Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire un miliardo, da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici dell'esercizio finanziario 1954-55, per la costruzione, a cura dello stesso Ministero, di caserme per le forze di polizia nelle localita' che saranno stabilite d'intesa fra i Ministeri dell'interno, del tesoro e dei lavori pubblici.
E' autorizzata la spesa di lire un miliardo, da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici dell'esercizio finanziario 1954-55, per la costruzione, a cura dello stesso Ministero, di caserme per le forze di polizia nelle localita' che saranno stabilite d'intesa fra i Ministeri dell'interno, del tesoro e dei lavori pubblici.