Cass. civ., sez. II, sentenza 11/03/1988, n. 2400
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Sentenza 11 marzo 1988

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La rinnovazione in appello dell'esame dei testimoni già escussi in primo grado per chiarire le loro deposizioni involge un giudizio di opportunità che come tale non può formare oggetto di censura in Sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione. ( V 2670/78, mass n 392042; ( Conf 3542/78, mass n 393039).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 11/03/1988, n. 2400
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2400
    Data del deposito : 11 marzo 1988

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