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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 31/03/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. 3650/2024
Il Tribunale di Padova, in persona del Giudice dott.ssa Maddalena
Saturni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado tra
alias (C.F. ), assistito e Parte_1 Pt_2 C.F._1
difeso dall'Avv. COZZA ANTONIETTA
ANTONIETTA COZZA, C.F.. in proprio C.F._2
Parte attrice
e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA
Parte convenuta
CONCLUSIONI:
per parte attrice:
“Voglia il Sig. Presidente del Tribunale Ordinario di Padova riformare
il decreto collegiale del Tribunale Ordinario di Padova, sezione prima
civile comunicato il 21/06/2024 R.G. 6724/2023, e liquidare in favore
dell'Avv. Antonietta Cozza come compenso di patrocinio a spese dello
Stato per il giudizio di primo grado R.G. 6724/2023, le seguenti
somme: per parte convenuta:
“Contrariis reiectis,
rigettare il ricorso siccome inammissibile e/o infondato, con vittoria
di spese di lite;
in subordine, liquidare i compensi spettanti al difensore nei limiti
di legge, come esposto in narrativa con compensazione delle spese di
lite in caso di accoglimento anche parziale del ricorso.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 2/8 L'avv. Antonietta Cozza, in proprio e quale difensore di Parte_1
alias ha impugnato il decreto collegiale con cui il
[...] Pt_2
Tribunale di Padova ha respinto l'istanza di liquidazione del compenso per patrocinio a spese dello Stato in seno al giudizio R.G. 6724/2023.
Il decreto qui impugnato è stato depositato in data 20 giugno 2024 e comunicato all'avv. Cozza in data 21 giugno 2024.
La motivazione del decreto di rigetto qui impugnato è la seguente:
“Letta l'istanza di liquidazione del compenso professionale presentata
ex art 82 DPR 115/2002 dall'avv Cozza Antonietta difensore di Parte_1
non ammessa al gratuito patrocinio (vedi delibera dell'ordine
[...]
degli avvocati di Padova del 26.02.24);
rilevato che, con provvedimento del GI dott. Bitozzi depositato in
data 21.05.24 è stata chiesta all'istante integrazione documentale;
rilevato che l'avv. Cozza non ha prodotto nel termine assegnato tutta
la documentazione richiesta e che la stessa è indispensabile ai fini
della liquidazione dei compensi richiesti”.
Regolarmente instaurato il contraddittorio si è costituito in giudizio il formulando difese standard che non Controparte_1
tengono conto delle richieste formulate in ricorso (con onorari proposti dall'avv. Cozza come già decurtati ai minimi ed ulteriormente dimidiati) e, in generale, con osservazioni che non hanno rilievo ai fini del decidere.
*
Il ricorso è tempestivo (inviato per l'iscrizione a ruolo in data
22.7.2024), risulta altresì fondato e va accolto.
*
È preliminarmente necessario dare atto di alcune circostanze di fatto e diritto che non emergono chiaramente dalla narrativa del ricorso,
pag. 3/8 che si caratterizza per una confusa ed incompleta esposizione delle ragioni.
I documenti depositati dall'avvocato Cozza nel presente giudizio di opposizione non sono stati numerati nei singoli file con cui sono stati depositati nel fascicolo telematico, nonostante il duplice invito rivolto da questo giudice al difensore del ricorrente;
ciò
rende impossibile il loro esatto richiamo numerico.
*
1. Il giudizio r.g. 6724/2023
Con atto di citazione notificato in data 27/11/2023 Parte_1
alias , ha proposto dinanzi all'intestato Tribunale un Pt_2
giudizio di rettificazione di attribuzione di sesso ed autorizzazione ad interventi chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali, con il patrocinio dell'avv. Cozza.
In vista di tale giudizio Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Padova rigettava l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio proposta dal per mancanza dei chiarimenti richiesti (in atti Pt_1
è presente la delibera C.O.A. datata 26.2.2024, n. 340/2024).
Ciò nonostante, l'avv. Cozza con l'istanza del 23.4.2024 depositata nel giudizio a quo r.g. 6724/2023, chiedeva la liquidazione dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato, dichiarato invece il contrario, ossia che “ alias è stata ammessa Parte_1 Pt_2
dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova al Patrocinio a
spese dello Stato”.
Del pregresso diniego all'ammissione da parte del C.O.A. è pure dato atto dal Tribunale, in funzione collegiale, nella motivazione del decreto qui impugnato.
pag. 4/8 All'udienza del 23.04.2024 la parte reiterava l'istanza ex Pt_1
art. 126, co. 3, T.U. spese di giustizia (volta ad ottenere l'ammissione al beneficio a spese dello Stato).
Il Tribunale, per istruire l'istanza di ammissione al beneficio,
chiedeva alla parte di fornire la documentazione necessaria con decreto del 21.5.2024 così motivato: “Letta l'istanza formulata da
all'udienza del 23.04.2024 ex art. 126, co. 3, T.U. Parte_1
spese di giustizia volta ad ottenere l'ammissione al beneficio a spese
dello Stato nel giudizio iscritto al n.r.g. 6724/2023, avente
l'oggetto “mutamento di sesso”, INVITA L'istante ad integrare la
documentazione allegata depositando entro 30 giorni dalla
comunicazione del presente provvedimento: […omissis…]”.
L'avv. Cozza non forniva la documentazione richiesta e quindi con il provvedimento qui impugnato il Tribunale di Padova rigettava la liquidazione (ed implicitamente anche l'ammissione al beneficio).
*
2. Del presente giudizio
Come si nota dalle conclusioni in epigrafe l'Avv. Cozza non ha chiesto in questa sede l'ammissione del beneficio del patrocinio in favore di
, bensì solo la liquidazione delle sue competenze. Pt_1
Ancora, alla pag. 4 del ricorso l'avv. Cozza sostiene la legittimazione della parte per resistere avverso la Pt_1
“ordinanza di revoca dell'ammissione (in cui è legittimata la parte)”
nuovamente confondendo il rigetto dell'istanza di ammissione con la sua revoca (che ovviamente presuppone l'ammissione in via anticipata da parte dell'Ordine degli Avvocati, cosa qui non avvenuta).
Ad ogni modo, per il principio di conservazione degli atti processuali e di effettività della tutela si ritiene che con il presente ricorso le parti ( per quanto riguarda l'implicito diniego Parte_3 pag. 5/8 all'ammissione e l'avv. Cozza per la mancata liquidazione) abbiano inteso, da un lato, impugnare il rigetto implicito della ammissione al gratuito patrocinio e, conseguentemente, richiedere al giudice dell'opposizione di procedere con la liquidazione dei compensi spettanti al difensore.
*
Nelle more del presente giudizio di opposizione la ricorrente avv.
Cozza con le note conclusive del 13.11.2024 ha depositato la dichiarazione dell'Agenzia delle Entrate attestante quanto segue:
La produzione è ammissibile, tempestiva e viene tenuta in considerazione dal giudice dell'opposizione in virtù dei principi esposti da Cass. 2206/2020 che si richiama e che il tribunale condivide.
Si precisa che il reddito dei componenti il nucleo familiare (nucleo composto dall'ulteriore persona per quanto risulta Parte_4
dall'istanza formulata all'Ordine degli Avvocati) non può essere considerato nella valutazione dei redditi, in quanto il giudizio patrocinato dall'avv. Cozza aveva ad oggetto diritti della personalità.
La parte ricorrente ha quindi documentato l'esistenza dei presupposti di fatto e diritto necessari e sufficienti per ottenere l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e la conseguente liquidazione dei compensi, stante la completezza della documentazione pag. 6/8 già depositata dinanzi al primo giudice come integrata nella presente fase di opposizione.
*
3. Sulla liquidazione.
Quanto alla liquidazione richiesta, la ricorrente ripropone l'istanza di liquidazione già presentata al Collegio.
Come detto il giudizio di cui si discute è consistito nella redazione dell'atto di citazione e nella partecipazione da remoto alla prima e unica udienza di trattazione, senza costituzione del P.M.; in udienza sono state precisate le conclusioni e la causa è stata trattenuta a decisione.
Non si dà luogo alla liquidazione della fase di trattazione-istruzione in quanto l'unica udienza celebrata è già retribuita dal riconoscimento della fase decisoria.
Il valore della controversia è indeterminato basso (tra € 26.000,00 ed
€ 52.000,00), come pure chiesto dall'avv. Cozza.
La liquidazione avviene ai minimi di tariffa per le tre fasi indicate,
valore minimo pure chiesto dall'avv. Cozza.
La somma così ottenuta (€ 2.906,00 compenso per le tre fasi predette come chiesto in conclusioni) deve poi essere dimezzata in base alla tipologia di procedimento, come previsto dall'articolo 130 d.P.R.
115/02.
Alla ricorrente avv. Cozza viene quindi riconosciuto un compenso finale pari ad € 1.453,00.
*
Le spese del presente procedimento vanno compensate, in presenza di gravi e circostanziate ragioni;
il giudice, nel determinare la parte che deve farsi carico delle spese di lite, deve fare applicazione del principio della c.d. causalità (e le spese devono quindi essere pag. 7/8 ripartite in carico alla parte che, con il suo comportamento, ha dato causa alla controversia).
Invero l'accoglimento della presente opposizione deriva dal fatto che l'avvocato Cozza ha depositato (solo nel presente giudizio di opposizione e quindi dopo la proposta impugnazione) i documenti richiesti già prima, in sede di ammissione e liquidazione dal primo giudice, nonché, ancora prima, da Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati.
Il rigetto qui impugnato è stato motivato sul fatto che dinanzi al
Collegio l'avv. Cozza non aveva prodotto i documenti richiesti.
E' quindi configurabile un comportamento imputabile alla stessa ricorrente avv. Cozza che giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, in riforma del decreto di liquidazione dei compensi per gratuito patrocinio, emesso in data 20.6.2024 in seno al giudizio R.G.
6724/2023:
1) ammette alias al beneficio del patrocinio Parte_1 Pt_2
a spese dello Stato per il giudizio r.g. 6724/2023;
2) liquida in favore dell'avv. Antonietta Cozza la somma di € 1.453,00
oltre 15% rimborso forfettario, iva e cassa;
3)compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio di opposizione.
Così in data 31/03/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maddalena Saturni
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. 3650/2024
Il Tribunale di Padova, in persona del Giudice dott.ssa Maddalena
Saturni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado tra
alias (C.F. ), assistito e Parte_1 Pt_2 C.F._1
difeso dall'Avv. COZZA ANTONIETTA
ANTONIETTA COZZA, C.F.. in proprio C.F._2
Parte attrice
e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA
Parte convenuta
CONCLUSIONI:
per parte attrice:
“Voglia il Sig. Presidente del Tribunale Ordinario di Padova riformare
il decreto collegiale del Tribunale Ordinario di Padova, sezione prima
civile comunicato il 21/06/2024 R.G. 6724/2023, e liquidare in favore
dell'Avv. Antonietta Cozza come compenso di patrocinio a spese dello
Stato per il giudizio di primo grado R.G. 6724/2023, le seguenti
somme: per parte convenuta:
“Contrariis reiectis,
rigettare il ricorso siccome inammissibile e/o infondato, con vittoria
di spese di lite;
in subordine, liquidare i compensi spettanti al difensore nei limiti
di legge, come esposto in narrativa con compensazione delle spese di
lite in caso di accoglimento anche parziale del ricorso.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 2/8 L'avv. Antonietta Cozza, in proprio e quale difensore di Parte_1
alias ha impugnato il decreto collegiale con cui il
[...] Pt_2
Tribunale di Padova ha respinto l'istanza di liquidazione del compenso per patrocinio a spese dello Stato in seno al giudizio R.G. 6724/2023.
Il decreto qui impugnato è stato depositato in data 20 giugno 2024 e comunicato all'avv. Cozza in data 21 giugno 2024.
La motivazione del decreto di rigetto qui impugnato è la seguente:
“Letta l'istanza di liquidazione del compenso professionale presentata
ex art 82 DPR 115/2002 dall'avv Cozza Antonietta difensore di Parte_1
non ammessa al gratuito patrocinio (vedi delibera dell'ordine
[...]
degli avvocati di Padova del 26.02.24);
rilevato che, con provvedimento del GI dott. Bitozzi depositato in
data 21.05.24 è stata chiesta all'istante integrazione documentale;
rilevato che l'avv. Cozza non ha prodotto nel termine assegnato tutta
la documentazione richiesta e che la stessa è indispensabile ai fini
della liquidazione dei compensi richiesti”.
Regolarmente instaurato il contraddittorio si è costituito in giudizio il formulando difese standard che non Controparte_1
tengono conto delle richieste formulate in ricorso (con onorari proposti dall'avv. Cozza come già decurtati ai minimi ed ulteriormente dimidiati) e, in generale, con osservazioni che non hanno rilievo ai fini del decidere.
*
Il ricorso è tempestivo (inviato per l'iscrizione a ruolo in data
22.7.2024), risulta altresì fondato e va accolto.
*
È preliminarmente necessario dare atto di alcune circostanze di fatto e diritto che non emergono chiaramente dalla narrativa del ricorso,
pag. 3/8 che si caratterizza per una confusa ed incompleta esposizione delle ragioni.
I documenti depositati dall'avvocato Cozza nel presente giudizio di opposizione non sono stati numerati nei singoli file con cui sono stati depositati nel fascicolo telematico, nonostante il duplice invito rivolto da questo giudice al difensore del ricorrente;
ciò
rende impossibile il loro esatto richiamo numerico.
*
1. Il giudizio r.g. 6724/2023
Con atto di citazione notificato in data 27/11/2023 Parte_1
alias , ha proposto dinanzi all'intestato Tribunale un Pt_2
giudizio di rettificazione di attribuzione di sesso ed autorizzazione ad interventi chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali, con il patrocinio dell'avv. Cozza.
In vista di tale giudizio Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Padova rigettava l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio proposta dal per mancanza dei chiarimenti richiesti (in atti Pt_1
è presente la delibera C.O.A. datata 26.2.2024, n. 340/2024).
Ciò nonostante, l'avv. Cozza con l'istanza del 23.4.2024 depositata nel giudizio a quo r.g. 6724/2023, chiedeva la liquidazione dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato, dichiarato invece il contrario, ossia che “ alias è stata ammessa Parte_1 Pt_2
dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova al Patrocinio a
spese dello Stato”.
Del pregresso diniego all'ammissione da parte del C.O.A. è pure dato atto dal Tribunale, in funzione collegiale, nella motivazione del decreto qui impugnato.
pag. 4/8 All'udienza del 23.04.2024 la parte reiterava l'istanza ex Pt_1
art. 126, co. 3, T.U. spese di giustizia (volta ad ottenere l'ammissione al beneficio a spese dello Stato).
Il Tribunale, per istruire l'istanza di ammissione al beneficio,
chiedeva alla parte di fornire la documentazione necessaria con decreto del 21.5.2024 così motivato: “Letta l'istanza formulata da
all'udienza del 23.04.2024 ex art. 126, co. 3, T.U. Parte_1
spese di giustizia volta ad ottenere l'ammissione al beneficio a spese
dello Stato nel giudizio iscritto al n.r.g. 6724/2023, avente
l'oggetto “mutamento di sesso”, INVITA L'istante ad integrare la
documentazione allegata depositando entro 30 giorni dalla
comunicazione del presente provvedimento: […omissis…]”.
L'avv. Cozza non forniva la documentazione richiesta e quindi con il provvedimento qui impugnato il Tribunale di Padova rigettava la liquidazione (ed implicitamente anche l'ammissione al beneficio).
*
2. Del presente giudizio
Come si nota dalle conclusioni in epigrafe l'Avv. Cozza non ha chiesto in questa sede l'ammissione del beneficio del patrocinio in favore di
, bensì solo la liquidazione delle sue competenze. Pt_1
Ancora, alla pag. 4 del ricorso l'avv. Cozza sostiene la legittimazione della parte per resistere avverso la Pt_1
“ordinanza di revoca dell'ammissione (in cui è legittimata la parte)”
nuovamente confondendo il rigetto dell'istanza di ammissione con la sua revoca (che ovviamente presuppone l'ammissione in via anticipata da parte dell'Ordine degli Avvocati, cosa qui non avvenuta).
Ad ogni modo, per il principio di conservazione degli atti processuali e di effettività della tutela si ritiene che con il presente ricorso le parti ( per quanto riguarda l'implicito diniego Parte_3 pag. 5/8 all'ammissione e l'avv. Cozza per la mancata liquidazione) abbiano inteso, da un lato, impugnare il rigetto implicito della ammissione al gratuito patrocinio e, conseguentemente, richiedere al giudice dell'opposizione di procedere con la liquidazione dei compensi spettanti al difensore.
*
Nelle more del presente giudizio di opposizione la ricorrente avv.
Cozza con le note conclusive del 13.11.2024 ha depositato la dichiarazione dell'Agenzia delle Entrate attestante quanto segue:
La produzione è ammissibile, tempestiva e viene tenuta in considerazione dal giudice dell'opposizione in virtù dei principi esposti da Cass. 2206/2020 che si richiama e che il tribunale condivide.
Si precisa che il reddito dei componenti il nucleo familiare (nucleo composto dall'ulteriore persona per quanto risulta Parte_4
dall'istanza formulata all'Ordine degli Avvocati) non può essere considerato nella valutazione dei redditi, in quanto il giudizio patrocinato dall'avv. Cozza aveva ad oggetto diritti della personalità.
La parte ricorrente ha quindi documentato l'esistenza dei presupposti di fatto e diritto necessari e sufficienti per ottenere l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e la conseguente liquidazione dei compensi, stante la completezza della documentazione pag. 6/8 già depositata dinanzi al primo giudice come integrata nella presente fase di opposizione.
*
3. Sulla liquidazione.
Quanto alla liquidazione richiesta, la ricorrente ripropone l'istanza di liquidazione già presentata al Collegio.
Come detto il giudizio di cui si discute è consistito nella redazione dell'atto di citazione e nella partecipazione da remoto alla prima e unica udienza di trattazione, senza costituzione del P.M.; in udienza sono state precisate le conclusioni e la causa è stata trattenuta a decisione.
Non si dà luogo alla liquidazione della fase di trattazione-istruzione in quanto l'unica udienza celebrata è già retribuita dal riconoscimento della fase decisoria.
Il valore della controversia è indeterminato basso (tra € 26.000,00 ed
€ 52.000,00), come pure chiesto dall'avv. Cozza.
La liquidazione avviene ai minimi di tariffa per le tre fasi indicate,
valore minimo pure chiesto dall'avv. Cozza.
La somma così ottenuta (€ 2.906,00 compenso per le tre fasi predette come chiesto in conclusioni) deve poi essere dimezzata in base alla tipologia di procedimento, come previsto dall'articolo 130 d.P.R.
115/02.
Alla ricorrente avv. Cozza viene quindi riconosciuto un compenso finale pari ad € 1.453,00.
*
Le spese del presente procedimento vanno compensate, in presenza di gravi e circostanziate ragioni;
il giudice, nel determinare la parte che deve farsi carico delle spese di lite, deve fare applicazione del principio della c.d. causalità (e le spese devono quindi essere pag. 7/8 ripartite in carico alla parte che, con il suo comportamento, ha dato causa alla controversia).
Invero l'accoglimento della presente opposizione deriva dal fatto che l'avvocato Cozza ha depositato (solo nel presente giudizio di opposizione e quindi dopo la proposta impugnazione) i documenti richiesti già prima, in sede di ammissione e liquidazione dal primo giudice, nonché, ancora prima, da Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati.
Il rigetto qui impugnato è stato motivato sul fatto che dinanzi al
Collegio l'avv. Cozza non aveva prodotto i documenti richiesti.
E' quindi configurabile un comportamento imputabile alla stessa ricorrente avv. Cozza che giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, in riforma del decreto di liquidazione dei compensi per gratuito patrocinio, emesso in data 20.6.2024 in seno al giudizio R.G.
6724/2023:
1) ammette alias al beneficio del patrocinio Parte_1 Pt_2
a spese dello Stato per il giudizio r.g. 6724/2023;
2) liquida in favore dell'avv. Antonietta Cozza la somma di € 1.453,00
oltre 15% rimborso forfettario, iva e cassa;
3)compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio di opposizione.
Così in data 31/03/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maddalena Saturni
pag. 8/8