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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 05/05/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 450/2023
Appello sentenza Tribunale di Brindisi n.880 del 23.05.2023
Oggetto: vittime del dovere
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott. Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore
Dott. Luisa Santo Consigliere ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di previdenza, in grado di appello, tra
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
Appellante
e
, rappresentato e difeso dall' Avv. Giulio Murano CP_1
Appellato
FATTO
Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Brindisi il 16.10.2018 , CP_1 premesso di essere dipendente del con la qualifica di Fuciliere di Marina, in Parte_1 servizio dal 27.08.1998 presso la Brigata Marina San Marco in Brindisi, aveva dedotto: -che in data
1.10.2007 aveva partecipato all'esercitazione denominata “Noble Midas 2007” svoltasi a Slinji, Croazia, con l'incarico di addetto (Capo arma mitragliatrice MG 42/59) alla 1^ Compagnia, 2° Plotone d'Assalto del Gruppo Operativo;
-che tale esercitazione, finalizzata ad un'attività addestrativa seriale a livelli crescenti in ambito N.A.T.O., richiedeva un elevato livello di realismo e comportava, durante le attività statiche di fuoco, l'utilizzo di proiettili attivi e non a salve;
-che nel corso di tale esercitazione, svoltasi in orario serale/notturno con mitragliatrici calibro 12,7 mm. , era intervenuto ad aiutare i colleghi nella risoluzione di un problema tecnico CP_2
(abbassamento del treppiedi e conseguente inclinazione in avanti dell'arma ivi posizionata) verificatosi su una delle postazioni delle mitragliatrici;
-che, dopo aver riposizionato correttamente il treppiedi e l'arma, sebbene fossero state adottate tutte le dovute precauzioni, egli era stato ferito da un proiettile partito accidentalmente dalla stessa arma, che lo aveva colpito dal basso verso l'alto, entrando dalla coscia sinistra e fuoriuscendo dal fianco destro;
-che aveva riportato una ferita con perdita del muscolo quadricipite femorale sinistro ed era stato sottoposto a interventi chirurgici e terapie;
-che con verbale del 26.11.2009 aveva ottenuto il riconoscimento della causa di servizio per gli esiti lesivi di tale evento;
-che in data 04.05.2010 aveva presentato domanda di equo indennizzo e in data 17.06.2010 istanza per la concessione dei benefici previsti dal D.P.R.
n.243/2006 per le vittime del dovere;
-che con decreto n.51 del 9.12.2010 il Parte_1 aveva rigettato la predetta istanza, affermando che quanto accadutogli non rientrava tra le fattispecie previste dalla l.n.266/2005 per le vittime del dovere;
-che avverso il suddetto decreto egli aveva proposto ricorso al TAR di Lecce, senza tuttavia iscriverlo a ruolo, e in data 5.04.2011 aveva proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
-che, a seguito del parere del
Consiglio di Stato, il ricorso straordinario era stato dichiarato inammissibile con decreto n.4383 del
19.12.2013; -che avverso il suddetto decreto aveva proposto ricorso per revocazione, poi dichiarato inammissibile dal Consiglio di Stato con parere n.3002/2015; -che con decreto n.232 del
23.01.2015 il gli aveva riconosciuto il diritto all' equo indennizzo per Parte_1
l'infermità “esiti cicatriziali ben consolidati di vasta ferita con perdita di sostanza 1/3 prossimale di coscia sx e regione crurale dx” ascritto alla categoria 7° tab. A, ma non aveva proceduto a corrispondere la prestazione economica, perché l'importo già liquidato per tale causale da
[...] era superiore. Parte_2
Tutto ciò premesso, aveva chiesto che fosse dichiarato in suo favore lo status CP_1 di vittima del dovere e che il fosse condannato a liquidare i benefici Parte_1 economico-assistenziali ex art.1, commi 563 e 564, L.n.266/2005, L.n.204/2006 e DPR n.243/2006.
Costituitosi in giudizio il aveva eccepito preliminarmente Parte_1
l'inammissibilità del ricorso per l'asserita inoppugnabilità del decreto di rigetto n.51 del 09.12.2010 del all'esito delle pronunce di inammissibilità del ricorso straordinario al Parte_1
Capo dello Stato e del ricorso per revocazione della decisione sul ricorso straordinario;
aveva inoltre eccepito la prescrizione quinquennale o decennale del diritto azionato, nonché, nel merito,
l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di vittima del dovere.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Brindisi ha disatteso l'eccezione di inammissibilità del ricorso, richiamando Cass. n.26377/2014 al fine di affermare che la pronuncia di mero rito che aveva definito il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica produceva effetti meramente processuali e non anche di giudicato sostanziale. Ha respinto l'eccezione di estinzione del diritto azionato, evidenziando che l'azione volta all'accertamento dello status di vittima del dovere non è soggetta a prescrizione, e che il termine decennale all'uopo applicabile alle prestazioni economiche non era maturato, poiché l'istanza amministrativa relativa all'evento dell'1.10.2007 era stata proposta il 17.06.2010. Nel merito, considerato che l'esercitazione in cui il ricorrente era rimasto ferito era rientrava nella nozione di “missione di qualunque natura” prevista dall'art.1 comma 564 L.266/2005, e ritenuto che vi fosse prova documentale e testimoniale del carattere straordinario dell'esercitazione militare, in quanto avvenuta in condizioni di disagio per tempi prolungati, con l'utilizzo di proiettili attivi e per assolvere a obiettivi della N.A.T.O., ha ravvisato la sussistenza di un quid pluris di rischio, rispetto a quello degli ordinari compiti di istituto, ed ha pertanto riconosciuto il diritto del ricorrente ad essere riconosciuto come “vittima del dovere o equiparato”. In accoglimento della domanda ha condannato il Parte_1 all'inserimento del nominativo del nell'elenco di cui all'art.3, comma 3 D.P.R. 243/2006 tenuto dal e a provvedere ad ogni altra incombenza di legge. Ha altresì dichiarato il Controparte_3
obbligato al riconoscimento dei benefici economici e assistenziali previsti Parte_1 dalla normativa vigente e lo ha condannato al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il lamentandone Parte_1
l'erroneità per l'insussistenza dei presupposti previsti dall'art.1, comma 564 della L.n.266/2005 per il riconoscimento dello status di vittima del dovere. Ha sostenuto che l'esercitazione dell'1.10.2007 non era stata caratterizzata da condizioni d'impiego straordinarie o eccezionali, né dall'esposizione a maggiori rischi, essendosi trattato di attività addestrativa per la quale erano state rammentate dai responsabili tutte le norme di sicurezza. Secondo l'appellante non vi era stata alcuna anomalia tecnica sull'arma e l'infortunio era stato determinato dall'imprudenza e/o imperizia dei soggetti coinvolti, da ricondurre, quindi, a cause rientranti nei rischi normali dell'ambiente militare, soprattutto per i dipendenti dotati di elevata specializzazione come . Ha concluso chiedendo CP_1
l'integrale riforma della sentenza gravata con conseguente rigetto della domanda proposta da in primo grado. CP_1
Si è costituito in giudizio , eccependo preliminarmente l'inammissibilità CP_1 dell'appello ex art. 348 bis e ter e 434 c.p.c e contestando nel merito gli avversi assunti. Ha chiesto l'integrale rigetto del gravame e la conferma della decisione di primo grado.
All'udienza di discussione del 05.03.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta infondato.
0. I motivi di censura, tutti attinenti al merito, vengono trattati qui di seguito congiuntamente, per connessione logica e giuridica.
1. Il appellante lamenta l'errata applicazione dell'art.1 commi 563- 564 Parte_1
l.n.266/2005 essendo a suo dire insussistenti, nel caso concreto, le “particolari condizioni ambientali od operative” richieste da tale norma .
Si rammenta che il menzionato art. 1, ai commi 563-564, stabilisce quanto segue: “(563) Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidita' permanente in attivita' di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità . (564) Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermita' permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
In sostanza nell'art.1, comma 563, della legge n.266/2005 sono specificamente individuate una serie di attività che, essendo ritenute dal legislatore intrinsecamente pericolose, comportano, in caso di conseguenze invalidanti permanenti o di decesso, il riconoscimento dei benefici economici previsti per le vittime del dovere.
Nel comma successivo, invece, è stabilita una equiparazione per coloro che abbiano riportato lesioni o morte in attività di servizio le quali, pur non essendo intrinsecamente pericolose, possano in concreto esserlo diventate in occasione di missioni e per circostanze non ordinarie.
In attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 565, della l. n. 266/2005, è stato emesso, col d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, il "Regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo".
L'art. 1 del suddetto d.p.r. 243/2006 ha precisato che "ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n.
466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n.
206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto".
Riguardo al presupposto della missione la Suprema Corte ha evidenziato che la norma menziona "missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali' e che, in tal modo, il legislatore ha mostrato di intendere il concetto di missione in senso estensivo, sia con riferimento ai luoghi (dentro e fuori dai confini nazionali), sia con riferimento alle tipologie e modalità ("missioni di qualunque natura")” (così Cass. n.23396/2016; v. anche Cass. n.759/2017).
Nel caso di specie tra le parti è pacifico che non si verta nelle ipotesi del comma 563, e che, ai fini del comma 564, l'evento lesivo dedotto in giudizio possa ritenersi avvenuto nel corso di una missione, nel senso sopra inteso.
E' invece controversa la sussistenza delle particolari condizioni.
2. E' noto che per l'equiparazione alle vittime del dovere è richiesto un quid pluris rispetto alla dipendenza dalla causa di servizio (Cass., sez. lav., 31 luglio 2020, n. 16571), che si identifica nelle particolari condizioni ambientali o operative.
Deve trattarsi di caratteristiche aggiuntive e specifiche correlate all'esistenza o anche al sopravvenire di circostanze straordinarie e di fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti d'istituto e hanno aggravato il rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso con l'ambiente militare (Cass. n. 12747/2022 e n. 13114/2015).
La Suprema Corte ha affermato che la verifica di tale connotazione aggiuntiva e specifica implica l'accertamento delle circostanze concrete e il riscontro di un elemento che determini l'esistenza o il sopravvenire di un fattore di rischio ulteriore o superiore rispetto alla normalità di quel particolare compito (Cass., S.U., n. 21969/2017).
L'aggravamento del rischio rispetto alla normalità di un compito di servizio o di un contesto lavorativo integra dunque un requisito imprescindibile per l'equiparazione al regime di peculiare favore vigente per le vittime del dovere ex art.1 comma 563 cit. (v. Cass.n. 6497/2023,
n.15824/2023).
Vi è una chiara linea di demarcazione tra la mera dipendenza da causa di servizio e l'aggravamento del rischio occorrente per l'art. comma 564 cit.: "Perché si possa avere una vittima del dovere che abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non basta che ci sia la semplice dipendenza da causa di servizio, altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere. Occorre che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di "particolari condizioni", che è un concetto aggiuntivo e specifico” (Cass.
n.29819/2022).
3. Nella sentenza impugnata il Tribunale di Lecce ha ravvisato le “particolari condizioni ambientali o operative” nel fatto che il ricorrente avesse riportato il trauma nel corso di “una esercitazione complessa, di carattere straordinario “…in condizioni di disagio per tempi prolungati…” rispetto alle normali esercitazioni, con l'utilizzo, tra l'altro, di proiettili attivi e non a salve”.
Ritiene questa Corte che le circostanze evidenziate dal primo giudice non siano sufficienti ai fini del comma 564, in quanto l'espletamento di esercitazioni, anche “a difficoltà crescente”, che comportino l'uso di armi di tipo bellico non disattivate, costituisce una attività che per un militare di carriera- peraltro con funzioni di responsabilità come quelle assegnate al (v. punti 11-12, CP_1 pagg.
4-5 del ricorso 1° grado)- rientra in mansioni e condizioni operative ordinarie, anche laddove, come nel caso in esame, l'addestramento sia avvenuto nell'ambito di un programma stabilito dalla
N.A.T.O., posto che simili obiettivi in collegamento con organismi sovranazionali non rappresentano eventi eccezionali, potendo invece ricadere nel normale coordinamento tra Stati a scopi militari-difensivi.
Ciò che, invece, secondo questa Corte, nella fattispecie concreta assume particolare rilevanza
è l'anomalia di funzionamento dell'arma (mitragliatrice) da cui è partito il proiettile che ha colpito il ricorrente;
l'esistenza di tale anomalia risulta dalla relazione del Comando Brigata San Marco/
COMFORSBARC datata 24.7.2018 a firma del Comandante (RA , Persona_1 nella quale (v. pag. 4 e pag.5), nella quale si afferma che, a seguito dell'incidente in questione, effettuate alcune prove tecniche sull'arma, è stato rilevato che dopo aver sparato 300 colpi la relativa canna raggiungeva una temperatura tale da innescare fenomeni di autoaccensione, a differenza di quanto veniva riportato nelle istruzioni pubblicate dall'amministrazione per l'uso della mitragliatrice in questione, che invece prevedevano la possibilità di sparare consecutivamente 500 colpi in un minuto senza rischio di incidenti. L'anomalia di funzionamento dell'arma è confermata dall' “adozione, da parte del Comando, di misure preventive atte a prevenire il reiterarsi di incidenti analoghi”, come risulta dalla stessa nota del 24.7.2018.
Tale circostanza costituisce un fattore di rischio ulteriore rispetto a quello ordinariamente connesso con il lavoro militare e quindi integra gli estremi delle particolari condizioni operative occorrenti per l'equiparazione alle vittime del dovere ex art 1 comma 564 cit.
Ne consegue che la decisione del Tribunale, impugnata sul punto, deve essere confermata.
4. Le spese processuali di questo grado sono regolare secondo il principio di soccombenza.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Lavoro;
visto l'art.437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 23/06/2023 da Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza del 23/05/2023 n.880 del Tribunale di CP_1
Brindisi, così provvede:
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 3.473,00, ex D.M. n.55/14, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 co.1 quater, del D.P.R. n.115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art.13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 05/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Gennaro Lombardi
Appello sentenza Tribunale di Brindisi n.880 del 23.05.2023
Oggetto: vittime del dovere
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott. Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore
Dott. Luisa Santo Consigliere ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di previdenza, in grado di appello, tra
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
Appellante
e
, rappresentato e difeso dall' Avv. Giulio Murano CP_1
Appellato
FATTO
Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Brindisi il 16.10.2018 , CP_1 premesso di essere dipendente del con la qualifica di Fuciliere di Marina, in Parte_1 servizio dal 27.08.1998 presso la Brigata Marina San Marco in Brindisi, aveva dedotto: -che in data
1.10.2007 aveva partecipato all'esercitazione denominata “Noble Midas 2007” svoltasi a Slinji, Croazia, con l'incarico di addetto (Capo arma mitragliatrice MG 42/59) alla 1^ Compagnia, 2° Plotone d'Assalto del Gruppo Operativo;
-che tale esercitazione, finalizzata ad un'attività addestrativa seriale a livelli crescenti in ambito N.A.T.O., richiedeva un elevato livello di realismo e comportava, durante le attività statiche di fuoco, l'utilizzo di proiettili attivi e non a salve;
-che nel corso di tale esercitazione, svoltasi in orario serale/notturno con mitragliatrici calibro 12,7 mm. , era intervenuto ad aiutare i colleghi nella risoluzione di un problema tecnico CP_2
(abbassamento del treppiedi e conseguente inclinazione in avanti dell'arma ivi posizionata) verificatosi su una delle postazioni delle mitragliatrici;
-che, dopo aver riposizionato correttamente il treppiedi e l'arma, sebbene fossero state adottate tutte le dovute precauzioni, egli era stato ferito da un proiettile partito accidentalmente dalla stessa arma, che lo aveva colpito dal basso verso l'alto, entrando dalla coscia sinistra e fuoriuscendo dal fianco destro;
-che aveva riportato una ferita con perdita del muscolo quadricipite femorale sinistro ed era stato sottoposto a interventi chirurgici e terapie;
-che con verbale del 26.11.2009 aveva ottenuto il riconoscimento della causa di servizio per gli esiti lesivi di tale evento;
-che in data 04.05.2010 aveva presentato domanda di equo indennizzo e in data 17.06.2010 istanza per la concessione dei benefici previsti dal D.P.R.
n.243/2006 per le vittime del dovere;
-che con decreto n.51 del 9.12.2010 il Parte_1 aveva rigettato la predetta istanza, affermando che quanto accadutogli non rientrava tra le fattispecie previste dalla l.n.266/2005 per le vittime del dovere;
-che avverso il suddetto decreto egli aveva proposto ricorso al TAR di Lecce, senza tuttavia iscriverlo a ruolo, e in data 5.04.2011 aveva proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
-che, a seguito del parere del
Consiglio di Stato, il ricorso straordinario era stato dichiarato inammissibile con decreto n.4383 del
19.12.2013; -che avverso il suddetto decreto aveva proposto ricorso per revocazione, poi dichiarato inammissibile dal Consiglio di Stato con parere n.3002/2015; -che con decreto n.232 del
23.01.2015 il gli aveva riconosciuto il diritto all' equo indennizzo per Parte_1
l'infermità “esiti cicatriziali ben consolidati di vasta ferita con perdita di sostanza 1/3 prossimale di coscia sx e regione crurale dx” ascritto alla categoria 7° tab. A, ma non aveva proceduto a corrispondere la prestazione economica, perché l'importo già liquidato per tale causale da
[...] era superiore. Parte_2
Tutto ciò premesso, aveva chiesto che fosse dichiarato in suo favore lo status CP_1 di vittima del dovere e che il fosse condannato a liquidare i benefici Parte_1 economico-assistenziali ex art.1, commi 563 e 564, L.n.266/2005, L.n.204/2006 e DPR n.243/2006.
Costituitosi in giudizio il aveva eccepito preliminarmente Parte_1
l'inammissibilità del ricorso per l'asserita inoppugnabilità del decreto di rigetto n.51 del 09.12.2010 del all'esito delle pronunce di inammissibilità del ricorso straordinario al Parte_1
Capo dello Stato e del ricorso per revocazione della decisione sul ricorso straordinario;
aveva inoltre eccepito la prescrizione quinquennale o decennale del diritto azionato, nonché, nel merito,
l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di vittima del dovere.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Brindisi ha disatteso l'eccezione di inammissibilità del ricorso, richiamando Cass. n.26377/2014 al fine di affermare che la pronuncia di mero rito che aveva definito il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica produceva effetti meramente processuali e non anche di giudicato sostanziale. Ha respinto l'eccezione di estinzione del diritto azionato, evidenziando che l'azione volta all'accertamento dello status di vittima del dovere non è soggetta a prescrizione, e che il termine decennale all'uopo applicabile alle prestazioni economiche non era maturato, poiché l'istanza amministrativa relativa all'evento dell'1.10.2007 era stata proposta il 17.06.2010. Nel merito, considerato che l'esercitazione in cui il ricorrente era rimasto ferito era rientrava nella nozione di “missione di qualunque natura” prevista dall'art.1 comma 564 L.266/2005, e ritenuto che vi fosse prova documentale e testimoniale del carattere straordinario dell'esercitazione militare, in quanto avvenuta in condizioni di disagio per tempi prolungati, con l'utilizzo di proiettili attivi e per assolvere a obiettivi della N.A.T.O., ha ravvisato la sussistenza di un quid pluris di rischio, rispetto a quello degli ordinari compiti di istituto, ed ha pertanto riconosciuto il diritto del ricorrente ad essere riconosciuto come “vittima del dovere o equiparato”. In accoglimento della domanda ha condannato il Parte_1 all'inserimento del nominativo del nell'elenco di cui all'art.3, comma 3 D.P.R. 243/2006 tenuto dal e a provvedere ad ogni altra incombenza di legge. Ha altresì dichiarato il Controparte_3
obbligato al riconoscimento dei benefici economici e assistenziali previsti Parte_1 dalla normativa vigente e lo ha condannato al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il lamentandone Parte_1
l'erroneità per l'insussistenza dei presupposti previsti dall'art.1, comma 564 della L.n.266/2005 per il riconoscimento dello status di vittima del dovere. Ha sostenuto che l'esercitazione dell'1.10.2007 non era stata caratterizzata da condizioni d'impiego straordinarie o eccezionali, né dall'esposizione a maggiori rischi, essendosi trattato di attività addestrativa per la quale erano state rammentate dai responsabili tutte le norme di sicurezza. Secondo l'appellante non vi era stata alcuna anomalia tecnica sull'arma e l'infortunio era stato determinato dall'imprudenza e/o imperizia dei soggetti coinvolti, da ricondurre, quindi, a cause rientranti nei rischi normali dell'ambiente militare, soprattutto per i dipendenti dotati di elevata specializzazione come . Ha concluso chiedendo CP_1
l'integrale riforma della sentenza gravata con conseguente rigetto della domanda proposta da in primo grado. CP_1
Si è costituito in giudizio , eccependo preliminarmente l'inammissibilità CP_1 dell'appello ex art. 348 bis e ter e 434 c.p.c e contestando nel merito gli avversi assunti. Ha chiesto l'integrale rigetto del gravame e la conferma della decisione di primo grado.
All'udienza di discussione del 05.03.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta infondato.
0. I motivi di censura, tutti attinenti al merito, vengono trattati qui di seguito congiuntamente, per connessione logica e giuridica.
1. Il appellante lamenta l'errata applicazione dell'art.1 commi 563- 564 Parte_1
l.n.266/2005 essendo a suo dire insussistenti, nel caso concreto, le “particolari condizioni ambientali od operative” richieste da tale norma .
Si rammenta che il menzionato art. 1, ai commi 563-564, stabilisce quanto segue: “(563) Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidita' permanente in attivita' di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità . (564) Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermita' permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
In sostanza nell'art.1, comma 563, della legge n.266/2005 sono specificamente individuate una serie di attività che, essendo ritenute dal legislatore intrinsecamente pericolose, comportano, in caso di conseguenze invalidanti permanenti o di decesso, il riconoscimento dei benefici economici previsti per le vittime del dovere.
Nel comma successivo, invece, è stabilita una equiparazione per coloro che abbiano riportato lesioni o morte in attività di servizio le quali, pur non essendo intrinsecamente pericolose, possano in concreto esserlo diventate in occasione di missioni e per circostanze non ordinarie.
In attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 565, della l. n. 266/2005, è stato emesso, col d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, il "Regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo".
L'art. 1 del suddetto d.p.r. 243/2006 ha precisato che "ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n.
466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n.
206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto".
Riguardo al presupposto della missione la Suprema Corte ha evidenziato che la norma menziona "missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali' e che, in tal modo, il legislatore ha mostrato di intendere il concetto di missione in senso estensivo, sia con riferimento ai luoghi (dentro e fuori dai confini nazionali), sia con riferimento alle tipologie e modalità ("missioni di qualunque natura")” (così Cass. n.23396/2016; v. anche Cass. n.759/2017).
Nel caso di specie tra le parti è pacifico che non si verta nelle ipotesi del comma 563, e che, ai fini del comma 564, l'evento lesivo dedotto in giudizio possa ritenersi avvenuto nel corso di una missione, nel senso sopra inteso.
E' invece controversa la sussistenza delle particolari condizioni.
2. E' noto che per l'equiparazione alle vittime del dovere è richiesto un quid pluris rispetto alla dipendenza dalla causa di servizio (Cass., sez. lav., 31 luglio 2020, n. 16571), che si identifica nelle particolari condizioni ambientali o operative.
Deve trattarsi di caratteristiche aggiuntive e specifiche correlate all'esistenza o anche al sopravvenire di circostanze straordinarie e di fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti d'istituto e hanno aggravato il rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso con l'ambiente militare (Cass. n. 12747/2022 e n. 13114/2015).
La Suprema Corte ha affermato che la verifica di tale connotazione aggiuntiva e specifica implica l'accertamento delle circostanze concrete e il riscontro di un elemento che determini l'esistenza o il sopravvenire di un fattore di rischio ulteriore o superiore rispetto alla normalità di quel particolare compito (Cass., S.U., n. 21969/2017).
L'aggravamento del rischio rispetto alla normalità di un compito di servizio o di un contesto lavorativo integra dunque un requisito imprescindibile per l'equiparazione al regime di peculiare favore vigente per le vittime del dovere ex art.1 comma 563 cit. (v. Cass.n. 6497/2023,
n.15824/2023).
Vi è una chiara linea di demarcazione tra la mera dipendenza da causa di servizio e l'aggravamento del rischio occorrente per l'art. comma 564 cit.: "Perché si possa avere una vittima del dovere che abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non basta che ci sia la semplice dipendenza da causa di servizio, altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere. Occorre che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di "particolari condizioni", che è un concetto aggiuntivo e specifico” (Cass.
n.29819/2022).
3. Nella sentenza impugnata il Tribunale di Lecce ha ravvisato le “particolari condizioni ambientali o operative” nel fatto che il ricorrente avesse riportato il trauma nel corso di “una esercitazione complessa, di carattere straordinario “…in condizioni di disagio per tempi prolungati…” rispetto alle normali esercitazioni, con l'utilizzo, tra l'altro, di proiettili attivi e non a salve”.
Ritiene questa Corte che le circostanze evidenziate dal primo giudice non siano sufficienti ai fini del comma 564, in quanto l'espletamento di esercitazioni, anche “a difficoltà crescente”, che comportino l'uso di armi di tipo bellico non disattivate, costituisce una attività che per un militare di carriera- peraltro con funzioni di responsabilità come quelle assegnate al (v. punti 11-12, CP_1 pagg.
4-5 del ricorso 1° grado)- rientra in mansioni e condizioni operative ordinarie, anche laddove, come nel caso in esame, l'addestramento sia avvenuto nell'ambito di un programma stabilito dalla
N.A.T.O., posto che simili obiettivi in collegamento con organismi sovranazionali non rappresentano eventi eccezionali, potendo invece ricadere nel normale coordinamento tra Stati a scopi militari-difensivi.
Ciò che, invece, secondo questa Corte, nella fattispecie concreta assume particolare rilevanza
è l'anomalia di funzionamento dell'arma (mitragliatrice) da cui è partito il proiettile che ha colpito il ricorrente;
l'esistenza di tale anomalia risulta dalla relazione del Comando Brigata San Marco/
COMFORSBARC datata 24.7.2018 a firma del Comandante (RA , Persona_1 nella quale (v. pag. 4 e pag.5), nella quale si afferma che, a seguito dell'incidente in questione, effettuate alcune prove tecniche sull'arma, è stato rilevato che dopo aver sparato 300 colpi la relativa canna raggiungeva una temperatura tale da innescare fenomeni di autoaccensione, a differenza di quanto veniva riportato nelle istruzioni pubblicate dall'amministrazione per l'uso della mitragliatrice in questione, che invece prevedevano la possibilità di sparare consecutivamente 500 colpi in un minuto senza rischio di incidenti. L'anomalia di funzionamento dell'arma è confermata dall' “adozione, da parte del Comando, di misure preventive atte a prevenire il reiterarsi di incidenti analoghi”, come risulta dalla stessa nota del 24.7.2018.
Tale circostanza costituisce un fattore di rischio ulteriore rispetto a quello ordinariamente connesso con il lavoro militare e quindi integra gli estremi delle particolari condizioni operative occorrenti per l'equiparazione alle vittime del dovere ex art 1 comma 564 cit.
Ne consegue che la decisione del Tribunale, impugnata sul punto, deve essere confermata.
4. Le spese processuali di questo grado sono regolare secondo il principio di soccombenza.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Lavoro;
visto l'art.437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 23/06/2023 da Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza del 23/05/2023 n.880 del Tribunale di CP_1
Brindisi, così provvede:
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 3.473,00, ex D.M. n.55/14, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 co.1 quater, del D.P.R. n.115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art.13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 05/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Gennaro Lombardi