Articolo 283 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 282Articolo 284
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9 ottobre 2010
Art. 283. Alloggi AST 1. Gli alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 279, sono assegnati in base a criteri di rotazione e secondo modalita' stabilite con il regolamento, al personale che presta servizio nella localita' in cui e' situato l'alloggio.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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