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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 17/11/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II Sezione Civile riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
) dr. Vincenza Randazzo Presidente
2) dr. Antonino Zappalà Consigliere
3) dr. Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 297/2022 R.G. concernente l'impugnazione della sentenza n. 871/2021 resa dal Tribunale di Patti, pubblicata in data 25.11.2021, avente ad oggetto: proprietà; vertente tra
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), residente in Piraino, C.da Salinà, elettivamente C.F._1 domiciliato in Brolo, Via Vittorio Emanuele, 148, presso lo studio dell'Avv.
OS OD, che lo rappresenta e difende, per procura in atti;
- APPELLANTE - contro
nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), residente in Piraino, C.da Salinà, elettivamente C.F._2 domiciliato in Brolo, Via Quasimodo n. 1 presso lo studio dell'Avv Carmelina
Giuffrè che lo rappresenta e difende, per procura in atti;
- APPELLATO -
CONCLUSIONI DELLE PARTI, rese all'udienza di trattazione scritta del
20.2.2025
L'appellante ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata: Parte_1
1. Determinare il confine tra il terreno di sua proprietà (foglio 20, particella n°
2311, già n° 2233 e 2230) ed il confinante terreno del Sig. . Parte_2 2. Ordinare al convenuto la rimessione in pristino dello stato dei luoghi mediante la rimozione della recinzione in paletti in ferro e rete metallica.
3. Condannare il Sig. al rilascio della porzione di terreno Controparte_1 indebitamente occupata.
4. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
L'appellato ha chiesto la conferma integrale della sentenza Controparte_1 impugnata, con vittoria di spese e competenze del presente grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 28/4/2014, citava innanzi Parte_1 il Tribunale di Patti per ottenere la determinazione del confine Controparte_1 tra i rispettivi terreni nel Comune di Piraino (fg. 20, particella 2233 e 2230, oggi
2311, di proprietà e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, con Pt_1 rimozione della recinzione in paletti di ferro e rete metallica apposta dal
, che aveva indebitamente occupato circa 100 mq del suo fondo. CP_1
si costituiva, chiedendo la conversione del rito in giudizio Controparte_1 ordinario, il rigetto delle domande dell'attore, ritenendo legittima la recinzione in virtù di un accordo raggiunto con il In via riconvenzionale, chiedeva Pt_1
l'accertamento dell'illegittima costruzione di muri da parte del sulla sua Pt_1 proprietà (particella 2229) e la condanna al pagamento di un giusto indennizzo ex art. 938 c.c..
Il convenuto deduceva che, a seguito di cedimenti del terreno causati dai lavori del le parti avevano bonariamente modificato la linea di confine in Pt_1 un'operazione di "compensazione": costruiva i muri sulla particella Pt_1
2229 del , cedendo in cambio parte della particella 2311. CP_1
Disposto il mutamento del rito, espletata prova testimoniale e CTU (la quale confermava lo sconfinamento del convenuto per circa 99,58 mq), il Tribunale di
Patti, con Sentenza n. 871/2021, rigettava sia le domande dell'attore che le domande riconvenzionali del convenuto, compensando integralmente le spese.
Il Tribunale motivava il rigetto delle domande attoree ritenendo plausibile l'esistenza di un accordo amichevole (negozio di accertamento per facta concludentia) che rendeva definitiva la demarcazione posta, in quanto tale pag. 2/7 accordo non richiede la forma scritta ad substantiam. Il Tribunale rigettava la riconvenzionale ex art. 938 c.c. perché mancava la richiesta del dominus soli
(Princiotto) di acquisto coattivo della proprietà del suolo in favore del costruttore
( . Pt_1
Avverso la superiore statuizione, con atto di citazione notificato il 24.4.2022 proponeva appello per i seguenti motivi: I Erronea Parte_1 qualificazione della domanda, II Irrilevanza del presunto accordo verbale -
Mancanza di forma scritta ad substantiam per il contratto traslativo della proprietà immobiliare.
Si costituiva , contestando e contrastando il gravame, Controparte_1 chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, vinte le spese.
All'udienza del 20.2.2025, di precisazione delle conclusioni, resa a trattazione scritta, la Corte assumeva la causa in decisione, con i termini di legge per gli atti conclusivi finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.- Qualificazione dell'azione
Con il primo motivo di appello lamenta l'erronea qualificazione della Pt_1 domanda come azione di regolamento di confini (ex art. 950 c.c.) anziché come azione di rivendica.
Ritiene che il Tribunale abbia rigettato le domande dell'attore sull'erroneo presupposto che l'azione esercitata sia una azione di regolamento di confini ex art. 950 c.c., laddove invece l'azione esercitata andava qualificata come azione di rivendica. Ed invero in citazione aveva allegato l'invasione da parte Pt_1 del convenuto di 100 mq circa di terreno di sua proprietà e, di contro, il convenuto ha opposto a suo favore un “titolo” costituito dalla avvenuta
“compensazione” per la quale il avrebbe acquistato la proprietà della CP_1 porzione di terreno per cui è causa a fronte dell'occupazione, da parte del di una parte di terreno appartenente a e sul quale il Pt_1 CP_1 Pt_1 stesso vi ha costruito i muri a seguito del cedimento del terreno. Quanto sopra determinerebbe un “contrasto tra titoli” qualificando al domanda dell'attore come azione di rivendica e non come azione di regolamento confini, pag. 3/7 conseguentemente il Tribunale avrebbe dovuto condannare al CP_1 rilascio, in favore dell'attore, della porzione di terreno occupata e bene individuata dal CTU.
Il motivo di gravame è fondato
È principio consolidato in sede di legittimità che l'azione di regolamento di confini mira a rimuovere l'incertezza sul confine tra due fondi, presupponendo che l'incertezza cada sulla demarcazione, non sul diritto di proprietà.
Diversamente, l'azione di rivendica ha ad oggetto i rispettivi titoli di acquisto e mira alla soluzione di un conflitto tra titoli relativi allo stesso bene.
Nel caso in esame, sebbene l'attore avesse chiesto di "determinare il confine", tipico dell'azione ex art. 950 c.c., il convenuto ha opposto, a CP_1 fondamento della legittimità della recinzione, un titolo diverso da quello di proprietà invocato dall'attore, costituito da un presunto accordo di
"compensazione". Tale opposizione, che determina un "contrasto tra titoli", sposta la controversia sul piano della titolarità del diritto reale sul bene specifico conteso (circa 100 mq).
Come ribadito dalla Suprema Corte (Cass. n. 22095/2020), l'azione è di rivendica quando il convenuto oppone a suo favore un titolo (anche non negoziale) diverso da quello su cui l'attore fonda la sua istanza.
Pertanto, il Tribunale di Patti ha errato nel qualificare l'azione come mero regolamento di confini. L'azione andava inquadrata nell'ambito dell'azione di rivendica.
II.- Sull'accordo di compensazione e la forma scritta (motivi b e c dell'appello)
I motivi b) e c) dell'appello, trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, contestano l'erroneo accoglimento da parte del Tribunale dell'esistenza di un accordo verbale di "compensazione" (o negozio di accertamento), che avrebbe derogato all'atto pubblico di compravendita del
30/11/2009.
Il Tribunale aveva ritenuto il presunto accordo verbale come un negozio d'accertamento libero da forme, concludente per facta concludentia (la posa della rete metallica). pag. 4/7 Tuttavia, l'accordo, secondo la prospettazione del convenuto stesso, CP_1 non mirava solo a delimitare un confine incerto, ma a trasferire la proprietà di circa 100 mq della particella 2311 ( in cambio della porzione della Pt_1 particella 2229 ( ) occupata dai muri di a seguito di cedimenti CP_1 Pt_1 del terreno.
L'attribuzione e la cessione di una porzione di terreno di 100 mq in
"compensazione", a prescindere dalla qualificazione data dalle parti, costituisce un trasferimento del diritto di proprietà immobiliare.
Il motivi di gravame sub b) e c) sono fondati.
Per il trasferimento di beni immobili o diritti reali su immobili, l'ordinamento richiede la forma scritta ad substantiam. La giurisprudenza di legittimità conferma che l'eventuale consenso verbale del proprietario alla apposizione di confini è inidoneo a costituire un vincolo di natura reale senza la forma scritta ad substantiam e la prova testimoniale è inammissibile (Art. 2725 c.c.).
( in senso sostanzialmente conforme Cass. sentenza 6721 del 1994, ordinanza n. 24238 del 2022).
L'inammissibilità della prova testimoniale avente ad oggetto l'esistenza di un negozio per il quale è richiesta la forma scritta è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Pertanto, l'asserito accordo verbale di compensazione, in quanto diretto a un trasferimento di proprietà immobiliare, è nullo per difetto di forma scritta e non può essere provato attraverso testimoni, sebbene vi sia prova che i tecnici e le parti fossero presenti alla delimitazione (che però non sana il vizio di forma del trasferimento del diritto reale).
Ne consegue che l'occupazione della porzione di terreno di 99,58 mq (come confermato dalla CTU a pag. 32) da parte del non risulta legittimata CP_1 da alcun titolo valido di acquisto, e va accolta la domanda di rivendica del
, procedendo alla determinazione del confine sulla base dei Parte_1 titoli catastali originari con conseguente condanna di al rilascio Controparte_1 della porzione indebitamente occupata (99,58 mq) e ripristino dello stato dei luoghi. pag. 5/7 La CTU ha quantificato l'area di sconfinamento operato dal in 99,58 CP_1 mq e indicato le modalità per la riduzione in pristino.
Considerato l'accoglimento dell'appello sulle domande principali dell'attore
( e la soccombenza del , quest'ultimo deve essere Pt_1 Controparte_1 condannato a rifondere le spese di entrambi i gradi di giudizio, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, comprese quelle della CTU.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 871/2021 del Tribunale di Patti, iscritto al n.
[...]
297/2022 R.G. ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in riforma della sentenza impugnata così provvede:
- accoglie le domande proposte da e, per l'effetto dichiara che Parte_1 il confine legale tra il terreno di proprietà del Sig. (distinto al Parte_1 catasto terreni del Comune di Piraino al foglio 20, particella n° 2311, già n°
2233 e 2230) ed il confinante terreno del Sig. è quello Controparte_1 risultante dai titoli di proprietà, come accertato in sede di CTU per quanto riguarda l'occupazione di 99,58 mq;
- ordina a la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, Controparte_1 attraverso la rimozione della recinzione in paletti di ferro e rete metallica, e lo condanna al rilascio in favore di della porzione di terreno Parte_1 indebitamente occupata;
- condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese del primo grado di giudizio, liquidate in complessive euro 2.552,00 per competenze oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
pone le spese di CTU, come da decreto di liquidazione in atti, a carico di CP_1
;
[...]
- condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessive euro 2.000,00 per competenze oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, che pag. 6/7 distrae in favore in favore dell'avv. OS OD, dichiaratosi antistatario.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte d'Appello di Messina, il
21.10.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente dr. Maria Grazia Lau dr. Vincenza Randazzo
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II Sezione Civile riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
) dr. Vincenza Randazzo Presidente
2) dr. Antonino Zappalà Consigliere
3) dr. Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 297/2022 R.G. concernente l'impugnazione della sentenza n. 871/2021 resa dal Tribunale di Patti, pubblicata in data 25.11.2021, avente ad oggetto: proprietà; vertente tra
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), residente in Piraino, C.da Salinà, elettivamente C.F._1 domiciliato in Brolo, Via Vittorio Emanuele, 148, presso lo studio dell'Avv.
OS OD, che lo rappresenta e difende, per procura in atti;
- APPELLANTE - contro
nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), residente in Piraino, C.da Salinà, elettivamente C.F._2 domiciliato in Brolo, Via Quasimodo n. 1 presso lo studio dell'Avv Carmelina
Giuffrè che lo rappresenta e difende, per procura in atti;
- APPELLATO -
CONCLUSIONI DELLE PARTI, rese all'udienza di trattazione scritta del
20.2.2025
L'appellante ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata: Parte_1
1. Determinare il confine tra il terreno di sua proprietà (foglio 20, particella n°
2311, già n° 2233 e 2230) ed il confinante terreno del Sig. . Parte_2 2. Ordinare al convenuto la rimessione in pristino dello stato dei luoghi mediante la rimozione della recinzione in paletti in ferro e rete metallica.
3. Condannare il Sig. al rilascio della porzione di terreno Controparte_1 indebitamente occupata.
4. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
L'appellato ha chiesto la conferma integrale della sentenza Controparte_1 impugnata, con vittoria di spese e competenze del presente grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 28/4/2014, citava innanzi Parte_1 il Tribunale di Patti per ottenere la determinazione del confine Controparte_1 tra i rispettivi terreni nel Comune di Piraino (fg. 20, particella 2233 e 2230, oggi
2311, di proprietà e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, con Pt_1 rimozione della recinzione in paletti di ferro e rete metallica apposta dal
, che aveva indebitamente occupato circa 100 mq del suo fondo. CP_1
si costituiva, chiedendo la conversione del rito in giudizio Controparte_1 ordinario, il rigetto delle domande dell'attore, ritenendo legittima la recinzione in virtù di un accordo raggiunto con il In via riconvenzionale, chiedeva Pt_1
l'accertamento dell'illegittima costruzione di muri da parte del sulla sua Pt_1 proprietà (particella 2229) e la condanna al pagamento di un giusto indennizzo ex art. 938 c.c..
Il convenuto deduceva che, a seguito di cedimenti del terreno causati dai lavori del le parti avevano bonariamente modificato la linea di confine in Pt_1 un'operazione di "compensazione": costruiva i muri sulla particella Pt_1
2229 del , cedendo in cambio parte della particella 2311. CP_1
Disposto il mutamento del rito, espletata prova testimoniale e CTU (la quale confermava lo sconfinamento del convenuto per circa 99,58 mq), il Tribunale di
Patti, con Sentenza n. 871/2021, rigettava sia le domande dell'attore che le domande riconvenzionali del convenuto, compensando integralmente le spese.
Il Tribunale motivava il rigetto delle domande attoree ritenendo plausibile l'esistenza di un accordo amichevole (negozio di accertamento per facta concludentia) che rendeva definitiva la demarcazione posta, in quanto tale pag. 2/7 accordo non richiede la forma scritta ad substantiam. Il Tribunale rigettava la riconvenzionale ex art. 938 c.c. perché mancava la richiesta del dominus soli
(Princiotto) di acquisto coattivo della proprietà del suolo in favore del costruttore
( . Pt_1
Avverso la superiore statuizione, con atto di citazione notificato il 24.4.2022 proponeva appello per i seguenti motivi: I Erronea Parte_1 qualificazione della domanda, II Irrilevanza del presunto accordo verbale -
Mancanza di forma scritta ad substantiam per il contratto traslativo della proprietà immobiliare.
Si costituiva , contestando e contrastando il gravame, Controparte_1 chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, vinte le spese.
All'udienza del 20.2.2025, di precisazione delle conclusioni, resa a trattazione scritta, la Corte assumeva la causa in decisione, con i termini di legge per gli atti conclusivi finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.- Qualificazione dell'azione
Con il primo motivo di appello lamenta l'erronea qualificazione della Pt_1 domanda come azione di regolamento di confini (ex art. 950 c.c.) anziché come azione di rivendica.
Ritiene che il Tribunale abbia rigettato le domande dell'attore sull'erroneo presupposto che l'azione esercitata sia una azione di regolamento di confini ex art. 950 c.c., laddove invece l'azione esercitata andava qualificata come azione di rivendica. Ed invero in citazione aveva allegato l'invasione da parte Pt_1 del convenuto di 100 mq circa di terreno di sua proprietà e, di contro, il convenuto ha opposto a suo favore un “titolo” costituito dalla avvenuta
“compensazione” per la quale il avrebbe acquistato la proprietà della CP_1 porzione di terreno per cui è causa a fronte dell'occupazione, da parte del di una parte di terreno appartenente a e sul quale il Pt_1 CP_1 Pt_1 stesso vi ha costruito i muri a seguito del cedimento del terreno. Quanto sopra determinerebbe un “contrasto tra titoli” qualificando al domanda dell'attore come azione di rivendica e non come azione di regolamento confini, pag. 3/7 conseguentemente il Tribunale avrebbe dovuto condannare al CP_1 rilascio, in favore dell'attore, della porzione di terreno occupata e bene individuata dal CTU.
Il motivo di gravame è fondato
È principio consolidato in sede di legittimità che l'azione di regolamento di confini mira a rimuovere l'incertezza sul confine tra due fondi, presupponendo che l'incertezza cada sulla demarcazione, non sul diritto di proprietà.
Diversamente, l'azione di rivendica ha ad oggetto i rispettivi titoli di acquisto e mira alla soluzione di un conflitto tra titoli relativi allo stesso bene.
Nel caso in esame, sebbene l'attore avesse chiesto di "determinare il confine", tipico dell'azione ex art. 950 c.c., il convenuto ha opposto, a CP_1 fondamento della legittimità della recinzione, un titolo diverso da quello di proprietà invocato dall'attore, costituito da un presunto accordo di
"compensazione". Tale opposizione, che determina un "contrasto tra titoli", sposta la controversia sul piano della titolarità del diritto reale sul bene specifico conteso (circa 100 mq).
Come ribadito dalla Suprema Corte (Cass. n. 22095/2020), l'azione è di rivendica quando il convenuto oppone a suo favore un titolo (anche non negoziale) diverso da quello su cui l'attore fonda la sua istanza.
Pertanto, il Tribunale di Patti ha errato nel qualificare l'azione come mero regolamento di confini. L'azione andava inquadrata nell'ambito dell'azione di rivendica.
II.- Sull'accordo di compensazione e la forma scritta (motivi b e c dell'appello)
I motivi b) e c) dell'appello, trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, contestano l'erroneo accoglimento da parte del Tribunale dell'esistenza di un accordo verbale di "compensazione" (o negozio di accertamento), che avrebbe derogato all'atto pubblico di compravendita del
30/11/2009.
Il Tribunale aveva ritenuto il presunto accordo verbale come un negozio d'accertamento libero da forme, concludente per facta concludentia (la posa della rete metallica). pag. 4/7 Tuttavia, l'accordo, secondo la prospettazione del convenuto stesso, CP_1 non mirava solo a delimitare un confine incerto, ma a trasferire la proprietà di circa 100 mq della particella 2311 ( in cambio della porzione della Pt_1 particella 2229 ( ) occupata dai muri di a seguito di cedimenti CP_1 Pt_1 del terreno.
L'attribuzione e la cessione di una porzione di terreno di 100 mq in
"compensazione", a prescindere dalla qualificazione data dalle parti, costituisce un trasferimento del diritto di proprietà immobiliare.
Il motivi di gravame sub b) e c) sono fondati.
Per il trasferimento di beni immobili o diritti reali su immobili, l'ordinamento richiede la forma scritta ad substantiam. La giurisprudenza di legittimità conferma che l'eventuale consenso verbale del proprietario alla apposizione di confini è inidoneo a costituire un vincolo di natura reale senza la forma scritta ad substantiam e la prova testimoniale è inammissibile (Art. 2725 c.c.).
( in senso sostanzialmente conforme Cass. sentenza 6721 del 1994, ordinanza n. 24238 del 2022).
L'inammissibilità della prova testimoniale avente ad oggetto l'esistenza di un negozio per il quale è richiesta la forma scritta è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Pertanto, l'asserito accordo verbale di compensazione, in quanto diretto a un trasferimento di proprietà immobiliare, è nullo per difetto di forma scritta e non può essere provato attraverso testimoni, sebbene vi sia prova che i tecnici e le parti fossero presenti alla delimitazione (che però non sana il vizio di forma del trasferimento del diritto reale).
Ne consegue che l'occupazione della porzione di terreno di 99,58 mq (come confermato dalla CTU a pag. 32) da parte del non risulta legittimata CP_1 da alcun titolo valido di acquisto, e va accolta la domanda di rivendica del
, procedendo alla determinazione del confine sulla base dei Parte_1 titoli catastali originari con conseguente condanna di al rilascio Controparte_1 della porzione indebitamente occupata (99,58 mq) e ripristino dello stato dei luoghi. pag. 5/7 La CTU ha quantificato l'area di sconfinamento operato dal in 99,58 CP_1 mq e indicato le modalità per la riduzione in pristino.
Considerato l'accoglimento dell'appello sulle domande principali dell'attore
( e la soccombenza del , quest'ultimo deve essere Pt_1 Controparte_1 condannato a rifondere le spese di entrambi i gradi di giudizio, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, comprese quelle della CTU.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 871/2021 del Tribunale di Patti, iscritto al n.
[...]
297/2022 R.G. ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in riforma della sentenza impugnata così provvede:
- accoglie le domande proposte da e, per l'effetto dichiara che Parte_1 il confine legale tra il terreno di proprietà del Sig. (distinto al Parte_1 catasto terreni del Comune di Piraino al foglio 20, particella n° 2311, già n°
2233 e 2230) ed il confinante terreno del Sig. è quello Controparte_1 risultante dai titoli di proprietà, come accertato in sede di CTU per quanto riguarda l'occupazione di 99,58 mq;
- ordina a la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, Controparte_1 attraverso la rimozione della recinzione in paletti di ferro e rete metallica, e lo condanna al rilascio in favore di della porzione di terreno Parte_1 indebitamente occupata;
- condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese del primo grado di giudizio, liquidate in complessive euro 2.552,00 per competenze oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
pone le spese di CTU, come da decreto di liquidazione in atti, a carico di CP_1
;
[...]
- condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessive euro 2.000,00 per competenze oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, che pag. 6/7 distrae in favore in favore dell'avv. OS OD, dichiaratosi antistatario.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte d'Appello di Messina, il
21.10.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente dr. Maria Grazia Lau dr. Vincenza Randazzo
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