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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 29/01/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1204/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di rinvio iscritta al n. r.g. 1204/2021 promossa da:
(C.F. ), (C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. FIORI CLAUDIO (C.F. ) C.F._2
ATTORI IN RIASSUNZIONE contro
(C.F. ), (C.F. ), CP C.F._3 CP_2 C.F._4 con il patrocinio dell'avv. MASCAGNI LORENZO (C.F. C.F._5
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
In data 5-20.6.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte attrice in riassunzione: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento della domanda attrice, applicando il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 11837/21, accertare e dichiarare l'inadempimento dei promittenti venditori all'obbligo assunto con il contratto preliminare datato 4 aprile 2007 e conseguentemente pronunciare sentenza ai sensi dell'art. 2932 c.c., traslativa della proprietà in favore con sede in CP_3 CP_4 AZ (Ce) via C. Battisti n. 241 dell'appartamento per civile abitazione posto in Grosseto, fraz. Roselle, podere Filippo re, via dello Sbirro n. 110 censito al NCEU di detto comune al fg. 36 part. 105 sub. 2 cat. A4 vani catastali 7 rendita cat. 310,91 composto da soggiorno, cucina tre camere due bagni e un porticato, con ogni consequenziale ordine anche al competente Conservatore dei RR.II. per il corrispettivo complessivo di euro 480.000,00 e quindi con
pagina 1 di 14 pagamento del corrispettivo a saldo di euro 350.000,00. Con vittoria del compenso professionale di tutti i gradi del giudizio, incluso quello del giudizio dinanzi alla S.C. di Cassazione”
Per parte convenuta in riassunzione: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis Co reiectis: respingere l'appello proposto da e in persona del legale Parte_1 CP_4 rappresentante pro tempore, e per l'effetto confermare la sentenza nr. 254/14 emessa dal Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, il 13.2.2014 e depositata il 6.3.2014. Con vittoria di spese ed onorari”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, e , CP CP_2 riassumendo ex art. 392 c.p.c. il giudizio a seguito dell'ordinanza di rinvio della Corte di
Cassazione n. 11837/2021, depositata in data 6.5.2021, che, pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 740/2019 di questa Corte d'Appello, l'aveva cassata con rinvio in relazione all'unico motivo del ricorso proposto dai . Parte_3
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – e avevano convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_2 Parte_1
Grosseto, e , esponendo: CP CP_2 che, in data 2.2.2008, esso aveva formulato, per sé o per persona da nominare, Parte_1 proposta di acquisto dell'appartamento ubicato in Grosseto, fraz. Roselle, via dello Sbirro n. 110, di proprietà dei coniugi , al prezzo di € 492.000,00; CP_5 che, in data 4.4.2007, le parti avevano sottoscritto il contratto preliminare, con cui CP
e avevano promesso di vendere a , che aveva promesso di CP_2 Parte_1 acquistare per sé o per persona da nominare, il suddetto immobile al prezzo di € 480.000,00, di cui € 130.000,00 corrisposti, a titolo di caparra confirmatoria, all'atto del preliminare, ed il residuo da pagare al momento della conclusione del definitivo, da stipularsi entro il termine dell'1.9.2008; che, a causa di un errore materiale nell'indicazione della data del contratto preliminare, il non era stato in grado di ottenere, nei tempi previsti, il finanziamento per procedere Parte_1 all'acquisto dell'immobile; che, il 16.12.2008, il legale dei promittenti venditori aveva inviato al un telegramma Parte_1 con cui lo informava che il 12.1.2009, alle ore 15,00, presso lo studio del Notaio di Per_1
Grosseto sarebbe stato stipulato il rogito;
che, con lettera raccomandata a.r. del 17.12.2009, i promittenti venditori, sempre per il tramite del loro legale, precisavano che il prezzo avrebbe subìto un aumento di € 20.000,00 a titolo di risarcimento dei danni da loro sofferti per il ritardo nella stipula;
pagina 2 di 14 che, tuttavia, il non aveva potuto rispondere alla convocazione dinanzi al Notaio Parte_1 perché colpito da un'ischemia celebrale;
che, con comunicazione del 12.1.2009, i avevano comunicato al medesimo CP_5
di recedere dal preliminare;
Parte_1 che, a seguito di un successivo scambio epistolare, i promittenti venditori avevano preteso un aumento del prezzo nella misura di 70/80 mila euro;
che tale modifica contrattuale non era stata accettata dal il quale, con atto Parte_1 dell'8.1.2010, aveva nominato la come acquirente del bene compromesso in vendita;
Parte_2 che, quindi, gli attori avevano interesse ad agire in giudizio per far valere l'inadempimento dei promittenti venditori, stante la modifica unilaterale da quest'ultimi apportata dal contratto, ed ottenere sentenza ex art. 2932 c.c. traslativa dell'immobile compromesso in vendita al prezzo di €
480.000,00.
1.2. – Si costituivano in giudizio e , contestando integralmente la CP CP_2 domanda avversaria, rilevando: che, per rendere possibile la stipula del definitivo entro il termine stabilito, avevano dovuto liberare l'immobile compromesso in vendita, collocando le suppellettili in un deposito e andando ad abitare in un vicino appartamento preso in locazione;
che, nonostante il decorso del termine previsto nel preliminare, il non aveva risposto Parte_1 ad alcuna convocazione;
che, a seguito della comunicazione di recesso del contratto, effettuata con missiva del 12.1.2009, il , per il tramite del suo legale, con lettera raccomandata del 10.2.2009, aveva Parte_1 richiesto la restituzione della caparra, stante la sua sopravvenuta impossibilità di adempiere;
che, con lettera del 26.2.2009, i avevano confermato il loro recesso dal contratto CP_5 preliminare;
che, con missiva del 22.7.2009, il , sempre per il tramite del suo legale, dopo aver Parte_1 ribadito che il preliminare di compravendita non si era perfezionato per sopravvenuta impossibilità, da parte sua, di adempiere alla prestazione, aveva proposto di effettuare la vendita alla Controparte_6 che i avevano risposto rappresentando la loro disponibilità a trattare l'acquisto CP_5 con la fissando come data ultima per la definizione dell'accordo quella del Controparte_6
15.9.2009; che a tale comunicazione non era seguito alcun riscontro da parte del;
Parte_1 che, quindi, la condotta del promittente acquirente integrava un abuso del processo ed una violazione del principio di buona fede contrattuale;
pagina 3 di 14 che, inoltre, la domanda ex art. 2932 c.c. era infondata, stante la legittimità del recesso effettuato ex art. 1385, comma 2, c.c. dai promittenti venditori, tenuto conto della impossibilità del di onorare i propri impegni, come dallo stesso riconosciuto. Parte_1
Concludevano, quindi, chiedendo di “accertare e dichiarare in via riconvenzionale validamente esercitato il recesso da parte dei convenuti e e per le causali di cui CP CP_2 in narrativa, e per l'effetto dichiarare la legittimità della ritenzione da parte di costoro della caparra confirmatoria;
b) conseguentemente, respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto;
c) condanna gli attori per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1 e/o 2,
c.p.c. nella misura che verrà accertata in corso di causa o che risulterà di giustizia”.
1.3. - All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale, con sentenza n. 254/2014, respingeva la domanda proposta degli attori e dichiarava la legittimità del recesso dei dal contratto preliminare di compravendita, con conseguente diritto a CP_5 ritenere la caparra;
respingeva, inoltre, la domanda ex art. 96 c.p.c. e condannava gli attori al pagamento delle spese di lite.
In particolare, il primo giudice decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) la domanda ex art. 2932 c.c. non poteva essere accolta difettando l'inadempimento dei convenuti i quali avevano più volte sollecitato il a pervenire alla stipula del definitivo, Parte_1 senza ricevere alcun riscontro;
(-) inoltre, l'attore non aveva in alcun modo manifestato l'intenzione di adempiere alla sua prestazione, e cioè di procedere al pagamento del prezzo ancora dovuto;
(-) invece, doveva essere accolta la domanda riconvenzionale dei convenuti, volta a far accertare la legittimità del loro recesso dal contratto preliminare;
(-) difatti, con la lettera raccomandata del 30.7.2009 – in risposta alla missiva del legale del con cui questi aveva rappresentato la disponibilità della a subentrare Parte_1 Controparte_6 nella posizione negoziale del promittente acquirente – i , nel dimostrare la loro CP_5 disponibilità a valutare tale proposta, avevano, altresì, indicato la data del 15.9.2009 come termine ultimo per la conclusione dell'affare;
(-) tale atto, contenente un espresso termine finale per l'adempimento, costituiva una vera e propria diffida ad adempiere, a cui non era seguito alcun riscontro da parte dell'attore, con conseguente risoluzione di diritto del contratto;
(-) invero, risultava dimostrata la gravità dell'inadempimento del il quale, nonostante Parte_1
i numerosi solleciti dei promittenti venditori, non aveva assunto alcuna concreta iniziativa per pagina 4 di 14 pervenire alla conclusione del contratto, anche dopo che i avevano manifestato la CP_5 loro disponibilità a chiudere l'affare con la società Controparte_6
(-) ne derivava il diritto della parte promittente venditrice, risultata adempiente, a ritenere la caparra.
(-) le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado. Co 2.1. – Avverso tale sentenza proponevano appello e per i Parte_1 CP_4 seguenti motivi:
1) con il primo, deducevano l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva escluso l'inadempimento dei promittenti venditori.
Difatti, il recesso era stato effettuato dai in assenza dei presupposti di legge, CP_5 tenuto conto della invalidità della diffida ad adempiere dagli stessi inviata in data 17.12.2008, in quanto contenente una richiesta di sovrapprezzo di 20 mila euro.
In realtà, per agire correttamente, i convenuti avrebbero dovuto invitare formalmente il promittente acquirente a concludere il contratto al corrispettivo pattuito.
Pertanto, non vi era stata alcuna risoluzione di diritto del contratto, con conseguente illegittimità del recesso effettuato dai promittenti venditori.
2) con il secondo, denunciavano l'erroneità della decisione anche nella parte in cui aveva ritenuto che la parte promissaria acquirente non avesse mai manifestato la volontà di corrispondere il saldo del prezzo, quando, invece, in comparsa conclusionale VI aveva chiaramente CP_4 rappresentato il proposito di adempiere alla sua prestazione.
2.2. – Si costituivano in giudizio e contestando integralmente CP_2 CP
l'appello di cui chiedevano il rigetto.
2.3. – La Corte d'Appello, con sentenza n. 740/2019, depositata il 29.3.2019, rigettava l'appello, con conseguente condanna degli appellanti al pagamento delle spese del grado.
Innanzi tutto, il giudice d'appello premetteva che la sentenza impugnata non era stata censurata nella parte in cui il tribunale aveva statuito sulla legittimità del recesso e sul diritto dei Per_2
a trattenere la caparra versata, di talché tali statuizioni dovevano ritenersi coperte da
[...] giudicato interno.
Rilevava, poi, che l'appello era fondato nella parte in cui contestava la validità della diffida ad adempiere inviata dai promittenti venditori, in quanto essa conteneva una richiesta di concludere il contratto definitivo a condizioni diverse da quelle stabilite nel preliminare, ragion per cui essa non era idonea a determinare la risoluzione di diritto del contratto.
pagina 5 di 14 Tuttavia, ciò non comportava un esito diverso della lite, dal momento che il non aveva Parte_1 mai manifestato la volontà di dare esecuzione alle sue obbligazioni originarie.
In proposito, doveva considerarsi inammissibile la volontà di adempiere manifestata dagli attori, per la prima volta, in comparsa conclusionale, in quanto la stessa doveva essere contenuta in un atto precedente la proposizione della domanda giudiziale.
Peraltro, parte appellante non aveva contestato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva sottolineato che la promissaria acquirente non aveva mai dichiarato di essere disponibile a pagare.
3 – Il giudizio di legittimità. Co 3.1. – Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione e Parte_1
[...]
articolando un unico motivo, con il quale lamentavano la violazione e falsa applicazione CP_4 dell'art. 2932, comma 2, c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.
Secondo i ricorrenti, il giudice d'appello non aveva fatto corretta applicazione del principio, affermato da diverse pronunce della Suprema Corte, secondo cui qualora nel contratto preliminare di compravendita le parti abbiano previsto il pagamento del prezzo, o del relativo saldo (come nel caso di specie) contestualmente alla stipulazione del contratto definitivo, l'offerta della prestazione, richiesta dall'art. 2932 c.c., comma 2, può ritenersi implicita nella domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto, considerato che la verificazione degli effetti traslativi della sentenza di accoglimento, sostitutiva del non concluso contratto definitivo, deve essere necessariamente condizionata dal giudice all'adempimento della controprestazione.
Pertanto, aveva errato la Corte Territoriale nel ritenere che gli attori non avessero manifestato la volontà di adempiere, in quanto tale volontà doveva considerarsi implicita nella proposizione della domanda ex art. 2932 c.c.
3.2. – Rimanevano intimati e . CP CP_2
3.3. - La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 11837/2021, accoglieva il ricorso, rinviando, per nuovo esame, alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, anche in ordine alla regolamentazione delle spese.
In particolare, la Suprema Corte evidenziava che il giudice d'appello, pur riconoscendo l'inefficacia della diffida ad adempiere rivolta dai promittenti venditori, in quanto finalizzata a sollecitare l'adempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo in misura superiore a quella prevista nel preliminare, aveva omesso di considerare che la domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre, proposta dagli originari attori, conteneva in sé l'offerta di pagamento del saldo da eseguirsi secondo le modalità espressamente previste nel contratto preliminare.
4 – Il giudizio di rinvio pagina 6 di 14 Co 4.1. – e riassumevano la causa dinanzi a questa Corte, Parte_1 CP_4 formulando le conclusioni di cui in epigrafe.
4.2. – Si costituivano in giudizio e , chiedendo l'accoglimento delle CP CP_2 sopra trascritte conclusioni.
4.3. – La causa veniva trattenuta una prima volta in decisione all'udienza dell'11.1.2023, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4.4. – Con ordinanza del 24.5.2023, veniva rimessa sul ruolo, a seguito della sopravvenuta indisponibilità di uno dei componenti del Collegio.
4.5. – La causa veniva nuovamente trattenuta in decisione in data 5-20.6.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5 – Sulle questioni preliminari
5.1. – In via preliminare, va rilevata la tempestività della riassunzione, in quanto avvenuta con citazione notificata il 24.6.2021 e, quindi, entro il termine di tre mesi decorrente dalla pubblicazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione (6.5.2021).
5.2. – Occorre, poi, rilevare che questo giudizio di rinvio si configura certamente come
“prosecutorio” dato che la sentenza cassata era entrata nel merito, diversamente dal c.d. rinvio
“restitutorio” o “improprio” che si verifica, invece, quando la sentenza impugnata si limiti ad una pronuncia meramente processuale (sulla distinzione tra i due tipi di rinvio cfr. Cass. civ. ord. n.
25877 del 16/11/2020 e sent. n. 23314 del 27/09/2018).
Trattandosi quindi di rinvio “prosecutorio”, ne consegue che “il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della decisione di appello per motivi di merito costituisce una nuova ed autonoma fase del processo di natura rescissoria, destinata a concludersi con una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, statuisce per la prima volta sulle domande delle parti” (così, fra le molte, Cass. sez. 6 civ. ord. 20.4.2017 n. 10009; Cass. sez. 2 civ. ord. 31.5.2021 n. 15143).
La Corte d'Appello, dunque, in questa sede di rinvio deve pronunciare sulle domande delle parti, senza alcuna inammissibile riforma, modifica o conferma della sentenza di primo e di secondo grado.
5.3. – Giova, altresì, considerare che “i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza
pagina 7 di 14 di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo;
nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni
e decadenze già verificatesi;
nella terza ipotesi, la "potestas iudicandi" del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, ordinanza del 15.6.2023, n. 17240).
Nella specie, essendo la sentenza del giudice d'appello stata cassata esclusivamente per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.), si verte nella prima ipotesi, con la conseguenza che la Corte è tenuta ad attenersi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo.
Ciò posto, è possibile passare ad esaminare la domanda e le eccezioni proposte dalle parti.
6 – L'esame della domanda e delle eccezioni.
6.1. – Alla luce del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, si deve ritenere che Co
e nel proporre la domanda ex art. 2932 c.c., abbiano manifestato la loro Parte_1 CP_4 intenzione di adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto preliminare di compravendita e, quindi, di procedere al pagamento del prezzo ancora dovuto (che, secondo quanto stabilito nel preliminare, andava corrisposto al momento della stipula del definitivo).
Orbene, si tratta di accertare se ciò sia sufficiente a ritenere configurabile un inadempimento da parte dei promittenti venditori e, quindi, se sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda formulata dagli attori.
Ritiene questa Corte che al quesito debba darsi risposta negativa.
6.2. – In proposito, appare opportuno riepilogare le tappe fondamentali della vicenda per cui è causa:
a) in data 4.4.2008, , da un lato, e dall'altro, Parte_1 Parte_4 stipulavano il preliminare di compravendita, con l'impegno a concludere il contratto definitivo entro il termine, definito essenziale, dell'1.9.2008 e con facoltà di anticipare la data del rogito “a richiesta della parte promittente la vendita” (art. 5);
b) in data 19.5.2008, i promittenti venditori chiedevano, a mezzo lettera raccomandata a.r., al di anticipare la data del rogito, senza, tuttavia, ricevere alcun riscontro;
Parte_1
pagina 8 di 14 c) in data 30.8.2008, i inviavano al un telegramma con richiesta di CP_5 Parte_1 indicare il Notaio scelto per la stipula della compravendita nonché di comunicare l'ora fissata per il rogito;
tuttavia, anche a tale missiva non seguiva alcuna risposta;
d) con lettera raccomandata a.r. inviata il 14.10.2008, i invitavano, per il tramite CP_5 del loro legale, il a comunicare, entro e non oltre il 30.10.2008, la data del rogito ed il Parte_1 nominativo del Notaio prescelto, con l'avvertimento “in caso di perdurante silenzio, trattandosi di grave inadempimento contrattuale” che essi sarebbero receduti dal preliminare, trattenendo la caparra versata;
anche questa richiesta rimaneva senza riscontro;
e) con lettera raccomandata a.r. del 17.12.2008, i promittenti venditori convocavano il per il 12.1.2009 presso il Notaio di Grosseto per la stipula del definitivo, Parte_1 Per_1 con l'avviso che, in caso di sua assenza, essi sarebbero receduti dal contratto, trattenendo la caparra, e precisando che l'importo del prezzo doveva essere aumentato di € 20.000,00 a titolo di risarcimento dei danni arrecati dal suo ritardo nell'adempiere;
f) il , con telegramma del 12.1.2009, rappresentava la sua impossibilità a rispondere Parte_1 alla convocazione, in quanto colto da improvviso malore, come da documentazione medica inviata ai , in pari data, a mezzo lettera raccomandata;
CP_5
g) con lettera raccomandata a.r. inviata il 12.1.2009, i promittenti venditori comunicavano al di recedere dal contratto;
Parte_1
h) con lettera raccomandata a.r. del 10.2.2009, il , per il tramite del suo legale, Parte_1 chiedeva ai la restituzione della somma di € 130.000,00 versata a titolo di CP_5 caparra, attesa “la sopravvenuta e definitiva impossibilità per cause indipendenti dalla propria volontà” di adempiere alla sua obbligazione.
i) rispondevano i , con lettera inviata a mezzo fax in data 26.2.2009 a firma del CP_5 loro legale, confermando il recesso dal contratto ed il trattenimento della caparra;
l) con lettera raccomandata a.r. del 22.7.2009, il , a mezzo del suo avvocato, faceva Parte_1 presente la disponibilità della a subentrare “nella medesima posizione negoziale e Controparte_6 di diritto” del promittente acquirente, precisando che il preliminare non era stato perfezionato “per sopravvenuta impossibilità del ”; Parte_1
m) con missiva del 30.7.2009, il legale dei rappresentava che i rapporti tra CP_5 costoro ed il erano “formalmente chiusi da tempo” per le ragioni esposte nel fax del Parte_1
26.2.2009; tuttavia, comunicava la disponibilità dei suoi assistiti a “trattare l'acquisto” con la al nuovo prezzo di € 550.000/560.000, con richiesta di fornire riscontro entro il CP_6
15.9.2009;
pagina 9 di 14 n) a tale lettera, rimasta senza risposta, seguiva, in data 20.1.2010, la notifica dell'atto di citazione da parte dei A. Parte_5
6.3. – Ora, vero è, come affermato dalla Corte d'Appello con statuizione passata in giudicato
(sentenza n. 740/2019), che il contratto preliminare non può ritenersi risolto di diritto ex art. 1454 c.c., stante l'inidoneità della diffida ad adempiere, inviata dai promittenti venditori, a provocare l'effetto risolutorio perché contenente condizioni più onerose rispetto a quelle pattuite nel compromesso stipulato in data 4.4.2008.
E ciò vale sia per la missiva del 30.7.2009 (qualificata dal tribunale espressamente come diffida ad adempiere, cfr. sentenza n. 254/2014, pag. 6) che per quella del 17.12.2008 la quale – in quanto contenente la chiara intimazione ad adempiere, con un sovrapprezzo di € 20.000,00, a pena di recesso ed incasso della caparra – si prestava maggiormente a mettere sull'avviso il promittente venditore.
6.4. – Tuttavia, è altrettanto vero che l'esercizio del diritto di recesso, da parte dei Per_2
non si fondava unicamente sull'intervenuta risoluzione di diritto del preliminare ex art.
[...]
1454 c.c., essendo stato allegato, a giustificazione del recesso, il comportamento complessivo tenuto dal , anche con riferimento alla violazione del principio di buona fede Parte_1 contrattuale (art. 1375 c.c.) ed alla volontà, più volte manifestata dal promittente compratore, di non adempiere alla sua obbligazione.
Significative, in proposito, si presentano le conclusioni rassegnate dai convenuti nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado (“accertare e dichiarare in via riconvenzionale validamente esercitato il recesso da parte dei convenuti e CP [...]
e per le causali di cui in narrativa, e per l'effetto dichiarare la legittimità della ritenzione CP_2 da parte di costoro della caparra confirmatoria;
b) conseguentemente, respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto”), dove proprio l'utilizzo del plurale “causali” sta a dimostrare che l'eccezione riconvenzionale proposta si fondava su una pluralità di fatti costitutivi.
Tale eccezione è stata reiterata dai in tutti i loro scritti difensivi depositati nei CP_5 vari gradi del giudizio di merito, di talché non ostativa al suo completo esame si presenta la mancata costituzione degli intimati nel procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione.
Del resto, per costante orientamento giurisprudenziale: “in tema di giudizio di rinvio prosecutorio, la riassunzione, anche ad opera di una sola delle parti, ponendo le stesse nella medesima posizione originaria, impone al giudice del rinvio di decidere la controversia sulla base delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di merito, sicché, fatta salva l'ipotesi di un eventuale giudicato interno, egli è chiamato, anche nella contumacia di una delle parti, a pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni di merito a suo tempo proposte, a prescindere dalla
pagina 10 di 14 loro formale ed espressa riproposizione” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sentenza del 3.5.2024,
n. 12065).
6.4.1. – Al riguardo, giova, innanzi tutto, considerare come la Corte d'Appello, nella sentenza n.
740/2019, abbia evidenziato che “non essendo stata censurata la sentenza nel punto in cui il
Tribunale ha statuito sul (la legittimità del) recesso e sul trattenimento della caparra, tali statuizioni devono ritenersi coperte dal giudicato interno e la ritenzione di detta caparra da parte dei promittenti venditori non può più essere oggetto di discussione”, affermazione che il Co
e la nel ricorso per cassazione (pag. 5), hanno ritenuto “ineccepibile”, Parte_1 CP_4 prestandovi così manifesta acquiescenza.
In particolare, la valutazione, operata dal tribunale, della legittimità del recesso dei promittenti venditori si fondava proprio sulla ravvista gravità dell'inadempimento del (al quale, Parte_1 sostanzialmente, si imputava di non avere assunto alcuna concreta iniziativa per addivenire alla stipula del definitivo, nonostante i numerosi solleciti provenienti dalla controparte), circostanza ribadita anche dalla Corte d' Appello (“Va infatti osservato che tutti i tentativi posti in essere dai promittenti venditori di stipulare l'atto definitivo a decorrere dal 19 maggio 2008 in cui chiedevano di anticipare la conclusione, sono sempre rimasti infruttuosi […] Persino la data fissata da ultimo dai coniugi (per il 30 luglio 2009) è passata sotto silenzio. Vi è da osservare infatti che CP
, il quale si è visto recapitare la nuova ennesima convocazione davanti al notaio dopo Parte_1 che già nel febbraio 2009 aveva comunicato alla controparte la propria impossibilità ad adempiere per poi ripensarci cinque mesi più tardi indicando altro soggetto quale effettivo compratore
( in sua sostituzione), nessuna contestazione ha sollevato del tenore di quella Controparte_6 rilevata in gravame (vale a dire che non intendeva accettare l'invito ad adempiere per un prezzo superiore rispetto a quello pattuito ritenendolo illegittimo) limitandosi a lasciar scadere, come altre volte aveva fatto, il termine indicato”, cfr. sentenza n. 740/2019, pag. 7).
Pertanto, se legittimo è l'esercizio del diritto di recesso da parte dei , in CP_5 considerazione del comportamento gravemente inadempiente del , è evidente che Parte_1
l'iniziativa successivamente assunta da quest'ultimo, con la notifica dell'atto di citazione ex art. 2932 c.c., deve considerarsi tardiva in quanto, pur essendo espressione della volontà di offrire il pagamento del prezzo, non può far venire meno le conseguenze del proprio inadempimento.
Invero, l'azione di recesso costituisce un'ipotesi di risoluzione ex lege del contratto (cfr. ex plurimis Cass. civ. n. 21317/2024), sicché non può accogliersi la domanda ex art. 2932 c.c. in attuazione di un preliminare del quale è stato dato legittimo recesso e che, dunque, è risolto.
6.4.2. – In ogni caso, risulta definitivamente acquisito al processo che, con la missiva del
10.2.2009, a firma del suo legale, il richiese ai la restituzione della Parte_1 CP_5
pagina 11 di 14 caparra versata, stante la “sopravvenuta e definitiva impossibilità”, da parte sua, “di poter adempiere per cause indipendenti dalla propria volontà alla rispettiva obbligazione”.
Inoltre, anche nella raccomandata a.r. del 22.7.2009, il predetto legale confermava il mancato perfezionamento dell'affare “per sopravvenuta impossibilità del signor ”. Parte_1
Tali affermazioni non sono mai state contestate dal che, così, ha certamente Parte_1 dimostrato di condividerle.
Il che trova conferma anche nella postilla apposta in calce alla lettera raccomandata del
17.12.2008 (del seguente tenore “mia moglie è in crisi depressiva e non può stare lontano dai familiari. Propongo un nuovo acquirente volturando il compromesso con l'aumento da voi richiesto”) che l'odierno attore non ha mai contestato essere di sua provenienza.
Orbene, tali dichiarazioni sono inequivoche in ordine alla volontà del promittente compratore di ritirarsi dall'affare, di talché non può dubitarsi della legittimità del recesso operato dai promittenti venditori e formalizzato nelle missive del 12.1.2009 e del 26.2.2009 (quest'ultima in riscontro alla missiva del 10.2.2009 a firma del legale del ). Parte_6
Difatti, come affermato dalla Suprema Corte: “il diritto della parte non inadempiente di trattenere la caparra (o di pretendere dall'altra parte il pagamento del doppio della caparra versata) presuppone solo l'accertamento dell'inadempimento definitivo della prestazione dell'altra parte”
(cfr. Cassazione civile, sentenza del 19.2.1993, n. 2032).
Del resto, il non ha fornito alcun elemento atto a dimostrare la non imputabilità del Parte_1 suo inadempimento, così non ottemperando al suo onere probatorio ex art. 1218 c.c.
Né può interpretarsi la lettera del 30.7.2009, proveniente dal legale dei in CP_5 riscontro a quella del 22.7.2009 del collega di controparte (con cui questi rappresentava la disponibilità della a subentrare nella posizione negoziale del ), come Controparte_6 Parte_1 una rinuncia agli effetti del recesso già esercitato.
In realtà, in tale missiva – appurata l'impossibilità di considerarla come una diffida ad adempiere – gli odierni convenuti si sono limitati semplicemente a rappresentare la loro disponibilità ad intavolare trattative con la , a condizione che quest'ultima accettasse di corrispondere CP_6 un prezzo superiore rispetto a quello concordato nel preliminare del 4.4.2008, confermando, al contempo, la formale chiusura dei rapporti con il per quanto già esposto nella Parte_1 precedente comunicazione del 26.2.2009 (dove i promittenti venditori avevano ribadito la loro volontà di recedere dal contratto e di trattenere la caparra).
Si sarebbe, quindi, trattata di una diversa operazione negoziale, come tale inidonea a far rivivere il preliminare con il . Parte_1
pagina 12 di 14 Pertanto, anche sotto tale angolo prospettico, l'iniziativa assunta con la notifica dell'atto di citazione del 20.1.2010 non può che ritenersi tardiva, alla luce degli effetti già prodotti dal recesso dei promittenti venditori.
7 – Per quanto esposto, si impone il rigetto della domanda proposta dagli attori e la declaratoria di legittimità del recesso dei convenuti dal contratto preliminare del 4.4.2008, con conseguente loro diritto ad incamerare la somma ricevuta a titolo di caparra.
7.1. – In punto di spese processuali, giova considerare che “il giudice del rinvio si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma in relazione all'esito finale della lite” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, ordinanza del 6.4.2023, n. 9448).
Nella specie, gli odierni attori, all'esito del giudizio, sono risultati integralmente soccombenti, con la conseguenza che le spese dei vari gradi devono essere poste a loro carico.
Tali spese si liquidano, per il giudizio di primo e secondo grado, in conformità a quanto statuito nelle rispettive sentenze (in mancanza di contestazioni in merito sollevate dalle parti) e per il presente giudizio di rinvio secondo il computo che segue che tiene conto del valore medio per tutte le fasi (valore € 260.001-520.000) spese del giudizio di rinvio:
Fase di studio della controversia: € 4.389,00
Fase introduttiva del giudizio € 2.552,00
Fase decisionale: € 7.298,00
Compenso tabellare: € 14.239,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge.
Si esclude la fase di trattazione in quanto non svolta.
7.2. – Nulla sulle spese per quanto riguarda il giudizio di legittimità, stante la mancata costituzione di e . CP CP_2
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, nel giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione che ha cassato la sentenza n. 740/2019 emessa dalla Corte d'Appello di Firenze e depositata il 29.3.2019, riassunto da e da nei confronti di e di Parte_1 Parte_2 CP CP_2
, così provvede:
[...]
1) rigetta la domanda ex art. 2932 c.c. proposta da e da Parte_1 Parte_2
2) dichiara la legittimità del recesso di e di dal contratto CP CP_2 preliminare del 4.4.2008 ed il loro diritto a ritenere la somma versata a titolo di caparra;
pagina 13 di 14 3) condanna e al pagamento, in solido, delle spese Parte_1 Parte_2 processuali che liquida: i) per il giudizio di primo grado, in € 8.950,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
ii) per il giudizio di appello, in € 13.560,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
iii) per il presente giudizio di rinvio, in € 14.239,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al
15%, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Firenze, 15.1.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di rinvio iscritta al n. r.g. 1204/2021 promossa da:
(C.F. ), (C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. FIORI CLAUDIO (C.F. ) C.F._2
ATTORI IN RIASSUNZIONE contro
(C.F. ), (C.F. ), CP C.F._3 CP_2 C.F._4 con il patrocinio dell'avv. MASCAGNI LORENZO (C.F. C.F._5
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
In data 5-20.6.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte attrice in riassunzione: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento della domanda attrice, applicando il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 11837/21, accertare e dichiarare l'inadempimento dei promittenti venditori all'obbligo assunto con il contratto preliminare datato 4 aprile 2007 e conseguentemente pronunciare sentenza ai sensi dell'art. 2932 c.c., traslativa della proprietà in favore con sede in CP_3 CP_4 AZ (Ce) via C. Battisti n. 241 dell'appartamento per civile abitazione posto in Grosseto, fraz. Roselle, podere Filippo re, via dello Sbirro n. 110 censito al NCEU di detto comune al fg. 36 part. 105 sub. 2 cat. A4 vani catastali 7 rendita cat. 310,91 composto da soggiorno, cucina tre camere due bagni e un porticato, con ogni consequenziale ordine anche al competente Conservatore dei RR.II. per il corrispettivo complessivo di euro 480.000,00 e quindi con
pagina 1 di 14 pagamento del corrispettivo a saldo di euro 350.000,00. Con vittoria del compenso professionale di tutti i gradi del giudizio, incluso quello del giudizio dinanzi alla S.C. di Cassazione”
Per parte convenuta in riassunzione: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis Co reiectis: respingere l'appello proposto da e in persona del legale Parte_1 CP_4 rappresentante pro tempore, e per l'effetto confermare la sentenza nr. 254/14 emessa dal Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, il 13.2.2014 e depositata il 6.3.2014. Con vittoria di spese ed onorari”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, e , CP CP_2 riassumendo ex art. 392 c.p.c. il giudizio a seguito dell'ordinanza di rinvio della Corte di
Cassazione n. 11837/2021, depositata in data 6.5.2021, che, pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 740/2019 di questa Corte d'Appello, l'aveva cassata con rinvio in relazione all'unico motivo del ricorso proposto dai . Parte_3
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – e avevano convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_2 Parte_1
Grosseto, e , esponendo: CP CP_2 che, in data 2.2.2008, esso aveva formulato, per sé o per persona da nominare, Parte_1 proposta di acquisto dell'appartamento ubicato in Grosseto, fraz. Roselle, via dello Sbirro n. 110, di proprietà dei coniugi , al prezzo di € 492.000,00; CP_5 che, in data 4.4.2007, le parti avevano sottoscritto il contratto preliminare, con cui CP
e avevano promesso di vendere a , che aveva promesso di CP_2 Parte_1 acquistare per sé o per persona da nominare, il suddetto immobile al prezzo di € 480.000,00, di cui € 130.000,00 corrisposti, a titolo di caparra confirmatoria, all'atto del preliminare, ed il residuo da pagare al momento della conclusione del definitivo, da stipularsi entro il termine dell'1.9.2008; che, a causa di un errore materiale nell'indicazione della data del contratto preliminare, il non era stato in grado di ottenere, nei tempi previsti, il finanziamento per procedere Parte_1 all'acquisto dell'immobile; che, il 16.12.2008, il legale dei promittenti venditori aveva inviato al un telegramma Parte_1 con cui lo informava che il 12.1.2009, alle ore 15,00, presso lo studio del Notaio di Per_1
Grosseto sarebbe stato stipulato il rogito;
che, con lettera raccomandata a.r. del 17.12.2009, i promittenti venditori, sempre per il tramite del loro legale, precisavano che il prezzo avrebbe subìto un aumento di € 20.000,00 a titolo di risarcimento dei danni da loro sofferti per il ritardo nella stipula;
pagina 2 di 14 che, tuttavia, il non aveva potuto rispondere alla convocazione dinanzi al Notaio Parte_1 perché colpito da un'ischemia celebrale;
che, con comunicazione del 12.1.2009, i avevano comunicato al medesimo CP_5
di recedere dal preliminare;
Parte_1 che, a seguito di un successivo scambio epistolare, i promittenti venditori avevano preteso un aumento del prezzo nella misura di 70/80 mila euro;
che tale modifica contrattuale non era stata accettata dal il quale, con atto Parte_1 dell'8.1.2010, aveva nominato la come acquirente del bene compromesso in vendita;
Parte_2 che, quindi, gli attori avevano interesse ad agire in giudizio per far valere l'inadempimento dei promittenti venditori, stante la modifica unilaterale da quest'ultimi apportata dal contratto, ed ottenere sentenza ex art. 2932 c.c. traslativa dell'immobile compromesso in vendita al prezzo di €
480.000,00.
1.2. – Si costituivano in giudizio e , contestando integralmente la CP CP_2 domanda avversaria, rilevando: che, per rendere possibile la stipula del definitivo entro il termine stabilito, avevano dovuto liberare l'immobile compromesso in vendita, collocando le suppellettili in un deposito e andando ad abitare in un vicino appartamento preso in locazione;
che, nonostante il decorso del termine previsto nel preliminare, il non aveva risposto Parte_1 ad alcuna convocazione;
che, a seguito della comunicazione di recesso del contratto, effettuata con missiva del 12.1.2009, il , per il tramite del suo legale, con lettera raccomandata del 10.2.2009, aveva Parte_1 richiesto la restituzione della caparra, stante la sua sopravvenuta impossibilità di adempiere;
che, con lettera del 26.2.2009, i avevano confermato il loro recesso dal contratto CP_5 preliminare;
che, con missiva del 22.7.2009, il , sempre per il tramite del suo legale, dopo aver Parte_1 ribadito che il preliminare di compravendita non si era perfezionato per sopravvenuta impossibilità, da parte sua, di adempiere alla prestazione, aveva proposto di effettuare la vendita alla Controparte_6 che i avevano risposto rappresentando la loro disponibilità a trattare l'acquisto CP_5 con la fissando come data ultima per la definizione dell'accordo quella del Controparte_6
15.9.2009; che a tale comunicazione non era seguito alcun riscontro da parte del;
Parte_1 che, quindi, la condotta del promittente acquirente integrava un abuso del processo ed una violazione del principio di buona fede contrattuale;
pagina 3 di 14 che, inoltre, la domanda ex art. 2932 c.c. era infondata, stante la legittimità del recesso effettuato ex art. 1385, comma 2, c.c. dai promittenti venditori, tenuto conto della impossibilità del di onorare i propri impegni, come dallo stesso riconosciuto. Parte_1
Concludevano, quindi, chiedendo di “accertare e dichiarare in via riconvenzionale validamente esercitato il recesso da parte dei convenuti e e per le causali di cui CP CP_2 in narrativa, e per l'effetto dichiarare la legittimità della ritenzione da parte di costoro della caparra confirmatoria;
b) conseguentemente, respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto;
c) condanna gli attori per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1 e/o 2,
c.p.c. nella misura che verrà accertata in corso di causa o che risulterà di giustizia”.
1.3. - All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale, con sentenza n. 254/2014, respingeva la domanda proposta degli attori e dichiarava la legittimità del recesso dei dal contratto preliminare di compravendita, con conseguente diritto a CP_5 ritenere la caparra;
respingeva, inoltre, la domanda ex art. 96 c.p.c. e condannava gli attori al pagamento delle spese di lite.
In particolare, il primo giudice decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) la domanda ex art. 2932 c.c. non poteva essere accolta difettando l'inadempimento dei convenuti i quali avevano più volte sollecitato il a pervenire alla stipula del definitivo, Parte_1 senza ricevere alcun riscontro;
(-) inoltre, l'attore non aveva in alcun modo manifestato l'intenzione di adempiere alla sua prestazione, e cioè di procedere al pagamento del prezzo ancora dovuto;
(-) invece, doveva essere accolta la domanda riconvenzionale dei convenuti, volta a far accertare la legittimità del loro recesso dal contratto preliminare;
(-) difatti, con la lettera raccomandata del 30.7.2009 – in risposta alla missiva del legale del con cui questi aveva rappresentato la disponibilità della a subentrare Parte_1 Controparte_6 nella posizione negoziale del promittente acquirente – i , nel dimostrare la loro CP_5 disponibilità a valutare tale proposta, avevano, altresì, indicato la data del 15.9.2009 come termine ultimo per la conclusione dell'affare;
(-) tale atto, contenente un espresso termine finale per l'adempimento, costituiva una vera e propria diffida ad adempiere, a cui non era seguito alcun riscontro da parte dell'attore, con conseguente risoluzione di diritto del contratto;
(-) invero, risultava dimostrata la gravità dell'inadempimento del il quale, nonostante Parte_1
i numerosi solleciti dei promittenti venditori, non aveva assunto alcuna concreta iniziativa per pagina 4 di 14 pervenire alla conclusione del contratto, anche dopo che i avevano manifestato la CP_5 loro disponibilità a chiudere l'affare con la società Controparte_6
(-) ne derivava il diritto della parte promittente venditrice, risultata adempiente, a ritenere la caparra.
(-) le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado. Co 2.1. – Avverso tale sentenza proponevano appello e per i Parte_1 CP_4 seguenti motivi:
1) con il primo, deducevano l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva escluso l'inadempimento dei promittenti venditori.
Difatti, il recesso era stato effettuato dai in assenza dei presupposti di legge, CP_5 tenuto conto della invalidità della diffida ad adempiere dagli stessi inviata in data 17.12.2008, in quanto contenente una richiesta di sovrapprezzo di 20 mila euro.
In realtà, per agire correttamente, i convenuti avrebbero dovuto invitare formalmente il promittente acquirente a concludere il contratto al corrispettivo pattuito.
Pertanto, non vi era stata alcuna risoluzione di diritto del contratto, con conseguente illegittimità del recesso effettuato dai promittenti venditori.
2) con il secondo, denunciavano l'erroneità della decisione anche nella parte in cui aveva ritenuto che la parte promissaria acquirente non avesse mai manifestato la volontà di corrispondere il saldo del prezzo, quando, invece, in comparsa conclusionale VI aveva chiaramente CP_4 rappresentato il proposito di adempiere alla sua prestazione.
2.2. – Si costituivano in giudizio e contestando integralmente CP_2 CP
l'appello di cui chiedevano il rigetto.
2.3. – La Corte d'Appello, con sentenza n. 740/2019, depositata il 29.3.2019, rigettava l'appello, con conseguente condanna degli appellanti al pagamento delle spese del grado.
Innanzi tutto, il giudice d'appello premetteva che la sentenza impugnata non era stata censurata nella parte in cui il tribunale aveva statuito sulla legittimità del recesso e sul diritto dei Per_2
a trattenere la caparra versata, di talché tali statuizioni dovevano ritenersi coperte da
[...] giudicato interno.
Rilevava, poi, che l'appello era fondato nella parte in cui contestava la validità della diffida ad adempiere inviata dai promittenti venditori, in quanto essa conteneva una richiesta di concludere il contratto definitivo a condizioni diverse da quelle stabilite nel preliminare, ragion per cui essa non era idonea a determinare la risoluzione di diritto del contratto.
pagina 5 di 14 Tuttavia, ciò non comportava un esito diverso della lite, dal momento che il non aveva Parte_1 mai manifestato la volontà di dare esecuzione alle sue obbligazioni originarie.
In proposito, doveva considerarsi inammissibile la volontà di adempiere manifestata dagli attori, per la prima volta, in comparsa conclusionale, in quanto la stessa doveva essere contenuta in un atto precedente la proposizione della domanda giudiziale.
Peraltro, parte appellante non aveva contestato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva sottolineato che la promissaria acquirente non aveva mai dichiarato di essere disponibile a pagare.
3 – Il giudizio di legittimità. Co 3.1. – Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione e Parte_1
[...]
articolando un unico motivo, con il quale lamentavano la violazione e falsa applicazione CP_4 dell'art. 2932, comma 2, c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.
Secondo i ricorrenti, il giudice d'appello non aveva fatto corretta applicazione del principio, affermato da diverse pronunce della Suprema Corte, secondo cui qualora nel contratto preliminare di compravendita le parti abbiano previsto il pagamento del prezzo, o del relativo saldo (come nel caso di specie) contestualmente alla stipulazione del contratto definitivo, l'offerta della prestazione, richiesta dall'art. 2932 c.c., comma 2, può ritenersi implicita nella domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto, considerato che la verificazione degli effetti traslativi della sentenza di accoglimento, sostitutiva del non concluso contratto definitivo, deve essere necessariamente condizionata dal giudice all'adempimento della controprestazione.
Pertanto, aveva errato la Corte Territoriale nel ritenere che gli attori non avessero manifestato la volontà di adempiere, in quanto tale volontà doveva considerarsi implicita nella proposizione della domanda ex art. 2932 c.c.
3.2. – Rimanevano intimati e . CP CP_2
3.3. - La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 11837/2021, accoglieva il ricorso, rinviando, per nuovo esame, alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, anche in ordine alla regolamentazione delle spese.
In particolare, la Suprema Corte evidenziava che il giudice d'appello, pur riconoscendo l'inefficacia della diffida ad adempiere rivolta dai promittenti venditori, in quanto finalizzata a sollecitare l'adempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo in misura superiore a quella prevista nel preliminare, aveva omesso di considerare che la domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre, proposta dagli originari attori, conteneva in sé l'offerta di pagamento del saldo da eseguirsi secondo le modalità espressamente previste nel contratto preliminare.
4 – Il giudizio di rinvio pagina 6 di 14 Co 4.1. – e riassumevano la causa dinanzi a questa Corte, Parte_1 CP_4 formulando le conclusioni di cui in epigrafe.
4.2. – Si costituivano in giudizio e , chiedendo l'accoglimento delle CP CP_2 sopra trascritte conclusioni.
4.3. – La causa veniva trattenuta una prima volta in decisione all'udienza dell'11.1.2023, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4.4. – Con ordinanza del 24.5.2023, veniva rimessa sul ruolo, a seguito della sopravvenuta indisponibilità di uno dei componenti del Collegio.
4.5. – La causa veniva nuovamente trattenuta in decisione in data 5-20.6.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5 – Sulle questioni preliminari
5.1. – In via preliminare, va rilevata la tempestività della riassunzione, in quanto avvenuta con citazione notificata il 24.6.2021 e, quindi, entro il termine di tre mesi decorrente dalla pubblicazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione (6.5.2021).
5.2. – Occorre, poi, rilevare che questo giudizio di rinvio si configura certamente come
“prosecutorio” dato che la sentenza cassata era entrata nel merito, diversamente dal c.d. rinvio
“restitutorio” o “improprio” che si verifica, invece, quando la sentenza impugnata si limiti ad una pronuncia meramente processuale (sulla distinzione tra i due tipi di rinvio cfr. Cass. civ. ord. n.
25877 del 16/11/2020 e sent. n. 23314 del 27/09/2018).
Trattandosi quindi di rinvio “prosecutorio”, ne consegue che “il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della decisione di appello per motivi di merito costituisce una nuova ed autonoma fase del processo di natura rescissoria, destinata a concludersi con una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, statuisce per la prima volta sulle domande delle parti” (così, fra le molte, Cass. sez. 6 civ. ord. 20.4.2017 n. 10009; Cass. sez. 2 civ. ord. 31.5.2021 n. 15143).
La Corte d'Appello, dunque, in questa sede di rinvio deve pronunciare sulle domande delle parti, senza alcuna inammissibile riforma, modifica o conferma della sentenza di primo e di secondo grado.
5.3. – Giova, altresì, considerare che “i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza
pagina 7 di 14 di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo;
nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni
e decadenze già verificatesi;
nella terza ipotesi, la "potestas iudicandi" del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, ordinanza del 15.6.2023, n. 17240).
Nella specie, essendo la sentenza del giudice d'appello stata cassata esclusivamente per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.), si verte nella prima ipotesi, con la conseguenza che la Corte è tenuta ad attenersi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo.
Ciò posto, è possibile passare ad esaminare la domanda e le eccezioni proposte dalle parti.
6 – L'esame della domanda e delle eccezioni.
6.1. – Alla luce del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, si deve ritenere che Co
e nel proporre la domanda ex art. 2932 c.c., abbiano manifestato la loro Parte_1 CP_4 intenzione di adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto preliminare di compravendita e, quindi, di procedere al pagamento del prezzo ancora dovuto (che, secondo quanto stabilito nel preliminare, andava corrisposto al momento della stipula del definitivo).
Orbene, si tratta di accertare se ciò sia sufficiente a ritenere configurabile un inadempimento da parte dei promittenti venditori e, quindi, se sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda formulata dagli attori.
Ritiene questa Corte che al quesito debba darsi risposta negativa.
6.2. – In proposito, appare opportuno riepilogare le tappe fondamentali della vicenda per cui è causa:
a) in data 4.4.2008, , da un lato, e dall'altro, Parte_1 Parte_4 stipulavano il preliminare di compravendita, con l'impegno a concludere il contratto definitivo entro il termine, definito essenziale, dell'1.9.2008 e con facoltà di anticipare la data del rogito “a richiesta della parte promittente la vendita” (art. 5);
b) in data 19.5.2008, i promittenti venditori chiedevano, a mezzo lettera raccomandata a.r., al di anticipare la data del rogito, senza, tuttavia, ricevere alcun riscontro;
Parte_1
pagina 8 di 14 c) in data 30.8.2008, i inviavano al un telegramma con richiesta di CP_5 Parte_1 indicare il Notaio scelto per la stipula della compravendita nonché di comunicare l'ora fissata per il rogito;
tuttavia, anche a tale missiva non seguiva alcuna risposta;
d) con lettera raccomandata a.r. inviata il 14.10.2008, i invitavano, per il tramite CP_5 del loro legale, il a comunicare, entro e non oltre il 30.10.2008, la data del rogito ed il Parte_1 nominativo del Notaio prescelto, con l'avvertimento “in caso di perdurante silenzio, trattandosi di grave inadempimento contrattuale” che essi sarebbero receduti dal preliminare, trattenendo la caparra versata;
anche questa richiesta rimaneva senza riscontro;
e) con lettera raccomandata a.r. del 17.12.2008, i promittenti venditori convocavano il per il 12.1.2009 presso il Notaio di Grosseto per la stipula del definitivo, Parte_1 Per_1 con l'avviso che, in caso di sua assenza, essi sarebbero receduti dal contratto, trattenendo la caparra, e precisando che l'importo del prezzo doveva essere aumentato di € 20.000,00 a titolo di risarcimento dei danni arrecati dal suo ritardo nell'adempiere;
f) il , con telegramma del 12.1.2009, rappresentava la sua impossibilità a rispondere Parte_1 alla convocazione, in quanto colto da improvviso malore, come da documentazione medica inviata ai , in pari data, a mezzo lettera raccomandata;
CP_5
g) con lettera raccomandata a.r. inviata il 12.1.2009, i promittenti venditori comunicavano al di recedere dal contratto;
Parte_1
h) con lettera raccomandata a.r. del 10.2.2009, il , per il tramite del suo legale, Parte_1 chiedeva ai la restituzione della somma di € 130.000,00 versata a titolo di CP_5 caparra, attesa “la sopravvenuta e definitiva impossibilità per cause indipendenti dalla propria volontà” di adempiere alla sua obbligazione.
i) rispondevano i , con lettera inviata a mezzo fax in data 26.2.2009 a firma del CP_5 loro legale, confermando il recesso dal contratto ed il trattenimento della caparra;
l) con lettera raccomandata a.r. del 22.7.2009, il , a mezzo del suo avvocato, faceva Parte_1 presente la disponibilità della a subentrare “nella medesima posizione negoziale e Controparte_6 di diritto” del promittente acquirente, precisando che il preliminare non era stato perfezionato “per sopravvenuta impossibilità del ”; Parte_1
m) con missiva del 30.7.2009, il legale dei rappresentava che i rapporti tra CP_5 costoro ed il erano “formalmente chiusi da tempo” per le ragioni esposte nel fax del Parte_1
26.2.2009; tuttavia, comunicava la disponibilità dei suoi assistiti a “trattare l'acquisto” con la al nuovo prezzo di € 550.000/560.000, con richiesta di fornire riscontro entro il CP_6
15.9.2009;
pagina 9 di 14 n) a tale lettera, rimasta senza risposta, seguiva, in data 20.1.2010, la notifica dell'atto di citazione da parte dei A. Parte_5
6.3. – Ora, vero è, come affermato dalla Corte d'Appello con statuizione passata in giudicato
(sentenza n. 740/2019), che il contratto preliminare non può ritenersi risolto di diritto ex art. 1454 c.c., stante l'inidoneità della diffida ad adempiere, inviata dai promittenti venditori, a provocare l'effetto risolutorio perché contenente condizioni più onerose rispetto a quelle pattuite nel compromesso stipulato in data 4.4.2008.
E ciò vale sia per la missiva del 30.7.2009 (qualificata dal tribunale espressamente come diffida ad adempiere, cfr. sentenza n. 254/2014, pag. 6) che per quella del 17.12.2008 la quale – in quanto contenente la chiara intimazione ad adempiere, con un sovrapprezzo di € 20.000,00, a pena di recesso ed incasso della caparra – si prestava maggiormente a mettere sull'avviso il promittente venditore.
6.4. – Tuttavia, è altrettanto vero che l'esercizio del diritto di recesso, da parte dei Per_2
non si fondava unicamente sull'intervenuta risoluzione di diritto del preliminare ex art.
[...]
1454 c.c., essendo stato allegato, a giustificazione del recesso, il comportamento complessivo tenuto dal , anche con riferimento alla violazione del principio di buona fede Parte_1 contrattuale (art. 1375 c.c.) ed alla volontà, più volte manifestata dal promittente compratore, di non adempiere alla sua obbligazione.
Significative, in proposito, si presentano le conclusioni rassegnate dai convenuti nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado (“accertare e dichiarare in via riconvenzionale validamente esercitato il recesso da parte dei convenuti e CP [...]
e per le causali di cui in narrativa, e per l'effetto dichiarare la legittimità della ritenzione CP_2 da parte di costoro della caparra confirmatoria;
b) conseguentemente, respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto”), dove proprio l'utilizzo del plurale “causali” sta a dimostrare che l'eccezione riconvenzionale proposta si fondava su una pluralità di fatti costitutivi.
Tale eccezione è stata reiterata dai in tutti i loro scritti difensivi depositati nei CP_5 vari gradi del giudizio di merito, di talché non ostativa al suo completo esame si presenta la mancata costituzione degli intimati nel procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione.
Del resto, per costante orientamento giurisprudenziale: “in tema di giudizio di rinvio prosecutorio, la riassunzione, anche ad opera di una sola delle parti, ponendo le stesse nella medesima posizione originaria, impone al giudice del rinvio di decidere la controversia sulla base delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di merito, sicché, fatta salva l'ipotesi di un eventuale giudicato interno, egli è chiamato, anche nella contumacia di una delle parti, a pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni di merito a suo tempo proposte, a prescindere dalla
pagina 10 di 14 loro formale ed espressa riproposizione” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sentenza del 3.5.2024,
n. 12065).
6.4.1. – Al riguardo, giova, innanzi tutto, considerare come la Corte d'Appello, nella sentenza n.
740/2019, abbia evidenziato che “non essendo stata censurata la sentenza nel punto in cui il
Tribunale ha statuito sul (la legittimità del) recesso e sul trattenimento della caparra, tali statuizioni devono ritenersi coperte dal giudicato interno e la ritenzione di detta caparra da parte dei promittenti venditori non può più essere oggetto di discussione”, affermazione che il Co
e la nel ricorso per cassazione (pag. 5), hanno ritenuto “ineccepibile”, Parte_1 CP_4 prestandovi così manifesta acquiescenza.
In particolare, la valutazione, operata dal tribunale, della legittimità del recesso dei promittenti venditori si fondava proprio sulla ravvista gravità dell'inadempimento del (al quale, Parte_1 sostanzialmente, si imputava di non avere assunto alcuna concreta iniziativa per addivenire alla stipula del definitivo, nonostante i numerosi solleciti provenienti dalla controparte), circostanza ribadita anche dalla Corte d' Appello (“Va infatti osservato che tutti i tentativi posti in essere dai promittenti venditori di stipulare l'atto definitivo a decorrere dal 19 maggio 2008 in cui chiedevano di anticipare la conclusione, sono sempre rimasti infruttuosi […] Persino la data fissata da ultimo dai coniugi (per il 30 luglio 2009) è passata sotto silenzio. Vi è da osservare infatti che CP
, il quale si è visto recapitare la nuova ennesima convocazione davanti al notaio dopo Parte_1 che già nel febbraio 2009 aveva comunicato alla controparte la propria impossibilità ad adempiere per poi ripensarci cinque mesi più tardi indicando altro soggetto quale effettivo compratore
( in sua sostituzione), nessuna contestazione ha sollevato del tenore di quella Controparte_6 rilevata in gravame (vale a dire che non intendeva accettare l'invito ad adempiere per un prezzo superiore rispetto a quello pattuito ritenendolo illegittimo) limitandosi a lasciar scadere, come altre volte aveva fatto, il termine indicato”, cfr. sentenza n. 740/2019, pag. 7).
Pertanto, se legittimo è l'esercizio del diritto di recesso da parte dei , in CP_5 considerazione del comportamento gravemente inadempiente del , è evidente che Parte_1
l'iniziativa successivamente assunta da quest'ultimo, con la notifica dell'atto di citazione ex art. 2932 c.c., deve considerarsi tardiva in quanto, pur essendo espressione della volontà di offrire il pagamento del prezzo, non può far venire meno le conseguenze del proprio inadempimento.
Invero, l'azione di recesso costituisce un'ipotesi di risoluzione ex lege del contratto (cfr. ex plurimis Cass. civ. n. 21317/2024), sicché non può accogliersi la domanda ex art. 2932 c.c. in attuazione di un preliminare del quale è stato dato legittimo recesso e che, dunque, è risolto.
6.4.2. – In ogni caso, risulta definitivamente acquisito al processo che, con la missiva del
10.2.2009, a firma del suo legale, il richiese ai la restituzione della Parte_1 CP_5
pagina 11 di 14 caparra versata, stante la “sopravvenuta e definitiva impossibilità”, da parte sua, “di poter adempiere per cause indipendenti dalla propria volontà alla rispettiva obbligazione”.
Inoltre, anche nella raccomandata a.r. del 22.7.2009, il predetto legale confermava il mancato perfezionamento dell'affare “per sopravvenuta impossibilità del signor ”. Parte_1
Tali affermazioni non sono mai state contestate dal che, così, ha certamente Parte_1 dimostrato di condividerle.
Il che trova conferma anche nella postilla apposta in calce alla lettera raccomandata del
17.12.2008 (del seguente tenore “mia moglie è in crisi depressiva e non può stare lontano dai familiari. Propongo un nuovo acquirente volturando il compromesso con l'aumento da voi richiesto”) che l'odierno attore non ha mai contestato essere di sua provenienza.
Orbene, tali dichiarazioni sono inequivoche in ordine alla volontà del promittente compratore di ritirarsi dall'affare, di talché non può dubitarsi della legittimità del recesso operato dai promittenti venditori e formalizzato nelle missive del 12.1.2009 e del 26.2.2009 (quest'ultima in riscontro alla missiva del 10.2.2009 a firma del legale del ). Parte_6
Difatti, come affermato dalla Suprema Corte: “il diritto della parte non inadempiente di trattenere la caparra (o di pretendere dall'altra parte il pagamento del doppio della caparra versata) presuppone solo l'accertamento dell'inadempimento definitivo della prestazione dell'altra parte”
(cfr. Cassazione civile, sentenza del 19.2.1993, n. 2032).
Del resto, il non ha fornito alcun elemento atto a dimostrare la non imputabilità del Parte_1 suo inadempimento, così non ottemperando al suo onere probatorio ex art. 1218 c.c.
Né può interpretarsi la lettera del 30.7.2009, proveniente dal legale dei in CP_5 riscontro a quella del 22.7.2009 del collega di controparte (con cui questi rappresentava la disponibilità della a subentrare nella posizione negoziale del ), come Controparte_6 Parte_1 una rinuncia agli effetti del recesso già esercitato.
In realtà, in tale missiva – appurata l'impossibilità di considerarla come una diffida ad adempiere – gli odierni convenuti si sono limitati semplicemente a rappresentare la loro disponibilità ad intavolare trattative con la , a condizione che quest'ultima accettasse di corrispondere CP_6 un prezzo superiore rispetto a quello concordato nel preliminare del 4.4.2008, confermando, al contempo, la formale chiusura dei rapporti con il per quanto già esposto nella Parte_1 precedente comunicazione del 26.2.2009 (dove i promittenti venditori avevano ribadito la loro volontà di recedere dal contratto e di trattenere la caparra).
Si sarebbe, quindi, trattata di una diversa operazione negoziale, come tale inidonea a far rivivere il preliminare con il . Parte_1
pagina 12 di 14 Pertanto, anche sotto tale angolo prospettico, l'iniziativa assunta con la notifica dell'atto di citazione del 20.1.2010 non può che ritenersi tardiva, alla luce degli effetti già prodotti dal recesso dei promittenti venditori.
7 – Per quanto esposto, si impone il rigetto della domanda proposta dagli attori e la declaratoria di legittimità del recesso dei convenuti dal contratto preliminare del 4.4.2008, con conseguente loro diritto ad incamerare la somma ricevuta a titolo di caparra.
7.1. – In punto di spese processuali, giova considerare che “il giudice del rinvio si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma in relazione all'esito finale della lite” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, ordinanza del 6.4.2023, n. 9448).
Nella specie, gli odierni attori, all'esito del giudizio, sono risultati integralmente soccombenti, con la conseguenza che le spese dei vari gradi devono essere poste a loro carico.
Tali spese si liquidano, per il giudizio di primo e secondo grado, in conformità a quanto statuito nelle rispettive sentenze (in mancanza di contestazioni in merito sollevate dalle parti) e per il presente giudizio di rinvio secondo il computo che segue che tiene conto del valore medio per tutte le fasi (valore € 260.001-520.000) spese del giudizio di rinvio:
Fase di studio della controversia: € 4.389,00
Fase introduttiva del giudizio € 2.552,00
Fase decisionale: € 7.298,00
Compenso tabellare: € 14.239,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge.
Si esclude la fase di trattazione in quanto non svolta.
7.2. – Nulla sulle spese per quanto riguarda il giudizio di legittimità, stante la mancata costituzione di e . CP CP_2
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, nel giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione che ha cassato la sentenza n. 740/2019 emessa dalla Corte d'Appello di Firenze e depositata il 29.3.2019, riassunto da e da nei confronti di e di Parte_1 Parte_2 CP CP_2
, così provvede:
[...]
1) rigetta la domanda ex art. 2932 c.c. proposta da e da Parte_1 Parte_2
2) dichiara la legittimità del recesso di e di dal contratto CP CP_2 preliminare del 4.4.2008 ed il loro diritto a ritenere la somma versata a titolo di caparra;
pagina 13 di 14 3) condanna e al pagamento, in solido, delle spese Parte_1 Parte_2 processuali che liquida: i) per il giudizio di primo grado, in € 8.950,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
ii) per il giudizio di appello, in € 13.560,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
iii) per il presente giudizio di rinvio, in € 14.239,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al
15%, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Firenze, 15.1.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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