CA
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 15/07/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1489/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai SIg. Magistrati dott. Alfredo GROSSO Presidente dott. Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. dott. Roberto RIVELLO Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1489/2022 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...], (C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Pinerolo, via Palestro n. 19, presso l'avv. Costanzo Bori, che lo rappresenta e difende in forza di procura a margine dell'atto di citazione in appello
APPELLANTE
Contro
, nata a [...] il [...], (C.F. , e Controparte_1 C.F._2
, nata a [...] il [...], (C.F. ), elettivamente _2 C.F._3
domiciliate in Torino, via Giolitti n. 4, presso lo studio dell'avv. Raffaella Rizzo, che le rappresenta e difende in forza di procura allegata alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione in appello
APPELLATE e APP. INCIDENTALI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 522/2002 emessa dal Tribunale di Cuneo in data
25/05/2022
- Divisione ereditaria
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
pagina 1 di 15 “In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cuneo in composizione collegiale n. 522/2022, decisa il 3/5/2022, pubblicata il 25/5/2022, notificata (come sopra) il 27/10/2022:
Respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione.
Previe le necessarie declaratorie
Disporre la resa dei conti, ai sensi dell'art. 723 cod. civ., fra le parti condividenti [richiesto (come ricordato sopra nel precedente capo I) dal Dott. ] mediante la disposizione di un Parte_1 supplemento di consulenza tecnica d'ufficio o comunque con le modalità che riterrà opportune.
All'esito del rendiconto pronunciare l'attribuzione al Dott. delle somme che Parte_1
risulteranno a suo credito e condannare le SI.re e a pagare al Dott. Controparte_1 _2
le somme stesse con la rivalutazione monetaria e con gli interessi legali. Pt_1
Disporre inoltre il supplemento di consulenza tecnica d'ufficio per accertare – previe le misurazioni e i rilievi del caso, anche topografici e fotografici – l'erosione (o meno) dei terreni in Saluzzo, distinti al
C.T. di Cuneo, Comune di Saluzzo al Foglio 2, Part. NN. 1, 2, 3, 15, 16, 17, 174 e, nel caso affermativo verificare l'entità e la misura della differenza fra la superficie catastale e quella effettiva con
l'esecuzione della relativa variazione catastale.
Determinare il controvalore della suddetta differenza di superficie e pronunciarne l'attribuzione al
Dott. , condannando le SI. e a pagare, a titolo Parte_1 Controparte_3 _2
di conguaglio, allo stesso Dott. la somma corrispondente a tale controvalore, con la Pt_1
rivalutazione monetaria e gli interessi legali.
Pronunciare l'attribuzione al Dott. (in aggiunta ai beni immobili e mobili e al Parte_1
conguaglio già attribuitigli dalla sentenza del Tribunale di Cuneo n. 522/2022) della somma di Euro
241.435,00 (corrispondente alla metà dei depositi e conti bancari e postali cointestati al de cuius
IG e alla moglie IGa ) di cui al precedente capo III. Persona_1 Persona_2
Con ogni conseguente pronuncia e condanna.
Pronunciare l'attribuzione al Dott. (in aggiunta ai beni immobili e mobili e al Parte_1
conguaglio già attribuitigli dalla sentenza del Tribunale di Cuneo n. 522/2022) della somma di Euro
241.435,00 (corrispondente alla metà dei depositi e conti bancari e postali cointestati al de cuius
IG e alla moglie IGa ) di cui al precedente capo III. Persona_1 Persona_2
Con ogni conseguente pronuncia e condanna
Rigettare l'appello incidentale delle SI.re , relativo alla pretesa condanna di Pt_1 Parte_1
alle spese dei consulenti di parte di queste ultime (punto 5 – pagg. da 16 a 18 – e conclusioni – pag. 19
– della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale datata 3/3/2023).
pagina 2 di 15 Rigettare la domanda delle SI.re diretta a ottenere le spese del secondo grado del giudizio Pt_1
(punto 6 – pag. 18 - e conclusioni – pag. 20 –della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale datata 3/3/2023).
Dare atto che il Dott. non accetta il contraddittorio su quanto esposto dalla controparte Parte_2 relativamente all'asserita “Mancata esecuzione della sentenza di primo grado …” (punto 7– pagg. 18,
19 – della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale datata 3/3/2023).”
Per le appellate ed appellanti incidentali:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis;
in via preliminare: - rigettare le istanze istruttorie e di rinnovazione della C.T.U. formulate da parte appellante, in quanto inammissibili, superflue ed irrilevanti;
nel merito: - in ogni caso, rigettare il secondo ed il quarto motivo di appello proposti da
[...]
in quanto infondati in fatto ed in diritto;
Parte_1
- sul primo motivo di appello presentato da , ammettere la rendicontazione ex art. Parte_1
723 c.c. limitatamente alle spese precisate nel punto 1) della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale del 3.3.2023, effettuare la liquidazione delle somme da imputarsi a debito ereditario ex art. 752 c.c., stabilendo la misura in cui le odierne appellate sono tenute al concorso, entro i rigorosi limiti della loro quota ereditaria;
rigettare nel resto;
- sul terzo motivo di appello, nulla si oppone, richiamando quanto osservato al punto 3) della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale del 3.3.2023.
Nel merito, in via di appello incidentale: - in riforma della sentenza n. 522/2022 del Tribunale di
Cuneo in composizione collegiale, condannare alla rifusione in favore delle odierne Parte_1
conchiudenti delle spese di assistenza tecnica pari ai corrispettivi professionali spettanti ai CC.TT.PP.,
Arch. e Dott. , quantificati in € 72.392,08, come da parcelle CP_4 Controparte_5
professionalimprodotte nel primo grado di giudizio.
Con conferma della sentenza appellata in ogni altro punto.
In ogni caso: - con il favore delle spese del grado di appello, accessori di legge compresi.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e , a seguito del decesso del padre, avvenuto in _2 Controparte_1 Persona_1
data 21/08/2012, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Cuneo il fratello, , e Parte_1 la madre , chiedendo che fosse determinato l'asse ereditario, di cui il de cuius aveva Persona_2
disposto per testamento, e, se del caso, previa riduzione delle disposizioni lesive della loro quota di pagina 3 di 15 riserva, fosse disposta la divisione dei beni ereditari. aveva infatti redatto un testamento olografo, con il quale aveva costituito in favore Persona_1 della coniuge, , l'usufrutto vitalizio generale su tutti i beni immobili e mobili, quindi Persona_2
aveva lasciato la sola quota di legittima alle figlie, e mentre di tutto il residuo _2 CP_1
patrimonio aveva disposto in favore del figlio , al quale aveva espressamente assegnato Parte_1 alcuni beni, e cioè la ” con relativi fabbricati, terreni e i beni mobili d'arredamento. Persona_3
si costituiva in giudizio, manifestando il proprio disinteresse rispetto alle operazioni Persona_2
di divisione;
mentre non si opponeva alla divisione, ma allegava di avere effettuato Parte_1
delle spese, che avevano incrementato il valore dei beni oggetto della comunione e di cui chiedeva il riconoscimento.
Nel corso del giudizio veniva svolte varie CTU, per ricostruire l'asse ereditario, quindi per determinare il valore dell'usufrutto, costituito in favore di , che decedeva nel corso del giudizio. Persona_2
Interrotto il giudizio per il decesso della , una volta riassunta la causa, veniva disposta ER un'integrazione della CTU per la predisposizione del progetto di divisione.
Quindi con sentenza pronunciata in data 25/05/2022 il Tribunale, respinta la domanda di risarcimento danni delle attrici, accertato che non vi era stata, per effetto delle disposizioni testamentarie lesione della quota riservata spettante a e , determinava in € 1.008.406,66 il _2 Controparte_1
valore della quota di riserva spettante a ciascuna delle attrici, quindi dichiarava lo scioglimento della comunione ereditaria e provvedeva all'assegnazione dei beni suddivisi in due lotti, di cui uno veniva assegnato a e l'altro congiuntamente a e , ponendo Parte_1 _2 Controparte_1
a carico di queste ultime un conguaglio in denaro di € 170.186,67.
Le spese del giudizio venivano infine interamente poste a carico di , come pure quelle Parte_1 di CTU e quelle occorrenti “alle necessarie iscrizioni e trascrizioni”, cui veniva Parte_1
condannato a procedere a proprie cura e spese.
Avverso la predetta sentenza, notificata in data 27/10/2022, proponeva appello con Parte_1
atto notificato in data 27/11/2022.
Si costituivano in giudizio e , chiedendo che, dichiarati inammissibili _2 Controparte_1
o comunque rigettati il secondo e il quarto motivo d'impugnazione, fosse ammessa la
“rendicontazione”, ex art. 723 c.c., limitatamente ad alcune delle spese;
quindi, proponevano a loro volta appello incidentale.
2. I motivi d'appello principale
Con il primo motivo d'impugnazione lamenta che il Tribunale abbia pronunciato Parte_1
lo scioglimento della comunione ereditaria, procedendo alla assegnazione dei beni oggetto della pagina 4 di 15 comunione, senza aver disposto o fatto effettuare la resa dei conti prevista dall'art. 723 c.c., la quale costituisce operazione, che deve necessariamente precedere la divisione, in quanto preliminare alla determinazione della quota spettante a ciascun condividente.
Osserva l'appellante come sin dalla sua comparsa di costituzione avesse indicato i presupposti e l'oggetto del rendiconto richiesto, rappresentato dalle somme da lui anticipate per interventi edilizi sui fabbricati della Cascina San Bernardo in OL, in epoca precedente la morte del padre, così come aveva indicato le somme versate dopo l'apertura della successione per la pubblicazione del testamento, la dichiarazione di successione, le relative imposte e tasse, producendo i relativi documenti contabili e fiscali.
Tale istanza era poi stata tempestivamente e reiteratamente riproposta, ma il Tribunale aveva omesso di disporre alcunché al riguardo.
Nel costituirsi nel presente grado di giudizio e hanno dichiarato di _2 Controparte_1
non opporsi in linea di principio alla rendicontazione ex art. 723 c.c., tuttavia hanno contestato l'esistenza del diritto al rimborso per le spese concernenti asseriti interventi edilizi nella Cascina San
Bernardo di OL, prima della morte del padre, trattandosi di interventi indicati in maniera del tutto generica e indeterminata, oltre che di spese effettuate prima dell'apertura della successione.
Per quanto concerne invece le spese sostenute dopo il decesso del padre, per la pubblicazione del testamento, la dichiarazione di successione, le tasse e imposte di successione e le tasse automobilistiche nell'auto intestata al de cuius, affermano che nulla osti alla rendicontazione in seno alla divisione, dichiarandosi disponibili a concorrere a dette spese, fatta eccezione per quelle sostenute per le volture catastali, unilateralmente eseguite da per attribuire alle sorelle beni ereditari Parte_1
individuati dal fratello, in assenza di qualsivoglia accordo, e peraltro in misura assolutamente insufficiente, visto che il valore dei beni ad esse attribuiti con quelle volture era pari a complessivi euro
871.725,00, mentre il valore delle loro due quote, pari ai 2/6, accertato in giudizio è di complessivi euro
2.016.813,33.
Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 29/03/2023 l'appellante nel prendere atto della posizione espressa dalle appellate dichiarava, "al fine di semplificare le operazioni, eliminando ogni contenzioso al riguardo", di accettare a sua volta che dal rendiconto e dalle conseguenti pronunce fossero escluse sia le spese sostenute prima dell'apertura della successione, relative agli interventi edilizi nella Cascina San Bernardo di OL, sia quelle per le volture catastali.
Procedeva quindi l'appellante in seno alla comparsa conclusionale a riassumere nello specifico l'ammontare di tali residue spese, e tali conteggi non hanno formato oggetto di contestazione con le note di replica.
pagina 5 di 15 Per effetto delle posizioni assunte dalle parti del presente grado di giudizio, può ritenersi che, sulla materia originariamente oggetto del primo motivo d'impugnazione principale, sia sostanzialmente cessata la materia del contendere, avendo le parti nella sostanza raggiunto un accordo circa le spese da inserire, in quello che esse definiscono “rendiconto”, per cui la pronuncia non può che essere conforme alla volontà espressa dalle parti sul punto.
Occorre tuttavia fare alcune precisazioni in diritto, anche con riferimento alla pronuncia che dovrà essere emessa allo scopo di recepire l'accordo raggiunto tra le parti al riguardo.
Entrambe le parti si esprimono in maniera impropria in termini di rendicontazione con riferimento a spese che, sia con riguardo a quelle che ormai non vengono più in rilievo, sia con riguardo a quelle che vengono ancora in considerazione, non rientrano nel rendiconto di cui all'art. 723 c.c.
Il rendiconto in senso proprio riguarda esclusivamente le spese effettuate successivamente al sorgere della comunione, da parte di uno o alcuni dei condividenti, per i beni, che fanno parte della comunione, ovvero può riguardare i frutti incassati relativamente a beni oggetto della comunione. Di queste poste attive e/o passive, spettanti ai condividenti, deve essere tenuto conto nella determinazione delle porzioni da attribuire loro e quindi si tratta di un'operazione che si inserisce nella formazione del progetto di divisione.
Le spese sostenute prima che sui beni si formasse la comunione, perché ancora non si era aperta la successione ereditaria, esulano da tale ambito, poiché, al di là della necessità di dimostrare in base a quale titolo o accordo con l'allora proprietario siano state eseguite, si tratterebbe al più di un credito nei confronti della massa, se fosse dimostrato un impegno del de cuius alla restituzione di quegli esborsi o al riconoscimento di quelle migliorie o incrementi.
Analogamente non hanno nulla a che vedere con le operazioni di cui all'art. 723 c.c., le spese anticipate da uno dei coeredi, che trovano causa nell'apertura della successione (pubblicazione testamento, dichiarazione successione, tasse, ecc.), costituendo quelle debiti dell'eredità, che quindi avrebbero dovuto essere considerate tra le passività, nell'ambito della ricostruzione dell'asse ereditario.
Tale operazione non è stata compiuta dal Tribunale di Cuneo e le parti, per la posizione espressa nel presente giudizio, hanno sostanzialmente prestato il loro consenso a regolare nei rapporti interni i debiti ereditari, provvedendo a rimborsare al coerede che le ha anticipate la quota di loro debenza.
Le spese in oggetto sono le seguenti: spese notarili di pubblicazione del testamento e di trascrizione del verbale di pubblicazione e della dichiarazione di successione, come documentate dalle fatture del Notaio n. 935/2012, Per_4
dell'importo di euro 1.352,40, e n. 276/2013, dell'importo di euro 2.662,00 (docc. 5 e 6 appellante); le imposte e tasse di successione, per l'ammontare di euro 31.437,47, come da Modello F23 del pagina 6 di 15 05/03/2013 (v. doc. 7 appellante); le spese per tasse automobilistiche di bollo per gli anni 2013 e 2014 dell'autovettura Volkswagen
Passat, targata AP206SV, di proprietà del de cuius, dell'ammontare di euro 518,94 (v. doc. 9 appellante).
Rispetto all'importo totale di euro 35.970,81, le appellate devono essere onerate del rimborso, in proporzione della loro quota di 1/6 ciascuna, di € 5.995,14.
Trattandosi di importi che, come precisato, avrebbero dovuto essere computati in sede di ricostruzione dell'asse ereditario, non rappresentano un credito di valore sul quale possano essere riconosciuti, secondo quanto richiesto dall'appellante, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal momento del loro esborso, sicché possono essere riconosciuti gli interessi legali solo dalla presente pronuncia.
Con il secondo motivo d'appello lamenta che il Tribunale di Cuneo non abbia Parte_1
disposto il richiesto supplemento di CTU quanto ai terreni in Saluzzo, di cui era stata evidenziata la diminuzione della superficie coltivabile, per effetto dell'erosione del fiume Po, con scostamento tra le risultanze catastali e l'attuale situazione effettiva, così attribuendogli, essendo quei terreni stati inseriti nel lotto a lui assegnato, una superficie di terreno inferiore a quella risultante catastalmente. Trattandosi di terreni della complessiva superficie catastale di ettari 4.56.90, la minor superficie di terreno attribuita
è superiore ad are 91.38, e cioè al 20%.
Sostiene l'appellante si sia quindi verificata la violazione degli artt. 726 e 727, comma 1, c.c., con riferimento alla stima dei beni oggetto di divisione e di conseguenza alla formazione delle porzioni.
L'appellante insiste pertanto affinché venga disposto in questo grado di giudizio un supplemento di
CTU per accertare o meno l'erosione fluviale e in caso positivo per verificare l'entità della differenza tra la superficie catastale di quella effettiva.
Le appellate si oppongono a tale richiesta istruttoria ed eccepiscono altresì l'inammissibilità del motivo d'appello, in quanto si limiterebbe a riprodurre pedissequamente le osservazioni già formulate dal c.t.p. dell'appellante in primo grado, a cui avrebbe fornito risposta il c.t.u., arch. Per_5
Ribadiscono le appellate come quel terreno sia stato dal 2013 condotto in affitto da Parte_1
senza che nel contratto di affitto venisse evidenziato alcunché circa la diversa consistenza dei beni;
inoltre, in qualità di affittuario, avrebbe dovuto curare egli stesso la manutenzione Parte_1
ordinaria di quei terreni;
da ultimo, rilevano come la questione relativa all'esistenza sul terreno di un fabbricato collabente sia sostanzialmente irrilevante, non essendo stato attribuito alcun valore economico a quel fabbricato.
Le argomentazioni svolte dalle appellate ed anche le considerazioni esposte dal c.t.u., in replica alle osservazioni depositate dal c.t.p. dell'odierno appellante, rispetto al terzo elaborato depositato in data pagina 7 di 15 24/01/2020, non risultano pertinenti.
Il c.t.u. con riferimento alle osservazioni formulate, riguardo alla erosione dei terreni in Saluzzo, svolge delle considerazioni prive di contenuto tecnico, unico ambito rispetto al quale, per le sue competenze, è chiamato ad interloquire.
Osserva infatti il c.t.u. come l'elemento della riduzione della superficie dei terreni, non sia stato reso noto dal c.t.p. di quando nel corso dell'ultimo incontro proponeva Parte_1 Parte_1
di assegnare alle sorelle i terreni ed il fabbricato indiviso in Saluzzo;
inoltre, osserva come questi beni siano stati locati dal 2013 a , che avrebbe quindi dovuto curarsi di preservare il bene Parte_1
ricevuto, aggiungendo come nel contratto d'affitto l'estensione del terreno corrisponda a quella che è stata considerata dal c.t.u.
Tali rilievi non risultano dirimenti.
La circostanza che il contratto d'affitto riporti le superficie catastali dei beni affittati non rappresenta elemento idoneo a dimostrare che quella fosse la superficie effettiva a quel momento;
così pure la manutenzione ordinaria del terreno non solo può non essere sufficiente a contrastare fenomeni di erosione fluviale, ma in ogni caso l'omissione di quegli obblighi non potrebbe condurre alla conseguenza di assegnare in proprietà un bene di valore inferiore a quello effettivo, potendo invece gli altri coeredi agire per l'eventuale risarcimento dei danni per il depauperamento dei beni, causato dalla negligenza nella custodia o nella manutenzione, da parte del coerede, che conduceva quei beni in affitto.
È invece dirimente, al fine di escludere l'accoglibilità della richiesta di integrazione della CTU, la tardività del tema introdotto nel giudizio ormai al termine dell'ultima integrazione di CTU disposta.
Non può trascurarsi di considerare come tutti i beni facenti parte dell'asse ereditario di Persona_1
abbiano formato oggetto di stima da parte del c.t.u. nel corso della prima CTU depositata in data
13/07/2015, nell'ambito della quale con specifico riferimento al compendio immobiliare in Saluzzo, il c.t.u. valutava tanto il fabbricato, al quale attribuiva un valore di stima di € 38.500,00, precisando come: “…considerate le caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene, la consistenza, considerato che il fabbricato si trova in una zona agricola, ed in condizioni quasi di unità collabente, fatte le dovute comparazioni con immobili consimili a quelli oggetto di stima e da informazioni assunte in loco mediante un'indagine di mercato, tenuto conto del grado di conservazione, nonché del momento di stallo in cui si trova il mercato immobiliare, si può esprimere il seguente giudizio di stima: €
38.500,00.”; quanto i terreni agricoli precisando che: “La superficie complessiva del sopra descritto terreno agricolo, in un unico appezzamento, è pari a mq 45.690,00 corrispondenti a 12,00 giornate piemontesi;
pertanto, considerando il valore medio della zona, dove il terreno risulta caratterizzato da
pagina 8 di 15 una elevata umidità in quanto direttamente confinante con il fiume Po e pertanto non adatto a tutte le colture, di circa 35.000,00 €/giornata, se ne stima un valore pari a € 420.000,00”.
Rispetto alla descrizione e valutazione dei beni facenti parte del complesso immobiliare in Saluzzo non veniva da parte del c.t.p. di svolto alcun rilievo o critica, visto che le uniche Parte_1
osservazioni depositate concernevano la valutazione di altri due compendi, e cioè la e Persona_3
la Cascina San Bernardo.
Ulteriormente il tema del valore degli immobili veniva preso in esame nel corso del supplemento di
CTU depositato in data 18/10/2017, finalizzato a quantificare il valore dell'usufrutto costituito in favore di . Persona_2
In quella sede i consulenti di parte sostanzialmente concordavano sulle modalità di calcolo del valore del diritto di usufrutto (v. pagg. 9 e ss. dell'elaborato), prendendo proprio a riferimento, per i terreni in
Saluzzo, la superficie di Ha 4,57, che ora viene contestata.
Infine, nel corso delle ultime operazioni peritali, con cui il c.t.u. provvedeva, sulla base delle conclusioni di stima già in precedenza raggiunte, a predisporre il progetto di divisione, alcun rilievo nel senso ora esposto nel motivo di gravame, veniva rappresentato, emergendo la questione solo in sede di osservazioni finali alla bozza.
Orbene la circostanza di fatto dedotta (riduzione della superficie dei terreni a causa di fenomeni di erosione fluviale non meglio collocati nel tempo) non poteva certo essere ignota a , Parte_1
che quei terreni aveva condotto in affitto dal 2013, in forza di contratto stipulato con la madre, ER
, usufruttuaria di quei beni, né egli riferisce trattarsi di circostanza appresa in corso di giudizio,
[...]
offrendo di dimostrare quando ciò sia avvenuto.
È evidente dunque come quelle circostanze dovessero essere allegate sin ab origine, essendo esse funzionali, anzitutto, alla corretta ricostruzione del valore dell'asse ereditario, primo passaggio all'esito del quale avrebbe dovuto essere verificato se, per effetto del legato in sostituzione di legittima in favore della coniuge e della specifica assegnazione al figlio di un bene ereditario di consistente Parte_1
valore, al di là della quota astratta (corrispondente alla quota di legittima) lasciata da Persona_1
alle due figlie, si fosse, o meno, in concreto verificata una lesione della quota di riserva.
Pertanto, quelle circostanze avrebbero dovuto far parte della tempestiva allegazione, o contestazione delle deduzioni avversarie, poiché destinate a concorrere alla formazione del thema decidedum e probandum del giudizio avente ad oggetto la determinazione del valore delle quote in concreto spettanti alle due attrici, oltre che, con riferimento alla domanda di scioglimento della comunione, a determinare il valore dei beni da dividere.
pagina 9 di 15 , a mezzo delle osservazioni presentate dal proprio c.t.p., non ha minimamente Parte_1 precisato se tale fenomeno di erosione si sia verificato prima dell'apertura della successione, ovvero in un momento successivo, già costituitasi la comunione ereditaria tra le odierne parti.
Tale circostanza non è affatto priva di rilevanza, atteso che, come sopra esposto, nel primo caso, dovrebbe essere rideterminato il valore dell'intero asse ereditario e conseguentemente delle quote spettanti a ciascun coerede, per poi procedere ad una coerente formazione dei lotti;
nel secondo caso, dovrebbe invece essere rielaborato il progetto di divisione, tenendo conto dell'esistenza di un complessivo minor valore di beni da dividere.
L'allegazione tardiva, ed anche per alcuni versi generica, riguardo al momento in cui si sarebbe verificata la dedotta riduzione di consistenza dei beni, rende dunque inammissibile l'istanza di approfondimenti istruttori sul punto.
Il motivo d'appello, che correttamente denuncia il mancato esame da parte del Tribunale di tali profili, sollevati con le osservazioni alla CTU e poi in sede di scritti conclusionali, deve quindi essere respinto.
Con il terzo motivo d'impugnazione lamenta la mancata attribuzione della somma Parte_1
di euro 241.435,00, corrispondente alla metà dei valori depositati sui conti e depositi bancari e postali cointestati al padre, e alla madre, . Persona_1 Persona_2
Rileva al riguardo l'appellante come, dopo avere assegnato gli immobili sulla base dei due lotti formati e aver posto a carico di e un conguaglio in denaro pari ad euro _2 Controparte_1
170.186,67, la sentenza di primo grado abbia precisato che "conseguentemente non dovrà essere riconosciuta loro alcuna parte del denaro disponibile", tuttavia ha omesso di attribuire tale importo a
. Parte_1
Le appellate ammettono che vi sia stata tale omissione, tanto da affermare, con la loro comparsa di costituzione nel presente giudizio, che "nulla oppongono all'attribuzione all'appellante della somma pari a € 241.435,00, pari alla metà dell'attivo dei conti correnti cointestati al sig. Persona_1
all'epoca della sua morte" (v. pag. 12 comparsa di costituzione), limitandosi ad osservare come non si tratti di una vera riforma della sentenza, ma dell'esplicitazione di quanto già desumibile dalla motivazione.
Pur essendo ciò condivisibile, in ogni caso l'omessa pronuncia nel dispositivo necessita di essere corretta.
Pertanto, deve disporsi l'assegnazione a - con integrazione in tal senso dei beni Parte_1
ricompresi nel Lotto 1 a lui attribuito - dei valori mobiliari depositati sui conti e depositi bancari e postali cointestati a per l'importo di € 241.235,00. Persona_1
pagina 10 di 15 Con il quarto motivo d'appello principale viene censurata la statuizione in punto spese, in forza della quale è stato condannato all'integrale rifusione delle spese in favore di e Parte_1 _2
, pur essendo egli risultato soccombente in misura minima, essendo invece stata Controparte_1
respinta la domanda delle convenute di vedersi riconoscere una quota di riserva pari ai 2/9 ciascuna, nonché la domanda di riduzione e la domanda con cui chiedevano che egli fosse condannato a conferire all'asse ereditario le donazioni dirette o indirette ricevute.
Parimenti sono state ingiustamente poste a suo integrale carico le spese di CTU.
Le parti appellate contestano la fondatezza del motivo d'impugnazione, rilevando come
[...]
faccia riferimento ad una nozione di soccombenza formale, anziché alla soccombenza Parte_1
sostanziale, che consiste nella valutazione globale dell'esito del giudizio, ed in base alla quale risulta soccombente anche colui le cui richieste ed eccezioni siano state accolte solo in minima parte.
Considerato il contesto in cui la lite era sorta, e cioè a seguito dell'attribuzione unilaterale da parte di alle sorelle di determinati beni in natura, che sono risultati essere di valore Parte_1
macroscopicamente inferiore al valore della quota ad esse spettante, la lesione del diritto ereditario e della quota riservata era stato accertato, anche se tale lesione era dipesa non dalle disposizioni del de cuius, ma dal comportamento dell'erede.
Il motivo d'appello risulta fondato nei termini che seguono.
Occorre considerare come, se è pur vero che e hanno instaurato il _2 Controparte_1 giudizio per reagire all'iniziativa unilaterale del fratello, che aveva provveduto ad attribuire loro determinati beni, procedendo alle volture catastali, è altresì vero che quella intestazione era priva di qualsivoglia validità ed efficacia, dal momento che essa non si fondava su alcun atto negoziale di divisione e del resto, stanti le molteplici ragioni di contrasto, riguardo all'eredità paterna, la necessità di pervenire ad una soluzione giudiziale risultava ineludibile.
Orbene, nei giudizi di scioglimento della comunione deve essere presa in considerazione anche la condotta preprocessuale delle parti, soprattutto quando una di queste rifiuti di addivenire ad una divisione bonaria, ovvero affermi la titolarità di diritti esclusivi di proprietà su alcuni beni della comunione. (v. Cass. 24/01/2020 n. 1635), tuttavia, sulla base di quella, non può essere totalmente pretermessa la valutazione dell'esito complessivo del giudizio – una volta che quello sia stato instaurato –dovendosi considerare quale esito abbiano avuto le contrapposte domande.
Inoltre, per quanto attiene più propriamente alla parte relativa alla domanda di divisione, cui
[...]
non si è ovviamente opposto, occorre tenere conto di come, secondo la consolidata Parte_1 giurisprudenza della Corte di Cassazione, “vanno poste a carico della massa le spese che sono servite a condurre nel comune interesse il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali sulla
pagina 11 di 15 soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, sono state necessitate da eccessive pretese o da inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte” (cfr. ex multis Cass. 03/05/2024 n. 12068; Cass. 24/01/2020 n. 1635 Cass. 24/01/2020 n. 1635
Cass. 22903/2013; Cass. n.3083/2006, Cass. n. 7059/2002).
Il principio enunciato comporta che ciascuno dei condividenti debba sopportare le spese necessarie alla divisione in proporzione alla propria quota di partecipazione alla comunione.
Pertanto, una percentuale delle spese del giudizio di primo grado, pari ai 2/3, deve essere imputata alla domanda di scioglimento della comunione, priva di carattere contenzioso, con ripartizione di quelle spese in base alle rispettive quote di partecipazione alla comunione, e quindi per i 4/6 (pari a 5/12) a carico di e per i 2/6 (pari a 3/12) a carico di e . Parte_1 _2 Controparte_1
Il restante 1/3 delle spese afferisce alla parte contenziosa del giudizio, rispetto alla quale le odierne appellate sono risultate prevalentemente soccombenti, essendo stata disattesa la loro richiesta di determinazione della quota di partecipazione all'eredità nella misura dei 2/9, anziché dei 2/6; nonché la domanda di collazione, pur genericamente formulata, con riferimento a supposte donazioni dirette ed indirette ricevute dal fratello;
la prospettata domanda di riduzione delle disposizioni Parte_1
testamentarie; la richiesta di quantificazione dei valori mobiliari depositati sui conti correnti e deposito titoli caduti in successione nell'importo di € 483.630,00, anziché in quello poi accertato pari alla metà di quell'importo; infine rispetto alla domanda di riconoscimento dei frutti percepiti da
[...]
in relazione ai beni ereditari, frutti quantificati in € 200.000,00. Parte_1
è invece risultato soccombente rispetto alla richiesta di “rendimento del conto”, Parte_1
essenzialmente per quanto concerneva la pretesa di vedersi rimborsati gli importi relativi alle spese per interventi edilizi eseguiti nella Cascina San Bernardo.
Deve pertanto ritenersi che i 4/6 dei 2/3 delle spese concernenti la divisione, pari ai 5/12, che le odierne appellate avrebbero diritto a vedersi rifondere da , debbano essere parzialmente Parte_1
compensate con 1/3 delle spese, pari a 4/12, afferenti alla parte contenziosa del giudizio, rispetto alla quale esse sono risultate prevalentemente soccombenti, con condanna di a rifondere Parte_1
loro 1/12 delle spese di lite.
Tenuto conto della condotta preprocessuale tenuta da , in ordine alle operazioni Parte_1
propriamente divisionali, debbono infine essere dichiarate compensate le spese che dovrebbero essere rifuse in suo favore, in base alla quota di partecipazione alla comunione, da parte di e _2
. Controparte_1
Le spese di CTU di primo grado, in quanto funzionali alle operazioni di ricostruzione dell'asse e alla formazione dei lotti, debbono infine essere poste a carico delle parti in proporzione alle loro quote di pagina 12 di 15 partecipazione alla comunione, e quindi per i 4/6 a carico di e per i 2/6 a carico di Parte_1
e . _2 Controparte_1
3. Il motivo d'appello incidentale
e impugnano la sentenza nella parte in cui non ha provveduto in _2 Controparte_1
ordine alla richiesta di rifusione delle spese di c.t.p. da esse avanzata con le note depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni, osservando come le spese di assistenza tecnica risultino proporzionate e giustificate, visto il notevole contenuto tecnico del contenzioso.
Il motivo non risulta fondato.
Le appellanti incidentali si sono limitate a produrre due proposte di parcelle, l'una del dott. CP_5
, indicante un compenso di € 40.289,28, e l'altra dell'arch. indicante un
[...] CP_4 compenso di € 32.102,80, il tutto per il complessivo importo di € 72.392,08.
Dunque, al di là di non avere dimostrato di aver sostenuto le spese di cui chiedono la rifusione, non hanno neppure prodotto documenti aventi valore fiscale, al fine di comprovare l'effettività dell'onere sostenuto o comunque da sostenere.
L'ammontare delle spese di difesa tecnica, di cui viene chiesta la rifusione - che peraltro potrebbero essere riconosciute solo nella misura percentuale sopra indicata per le spese di lite - risulta inoltre manifestamente eccessiva, avendo riguardo, da un lato, al ben diverso ed inferiore ammontare dei compensi liquidati al c.t.u. (complessivi € 20.362,00), che ha svolto un ben più gravoso e rilevante incarico, dall'altro, alle sintetiche osservazioni e al non significativo contributo dato dai c.t.p. all'esame delle questioni tecniche oggetto di causa.
4. Le spese del giudizio d'appello
Tenuto conto del parziale accoglimento dell'appello principale e del rigetto dell'appello incidentale, le spese del presente grado di giudizio debbono essere compensate tra le parti nella misura di 1/3, con condanna di e a rifondere alla controparte i restanti 2/3, percentuale _2 Controparte_1
che si liquida, in base al valore del disputatum (da € 260.000,00 a € 520.000,00), in base ai valori prossimi ai medi per le fasi di studio ed introduttiva e in quelli minimi per la fase decisionale, per essere venuta meno nel corso del giudizio la contestazione su alcune ragioni del gravame, e così in complessivi € 6.202,00 (di cui € 2.800,00 per la fase di studio, € 1.701,00 per la fase di introduttiva e €
1.701,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese forfettario, accessori ed esposti documentati, dichiarando compensato il restante 1/3.
Tenuto conto dell'esito dell'appello incidentale, si deve dare atto dell'obbligo di cui all'art. 13, comma
1 quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi
17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pagina 13 di 15 pluriennale dello Stato – Legge di Stabilità 2013) per il versamento a carico delle appellanti incidentali,
e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello _2 Controparte_1 già versato all'atto della costituzione in giudizio.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello Parte_1
incidentale proposto da e , avverso la sentenza n. 522/2022 emessa _2 Controparte_1
dal Tribunale di Cuneo in data 25/05/2022, in parziale accoglimento dell'appello principale, ed in riforma dell'impugnata sentenza, così dispone: condanna e a rimborsare a la somma di € 5.995,14 _2 Controparte_1 Parte_1
ciascuna, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
assegna a - con integrazione in tal senso dei beni ricompresi nel Lotto 1 a lui Parte_1
attribuito - i valori mobiliari depositati sui conti e depositi bancari e postali cointestati a
[...]
per l'importo di € 241.235,00; Per_1
in riforma della statuizione in punto spese condanna a rifondere a e Parte_1 _2
1/12 delle spese del giudizio di primo grado, liquidate per l'intero in 61.085,00 per Controparte_1
compensi e € 450,00 per esposti, oltre rimborso spese forfettario 15% sui compensi, IVA e CPA, dichiarandone compensati i restanti 11/12; pone le spese di CTU per i 4/6 a carico di e per i 2/6 a carico di e Parte_1 _2 [...]
; CP_1 respinge l'appello incidentale proposto da e;
_2 Controparte_1 conferma nel resto l'impugnata sentenza;
condanna e a rifondere a i 2/3 delle spese del _2 Controparte_1 Parte_1
presente giudizio, percentuale che si liquida in € 6.202,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del
15% sui compensi, C.P.A. ed IVA, ed € 1.704,00 per esposti, dichiarandone compensato il restante 1/3; dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico delle appellanti incidentali, e _2
, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Controparte_1 già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in data 05/12/2024.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
pagina 14 di 15 dott. Alfredo Grosso
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai SIg. Magistrati dott. Alfredo GROSSO Presidente dott. Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. dott. Roberto RIVELLO Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1489/2022 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...], (C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Pinerolo, via Palestro n. 19, presso l'avv. Costanzo Bori, che lo rappresenta e difende in forza di procura a margine dell'atto di citazione in appello
APPELLANTE
Contro
, nata a [...] il [...], (C.F. , e Controparte_1 C.F._2
, nata a [...] il [...], (C.F. ), elettivamente _2 C.F._3
domiciliate in Torino, via Giolitti n. 4, presso lo studio dell'avv. Raffaella Rizzo, che le rappresenta e difende in forza di procura allegata alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione in appello
APPELLATE e APP. INCIDENTALI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 522/2002 emessa dal Tribunale di Cuneo in data
25/05/2022
- Divisione ereditaria
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
pagina 1 di 15 “In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cuneo in composizione collegiale n. 522/2022, decisa il 3/5/2022, pubblicata il 25/5/2022, notificata (come sopra) il 27/10/2022:
Respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione.
Previe le necessarie declaratorie
Disporre la resa dei conti, ai sensi dell'art. 723 cod. civ., fra le parti condividenti [richiesto (come ricordato sopra nel precedente capo I) dal Dott. ] mediante la disposizione di un Parte_1 supplemento di consulenza tecnica d'ufficio o comunque con le modalità che riterrà opportune.
All'esito del rendiconto pronunciare l'attribuzione al Dott. delle somme che Parte_1
risulteranno a suo credito e condannare le SI.re e a pagare al Dott. Controparte_1 _2
le somme stesse con la rivalutazione monetaria e con gli interessi legali. Pt_1
Disporre inoltre il supplemento di consulenza tecnica d'ufficio per accertare – previe le misurazioni e i rilievi del caso, anche topografici e fotografici – l'erosione (o meno) dei terreni in Saluzzo, distinti al
C.T. di Cuneo, Comune di Saluzzo al Foglio 2, Part. NN. 1, 2, 3, 15, 16, 17, 174 e, nel caso affermativo verificare l'entità e la misura della differenza fra la superficie catastale e quella effettiva con
l'esecuzione della relativa variazione catastale.
Determinare il controvalore della suddetta differenza di superficie e pronunciarne l'attribuzione al
Dott. , condannando le SI. e a pagare, a titolo Parte_1 Controparte_3 _2
di conguaglio, allo stesso Dott. la somma corrispondente a tale controvalore, con la Pt_1
rivalutazione monetaria e gli interessi legali.
Pronunciare l'attribuzione al Dott. (in aggiunta ai beni immobili e mobili e al Parte_1
conguaglio già attribuitigli dalla sentenza del Tribunale di Cuneo n. 522/2022) della somma di Euro
241.435,00 (corrispondente alla metà dei depositi e conti bancari e postali cointestati al de cuius
IG e alla moglie IGa ) di cui al precedente capo III. Persona_1 Persona_2
Con ogni conseguente pronuncia e condanna.
Pronunciare l'attribuzione al Dott. (in aggiunta ai beni immobili e mobili e al Parte_1
conguaglio già attribuitigli dalla sentenza del Tribunale di Cuneo n. 522/2022) della somma di Euro
241.435,00 (corrispondente alla metà dei depositi e conti bancari e postali cointestati al de cuius
IG e alla moglie IGa ) di cui al precedente capo III. Persona_1 Persona_2
Con ogni conseguente pronuncia e condanna
Rigettare l'appello incidentale delle SI.re , relativo alla pretesa condanna di Pt_1 Parte_1
alle spese dei consulenti di parte di queste ultime (punto 5 – pagg. da 16 a 18 – e conclusioni – pag. 19
– della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale datata 3/3/2023).
pagina 2 di 15 Rigettare la domanda delle SI.re diretta a ottenere le spese del secondo grado del giudizio Pt_1
(punto 6 – pag. 18 - e conclusioni – pag. 20 –della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale datata 3/3/2023).
Dare atto che il Dott. non accetta il contraddittorio su quanto esposto dalla controparte Parte_2 relativamente all'asserita “Mancata esecuzione della sentenza di primo grado …” (punto 7– pagg. 18,
19 – della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale datata 3/3/2023).”
Per le appellate ed appellanti incidentali:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis;
in via preliminare: - rigettare le istanze istruttorie e di rinnovazione della C.T.U. formulate da parte appellante, in quanto inammissibili, superflue ed irrilevanti;
nel merito: - in ogni caso, rigettare il secondo ed il quarto motivo di appello proposti da
[...]
in quanto infondati in fatto ed in diritto;
Parte_1
- sul primo motivo di appello presentato da , ammettere la rendicontazione ex art. Parte_1
723 c.c. limitatamente alle spese precisate nel punto 1) della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale del 3.3.2023, effettuare la liquidazione delle somme da imputarsi a debito ereditario ex art. 752 c.c., stabilendo la misura in cui le odierne appellate sono tenute al concorso, entro i rigorosi limiti della loro quota ereditaria;
rigettare nel resto;
- sul terzo motivo di appello, nulla si oppone, richiamando quanto osservato al punto 3) della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale del 3.3.2023.
Nel merito, in via di appello incidentale: - in riforma della sentenza n. 522/2022 del Tribunale di
Cuneo in composizione collegiale, condannare alla rifusione in favore delle odierne Parte_1
conchiudenti delle spese di assistenza tecnica pari ai corrispettivi professionali spettanti ai CC.TT.PP.,
Arch. e Dott. , quantificati in € 72.392,08, come da parcelle CP_4 Controparte_5
professionalimprodotte nel primo grado di giudizio.
Con conferma della sentenza appellata in ogni altro punto.
In ogni caso: - con il favore delle spese del grado di appello, accessori di legge compresi.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e , a seguito del decesso del padre, avvenuto in _2 Controparte_1 Persona_1
data 21/08/2012, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Cuneo il fratello, , e Parte_1 la madre , chiedendo che fosse determinato l'asse ereditario, di cui il de cuius aveva Persona_2
disposto per testamento, e, se del caso, previa riduzione delle disposizioni lesive della loro quota di pagina 3 di 15 riserva, fosse disposta la divisione dei beni ereditari. aveva infatti redatto un testamento olografo, con il quale aveva costituito in favore Persona_1 della coniuge, , l'usufrutto vitalizio generale su tutti i beni immobili e mobili, quindi Persona_2
aveva lasciato la sola quota di legittima alle figlie, e mentre di tutto il residuo _2 CP_1
patrimonio aveva disposto in favore del figlio , al quale aveva espressamente assegnato Parte_1 alcuni beni, e cioè la ” con relativi fabbricati, terreni e i beni mobili d'arredamento. Persona_3
si costituiva in giudizio, manifestando il proprio disinteresse rispetto alle operazioni Persona_2
di divisione;
mentre non si opponeva alla divisione, ma allegava di avere effettuato Parte_1
delle spese, che avevano incrementato il valore dei beni oggetto della comunione e di cui chiedeva il riconoscimento.
Nel corso del giudizio veniva svolte varie CTU, per ricostruire l'asse ereditario, quindi per determinare il valore dell'usufrutto, costituito in favore di , che decedeva nel corso del giudizio. Persona_2
Interrotto il giudizio per il decesso della , una volta riassunta la causa, veniva disposta ER un'integrazione della CTU per la predisposizione del progetto di divisione.
Quindi con sentenza pronunciata in data 25/05/2022 il Tribunale, respinta la domanda di risarcimento danni delle attrici, accertato che non vi era stata, per effetto delle disposizioni testamentarie lesione della quota riservata spettante a e , determinava in € 1.008.406,66 il _2 Controparte_1
valore della quota di riserva spettante a ciascuna delle attrici, quindi dichiarava lo scioglimento della comunione ereditaria e provvedeva all'assegnazione dei beni suddivisi in due lotti, di cui uno veniva assegnato a e l'altro congiuntamente a e , ponendo Parte_1 _2 Controparte_1
a carico di queste ultime un conguaglio in denaro di € 170.186,67.
Le spese del giudizio venivano infine interamente poste a carico di , come pure quelle Parte_1 di CTU e quelle occorrenti “alle necessarie iscrizioni e trascrizioni”, cui veniva Parte_1
condannato a procedere a proprie cura e spese.
Avverso la predetta sentenza, notificata in data 27/10/2022, proponeva appello con Parte_1
atto notificato in data 27/11/2022.
Si costituivano in giudizio e , chiedendo che, dichiarati inammissibili _2 Controparte_1
o comunque rigettati il secondo e il quarto motivo d'impugnazione, fosse ammessa la
“rendicontazione”, ex art. 723 c.c., limitatamente ad alcune delle spese;
quindi, proponevano a loro volta appello incidentale.
2. I motivi d'appello principale
Con il primo motivo d'impugnazione lamenta che il Tribunale abbia pronunciato Parte_1
lo scioglimento della comunione ereditaria, procedendo alla assegnazione dei beni oggetto della pagina 4 di 15 comunione, senza aver disposto o fatto effettuare la resa dei conti prevista dall'art. 723 c.c., la quale costituisce operazione, che deve necessariamente precedere la divisione, in quanto preliminare alla determinazione della quota spettante a ciascun condividente.
Osserva l'appellante come sin dalla sua comparsa di costituzione avesse indicato i presupposti e l'oggetto del rendiconto richiesto, rappresentato dalle somme da lui anticipate per interventi edilizi sui fabbricati della Cascina San Bernardo in OL, in epoca precedente la morte del padre, così come aveva indicato le somme versate dopo l'apertura della successione per la pubblicazione del testamento, la dichiarazione di successione, le relative imposte e tasse, producendo i relativi documenti contabili e fiscali.
Tale istanza era poi stata tempestivamente e reiteratamente riproposta, ma il Tribunale aveva omesso di disporre alcunché al riguardo.
Nel costituirsi nel presente grado di giudizio e hanno dichiarato di _2 Controparte_1
non opporsi in linea di principio alla rendicontazione ex art. 723 c.c., tuttavia hanno contestato l'esistenza del diritto al rimborso per le spese concernenti asseriti interventi edilizi nella Cascina San
Bernardo di OL, prima della morte del padre, trattandosi di interventi indicati in maniera del tutto generica e indeterminata, oltre che di spese effettuate prima dell'apertura della successione.
Per quanto concerne invece le spese sostenute dopo il decesso del padre, per la pubblicazione del testamento, la dichiarazione di successione, le tasse e imposte di successione e le tasse automobilistiche nell'auto intestata al de cuius, affermano che nulla osti alla rendicontazione in seno alla divisione, dichiarandosi disponibili a concorrere a dette spese, fatta eccezione per quelle sostenute per le volture catastali, unilateralmente eseguite da per attribuire alle sorelle beni ereditari Parte_1
individuati dal fratello, in assenza di qualsivoglia accordo, e peraltro in misura assolutamente insufficiente, visto che il valore dei beni ad esse attribuiti con quelle volture era pari a complessivi euro
871.725,00, mentre il valore delle loro due quote, pari ai 2/6, accertato in giudizio è di complessivi euro
2.016.813,33.
Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 29/03/2023 l'appellante nel prendere atto della posizione espressa dalle appellate dichiarava, "al fine di semplificare le operazioni, eliminando ogni contenzioso al riguardo", di accettare a sua volta che dal rendiconto e dalle conseguenti pronunce fossero escluse sia le spese sostenute prima dell'apertura della successione, relative agli interventi edilizi nella Cascina San Bernardo di OL, sia quelle per le volture catastali.
Procedeva quindi l'appellante in seno alla comparsa conclusionale a riassumere nello specifico l'ammontare di tali residue spese, e tali conteggi non hanno formato oggetto di contestazione con le note di replica.
pagina 5 di 15 Per effetto delle posizioni assunte dalle parti del presente grado di giudizio, può ritenersi che, sulla materia originariamente oggetto del primo motivo d'impugnazione principale, sia sostanzialmente cessata la materia del contendere, avendo le parti nella sostanza raggiunto un accordo circa le spese da inserire, in quello che esse definiscono “rendiconto”, per cui la pronuncia non può che essere conforme alla volontà espressa dalle parti sul punto.
Occorre tuttavia fare alcune precisazioni in diritto, anche con riferimento alla pronuncia che dovrà essere emessa allo scopo di recepire l'accordo raggiunto tra le parti al riguardo.
Entrambe le parti si esprimono in maniera impropria in termini di rendicontazione con riferimento a spese che, sia con riguardo a quelle che ormai non vengono più in rilievo, sia con riguardo a quelle che vengono ancora in considerazione, non rientrano nel rendiconto di cui all'art. 723 c.c.
Il rendiconto in senso proprio riguarda esclusivamente le spese effettuate successivamente al sorgere della comunione, da parte di uno o alcuni dei condividenti, per i beni, che fanno parte della comunione, ovvero può riguardare i frutti incassati relativamente a beni oggetto della comunione. Di queste poste attive e/o passive, spettanti ai condividenti, deve essere tenuto conto nella determinazione delle porzioni da attribuire loro e quindi si tratta di un'operazione che si inserisce nella formazione del progetto di divisione.
Le spese sostenute prima che sui beni si formasse la comunione, perché ancora non si era aperta la successione ereditaria, esulano da tale ambito, poiché, al di là della necessità di dimostrare in base a quale titolo o accordo con l'allora proprietario siano state eseguite, si tratterebbe al più di un credito nei confronti della massa, se fosse dimostrato un impegno del de cuius alla restituzione di quegli esborsi o al riconoscimento di quelle migliorie o incrementi.
Analogamente non hanno nulla a che vedere con le operazioni di cui all'art. 723 c.c., le spese anticipate da uno dei coeredi, che trovano causa nell'apertura della successione (pubblicazione testamento, dichiarazione successione, tasse, ecc.), costituendo quelle debiti dell'eredità, che quindi avrebbero dovuto essere considerate tra le passività, nell'ambito della ricostruzione dell'asse ereditario.
Tale operazione non è stata compiuta dal Tribunale di Cuneo e le parti, per la posizione espressa nel presente giudizio, hanno sostanzialmente prestato il loro consenso a regolare nei rapporti interni i debiti ereditari, provvedendo a rimborsare al coerede che le ha anticipate la quota di loro debenza.
Le spese in oggetto sono le seguenti: spese notarili di pubblicazione del testamento e di trascrizione del verbale di pubblicazione e della dichiarazione di successione, come documentate dalle fatture del Notaio n. 935/2012, Per_4
dell'importo di euro 1.352,40, e n. 276/2013, dell'importo di euro 2.662,00 (docc. 5 e 6 appellante); le imposte e tasse di successione, per l'ammontare di euro 31.437,47, come da Modello F23 del pagina 6 di 15 05/03/2013 (v. doc. 7 appellante); le spese per tasse automobilistiche di bollo per gli anni 2013 e 2014 dell'autovettura Volkswagen
Passat, targata AP206SV, di proprietà del de cuius, dell'ammontare di euro 518,94 (v. doc. 9 appellante).
Rispetto all'importo totale di euro 35.970,81, le appellate devono essere onerate del rimborso, in proporzione della loro quota di 1/6 ciascuna, di € 5.995,14.
Trattandosi di importi che, come precisato, avrebbero dovuto essere computati in sede di ricostruzione dell'asse ereditario, non rappresentano un credito di valore sul quale possano essere riconosciuti, secondo quanto richiesto dall'appellante, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal momento del loro esborso, sicché possono essere riconosciuti gli interessi legali solo dalla presente pronuncia.
Con il secondo motivo d'appello lamenta che il Tribunale di Cuneo non abbia Parte_1
disposto il richiesto supplemento di CTU quanto ai terreni in Saluzzo, di cui era stata evidenziata la diminuzione della superficie coltivabile, per effetto dell'erosione del fiume Po, con scostamento tra le risultanze catastali e l'attuale situazione effettiva, così attribuendogli, essendo quei terreni stati inseriti nel lotto a lui assegnato, una superficie di terreno inferiore a quella risultante catastalmente. Trattandosi di terreni della complessiva superficie catastale di ettari 4.56.90, la minor superficie di terreno attribuita
è superiore ad are 91.38, e cioè al 20%.
Sostiene l'appellante si sia quindi verificata la violazione degli artt. 726 e 727, comma 1, c.c., con riferimento alla stima dei beni oggetto di divisione e di conseguenza alla formazione delle porzioni.
L'appellante insiste pertanto affinché venga disposto in questo grado di giudizio un supplemento di
CTU per accertare o meno l'erosione fluviale e in caso positivo per verificare l'entità della differenza tra la superficie catastale di quella effettiva.
Le appellate si oppongono a tale richiesta istruttoria ed eccepiscono altresì l'inammissibilità del motivo d'appello, in quanto si limiterebbe a riprodurre pedissequamente le osservazioni già formulate dal c.t.p. dell'appellante in primo grado, a cui avrebbe fornito risposta il c.t.u., arch. Per_5
Ribadiscono le appellate come quel terreno sia stato dal 2013 condotto in affitto da Parte_1
senza che nel contratto di affitto venisse evidenziato alcunché circa la diversa consistenza dei beni;
inoltre, in qualità di affittuario, avrebbe dovuto curare egli stesso la manutenzione Parte_1
ordinaria di quei terreni;
da ultimo, rilevano come la questione relativa all'esistenza sul terreno di un fabbricato collabente sia sostanzialmente irrilevante, non essendo stato attribuito alcun valore economico a quel fabbricato.
Le argomentazioni svolte dalle appellate ed anche le considerazioni esposte dal c.t.u., in replica alle osservazioni depositate dal c.t.p. dell'odierno appellante, rispetto al terzo elaborato depositato in data pagina 7 di 15 24/01/2020, non risultano pertinenti.
Il c.t.u. con riferimento alle osservazioni formulate, riguardo alla erosione dei terreni in Saluzzo, svolge delle considerazioni prive di contenuto tecnico, unico ambito rispetto al quale, per le sue competenze, è chiamato ad interloquire.
Osserva infatti il c.t.u. come l'elemento della riduzione della superficie dei terreni, non sia stato reso noto dal c.t.p. di quando nel corso dell'ultimo incontro proponeva Parte_1 Parte_1
di assegnare alle sorelle i terreni ed il fabbricato indiviso in Saluzzo;
inoltre, osserva come questi beni siano stati locati dal 2013 a , che avrebbe quindi dovuto curarsi di preservare il bene Parte_1
ricevuto, aggiungendo come nel contratto d'affitto l'estensione del terreno corrisponda a quella che è stata considerata dal c.t.u.
Tali rilievi non risultano dirimenti.
La circostanza che il contratto d'affitto riporti le superficie catastali dei beni affittati non rappresenta elemento idoneo a dimostrare che quella fosse la superficie effettiva a quel momento;
così pure la manutenzione ordinaria del terreno non solo può non essere sufficiente a contrastare fenomeni di erosione fluviale, ma in ogni caso l'omissione di quegli obblighi non potrebbe condurre alla conseguenza di assegnare in proprietà un bene di valore inferiore a quello effettivo, potendo invece gli altri coeredi agire per l'eventuale risarcimento dei danni per il depauperamento dei beni, causato dalla negligenza nella custodia o nella manutenzione, da parte del coerede, che conduceva quei beni in affitto.
È invece dirimente, al fine di escludere l'accoglibilità della richiesta di integrazione della CTU, la tardività del tema introdotto nel giudizio ormai al termine dell'ultima integrazione di CTU disposta.
Non può trascurarsi di considerare come tutti i beni facenti parte dell'asse ereditario di Persona_1
abbiano formato oggetto di stima da parte del c.t.u. nel corso della prima CTU depositata in data
13/07/2015, nell'ambito della quale con specifico riferimento al compendio immobiliare in Saluzzo, il c.t.u. valutava tanto il fabbricato, al quale attribuiva un valore di stima di € 38.500,00, precisando come: “…considerate le caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene, la consistenza, considerato che il fabbricato si trova in una zona agricola, ed in condizioni quasi di unità collabente, fatte le dovute comparazioni con immobili consimili a quelli oggetto di stima e da informazioni assunte in loco mediante un'indagine di mercato, tenuto conto del grado di conservazione, nonché del momento di stallo in cui si trova il mercato immobiliare, si può esprimere il seguente giudizio di stima: €
38.500,00.”; quanto i terreni agricoli precisando che: “La superficie complessiva del sopra descritto terreno agricolo, in un unico appezzamento, è pari a mq 45.690,00 corrispondenti a 12,00 giornate piemontesi;
pertanto, considerando il valore medio della zona, dove il terreno risulta caratterizzato da
pagina 8 di 15 una elevata umidità in quanto direttamente confinante con il fiume Po e pertanto non adatto a tutte le colture, di circa 35.000,00 €/giornata, se ne stima un valore pari a € 420.000,00”.
Rispetto alla descrizione e valutazione dei beni facenti parte del complesso immobiliare in Saluzzo non veniva da parte del c.t.p. di svolto alcun rilievo o critica, visto che le uniche Parte_1
osservazioni depositate concernevano la valutazione di altri due compendi, e cioè la e Persona_3
la Cascina San Bernardo.
Ulteriormente il tema del valore degli immobili veniva preso in esame nel corso del supplemento di
CTU depositato in data 18/10/2017, finalizzato a quantificare il valore dell'usufrutto costituito in favore di . Persona_2
In quella sede i consulenti di parte sostanzialmente concordavano sulle modalità di calcolo del valore del diritto di usufrutto (v. pagg. 9 e ss. dell'elaborato), prendendo proprio a riferimento, per i terreni in
Saluzzo, la superficie di Ha 4,57, che ora viene contestata.
Infine, nel corso delle ultime operazioni peritali, con cui il c.t.u. provvedeva, sulla base delle conclusioni di stima già in precedenza raggiunte, a predisporre il progetto di divisione, alcun rilievo nel senso ora esposto nel motivo di gravame, veniva rappresentato, emergendo la questione solo in sede di osservazioni finali alla bozza.
Orbene la circostanza di fatto dedotta (riduzione della superficie dei terreni a causa di fenomeni di erosione fluviale non meglio collocati nel tempo) non poteva certo essere ignota a , Parte_1
che quei terreni aveva condotto in affitto dal 2013, in forza di contratto stipulato con la madre, ER
, usufruttuaria di quei beni, né egli riferisce trattarsi di circostanza appresa in corso di giudizio,
[...]
offrendo di dimostrare quando ciò sia avvenuto.
È evidente dunque come quelle circostanze dovessero essere allegate sin ab origine, essendo esse funzionali, anzitutto, alla corretta ricostruzione del valore dell'asse ereditario, primo passaggio all'esito del quale avrebbe dovuto essere verificato se, per effetto del legato in sostituzione di legittima in favore della coniuge e della specifica assegnazione al figlio di un bene ereditario di consistente Parte_1
valore, al di là della quota astratta (corrispondente alla quota di legittima) lasciata da Persona_1
alle due figlie, si fosse, o meno, in concreto verificata una lesione della quota di riserva.
Pertanto, quelle circostanze avrebbero dovuto far parte della tempestiva allegazione, o contestazione delle deduzioni avversarie, poiché destinate a concorrere alla formazione del thema decidedum e probandum del giudizio avente ad oggetto la determinazione del valore delle quote in concreto spettanti alle due attrici, oltre che, con riferimento alla domanda di scioglimento della comunione, a determinare il valore dei beni da dividere.
pagina 9 di 15 , a mezzo delle osservazioni presentate dal proprio c.t.p., non ha minimamente Parte_1 precisato se tale fenomeno di erosione si sia verificato prima dell'apertura della successione, ovvero in un momento successivo, già costituitasi la comunione ereditaria tra le odierne parti.
Tale circostanza non è affatto priva di rilevanza, atteso che, come sopra esposto, nel primo caso, dovrebbe essere rideterminato il valore dell'intero asse ereditario e conseguentemente delle quote spettanti a ciascun coerede, per poi procedere ad una coerente formazione dei lotti;
nel secondo caso, dovrebbe invece essere rielaborato il progetto di divisione, tenendo conto dell'esistenza di un complessivo minor valore di beni da dividere.
L'allegazione tardiva, ed anche per alcuni versi generica, riguardo al momento in cui si sarebbe verificata la dedotta riduzione di consistenza dei beni, rende dunque inammissibile l'istanza di approfondimenti istruttori sul punto.
Il motivo d'appello, che correttamente denuncia il mancato esame da parte del Tribunale di tali profili, sollevati con le osservazioni alla CTU e poi in sede di scritti conclusionali, deve quindi essere respinto.
Con il terzo motivo d'impugnazione lamenta la mancata attribuzione della somma Parte_1
di euro 241.435,00, corrispondente alla metà dei valori depositati sui conti e depositi bancari e postali cointestati al padre, e alla madre, . Persona_1 Persona_2
Rileva al riguardo l'appellante come, dopo avere assegnato gli immobili sulla base dei due lotti formati e aver posto a carico di e un conguaglio in denaro pari ad euro _2 Controparte_1
170.186,67, la sentenza di primo grado abbia precisato che "conseguentemente non dovrà essere riconosciuta loro alcuna parte del denaro disponibile", tuttavia ha omesso di attribuire tale importo a
. Parte_1
Le appellate ammettono che vi sia stata tale omissione, tanto da affermare, con la loro comparsa di costituzione nel presente giudizio, che "nulla oppongono all'attribuzione all'appellante della somma pari a € 241.435,00, pari alla metà dell'attivo dei conti correnti cointestati al sig. Persona_1
all'epoca della sua morte" (v. pag. 12 comparsa di costituzione), limitandosi ad osservare come non si tratti di una vera riforma della sentenza, ma dell'esplicitazione di quanto già desumibile dalla motivazione.
Pur essendo ciò condivisibile, in ogni caso l'omessa pronuncia nel dispositivo necessita di essere corretta.
Pertanto, deve disporsi l'assegnazione a - con integrazione in tal senso dei beni Parte_1
ricompresi nel Lotto 1 a lui attribuito - dei valori mobiliari depositati sui conti e depositi bancari e postali cointestati a per l'importo di € 241.235,00. Persona_1
pagina 10 di 15 Con il quarto motivo d'appello principale viene censurata la statuizione in punto spese, in forza della quale è stato condannato all'integrale rifusione delle spese in favore di e Parte_1 _2
, pur essendo egli risultato soccombente in misura minima, essendo invece stata Controparte_1
respinta la domanda delle convenute di vedersi riconoscere una quota di riserva pari ai 2/9 ciascuna, nonché la domanda di riduzione e la domanda con cui chiedevano che egli fosse condannato a conferire all'asse ereditario le donazioni dirette o indirette ricevute.
Parimenti sono state ingiustamente poste a suo integrale carico le spese di CTU.
Le parti appellate contestano la fondatezza del motivo d'impugnazione, rilevando come
[...]
faccia riferimento ad una nozione di soccombenza formale, anziché alla soccombenza Parte_1
sostanziale, che consiste nella valutazione globale dell'esito del giudizio, ed in base alla quale risulta soccombente anche colui le cui richieste ed eccezioni siano state accolte solo in minima parte.
Considerato il contesto in cui la lite era sorta, e cioè a seguito dell'attribuzione unilaterale da parte di alle sorelle di determinati beni in natura, che sono risultati essere di valore Parte_1
macroscopicamente inferiore al valore della quota ad esse spettante, la lesione del diritto ereditario e della quota riservata era stato accertato, anche se tale lesione era dipesa non dalle disposizioni del de cuius, ma dal comportamento dell'erede.
Il motivo d'appello risulta fondato nei termini che seguono.
Occorre considerare come, se è pur vero che e hanno instaurato il _2 Controparte_1 giudizio per reagire all'iniziativa unilaterale del fratello, che aveva provveduto ad attribuire loro determinati beni, procedendo alle volture catastali, è altresì vero che quella intestazione era priva di qualsivoglia validità ed efficacia, dal momento che essa non si fondava su alcun atto negoziale di divisione e del resto, stanti le molteplici ragioni di contrasto, riguardo all'eredità paterna, la necessità di pervenire ad una soluzione giudiziale risultava ineludibile.
Orbene, nei giudizi di scioglimento della comunione deve essere presa in considerazione anche la condotta preprocessuale delle parti, soprattutto quando una di queste rifiuti di addivenire ad una divisione bonaria, ovvero affermi la titolarità di diritti esclusivi di proprietà su alcuni beni della comunione. (v. Cass. 24/01/2020 n. 1635), tuttavia, sulla base di quella, non può essere totalmente pretermessa la valutazione dell'esito complessivo del giudizio – una volta che quello sia stato instaurato –dovendosi considerare quale esito abbiano avuto le contrapposte domande.
Inoltre, per quanto attiene più propriamente alla parte relativa alla domanda di divisione, cui
[...]
non si è ovviamente opposto, occorre tenere conto di come, secondo la consolidata Parte_1 giurisprudenza della Corte di Cassazione, “vanno poste a carico della massa le spese che sono servite a condurre nel comune interesse il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali sulla
pagina 11 di 15 soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, sono state necessitate da eccessive pretese o da inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte” (cfr. ex multis Cass. 03/05/2024 n. 12068; Cass. 24/01/2020 n. 1635 Cass. 24/01/2020 n. 1635
Cass. 22903/2013; Cass. n.3083/2006, Cass. n. 7059/2002).
Il principio enunciato comporta che ciascuno dei condividenti debba sopportare le spese necessarie alla divisione in proporzione alla propria quota di partecipazione alla comunione.
Pertanto, una percentuale delle spese del giudizio di primo grado, pari ai 2/3, deve essere imputata alla domanda di scioglimento della comunione, priva di carattere contenzioso, con ripartizione di quelle spese in base alle rispettive quote di partecipazione alla comunione, e quindi per i 4/6 (pari a 5/12) a carico di e per i 2/6 (pari a 3/12) a carico di e . Parte_1 _2 Controparte_1
Il restante 1/3 delle spese afferisce alla parte contenziosa del giudizio, rispetto alla quale le odierne appellate sono risultate prevalentemente soccombenti, essendo stata disattesa la loro richiesta di determinazione della quota di partecipazione all'eredità nella misura dei 2/9, anziché dei 2/6; nonché la domanda di collazione, pur genericamente formulata, con riferimento a supposte donazioni dirette ed indirette ricevute dal fratello;
la prospettata domanda di riduzione delle disposizioni Parte_1
testamentarie; la richiesta di quantificazione dei valori mobiliari depositati sui conti correnti e deposito titoli caduti in successione nell'importo di € 483.630,00, anziché in quello poi accertato pari alla metà di quell'importo; infine rispetto alla domanda di riconoscimento dei frutti percepiti da
[...]
in relazione ai beni ereditari, frutti quantificati in € 200.000,00. Parte_1
è invece risultato soccombente rispetto alla richiesta di “rendimento del conto”, Parte_1
essenzialmente per quanto concerneva la pretesa di vedersi rimborsati gli importi relativi alle spese per interventi edilizi eseguiti nella Cascina San Bernardo.
Deve pertanto ritenersi che i 4/6 dei 2/3 delle spese concernenti la divisione, pari ai 5/12, che le odierne appellate avrebbero diritto a vedersi rifondere da , debbano essere parzialmente Parte_1
compensate con 1/3 delle spese, pari a 4/12, afferenti alla parte contenziosa del giudizio, rispetto alla quale esse sono risultate prevalentemente soccombenti, con condanna di a rifondere Parte_1
loro 1/12 delle spese di lite.
Tenuto conto della condotta preprocessuale tenuta da , in ordine alle operazioni Parte_1
propriamente divisionali, debbono infine essere dichiarate compensate le spese che dovrebbero essere rifuse in suo favore, in base alla quota di partecipazione alla comunione, da parte di e _2
. Controparte_1
Le spese di CTU di primo grado, in quanto funzionali alle operazioni di ricostruzione dell'asse e alla formazione dei lotti, debbono infine essere poste a carico delle parti in proporzione alle loro quote di pagina 12 di 15 partecipazione alla comunione, e quindi per i 4/6 a carico di e per i 2/6 a carico di Parte_1
e . _2 Controparte_1
3. Il motivo d'appello incidentale
e impugnano la sentenza nella parte in cui non ha provveduto in _2 Controparte_1
ordine alla richiesta di rifusione delle spese di c.t.p. da esse avanzata con le note depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni, osservando come le spese di assistenza tecnica risultino proporzionate e giustificate, visto il notevole contenuto tecnico del contenzioso.
Il motivo non risulta fondato.
Le appellanti incidentali si sono limitate a produrre due proposte di parcelle, l'una del dott. CP_5
, indicante un compenso di € 40.289,28, e l'altra dell'arch. indicante un
[...] CP_4 compenso di € 32.102,80, il tutto per il complessivo importo di € 72.392,08.
Dunque, al di là di non avere dimostrato di aver sostenuto le spese di cui chiedono la rifusione, non hanno neppure prodotto documenti aventi valore fiscale, al fine di comprovare l'effettività dell'onere sostenuto o comunque da sostenere.
L'ammontare delle spese di difesa tecnica, di cui viene chiesta la rifusione - che peraltro potrebbero essere riconosciute solo nella misura percentuale sopra indicata per le spese di lite - risulta inoltre manifestamente eccessiva, avendo riguardo, da un lato, al ben diverso ed inferiore ammontare dei compensi liquidati al c.t.u. (complessivi € 20.362,00), che ha svolto un ben più gravoso e rilevante incarico, dall'altro, alle sintetiche osservazioni e al non significativo contributo dato dai c.t.p. all'esame delle questioni tecniche oggetto di causa.
4. Le spese del giudizio d'appello
Tenuto conto del parziale accoglimento dell'appello principale e del rigetto dell'appello incidentale, le spese del presente grado di giudizio debbono essere compensate tra le parti nella misura di 1/3, con condanna di e a rifondere alla controparte i restanti 2/3, percentuale _2 Controparte_1
che si liquida, in base al valore del disputatum (da € 260.000,00 a € 520.000,00), in base ai valori prossimi ai medi per le fasi di studio ed introduttiva e in quelli minimi per la fase decisionale, per essere venuta meno nel corso del giudizio la contestazione su alcune ragioni del gravame, e così in complessivi € 6.202,00 (di cui € 2.800,00 per la fase di studio, € 1.701,00 per la fase di introduttiva e €
1.701,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese forfettario, accessori ed esposti documentati, dichiarando compensato il restante 1/3.
Tenuto conto dell'esito dell'appello incidentale, si deve dare atto dell'obbligo di cui all'art. 13, comma
1 quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi
17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pagina 13 di 15 pluriennale dello Stato – Legge di Stabilità 2013) per il versamento a carico delle appellanti incidentali,
e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello _2 Controparte_1 già versato all'atto della costituzione in giudizio.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello Parte_1
incidentale proposto da e , avverso la sentenza n. 522/2022 emessa _2 Controparte_1
dal Tribunale di Cuneo in data 25/05/2022, in parziale accoglimento dell'appello principale, ed in riforma dell'impugnata sentenza, così dispone: condanna e a rimborsare a la somma di € 5.995,14 _2 Controparte_1 Parte_1
ciascuna, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
assegna a - con integrazione in tal senso dei beni ricompresi nel Lotto 1 a lui Parte_1
attribuito - i valori mobiliari depositati sui conti e depositi bancari e postali cointestati a
[...]
per l'importo di € 241.235,00; Per_1
in riforma della statuizione in punto spese condanna a rifondere a e Parte_1 _2
1/12 delle spese del giudizio di primo grado, liquidate per l'intero in 61.085,00 per Controparte_1
compensi e € 450,00 per esposti, oltre rimborso spese forfettario 15% sui compensi, IVA e CPA, dichiarandone compensati i restanti 11/12; pone le spese di CTU per i 4/6 a carico di e per i 2/6 a carico di e Parte_1 _2 [...]
; CP_1 respinge l'appello incidentale proposto da e;
_2 Controparte_1 conferma nel resto l'impugnata sentenza;
condanna e a rifondere a i 2/3 delle spese del _2 Controparte_1 Parte_1
presente giudizio, percentuale che si liquida in € 6.202,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del
15% sui compensi, C.P.A. ed IVA, ed € 1.704,00 per esposti, dichiarandone compensato il restante 1/3; dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico delle appellanti incidentali, e _2
, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Controparte_1 già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in data 05/12/2024.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
pagina 14 di 15 dott. Alfredo Grosso
pagina 15 di 15