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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 03/07/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, Francesco Aragona, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2049/2024 R.G. promossa da
con sede a Catanzaro al V.le Crotone, P. IVA: Parte_1
, in persona del l.r.p.t. , C.F.: , P.IVA_1 Parte_2 C.F._1 difesa dagli avv.ti Ida Francesca Ginori e Antonino Matina;
opponente contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p. t., con sede in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14 – P. IVA:
, difesa dall'avv. Gennaro Di Maggio;
P.IVA_2
opposta
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafata parte ricorrente ha evocato in giudizio l' Controparte_2
, esponendo che, in data 06.03.2022, le è stata notificata, da parte del
[...] concessionario incaricato della riscossione, l'intimazione di pagamento n.
03020249005038906000, inerente alle seguenti cartelle esattoriali ed avvisi di addebito riferiti all'omesso versamento di premi assicurativi e contributi previdenziali: cartella n. 03020200013948784000, avente ad oggetto Premio , CP_3 anno di riferimento del debito 2018, 2019 e 2020, per un importo pari ad € 142,25; cartella n. 03020220001944874000, avente ad oggetto, tra gli altri, Premio , CP_3
1 anno di riferimento del debito 2019, 2020 e 2021, per un importo pari ad € 354,25; cartella n. 03020220009375776000, avente ad oggetto Premio , anno di CP_3 riferimento del debito 2021, per un importo pari ad € 79,26; cartella n.
03020200013948784000, avente ad oggetto Premio , anno di riferimento del CP_3 debito 2021, per un importo pari ad € 79,26; cartella n. 03020220012520085000, avente ad oggetto Premio , anno di riferimento del debito 2021 e 2022, per un CP_3 importo pari ad € 183,99; avviso di addebito n. 33020160002963834000, avente ad oggetto contributi previdenziali ed assistenziali lavoratori parasubordinati, anno di riferimento del debito 2015 e 2016, per un importo pari ad € 226,20; avviso di addebito n. 33020180001871450000, avente ad oggetto Modello DM 10, anno di riferimento del debito 2018, per un importo pari ad € 1.999,13; avviso di addebito n.
33020190000402740000, avente ad oggetto Modello DM 10, anno di riferimento del debito 2018, per un importo pari ad € 216,32; avviso di addebito n.
33020190001501655000, avente ad oggetto Modello DM 10, anno di riferimento del debito 2018 e 2019, per un importo pari ad € 2.791,28; avviso di addebito n.
33020190002929310000, avente ad oggetto Modello DM 10, anno di riferimento del debito 2019, per un importo pari ad € 821,73; avviso di addebito n.
3302019000301533000, avente ad oggetto contributi previdenziali ed assistenziali lavoratori parasubordinati, anno di riferimento del debito 2018, per un importo pari ad € 2.398,00; avviso di addebito n. 33020210000499948000, avente ad oggetto
Modello DM 10, anno di riferimento del debito 2019 e 2020, per un importo pari ad
€ 2.743,47; avviso di addebito n. 33020220001229270000, avente ad oggetto
Modello DM 10, anno di riferimento del debito 2020 e 2021, per un importo pari ad
€ 469,15; avviso di addebito n. 33020220001267278000, avente ad oggetto Modello
DM 10, anno di riferimento del debito 2020 e 2021, per un importo pari ad €
5.783,73; avviso di addebito n. 33020220001690331000, avente ad oggetto Modello
DM 10, anno di riferimento del debito 2022, per un importo pari ad € 4.462,34; avviso di addebito n. 33020220001727430000, avente ad oggetto Modello DM 10, anno di riferimento del debito 2021, per un importo pari ad € 236,05; avviso di addebito n. 33020220002520253000, avente ad oggetto Contributi previdenziali ed assistenziali lavoratori parasubordinati, anno di riferimento del debito 2021, per un importo pari ad € 6.257,62; avviso di addebito n. 33020230000195539000, avente
2 ad oggetto Modello DM 10, anno di riferimento del debito 2022, per un importo pari ad € 1.821,10; avviso di addebito n. 33020230000413075000, avente ad oggetto
Modello DM 10, anno di riferimento del debito 2023, per un importo pari ad €
1.887,69.
Ha eccepito la nullità della notifica dell'impugnata intimazione di pagamento poiché proveniente da un indirizzo PEC non istituzionale, l'omessa notifica dei titoli sottesi all'intimazione, la prescrizione dei crediti in questione e la nullità dell'intimazione per incompletezza dell'atto, mancata allegazione di copia dei relativi atti presupposti, carenza di motivazione, nonché illegittimità della richiesta di compensi, interessi e altre spese.
Si è costituita l' la quale ha eccepito il proprio Controparte_1 difetto di legittimazione passiva, l'inammissibilità dell'opposizione e l'infondatezza nel merito della domanda.
L'opposizione va respinta.
Parte ricorrente lamenta anzitutto l'invalidità della notifica dell'intimazione di pagamento in quanto eseguita dal concessionario della riscossione a mezzo messaggio PEC proveniente da un indirizzo non inserito in un pubblico elenco.
La doglianza risulta superata alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità che, adottando un'interpretazione sostanzialistica, in applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma che deve presiedere ad ogni rapporto anche processual tributario, ha statuito, per quanto qui di interesse, che la notifica a mezzo
PEC dell'avviso di addebito (e dell'intimazione ad adempiere) non è regolata dalle disposizioni vigenti in tema di notifica a mezzo PEC degli atti giudiziari, segnatamente, dalla L. n. 53/94, atteso che, in materia di notifica degli atti tributari,
l'art. 26, co. 5, D.P.R. n. 602 del 1973 e l'art. 60 DPR n. 600 del 1973 prevedono che l'atto notificando debba essere inviato all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ma nulla prescrivono in ordine all'indirizzo PEC del mittente, sicché il disposto dell'art. 3 bis, L. n. 53 del 1994, il quale prescrive che anche l'indirizzo del mittente debba figurare nei pubblici registri, è applicabile soltanto alle notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali. In altri termini, la L. n. 53/94, che disciplina le modalità di notificazione tramite PEC di atti
3 giudiziari civili, amministrativi e di atti stragiudiziali da parte di avvocati e procuratori legali, la quale fa riferimento alla necessità che l'indirizzo PEC del mittente sia inserito in un pubblico registro, non è applicabile in materia di notificazione delle cartelle di pagamento – ed atti assimilati - che, in quanto atti amministrativi e non giudiziari, sono assoggettate ad una normativa speciale qual è quella contenuta agli artt. 26 D.P.R. n. 602/73 e 60 D.P.R. n. 600/73 (cfr. sent. n.
23397/2016 Cass. Sez. Un.; Cass. n. 982/23; Cass. n. 31160/22 che richiama Cass.
SSUU 10.05.22 n. 15979).
A ciò si aggiunga che la Suprema Corte ha statuito che l'eventuale irritualità della notificazione a mezzo di posta elettronica certificata “non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto
e determinato così il raggiungimento dello scopo legale dello stesso, in omaggio alla regola generale sancita dall'art. 156, comma 3, c.p.c.: ne deriva che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti esclusivamente detto vizio procedimentale, senza prospettare un concreto pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa” (cfr. Cass., ord. 16.02.2018 n. 3805; Cass. SS. UU. 28.9.2018 n. 23620;
Cass. SS.UU. 18 aprile 2016, n. 7665; Cass. 31.8.2017 n. 20625; e Cass. 28.9. 2018,
n. 22906).
Le considerazioni esposte con riguardo alla notifica degli avvisi di addebito valgono anche per la notifica a mezzo PEC dell'opposta intimazione di pagamento, che si ritiene abbia raggiunto il suo scopo, essendosi parte opponente costituita giudizialmente per valere le sue difese avverso la medesima.
Relativamente ai pretesi vizi dell'intimazione di pagamento per incompletezza del contenuto, mancanza di motivazione ed omessa allegazione di copia degli atti presupposti, si osserva che le dedotte omissioni non determinano la nullità dell'atto.
La Suprema Corte ha statuito, in punto di contenuto dell'atto di intimazione, che l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento – come è avvenuto nel caso di specie - alla cartella di pagamento in precedenza notificata (cfr. ord. Cass. n. 28689 del 09.11.2018).
4 Quanto alla dedotta illegittimità della richiesta relativa ai compensi, interessi ed altre spese, è solo il caso di osservare che i compensi di riscossione e le altre spettanti al concessionario del servizio di riscossione sono dovute in base al D. Lvo n. 112/99, sicché, essendo l'an ed il quantum debeatur afferente alle sanzioni ed agli aggi stabilito per legge, non può ravvisarsi una nullità dell'intimazione per mancata indicazione dei criteri di calcolo utilizzati dal concessionario.
Più in generale, può dirsi che l'impugnata intimazione di pagamento costituisce null'altro che un sollecito di adempimento del credito riportato nelle cartelle esattoriali ed avvisi di addebito presupposti dallo stesso atto di intimazione che, ove ritualmente notificati e non opposti, determinano la definitività del credito, la cui esistenza ed entità non è più controvertibile tra le parti.
Sennonché, passando proprio all'esame della sollevata eccezione di omessa notifica dei titoli sottesi all'atto di intimazione, nonché di prescrizione dei relativi crediti, occorre affermare la legittimazione a contraddire degli enti creditori (nella specie,
l' e l' ) che, però, non sono stati evocati in giudizio. CP_4 CP_3
Invero, come ha chiarito la Corte Suprema (cfr. Cass. n. 16425/2019), a fronte di una opposizione diretta a far valere la prescrizione del credito, sarebbe illogico negare la legittimazione passiva del soggetto titolare del credito. Con l'affidamento della riscossione al concessionario, l'ente impositore non si spoglia del proprio credito, né è corretto confondere la legittimazione passiva o la titolarità nel lato passivo del rapporto oggetto di lite (che è pur sempre il rapporto contributivo) con la responsabilità di una eventuale prescrizione dell'azione esecutiva (responsabilità afferente al rapporto fra ente impositore e concessionario), per poi inferirne, con un vero e proprio salto logico, la legittimazione passiva del concessionario.
Al riguardo, in una fattispecie sovrapponibile, anche il Tribunale di Milano (Sez.
Lav., 13.10.2020, n. 1367) ha statuito che la domanda non può essere accolta, essendo stata proposta nei confronti di un soggetto non legittimato.
Né l'omessa evocazione in giudizio dell'ente creditore può essere sanata, nel caso concreto, mediante la chiamata in causa d'ufficio dell' e dell' . CP_4 CP_3
Al riguardo, i giudici di legittimità, con la sentenza n. 7514 del 08.03.2022 a Sezioni
Unite, hanno illustrato che, in tema di riscossione dei crediti previdenziali, in forza della disciplina di cui all'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999, la legittimazione a contraddire
5 compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale, lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo.
Per le regioni esposte, la domanda va respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente a rifondere all' le spese di lite che Controparte_2 liquida in € 1.500,00, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del suo procuratore antistatario.
Catanzaro, li 03.07.2025
Il Giudice del Lavoro
Francesco Aragona
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, Francesco Aragona, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2049/2024 R.G. promossa da
con sede a Catanzaro al V.le Crotone, P. IVA: Parte_1
, in persona del l.r.p.t. , C.F.: , P.IVA_1 Parte_2 C.F._1 difesa dagli avv.ti Ida Francesca Ginori e Antonino Matina;
opponente contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p. t., con sede in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14 – P. IVA:
, difesa dall'avv. Gennaro Di Maggio;
P.IVA_2
opposta
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafata parte ricorrente ha evocato in giudizio l' Controparte_2
, esponendo che, in data 06.03.2022, le è stata notificata, da parte del
[...] concessionario incaricato della riscossione, l'intimazione di pagamento n.
03020249005038906000, inerente alle seguenti cartelle esattoriali ed avvisi di addebito riferiti all'omesso versamento di premi assicurativi e contributi previdenziali: cartella n. 03020200013948784000, avente ad oggetto Premio , CP_3 anno di riferimento del debito 2018, 2019 e 2020, per un importo pari ad € 142,25; cartella n. 03020220001944874000, avente ad oggetto, tra gli altri, Premio , CP_3
1 anno di riferimento del debito 2019, 2020 e 2021, per un importo pari ad € 354,25; cartella n. 03020220009375776000, avente ad oggetto Premio , anno di CP_3 riferimento del debito 2021, per un importo pari ad € 79,26; cartella n.
03020200013948784000, avente ad oggetto Premio , anno di riferimento del CP_3 debito 2021, per un importo pari ad € 79,26; cartella n. 03020220012520085000, avente ad oggetto Premio , anno di riferimento del debito 2021 e 2022, per un CP_3 importo pari ad € 183,99; avviso di addebito n. 33020160002963834000, avente ad oggetto contributi previdenziali ed assistenziali lavoratori parasubordinati, anno di riferimento del debito 2015 e 2016, per un importo pari ad € 226,20; avviso di addebito n. 33020180001871450000, avente ad oggetto Modello DM 10, anno di riferimento del debito 2018, per un importo pari ad € 1.999,13; avviso di addebito n.
33020190000402740000, avente ad oggetto Modello DM 10, anno di riferimento del debito 2018, per un importo pari ad € 216,32; avviso di addebito n.
33020190001501655000, avente ad oggetto Modello DM 10, anno di riferimento del debito 2018 e 2019, per un importo pari ad € 2.791,28; avviso di addebito n.
33020190002929310000, avente ad oggetto Modello DM 10, anno di riferimento del debito 2019, per un importo pari ad € 821,73; avviso di addebito n.
3302019000301533000, avente ad oggetto contributi previdenziali ed assistenziali lavoratori parasubordinati, anno di riferimento del debito 2018, per un importo pari ad € 2.398,00; avviso di addebito n. 33020210000499948000, avente ad oggetto
Modello DM 10, anno di riferimento del debito 2019 e 2020, per un importo pari ad
€ 2.743,47; avviso di addebito n. 33020220001229270000, avente ad oggetto
Modello DM 10, anno di riferimento del debito 2020 e 2021, per un importo pari ad
€ 469,15; avviso di addebito n. 33020220001267278000, avente ad oggetto Modello
DM 10, anno di riferimento del debito 2020 e 2021, per un importo pari ad €
5.783,73; avviso di addebito n. 33020220001690331000, avente ad oggetto Modello
DM 10, anno di riferimento del debito 2022, per un importo pari ad € 4.462,34; avviso di addebito n. 33020220001727430000, avente ad oggetto Modello DM 10, anno di riferimento del debito 2021, per un importo pari ad € 236,05; avviso di addebito n. 33020220002520253000, avente ad oggetto Contributi previdenziali ed assistenziali lavoratori parasubordinati, anno di riferimento del debito 2021, per un importo pari ad € 6.257,62; avviso di addebito n. 33020230000195539000, avente
2 ad oggetto Modello DM 10, anno di riferimento del debito 2022, per un importo pari ad € 1.821,10; avviso di addebito n. 33020230000413075000, avente ad oggetto
Modello DM 10, anno di riferimento del debito 2023, per un importo pari ad €
1.887,69.
Ha eccepito la nullità della notifica dell'impugnata intimazione di pagamento poiché proveniente da un indirizzo PEC non istituzionale, l'omessa notifica dei titoli sottesi all'intimazione, la prescrizione dei crediti in questione e la nullità dell'intimazione per incompletezza dell'atto, mancata allegazione di copia dei relativi atti presupposti, carenza di motivazione, nonché illegittimità della richiesta di compensi, interessi e altre spese.
Si è costituita l' la quale ha eccepito il proprio Controparte_1 difetto di legittimazione passiva, l'inammissibilità dell'opposizione e l'infondatezza nel merito della domanda.
L'opposizione va respinta.
Parte ricorrente lamenta anzitutto l'invalidità della notifica dell'intimazione di pagamento in quanto eseguita dal concessionario della riscossione a mezzo messaggio PEC proveniente da un indirizzo non inserito in un pubblico elenco.
La doglianza risulta superata alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità che, adottando un'interpretazione sostanzialistica, in applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma che deve presiedere ad ogni rapporto anche processual tributario, ha statuito, per quanto qui di interesse, che la notifica a mezzo
PEC dell'avviso di addebito (e dell'intimazione ad adempiere) non è regolata dalle disposizioni vigenti in tema di notifica a mezzo PEC degli atti giudiziari, segnatamente, dalla L. n. 53/94, atteso che, in materia di notifica degli atti tributari,
l'art. 26, co. 5, D.P.R. n. 602 del 1973 e l'art. 60 DPR n. 600 del 1973 prevedono che l'atto notificando debba essere inviato all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ma nulla prescrivono in ordine all'indirizzo PEC del mittente, sicché il disposto dell'art. 3 bis, L. n. 53 del 1994, il quale prescrive che anche l'indirizzo del mittente debba figurare nei pubblici registri, è applicabile soltanto alle notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali. In altri termini, la L. n. 53/94, che disciplina le modalità di notificazione tramite PEC di atti
3 giudiziari civili, amministrativi e di atti stragiudiziali da parte di avvocati e procuratori legali, la quale fa riferimento alla necessità che l'indirizzo PEC del mittente sia inserito in un pubblico registro, non è applicabile in materia di notificazione delle cartelle di pagamento – ed atti assimilati - che, in quanto atti amministrativi e non giudiziari, sono assoggettate ad una normativa speciale qual è quella contenuta agli artt. 26 D.P.R. n. 602/73 e 60 D.P.R. n. 600/73 (cfr. sent. n.
23397/2016 Cass. Sez. Un.; Cass. n. 982/23; Cass. n. 31160/22 che richiama Cass.
SSUU 10.05.22 n. 15979).
A ciò si aggiunga che la Suprema Corte ha statuito che l'eventuale irritualità della notificazione a mezzo di posta elettronica certificata “non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto
e determinato così il raggiungimento dello scopo legale dello stesso, in omaggio alla regola generale sancita dall'art. 156, comma 3, c.p.c.: ne deriva che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti esclusivamente detto vizio procedimentale, senza prospettare un concreto pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa” (cfr. Cass., ord. 16.02.2018 n. 3805; Cass. SS. UU. 28.9.2018 n. 23620;
Cass. SS.UU. 18 aprile 2016, n. 7665; Cass. 31.8.2017 n. 20625; e Cass. 28.9. 2018,
n. 22906).
Le considerazioni esposte con riguardo alla notifica degli avvisi di addebito valgono anche per la notifica a mezzo PEC dell'opposta intimazione di pagamento, che si ritiene abbia raggiunto il suo scopo, essendosi parte opponente costituita giudizialmente per valere le sue difese avverso la medesima.
Relativamente ai pretesi vizi dell'intimazione di pagamento per incompletezza del contenuto, mancanza di motivazione ed omessa allegazione di copia degli atti presupposti, si osserva che le dedotte omissioni non determinano la nullità dell'atto.
La Suprema Corte ha statuito, in punto di contenuto dell'atto di intimazione, che l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento – come è avvenuto nel caso di specie - alla cartella di pagamento in precedenza notificata (cfr. ord. Cass. n. 28689 del 09.11.2018).
4 Quanto alla dedotta illegittimità della richiesta relativa ai compensi, interessi ed altre spese, è solo il caso di osservare che i compensi di riscossione e le altre spettanti al concessionario del servizio di riscossione sono dovute in base al D. Lvo n. 112/99, sicché, essendo l'an ed il quantum debeatur afferente alle sanzioni ed agli aggi stabilito per legge, non può ravvisarsi una nullità dell'intimazione per mancata indicazione dei criteri di calcolo utilizzati dal concessionario.
Più in generale, può dirsi che l'impugnata intimazione di pagamento costituisce null'altro che un sollecito di adempimento del credito riportato nelle cartelle esattoriali ed avvisi di addebito presupposti dallo stesso atto di intimazione che, ove ritualmente notificati e non opposti, determinano la definitività del credito, la cui esistenza ed entità non è più controvertibile tra le parti.
Sennonché, passando proprio all'esame della sollevata eccezione di omessa notifica dei titoli sottesi all'atto di intimazione, nonché di prescrizione dei relativi crediti, occorre affermare la legittimazione a contraddire degli enti creditori (nella specie,
l' e l' ) che, però, non sono stati evocati in giudizio. CP_4 CP_3
Invero, come ha chiarito la Corte Suprema (cfr. Cass. n. 16425/2019), a fronte di una opposizione diretta a far valere la prescrizione del credito, sarebbe illogico negare la legittimazione passiva del soggetto titolare del credito. Con l'affidamento della riscossione al concessionario, l'ente impositore non si spoglia del proprio credito, né è corretto confondere la legittimazione passiva o la titolarità nel lato passivo del rapporto oggetto di lite (che è pur sempre il rapporto contributivo) con la responsabilità di una eventuale prescrizione dell'azione esecutiva (responsabilità afferente al rapporto fra ente impositore e concessionario), per poi inferirne, con un vero e proprio salto logico, la legittimazione passiva del concessionario.
Al riguardo, in una fattispecie sovrapponibile, anche il Tribunale di Milano (Sez.
Lav., 13.10.2020, n. 1367) ha statuito che la domanda non può essere accolta, essendo stata proposta nei confronti di un soggetto non legittimato.
Né l'omessa evocazione in giudizio dell'ente creditore può essere sanata, nel caso concreto, mediante la chiamata in causa d'ufficio dell' e dell' . CP_4 CP_3
Al riguardo, i giudici di legittimità, con la sentenza n. 7514 del 08.03.2022 a Sezioni
Unite, hanno illustrato che, in tema di riscossione dei crediti previdenziali, in forza della disciplina di cui all'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999, la legittimazione a contraddire
5 compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale, lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo.
Per le regioni esposte, la domanda va respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente a rifondere all' le spese di lite che Controparte_2 liquida in € 1.500,00, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del suo procuratore antistatario.
Catanzaro, li 03.07.2025
Il Giudice del Lavoro
Francesco Aragona
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