Sentenza 23 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 23/11/2022, n. 1835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1835 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/11/2022
N. 01835/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00555/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 555 del 2018, proposto da
OR ON, TH AO, HA AZ, ON TO, ON LA, IM HA, DE NG, NG SU, AR OS RE, OR IM, VA IV, NC TO, ER GI, AI AI, ER AR, IG MI, DA OR, NA OR, AN CC, OR CA, OM SA, ER De TT, TT CH, LL UC, IA NO, IL RI, ER De SI, rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Giuseppe Garibaldi 43;
contro
Comune di Lecce, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Astuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Rubichi 16;
per l'annullamento
- della deliberazione della Giunta Comunale della Città di Lecce n. 170 del 06.03.2018, pubblicata presso l'Albo Comunale dall'8 al 22 marzo 2018, con la quale si stabilisce l'avvio del percorso per lo spostamento del mercato di Piazza Libertini nella zona periferica di Settelacquare;
- nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 20 ottobre 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.I ricorrenti, commercianti titolati di un proprio stallo all’interno dell’area sita in P.zza Libertini di Lecce, impugnano la deliberazione n. 170 del 06.03.2018 con la quale la Giunta Comunale di Lecce ha manifestato la volontà di spostare il predetto mercato dalla centrale Piazza Libertini alla Zona periferica di Settelacquare.
1.1.A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito sintetizzate.
INCOMPETENZA – ECCESSO DI POTERE – VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA L.R. 24/2015 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D. L.VO 42/2004 – SVIAMENTO – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ERRORE NEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO.
In particolare si deduce: il vizio di incompetenza deducendo che in base all’art. 42 del T.U.E.L. l’organo di indirizzo politico-amministrativo, nonché titolare del potere decisionale sulla pianificazione, è il Consiglio Comunale; contrasto con il contenuto della L.R. 24/2015 “Codice del Commercio” , nella quale, all’art. 12 è sancito che i Comuni debbano adottare il Documento Strategico del Commercio attraverso il quale individuare le direttive, le azioni e i criteri per lo sviluppo delle aree commerciali, e nel quale stabilire le aree e le modalità di svolgimento dei mercati; assenza delle necessarie procedure di partecipazione dei soggetti direttamente interessati ed incisi dal provvedimento di spostamento; erroneità delle motivazioni poste alla base del provvedimento, in quanto l’asserito “potenziale contrasto” tra le caratteristiche storicoculturali dell’area di Piazza Libertini (siccome zona a ridosso del Castello Carlo V) e lo svolgimento del mercato giornaliero non tiene conto che il mercato di Piazza Libertini ha continuato a svolgersi nel corso degli anni, sino ad oggi, senza soluzione di continuità in virtù delle autorizzazioni rilasciate dal Comune di Lecce; difetto di istruttoria.
1.2. Si è costituito in giudizio il Comune di Lecce eccependo la inammissibilità (oltre alla infondatezza), per carenza di interesse, del ricorso rilevando che la Giunta Municipale, con il provvedimento impugnato si è limitata a promuovere il mero avvio, ai sensi dell'art.52, comma 1- ter del D.Lgs. n. 42 del 2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", d'intesa con il Ministero e la Regione, di un percorso condiviso finalizzato alla regolamentazione dell'esercizio del commercio nelle aree di valore culturale rappresentative di specifiche esigenze di tutela e valorizzazione di provvedere, in assenza di disposizioni operative e definitive in ordine allo spostamento del mercato de quo.
1.3. Alla pubblica udienza del 20 ottobre 2022, svolta mediante collegamento da remoto in videoconferenza tramite applicativo Microsoft Teams, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
2.Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
2.1. Osserva il Tribunale che, come eccepito dalla difesa civica, l’impugnata deliberazione della Giunta Municipale n.170/2018 risulta priva di immediata e concreta lesività, in quanto la stessa si limita ad avviare, ai sensi dell'art.52, comma 1- ter del D.Lgs. n. 42 del 2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", d'intesa con il Ministero e la Regione, un percorso condiviso finalizzato alla regolamentazione dell'esercizio del commercio nelle aree di valore culturale rappresentative di specifiche esigenze di tutela e valorizzazione di provvedere.
Nella stessa delibera si prevede: a) la necessità di adottare previamente una serie di provvedimenti programmati, preordinati e funzionali alla definizione dei parametri di sviluppo del commercio su aree pubbliche, nelle more dell'adozione del Documento Strategico del commercio, come definito dall'art. 12 della L.R. n. 24/2015, imprescindibili per rendere concreta l’ipotesi di spostamento degli operatori da Piazza Libertini nella struttura di Settelacquare; b) la necessità di attuare previamente interventi volti ad assicurare la completa fruibilità della struttura in vetro costituita da 48 box, destinata al commercio su aree pubbliche a posto fisso per la vendita di generi non alimentari; c) in ogni caso si demanda ai Dirigenti dei Settori Sviluppo Economico ed Attività Produttive - Pianificazione e Sviluppo del Territorio e Lavori Pubblici l'espletamento di tutte le attività e azioni da porre in essere al fine del raggiungimento degli obiettivi ivi indicati.
A tanto aggiungasi che la parte motiva della delibera municipale citata dispone quanto segue:
“ Nello spazio della Piazza Libertini antistante il Castello, da alcuni anni si tiene l'omonimo mercato giornaliero per la commercializzazione di generi non alimentari.
Tale zona non risulta identificata come area mercatale, per l'assenza di specifici atti formali in tal senso adottati e per la mancata approvazione del II stralcio del Piano per il Commercio sulle aree Pubbliche; dopo l'approvazione della Deliberazione di G.C. n. 24 del 30.05. 2005 che dettava disposizioni in merito ai mercati coperti (5. Rosa, Porta Rudiae e Settelacquare), si preferì, infatti, rimandare a tempi successivi la programmazione dei mercati giornalieri esercitati per mezzo di strutture amovibili (ombrelloni e piani d'appoggio) anche in vista di uno spostamento del Mercato di Piazza Libertini, la cui area non poteva essere ritenuta idonea e non poteva essere attrezzata, come le leggi dispongono, per ospitare quella tipologia di vendita. Da allora la dislocazione dei posteggi è stata oggetto di diverse sistemazioni provvisorie, che attualmente non connotano una decorosa area mercatale, soprattutto in quanto la superficie non è occupata in modo omogeneo ed organizzato. Il detto Mercato giornaliero si tiene, come sopra richiamato, in un'area sottoposta a vincolo con Decreto Ministeriale 10 ottobre 1983 e più volte la Soprintendenza per i Beni Architettonici ed Ambientali ha sollecitato I' Amministrazione ad assumere i dovuti provvedimenti per il rispetto dei vincoli dettati dal richiamato decreto, relativi alla salvaguardia di tutta l'area in cui insistono, oltre al Castello di Carlo V, altri immobili di pregio, privati e no, quali il Teatro Apollo ed il Bellissimo LA delle Poste, che a breve sarà oggetto anch'esso di restauro per finalità residenziali”.
Purtuttavia, nella parte dispositiva la Giunta Municipale si limita a dettare le seguenti disposizioni:
“ CONSIDERATO che l'art.52 del Codice , al fine di assicurare il decoro dei complessi monumentali e delle aree contermini, prevede che Ministero, Comuni e Regioni adottino apposite determinazioni volte a vietare gli usi non compatibili con la salvaguardia e valorizzazione dei luoghi pubblici di interesse culturale; RAVVISATA l'opportunità di promuovere l'avvio, d'intesa con il Ministero e la Regione, di un percorso condiviso finalizzato alla regolamentazione dell'esercizio del commercio nelle aree di valore culturale della città di Lecce meritevoli di tutela e valorizzazione; VISTO il D.M. 10 ottobre 1983 che sottopone a vincolo di tutela lo spazio delle aree prospicienti il Castello Carlo V, tra cui Piazza Libertini, vietando la collocazione di strutture anche precarie; RITENUTO di provvedere a dettare specifiche direttive agli uffici, al fine del raggiungimento degli obiettivi di valorizzazione e promozione del nostro centro storico a forte vocazione turistica ”.
In definitiva, risultando assente qualsivoglia disposizione operativa in ordine allo spostamento dell’area mercatatale de qua (allo stato solo ipotizzato), l’impugnata delibera di Giunta Municipale si appalesa quale atto meramente endoprocedimentale, privo di immediata lesività.
Come più volte osservato dalla giurisprudenza, l’atto endoprocedimentale non è autonomamente impugnabile (la lesione della sfera giuridica del soggetto destinatario dello stesso essendo normalmente imputabile all’atto che conclude il procedimento) salvo che per gli atti di natura vincolata (pareri o proposte), idonei come tali ad imprimere un indirizzo ineluttabile alla determinazione conclusiva, per gli atti interlocutori, idonei a cagionare un arresto procedimentale capace di frustrare l’aspirazione dell’istante ad un celere soddisfacimento dell’interesse pretensivo prospettato o per gli atti soprassessori, rinviando ad un avvenimento futuro e incerto nell’an e nel quando il soddisfacimento dell’interesse pretensivo fatto valere dal privato, determinano un arresto del procedimento che lo stesso privato ha attivato a sua istanza (cfr. C.d.S. : sez. VI, 11.3.2004 n,1246; sez IV, 11 marzo 1997, n.226; sez. VI, 9 ottobre 1998, n.1377), tutte circostanze non ravvisabili nella fattispecie concreta in contestazione.
Peraltro, come efficacemente rilevato dalla difesa civica, ad oggi “ non è stato adottato alcun atto successivo necessario per rendere attuale l’intenzione manifestata con la delibera impugnata né tantomeno si è attuato il trasferimento solo ipotizzato” .
3.In conclusione, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
Sussistono nondimeno giustificati motivi (in considerazione della peculiarità della controversia e delle ragioni della decisione) per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
ON Mangia, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | ON Mangia |
IL SEGRETARIO