Cass. civ., sez. I, sentenza 29/04/1974, n. 1207
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Sentenza 29 aprile 1974

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Quando nel giudizio di opposizione a stato passivo fallimentare il curatore proponga domanda riconvenzionale per somma indeterminata (e quindi rientrante nella Competenza del tribunale), l'impugnazione proponibile contro la statuizione concernente la riconvenzionale e l'appello, e non e applicabile l'ultimo comma dell'art 99 legge fallimentare, che, con riferimento al credito oggetto dell'opposizione a stato passivo, esclude l'appello per le controversie non eccedenti la Competenza del pretore.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 29/04/1974, n. 1207
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1207
    Data del deposito : 29 aprile 1974

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