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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/05/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
P.U. 149/2025
L.C. n. 149-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione III Civile
Delle Procedure Concorsuali ed Individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione terza Civile, composto dai magistrati
Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente relatore
Dott.ssa Patrizia Fantin Giudice
Dott. Alessandro Longobardi Giudice
Riunito in camera di consiglio in data 15 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata sopra emarginato promosso con ricorso del 07 maggio 2025, dal sig. c.f. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
NA (MI) il 13/01/1973, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Tolasi del foro di Lodi, c.f. , come da C.F._2 procura alle liti in atti (si indica ai fini delle comunicazioni e notifiche: Email_1
– fax: 0371-750594), con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Matteo Tolasi in Lodi (LO), via
Legnano n. 18.
CONCLUSIONI
Il sig. , come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, chiede che l'Ill.mo Parte_1
Giudice adito, verificato che la domanda soddisfi i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 Voglia: “…
- DICHIARARE l'apertura della procedura di liquidazione controllata ai sensi dell'art. 270 c. 1;
- NOMINARE un liquidatore;
- FISSARE in € 350,00 la somma disponibile per i creditori, o quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia o secondo equità;
- STABILIRE idonea pubblicità alla sentenza;
- ORDINARE la trascrizione della sentenza a cura del liquidatore;
- FISSARE nel termine di tre anni il tempo di durata della procedura.” Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 7 maggio 2025 il sig. ha chiesto l'apertura della Parte_1 procedura di liquidazione controllata, atteso che ricorrono i presupposti per l'accesso alla procedura in oggetto, e cioè che il ricorrente:
- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, a una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, né ha beneficiato in quel periodo di un provvedimento di esdebitazione per due volte ex art. 280, comma 1, lett. d) ed e);
- è in una situazione di sovraindebitamento come definita dall'art. 2, comma 1 lett. c) C.C.I.I.;
- la documentazione fornita consente di illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ex art. 269 comma 2.;
- al ricorso è stata allegata la relazione dell'O.C.C., dott. come previsto dall'art. 269, Persona_1 comma 2, CCII, il quale ha esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore e attestato, ai sensi dell'art. 268, comma 3, CCII, che allo stato è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori in percentuale;
La giurisdizione
Sussiste la giurisdizione italiana, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2015/848 del 20 maggio 2015
e va dichiarata la natura principale della presente procedura ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII, atteso che, dal ricorso emerge che il COMI, presuntivamente individuato nel luogo di residenza abituale del debitore, è sito in Italia (Sesto San Giovanni) da almeno sei mesi antecedenti il deposito della domanda di apertura, in mancanza di elementi contrari all'operare della presunzione posta dall'art. 3 comma 1 paragrafo 4.
La competenza
Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 del
CCII, poiché il ricorrente risiede in Sesto San Giovanni (MI) via fratelli Cairoli n. 11, comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza.
L'adeguatezza delle produzioni documentali e della relazione del Gestore
Va considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCII, è soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, in particolare alla disciplina prevista per la liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità.
La soluzione delle situazioni di crisi e sovraindebitamento, per volontà del legislatore, è stata affidata ad un corpo unico di norme, denominato, significatamente, Codice della Crisi e del sovraindebitamento, imponendo così l'applicazione sistematica e non parcellizzata dei singoli “quadri” e delle singole norme ad esse specificatamente dedicate. Nel rinnovato contesto normativo, portata fondamentale va attribuita ai principi generali, tra i quali spicca il dovere di buona fede e correttezza espresso dall'art. 4 che impone al debitore “… di illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto alle trattative avviate anche nella composizione negoziata e allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto”.
Componente imprescindibile del dovere di correttezza è quello di cooperare con gli organi della procedura, affinché questa raggiunga i propri scopi, ossia liquidare il patrimonio del debitore (art. 2 comma bis) in tempi rispettosi della ragionevole durata della stessa (art. 5 comma 4).
Tale premessa, implica che anche l'individuazione del corredo documentale minimo non può limitarsi a quello restrittivamente indicato dagli artt. 268 e 269 CCII, per la verifica dei presupposti1, ma, deve coordinarsi con l'obbligo di completa “disclosure” imposto dal citato art. 4 CCII.
L'obbligo di trasparenza e cooperazione onera, dunque, anche gli organi della procedura nominandi, considerata la necessità di offrire il supporto documentale utile all'adozione dei provvedimenti iniziali del G.D. ex art. 268 comma 4 e all'esecuzione delle attività preliminari del liquidatore ex art. 272.
In conclusione, la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica, lavoratore autonomo, come nel caso di specie, è costituita da:
1) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, accompagnate dalla produzione ovvero attestata disamina degli estratti dei conti correnti bancari e/o postali degli ultimi cinque anni, anche in funzione delle valutazioni spettanti al liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 CCII;
2) la relazione sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito;
3) l'inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato particolareggiato ed estimativo delle attività), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma
2, lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCII;
4) la idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi o, quantomeno, l'esito della richiesta effettuata dall'O.C.C. ai sensi dell'art. 269 comma 3 del Codice;
5) l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;
6) la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 CCII;
7) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, ai fini della tempestiva adozione da parte del G.D. del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4, lett. b) CCII);
8) la documentazione ulteriore, eventualmente richiesta dal Tribunale, a fronte di incongruenze o profili di criticità emergenti dall'esame della relazione dell'O.C.C. sulla consistenza del passivo e all'attivo del ricorrente (a titolo esemplificativo, circolarizzazione dei crediti, visure patrimoniali, estratti conto).
Il debitore e il Gestore della Crisi nominato hanno depositato ovvero illustrato nel corpo del ricorso e della relazione tutta la documentazione e le informazioni necessarie per l'esame nel merito della domanda.
La relazione del Gestore dà atto del compiuto esame delle dichiarazioni dei redditi, di tutti gli estratti conto, delle verifiche eseguite mediante accesso al cassetto fiscale e mediante consultazione dei carichi erariali e previdenziali pendenti, delle visure pra e delle richieste di informazioni presso l'ufficio esecuzioni immobiliari e ha attestato, ai sensi dell'art. 268, comma 3, CCII, (con relazione integrativa depositata il 21/01/2025) che allo stato è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori in percentuale.
La relazione è dunque adeguatamente motivata e rispondente ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma
2, CCII.
In particolare, sono state prodotte le richieste effettuate ai sensi dell'art. 269 comma 3 del Codice e le circolarizzazioni eseguite.
I presupposti per l'apertura della procedura: l'inapplicabilità di altre procedure concorsuali e il sovraindebitamento
Come emerge dalla relazione e dalla documentazione allegata, il ricorrente sig. Parte_1
è un lavoratore autonomo (chef a domicilio), con reddito mensile, derivante dalla sua attività,
[...] pari ad € 1.800,00 netti, ed è esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt.
65 c.1, 2 c. 1 lett. c), 66 e 268 c. 1 CCII il ricorrente è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.
Dall'esame del fascicolo telematico relativo al procedimento unitario inoltre non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII.
Ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza atteso che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.
L'insolvenza emerge dal confronto tra la consistenza e la natura del passivo e la consistenza e la natura del proprio patrimonio, che risulta insufficiente a garantire l'integrale pagamento dei creditori privilegiati e chirografari in considerazione dell'ingente debito maturato, della presenza di beni immobili di scarso valore , di beni mobili registrati con valutazione irrilevante e dell'inesistenza di crediti in quanto integralmente svalutati dall'OCC in assenza di idonea prova documentale .
Più specificatamente risulta che, con l'esclusione del credito prededucibile del Gestore e del nominando liquidatore, il passivo del debitore è pari ad € 166.566,13, come da tabella che segue:
Il tutto oltre le spese di attivazione della procedura di liquidazione controllata.
Il patrimonio del debitore è invece costituito da:
- 50% di due terreni siti in Madone (BG) (valore quota € 200,00)
- Autoveicolo Autocarro Hover Great Wall tg DR278DH immatricolato nel 2008;
- Due rapporti bancari: c/c n. 88428 presso UT con saldo pari ad € 1.923,19 e postepay n.
2977 presso Poste Italiane spa con saldo pari ad e 344,32 Il ricorrente, coniugato in regime di separazione dei beni, ha esposto che il nucleo familiare è composto da quattro persone in quanto convive con la coniuge e due figli (uno minorenne).
Il ricorrente ha, inoltre, allegato l'ammontare delle spese medie che mensilmente deve sostenere insieme alla moglie (impiegata di con reddito netto di € 3.000,00 circa) in correlazione al mantenimento CP_1 della famiglia, quantificandole in complessivi euro 3.850,00 mensili, suddivisi come da tabella che segue:
Il ricorrente, in relazione alla situazione debitoria, al patrimonio immobiliare e mobiliare ed alla capacità reddituale dello stesso, formula una proposta di Piano di Liquidazione come segue: il sig. mette a disposizione dei creditori: Pt_1
• l'importo di €. 350,00 su base mensile a titolo di crediti futuri e, nell'arco temporale di anni tre, versando, pertanto, un complessivo di €. 12.600,00.
• Il ricavato della vendita della quota di ½ dei due terreni siti in Madone (BG) e dell'autocarro HOVER GREAT WALL tg DR278DH dal valore di mercato stimato in
€ 3.250,00
• Recupero somme fatture impagate.
Quanto alla genesi della attuale insolvenza, essa viene ricostruita dal Gestore in aderenza alle allegazioni contenute nel ricorso, perché ritenuta giustificata sulla base dei documenti prodotti e delle verifiche eseguite.
Le ragioni del sovraindebitamento sono esclusivamente da ricondursi ai risultati dell'impresa individuale, condizionati dalla crisi del settore delle edicole e dalla crisi economica causata dal Covid;
infatti, gli ingenti costi da sostenere per l'esercizio dell'attività di edicolante e il calo di fatturato nell'attività di commercio al dettaglio di vini dovuta al Covid ha portato il ricorrente ad indebitarsi e a non riuscire ad ottemperare alle obbligazioni assunte
In conclusione, il Gestore ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente a corredo della domanda, documentazione che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale del debitore, nonché l'ammontare dei debiti, ed ha sufficientemente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria.
L'apertura della procedura di liquidazione controllata familiare: i comandi giudiziali
Per quanto detto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti e, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, il gestore designato dall'OCC deve essere nominato liquidatore.
Può invece essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270, comma 2, lett. c), poiché trattasi di domanda proposta dal debitore ed i documenti oggetto del comando sono già stati depositati.
Deve considerarsi poi che effetto automatico dell'apertura della procedura è il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII.
Con riguardo alla durata della procedura di liquidazione controllata, deve osservarsi, che la procedura non potrà chiudersi finché vi siano dei beni da liquidare a soddisfacimento dei creditori e che, pertanto, anche se la richiesta di esdebitazione potrà essere valutata alla scadenza dei tre anni dalla dichiarazione di apertura, sarà possibile proseguire nelle attività e nell'eventuale apprensione della quota di reddito della debitrice e di ogni utilità sopravvenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,
1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1
c.f. , nato a [...] il [...], residente in [...]
[...] C.F._1
San Giovanni (MI), via Fratelli Cairoli n. 11, e procedura principale ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII
(art. 3 regolamento UE 2015/848);
2) nomina Giudice Delegato per la procedura la Dott.ssa Caterina Giovanetti;
3) nomina liquidatore il dott. (c.f. , CON STUDIO IN Monza Persona_1 C.F._3
(MB) via Caronni 10, pec Email_2
4) in relazione alla procedura di liquidazione, assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo
201, CCII;
5) ordina al ricorrente ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione;
7) visto l'art. 270, c.2 lett. e), CCII a) ordina al liquidatore di aprire immediatamente il conto corrente intestato alla procedura;
8) dà atto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
9) dispone che il liquidatore, in relazione alla procedura di liquidazione controllata:
- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- proceda, non oltre il termine di novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario dei i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4, in tutti gli, eventuali, immobili occupati a qualsiasi titolo dal debitore e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;
Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC/Liquidatore nominato.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio del Tribunale di Monza terza sezione il giorno 15 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Caterina Giovanetti
P.U. N. 149/2025
L.C. n. 149 -1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione III Civile
Delle Procedure Concorsuali ed Individuali
Il Giudice delegato, vista la sentenza di apertura del procedimento di liquidazione controllata del sig. Parte_1
c.f. , nato a [...] il [...], residente in [...]
[...] C.F._1
San Giovanni (MI), via Fratelli Cairoli n. 11, rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Tolasi del foro di
Lodi, c.f. , come da procura alle liti in atti (si indica ai fini delle comunicazioni e C.F._2 notifiche: – fax: 0371-750594), con domicilio eletto presso lo studio Email_1 dell'avv. Matteo Tolasi in Lodi (LO), via Legnano n. 18;
ritenuto che
spetta al Giudice delegato determinare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 217 e 270
CCII, l'ammontare del reddito necessario al mantenimento della propria famiglia,
- dato atto che il ricorrente, è coniugato con la sig.ra impiegata di banca con Persona_2 un reddito mensile netto di circa € 3.000,00;
- rilevato che il ricorrente ha esposto come spese necessarie al sostentamento della famiglia
€ 3.850,00 come da tabella che segue: - considerate eccessive alcune spese mensili indicate in tabella (spese sportive dei figli – spese per animali domestici- spese alimentari) e tali da non poter pregiudicare ulteriormente i creditori;
- rilevato che il reddito del coniuge del debitore è tale da poter assorbire la gran parte delle spese esposte per il menage familiare;
- ritenuto, pertanto, che, alla luce delle considerazioni che precedono, l'importo da escludere dalla liquidazione può determinarsi in € 1.250,00 mensili
P.Q.M.
Dispone l'esclusione dalla liquidazione del reddito del sig. limitatamente alla Parte_1 somma mensile di € 1.250,00, sino a diverso provvedimento;
Si dà atto che il presente provvedimento monocratico per ragioni di celerità ed efficienza viene depositato unitamente alla sentenza di apertura della liquidazione.
Si comunichi alla parte e al liquidatore.
Monza, 15/05/2025
Il Giudice delegato
Caterina Giovanetti 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ricorrere del sovraindebitamento – esclusione dell'operatività delle altre procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza – esaustività e ragionevolezza della relazione del Gestore della Crisi
L.C. n. 149-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione III Civile
Delle Procedure Concorsuali ed Individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione terza Civile, composto dai magistrati
Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente relatore
Dott.ssa Patrizia Fantin Giudice
Dott. Alessandro Longobardi Giudice
Riunito in camera di consiglio in data 15 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata sopra emarginato promosso con ricorso del 07 maggio 2025, dal sig. c.f. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
NA (MI) il 13/01/1973, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Tolasi del foro di Lodi, c.f. , come da C.F._2 procura alle liti in atti (si indica ai fini delle comunicazioni e notifiche: Email_1
– fax: 0371-750594), con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Matteo Tolasi in Lodi (LO), via
Legnano n. 18.
CONCLUSIONI
Il sig. , come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, chiede che l'Ill.mo Parte_1
Giudice adito, verificato che la domanda soddisfi i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 Voglia: “…
- DICHIARARE l'apertura della procedura di liquidazione controllata ai sensi dell'art. 270 c. 1;
- NOMINARE un liquidatore;
- FISSARE in € 350,00 la somma disponibile per i creditori, o quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia o secondo equità;
- STABILIRE idonea pubblicità alla sentenza;
- ORDINARE la trascrizione della sentenza a cura del liquidatore;
- FISSARE nel termine di tre anni il tempo di durata della procedura.” Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 7 maggio 2025 il sig. ha chiesto l'apertura della Parte_1 procedura di liquidazione controllata, atteso che ricorrono i presupposti per l'accesso alla procedura in oggetto, e cioè che il ricorrente:
- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, a una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, né ha beneficiato in quel periodo di un provvedimento di esdebitazione per due volte ex art. 280, comma 1, lett. d) ed e);
- è in una situazione di sovraindebitamento come definita dall'art. 2, comma 1 lett. c) C.C.I.I.;
- la documentazione fornita consente di illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ex art. 269 comma 2.;
- al ricorso è stata allegata la relazione dell'O.C.C., dott. come previsto dall'art. 269, Persona_1 comma 2, CCII, il quale ha esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore e attestato, ai sensi dell'art. 268, comma 3, CCII, che allo stato è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori in percentuale;
La giurisdizione
Sussiste la giurisdizione italiana, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2015/848 del 20 maggio 2015
e va dichiarata la natura principale della presente procedura ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII, atteso che, dal ricorso emerge che il COMI, presuntivamente individuato nel luogo di residenza abituale del debitore, è sito in Italia (Sesto San Giovanni) da almeno sei mesi antecedenti il deposito della domanda di apertura, in mancanza di elementi contrari all'operare della presunzione posta dall'art. 3 comma 1 paragrafo 4.
La competenza
Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 del
CCII, poiché il ricorrente risiede in Sesto San Giovanni (MI) via fratelli Cairoli n. 11, comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza.
L'adeguatezza delle produzioni documentali e della relazione del Gestore
Va considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCII, è soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, in particolare alla disciplina prevista per la liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità.
La soluzione delle situazioni di crisi e sovraindebitamento, per volontà del legislatore, è stata affidata ad un corpo unico di norme, denominato, significatamente, Codice della Crisi e del sovraindebitamento, imponendo così l'applicazione sistematica e non parcellizzata dei singoli “quadri” e delle singole norme ad esse specificatamente dedicate. Nel rinnovato contesto normativo, portata fondamentale va attribuita ai principi generali, tra i quali spicca il dovere di buona fede e correttezza espresso dall'art. 4 che impone al debitore “… di illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto alle trattative avviate anche nella composizione negoziata e allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto”.
Componente imprescindibile del dovere di correttezza è quello di cooperare con gli organi della procedura, affinché questa raggiunga i propri scopi, ossia liquidare il patrimonio del debitore (art. 2 comma bis) in tempi rispettosi della ragionevole durata della stessa (art. 5 comma 4).
Tale premessa, implica che anche l'individuazione del corredo documentale minimo non può limitarsi a quello restrittivamente indicato dagli artt. 268 e 269 CCII, per la verifica dei presupposti1, ma, deve coordinarsi con l'obbligo di completa “disclosure” imposto dal citato art. 4 CCII.
L'obbligo di trasparenza e cooperazione onera, dunque, anche gli organi della procedura nominandi, considerata la necessità di offrire il supporto documentale utile all'adozione dei provvedimenti iniziali del G.D. ex art. 268 comma 4 e all'esecuzione delle attività preliminari del liquidatore ex art. 272.
In conclusione, la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica, lavoratore autonomo, come nel caso di specie, è costituita da:
1) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, accompagnate dalla produzione ovvero attestata disamina degli estratti dei conti correnti bancari e/o postali degli ultimi cinque anni, anche in funzione delle valutazioni spettanti al liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 CCII;
2) la relazione sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito;
3) l'inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato particolareggiato ed estimativo delle attività), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma
2, lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCII;
4) la idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi o, quantomeno, l'esito della richiesta effettuata dall'O.C.C. ai sensi dell'art. 269 comma 3 del Codice;
5) l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;
6) la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 CCII;
7) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, ai fini della tempestiva adozione da parte del G.D. del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4, lett. b) CCII);
8) la documentazione ulteriore, eventualmente richiesta dal Tribunale, a fronte di incongruenze o profili di criticità emergenti dall'esame della relazione dell'O.C.C. sulla consistenza del passivo e all'attivo del ricorrente (a titolo esemplificativo, circolarizzazione dei crediti, visure patrimoniali, estratti conto).
Il debitore e il Gestore della Crisi nominato hanno depositato ovvero illustrato nel corpo del ricorso e della relazione tutta la documentazione e le informazioni necessarie per l'esame nel merito della domanda.
La relazione del Gestore dà atto del compiuto esame delle dichiarazioni dei redditi, di tutti gli estratti conto, delle verifiche eseguite mediante accesso al cassetto fiscale e mediante consultazione dei carichi erariali e previdenziali pendenti, delle visure pra e delle richieste di informazioni presso l'ufficio esecuzioni immobiliari e ha attestato, ai sensi dell'art. 268, comma 3, CCII, (con relazione integrativa depositata il 21/01/2025) che allo stato è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori in percentuale.
La relazione è dunque adeguatamente motivata e rispondente ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma
2, CCII.
In particolare, sono state prodotte le richieste effettuate ai sensi dell'art. 269 comma 3 del Codice e le circolarizzazioni eseguite.
I presupposti per l'apertura della procedura: l'inapplicabilità di altre procedure concorsuali e il sovraindebitamento
Come emerge dalla relazione e dalla documentazione allegata, il ricorrente sig. Parte_1
è un lavoratore autonomo (chef a domicilio), con reddito mensile, derivante dalla sua attività,
[...] pari ad € 1.800,00 netti, ed è esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt.
65 c.1, 2 c. 1 lett. c), 66 e 268 c. 1 CCII il ricorrente è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.
Dall'esame del fascicolo telematico relativo al procedimento unitario inoltre non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII.
Ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza atteso che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.
L'insolvenza emerge dal confronto tra la consistenza e la natura del passivo e la consistenza e la natura del proprio patrimonio, che risulta insufficiente a garantire l'integrale pagamento dei creditori privilegiati e chirografari in considerazione dell'ingente debito maturato, della presenza di beni immobili di scarso valore , di beni mobili registrati con valutazione irrilevante e dell'inesistenza di crediti in quanto integralmente svalutati dall'OCC in assenza di idonea prova documentale .
Più specificatamente risulta che, con l'esclusione del credito prededucibile del Gestore e del nominando liquidatore, il passivo del debitore è pari ad € 166.566,13, come da tabella che segue:
Il tutto oltre le spese di attivazione della procedura di liquidazione controllata.
Il patrimonio del debitore è invece costituito da:
- 50% di due terreni siti in Madone (BG) (valore quota € 200,00)
- Autoveicolo Autocarro Hover Great Wall tg DR278DH immatricolato nel 2008;
- Due rapporti bancari: c/c n. 88428 presso UT con saldo pari ad € 1.923,19 e postepay n.
2977 presso Poste Italiane spa con saldo pari ad e 344,32 Il ricorrente, coniugato in regime di separazione dei beni, ha esposto che il nucleo familiare è composto da quattro persone in quanto convive con la coniuge e due figli (uno minorenne).
Il ricorrente ha, inoltre, allegato l'ammontare delle spese medie che mensilmente deve sostenere insieme alla moglie (impiegata di con reddito netto di € 3.000,00 circa) in correlazione al mantenimento CP_1 della famiglia, quantificandole in complessivi euro 3.850,00 mensili, suddivisi come da tabella che segue:
Il ricorrente, in relazione alla situazione debitoria, al patrimonio immobiliare e mobiliare ed alla capacità reddituale dello stesso, formula una proposta di Piano di Liquidazione come segue: il sig. mette a disposizione dei creditori: Pt_1
• l'importo di €. 350,00 su base mensile a titolo di crediti futuri e, nell'arco temporale di anni tre, versando, pertanto, un complessivo di €. 12.600,00.
• Il ricavato della vendita della quota di ½ dei due terreni siti in Madone (BG) e dell'autocarro HOVER GREAT WALL tg DR278DH dal valore di mercato stimato in
€ 3.250,00
• Recupero somme fatture impagate.
Quanto alla genesi della attuale insolvenza, essa viene ricostruita dal Gestore in aderenza alle allegazioni contenute nel ricorso, perché ritenuta giustificata sulla base dei documenti prodotti e delle verifiche eseguite.
Le ragioni del sovraindebitamento sono esclusivamente da ricondursi ai risultati dell'impresa individuale, condizionati dalla crisi del settore delle edicole e dalla crisi economica causata dal Covid;
infatti, gli ingenti costi da sostenere per l'esercizio dell'attività di edicolante e il calo di fatturato nell'attività di commercio al dettaglio di vini dovuta al Covid ha portato il ricorrente ad indebitarsi e a non riuscire ad ottemperare alle obbligazioni assunte
In conclusione, il Gestore ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente a corredo della domanda, documentazione che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale del debitore, nonché l'ammontare dei debiti, ed ha sufficientemente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria.
L'apertura della procedura di liquidazione controllata familiare: i comandi giudiziali
Per quanto detto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti e, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, il gestore designato dall'OCC deve essere nominato liquidatore.
Può invece essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270, comma 2, lett. c), poiché trattasi di domanda proposta dal debitore ed i documenti oggetto del comando sono già stati depositati.
Deve considerarsi poi che effetto automatico dell'apertura della procedura è il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII.
Con riguardo alla durata della procedura di liquidazione controllata, deve osservarsi, che la procedura non potrà chiudersi finché vi siano dei beni da liquidare a soddisfacimento dei creditori e che, pertanto, anche se la richiesta di esdebitazione potrà essere valutata alla scadenza dei tre anni dalla dichiarazione di apertura, sarà possibile proseguire nelle attività e nell'eventuale apprensione della quota di reddito della debitrice e di ogni utilità sopravvenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,
1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1
c.f. , nato a [...] il [...], residente in [...]
[...] C.F._1
San Giovanni (MI), via Fratelli Cairoli n. 11, e procedura principale ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII
(art. 3 regolamento UE 2015/848);
2) nomina Giudice Delegato per la procedura la Dott.ssa Caterina Giovanetti;
3) nomina liquidatore il dott. (c.f. , CON STUDIO IN Monza Persona_1 C.F._3
(MB) via Caronni 10, pec Email_2
4) in relazione alla procedura di liquidazione, assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo
201, CCII;
5) ordina al ricorrente ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione;
7) visto l'art. 270, c.2 lett. e), CCII a) ordina al liquidatore di aprire immediatamente il conto corrente intestato alla procedura;
8) dà atto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
9) dispone che il liquidatore, in relazione alla procedura di liquidazione controllata:
- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- proceda, non oltre il termine di novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario dei i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4, in tutti gli, eventuali, immobili occupati a qualsiasi titolo dal debitore e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;
Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC/Liquidatore nominato.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio del Tribunale di Monza terza sezione il giorno 15 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Caterina Giovanetti
P.U. N. 149/2025
L.C. n. 149 -1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione III Civile
Delle Procedure Concorsuali ed Individuali
Il Giudice delegato, vista la sentenza di apertura del procedimento di liquidazione controllata del sig. Parte_1
c.f. , nato a [...] il [...], residente in [...]
[...] C.F._1
San Giovanni (MI), via Fratelli Cairoli n. 11, rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Tolasi del foro di
Lodi, c.f. , come da procura alle liti in atti (si indica ai fini delle comunicazioni e C.F._2 notifiche: – fax: 0371-750594), con domicilio eletto presso lo studio Email_1 dell'avv. Matteo Tolasi in Lodi (LO), via Legnano n. 18;
ritenuto che
spetta al Giudice delegato determinare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 217 e 270
CCII, l'ammontare del reddito necessario al mantenimento della propria famiglia,
- dato atto che il ricorrente, è coniugato con la sig.ra impiegata di banca con Persona_2 un reddito mensile netto di circa € 3.000,00;
- rilevato che il ricorrente ha esposto come spese necessarie al sostentamento della famiglia
€ 3.850,00 come da tabella che segue: - considerate eccessive alcune spese mensili indicate in tabella (spese sportive dei figli – spese per animali domestici- spese alimentari) e tali da non poter pregiudicare ulteriormente i creditori;
- rilevato che il reddito del coniuge del debitore è tale da poter assorbire la gran parte delle spese esposte per il menage familiare;
- ritenuto, pertanto, che, alla luce delle considerazioni che precedono, l'importo da escludere dalla liquidazione può determinarsi in € 1.250,00 mensili
P.Q.M.
Dispone l'esclusione dalla liquidazione del reddito del sig. limitatamente alla Parte_1 somma mensile di € 1.250,00, sino a diverso provvedimento;
Si dà atto che il presente provvedimento monocratico per ragioni di celerità ed efficienza viene depositato unitamente alla sentenza di apertura della liquidazione.
Si comunichi alla parte e al liquidatore.
Monza, 15/05/2025
Il Giudice delegato
Caterina Giovanetti 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ricorrere del sovraindebitamento – esclusione dell'operatività delle altre procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza – esaustività e ragionevolezza della relazione del Gestore della Crisi