Art. 2247-ter. (Elementi di giudizio per l'avanzamento del personale dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri) 1. Nelle valutazioni del personale dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri le autorita' competenti esprimono i giudizi sull'avanzamento sulla base degli elementi di cui all'articolo 1032, e fondandosi sulle risultanze emerse dai fascicoli personali e dalle note informative, dai rapporti informativi e dalle schede di valutazione dell'attivita' svolta per i dirigenti riferiti al servizio antecedente al transito, prestato nel Corpo forestale dello Stato.
(( 1-bis. Per l'anno 2016, i documenti per valutare il rendimento in servizio del personale appartenente al ruolo direttivo dei funzionari e al ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato transitato nel ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, sono sostituiti da una dichiarazione di mancata redazione della documentazione caratteristica compilata, alla data del 1° gennaio 2017, dal comando di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 174-bis e finalizzata a documentare gli incarichi assolti e il relativo periodo di tempo.
1-ter. Per l'anno 2016, le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano anche al personale appartenente ai ruoli non direttivi e non dirigenti del Corpo forestale dello Stato transitato nei corrispondenti ruoli dell'Arma dei carabinieri, nei casi previsti dall' articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 . ))
(( 1-bis. Per l'anno 2016, i documenti per valutare il rendimento in servizio del personale appartenente al ruolo direttivo dei funzionari e al ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato transitato nel ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, sono sostituiti da una dichiarazione di mancata redazione della documentazione caratteristica compilata, alla data del 1° gennaio 2017, dal comando di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 174-bis e finalizzata a documentare gli incarichi assolti e il relativo periodo di tempo.
1-ter. Per l'anno 2016, le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano anche al personale appartenente ai ruoli non direttivi e non dirigenti del Corpo forestale dello Stato transitato nei corrispondenti ruoli dell'Arma dei carabinieri, nei casi previsti dall' articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 . ))