CASS
Sentenza 11 marzo 1988
Sentenza 11 marzo 1988
Massime • 1
La rinnovazione in appello dell'esame dei testimoni già escussi in primo grado per chiarire le loro deposizioni involge un giudizio di opportunità che come tale non può formare oggetto di censura in Sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione. ( V 2670/78, mass n 392042; ( Conf 3542/78, mass n 393039).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/03/1988, n. 2400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2400 |
| Data del deposito : | 11 marzo 1988 |
Testo completo
La rinnovazione in appello dell'esame dei testimoni già escussi in primo grado per chiarire le loro deposizioni involge un giudizio di opportunità che come tale non può formare oggetto di censura in Sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione. ( V 2670/78, mass n 392042; ( Conf 3542/78, mass n 393039).*