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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/01/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10423/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24.9.2024
da
1) Parte_1 nato a [...], 1° maggio 1971 cittadino italiano
Codice Fiscale ) C.F._1 residente a [...], con gli Avv.ti Simone Matteo Forges Davanzati (C.F. , Pec avvocato C.F._2
e Roberta Cittera (C.F. , Pec Email_1 C.F._3
, presso i quali ha eletto domicilio telematico Email_2
e
2) Controparte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana
Codice Fiscale ) C.F._4 pagina 1 di 6 residente a [...] con l'Avv. Anna Agliati (C.F. , Pec , C.F._5 Email_3 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 5 novembre 2020 a Milano (Comune di
Milano, Atto n. 810, Reg. I, Parte I), in regime patrimoniale di separazione dei beni, con i seguenti figli, minori di età:
- nato a [...] l'[...], cittadino italiano, C.F. Per_1 C.F._6
[...]
- , nata a [...] l'[...], cittadina italiana, C.F. Pt_2
. C.F._7
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24 settembre 2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. affidare i due figli minori e ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente e Per_1 Pt_2 pariteticamente la responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggior rilievo, quali quelle relative all'educazione, all'istruzione e alla salute dei figli minori, verranno adottate da entrambi i genitori, previo accordo tra gli stessi;
2. disporre il collocamento prevalente dei figli con la madre presso la casa familiare [bene di esclusiva proprietà del marito, sito a Milano (MI), in via C. Pisacane, n. 14, censito al C.N.E.U. del suddetto
Comune al Foglio 355, Mappale 378, Subalterno 11, Piano 4, Zona censuaria 002, Categoria A2,
Classe 3, Cons. 7,5, Sup. Cat. 188, Rendita Catastale euro 1.123,29], che viene per l'effetto assegnata alla madre;
3. disporre che il padre abbia ampia facoltà di vedere, incontrare e tenere con sé i figli, in accordo con la madre e sempre compatibilmente con le esigenze e l'organizzazione scolastica e di vita dei figli stessi;
in ogni caso, fatto salvo diversi o più ampi accordi fra i genitori, il padre potrà stare con i figli nei seguenti termini:
a. a week-end alternati con la madre, dal venerdì sera orientativamente verso le 18.30 fino al lunedì mattina, nonché nelle giornate infrasettimanali di mercoledì (dalle ore 18 circa fino alla mattina successiva) nelle settimane il cui fine settimana sia di propria competenza e di mercoledì e giovedì
(dalle ore 18 circa del mercoledì fino al venerdì mattina) nelle settimane il cui fine settimana sia di spettanza materna, lasciando alla libera determinazione delle parti in ossequio agli impegni lavorativi e di vita dei genitori e agli impegni scolastici e di vita dei figli la regolamentazione di periodi di frequenza infrasettimanali, dandosi atto che, sino a quando il padre non reperirà una abitazione più consona rispetto a quella attuale, tali periodi di frequentazione avverranno nell'abitazione familiare assegnata alla moglie e ai figli, ovviamente sempre in accordo e coordinandosi con la CP_2
b. durante le vacanze scolastiche natalizie e di fine anno, in alternanza con la madre di anno in anno, il pagina 2 di 6 periodo dal mattino del 22 al mattino del 30 dicembre oppure quello dal mattino del 30 dicembre al mattino del 6 gennaio, dandosi atto che i figli trascorreranno il periodo ricomprendente il Natale
2024 con la madre e quello comprendente il Capodanno con il padre;
c. vacanze scolastiche pasquali, “settimana bianca” ed eventuali ponti scolastici ulteriori secondo il principio dell'alternanza con la madre dandosi atto che i figli trascorreranno con il padre la Pasqua
2025;
d. per quel che concerne le vacanze scolastiche estive, ciascun genitore potrà trascorrere con i figli un periodo di due settimane consecutive durante il mese di agosto, periodo da concordare fra i genitori entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
4. per quel che concerne gli oneri di mantenimento della prole e della abitazione familiare, dato atto del relativo e specifico accordo intervenuto fra i genitori, disporre che:
a. il padre contribuirà al mantenimento ordinario dei due figli minori e della abitazione familiare in cui gli stessi risiedono corrispondendo alla madre la somma mensile di Euro 800,00, importo da corrispondere in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutare di anno in anno secondo gli indici Istat-costo della vita, e accollandosi in via diretta e integrale i costi condominiali ordinari della abitazione familiare (bene di esclusiva proprietà del marito), mentre la madre sosterrà in via diretta e integrale i costi di gestione e manutenzione ordinaria della abitazione familiare inclusi i costi delle utenze domestiche, provvedendo a intestare a sé i relativi contratti;
b. i genitori suddivideranno in ragione del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre gli oneri straordinari di mantenimento dei figli così come indicati nelle “Linee Guida spese extra- assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano il 14.11.2017.
5. dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che nulla hanno a che vicendevolmente pretendere per qualsivoglia causa o ragione derivata, originata o connessa al matrimonio, alla convivenza matrimoniale, alla separazione e al divorzio ad eccezione di quanto previsto dal presente atto in relazione agli oneri tutti di mantenimento dei figli minori;
6. spese legali integralmente compensate fra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
pagina 3 di 6 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio con rito civile in data 5 novembre 2020 a Milano (Comune di Milano, Atto n.
810, Reg. I, Parte I);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato
Così deciso in Milano, il 22.1.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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