Sentenza 29 aprile 1974
Massime • 1
Quando nel giudizio di opposizione a stato passivo fallimentare il curatore proponga domanda riconvenzionale per somma indeterminata (e quindi rientrante nella Competenza del tribunale), l'impugnazione proponibile contro la statuizione concernente la riconvenzionale e l'appello, e non e applicabile l'ultimo comma dell'art 99 legge fallimentare, che, con riferimento al credito oggetto dell'opposizione a stato passivo, esclude l'appello per le controversie non eccedenti la Competenza del pretore.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/04/1974, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 29 aprile 1974 |
Testo completo
Quando nel giudizio di opposizione a stato passivo fallimentare il curatore proponga domanda riconvenzionale per somma indeterminata (e quindi rientrante nella Competenza del tribunale), l'impugnazione proponibile contro la statuizione concernente la riconvenzionale e l'appello, e non e applicabile l'ultimo comma dell'art 99 legge fallimentare, che, con riferimento al credito oggetto dell'opposizione a stato passivo, esclude l'appello per le controversie non eccedenti la Competenza del pretore.*