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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/03/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, composto dai Signori Magistrati
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott.ssa Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 278/2022 vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Tiziana Benincasa, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Bonaventura Carrara, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
Interventore ex lege
Oggetto: separazione giudiziale dei coniugi.
Conclusioni: come da atti introduttivi e verbali di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di separazione giudiziale depositato telematicamente il 17.01.2022 la ricorrente dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio con il resistente il 13.10.2013 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio presso il Comune di Cava de' Tirreni (SA) al N. 42, P. I, Serie A, Anno
2013); che dal matrimonio nascevano due figli, il 23.11.2013, e , Persona_1 Persona_2
il 24.11.2015; che la vita coniugale si era rivelata intollerabile a causa dei comportamenti violenti e vessatori da parte del , perpetrati anche alla presenza dei figli minori;
che da anni il sig. CP_1
non provvedeva al mantenimento dei figli disinteressandosi di ogni scelta relativa alla loro CP_1
educazione ed istruzione;
che la ricorrente si vedeva, pertanto, costretta ad interrompere la convivenza trovando ospitalità presso i propri genitori, chiedeva all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia:, 1. pronunciare la separazione personale dei coniugi ed autorizzare gli stessi a vivere separatamente;
2. disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori, e , alla madre, con collocazione esclusiva degli stessi presso la madre. Le Per_1 Per_2 scelte relative all'educazione ed all'istruzione dei minori saranno adottate in via esclusiva dalla madre, tenuto conto del carattere, della personalità e delle inclinazioni dei figli, il tutto nella esclusiva finalità del perseguimento del più completo sviluppo dei minori.; 3. stabilire a carico del sig. l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per i piccoli Controparte_1 Per_1 ed nella misura di €. 500,00 mensili, da pagarsi entro il quindicesimo giorno di ogni mese, Per_2
mediante bonifico bancario in favore della sig.ra , che sarà rivalutato di anno Parte_1
in anno secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese mediche necessarie non mutuabili, nonché delle spese scolastiche e di quelle relative alle attività sportive e ricreative dei figli minori;
4. stabilire le modalità di esercizio del diritto/dovere di visita del sig. , mediante incontri Controparte_1 protetti, virtuali e/o in presenza, seguiti dai Servizi Sociali Territoriali del comune di Cava de'
Tirreni.”.
Instaurato il contraddittorio, con memoria di costituzione e risposta si costituiva il Controparte_1 quale, contestava l'avverso dedotto, infondato in fatto ed in diritto, evidenziando che nonostante fosse venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, il resistente si fosse sempre preso cura dei bisogni educativi e materiali dei figli;
che, contrariamente a quanto dedotto dalla controparte, il non si era mai reso protagonista di aggressioni verbali e/o fisiche in danno della moglie, CP_1
tantomeno alla presenza dei figli minori;
che la richiesta di mantenimento formulata dalla ricorrente, per come quantificata, risultava sproporzionata in ragione della circostanza che il , allo stato CP_1
detenuto, non fosse titolare di un reddito;
che non vi erano ragioni ostative all'affido condiviso dei minori, con collocamento presso la genitrice;
chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Pronunciare la separazione dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
con addebito di responsabilità alla moglie ex art. 151 cc., e per l'effetto autorizzare gli stessi a vivere separati;
2) Disporre l'affidamento congiunto dei figli minori con collocazione temporanea degli stessi presso l'abitazione della madre, atteso lo stato di detenzione del padre;
3) Disporre a carico del sig. l'obbligo di versare un importo mensile per il mantenimento dei figli Controparte_1
minori nella misura che l'Ill.mo Giudicante vorrà determinare, tenuto conto dell'attuale stato di disoccupazione e di detenzione di parte resistente;
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per Legge.”.
Celebrata l'udienza presidenziale il Presidente f.f., tenuto conto della mancata comparizione del resistente, in quanto detenuto, in via provvisoria affidava i figli minori in via esclusiva alla madre, autorizzava le visite del padre con i minori mediante incontri protetti, delegando il Servizio Sociale territorialmente competente di relazionare mensilmente in ordine all'andamento dei suddetti;
disponeva che ciascun genitore provvedesse al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, stabilendo che il sig. contribuisse al mantenimento della prole previa CP_1 corresponsione di un assegno mensile di €. 200,00 da versare al coniuge a mezzo vaglia postale o bonifico bancario entro il giorno 4 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie e rinviava il giudizio all'udienza di comparizione telematica del
21.11.2022. Alla predetta udienza, il Presidente f.f., esperito negativamente il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto, confermava le statuizioni di cui alla precedente udienza e rinviava il giudizio, per il prosieguo, davanti al g.i. per l'udienza del
26.10.2023.
Concessi i termini istruttori di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., e riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato sul ruolo, con ricalendarizzazione del procedimento all'udienza del 3.07.2024, ritenuta l'inammissibilità delle richieste istruttorie articolate, il giudice rinviava la causa per il prosieguo all'udienza cartolare del 18.12.2024. Con nota di trattazione scritta depositata dalla ricorrente il
9.12.2024, quest'ultima dava atto del sopravvenuto decesso del resistente, giusto certificato di morte allegato, ed il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.3.2025; quindi rimesso al Collegio per la decisione senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. in accoglimento dell'istanza formulata dalla ricorrente volta ad ottenere la pronuncia della cessata materia del contendere.
Orbene, tanto premesso, nella fattispecie de qua si è sperimentata la sopravvenuta carenza di interesse da parte ricorrente alla naturale conclusione del giudizio, la quale va dichiarata allorquando vi sia il mutamento della situazione di fatto, sotto il profilo oggettivo o soggettivo, quand'anche riguardante una sola parte. Il decesso della parte, tenuto conto della natura personale degli obblighi di mantenimento, comporta, all'evidenza, la cessazione del contendere, non essendo suscettibili di essere trasmessi iure hereditatis.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, così provvede: dichiara la cessata materia del contendere;
spese di lite irripetibili.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 18.3.2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Enrica De Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, composto dai Signori Magistrati
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott.ssa Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 278/2022 vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Tiziana Benincasa, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Bonaventura Carrara, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
Interventore ex lege
Oggetto: separazione giudiziale dei coniugi.
Conclusioni: come da atti introduttivi e verbali di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di separazione giudiziale depositato telematicamente il 17.01.2022 la ricorrente dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio con il resistente il 13.10.2013 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio presso il Comune di Cava de' Tirreni (SA) al N. 42, P. I, Serie A, Anno
2013); che dal matrimonio nascevano due figli, il 23.11.2013, e , Persona_1 Persona_2
il 24.11.2015; che la vita coniugale si era rivelata intollerabile a causa dei comportamenti violenti e vessatori da parte del , perpetrati anche alla presenza dei figli minori;
che da anni il sig. CP_1
non provvedeva al mantenimento dei figli disinteressandosi di ogni scelta relativa alla loro CP_1
educazione ed istruzione;
che la ricorrente si vedeva, pertanto, costretta ad interrompere la convivenza trovando ospitalità presso i propri genitori, chiedeva all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia:, 1. pronunciare la separazione personale dei coniugi ed autorizzare gli stessi a vivere separatamente;
2. disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori, e , alla madre, con collocazione esclusiva degli stessi presso la madre. Le Per_1 Per_2 scelte relative all'educazione ed all'istruzione dei minori saranno adottate in via esclusiva dalla madre, tenuto conto del carattere, della personalità e delle inclinazioni dei figli, il tutto nella esclusiva finalità del perseguimento del più completo sviluppo dei minori.; 3. stabilire a carico del sig. l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per i piccoli Controparte_1 Per_1 ed nella misura di €. 500,00 mensili, da pagarsi entro il quindicesimo giorno di ogni mese, Per_2
mediante bonifico bancario in favore della sig.ra , che sarà rivalutato di anno Parte_1
in anno secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese mediche necessarie non mutuabili, nonché delle spese scolastiche e di quelle relative alle attività sportive e ricreative dei figli minori;
4. stabilire le modalità di esercizio del diritto/dovere di visita del sig. , mediante incontri Controparte_1 protetti, virtuali e/o in presenza, seguiti dai Servizi Sociali Territoriali del comune di Cava de'
Tirreni.”.
Instaurato il contraddittorio, con memoria di costituzione e risposta si costituiva il Controparte_1 quale, contestava l'avverso dedotto, infondato in fatto ed in diritto, evidenziando che nonostante fosse venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, il resistente si fosse sempre preso cura dei bisogni educativi e materiali dei figli;
che, contrariamente a quanto dedotto dalla controparte, il non si era mai reso protagonista di aggressioni verbali e/o fisiche in danno della moglie, CP_1
tantomeno alla presenza dei figli minori;
che la richiesta di mantenimento formulata dalla ricorrente, per come quantificata, risultava sproporzionata in ragione della circostanza che il , allo stato CP_1
detenuto, non fosse titolare di un reddito;
che non vi erano ragioni ostative all'affido condiviso dei minori, con collocamento presso la genitrice;
chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Pronunciare la separazione dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
con addebito di responsabilità alla moglie ex art. 151 cc., e per l'effetto autorizzare gli stessi a vivere separati;
2) Disporre l'affidamento congiunto dei figli minori con collocazione temporanea degli stessi presso l'abitazione della madre, atteso lo stato di detenzione del padre;
3) Disporre a carico del sig. l'obbligo di versare un importo mensile per il mantenimento dei figli Controparte_1
minori nella misura che l'Ill.mo Giudicante vorrà determinare, tenuto conto dell'attuale stato di disoccupazione e di detenzione di parte resistente;
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per Legge.”.
Celebrata l'udienza presidenziale il Presidente f.f., tenuto conto della mancata comparizione del resistente, in quanto detenuto, in via provvisoria affidava i figli minori in via esclusiva alla madre, autorizzava le visite del padre con i minori mediante incontri protetti, delegando il Servizio Sociale territorialmente competente di relazionare mensilmente in ordine all'andamento dei suddetti;
disponeva che ciascun genitore provvedesse al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, stabilendo che il sig. contribuisse al mantenimento della prole previa CP_1 corresponsione di un assegno mensile di €. 200,00 da versare al coniuge a mezzo vaglia postale o bonifico bancario entro il giorno 4 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie e rinviava il giudizio all'udienza di comparizione telematica del
21.11.2022. Alla predetta udienza, il Presidente f.f., esperito negativamente il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto, confermava le statuizioni di cui alla precedente udienza e rinviava il giudizio, per il prosieguo, davanti al g.i. per l'udienza del
26.10.2023.
Concessi i termini istruttori di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., e riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato sul ruolo, con ricalendarizzazione del procedimento all'udienza del 3.07.2024, ritenuta l'inammissibilità delle richieste istruttorie articolate, il giudice rinviava la causa per il prosieguo all'udienza cartolare del 18.12.2024. Con nota di trattazione scritta depositata dalla ricorrente il
9.12.2024, quest'ultima dava atto del sopravvenuto decesso del resistente, giusto certificato di morte allegato, ed il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.3.2025; quindi rimesso al Collegio per la decisione senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. in accoglimento dell'istanza formulata dalla ricorrente volta ad ottenere la pronuncia della cessata materia del contendere.
Orbene, tanto premesso, nella fattispecie de qua si è sperimentata la sopravvenuta carenza di interesse da parte ricorrente alla naturale conclusione del giudizio, la quale va dichiarata allorquando vi sia il mutamento della situazione di fatto, sotto il profilo oggettivo o soggettivo, quand'anche riguardante una sola parte. Il decesso della parte, tenuto conto della natura personale degli obblighi di mantenimento, comporta, all'evidenza, la cessazione del contendere, non essendo suscettibili di essere trasmessi iure hereditatis.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, così provvede: dichiara la cessata materia del contendere;
spese di lite irripetibili.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 18.3.2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Enrica De Sire