Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/06/2025, n. 1481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1481 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
Nella cause riunite iscritte ai nn. R.G.L. 3875/2024 + 133/2025 promosse da:
(c.f. , ass. dall'avv. Roberto Carapelle, Parte_1 C.F._1 domiciliata come da ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
, assistito ex art. 417 bis c.p.c. Controparte_1 dalla dott.ssa Tecla Riverso e dal dott. Angelo Maurizio Ragusa, domiciliato come da memoria costitutiva;
- PARTE RESISTENTE -
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, la Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Premesso: con due distinti ricorsi successivamente riuniti, – con riferimento Parte_1 agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 ha chiesto accertarsi il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'articolo 1 della legge 107/2015, e la condanna del convenuto al CP_1 pagamento in proprio favore dell'importo di euro 1.500, tramite la suddetta carta elettronica, quale contributo alla propria formazione, invocando il principio di parità di trattamento stabilito dalla normativa europea di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro 28.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE.
La ricorrente, inoltre, premesso di aver lavorato alle dipendenze del CP_1 convenuto quale insegnante di religione in forza di numerosi contratti a tempo
1
la ricorrente ha chiesto la condanna del convenuto al CP_1 risarcimento del danno da liquidarsi in applicazione dei criteri di cui all'art. 32, c. 5, della l. 183/2010.
Il convenuto si è tempestivamente costituito chiedendo la reiezione della CP_1 domanda.
All'odierna udienza il difensore di parte ricorrente ha rinunciato alla domanda avente ad oggetto la carta elettronica docenti con riferimento all'anno scolastico
2023/2024.
Rilevato. non è contestato:
- che la ricorrente abbia prestato servizio alle dipendenze del CP_1 convenuto quale docente di scuola primaria;
- che i periodi in cui il servizio è stato prestato, in forza di plurimi contratti a tempo determinato, siano quelli indicati in ricorso, siccome coincidenti con lo stato matricolare depositato dal;
dal 01/09/2021 al 31/08/2022 e CP_1 dal 01/09/2022 al 31/08/2023,
- che ai soli docenti di ruolo, nel periodo dedotto, il ha erogato la CP_1
“carta elettronica”, introdotta dall'art. 1 della L. 107/2015;
- che la ricorrente, assunta in forza di contratti a tempo determinato via via succedutisi, ha svolto un'attività lavorativa analoga a quella dei docenti di ruolo.
La carta docenti
Con riferimento alla formazione dei docenti dipendenti del Controparte_1
, devono essere richiamati:
[...]
l'art. 282 del d.lgs 297/1994 a mente del quale l'aggiornamento delle conoscenze è un diritto dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico- pedagogica;
2 l'art. 28 del CCNL del 4.8.1995, comparto scuola, che dispone che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti da tale contratto;
L'art. 63 del CCNL del 27.11.2007, medesimo comparto, che – dopo aver premesso come “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”, stabilisce che l'Amministrazione sia tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio;
l'art. 64 del CCNL da ult. cit che prevede: “la partecipazione ad attività di formazione
e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Trattasi di una normativa collettiva e di fonte legislativa che non opera alcuna differenziazione sulla base della natura del contratto di lavoro, a tempo determinato ovvero indeterminato, in forza del quale il docente è chiamato a prestare servizio alle dipendenze dell'Amministrazione.
Lo stesso convenuto nella propria memoria ha richiamato la nota CP_1 ministeriale n. 35 del 07.01.2016 con cui sono state fornite indicazioni per la definizione del piano triennale per la formazione professionale, ove è specificato che detta formazione “comprende nell'ambito dei destinatari tutto il personale docente, di ruolo e non di ruolo, atteso che si legge “la formazione in servizio, obbligatoria, permanente e strutturale è connessa alla funzione docente e rappresenta un fattore decisivo per la qualificazione di ogni sistema educativo e per la crescita professionale di chi in esso opera”.
La normativa che ha istituito per i soli docenti di ruolo la “carta elettronica” è contenuta nell'art. 1 della legge 107/2015 che, al c. 121, ha stabilito:
“al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili
3 all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a corsi di laurea, di laurea CP_1 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Con DPCM del 23.9.2015 si è stabilito, all'art. 2,: “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile (…). 4.
La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'articolo 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di CP_1 interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio“.
La normativa nazionale disciplinante la carta elettronica docente è stata recentemente oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti anche nella la fattispecie in esame;
in particolare, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022, nell'ambito della causa C-
450/2021, su una domanda di pronuncia pregiudiziale circa l'interpretazione della clausola 4, punto 1 e della clausola 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato cit., formulata dalla Giudice del lavoro di Vercelli nell'ambito di un giudizio del tutto sovrapponibile a quello in esame, la CGUE ha evidenziato che:
4 a) la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
b) per quanto riguarda la nozione di «condizioni di impiego» ai sensi di tale clausola 4, punto 1, il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro e che l'indennità ex art. 1 c. 121 della L. 107/2015 deve essere considerata come rientrante tra le
«condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro;
c) spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il lavoratore/la lavoratrice, nei periodi in cui era alle dipendenze del in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in CP_1 una situazione comparabile a quella dei lavoratori di ruolo nel corso del medesimo periodo.
La CGUE dopo aver stabilito, sulla base degli elementi forniti dal giudice del rinvio, la piena comparabilità della situazione della ricorrente nel procedimento principale, con quella dei docenti assunti a tempo indeterminato, ha rilevato:
d) che non esiste una ragione oggettiva che giustifica la differenza di trattamento tra i docenti stabilmente inseriti nell'organico del
[...]
, ai quali la carta elettronica è stata riconosciuta, Controparte_1 ed i docenti assunti in forza di contratto a tempo determinato, a cui la carta predetta è stata negata e che la “mera natura temporanea del lavoro (…) non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”.
La CGUE ha pertanto concluso dichiarando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al CP_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili
5 all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Infine, è intervenuta sulle questioni poste anche la Corte di Cassazione, adita ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c..
Con la sentenza n. 29961/2023, pubblicata il 27.10.2023, sono stati enunciati i seguenti principi di diritto:”
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di t. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in
6 ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”
Alla luce della pronuncia sopra richiamata, la normativa nazionale deve essere disapplicata e deve essere dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con riferimento agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023.
Nella fattispecie in esame si è già detto come non vi sia contestazione tra le parti circa la “comparabilità”, dal punto di vista della natura del lavoro, delle mansioni espletate e delle competenze professionali richieste, tra l'odierna ricorrente e gli altri docenti di ruolo che hanno prestato servizio nei suoi stessi periodi.
In conclusione, il deve essere condannato al Controparte_1 pagamento in favore della parte ricorrente, per gli anni scolastici 2021/2022, e
2022/2023 dell'importo complessivo di € 1.000,00, tramite la Carta elettronica del docente, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
L'abusivo ricorso al contratto a tempo determinato.
La questione inerente la reiterazione di contratti a termine nel settore pubblico della scuola, dopo una doppia pregiudiziale comunitaria e costituzionale, è stata decisa dalla Corte di Cassazione con una serie di sentenze gemelle pronunciate nel novembre del 2016.
Con la sentenza n. 18698 pubblicata il 9.6.2022 nell'ambito del giudizio iscritto al n. 4783/2018, la S.C. ha affrontato la medesima questione riguardante questa volta i docenti di religione il cui sistema di reclutamento si caratterizza per alcune particolarità: ai sensi dell'art. 309 del d.lgs 297/1994, infatti, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie viene assicurato mediante conferimento di incarichi annuali, previa intesa con l'ordinario diocesano competente a riconoscere l'idoneità del docente all'insegnamento della religione cattolica, sulla base delle intesa raggiunte dallo Stato italiano con la Conferenza
Episcopale.
La legge 186/2003 ha introdotto la distinzione fra docenti di religione di ruolo, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e docenti non di ruolo assunti con contratto a tempo determinato;
ha previsto che la dotazione organica
7 del singolo ruolo regionale sia pari al 70 % dei “posti funzionanti” in ciascuna diocesi e la frequenza triennale del concorso, su base regionale, per l'accesso al ruolo.
Ai sensi dell'art. 3 c. 10 ha stabilito che : “per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato si provvede mediante contratti di lavoro
a tempo determinato stipulati dei dirigenti scolastici su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio”.
I CCNL che si sono succeduti hanno sempre previsto la regola del rinnovo automatico dell'incarico annuale, salvo il venir meno dei requisiti.
Ebbene, con la sentenza sopra citata la Suprema Corte ha specificatamente affrontato il tema riguardante il rinnovo automatico dell'incarico agli insegnati di religione cattolica non appartenenti ai ruoli del e la compatibilità con la CP_1 normativa eurounitaria che impone a quella nazionale di adottare un sistema atto a prevenire e sanzionare gli abusi al ricorso reiterato al contratto a tempo determinato.
Presi in esame i principi espressi dalla CGUE nella sentenza del 13 gennaio 2022,
YT e altri, che ha riconosciuto come nel settore dell'insegnamento della religione cattolica esista “un'esigenza particolare di flessibilità che è idonea, in tale specifico settore, a giustificare oggettivamente, alla luce della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro, il ricorso a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato per rispondere in maniera adeguata alla domanda scolastica ed evitare di esporre lo Stato, quale datore di lavoro in tale settore, al rischio di dover immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario per adempiere i propri obblighi in materia”, la Corte ha evidenziato come il sistema di reclutamento degli insegnanti di religione - che prevede la possibilità di un rinnovo automatico e costante dei contratti a termine- non sia di per sé illegittimo, trattandosi di un sistema più di favore che penalizzante per il docente.
Tuttavia, ha osservato che: “i tratti di precarietà risalgono invece al fatto che, a fronte dell'eccedenza dell'incarico rispetto al fabbisogno, solo ai docenti di ruolo sono attribuite le guarentigie della mobilità, quali richiamate anche dall'art. 4, co. 3 L.
186/2003. Esse sono infatti certamente estranee al lavoro a termine e, assicurando una tutela ulteriore rispetto alla continuità ed al mantenimento del posto presso la
Pubblica Amministrazione, assurgono a sicuro tratto differenziale. Analogamente, la conservazione del posto di lavoro in caso di malattia gode di una tutela meno intensa
8 (9 mesi in un triennio: art. 19, co. 5, C.C.N.L. 29/11/2007, contro 18 mesi del personale di ruolo: art. 17, co. 1 del medesimo C.C.N.L.).”.
Quindi, dopo aver ritenuto che la cadenza triennale del concorso per l'assunzione in ruolo possa consentire ai precari di colmare il deficit di stabilità, ha tuttavia dato atto che il non avendo indetto i concorsi volti Controparte_1 all'assunzione in ruolo con quella frequenza, ha di fatto “impedito il funzionamento complessivo del sistema, radicalizzando quei particolari tratti di precarizzazione di esso che si sono sopra individuati.”.
Pertanto la S.C. ha concluso nei seguenti termini: “in ciò sta l'abuso lesivo dell'Accordo Quadro, che si realizza, nei riguardi del singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o comunque senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema quale congegnato dal legislatore.”.
Nella sentenza sopra richiamata la Corte, dopo aver ribadito come nessun abuso sia ravvisabile in ipotesi di “assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere”, ha anche affrontato l'altra ipotesi che può, invece, dare origine ad un abusivo ricorso ai contratti a termine e che è quella che si verifica quando le plurime assunzioni a termine avvengono discontinuamente per effetto della dismissione del rapporto, in certi periodi, a causa dell'eccedenza rispetto ai fabbisogni. In tali casi la Corte ha ritenuto che “va fatto riferimento all'obbligo concorsuale triennale, perché comunque il triennio esprime il lasso di tempo che l'ordinamento individua come tollerabile rispetto al mantenimento della condizione di precarietà”, concludendo come l'arco temporale di un triennio segni il limite oltre il quale è da considerare abusiva “l'utilizzazione di un docente in forme precarie e con modalità discontinue”.
Con riguardo al regime sanzionatorio, esclusa la possibilità della conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, in considerazione della norma contenuta nell'art. 97 Cost., la Corte ha richiamato i principi espressi dalle
S.U. nella sentenza 5072/2016 e quindi ritenuto che il rimedio risarcitorio
9 applicabile sia quello previsto dall'art. 32 c. 5 della L. 183/2010 (norma oggi sostituita da quella contenuta nell'art. 28 del D. Lgs. n. 81/2015): “in definitiva, chi abbia lavorato per oltre un triennio in forza di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità matura, dopo la terza annualità non accompagnata da indizione di concorso, il diritto al risarcimento del danno c.d. eurounitario. L'inadempimento datoriale è interrotto dalla successiva indizione del concorso, ma solo per il futuro e per le tre annualità successive. Chi abbia lavorato con incarichi annuali di docenza a termine discontinui a causa di un'eccedenza rispetto al fabbisogno che non abbia consentito il rinnovo automatico previsto dalla contrattazione collettiva matura parimenti il diritto al risarcimento del danno c.d. eurounitario, se in concreto abbia lavorato per un periodo superiore a tre annualità, sulla base di incarichi non infrannuali.”.
Passando alla fattispecie concreta in esame, i contratti a termine sottoscritti dalla ricorrente sono stati continuativi e stipulati per l'intero anno scolastico dal 1° settembre al 31 agosto, senza che vi fossero esigenze sostitutive di altro dipendente avente diritto alla conservazione del posto.
Non può che concludersi, quindi, per la ricorrenza di un illegittimo ricorso alla contrattazione a termine.
Alla luce dei principi espressi nella sentenza pronunciata dalla S.C. come sopra sintetizzati, deve pertanto essere riconosciuto alla ricorrente il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 81/2015.
Liquidazione del danno.
Con la sentenza n. 5072/2016 le Sezioni Unite della S.C. hanno espresso il seguente principio: “la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n.
165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art.
32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito”.
10 La norma richiamata dalle Sezioni Unite è stata sostituita in seguito da quella di analogo tenore contenuta nell'articolo 28 del decreto legislativo 81/2015.
L'art. 36, c. 5, del d.lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 12 del D.L. 131/2024 rubricato “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello
Stato italiano”, convertito dalla legge n. 166/2024 , stabilisce:
“In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o
l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.
Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.”.
Si richiama l'ordinanza Cass. n. 19229/2022 in cui è stato espresso il principio secondo cui: “(…). “[…]
1.3. Erronea è […] l'affermazione secondo cui, quando la legge in una determinata materia detti regole per la liquidazione del danno aquiliano, tali regole debbano applicarsi solo ai fatti illeciti 444/ avvenuti dopo l'entrata in vigore di esse. E' vero piuttosto l'esatto contrario: la liquidazione di qualunque danno, ove la legge non disponga altrimenti, deve avvenire in base alle regole vigenti al momento della liquidazione, e non al momento del fatto illecito. La liquidazione del danno, infatti, non è un elemento della fattispecie astratta "illecito". La liquidazione del danno
è un giudizio, e come tutti i giudizi non può che avvenire in base alle regole (di fonte normativa o pretoria) vigenti al momento in cui viene compiuto. (…).
Pertanto, nella fattispecie in esame appare congruo liquidare il danno nella misura di quattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, quantificata dalla ricorrente in euro 2.158,47, importo del tutto corretto in considerazione dei dati riportati nella busta paga prodotta in giudizio;
pertanto il danno può essere complessivamente liquidato in euro 8.633,88, oltre interessi
11 legali dalla pronuncia al saldo (considerato il risarcimento nella misura minima di 4 mensilità per il superamento dei 36 mesi di servizio avvenuto con la stipula del contratto in data 01.09.2023).
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod., in considerazione della natura “seriale” delle questioni proposte e trattate, con applicazione del valore minimo per le fasi di studio ed introduttiva per entrambi i giudizi e del valore minimo di un'unica fase decisionale, con aumento ex art. 4, c.
1bis, D.M. cit. nella misura del 10% in considerazione dell'esiguo numero dei documenti prodotti, con la richiesta distrazione in favore del Difensore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.:
• accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente, con riferimento agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
• condanna il al pagamento in favore della Controparte_1 parte ricorrente, in relazione agli aa.ss. predetti, dell'importo complessivo di
€ 1.000,00 tramite la Carta elettronica del docente, oltre interessi dalla pronuncia al saldo;
• dichiara la sussistenza dell'abuso nella reiterazione dei contratti a termine e, per l'effetto, condanna la parte convenuta al risarcimento del danno in favore della ricorrente liquidato in 4 mensilità della retribuzione globale di fatto per complessivi euro 8.633,88, oltre interessi legali dalla data di deposito del ricorso.
• condanna il alla rifusione delle spese di Controparte_1 lite che liquida in euro 2.505,00, oltre spese forfettarie al 15%, iva, cpa, contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente avv. Roberto Carapelle.
Torino, 06 giugno 2025
La Giudice
Sonia Salvatori
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