Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/02/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 5457/2017 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente.
dott. MICHELE MAGLIULO Consigliere
dott.ssa MONICA CACACE Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 5457/2017 avente ad oggetto avverso la sentenza n.
1976/17 del 16.06.17 resa dal Tribunale di SMCV, promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. PALMIERO CARLO MARIA C.F._2
presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in VIA MODIGLIANI 90 81031
AVERSA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. SORBO ANTIMO elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA
REPUBBLICA 15 80029 SANT'ANTIMO
APPELLATA
pagina 1 di 12
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza a trattazione scritta ex art 127 ter cpc.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e con atto notificato all in Parte_1 Parte_2 Controparte_1
data 21.04.2008, la convenivano innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ed esponevano di aver stipulato, con la Filiale di Caserta, (Piazza CP_1
Vanvitelli) contratto di locazione di cassette di sicurezza, a mezzo del quale avevano acquistato il diritto di introdurre personalmente nell'apposita cassetta loro assegnata, disposta all'interno dei locali della banca e contraddistinta col n.233, oggetti di propria scelta ed in numero imprecisato;
di aver appurato il 2.9.2007 che il 1.8.2007 la citata
Filiale aveva subito una rapina, in occasione della quale essi esponenti avevano perduto gioielli e valori per circa €.300.000,00, custoditi nella cassetta di sicurezza ad essi concessa in uso. Sulla scorta di tali assunti, chiedevano la condanna al risarcimento dei danni derivato dal furto dei preziosi, quantificati in € 300.000,00 ovvero a quella maggiore o minore somma ritenuta secondo giustizia ed equità. L convenuto, nel CP_2
resistere alla domanda deduceva che la sottrazione delle cassette di sicurezza era avvenuta non attraverso la tecnica abituale del furto, bensì, nel corso di una rapina a mano armata, consumatosi in orario di apertura della che pertanto, si era trattato CP_1
di evento ineluttabile avvenuto nonostante essa convenuta avesse adottato sistemi di prevenzione idonei e sufficienti a quelli previsti dalla norme di diligenza ed in uso di norma presso tutti gli istituti di credito. Deduceva, poi, che la condanna dell'istituto di credito non poteva mai essere superiore ad € 5.164,57 in forza dell'art. 2 del contratto di cessione in uso della cassetta di sicurezza. Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda. In subordine, in via riconvenzionale chiedeva “dichiarare la responsabilità degli attori per aver con il loro comportamento impedito alla di assicurare il valore effettivo dei CP_1
beni custoditi nella cassetta di sicurezza da loro presa in locazione, e quindi tenuti a pagina 2 di 12 risarcire il danno subito dalla banca quantificabile nella somma maggiore di € 5.164,57 che fosse chiamata a sborsare, dichiarare compensato il loro credito con il credito vantato nei loro confronti dalla al suddetto titolo di risarcimento del danno. CP_1
Spese vinte”.
Il Tribunale di SMCV con la sentenza numero 1976/2017 del 16.06.2017 così provvedeva: “a) Rigetta la domanda;
b) dichiara assorbita la domanda riconvenzionale proposta dall'Istituto bancario;
c) dichiara compensate integralmente fra le parti le spese del giudizio”.
e con atto notificato all in Parte_1 Parte_2 Controparte_1
data 28.09.2017 impugnavano la suddetta pronuncia di cui chiedevano la riforma con la conseguente condanna della banca convenuta al risarcimento dei danni in loro favore quantificati in € 300.000,00 ovvero in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
L , nel resistere al gravame ne assumeva l'infondatezza in fatto ed in diritto CP_1
onde ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese del secondo grado.
Precisate le conclusioni come da note di udienza a trattazione scritta ex art 127 ter cpc così come richiamate in epigrafe, la Corte, con ordinanza in data 04 ottobre 2024 riserva la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente rileva la Corte che gli appellanti impugnano la sentenza resa dal
Tribunale di SMCV per il seguente motivo: “Violazione e falsa applicazione degli artt.
1839, 2727 e 2729 c.c.; Contraddittoria, inadeguata e insufficiente motivazione in ordine alla valutazione dei riscontri probatori acquisiti. Il Tribunale, in particolare, ha del tutto omesso una valutazione globale e coordinata del quadro indiziario, in spregio al metodo di valutazione delle prove indirette indicato nei citati art. 2727, primo co. e
2729, primo comma, cod. civ. Inoltre, la motivazione relativa all'inidoneità dei singoli mezzi di prova, risulta essere travisata, oltre ad essere impostata in modo atomistico
pagina 3 di 12 senza correlazione alcuna tra i diversi elementi di fatto ed anche intrinsecamente insufficiente ed inadeguata con riferimento a ciascuno di essi”.
L'appello è fondato.
Ed invero, la giurisprudenza della Suprema Corte è costante nel ritenere che “in tema di contratto bancario per il servizio delle cassette di sicurezza, nell'ipotesi di sottrazione dei beni custoditi a seguito di furto, ricorrendo la responsabilità della banca, l'onere della prova del danno subito grava sull'utente, sebbene sia all'uopo ammissibile il ricorso a presunzioni semplici ed a prove testimoniali, risultando anzi esso doveroso, tanto da giustificare, in caso di omissione non adeguatamente motivata, la cassazione della relativa decisione, trattandosi di danni dei quali è estremamente difficile, se non impossibile, fornire la prova storica” (cfr.: Cass. n 18637 del 27.07.2017; Cass.
28835/2011).
Nel caso di specie gli attori hanno adempiuto all'onere della prova sugli stessi gravante a mezzo delle deposizioni rese dai testi escussi in primo grado che hanno confermato quanto esposto nel libello introduttivo del giudizio in relazione al contenuto della cassetta di sicurezza in oggetto. In particolare, il teste , sorella Testimone_1
dell'attore , escussa all'udienza del 29.6.2011, ha riferito di essere a conoscenza Pt_1
della circostanza che la cassetta in uso degli istanti fosse la n.233, siccome si era recata con i suoi congiunti in altre occasioni a prelevare o depositare oggetti specificando che in precedenza tale cassetta era in uso anche alla stessa. Ha confermato, altresì, che proprio gli oggetti indicati in citazione erano collocati in cassetta, posto che, provenendo una parte da regali di famiglia, era frequente che essi avessero due copie degli stessi monili o gioielli. Il teste ha, poi, confermato la circostanza di cui al cap.
4 - articolato dalla parte istante nella memoria ex art. 183 6 co. cp.c. 2 termine -, precisando
“…effettivamente vi erano tutti gli oggetti indicati, dei quali ricordo la collocazione in cassetta e preciso che molti oggetti erano di famiglia e in uguale quantità sono da me posseduti per averli in precedenza divisi con mio fratello. Ricordo che al momento della rapina mio fratello e la moglie erano in crociera ed io ero acceduta alla cassetta con
pagina 4 di 12 loro l'ultima volta” (cfr.: verbale di udienza cit.). Il teste nipote Testimone_2
dell'istante , ha riferito che “la cassetta 233 in epoca precedente era cointestata Pt_1
con me, mia madre e mio zio”; ha confermato l'esistenza dei beni indicati nel detto cap.
4 dichiarando “preciso di essere a conoscenza della loro presenza in cassetta per essermi recato ivi più volte ed aver visto i detti oggetti, dei quali mio zio mi forniva spiegazioni in ordine alla provenienza e al significato. Trattandosi per molti di essi di beni familiari”. Il teste , figlia degli istanti, ha confermato l'esistenza Testimone_3
dei beni indicati “poiché si trattava di beni che precedentemente erano custoditi in casa
e che mio padre per sicurezza aveva riposto nelle cassette di sicurezza in banca. Molti di questi oggetti venivano di tanto in tanto indossati da mia madre che di volta in volta li prelevava dalle cassette per poi riporli dopo averli indossati. Ricordo in particolare che due degli anelli trafugati erano stati promessi a me, tra cui il brillante di mia nonna”. Il teste , figlio degli attori, ha confermato l'esistenza dei beni Testimone_4
indicati nel cap. 4 aggiungendo “ricordo che i beni indicati erano custoditi in casa.
Poiché avevamo subito un tentativo di furto, ritenemmo utile riporre tutti i beni preziosi nella cassetta di sicurezza. Mentre gli oggetti che potevano essere indossati venivano di tanto in tanto prelevati e successivamente riposti, le monete, i dipinti, gli oggetti della comunione e qualche oggetto particolarmente importante rimanevano nella cassette. Al momento del furto non avevano nulla a casa ed era tutto custodito in cassetta”. Il teste
, escusso all'udienza del 1.3.2010, gioielliere ha dichiarato “…che il dott. Testimone_5
era solito acquistare gioielli;
di essere a conoscenza della collezione di monete Pt_1
d'oro antiche del padre dell'attore; di aver stimato il solitario in oro bianco con brillante da tre carati;
di aver venduto agli attori, tra i preziosi elencati al n.4 della memoria 183 II ter-mine cpc, l'anello di rubino con brillanti in occasione della nascita della figlia dei ricorrenti;
l'anello di smeraldo con brillanti in occasione della nascita dell'altra figlia dei ricorrenti l'anello di zaffiro con brillanti in occasione della nascita del figlio dei ricorrenti, precisando che lo zaffiro, di tipo Ceylon, era tra i più pregiati;
n.3 anelli in oro da uomo, descrivendoli dettagliatamente;
alcuni bracciali d'oro
pagina 5 di 12 massiccio da donna”. Tutti i beni di cui all'atto di citazione, elencati poi nella memoria ex art 183 co 6 n 2 cpc, risultano anche dalle denunce alla Questura di Caserta del
04.09.2007 e 21.09.2007 allegate agli atti di causa.
Ritiene, dunque, la Corte che la parte appellante ha provato che all'interno della cassetta di sicurezza di cui gli stessi avevano la disponibilità, si trovavano i beni preziosi analiticamente indicati nell'atto di citazione, di loro proprietà.
D'altra parte la banca avrebbe potuto esimersi dal suo obbligo risarcitorio esclusivamente fornendo prova del caso fortuito, dimostrando, cioè, come l'inadempimento dell'obbligazione di custodia assunto con il contratto stipulato con gli istanti sia riconducibile ad una impossibilità oggettiva e non imputabile alla stessa (Cass.
27/08/1997 n. 8065). Caso fortuito che, come è noto, non può essere ritenuto sussistente in caso di furto, e ciò perché trattasi di un evento sicuramente prevedibile in considerazione della stessa natura della prestazione dedotta nel contratto (Cass.
27/12/2011 n. 28835; ex multis: Cass. civ. sez. I, 5/4/2005 n.7084; Cass. civ., sez. I,
27/08/1997 n. 8065; Cass. civ., sez. I, 07/05/1992 n. 5421), sussistendo in capo alla banca obbligata l'onere di dimostrare l'adozione di adeguati sistemi di sicurezza in relazione all'intera struttura attraverso la quale è possibile accedere alle cassette e non soltanto limitatamente ai locali in cui sono ubicate le stesse (Cass. civ. Sez. I,
04/11/2009, n. 23412). In applicazione del disposto di cui all'art. 1839 c.c., la banca che presta il servizio di cassette di sicurezza, risponde dell'obbligazione di custodia ed idoneità dei locali e di integrità delle cassette, assunta con la conclusione del contratto, nei soli limiti in cui l'inadempimento della predetta obbligazione non sia imputabile al caso fortuito e l'accertamento della responsabilità della banca, in caso di inadempimento, va condotto alla stregua dagli ordinari canoni di giudizio che presiedono all'accertamento della responsabilità contrattuale, di modo che, applicandosi l'art. 1218
c.c. - che "è norma generale del regime processuale della responsabilità contrattuale, in forza della quale la regola della presunzione della responsabilità non trova motivo di essere derogata" (Cass., Sez. 3, 22/12/2011, n. 28314).
pagina 6 di 12 Le modalità di esecuzione dell'oggetto del contratto devono corrispondere, in particolare, alla professionalità del “bonus argentarius”, richiedente un grado massimo di diligenza nella predisposizione dei mezzi idonei rispetto agli eventi pregiudizievoli, comunque prevedibili (tra i quali rientra, ad esempio, il tentativo di una rapina presso i locali di una banca).
Nel caso di specie, in particolare, dall'attività istruttoria espletata in primo grado è emerso che i sistemi di prevenzione adottati dalla appellata erano evidentemente CP_1
inefficaci e insufficienti ad impedire la rapina in occasione della quale gli attori (oggi appellanti) hanno subito la perdita dei beni custoditi nella cassetta di sicurezza n 233 concessa loro in uso. Tanto emerge con chiarezza dal fatto che, in precedenza, con le stesse modalità, si era già verificato un altro episodio delittuoso del tutto identico a quello per cui è causa (cfr.: dichiarazione resa del perito della compagnia di assicurazioni le Generali, che assicura la banca all'udienza del 29.6.2011, Dott. Per_1
“ricordo che vi era stata una rapina in epoca precedente attuata secondo le stesse modalità e che il tunnel all'epoca ricavato fu riempito con una colata di cemento.
Escludo che la banca potesse blindarsi completamente su tutto il perimetro, avendo un'estensione di circa 2000 mq. Questo tipo di blindatura noi non richiediamo. Non posso valutare se le condizioni di sicurezza della banca fossero o meno efficienti, posso solo riferire che anni prima vi era stata un'altra rapina nella banca in cui i rapinatori si erano introdotti nella stessa tramite un cunicolo ad 8 m parallelamente a quello successivamente creato per la rapina per cui è causa. Il primo cunicolo fu chiuso con cemento armato, l'altro cunicolo è stato aperto circa 8-10 m dal precedente e anche questo è stato chiuso”.
Il comportamento della parte appellata, dunque, risulta non conforme alla diligenza richiesta per la specifica attività prestata dalla stessa, atteso che, come è risultato provato e non contestato, la banca era consapevole della possibilità che i malviventi avrebbero potuto introdursi al suo interno proprio dalle fogne (come già era accaduto), da quel lato dei propri locali. Pur sapendo ciò, nulla ha fatto per rendere più sicuro l'ambiente in sua pagina 7 di 12 custodia, ritenendolo in ogni caso idoneo all'espletamento dell'attività offerta al pubblico, continuando ivi ad esercitare anche l'attività a lei propria in relazione al servizio delle cassette di sicurezza ed ingenerando così l'affidamento dei clienti nella sua capacità organizzativa e di custodia. Anzi ha vanamente confidato in sistemi di sicurezza che già in precedenza si erano rivelati inidonei a scongiurare il fatto dannoso già perpetrato ai suoi danni in quei locali e con le medesime modalità.
Tanto premesso, al fine della determinazione del risarcimento da riconoscere agli istanti, non risultando allegate le specificate le caratteristiche intrinseche dei singoli preziosi, orologi e monili custoditi nell'interesse degli appellanti nella cassetta di sicurezza n 233
(poiché, come è noto, per ognuno dei beni elencati, oltre al valore affettivo, vi sono numerosi parametri in base ai quali il valore di ogni oggetto può significativamente variare [peso, epoca, caratura, taglio, lucentezza, condizioni di conservazione, ecc…], come ampiamente dedotto anche dalla difesa dell'istituto di credito appellato), ritiene il
Collegio di poter determinare equitativamente, l'importo di € 80.000,00 all'attualità.
Sulla detta somma sono dovuti gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo corrispondente a quello risultante dalla devalutazione in base agli indici
ISTAT, alla data del fatto, ovvero dal 01 agosto 2007 (per un importo pari ad €
59.040,59) e quindi, anno per anno, ed a partire da detta data e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata. Dalla data di pubblicazione della sentenza e sino all'effettivo soddisfo sono dovuti gli interessi legali sulla somma come liquidata all'attualità.
Da ultimo si osserva che l'istituto di credito appellato eccepisce, sul punto, che l'assunzione dell'obbligo di custodia correlato alla cassetta di sicurezza non potrebbe in ogni caso superare € 5.164,57 in virtù di espressa pattuizione contrattuale.
L'eccezione è infondata. Ed invero, come ritenuto più volte dalla Cassazione “il contratto previsto dall'art. 1839 cod. civ. è un contratto a prestazioni corrispettive con il quale la banca si obbliga, verso il pagamento di un canone, a mettere a disposizione del cliente locali idonei all'espletamento del servizio delle cassette di sicurezza ed a
pagina 8 di 12 provvedere alla custodia degli stessi ed alla integrità della cassetta, a prescindere dalla natura e dal valore degli oggetti immessi dal cliente - il quale ha diritto di mantenerne segreto il contenuto - elementi questi ultimi che restano estranei alle obbligazioni contrattuali delle parti (Cass., Sez. U., 23/02/1995, 2067). In questa cornice, le prestazioni cui la banca è tenuta non subiscono in linea di principio variazioni in dipendenza del valore degli oggetti immessi nella cassetta e, poiché non è configurabile in capo al cliente una violazione del dovere di buona fede per il solo fatto che egli abbia omesso di informare la banca in ordine ai beni immessi e al loro valore, la prevedibilità dei danni cui la banca può essere chiamata a rispondere in caso di inadempimento va correlata unicamente alle obbligazioni da essa assunte con la conclusione del contratto,
a nulla rilevando perciò il fatto che sia mancata una siffatta comunicazione da parte del cliente non essendo essa suscettibile, in quanto estranea all'oggetto del contratto, di circoscrivere l'obbligo risarcitorio della banca sotto il profilo della imprevedibilità del danno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1225 cod. civ. (Cass, 29/07/2004, n. 14462).
Ciò posto, a diversa conclusione non è possibile pervenire neppure in presenza di una clausola che contempli la concessione dell'uso della cassetta per la custodia di cose di valore non eccedente un determinato ammontare, facendo carico al cliente di non inserirvi beni di valore complessivamente superiore, e che, correlativamente, neghi oltre detto ammontare la responsabilità della banca per la perdita dei beni medesimi, lasciando sul cliente gli effetti pregiudizievoli ulteriori, atteso che una clausola siffatta, ad onta del suo tenore letterale, «integra un patto limitativo non dell'oggetto del contratto, ma del debito risarcitorio della banca, in quanto, a fronte dell'inadempimento di essa all'obbligo di tutelare il contenuto della cassetta, obbligo svincolato da quel valore dell'inadempimento di essa all'obbligo di tutelare il contenuto della cassetta
(obbligo svincolato da quel valore, alla stregua della segretezza delle operazioni dell'utente), fissa un massimale all'entità del danno dovuto in dipendenza dell'inadempimento stesso» e ricade perciò nell'ambito previsionale dell'art. 1229, comma 1, cod. civ. (Cass., Sez. U., 1/07/1994, n. 6225), non diversamente, del resto, da pagina 9 di 12 ciò che si verifica in presenza di una clausola direttamente limitatrice della responsabilità del debitore per i casi di dolo o colpa, giacché in tal caso, operando essa sul piano della condotta e non su quello dell'evento, va infatti escluso che «tale clausola possa influire sulla limitazione quantitativa del danno risarcibile sotto il profilo della prevedibilità del danno stesso (art. 1225 cod. civ.)» (Cass., Sez. III, 30/09/2009, n.
20948). Ed ancora: “Sono abusive, perché consentono a favore della banca limitazioni di responsabilità, le clausole che nei contratti di deposito in cassette di sicurezza fissino un massimale dell'indennizzo dovuto dalla banca al cliente in assenza di specifiche dichiarazioni sui valori custoditi” (Cass. civ., sez. I, sent. n. 13051 del 21/05/2008; conf.: Cass. civ., sez. I, sent. n. 4946 del 04704/200111). La Cassazione ha osservato in merito, che: “Sono nulle, ai sensi del comma 1 dell'art. 1229 c.c., le clausole inserite nei contratti relativi al servizio bancario delle cassette di sicurezza, che vietano di depositare cose che abbiano un valore superiore ad un determinato ammontare e limitano, in relazione a tale cifra, la responsabilità della banca pure per dolo o colpa grave” (Cass. civ., sez. I, sent. n. 3389 del 07/03/2003). “In tema di contratto bancario per il servizio delle cassette di sicurezza, la clausola negoziale che limiti il risarcimento del danno da parte della banca (nella specie, per furto) nell'ambito del valore massimo dei beni introdotti nella cassetta, ancorché tale valore sia ragguagliato a vari livelli di canone, senza tuttavia che sia evidenziato preventivamente il divieto per il cliente di custodirvi valori eccedenti il pattuito, non delimita l'oggetto del contratto – con il quale la banca non assume l'obbligo della custodia e della garanzia delle cose contenute nella cassetta, bensì quello di fornire locali idonei, di custodirli e di garantire l'integrità della cassetta – ma integra un patto di esonero di responsabilità, il quale è nullo, ai sensi dell'art. 1229, comma 1, c.c., nell'ipotesi in cui il danno derivi da colpa grave della banca, senza che tale clausola possa influire sulla limitazione quantitativa del danno risarcibile sotto il profilo della prevedibilità del danno stesso (art. 1225 c.c.)” (conf. ex multis: Cass. civ., sez. III, n. 14462 del 29/7/2004; sez. III, n. 1355 del 10/02/1998; sez.
I, sent n. 750 del 24/01/1997). Infine il risarcimento del danno non può mai essere pagina 10 di 12 ridotto neppure in ipotesi di eventuale omessa informazione alla banca circa il contenuto della cassetta di sicurezza. La Corte di Cassazione, infatti, ha osservato che: “una volta che il cliente abbia fatto uso delle naturali potenzialità del contratto non è configurabile, da parte sua, una violazione del dovere di buona fede per il solo fatto che egli abbia omesso di informare la banca in ordine ai beni immessi e al loro valore, né tale mancata comunicazione è suscettibile di circoscrivere l'obbligo risarcitorio della banca sotto il profilo della imprevedibilità del danno, ai sensi e per gli effetti dell'art.
1225 c.c.” (Cass. civ., sez. I, sent. n. 14462 del 29/07/2004).
Le spese del doppio giudizio, ex art 91 cpc, seguono la soccombenza ed alla relativa liquidazione si provvede in dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. 10 marzo
2014 n. 55 come modificati dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147 (in vigore dal 23 ottobre
2022) secondo quanto chiarito di recente dalle Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Unite, ord., 14/11/2022, n. 33482) in base allo scaglione di valore individuato secondo il criterio del decisum (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 11/09/2007, n. 19014).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e contro , ed avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2 Controparte_1
1976/17 del 16.06.17 resa dal Tribunale di SMCV, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento Controparte_1
in favore di e della somma di € 80.000,00 oltre interessi Parte_1 Parte_2
legali calcolati come in motivazione;
2) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_1
pagamento delle spese del doppio grado del giudizio in favore di e Parte_1 Pt_2
che liquida, quanto al primo grado, in € 987,00 per spese ed € 5.456,00 per
[...]
compenso, oltre rimborso spese generali I.V.A. e C.P.A. se documentate a mezzo di idonea fattura e non detraibili, e, quanto al secondo grado, in Euro 1.871,00 per spese ed
€ 8.784,00 per compenso, oltre rimborso spese generali I.V.A. e C.P.A. se documentate pagina 11 di 12 a mezzo di idonea fattura e non detraibili.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 16.01.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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