui CP_6 all'assegno sociale) ammonta ad €. 64,00.
Mette conto in ogni caso evidenziare che eventuali ulteriori vizi della l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c. possono essere fatti valere esclusivamente tramite la relativa l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (cfr. per tutte Cass. Civ., n. 15822 del 2023).
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Devono infine essere rigettate le contestazioni relative al difetto di titolarità del credito in capoad per non aver fornito prova documentale dell'inclusione del credito nel contratto di Parte_2 cessione stipulato con contestazioni svolte, per vero assai genericamente, in seno Controparte_7 alle memorie depositate ex art. 183 comma sesto, n.1 c.p.c.,
Giova in proposito ricordare il principio, condiviso dalla più recente giurisprudenza in materia, secondo cui – sebbene la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'articolo 58 del Dlgs n. 385 del 1993, abbia l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione – tuttavia tale onere va coniugato con il contegno processuale di controparte, rilevante ai sensi dell'art. 115 c.p.c. (cfr. da ultimo, Trib. Benevento n.1678 del 2024).
Orbene, nel caso di specie, l'opponente ha invero tenuto un contegno processuale che denota l'implicito riconoscimento della legittimazione attiva in capo alla opposta.
Egli, infatti, per un verso ha sollevato tale eccezione in seno alle memorie depositate ex art. 183 comma sesto, n.1 c.p.c. e, per altro verso, ha esperito il procedimento di mediazione n. 38/2020 entrando nel merito delle pretese creditorie e ha chiesto riconoscersi, anche in questa sede, le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato in quell'ambito circa la sussistenza dei rapporti di credito/debito tra le odierne parti (cfr. proposta di mediazione, in atti).
Giova in ogni caso rilevare che parte opposta ha prodotto in atti il contratto di cessione concluso con la cui esistenza è oltretutto incontestata, e che il possesso, in capo alla Controparte_7 cessionaria, del titolo esecutivo costituisce ulteriore elemento documentale, dotato di peculiare rilevanza probatoria circa l'avvenuta cessione del credito di cui si controverte (cfr. Cass., n. 10200 del 2021).
Anche l'eccezione di difetto di titolarità del credito in capo alla opposta deve dunque essere rigettata.
Per tutte le ragioni sin qui esposte, l'opposizione proposta da deve essere Parte_1 rigettata.
Deve infine essere rigettata la domanda di condanna della opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., formulata dall'opponente, in ragione del difetto del presupposto della soccombenza della parte..
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La statuizione riguardo alle spese di lite si accorda al canone della soccombenza, sì che
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va condannato a rifondere, in favore di , la somma liquidata in dispositivo, Pt_1 CP_1 determinata secondo il D.M. n. 55/2014, per come aggiornato dal D.M. n. 147/22, in applicazione dei parametri tendenti tra i minimi e i medi, tenuto conto del valore della controversia, della complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede:
RIGETTA l'opposizione proposta da;
Parte_1
CONDANNA a rifondere in favore di , le spese del presente Parte_1 CP_1 giudizio che si liquidano in € 3.187,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Caltagirone, 8.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Valeria Peritore