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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/12/2025, n. 3879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3879 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta n. 518/2024 R.G.
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
VERTENTE
TRA
), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Alessandro Quarta per mandato in atti;
- RICORRENTE
E
), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
PE EN per mandato in atti;
- RESISTENTE
*****
All'udienza del 23/6/2025, le parti hanno concluso riportandosi alle note scritte d'udienza tempestivamente depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/1/2024, esponeva che: - Parte_1 in data 14/04/2012, contraeva con matrimonio CP_1 concordatario in Lecce;
- dalla loro unione nascevano tre figli, Persona_1
(31/10/2008), (25/02/2013),
[...] Persona_2 Persona_3
(14/02/2017); - nel procedimento R.G. 9990/17 e con sentenza n. 1853/2022, il Tribunale di Lecce dichiarava la separazione personale dei coniugi con
1 addebito al rigettava l'istanza di attribuzione dell'assegno di Parte_1 mantenimento a favore della , prevedeva l'affido condiviso della CP_1 prole con collocazione prevalente presso la madre, nonché il versamento in favore della stessa di 150,00 euro a titolo di contributo al sostentamento per ogni figlio, oltre a rivalutazione ISTAT, e alla quota del 50% per le spese straordinarie;
- infine, il Tribunale disponeva che i SS di Lecce dessero corso alla frequentazione tra padre e figli in Spazio Neutro su apposita istanza del
- la frequentazione tra padre e figli non aveva mai avuto Parte_1 concreti sviluppi, non essendo stata richiesta dal padre;
- è trascorso il termine di legge per la richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tanto premesso, il ricorrente concludeva chiedendo: la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle stesse condizioni di cui alla sentenza di separazione.
Con memoria depositata il 10/4/2024, si costituiva la quale CP_1 pur aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestava quanto per il resto dedotto dal ricorrente.
In particolare, la resistente evidenziava che: - il si era Parte_1 disinteressato dei propri congiunti, non versando alcunché a titolo di mantenimento, né a titolo di contributi volontari, così sottraendosi totalmente al suo dovere di assistenza morale e materiale verso i figli;
- per tale motivo, tra il maggio 2017 ed il luglio 2018, la stessa resistente formalizzava numerose denunce querele nei confronti del aventi ad oggetto l'omesso Parte_1 versamento del mantenimento nonché le minacce subite, per le quali attualmente pendono i relativi procedimenti presso il Tribunale Penale di
Lecce; - in pendenza del giudizio di separazione, R.G. 9990/17, il Parte_1 instaurava un parallelo giudizio per il disconoscimento della figlia terzogenita conclusosi in data 21/07/2021 con una sentenza di rigetto, avendo la Per_3
CTU “affermato con sicurezza assoluta la sussistenza del rapporto di paternità biologica” tra il e la figlia - il ricorrente interrompeva Parte_1 Per_3 ogni rapporto con i figli;
- lo stesso al solo scopo di celare la Parte_1 propria situazione economica nell'attuale giudizio, non aveva prodotto la documentazione richiesta dall'art. 473 bis.12 c.p.c.; - pertanto, la CP_1
2 si occupava da sola del mantenimento dei tre figli minori pur vivendo di sussidi, piccoli lavori e degli aiuti offerti dai nonni materni;
- il Parte_1 non aveva mai esercitato il diritto di visita, né si era interessato del rendimento scolastico dei propri figli, del loro stato di salute, delle loro attività ricreative e sportive.
Tutto quanto premesso, la , pur aderendo alla domanda di CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla luce del comportamento tenuto del chiedeva di disporre: - a carico del ricorrente Parte_1
l'obbligo di versamento mensile di 250,00 euro a favore di ciascuno dei tre figli a titolo di mantenimento oltre all'obbligo di contribuire alle spese Per_ straordinarie nella misura del 50%; - l'affido esclusivo dei minori , ed in capo alla madre, - la Per_2 Persona_3 CP_1 sospensione del diritto di visita del padre;
- con vittoria di spese, competente ed onorari come per legge.
A seguito dell'ascolto delle parti nel corso dell'udienza del 13/05/2024, il
Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Rimessa la causa sul ruolo affinché il ricorrente producesse la documentazione reddituale e patrimoniale prescritta dall'art. 473 bis.12 c.p.c., la controversia veniva nuovamente posta in decisione con fissazione dell'udienza ex art. 473 bis.28 c.p.c.
Oggetto del presente giudizio è la domanda volta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra , nato Parte_1
a San Pietro Vernotico (BR) il 06/03/1986, e nata a [...] il CP_1
28/06/1986.
La domanda di divorzio può trovare accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3 lett.b) della L.n. 898/1970.
Dalla documentazione prodotta risulta che tra i coniugi, coniugati con rito civile in data 14/04/2012, con atto trascritto nei registri di stato civile del
Comune di Lecce al n° 16, parte II, serie A, anno 2012, è intervenuta la separazione personale con sentenza del 14/06/2022, resa nel procedimento
R.G. 9990/2017 dal Tribunale di Lecce.
3 Risulta, ancora, che dal giorno della comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione, sono trascorsi più di dodici mesi, durante i quali i coniugi hanno continuato a vivere separati in modo continuativo senza che alcuna riconciliazione sia intervenuta.
Dunque, attese le risultanze degli atti di causa, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno. Pertanto, va pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente comunicazione all'Ufficiale dello stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000.
Quanto alle condizioni del divorzio, deve accogliersi la domanda di parte resistente di modifica del regime di affidamento condiviso dei figli minori, previsto con la sentenza di separazione, in affidamento esclusivo, in ragione del persistente disinteresse, economico e morale del nei Parte_1 confronti dei minori. Tanto è motivato dal chiaro disinteresse del ricorrente nei confronti della prole, comprovato dal non avere mai egli ricercato alcun contatto con la stessa, così come anche dall'assenza di prova del versamento di alcun contributo economico al mantenimento. Del tutto implausibili risultano, infatti, le ragioni addotte dal ricorrente in udienza per giustificare la sua condotta omissiva rispetto alle responsabilità connesse al suo ruolo di genitore. Tali elementi non possono che essere valutati alla stregua del consolidato principio secondo cui, in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale dell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (Cass., ord. n.
28244 del 04/11/2019).
La deroga alla regola dell'affidamento condiviso dei figli è ammissibile in caso tale modello risulti pregiudizievole per i figli. Pregiudizio che sussiste non solo in presenza di carenze educative e relazionali ma anche quando “il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali
4 comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (Cass. Civ., sez. I,
17/12/2009, n. 26587).
Tanto premesso, sussistono le condizioni per disporre l'affidamento dei tre Per_ figli minori della coppia, ed alla madre. Per_2 Per_3
Poiché il regime dell'affidamento esclusivo non priva del tutto il genitore non affidatario della responsabilità genitoriale occorre confermare la possibilità da parte del padre di attivare, ove dimostri la serietà della sua intenzione, gli incontri in spazio neutro con i minori, contattando i Servizi Sociali competenti.
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli della coppia, dalla carente documentazione prodotta dal ricorrente si evince che lo stesso è dipendente a tempo indeterminato di una ditta attiva nel campo dell'edilizia. Oltre all'ISEE, il ricorrente ha prodotto unicamente il cedolino relativo a una sola mensilità di retribuzione.
Ciò posto, partendo dal contributo previsto in sentenza di separazione e della cui misura lo stesso ricorrente, si consideri che le esigenze connesse con la crescita della prole giustificano un aumento dell'assegno di mantenimento con il passare del tempo (Cass. n. 11724/2023). In ragione di ciò, risulta congruo porre a carico del l'obbligo di versare alla la somma Parte_1 CP_1 mensile totale di 540,00 euro (180,00 euro per ogni figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli, da corrispondere entro il 5 di ogni mese, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% alle spese straordinarie, per come individuate nel Protocollo in vigore presso questo
Tribunale.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo ex d.m. n. 55/2014 in ragione della complessità e del valore della causa, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con ricorso depositato da nei confronti di Parte_1 CP_1
, con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
5 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Lecce, il 14.04.2012, tra , nato a [...] Parte_1
(BR), il 06/03/1986 e nata a [...], il [...], CP_1 ordinando che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Lecce (Atto n.16, parte 2, serie A, anno 2012) per la trascrizione e le annotazioni di cui al D.P.R. N. 396/2000;
2) dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori, , Persona_1 [...]
e alla madre, la Persona_2 Persona_3 CP_1 quale, per l'effetto, eserciterà la responsabilità genitoriale adottando in via esclusiva le decisioni di maggiore interesse per i figli;
3) dispone il collocamento dei tre figli presso la madre;
4) dispone che il versi alla , per i figli Parte_1 CP_1 Persona_1
, e a titolo di contributo al
[...] Persona_2 Persona_3 mantenimento l'importo mensile complessivo di 540,00 euro (180,00 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, ed il 50% delle spese straordinarie;
5) conferma le statuizioni di cui alla sentenza di separazione n. 1853/2022 sul diritto di visita, disponendo che i S.S di Lecce diano corso alla frequentazione della prole in Spazio neutro, laddove il padre ne richieda l'attivazione dimostrando la serietà dell'intenzione;
6) condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese di lite, che liquida in € 3.500,00 per compenso professionale, oltre i.v.a.
e accessori di legge.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 19/12/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
IA OR IN OR
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta n. 518/2024 R.G.
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
VERTENTE
TRA
), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Alessandro Quarta per mandato in atti;
- RICORRENTE
E
), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
PE EN per mandato in atti;
- RESISTENTE
*****
All'udienza del 23/6/2025, le parti hanno concluso riportandosi alle note scritte d'udienza tempestivamente depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/1/2024, esponeva che: - Parte_1 in data 14/04/2012, contraeva con matrimonio CP_1 concordatario in Lecce;
- dalla loro unione nascevano tre figli, Persona_1
(31/10/2008), (25/02/2013),
[...] Persona_2 Persona_3
(14/02/2017); - nel procedimento R.G. 9990/17 e con sentenza n. 1853/2022, il Tribunale di Lecce dichiarava la separazione personale dei coniugi con
1 addebito al rigettava l'istanza di attribuzione dell'assegno di Parte_1 mantenimento a favore della , prevedeva l'affido condiviso della CP_1 prole con collocazione prevalente presso la madre, nonché il versamento in favore della stessa di 150,00 euro a titolo di contributo al sostentamento per ogni figlio, oltre a rivalutazione ISTAT, e alla quota del 50% per le spese straordinarie;
- infine, il Tribunale disponeva che i SS di Lecce dessero corso alla frequentazione tra padre e figli in Spazio Neutro su apposita istanza del
- la frequentazione tra padre e figli non aveva mai avuto Parte_1 concreti sviluppi, non essendo stata richiesta dal padre;
- è trascorso il termine di legge per la richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tanto premesso, il ricorrente concludeva chiedendo: la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle stesse condizioni di cui alla sentenza di separazione.
Con memoria depositata il 10/4/2024, si costituiva la quale CP_1 pur aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestava quanto per il resto dedotto dal ricorrente.
In particolare, la resistente evidenziava che: - il si era Parte_1 disinteressato dei propri congiunti, non versando alcunché a titolo di mantenimento, né a titolo di contributi volontari, così sottraendosi totalmente al suo dovere di assistenza morale e materiale verso i figli;
- per tale motivo, tra il maggio 2017 ed il luglio 2018, la stessa resistente formalizzava numerose denunce querele nei confronti del aventi ad oggetto l'omesso Parte_1 versamento del mantenimento nonché le minacce subite, per le quali attualmente pendono i relativi procedimenti presso il Tribunale Penale di
Lecce; - in pendenza del giudizio di separazione, R.G. 9990/17, il Parte_1 instaurava un parallelo giudizio per il disconoscimento della figlia terzogenita conclusosi in data 21/07/2021 con una sentenza di rigetto, avendo la Per_3
CTU “affermato con sicurezza assoluta la sussistenza del rapporto di paternità biologica” tra il e la figlia - il ricorrente interrompeva Parte_1 Per_3 ogni rapporto con i figli;
- lo stesso al solo scopo di celare la Parte_1 propria situazione economica nell'attuale giudizio, non aveva prodotto la documentazione richiesta dall'art. 473 bis.12 c.p.c.; - pertanto, la CP_1
2 si occupava da sola del mantenimento dei tre figli minori pur vivendo di sussidi, piccoli lavori e degli aiuti offerti dai nonni materni;
- il Parte_1 non aveva mai esercitato il diritto di visita, né si era interessato del rendimento scolastico dei propri figli, del loro stato di salute, delle loro attività ricreative e sportive.
Tutto quanto premesso, la , pur aderendo alla domanda di CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla luce del comportamento tenuto del chiedeva di disporre: - a carico del ricorrente Parte_1
l'obbligo di versamento mensile di 250,00 euro a favore di ciascuno dei tre figli a titolo di mantenimento oltre all'obbligo di contribuire alle spese Per_ straordinarie nella misura del 50%; - l'affido esclusivo dei minori , ed in capo alla madre, - la Per_2 Persona_3 CP_1 sospensione del diritto di visita del padre;
- con vittoria di spese, competente ed onorari come per legge.
A seguito dell'ascolto delle parti nel corso dell'udienza del 13/05/2024, il
Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Rimessa la causa sul ruolo affinché il ricorrente producesse la documentazione reddituale e patrimoniale prescritta dall'art. 473 bis.12 c.p.c., la controversia veniva nuovamente posta in decisione con fissazione dell'udienza ex art. 473 bis.28 c.p.c.
Oggetto del presente giudizio è la domanda volta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra , nato Parte_1
a San Pietro Vernotico (BR) il 06/03/1986, e nata a [...] il CP_1
28/06/1986.
La domanda di divorzio può trovare accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3 lett.b) della L.n. 898/1970.
Dalla documentazione prodotta risulta che tra i coniugi, coniugati con rito civile in data 14/04/2012, con atto trascritto nei registri di stato civile del
Comune di Lecce al n° 16, parte II, serie A, anno 2012, è intervenuta la separazione personale con sentenza del 14/06/2022, resa nel procedimento
R.G. 9990/2017 dal Tribunale di Lecce.
3 Risulta, ancora, che dal giorno della comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione, sono trascorsi più di dodici mesi, durante i quali i coniugi hanno continuato a vivere separati in modo continuativo senza che alcuna riconciliazione sia intervenuta.
Dunque, attese le risultanze degli atti di causa, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno. Pertanto, va pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente comunicazione all'Ufficiale dello stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000.
Quanto alle condizioni del divorzio, deve accogliersi la domanda di parte resistente di modifica del regime di affidamento condiviso dei figli minori, previsto con la sentenza di separazione, in affidamento esclusivo, in ragione del persistente disinteresse, economico e morale del nei Parte_1 confronti dei minori. Tanto è motivato dal chiaro disinteresse del ricorrente nei confronti della prole, comprovato dal non avere mai egli ricercato alcun contatto con la stessa, così come anche dall'assenza di prova del versamento di alcun contributo economico al mantenimento. Del tutto implausibili risultano, infatti, le ragioni addotte dal ricorrente in udienza per giustificare la sua condotta omissiva rispetto alle responsabilità connesse al suo ruolo di genitore. Tali elementi non possono che essere valutati alla stregua del consolidato principio secondo cui, in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale dell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (Cass., ord. n.
28244 del 04/11/2019).
La deroga alla regola dell'affidamento condiviso dei figli è ammissibile in caso tale modello risulti pregiudizievole per i figli. Pregiudizio che sussiste non solo in presenza di carenze educative e relazionali ma anche quando “il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali
4 comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (Cass. Civ., sez. I,
17/12/2009, n. 26587).
Tanto premesso, sussistono le condizioni per disporre l'affidamento dei tre Per_ figli minori della coppia, ed alla madre. Per_2 Per_3
Poiché il regime dell'affidamento esclusivo non priva del tutto il genitore non affidatario della responsabilità genitoriale occorre confermare la possibilità da parte del padre di attivare, ove dimostri la serietà della sua intenzione, gli incontri in spazio neutro con i minori, contattando i Servizi Sociali competenti.
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli della coppia, dalla carente documentazione prodotta dal ricorrente si evince che lo stesso è dipendente a tempo indeterminato di una ditta attiva nel campo dell'edilizia. Oltre all'ISEE, il ricorrente ha prodotto unicamente il cedolino relativo a una sola mensilità di retribuzione.
Ciò posto, partendo dal contributo previsto in sentenza di separazione e della cui misura lo stesso ricorrente, si consideri che le esigenze connesse con la crescita della prole giustificano un aumento dell'assegno di mantenimento con il passare del tempo (Cass. n. 11724/2023). In ragione di ciò, risulta congruo porre a carico del l'obbligo di versare alla la somma Parte_1 CP_1 mensile totale di 540,00 euro (180,00 euro per ogni figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli, da corrispondere entro il 5 di ogni mese, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% alle spese straordinarie, per come individuate nel Protocollo in vigore presso questo
Tribunale.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo ex d.m. n. 55/2014 in ragione della complessità e del valore della causa, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con ricorso depositato da nei confronti di Parte_1 CP_1
, con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
5 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Lecce, il 14.04.2012, tra , nato a [...] Parte_1
(BR), il 06/03/1986 e nata a [...], il [...], CP_1 ordinando che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Lecce (Atto n.16, parte 2, serie A, anno 2012) per la trascrizione e le annotazioni di cui al D.P.R. N. 396/2000;
2) dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori, , Persona_1 [...]
e alla madre, la Persona_2 Persona_3 CP_1 quale, per l'effetto, eserciterà la responsabilità genitoriale adottando in via esclusiva le decisioni di maggiore interesse per i figli;
3) dispone il collocamento dei tre figli presso la madre;
4) dispone che il versi alla , per i figli Parte_1 CP_1 Persona_1
, e a titolo di contributo al
[...] Persona_2 Persona_3 mantenimento l'importo mensile complessivo di 540,00 euro (180,00 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, ed il 50% delle spese straordinarie;
5) conferma le statuizioni di cui alla sentenza di separazione n. 1853/2022 sul diritto di visita, disponendo che i S.S di Lecce diano corso alla frequentazione della prole in Spazio neutro, laddove il padre ne richieda l'attivazione dimostrando la serietà dell'intenzione;
6) condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese di lite, che liquida in € 3.500,00 per compenso professionale, oltre i.v.a.
e accessori di legge.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 19/12/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
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