Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 24/03/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Civile – in composizione monocratica - in persona del Giudice
dott. Beatrice Ragusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3221 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
C.F. e P.I. , con sede in Agrigento nella Via Maz- Parte_1 P.IVA_1
zini 150, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Santo Stefano Quisquina, via Goethe n. 5, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Perconti del Foro di Sciacca - pec
[...]
- che lo rappresenta e difende in virtù di procu- Email_1
ra allegata all'atto di citazione;
– attrice –
CONTRO
, C.F. in persona del Sindaco e Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante, domiciliato presso il Palazzo Comunale, autorizzato a costituirsi in giudizio con determinazione sindacale n.12/2022, rappre-
sentato e difeso per procura in calce alla comparsa di costituzione dall'Avv. Rita Salvago, indirizzo pec con Email_2
domicilio eletto in Via Pirandello 1, presso il Palazzo Comunale;
– convenuto–
****
Tribunale di Agrigento
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la ha convenuto in Pt_1
giudizio il Comune di Agrigento dinanzi al Tribunale di Agrigento formu-
lando le seguenti domande: “Ritenere e dichiarare che in ragione di quanto
Part sopra esposto la prestazione della concessionaria è divenuta eccessi-
vamente onerosa;
- Ritenere e dichiarare che il Comune di Agrigento non ha
acconsentito alla richiesta di revisione del P.E.F. come più volte richiesto
dal concessionario;
- Ritenere e dichiarare la risoluzione del contratto per
eccessiva onerosità sopravvenuta a carico di a far data dal 1 feb- Pt_1
braio 2020 e per l'effetto - Consentire ad di rimuovere e trattene- Parte_1
re gli impianti e le attrezzature acquistati, anche successivamente
all'aggiudicazione, per il miglioramento del servizio o, in subordine, preve-
dere un indennizzo per la consegna in favore del - Condannare il CP_1
al risarcimento del danno in favore di per Controparte_1 Parte_1
Part non avere accordato, pur ricorrendone i presupposti ed avendone il di-
ritto, la procedura di revisione del P.E.F. e la prosecuzione del contratto di
concessione così provocando un danno per mancati guadagni pari ad €uro
100000.00 (centomila/00) - Condannare il al risarci- Controparte_1
mento del danno alla immagine provocato in capo ad per €uro Parte_1
100000.00 (centomila/00) per non avere accordato, pur ricorrendone i pre-
Part supposti ed avendone il diritto, la procedura di revisione del P.E.F. ed
avere così concorso ad alimentare una campagna di stampa lesiva della
immagine e della reputazione commerciale e professionale di ed Parte_1
indotto la concessionaria alla chiesta risoluzione per eccessiva onerosità
sopravvenuta;
Tribunale di Agrigento
- 2 - Sezione Civile Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
All'uopo esponeva che l'ente convenuto le aveva dato in concessione il servizio di gestione del parcheggio pluripiano di Via Pietro Nenni costitui-
to dai piani 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° a decorrere dal 10.4.2017, giusta contrat-
to del 15.2.2017 per la durata di anni 6.
Detta struttura però era priva di certificato antincendio e trascurata dal concedente, anche in relazione alla manutenzione ordinaria.
Part La quindi, proponeva l'istituzione di un tavolo tecnico al fine di indicare le aree di crisi nella mobilità e prospettare l'individuazione di so-
luzioni innovative per la regolamentazione e l'implementazione di servizi e/o sconti relativi alla gestione dell'appalto nel rispetto del Bando di gara per l'affidamento in concessione ma senza esito.
Trascorsi oltre due anni di attività, avuto modo di meglio individuare le situazioni critiche e le incongruenze nella gestione del servizio, con nota
Part Prot. n. 44 del 02 febbraio 2020, segnalava alle competenti autorità
cittadine l'uso improprio di aree non destinate alla sosta con vetture in doppia fila in aree prossime al parcheggio anche in zona rimozione, con gravi ripercussioni sulla mobilità cittadina e refluenze negative sulla effi-
cacia del servizio di parcheggio. Veniva altresì segnalata la presenza di parcheggiatori abusivi nelle aree destinate alla sosta libera in Via Empe-
docle, presenza idonea a scoraggiare la fruizione del parcheggio custodito nel pluripiano e talvolta ad imporre illegittimamente il pagamento della sosta ai fruitori.
Le difficoltà nella gestione del parcheggio sono acuite, poi, nel periodo della diffusione del cd Covid;
sicché ritenuta “eccessivamente onerosa” la
Tribunale di Agrigento
- 3 - Sezione Civile prestazione a suo carico, chiedeva la rimodulazione della prestazione e al-
le autorità e ai funzionari in indirizzo, di volere concedere l'abbuono del canone annuo previsto per il 2020 e/o la proroga di un anno del contratto di affidamento a decorrere dalla scadenza prevista nel verbale di consegna
(di fatto la revisione del P.E.F.) ma, ancora una volta, senza esito.
Part Pertanto con nota prot. n. 98_2021 GCC del 12 aprile 2021 aderi-
va ad una proposta di compensazione parziale per 32669.46 oltre IVA e comunicava di avere altresì provveduto a mezzo bonifico bancario al pa-
gamento di €uro 107750.11 quali canoni di concessione sino al 28 feb-
braio 2020, comprensivi di penale per il ritardato versamento e di interes-
si legali.
Nella circostanza veniva rinnovato – senza concreto esito - l'invito ad un incontro tra rappresentanti dell'ente concedente e del concessionario al fine di valutare le esigenze e le richieste ripetutamente manifestate dal concessionario.
Concludeva, quindi, come sopra indicato.
Il , ritualmente costituitosi, contestando le allega- Controparte_1
zioni di parte attrice, concludeva chiedendo: “Ritenere e dichiarare infon-
date le domande della e, per l'effetto rigettarle. In via subordinata Parte_1
e senza recesso, nel caso di accoglimento della domanda di risoluzione per
eccessiva onerosità sopravvenuta. In accoglimento della domanda ricon-
venzionale proposta dal Comune ritenere e dichiarare che con determina-
zione dirigenziale n.184 dell'11.1.2022 è stato risolto il contrato rep. n.
8078 del 15.2.2017. Per l'effetto, condannare la in persona del Parte_1
legale rappresentante al rilascio del parcheggio pluripiano di Via Pietro
Tribunale di Agrigento
- 4 - Sezione Civile Nenni di proprietà comunale ed al pagamento, anche a titolo risarcitorio, dei
ratei scaduti al 31.12.2021, e non pagati, pari ad € 182.000,00, oltre inte-
ressi nella misura del 2% dalla scadenza di ciascun rateo al soddisfo, non-
ché del risarcimento dei danni per l'ulteriore occupazione dell'immobile pari
al valore concessorio dell'immobile dal 31.12.2021 alla data di effettivo ri-
lascio, oltre rivalutazione monetaria.
In via subordinata e senza recesso, in accoglimento della domanda ri-
convenzionale ritenere dichiarare il grave inadempimento contrattuale della
Società per violazione dell'art.7 del contratto e dell'art.4 del capi- Parte_1
tolato speciale d'appalto, nonchè dell'art.1375 c.c. e, per l'effetto, dichiara-
re risolto il contratto rep. n. 8078 del 15.2.2017, a far data dal 1°/3/2020,
ovvero dall'11.02.2022 e, per l'effetto, condannare la in persona Parte_1
del legale rappresentante al rilascio del Parcheggio pluripiano di Via P.
Nenni ed al pagamento, anche a titolo risarcitorio, dei ratei scaduti al
31.12.2021, e non pagati, pari ad € 182.000,00, oltre interessi nella misu-
ra del 2% dalla scadenza di ciascun rateo al soddisfo, nonché del risarci-
mento dei danni per l'ulteriore occupazione dell'immobile, commisurato al
canone concessorio e relative penali dal 31.12.2021 alla data di effettivo
rilascio, oltre interessi e rivalutazione monetaria. In via ulteriormente
sub,ta, nel caso di rigetto della domanda riconvenzionale del e di CP_1
accoglimento della domanda di risoluzione della in via riconven- Parte_1
zionale, condannare la Società attrice in persona del legale rappresentante
al pagamento, anche a titolo risarcitorio, di una indennità per l'occupazione
e l'utilizzo del parcheggio pluripiano, commisurata al canone di concessione
annuo a decorrere dal 1°/3/2020 alla data di rilascio dell'immobile oltre
Tribunale di Agrigento
- 5 - Sezione Civile interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese”.
All'uopo deduceva che nel contratto era espressamente prevista la riso-
luzione per ritardi nei pagamenti superiori a 60 giorni.
Con nota del 30.5.2017, di poco successiva alla data di stipula del contratto ed alla formale consegna dell'immobile, la Società chiedeva l'istituzione di un tavolo tecnico per prospettare l'individuazione di solu-
zioni e innovazioni per la regolamentazione di servizi e/o sconti relativi alla gestione dell'appalto di che trattasi con conseguente miglioramento della mobilità urbana e del decoro della città.
La Società nell'anno 2017 pagava i canoni dei primi due bi- Parte_1
mestri (maggio – giugno e luglio-agosto - importo € 28.000,00), ma non pagava i successivi (settembre – ottobre e novembre – dicembre).
Il pagamento dei primi tre bimestri dell'anno 2018 veniva effettuato nell'anno 2019. rimanevano insoluti i pagamenti dal 01.07.2018 al
28.02.2020. Il tutto in violazione dell'art.7 del contratto sopra riportato.
Nel permanente, totale, inadempimento delle obbligazioni contrattuali a proprio carico, l'attrice, con nota del 2.2.2020 chiedeva l'istituzione di un tavolo tecnico e di un presidio semipermanente per il controllo nelle aree e vie limitrofe al parcheggio per la presenza di autovettura posteggia-
te in zona rimozione e divieto di sosta.
Il Comune di Agrigento, con nota prot. n. 11396 del 16.2.2021, avente anche il carattere di preavviso di rilascio dell'immobile per morosità ai sensi dell'art.7 del contratto e di messa in mora ai sensi dell'art. 1219
c.c., contestava alla Società di detenere l'immobile senza avere corrisposto quanto effettivamente dovuto a titolo di locazione e che risultava inadem-
Tribunale di Agrigento
- 6 - Sezione Civile piente del pagamento di € 224.000,00 (€ 42.000,00 per canone non paga-
to per una parte dell'anno 2018, € 168.000,00 per canoni maturati e non pagati negli anni 2019 e 2020 e per il canone bimestrale dell'anno 2021).
L'Ente comunicava contestualmente di avere sospeso il pagamento di n.2
fatture dell'importo complessivo di € 35.071,86, emesse dalla Società in relazione a servizi resi in favore dell'ufficio tributi del Comune. Invitava la
Part di aderire alla proposta di parziale compensazione del debito dell'Ente di € 35.017,86 con il maggior credito vantato dallo stesso vanta-
to mei suoi confronti e la invitava al pagamento della somma residua di €
188.928,14. Ottenuta l'adesione alla compensazione, su richiesta dell'odierna attrice, l'Amministrazione quantificava il canone dovuto fino al 28.2.2020 in € 107.750,11. Somma che veniva pagata il 12.4.2021.
Il Comune, con nota prot. n. 31104 del 10/05/2021, sollecitava il pa-
gamento del residuo credito di € 98.000,00 e con nota prot. n. 42527 del
28/06/2021 l'Ente costituiva, infruttuosamente, in mora il debitore. Con
Part nota del 23.10.2021, comunicava alla l'avvio del procedimento di ri-
soluzione del contratto ai sensi dell'articolo 8 della legge n.241/1990,
dell'art.4 del capitolato speciale d'appalto, dell'art.7 del contratto e dell'art.1454 del Codice Civile, perché l'ammontare complessivo del debito pari ad € 140.000,00 oltre oneri accessori considerato che il mancato ver-
samento dei canoni a decorrere dal 1°.03.2020 non poteva trovare giusti-
ficazione nelle paventate conseguenze della crisi economica derivante dall'emergenza sanitaria causata dal COVID – 19 e nella richiesta di prov-
vedimenti regolativi del traffico e della sosta nelle aree limitrofe al par-
cheggio, evidenziate nella nota del 6.7.2021 del concessionario. Assegna-
Tribunale di Agrigento
- 7 - Sezione Civile va il termine di dieci giorni per la presentazione di scritti difensivi e avver-
tiva pure il concessionario che oltre alla risoluzione di diritto del contratto di affidamento, il avrebbe proceduto all'escussione della cauzio- CP_1
ne e all'applicazione del codice dei contratti pubblici con conseguente se-
gnalazione all'ANAC ai sensi dell'articolo 8, co. 2 lettera b) del Regolamen-
to per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavo-
ri, servizi e forniture, approvato con delibera n. 861 del 2.10.2019.
In risposta ai reiterati atti di costituzione in mora e diffide ad adempie-
re la ha notificato l'atto di citazione introduttivo del presente Parte_1
giudizio.
Con determinazione dirigenziale n.184/2022 il Comune ha dichiarato risolto il contratto rep. n.8078 n.5 del 15.2.2017.
Concludeva, quindi, come sopra indicato.
Nel corso del processo veniva svolta attività istruttoria documentale.
In esito all'udienza del 18.12.24, sostituita dal deposito di note scritte di udienza, la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei ter-
mini ex art. 190 cpc.
****
Il concessionario, a sostegno della domanda di risoluzione del contrat-
to per eccessiva onerosità sopravvenuta, nonché della connessa domanda di risarcimento del danno ha prospettato il sopravvenuto squilibrio delle prestazioni a causa dell'emergenza covid, nonché, anche in relazione alla domanda di risarcimento del danno, vari profili di inadempimento impu-
tabili al concedente, primo fra tutti quello relativo alla mancata revisione del PEF.
Tribunale di Agrigento
- 8 - Sezione Civile Quanto al primo dei dedotti profili a supporto della domanda di risolu-
zione, e cioè l'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione in con-
siderazione delle norme emergenziali volte a prevenire la diffusione del fe-
nomeno pandemico nel 2020, va rilevato, in primo luogo, che parte attrice ha chiesto pronunciarsi la risoluzione con decorrenza dal febbraio del
2020.
E' notorio che le misure che hanno riguardato l'intero territorio nazio-
nale, avviando il cd lockdown, sono state adottate il 9 marzo del 2020 e poi sono proseguite, con varie modulazioni, fino al 4 maggio dello stesso anno, data di inizio della cd. Fase 2.
Già tale circostanza priva di fondamento la domanda poiché l'effettiva inibizione del movimento delle persone, in uno alla chiusura di gran parte delle attività, è avvenuta in epoca successiva.
L'evento sopravvenuto, quindi, non si è verificato in data 1.2.2020, ma solo nel mese di marzo dello stesso anno.
A ciò si aggiunga che la durata dell'applicazione delle misure più seve-
re è stata, come esposto, pari a 2 mesi, mentre il rapporto concessorio in esame aveva una durata pari a 6 anni, e cioè 72 mesi.
Lo squilibrio si è verificato, quindi, a tutto concedere, per una durata non tale da incidere significativamente nel complessivo sinallagma (consi-
derando l'intera durata del rapporto) e, pertanto, non giustificava la ca-
ducazione dell'intero rapporto, bensì al più l'avvio di interlocuzioni per la individuazione di rimedi manutentivi (sui quali si tornerà di seguito).
Anche in dottrina, del resto, sul punto si è osservato che “l'emergenza
non si affronta demolendo il contratto”.
Tribunale di Agrigento
- 9 - Sezione Civile Ciò posto quanto all'evento “covid”, va precisato che, in relazione a tale domanda, non si esaminano gli ulteriori profili dedotti dall'attrice, sui quali si tornerà in seguito nell'esame della domanda risarcitoria, poiché
l'eccessiva onerosità sopravvenuta, siccome prevista dall'art. 1467 cc, si caratterizza non solo per la sua straordinarietà ed imprevedibilità, ma an-
che per la sua oggettività, intesa come ascrivibilità ad eventi che sfuggono al dominio delle parti ed alle loro rispettive condotte.
Le ulteriori circostanze esposte dall'attrice, invece, sono relative a fatti ascrivibili, nella prospettazione attorea, alla condotta convenuta e, per-
tanto, non rilevano in tema di eccessiva onerosità sopravvenuta.
La domanda di risoluzione, quindi, deve essere rigettata.
Superfluo aggiungere, in ultimo, che “nei contratti a prestazioni corri-
spettive la parte che subisce l'eccessiva onerosità sopravvenuta della pre-
stazione può solo agire in giudizio per la risoluzione del contratto, ex art.
1467, comma 1, c.c., purché non abbia già eseguito la propria prestazione,
ma non ha diritto di ottenere l'equa rettifica delle condizioni del negozio, la
quale può essere invocata soltanto dalla parte convenuta in giudizio con
l'azione di risoluzione, ai sensi del comma 3 della medesima norma, in
quanto il contraente a carico del quale si verifica l'eccessiva onerosità della
prestazione non può pretendere che l'altro contraente accetti l'adempimento
a condizioni diverse da quelle pattuite” (così Cass.Civ. Sez. 1, Ord. n. 2047 del 26/01/2018).
****
In relazione alle ulteriori doglianze di parte attrice, poste a fondamento di una domanda di risarcimento del danno da inadempimento del conce-
Tribunale di Agrigento
- 10 - Sezione Civile dere, va rilevato che la stessa ben può autonomamente essere proposta,
trovando, per l'appunto, fondamento in diversa causa petendi rispetto a quella di risoluzione per eccessiva onerosità.
I fatti di inadempimento addotti sono, in sintesi, la mancanza di atten-
zione circa la presenza di parcheggiatori abusivi nella zona del centro storico e nei pressi del parcheggio, l'apertura di piazze limitrofe al par-
cheggio delle autovetture private, la mancata revisione del P.E.F. sotteso al rapporto concessorio.
L'azione in esame riguarda, quindi, nella prospettazione attorea,
l'inadempimento da parte dell'amministrazione pubblica di obblighi di salvaguardia sulla stessa incombenti secondo i canoni di buona fede ese-
cutiva, quale canoni integrativi degli obblighi contrattuali.
Al riguardo va rilevato, in punto di diritto, che la concessione di servi-
zio pubblico presenta come elemento qualificante l'assunzione da parte del concessionario del rischio di impresa, ben noto al momento della con-
clusione del contratto.
In tema la Suprema Corte ha recentemente insegnato che il conceden-
te è obbligato a garantire al concessionario l'espletamento dell'attività di impresa in condizioni di legittimità di esercizio, ma tale obbligo non si estende a garantire al concessionario l'immunità da turbative del mercato determinate dall'azione illegale e penalmente sanzionata posta in essere da terzi operatori clandestini, non rientrando tale garanzia tra le obbliga-
zioni contenute nell'atto di concessione, né essendo desumibile dall'appli- cazione alla fattispecie dei canoni generali previsti dall'art. 1375 c.c.
(Cass.Civ., Sez. 1, Sentenza n. 26107 del 07/10/2024).
Tribunale di Agrigento
- 11 - Sezione Civile L'applicazione del citato principio di diritto esclude il rilievo nel rappor-
to tra le parti del presente giudizio al fenomeno, pur ritenendolo sussi-
stente nei termini invero solo prospettati da parte attrice, dei cd parcheg-
giatori abusivi in piazze del centro storico di Agrigento.
Parimenti le determinazioni dell'ente locale in merito alla fruizione di spazi pubblici da adibire al parcheggio delle autovetture nelle zone del centro storio non può essere qualificato quale fatto di inadempimento, sia perché trattasi di scelte connotate da discrezionalità amministrativa, sia perché trattasi di scelte che non incidono direttamente sulla fruizione del bene da parte del concessionario, tanto più in assenza di preventiva de-
duzione nell'atto concessorio di uno specifico impegno del concedente in tal senso, e da ultimo poiché non appaino, per come dedotte, da profili di irragionevolezza.
Né il canone interpretativo dell'art. 1375 cc delle pattuizioni dedotte nella concessione può giungere a ricostruire in capo alla Pubblica Ammi-
nistrazione una responsabilità omissiva per mancata prevenzione dell'evento lesivo pregiudizievole alla controparte.
Errato, infatti, imporre al concedente/contraente, solo in virtù della sua qualifica di soggetto pubblico, un obbligo di protezione della posizione della controparte che travalica la misura dell'apprezzabile sacrificio, ciò,
infatti, si porrebbe in palese contrasto con i fondamentali canoni equili-
bratori che la Suprema Corte ha sempre affermato come corollario dell'applicazione dell'art. 1375 c.c.
Non è configurabile un generale obbligo di salvaguardia così ampio da costituire a favore della controparte una garanzia «impropria» per ogni
Tribunale di Agrigento
- 12 - Sezione Civile elemento perturbativo dei suoi interessi economici, tantomeno solo in vir-
tù del possesso da parte del contraente di poteri autoritativi di carattere pubblico.
Né può ritenersi irragionevole la condotta dell'ente locale che si è oppo-
sta all'iniziale revisione del PEF in quanto tale istanza era stata formulata dalla concessionaria per la prima volta, di fatto, all'indomani della aggiu-
dicazione della gara e della sottoscrizione dell'atto.
Una rimodulazione delle condizioni economiche dell'accordo a distanza di pochi mesi dalla aggiudicazione ed in assenza di elementi sopravvenuti avrebbe, di fatto, falsato ex post l'andamento della gara.
Merita, invece, accoglimento la domanda attorea limitatamente alla mancata rideterminazione del canone concessorio per i 2 mesi del 2020
interessati dal cd lockdown.
La sussistenza di pregressa morosità, siccome la infondatezza della pretesa si rivedere ab initio il pef, non escludono, infatti, la ragionevolezza della istanza di revisione, limitatamente ai citati due mesi, del canone per la eccezionalità dell'evento, la non imputabilità dello stesso ad alcuna del-
le parti e la significativa incidenza sull'attività svolta (gestione di un par-
cheggio).
In applicazione analogica di normative di settore afferenti rapporti di lunga durata ed in applicazione del citato canone della buona fede con-
trattuale, qui ben invocabile, per il predetto periodo il canone doveva es-
sere escluso (considerando che il concessionario manteneva i costi di ge-
stione della struttura), garantendo in tal modo la manutenzione del rap-
porto.
Tribunale di Agrigento
- 13 - Sezione Civile Tale posta creditoria dell'attrice pari ad euro 14.000,00 sarà decurtata,
in “compensazione” dal controcredito dell'ente convenuto di cui si dirà di seguito.
La domanda risarcitoria proposta dall'attrice, quindi, deve essere ac-
colta nel citato limite.
Quanto alla domanda di risoluzione proposta dall'ente locale convenu-
to, in relazione alle diffide inviate dal nel 2021, va Controparte_1
rilevato che parte attrice, anche al netto dei due mesi di canone sopra in-
dicati, non ha provato l'adempimento.
Accertata, quindi, la risoluzione della concessione rep. n. 8078 n.5 del
15.2.2017 con decorrenza dal 31.12.2021, giusta determinazione dirigen-
ziale n.184 dell'11.1.2022, in forza della espressa previsione del citato contratto.
Dall'accoglimento della predetta domanda consegue anche l'accoglimento della domanda del avente ad oggetto la condanna CP_1
dell'attrice al pagamento dei ratei non versati al 31.1.2021, pari ad €
168.000,00, oltre interessi nella misura del 2% dalla scadenza di ciascun rateo al soddisfo (dall'importo di euro 182.000,00 vanno infatti decurtati euro 14.000,00 pari ai canoni dei due mesi interessati dall'emergenza co-
vid, come già indicato).
Del pari deve essere accolta la domanda di restituzione del bene in fa-
vore dell'ente convenuto, non avendo più parte attrice titolo per la deten-
zione della struttura.
Quanto alla ulteriore domanda di risarcimento del danno da occupa-
zione sine titulo, a decorrere dal 1.1.22, va rilevato che il bene occupato
Tribunale di Agrigento
- 14 - Sezione Civile certamente aveva una vocazione fruttifera, in quanto destinato a parcheg-
gio in zona prossima al centro storico, ed il controvalore per l'affidamento della gestione può ben desumersi dall'atto concessorio oggetto di risolu-
zione, e cioè euro 7000,00 mensili (al gennaio del 2025, dunque, 36 mesi pari ad euro 252.000,00).
Va però rilevato che, a decorrere dalla risoluzione del 2022, non risulta che il abbia concretamente agito per ottenere la restituzione del CP_1
bene sicché deve ritenersi che abbia concorso, nella misura del 50%, al verificarsi delle conseguenze dannose oggi lamentate.
La domanda risarcitoria, per tale voce, dunque, deve essere accolta nella misura di euro 126.000,00 (la metà dell'intero importo per i mesi decorsi dal gennaio 2022 al gennaio 2025), oltre euro 7000,00 al mese dalla decisione fino al rilascio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività svol-
ta, con istruttoria solo documentale, e della natura del giudizio, alla luce dei parametri di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
− Accerta e dichiara la risoluzione della concessione rep. n. 8078 n.5
del 15.2.2017 sottoscritta dalle parti del presente giudizio, con decorrenza dal 31.12.2021, giusta determinazione dirigenziale n.184 dell'11.1.2022;
− Condanna la al pagamento in favore del Parte_1 Parte_2
di € 168.000,00, oltre interessi nella misura del 2% dalla scadenza
[...]
Tribunale di Agrigento
- 15 - Sezione Civile di ciascun rateo al soddisfo;
− Condanna la al pagamento in favore del Parte_1 Parte_2
di € 126.000,00, oltre euro 7000,00 al mese dalla decisione fino al
[...]
rilascio;
− Ordina alla di restituire in favore del Parte_1 Controparte_1
quanto già detenuto in forza della concessione rep. n. 8078 del 15.2.2017
risolta;
− Condanna la al pagamento in favore del Parte_1 CP_1
delle spese di lite che liquida in euro 15000,00, oltre spese
[...]
generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Agrigento in data 24/3/2025.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Ragusa
Tribunale di Agrigento
- 16 - Sezione Civile