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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 27/11/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Marta Vassallo Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3804 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione per l'anno 2025 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato CAVALLI SONIA
e
SC CO (C.F. ), rappresentata e dife- C.F._2 sa dall'Avvocato GAGLIARDI LARA
con il parere del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato in data 22/05/2025 e SC Parte_1
CO hanno dato atto di aver avuto una relazione sentimentale dalla quale in data 13/05/2011 è nata la figlia , riconosciuta da entrambi i genitori. Per_1
Ciò posto, i ricorrenti, dato atto della fine della loro relazione, hanno chiesto con- giuntamente al Tribunale adìto di recepire gli accordi sulle modalità di affido della pagina 1 di 2 prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione della minore, ac- cordi esplicitati in atti.
Del procedimento è stato ritualmente notiziato il Pubblico Ministero, che con atto in data 29/05/2025 ha formulato parere favorevole.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 18/11/2025, le parti hanno con- fermato di non volersi riconciliare e di voler sottoporre la domanda congiunta alle condizioni sopra richiamate;
la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la de- cisione.
§
Il Collegio, visto il ricorso congiunto ed esaminata la documentazione allegata in giudizio, ritiene che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, oltre a ri- spondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla figlia minore un equo apporto da entrambe le figure genitoriali.
Tali condizioni vengono pertanto recepite e fatte proprie dal Tribunale, in accordo al parere favorevole espresso dal PM, nei termini di cui in dispositivo.
Trattandosi di ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: Per_
1. dispone che l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore
[..
e i rapporti tra i genitori siano regolati dalle condizioni concordate dalle parti di cui al ricorso congiunto, qui da intendersi integralmente trascritte;
2. dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 24/11/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Marta Vassallo Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3804 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione per l'anno 2025 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato CAVALLI SONIA
e
SC CO (C.F. ), rappresentata e dife- C.F._2 sa dall'Avvocato GAGLIARDI LARA
con il parere del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato in data 22/05/2025 e SC Parte_1
CO hanno dato atto di aver avuto una relazione sentimentale dalla quale in data 13/05/2011 è nata la figlia , riconosciuta da entrambi i genitori. Per_1
Ciò posto, i ricorrenti, dato atto della fine della loro relazione, hanno chiesto con- giuntamente al Tribunale adìto di recepire gli accordi sulle modalità di affido della pagina 1 di 2 prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione della minore, ac- cordi esplicitati in atti.
Del procedimento è stato ritualmente notiziato il Pubblico Ministero, che con atto in data 29/05/2025 ha formulato parere favorevole.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 18/11/2025, le parti hanno con- fermato di non volersi riconciliare e di voler sottoporre la domanda congiunta alle condizioni sopra richiamate;
la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la de- cisione.
§
Il Collegio, visto il ricorso congiunto ed esaminata la documentazione allegata in giudizio, ritiene che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, oltre a ri- spondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla figlia minore un equo apporto da entrambe le figure genitoriali.
Tali condizioni vengono pertanto recepite e fatte proprie dal Tribunale, in accordo al parere favorevole espresso dal PM, nei termini di cui in dispositivo.
Trattandosi di ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: Per_
1. dispone che l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore
[..
e i rapporti tra i genitori siano regolati dalle condizioni concordate dalle parti di cui al ricorso congiunto, qui da intendersi integralmente trascritte;
2. dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 24/11/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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