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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/06/2025, n. 2494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2494 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Sergio Cassano - Presidente dott. Cristina Fasano - Giudice dott. Lidia del Monaco - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5914/2021 R.G., avente ad oggetto “opposizione
a decreto ingiuntivo” promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Squicciarini Giuseppe;
Parte_1
opponente contro
avv. , con il patrocinio dell'avv. De Gaetano Angelo;
CP_1 CP_2
opposto
Conclusioni: all'udienza del 02.04.2025 le parti hanno precisate le conclusioni, come da note cartolari depositate ai sensi del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c. da intendersi quivi richiamate e trascritte;
all'esito la causa è stata riservata per la decisione, previa assegnazione dei richiesti termini ex art. 190 c.p.c, scaduti il 23.6.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato il 19.4.2021 ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 984/2021 reso dal Tribunale di Bari il 27.2.2021 su ricorso depositato dall'avv. Adabbo Massimo per il pagamento delle spettanze professionali maturate per aver assunto la difesa della odierna opponente: - nel giudizio penale rubricato al n. 32/2016 R.G. celebrato innanzi al Giudice di pace di Andria;
- nel giudizio penale instaurato innanzi al Tribunale di Trani e rubricato al n.
1084/16 R.G.;
- nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato innanzi al Tribunale di Trani e rubricato al n. 4820/2016 R.G. conclusosi con sentenza n. 2356/2018;
- nel procedimento per convalida di sfratto instaurato innanzi al Tribunale di Bari
e rubricato al n. 2541/2018 R.G.;
- nel procedimento di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. instaurato innanzi al
Tribunale di Bari e rubricato al n. 4815/2018 R.G. conclusosi con provvedimento di rigetto del 3.7.2018;
- nel giudizio di opposizione al rilascio instaurato innanzi al Tribunale di Bari, rubricato al n. 3586/2018 R.G., conclusosi con provvedimento di rigetto del 18.2.2019; quantificate in importo pari ad euro 9.971,90 calcolato al lordo del rimborso forf. delle spese generali nella misura del 15% ed al netto degli acconti ricevuti, in misura pari ad euro 1.493,60, oltre IVA e CPA.
Parte opponente ha chiesto la sospensione del presente giudizio ai sensi del disposto di cui all'art. 295 c.p.c. e rappresentato, a tal fine, che il credito oggetto della istanza monitoria veniva dall'odierno opposto fatto oggetto di istanza ex artt. 7 e 8 della L. n. 3/2012 con conseguente instaurazione del procedimento rubricato al n. 1754/2021 R.G.V.G. in attesa di omologa del piano ex art. 12 bis della L. n. 3/2012. A sostegno della opposizione ha Parte_1
dedotto la intervenuta estinzione della obbligazione, mediante pagamento, in favore dell'avv.
CP_1
- dell'importo di euro 1.500,00 di cui al documento a firma dell'opposto recante data 24.3.2018;
- dell'importo di euro 1.441,23 oggetto delle fatture n. 11/2018 e 15/2018;
- dell'importo di euro 11.700,00 di cui al documento datato 24.3.2018 facente riferimento a fatturazioni già effettuate per le posizioni e Persona_1
ON/Banca Ifis”;
- dell'importo di euro 2.400,00 di cui al documento datato 19.2.2018 per la posizione sfratto per morosità”; Persona_1
- dell'importo di euro 1.250,00 per il procedimento ON Cosima/ON
Vito – Tribunale di Trani GOT Longo di cui al documento datato 22.5.2018; - dell'importo di euro 3.890,00 per la pratica [nonostante la Persona_2
dicitura datato 28.7.2018 Persona_3
per una “somma complessiva di euro 22.181,23” fatturata per euro 2.200,00.
Parte opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese di lite.
Con comparsa depositata il 08.09.2021 si è costituito in giudizio l'avv. Massimo Adabbo il quale ha contestato e disconosciuto le ricevute prodotte in atti dalla opponente [di cui agli allegati dal n. 1 al n. 6] a sostegno della estinzione della obbligazione di cui ha contestato la genuinità, come da querela depositata il 17.7.2021, in atti.
Nello specifico l'opposto ha rappresentato quanto di seguito riportato: “il documento n. 1 del 24/03/2018 reca la ricezione della somma di €. 1.500,00, somma che è stata fatturata il
04/04/2018 (nei termini di legge) rispettivamente con fatture n. 11/2018 di €. 941,23 per la pratica n. 1 dell'elenco e relativa allo sfratto per morosità promosso dall'avv. e la Parte_2 fattura n. 12/2018 per la pratica n. 2 dell'elenco relativa al giudizio di opposizione a D.I. contro
Banca Ifis;
il documento n. 3 indicante la somma di €. 11.700,00, in realtà è di €. 700,00 essendo stata artefatta la cifra, e si riferisce alle pratiche della sig.ra (soggetto Persona_4 diverso dall'opponente), in particolare alla querela penale di contro l'altra Parte_3
figlia erroneamente denominata e la pratica n. 4 tra Parte_1 Persona_4 Parte_1
e ( ) relativa alla denuncia penale ed a n. 2 esposti relativi al comportamento Per_5 Per_6
aggressivo tenuto dai cani dei signori e nei confronti della [ non Per_5 Per_6 Parte_1
oggetto della richiesta di liquidazione dei compensi]; - nel documento n. 4 recante l'importo di
€. 2.400,00 risulta evidente l'alterazione della somma indicata in origine di €. 400,00 con l'aggiunta iniziale di una cifra ulteriore e si riferisce alla fattura n. 15/2018 emessa successivamente in data 12/06/2018 che è stata defalcata dal compenso relativo alle procedure di sfratto e di rilascio dell'immobile di proprietà dell'avv. - in relazione poi al Pt_2 documento n. 5 indicante la somma di €. 1.250,00, in realtà è di €. 200,00 essendo stata artefatta la cifra con l'aggiunta iniziale di una cifra ulteriore e l'evidente modifica di quella delle decine di euro e si riferisce effettivamente alla pratica
contro
ON Vito, GOT Longo, per la quale fu emessa precedentemente fattura n. 14/2018 del 20/04/18 che risulta detratta dal compenso relativo a tale pratica;
- per quanto riguarda il documento n. 6 indicante una cifra artefatta di €.
3.890,00 in realtà è di €. 200,00 essendo stata artefatta la cifra con l'aggiunta iniziale di una cifra ulteriore e l'evidente modifica di quella delle decine di euro, e si riferisce solo ed esclusivamente (come indicato nel documento) alla pratica relativa all'esposto presentato al
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani nei confronti dell'avv. Mascolo, pratica, che si fa notare non rientra in quelle menzionate nel decreto opposto;
- nessun elemento probatorio di avvenuto pagamento presenta la ricevuta n. 2 ex adverso prodotta in quanto non è stata mai sottoscritta dall'avv. e che contiene l'elenco delle fatture emesse per alcune pratiche CP_1
conseguenti allo sfratto promosso dal dedotto professionista, oltre alle note spese di alcune di esse. Le fatture indicate sono state riscosse e detratte dalle note spese di cui alla raccomandata del 11/04/2019, come indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo opposto”.
L'opposto ha, altresì, eccepito la improcedibilità del giudizio di merito in quanto non avanzato nelle forme di cui all'art. 14 del D.Lgs n. 150/2011 e chiesto il rigetto della opposizione o, in via gradata, la condanna della opponente alla somma risultante all'esito del giudizio, con vittoria di spese e condanna ex art. 96 c.p.c.
Con il deposito delle note cartolari del 24.11.2021 l'avv. ha rappresentato che la CP_1
procedura di sovraindebitamento rubricata al n. 1754/2021 R.G. veniva rigettata in data
15.11.2021 con conseguente annullamento della sospensione dei procedimenti di esecuzione.
Con ordinanza resa il 01.12.2021 il titolo monitorio è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo e sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.
Parte opponente non ha proceduto al deposito delle memorie istruttorie, mentre parte opposta ha deferito interrogatorio formale alla che, ammesso con ordinanza del Parte_1
12.10.2022, è stato reso il 29.3.2023.
All'esito della udienza celebrata il 2.4.2025 la causa, matura per la decisione, è stata trattenuta per la definizione previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare, deve ritenersi che correttamente parte opponente abbia proposto opposizione avverso il titolo monitorio mediante atto di citazione. Nel giudizio per il conseguimento di compensi per prestazioni professionali rese in ambito stragiudiziale e in procedimenti civili e penali, introdotto con ordinario procedimento monitorio, l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta con atto di citazione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. e non con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., non rientrando la controversia nell'ambito previsionale dell'art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011, che contempla - in virtù del richiamo all'art. 28 della L. n. 794 del 1942 - il procedimento sommario di cognizione per i soli giudizi concernenti la liquidazione di compensi per prestazioni giudiziali rese in materia civile (cfr. da ultimo C. n. 4330/2023).
La sentenza conclusiva del giudizio deve essere emessa ai sensi del disposto di cui all'art. 281 nonies c.p.c.
Passando al merito, la opposizione è meritevole di parziale accoglimento.
Questa si fonda, esclusivamente, sulla asserita estinzione della obbligazione desumibile, secondo la prospettazione della opponente, sulla scorta di sei ricevute di pagamento redatte su carta semplice. L'avv. ha espressamente disconosciuto dette ricevute di cui ha analiticamente CP_1 dedotto la manipolazione del contenuto;
l'opposto ha, altresì, aggiunto che il documento n. 3), recante l'importo di euro 11.700,00, artefatto, in parte non sarebbe riconducibile a prestazioni rese in favore di ed in altra parte non atterrebbe ad attività oggetto della Parte_1
richiesta di liquidazione avanzata in questa sede.
Allo stesso modo il documento n. 6) indicante la cifra di euro 3.890,00, ma invero corrispondente ad euro 200,00, si riferirebbe all'esposto presentato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani nei confronti dell'avv. Mascolo, pratica esulante da quelle oggetto della domanda esercitata in via monitoria.
Ora, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, la scrittura privata, quando ne sia stata o debba considerarsi riconosciuta la sottoscrizione, è sorretta da una presunzione di autenticità relativamente al contenuto, nel senso che l'autenticità della sottoscrizione fa presumere la provenienza dal sottoscrittore delle dichiarazioni attribuitegli, ma se quest'ultimo, pur riconoscendo o non disconoscendo la sottoscrizione, neghi di essere autore, totalmente o parzialmente, delle dichiarazioni risultanti dal documento ed esperisca con esito positivo la querela di falso, viene meno il collegamento della sottoscrizione con le dichiarazioni e, quindi, l'indicata presunzione (cfr. C. n. 3718/1981).
Nel caso in esame l'avv. pur confutando il contenuto delle ricevute prodotte in CP_1
atti dalla non ha disconosciuto la sottoscrizione apposta sulle stesse. Parte_1
Ne consegue che, una volta intervenuto il riconoscimento della sottoscrizione, la scrittura privata è assistita da una presunzione di veridicità per quanto attiene alla riferibilità dell'intero contenuto al sottoscrittore il quale, al fine di negare di essere autore, totalmente o parzialmente, delle dichiarazioni risultanti dal documento, ed al fine di superare la presunzione, deve proporre querela di falso [cfr. in un caso simile al presente C. n. 29912/2021 - Nella specie la
S.C. ha cassato la sentenza di merito che in una controversia di lavoro ha ritenuto di superare la presunzione di riconoscimento di una scrittura effettuata da una lavoratrice, a seguito di una transazione, sul presupposto che essa si presentava palesemente adulterata, benché la dipendente non avesse proposto querela di falso, limitandosi ad una generica contestazione di abusiva correzione della cifra inizialmente indicata come percepita].
Sulla scorta degli enunciati presupposti deve, in questa sede ed ai fini della opposizione, tenersi conto delle ricevute di cui al n. 4) [“oggetto: Tribunale di Bari Persona_1 sfratto per morosità: ricevo quale anticipazione euro 2.400,00 dell'acconto di euro”] nella parte eccedente l'importo di €. 400,00 di cui alla fattura n. 15/2018 e di cui al n. 5) [“oggetto:
ON Cosima/ON Vito Tribunale di Trani GOP Longo udienza del 22.5.2018: ricevo euro 1.250,00 per il provvedimento di cui in oggetto, cui seguirà fattura”] indicante la somma di €. 1.250,00 nella parte eccedente €. 200,00 ritualmente fattura e scomputata in sede monitoria.
Per quanto attiene alle ulteriori ricevute in atti:
- la n. 1) recante l'importo di euro 1.500,00 e datata 24.3.2018 è riferibile a somme ritualmente fatturate (fatture ai nn. 11 e 12 del 2018) e scomputate da quelle oggetto della richiesta avanzata in sede monitoria;
- la n. 2) si sostanzia in un mero conteggio, privo di sottoscrizione ed inidoneo a dimostrare l'esborso di somme superiori a quelle effettivamente versate;
- la n. 3) non reca la firma dell'avv. che ne ha espressamente CP_1
disconosciuto il valore probatorio e riporta un mero elenco di procedimenti, solo taluni oggetto delle richieste avanzate in questa sede;
allo stesso, che pare non essere stato depositato nella sua interezza [cfr. * presente in calce alla scrittura in atti, depositata in foglio unico] non è attribuibile, in quanto tale ed in assenza di ulteriori elementi, efficacia probante di intervenuti pagamenti in relazione ai compensi richiesti;
- la n. 6) del 28.7.2018 reca espressa dicitura “ricevo euro 3.890,00 cui seguirà fattura per le pratiche Mascolo” ed esula dall'oggetto del presente giudizio.
Il maggiore importo di euro 3.050,00 [dato dalla sommatoria di euro 2000,00 di cui alla ricevuta n. 4 e di euro 1.050,00 di cui alla ricevuta n. 5] che risulta, sulla scorta delle richiamate fatture, esser stato versato all'avv. e non detratto in sede monitoria, deve essere CP_1
decurtato dalla somma liquidata con il decreto opposto residuando una creditoria di euro
6.921,90 oltre interessi legali a far data dall'11.4.2019, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge.
Preme aggiungere che, nel caso di specie, il compenso dovuto per l'attività professionale dell'opposto non veniva determinato consensualmente in forma scritta. L'avv. a CP_1
riprova della ricorrenza e della quantificazione del credito vantato ha prodotto in atti documentazione attestante l'attività espletata in favore della Quest'ultima non ha Parte_1
contestato le prestazioni rese in proprio favore né la commisurazione del dovuto.
Al parziale accoglimento della opposizione consegue la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di parte opponente, sulla scorta degli esiti complessivi del giudizio, delle spese della fase monitoria secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014 nella versione vigente ratione temporis (tab n. 8 finca n. 3 applicate le riduzioni massime di cui all'art. 4 c. 1 stante il ridimensionamento della creditoria) e del giudizio di merito di cui al DM n. 55/2014 e ss.mm.ii. (tab n. 2 finca n. 3 applicate le riduzioni massime di cui all'art. 4 c. 1 stanti l'esiguità dell'attività difensiva e l'assenza di questioni di particolare complessità)
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
984/2021 reso dal Tribunale di Bari il 27.2.2021;
- condanna al pagamento, in favore dell'avv. Adabbo Massimo e per le Parte_1
causali di cui in motivazione, dell'importo di euro 6.921,90 oltre interessi legali a far data dall'11.4.2019, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge;
- condanna alla refusione delle spese della fase monitoria in favore dell'avv. Parte_1
Adabbo Massimo che liquida in euro 145,50 per esborsi documentati ed in euro 270,00 per compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta come per legge e del giudizio di opposizione che liquida in euro 2.538,50 per compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 27.6.2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Lidia del Monaco dott. Sergio Cassano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Sergio Cassano - Presidente dott. Cristina Fasano - Giudice dott. Lidia del Monaco - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5914/2021 R.G., avente ad oggetto “opposizione
a decreto ingiuntivo” promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Squicciarini Giuseppe;
Parte_1
opponente contro
avv. , con il patrocinio dell'avv. De Gaetano Angelo;
CP_1 CP_2
opposto
Conclusioni: all'udienza del 02.04.2025 le parti hanno precisate le conclusioni, come da note cartolari depositate ai sensi del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c. da intendersi quivi richiamate e trascritte;
all'esito la causa è stata riservata per la decisione, previa assegnazione dei richiesti termini ex art. 190 c.p.c, scaduti il 23.6.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato il 19.4.2021 ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 984/2021 reso dal Tribunale di Bari il 27.2.2021 su ricorso depositato dall'avv. Adabbo Massimo per il pagamento delle spettanze professionali maturate per aver assunto la difesa della odierna opponente: - nel giudizio penale rubricato al n. 32/2016 R.G. celebrato innanzi al Giudice di pace di Andria;
- nel giudizio penale instaurato innanzi al Tribunale di Trani e rubricato al n.
1084/16 R.G.;
- nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato innanzi al Tribunale di Trani e rubricato al n. 4820/2016 R.G. conclusosi con sentenza n. 2356/2018;
- nel procedimento per convalida di sfratto instaurato innanzi al Tribunale di Bari
e rubricato al n. 2541/2018 R.G.;
- nel procedimento di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. instaurato innanzi al
Tribunale di Bari e rubricato al n. 4815/2018 R.G. conclusosi con provvedimento di rigetto del 3.7.2018;
- nel giudizio di opposizione al rilascio instaurato innanzi al Tribunale di Bari, rubricato al n. 3586/2018 R.G., conclusosi con provvedimento di rigetto del 18.2.2019; quantificate in importo pari ad euro 9.971,90 calcolato al lordo del rimborso forf. delle spese generali nella misura del 15% ed al netto degli acconti ricevuti, in misura pari ad euro 1.493,60, oltre IVA e CPA.
Parte opponente ha chiesto la sospensione del presente giudizio ai sensi del disposto di cui all'art. 295 c.p.c. e rappresentato, a tal fine, che il credito oggetto della istanza monitoria veniva dall'odierno opposto fatto oggetto di istanza ex artt. 7 e 8 della L. n. 3/2012 con conseguente instaurazione del procedimento rubricato al n. 1754/2021 R.G.V.G. in attesa di omologa del piano ex art. 12 bis della L. n. 3/2012. A sostegno della opposizione ha Parte_1
dedotto la intervenuta estinzione della obbligazione, mediante pagamento, in favore dell'avv.
CP_1
- dell'importo di euro 1.500,00 di cui al documento a firma dell'opposto recante data 24.3.2018;
- dell'importo di euro 1.441,23 oggetto delle fatture n. 11/2018 e 15/2018;
- dell'importo di euro 11.700,00 di cui al documento datato 24.3.2018 facente riferimento a fatturazioni già effettuate per le posizioni e Persona_1
ON/Banca Ifis”;
- dell'importo di euro 2.400,00 di cui al documento datato 19.2.2018 per la posizione sfratto per morosità”; Persona_1
- dell'importo di euro 1.250,00 per il procedimento ON Cosima/ON
Vito – Tribunale di Trani GOT Longo di cui al documento datato 22.5.2018; - dell'importo di euro 3.890,00 per la pratica [nonostante la Persona_2
dicitura datato 28.7.2018 Persona_3
per una “somma complessiva di euro 22.181,23” fatturata per euro 2.200,00.
Parte opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese di lite.
Con comparsa depositata il 08.09.2021 si è costituito in giudizio l'avv. Massimo Adabbo il quale ha contestato e disconosciuto le ricevute prodotte in atti dalla opponente [di cui agli allegati dal n. 1 al n. 6] a sostegno della estinzione della obbligazione di cui ha contestato la genuinità, come da querela depositata il 17.7.2021, in atti.
Nello specifico l'opposto ha rappresentato quanto di seguito riportato: “il documento n. 1 del 24/03/2018 reca la ricezione della somma di €. 1.500,00, somma che è stata fatturata il
04/04/2018 (nei termini di legge) rispettivamente con fatture n. 11/2018 di €. 941,23 per la pratica n. 1 dell'elenco e relativa allo sfratto per morosità promosso dall'avv. e la Parte_2 fattura n. 12/2018 per la pratica n. 2 dell'elenco relativa al giudizio di opposizione a D.I. contro
Banca Ifis;
il documento n. 3 indicante la somma di €. 11.700,00, in realtà è di €. 700,00 essendo stata artefatta la cifra, e si riferisce alle pratiche della sig.ra (soggetto Persona_4 diverso dall'opponente), in particolare alla querela penale di contro l'altra Parte_3
figlia erroneamente denominata e la pratica n. 4 tra Parte_1 Persona_4 Parte_1
e ( ) relativa alla denuncia penale ed a n. 2 esposti relativi al comportamento Per_5 Per_6
aggressivo tenuto dai cani dei signori e nei confronti della [ non Per_5 Per_6 Parte_1
oggetto della richiesta di liquidazione dei compensi]; - nel documento n. 4 recante l'importo di
€. 2.400,00 risulta evidente l'alterazione della somma indicata in origine di €. 400,00 con l'aggiunta iniziale di una cifra ulteriore e si riferisce alla fattura n. 15/2018 emessa successivamente in data 12/06/2018 che è stata defalcata dal compenso relativo alle procedure di sfratto e di rilascio dell'immobile di proprietà dell'avv. - in relazione poi al Pt_2 documento n. 5 indicante la somma di €. 1.250,00, in realtà è di €. 200,00 essendo stata artefatta la cifra con l'aggiunta iniziale di una cifra ulteriore e l'evidente modifica di quella delle decine di euro e si riferisce effettivamente alla pratica
contro
ON Vito, GOT Longo, per la quale fu emessa precedentemente fattura n. 14/2018 del 20/04/18 che risulta detratta dal compenso relativo a tale pratica;
- per quanto riguarda il documento n. 6 indicante una cifra artefatta di €.
3.890,00 in realtà è di €. 200,00 essendo stata artefatta la cifra con l'aggiunta iniziale di una cifra ulteriore e l'evidente modifica di quella delle decine di euro, e si riferisce solo ed esclusivamente (come indicato nel documento) alla pratica relativa all'esposto presentato al
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani nei confronti dell'avv. Mascolo, pratica, che si fa notare non rientra in quelle menzionate nel decreto opposto;
- nessun elemento probatorio di avvenuto pagamento presenta la ricevuta n. 2 ex adverso prodotta in quanto non è stata mai sottoscritta dall'avv. e che contiene l'elenco delle fatture emesse per alcune pratiche CP_1
conseguenti allo sfratto promosso dal dedotto professionista, oltre alle note spese di alcune di esse. Le fatture indicate sono state riscosse e detratte dalle note spese di cui alla raccomandata del 11/04/2019, come indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo opposto”.
L'opposto ha, altresì, eccepito la improcedibilità del giudizio di merito in quanto non avanzato nelle forme di cui all'art. 14 del D.Lgs n. 150/2011 e chiesto il rigetto della opposizione o, in via gradata, la condanna della opponente alla somma risultante all'esito del giudizio, con vittoria di spese e condanna ex art. 96 c.p.c.
Con il deposito delle note cartolari del 24.11.2021 l'avv. ha rappresentato che la CP_1
procedura di sovraindebitamento rubricata al n. 1754/2021 R.G. veniva rigettata in data
15.11.2021 con conseguente annullamento della sospensione dei procedimenti di esecuzione.
Con ordinanza resa il 01.12.2021 il titolo monitorio è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo e sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.
Parte opponente non ha proceduto al deposito delle memorie istruttorie, mentre parte opposta ha deferito interrogatorio formale alla che, ammesso con ordinanza del Parte_1
12.10.2022, è stato reso il 29.3.2023.
All'esito della udienza celebrata il 2.4.2025 la causa, matura per la decisione, è stata trattenuta per la definizione previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare, deve ritenersi che correttamente parte opponente abbia proposto opposizione avverso il titolo monitorio mediante atto di citazione. Nel giudizio per il conseguimento di compensi per prestazioni professionali rese in ambito stragiudiziale e in procedimenti civili e penali, introdotto con ordinario procedimento monitorio, l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta con atto di citazione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. e non con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., non rientrando la controversia nell'ambito previsionale dell'art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011, che contempla - in virtù del richiamo all'art. 28 della L. n. 794 del 1942 - il procedimento sommario di cognizione per i soli giudizi concernenti la liquidazione di compensi per prestazioni giudiziali rese in materia civile (cfr. da ultimo C. n. 4330/2023).
La sentenza conclusiva del giudizio deve essere emessa ai sensi del disposto di cui all'art. 281 nonies c.p.c.
Passando al merito, la opposizione è meritevole di parziale accoglimento.
Questa si fonda, esclusivamente, sulla asserita estinzione della obbligazione desumibile, secondo la prospettazione della opponente, sulla scorta di sei ricevute di pagamento redatte su carta semplice. L'avv. ha espressamente disconosciuto dette ricevute di cui ha analiticamente CP_1 dedotto la manipolazione del contenuto;
l'opposto ha, altresì, aggiunto che il documento n. 3), recante l'importo di euro 11.700,00, artefatto, in parte non sarebbe riconducibile a prestazioni rese in favore di ed in altra parte non atterrebbe ad attività oggetto della Parte_1
richiesta di liquidazione avanzata in questa sede.
Allo stesso modo il documento n. 6) indicante la cifra di euro 3.890,00, ma invero corrispondente ad euro 200,00, si riferirebbe all'esposto presentato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani nei confronti dell'avv. Mascolo, pratica esulante da quelle oggetto della domanda esercitata in via monitoria.
Ora, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, la scrittura privata, quando ne sia stata o debba considerarsi riconosciuta la sottoscrizione, è sorretta da una presunzione di autenticità relativamente al contenuto, nel senso che l'autenticità della sottoscrizione fa presumere la provenienza dal sottoscrittore delle dichiarazioni attribuitegli, ma se quest'ultimo, pur riconoscendo o non disconoscendo la sottoscrizione, neghi di essere autore, totalmente o parzialmente, delle dichiarazioni risultanti dal documento ed esperisca con esito positivo la querela di falso, viene meno il collegamento della sottoscrizione con le dichiarazioni e, quindi, l'indicata presunzione (cfr. C. n. 3718/1981).
Nel caso in esame l'avv. pur confutando il contenuto delle ricevute prodotte in CP_1
atti dalla non ha disconosciuto la sottoscrizione apposta sulle stesse. Parte_1
Ne consegue che, una volta intervenuto il riconoscimento della sottoscrizione, la scrittura privata è assistita da una presunzione di veridicità per quanto attiene alla riferibilità dell'intero contenuto al sottoscrittore il quale, al fine di negare di essere autore, totalmente o parzialmente, delle dichiarazioni risultanti dal documento, ed al fine di superare la presunzione, deve proporre querela di falso [cfr. in un caso simile al presente C. n. 29912/2021 - Nella specie la
S.C. ha cassato la sentenza di merito che in una controversia di lavoro ha ritenuto di superare la presunzione di riconoscimento di una scrittura effettuata da una lavoratrice, a seguito di una transazione, sul presupposto che essa si presentava palesemente adulterata, benché la dipendente non avesse proposto querela di falso, limitandosi ad una generica contestazione di abusiva correzione della cifra inizialmente indicata come percepita].
Sulla scorta degli enunciati presupposti deve, in questa sede ed ai fini della opposizione, tenersi conto delle ricevute di cui al n. 4) [“oggetto: Tribunale di Bari Persona_1 sfratto per morosità: ricevo quale anticipazione euro 2.400,00 dell'acconto di euro”] nella parte eccedente l'importo di €. 400,00 di cui alla fattura n. 15/2018 e di cui al n. 5) [“oggetto:
ON Cosima/ON Vito Tribunale di Trani GOP Longo udienza del 22.5.2018: ricevo euro 1.250,00 per il provvedimento di cui in oggetto, cui seguirà fattura”] indicante la somma di €. 1.250,00 nella parte eccedente €. 200,00 ritualmente fattura e scomputata in sede monitoria.
Per quanto attiene alle ulteriori ricevute in atti:
- la n. 1) recante l'importo di euro 1.500,00 e datata 24.3.2018 è riferibile a somme ritualmente fatturate (fatture ai nn. 11 e 12 del 2018) e scomputate da quelle oggetto della richiesta avanzata in sede monitoria;
- la n. 2) si sostanzia in un mero conteggio, privo di sottoscrizione ed inidoneo a dimostrare l'esborso di somme superiori a quelle effettivamente versate;
- la n. 3) non reca la firma dell'avv. che ne ha espressamente CP_1
disconosciuto il valore probatorio e riporta un mero elenco di procedimenti, solo taluni oggetto delle richieste avanzate in questa sede;
allo stesso, che pare non essere stato depositato nella sua interezza [cfr. * presente in calce alla scrittura in atti, depositata in foglio unico] non è attribuibile, in quanto tale ed in assenza di ulteriori elementi, efficacia probante di intervenuti pagamenti in relazione ai compensi richiesti;
- la n. 6) del 28.7.2018 reca espressa dicitura “ricevo euro 3.890,00 cui seguirà fattura per le pratiche Mascolo” ed esula dall'oggetto del presente giudizio.
Il maggiore importo di euro 3.050,00 [dato dalla sommatoria di euro 2000,00 di cui alla ricevuta n. 4 e di euro 1.050,00 di cui alla ricevuta n. 5] che risulta, sulla scorta delle richiamate fatture, esser stato versato all'avv. e non detratto in sede monitoria, deve essere CP_1
decurtato dalla somma liquidata con il decreto opposto residuando una creditoria di euro
6.921,90 oltre interessi legali a far data dall'11.4.2019, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge.
Preme aggiungere che, nel caso di specie, il compenso dovuto per l'attività professionale dell'opposto non veniva determinato consensualmente in forma scritta. L'avv. a CP_1
riprova della ricorrenza e della quantificazione del credito vantato ha prodotto in atti documentazione attestante l'attività espletata in favore della Quest'ultima non ha Parte_1
contestato le prestazioni rese in proprio favore né la commisurazione del dovuto.
Al parziale accoglimento della opposizione consegue la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di parte opponente, sulla scorta degli esiti complessivi del giudizio, delle spese della fase monitoria secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014 nella versione vigente ratione temporis (tab n. 8 finca n. 3 applicate le riduzioni massime di cui all'art. 4 c. 1 stante il ridimensionamento della creditoria) e del giudizio di merito di cui al DM n. 55/2014 e ss.mm.ii. (tab n. 2 finca n. 3 applicate le riduzioni massime di cui all'art. 4 c. 1 stanti l'esiguità dell'attività difensiva e l'assenza di questioni di particolare complessità)
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
984/2021 reso dal Tribunale di Bari il 27.2.2021;
- condanna al pagamento, in favore dell'avv. Adabbo Massimo e per le Parte_1
causali di cui in motivazione, dell'importo di euro 6.921,90 oltre interessi legali a far data dall'11.4.2019, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge;
- condanna alla refusione delle spese della fase monitoria in favore dell'avv. Parte_1
Adabbo Massimo che liquida in euro 145,50 per esborsi documentati ed in euro 270,00 per compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta come per legge e del giudizio di opposizione che liquida in euro 2.538,50 per compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 27.6.2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Lidia del Monaco dott. Sergio Cassano