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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 26/11/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 719/2024 R.G.C
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Germana Russo, quale giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 719/2024
R.G.C, all'udienza del 17/07/2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti IL GIAMPIERO ed Parte_1
IL RC ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito a Viale XXX Giugno n.
3 - 62029 – OL (MC), come da procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
E
Controparte_1 in persona del pro tempore, rappresentato
[...] Controparte_2
e difeso dall'avv. CORSALINI GUGLIELMO, come da procura generale alle liti per atto notaio Dott.
di Ancona rep. n. 1862 racc. n. 1503 del 27-11-2018 ed elettivamente domiciliato Persona_1 presso la sede dell'Istituto in Macerata, via Carducci n. 53;
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento indennizzo danno biologico da malattia professionale.
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26-8-2024 e ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe esponeva: - a seguito di domande inviate rispettivamente in data 21-3-2023 e 6-10-2023, l' aveva CP_1 riconosciuto in capo al ricorrente la sussistenza delle malattie professionali di tendinopatia bilaterale di spalla (caso n. 519920899, valutata nella misura del 3%), sindrome del tunnel carpale bilaterale
(caso n. 519923850, valutata nella misura del 3%), tenosinovite dei tendini estensori e flessori delle dita delle mani (caso n. 519923851, valutata nella misura del 2%) ed epicondilite bilaterale con sfumata ripercussione funzionale (caso n. 519923849, valutata nella misura del 2%), determinando un gradiente invalidante complessivo del 9%; - il 15-10-2023 il ricorrente aveva proposto opposizione
1 amministrativa avverso il provvedimento dell'01-10-2023 con cui l' aveva quantificato il CP_1 gradiente invalidante per la tendinopatia bilaterale di spalla (caso n. 519920899 del 21-3-2023) nella misura del 3%, chiedendo riconoscersi un danno biologico permanente dell'8% per tale malattia professionale, come da certificato medico del dott. datato 13-10-2023 e Persona_2 dall'ecotomografia spalle, gomiti e polsi eseguita in data 3-10-2023 dal dott. - con Per_3 provvedimento del 15-3-2024 l' aveva respinto il ricorso amministrativo confermando la CP_1 menomazione dell'integrità psicofisica già determinata e aveva negato l'espletamento della collegiale medica richiesta;
- il 13-3-2024 il ricorrente aveva proposto opposizione amministrativa avverso i provvedimenti datati 30.01.2024 e 31.01.2024 relativi ai casi n. 519923849, 519923850 e 519923851, chiedendo il riconoscimento di un danno permanente del 4% per la sindrome del tunnel carpale, del
4% per l'epicondilite bilaterale e del 2% per la tenosinovite dei tendini flessori ed estensori delle mani, nonché un danno biologico permanente del 16%, considerato anche il gradiente dell'8% richiesto per la tendinopatia bilaterale delle spalle ed oggetto del ricorso amministrativo presentato, opposizione ingiustamente respinta con provvedimento dell'11-6-2024, con conferma delle percentuali di riduzione dell'integrità psicofisica già determinate.
Ciò posto, il ricorrente, richiamando la documentazione medica versata in atti, concludeva chiedendo:
“- accertare e dichiarare in capo al ricorrente, ai sensi del T.U. del 1965 e del D. Lgs. n. 38 del
23.02.2000 e successive modifiche, una invalidità permanente complessiva ai fini del 16%, o CP_1 nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia a seguito dell'espletanda CTU per le malattie professionali riconosciute dall' , di cui l'8% per tendinopatia bilaterale di spalla (caso n. CP_1
519920899), il 4% per sindrome del tunnel carpale bilaterale (caso n. 519923850), il 2% per tenosinovite dei tendini estensori e flessori delle dita delle mani (caso n. 519923851) ed il 4% per epicondilite bilaterale con sfumata ripercussione funzionale (caso n. 519923849) o, comunque, nelle giuste percentuali di danno biologico ai sensi del D. Lgs. 38/2000. Per l'effetto, condannare l' CP_1 al pagamento della relativa indennità di legge e/o alla costituzione della relativa rendita, oltre agli interessi dal centoventesimo giorno dalla domanda fino al saldo, determinando, in caso di costituzione della rendita, la data di decorrenza.
“Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Si costituiva in giudizio l' Controparte_1
come sopra rappresentato, il quale, riportandosi alle considerazioni mediche del proprio
[...] consulente di parte e sostenendo la piena legittimità della decisione adottata in sede amministrativa, ritenendo che il danno biologico derivato dalle malattie professionali sofferte dal ricorrente non fosse
2 valutabile in misura superiore a quanto già riconosciutogli, pari al 9%, chiedeva il rigetto delle pretese da quest'ultimo avanzate.
La causa, istruita sulla base della consulenza tecnica d'ufficio di natura medico-legale e delle produzioni documentali delle parti, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, era decisa con sentenza mediante lettura del dispositivo, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, in considerazione della complessità delle questioni esaminate.
Nell'ambito della disposta CTU di natura medico-legale, l'ausiliare nominato all'udienza del 30-1-
2025, dott.ssa con ragionamento congruamente ed adeguatamente motivato, privo di Persona_4 vizi logici, all'esito di accertamenti approfonditi e di corretta applicazione delle regole disciplinanti la scienza medica, ha accertato:
“… inizia a lavorare all'età di 18 anni svolgendo mansioni lavorative molto varie, nel Parte_1 settore alimentare, delle costruzioni, in agricoltura, in magazzino, sempre con esposizione professionale a rischio biomeccanico per l'arto superiore, con interessamento bilaterale. Postura incongrua, forza, ripetitività interessano i diversi segmenti anatomo-funzionali dell'arto superiore, insistendo nel tempo, in maniera continuativa, sulle strutture miotendinee e nervose e portando così allo sviluppo della relativa patologia muscoloscheletrica, clinicamente e strumentalmente accertata
e a diversa interferenza funzionale, presente nel periziato.
“L' ha riconosciuto in capo a le malattie professionali di tendinopatia bilaterale di CP_1 Parte_1 spalla (caso n. 519920899, 3%), sindrome del tunnel bilaterale (caso n. 519923850, 3%), tenosinovite dei tendini estensori e flessori delle dita delle mani (caso n. 519923851, 2%) ed epicondilite bilaterale con sfumata ripercussione funzionale (caso n. 519923849, 2%), con un gradiente invalidante complessivo del 9%.
“Quindi non è certamente in discussione la relazione causale tra esposizione professionale e patologia muscoloscheletrica, quanto piuttosto la sua quantificazione.
“La stima del danno, rigorosamente operata in riferimento alle Voci di Menomazione della Tabella allegata al D.M. 12-7-00, applicata al caso di specie, ha un grado complessivo 016% in relazione a:
− tendinopatia bilaterale di spalla, Codice 227, Grado accertato 8%,
− epicondilite bilaterale a sfumata ripercussione funzionale, Codice 232, Grado accertato 4%,
− tenosinovite dei tendini estensori e flessori delle dita delle mani a sfumata ripercussione funzionale,
Codice 267, Grado accertato 2%,
− sindrome del tunnel bilaterale a sfumata ripercussione funzionale, Codice 163, Grado accertato
3%.” (si veda la relazione peritale depositata dall'ausiliare in data 31-5-2025).
L'elaborato è stato trasmesso dalla dott.ssa ai consulenti tecnici nominati dalle parti;
mentre Per_4 quello di parte ricorrente non ha sollevato alcuna contestazione, il consulente di parte resistente, pur
3 ammettendo che, effettivamente, in sede di operazioni peritali, le condizioni cliniche erano risultate aggravate, tuttavia, la costituzione della rendita non poteva far data dal 2023, quando risultava una lieve disfunzionalità delle articolazioni scapolo-omerali bilaterale (3%) bensì da quando era stato rilevano l'aggravamento in sede di operazioni peritali;
conseguentemente, il c.t.p. chiedeva al c.t.u. di esprimersi sulla data di decorrenza della rendita in relazione a tale malattia professionale, concordando invece sulle valutazioni espresse per le menomazioni residuate dalle altre malattie professionali riconosciute.
Il consulente tecnico d'ufficio, all'esito delle osservazioni che precedono, ha precisato quanto segue:
“… rigorosamente stimato il danno (tendinopatia bilaterale di spalla, epicondilite bilaterale a sfumata ripercussione funzionale, tenosinovite dei tendini estensori e flessori delle dita delle mani a sfumata ripercussione funzionale, sindrome del tunnel bilaterale a sfumata ripercussione funzionale) in riferimento alle Voci di Menomazione della Tabella allegata al D.M. 12-7-00, con un grado complessivo 016% , si ritiene che la rendita decorra dalla data delle operazioni peritali (20-02-
2025), occasione di concreta valutazione dei postumi esitati e della contezza del loro aggravamento.”
(si veda ancora la relazione peritale depositata dal c.t.u. in data 31-5-2025).
Questo giudicante condivide detta valutazione, concordando con le motivazioni espresse dall'ausiliare e, pertanto, alla stregua degli accertamenti peritali - all'esito dei quali è stata accertato che dalle malattie professionali sofferte dal ricorrente è derivato un danno biologico complessivamente pari al 16% a decorrere dal 20-2-2025 -, in accoglimento della domanda formulata dal ricorrente, deve riconoscersi il diritto del medesimo di percepire l'indennizzo in rendita ex art. 13, co. 2, D. Lgs. n. 38/00, con conseguente condanna dell' al versamento, in suo favore, della CP_1 prestazione previdenziale spettante, con decorrenza ed interessi di legge.
Atteso che all'epoca della domanda amministrativa l'entità del danno biologico era differente da quella individuata in sede di operazioni peritali, in considerazione anche della decorrenza specificata dal c.t.u., appare congruo compensare integralmente tra le parti le spese di lite, mentre le spese relative all'espletata consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste in capo all' . CP_1
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei Parte_1 confronti dell' , come sopra rappresentato, con ricorso depositato il 26/08/2024, nel CP_1 contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, accertato che dalle malattie professionali sofferte dal ricorrente è derivato un danno biologico pari al 16%, condanna l' come sopra rappresentato, al CP_1
4 pagamento in favore del medesimo dell'indennizzo in rendita corrispondente al suddetto danno biologico, con decorrenza dall'1-3-2025 ed interessi di legge;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
3) pone in via definitiva in capo all' come sopra rappresentato, le spese relative all'espletata CP_1 consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con separato decreto.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Macerata, 17/07/25 IL GIUDICE
dott.ssa Germana Russo
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Germana Russo, quale giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 719/2024
R.G.C, all'udienza del 17/07/2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti IL GIAMPIERO ed Parte_1
IL RC ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito a Viale XXX Giugno n.
3 - 62029 – OL (MC), come da procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
E
Controparte_1 in persona del pro tempore, rappresentato
[...] Controparte_2
e difeso dall'avv. CORSALINI GUGLIELMO, come da procura generale alle liti per atto notaio Dott.
di Ancona rep. n. 1862 racc. n. 1503 del 27-11-2018 ed elettivamente domiciliato Persona_1 presso la sede dell'Istituto in Macerata, via Carducci n. 53;
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento indennizzo danno biologico da malattia professionale.
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26-8-2024 e ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe esponeva: - a seguito di domande inviate rispettivamente in data 21-3-2023 e 6-10-2023, l' aveva CP_1 riconosciuto in capo al ricorrente la sussistenza delle malattie professionali di tendinopatia bilaterale di spalla (caso n. 519920899, valutata nella misura del 3%), sindrome del tunnel carpale bilaterale
(caso n. 519923850, valutata nella misura del 3%), tenosinovite dei tendini estensori e flessori delle dita delle mani (caso n. 519923851, valutata nella misura del 2%) ed epicondilite bilaterale con sfumata ripercussione funzionale (caso n. 519923849, valutata nella misura del 2%), determinando un gradiente invalidante complessivo del 9%; - il 15-10-2023 il ricorrente aveva proposto opposizione
1 amministrativa avverso il provvedimento dell'01-10-2023 con cui l' aveva quantificato il CP_1 gradiente invalidante per la tendinopatia bilaterale di spalla (caso n. 519920899 del 21-3-2023) nella misura del 3%, chiedendo riconoscersi un danno biologico permanente dell'8% per tale malattia professionale, come da certificato medico del dott. datato 13-10-2023 e Persona_2 dall'ecotomografia spalle, gomiti e polsi eseguita in data 3-10-2023 dal dott. - con Per_3 provvedimento del 15-3-2024 l' aveva respinto il ricorso amministrativo confermando la CP_1 menomazione dell'integrità psicofisica già determinata e aveva negato l'espletamento della collegiale medica richiesta;
- il 13-3-2024 il ricorrente aveva proposto opposizione amministrativa avverso i provvedimenti datati 30.01.2024 e 31.01.2024 relativi ai casi n. 519923849, 519923850 e 519923851, chiedendo il riconoscimento di un danno permanente del 4% per la sindrome del tunnel carpale, del
4% per l'epicondilite bilaterale e del 2% per la tenosinovite dei tendini flessori ed estensori delle mani, nonché un danno biologico permanente del 16%, considerato anche il gradiente dell'8% richiesto per la tendinopatia bilaterale delle spalle ed oggetto del ricorso amministrativo presentato, opposizione ingiustamente respinta con provvedimento dell'11-6-2024, con conferma delle percentuali di riduzione dell'integrità psicofisica già determinate.
Ciò posto, il ricorrente, richiamando la documentazione medica versata in atti, concludeva chiedendo:
“- accertare e dichiarare in capo al ricorrente, ai sensi del T.U. del 1965 e del D. Lgs. n. 38 del
23.02.2000 e successive modifiche, una invalidità permanente complessiva ai fini del 16%, o CP_1 nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia a seguito dell'espletanda CTU per le malattie professionali riconosciute dall' , di cui l'8% per tendinopatia bilaterale di spalla (caso n. CP_1
519920899), il 4% per sindrome del tunnel carpale bilaterale (caso n. 519923850), il 2% per tenosinovite dei tendini estensori e flessori delle dita delle mani (caso n. 519923851) ed il 4% per epicondilite bilaterale con sfumata ripercussione funzionale (caso n. 519923849) o, comunque, nelle giuste percentuali di danno biologico ai sensi del D. Lgs. 38/2000. Per l'effetto, condannare l' CP_1 al pagamento della relativa indennità di legge e/o alla costituzione della relativa rendita, oltre agli interessi dal centoventesimo giorno dalla domanda fino al saldo, determinando, in caso di costituzione della rendita, la data di decorrenza.
“Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Si costituiva in giudizio l' Controparte_1
come sopra rappresentato, il quale, riportandosi alle considerazioni mediche del proprio
[...] consulente di parte e sostenendo la piena legittimità della decisione adottata in sede amministrativa, ritenendo che il danno biologico derivato dalle malattie professionali sofferte dal ricorrente non fosse
2 valutabile in misura superiore a quanto già riconosciutogli, pari al 9%, chiedeva il rigetto delle pretese da quest'ultimo avanzate.
La causa, istruita sulla base della consulenza tecnica d'ufficio di natura medico-legale e delle produzioni documentali delle parti, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, era decisa con sentenza mediante lettura del dispositivo, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, in considerazione della complessità delle questioni esaminate.
Nell'ambito della disposta CTU di natura medico-legale, l'ausiliare nominato all'udienza del 30-1-
2025, dott.ssa con ragionamento congruamente ed adeguatamente motivato, privo di Persona_4 vizi logici, all'esito di accertamenti approfonditi e di corretta applicazione delle regole disciplinanti la scienza medica, ha accertato:
“… inizia a lavorare all'età di 18 anni svolgendo mansioni lavorative molto varie, nel Parte_1 settore alimentare, delle costruzioni, in agricoltura, in magazzino, sempre con esposizione professionale a rischio biomeccanico per l'arto superiore, con interessamento bilaterale. Postura incongrua, forza, ripetitività interessano i diversi segmenti anatomo-funzionali dell'arto superiore, insistendo nel tempo, in maniera continuativa, sulle strutture miotendinee e nervose e portando così allo sviluppo della relativa patologia muscoloscheletrica, clinicamente e strumentalmente accertata
e a diversa interferenza funzionale, presente nel periziato.
“L' ha riconosciuto in capo a le malattie professionali di tendinopatia bilaterale di CP_1 Parte_1 spalla (caso n. 519920899, 3%), sindrome del tunnel bilaterale (caso n. 519923850, 3%), tenosinovite dei tendini estensori e flessori delle dita delle mani (caso n. 519923851, 2%) ed epicondilite bilaterale con sfumata ripercussione funzionale (caso n. 519923849, 2%), con un gradiente invalidante complessivo del 9%.
“Quindi non è certamente in discussione la relazione causale tra esposizione professionale e patologia muscoloscheletrica, quanto piuttosto la sua quantificazione.
“La stima del danno, rigorosamente operata in riferimento alle Voci di Menomazione della Tabella allegata al D.M. 12-7-00, applicata al caso di specie, ha un grado complessivo 016% in relazione a:
− tendinopatia bilaterale di spalla, Codice 227, Grado accertato 8%,
− epicondilite bilaterale a sfumata ripercussione funzionale, Codice 232, Grado accertato 4%,
− tenosinovite dei tendini estensori e flessori delle dita delle mani a sfumata ripercussione funzionale,
Codice 267, Grado accertato 2%,
− sindrome del tunnel bilaterale a sfumata ripercussione funzionale, Codice 163, Grado accertato
3%.” (si veda la relazione peritale depositata dall'ausiliare in data 31-5-2025).
L'elaborato è stato trasmesso dalla dott.ssa ai consulenti tecnici nominati dalle parti;
mentre Per_4 quello di parte ricorrente non ha sollevato alcuna contestazione, il consulente di parte resistente, pur
3 ammettendo che, effettivamente, in sede di operazioni peritali, le condizioni cliniche erano risultate aggravate, tuttavia, la costituzione della rendita non poteva far data dal 2023, quando risultava una lieve disfunzionalità delle articolazioni scapolo-omerali bilaterale (3%) bensì da quando era stato rilevano l'aggravamento in sede di operazioni peritali;
conseguentemente, il c.t.p. chiedeva al c.t.u. di esprimersi sulla data di decorrenza della rendita in relazione a tale malattia professionale, concordando invece sulle valutazioni espresse per le menomazioni residuate dalle altre malattie professionali riconosciute.
Il consulente tecnico d'ufficio, all'esito delle osservazioni che precedono, ha precisato quanto segue:
“… rigorosamente stimato il danno (tendinopatia bilaterale di spalla, epicondilite bilaterale a sfumata ripercussione funzionale, tenosinovite dei tendini estensori e flessori delle dita delle mani a sfumata ripercussione funzionale, sindrome del tunnel bilaterale a sfumata ripercussione funzionale) in riferimento alle Voci di Menomazione della Tabella allegata al D.M. 12-7-00, con un grado complessivo 016% , si ritiene che la rendita decorra dalla data delle operazioni peritali (20-02-
2025), occasione di concreta valutazione dei postumi esitati e della contezza del loro aggravamento.”
(si veda ancora la relazione peritale depositata dal c.t.u. in data 31-5-2025).
Questo giudicante condivide detta valutazione, concordando con le motivazioni espresse dall'ausiliare e, pertanto, alla stregua degli accertamenti peritali - all'esito dei quali è stata accertato che dalle malattie professionali sofferte dal ricorrente è derivato un danno biologico complessivamente pari al 16% a decorrere dal 20-2-2025 -, in accoglimento della domanda formulata dal ricorrente, deve riconoscersi il diritto del medesimo di percepire l'indennizzo in rendita ex art. 13, co. 2, D. Lgs. n. 38/00, con conseguente condanna dell' al versamento, in suo favore, della CP_1 prestazione previdenziale spettante, con decorrenza ed interessi di legge.
Atteso che all'epoca della domanda amministrativa l'entità del danno biologico era differente da quella individuata in sede di operazioni peritali, in considerazione anche della decorrenza specificata dal c.t.u., appare congruo compensare integralmente tra le parti le spese di lite, mentre le spese relative all'espletata consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste in capo all' . CP_1
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei Parte_1 confronti dell' , come sopra rappresentato, con ricorso depositato il 26/08/2024, nel CP_1 contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, accertato che dalle malattie professionali sofferte dal ricorrente è derivato un danno biologico pari al 16%, condanna l' come sopra rappresentato, al CP_1
4 pagamento in favore del medesimo dell'indennizzo in rendita corrispondente al suddetto danno biologico, con decorrenza dall'1-3-2025 ed interessi di legge;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
3) pone in via definitiva in capo all' come sopra rappresentato, le spese relative all'espletata CP_1 consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con separato decreto.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Macerata, 17/07/25 IL GIUDICE
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