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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 12/06/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 450/2025
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott.ssa Manuela Mari GIUDICE rel./est. dott. Lorenzo Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.450/2025 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Volpini;
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'avv. Irene Ciani;
CP_1
CONVENUTA con l'intervento del
P.M. nella persona del Procuratore della Repubblica di Pesaro dott. Marco
Mescolini;
INTERVENUTO PER LEGGE
posta in decisione all'udienza dell'11.6.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti: come da verbale all'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.3.2025 ha promosso il presente Parte_1
giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il CP_1
2.5.2010 a Fano.
Si è costituita . CP_1
All'udienza di comparizione personale le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio e hanno precisato congiuntamente le conclusioni.
Pagina 1 Ciò premesso, è documentato che (nato nel 1982) e Parte_1 [...]
(nata nel 1979) hanno contratto matrimonio il 2.5.2010 a Fano (doc.1 del CP_1
ricorrente). La coppia ha avuto due figlie, nata il [...] e Per_1 Per_2 nata l'[...]. Con la sentenza n.742/2023, pubblicata il 30.10.2023, il
Tribunale di Pesaro ha dichiarato la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate (doc.2 del ricorrente). Da allora i coniugi non si sono riconciliati, come comprovato dalle diverse residenze (doc. 3 e 4 del ricorrente). Pertanto sussistono i presupposti di fatto voluti dagli artt. 3 n. 2 lett.
b) e 4 della legge 1.12.1970 n. 898 per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendovi possibilità di ricostituzione dell'unione familiare.
Le condizioni del divorzio concordate dalle parti risultano conformi alla legge e all'ordine pubblico, nonché rispondenti all'interesse delle figlie;
pertanto vengono recepite dal Tribunale. L'ascolto della figlia minorenne è superfluo in quanto le condizioni concordate le consentono di mantenere un rapporto equilibrato con ciascun genitore e non emergono profili di disagio della minore.
Le spese di causa vengono compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.450/2025
R.G. promossa da
; Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
; CP_1
CONVENUTA con l'intervento del
P.M.;
INTERVENUTO PER LEGGE
ogni altra istanza disattesa;
A) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e il 2.5.2010 a Fano, trascritto nei registri dello Stato Civile
[...] CP_1
del Comune di Fano al n.7, parte II, serie A, anno 2010;
Pagina 2 B) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza quando sia passata in giudicato;
C) dà atto delle condizioni di divorzio concordate dalle parti, qui trascritte:
“la figlia minorenne resta affidata congiuntamente ai genitori;
Per_2
la casa coniugale sita a Fano località Madonna Ponte n.77 A resta assegnata a
; Parte_1
viene confermato il calendario già concordato nella separazione consensuale che prevede un collocamento pressoché paritario;
precisamente il padre potrà tenere con sé le figlie, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 19:00 sino alla mattina successiva quando saranno accompagnate a scuola, nonché, a weekend alternati tra i genitori, dal venerdì alle 19:00 sino al lunedì mattina quando saranno accompagnate a scuola, e comunque nel rispetto dei medesimi orari nei periodi di vacanze scolastiche o estive;
durante le vacanze natalizie, i genitori convengono che le figlie potranno stare con la madre la Vigilia di Natale e con il padre il giorno di Natale, e durante le vacanze pasquali i genitori si alterneranno di anno in anno il giorno di Pasqua ed il giorno di Pasquetta, il tutto sempre salvo diverso accordo tra i genitori;
durante l'estate, i genitori acconsentono sin da ora che le figlie possano trascorrere anche 7 giorni consecutivi con l'altro genitore secondo accordi tra i medesimi;
il calendario ha valore indicativo per quanto riguarda la figlia , la quale è Per_1
maggiorenne e quindi libera di autodeterminarsi;
ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento delle figlie nei giorni
e negli orari in cui le terrà con se;
inoltre ad integrazione del mantenimento ordinario verserà a entro il giorno 5 di ogni mese Parte_1 CP_1
un assegno di complessivi euro 600,00 (euro 300,00 per ciascuna figlia);
l'assegno è soggetto a valutazione annuale Istat per legge;
le spese straordinarie delle due figlie, da individuare e concordare come da protocollo in materia di famiglia in uso presso questo tribunale, verranno divise
a metà tra i genitori, ad accezione delle spese sanitarie che superino l'importo di euro 1.000,00 che verranno sostenute da per due terzi e Parte_1
da per un terzo;
CP_1
l'AUU verrà percepito per intero dalla madre;
CP_1
rinuncia alla domanda di assegno divorzile;
CP_1
Pagina 3 le presenti condizioni si applicano a decorrere da oggi, precisando che già da questo mese anziché versare l'assegno di mantenimento per Parte_1 la coniuge, verserà l'assegno di mantenimento per le figlie di euro 600; le spese di causa sono compensate.”
Così deciso nella camera di consiglio di questo Tribunale, in Pesaro in data 11 giugno 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Manuela Mari Davide Storti atto sottoscritto digitalmente
Pagina 4
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott.ssa Manuela Mari GIUDICE rel./est. dott. Lorenzo Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.450/2025 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Volpini;
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'avv. Irene Ciani;
CP_1
CONVENUTA con l'intervento del
P.M. nella persona del Procuratore della Repubblica di Pesaro dott. Marco
Mescolini;
INTERVENUTO PER LEGGE
posta in decisione all'udienza dell'11.6.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti: come da verbale all'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.3.2025 ha promosso il presente Parte_1
giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il CP_1
2.5.2010 a Fano.
Si è costituita . CP_1
All'udienza di comparizione personale le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio e hanno precisato congiuntamente le conclusioni.
Pagina 1 Ciò premesso, è documentato che (nato nel 1982) e Parte_1 [...]
(nata nel 1979) hanno contratto matrimonio il 2.5.2010 a Fano (doc.1 del CP_1
ricorrente). La coppia ha avuto due figlie, nata il [...] e Per_1 Per_2 nata l'[...]. Con la sentenza n.742/2023, pubblicata il 30.10.2023, il
Tribunale di Pesaro ha dichiarato la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate (doc.2 del ricorrente). Da allora i coniugi non si sono riconciliati, come comprovato dalle diverse residenze (doc. 3 e 4 del ricorrente). Pertanto sussistono i presupposti di fatto voluti dagli artt. 3 n. 2 lett.
b) e 4 della legge 1.12.1970 n. 898 per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendovi possibilità di ricostituzione dell'unione familiare.
Le condizioni del divorzio concordate dalle parti risultano conformi alla legge e all'ordine pubblico, nonché rispondenti all'interesse delle figlie;
pertanto vengono recepite dal Tribunale. L'ascolto della figlia minorenne è superfluo in quanto le condizioni concordate le consentono di mantenere un rapporto equilibrato con ciascun genitore e non emergono profili di disagio della minore.
Le spese di causa vengono compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.450/2025
R.G. promossa da
; Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
; CP_1
CONVENUTA con l'intervento del
P.M.;
INTERVENUTO PER LEGGE
ogni altra istanza disattesa;
A) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e il 2.5.2010 a Fano, trascritto nei registri dello Stato Civile
[...] CP_1
del Comune di Fano al n.7, parte II, serie A, anno 2010;
Pagina 2 B) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza quando sia passata in giudicato;
C) dà atto delle condizioni di divorzio concordate dalle parti, qui trascritte:
“la figlia minorenne resta affidata congiuntamente ai genitori;
Per_2
la casa coniugale sita a Fano località Madonna Ponte n.77 A resta assegnata a
; Parte_1
viene confermato il calendario già concordato nella separazione consensuale che prevede un collocamento pressoché paritario;
precisamente il padre potrà tenere con sé le figlie, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 19:00 sino alla mattina successiva quando saranno accompagnate a scuola, nonché, a weekend alternati tra i genitori, dal venerdì alle 19:00 sino al lunedì mattina quando saranno accompagnate a scuola, e comunque nel rispetto dei medesimi orari nei periodi di vacanze scolastiche o estive;
durante le vacanze natalizie, i genitori convengono che le figlie potranno stare con la madre la Vigilia di Natale e con il padre il giorno di Natale, e durante le vacanze pasquali i genitori si alterneranno di anno in anno il giorno di Pasqua ed il giorno di Pasquetta, il tutto sempre salvo diverso accordo tra i genitori;
durante l'estate, i genitori acconsentono sin da ora che le figlie possano trascorrere anche 7 giorni consecutivi con l'altro genitore secondo accordi tra i medesimi;
il calendario ha valore indicativo per quanto riguarda la figlia , la quale è Per_1
maggiorenne e quindi libera di autodeterminarsi;
ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento delle figlie nei giorni
e negli orari in cui le terrà con se;
inoltre ad integrazione del mantenimento ordinario verserà a entro il giorno 5 di ogni mese Parte_1 CP_1
un assegno di complessivi euro 600,00 (euro 300,00 per ciascuna figlia);
l'assegno è soggetto a valutazione annuale Istat per legge;
le spese straordinarie delle due figlie, da individuare e concordare come da protocollo in materia di famiglia in uso presso questo tribunale, verranno divise
a metà tra i genitori, ad accezione delle spese sanitarie che superino l'importo di euro 1.000,00 che verranno sostenute da per due terzi e Parte_1
da per un terzo;
CP_1
l'AUU verrà percepito per intero dalla madre;
CP_1
rinuncia alla domanda di assegno divorzile;
CP_1
Pagina 3 le presenti condizioni si applicano a decorrere da oggi, precisando che già da questo mese anziché versare l'assegno di mantenimento per Parte_1 la coniuge, verserà l'assegno di mantenimento per le figlie di euro 600; le spese di causa sono compensate.”
Così deciso nella camera di consiglio di questo Tribunale, in Pesaro in data 11 giugno 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Manuela Mari Davide Storti atto sottoscritto digitalmente
Pagina 4