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Sentenza 4 marzo 2024
Sentenza 4 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/03/2024, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 8059/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Concetta Potito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, avente ad oggetto: “Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni”, iscritta al n. R.G. 8059/2019, promossa da:
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), rappresentati, difesi ed elettivamente
[...] C.F._2
domiciliati come in atti
ATTORI
Contro
(C.F.: ), rappresentata, difesa ed elettivamente CP_1 C.F._3
domiciliata come in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127 ter c.p.c., in vista della udienza del 1° marzo
2024, da intendersi in questa sede integralmente richiamate. Il Giudice, a seguito della discussone della causa, ha emesso la presente sentenza.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 7 Con atto regolarmente notificato e hanno citato in Parte_1 Parte_2
giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, per sentire accertare, dichiarare, CP_1
determinare e/o individuare la reale linea di confine tra i fondi di loro proprietà e quello della convenuta;
indi, di ordinare alla di rilasciare la parte di fondo di loro proprietà e da lei CP_1
illecitamente occupato, accertando altresì se la stessa abbia invaso il loro terreno, apponendovi una recinzione e tagliando i tiranti del vigneto, quantificando i danni in euro 5.100,00, da porsi a carico della convenuta, con vittoria delle spese di lite.
A fondamento della loro domanda hanno esposto quanto segue: essi sono proprietari di un terreno censito nel NCT del Comune di Foggia al foglio 149, particelle 95 e 348, confinante con quello di proprietà della convenuta e censito, invece, alla particella n. 367, al foglio 149; i terreni erano destinati a vigneto e, per rapporti di buon vicinato, le parti intesero regolare i confini, concedendo essi attori alla convenuta un metro sul lato destro del confine, provvedendo a spostare il cancello di entrata;
a seguito dell'accordo, quindi sarebbe stata tirata una linea dritta di confine fino al preesistente termine lapideo;
senonché, in data 23 settembre
2017, in spregio al contenuto dell'accordo, la convenuta ha apposto unilateralmente una recinzione, appropriandosi di un terreno non di sua proprietà, così esorbitando dall'accordo originario;
peraltro, per realizzare la recinzione, la convenuta ha anche tagliato i tiranti del vigneto ultraventennale e l'intera prima fila di tralci e pali che facevano da supporto al tubo della irrigazione;
la convenuta, pur ammettendo di avere realizzato la recinzione, ha evidenziato che ciò sarebbe successo sulla base di misure concordate nel 2012 ed ha riferito che gli attori avrebbero invaso il suo terreno;
in realtà il vigneto si trovava in quella situazione prima che la convenuta acquistasse il terreno.
Si è costituita in giudizio che ha chiesto di dichiarare inammissibili le domande CP_1
e comunque di rigettarle nel merito, in subordine, di accertare il confine e comunque di condannare gli attori al pagamento delle spese di lite, maggiorate ex art. 96 c.p.c.
Nello specifico ha dedotto che la domanda è, innanzi tutto, inammissibile, perché, per giurisprudenza costante, l'azione di regolamento dei confini non può essere esperita in presenza di un accordo;
ove diretta, poi, a valutare il mancato rispetto dell'accordo esistente, l'attore avrebbe dovuto agire con la tutela possessoria, azione non esperita e non più esperibile per decorso del termine decadenziale;
in ogni caso la domanda è infondata, posto che dalla pagina 2 di 7 documentazione attorea non emerge in cosa sia consistita l'invasione del terreno altrui da parte della convenuta;
quanto alla azione di risarcimento del danno, essa è prescritta, posto che la rimozione di cui parlano gli attori è avvenuta contestualmente all'accordo del 2012, oltre al fatto che lo spostamento del primo filare di piante è stato chiesto dagli stessi attori, in quanto sconfinante nel terreno della gli attori, dopo avere chiesto agli operai della convenuta, CP_1
di spostare le piante, non chiesero poi di riposizionarle nel terreno di loro proprietà.
Istruita la causa a mezzo di prove documentali e con l'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio, alla udienza del 1° marzo 2024, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., discussa la causa, il Giudice ha emesso la presente sentenza.
*****
1) Questioni preliminari.
Preliminarmente, si avverte che la presente controversia sarà decisa in virtù del principio della ragione più liquida – che permette al Giudice di scegliere la soluzione più idonea" sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica", così di fatto preferendo il "profilo dell'evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni di cui all'art. 276
c.p.c." (Cass. Sez.
6-Lav. Sent. 07.4.2014 nr. 12002), in ossequio al principio di ragionevole durata del processo da ritenersi sovraordinato in una prospettiva costituzionalmente orientata.
Aderendo, pertanto, all'interpretazione adottata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sent. 8 maggio 2014 n. 9936), "in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.” sarà esaminato il merito della controversia, considerandosi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni sollevate dalle parti.
2) L'an della pretesa.
Venendo al merito della questione, va evidenziato che la domanda di regolamentazione dei confini
(azione effettivamente esperita dagli attori, a giudicare dalle loro conclusioni) ha come peculiarità il fatto di configurarsi come una "vindicatio incertae partis", sicché incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio "actore non probante reus absolvitur", deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario (Cass. 14993/2012).
Ciò si desume d'altronde dallo stesso testo dell'art. 950, co. 2, c.c., il quale prevede che “Ogni mezzo di prova è ammesso”, conferendo al giudice, in tal modo, un ampio potere di scelta e valutazione dei mezzi probatori acquisiti al processo (Cass. 27521/2009).
pagina 3 di 7 Ora, valutando l'atto di citazione, nel quale è stata cristallizzata la questione oggetto del giudizio, è evidente che gli attori hanno agito premettendo, innanzi tutto, di avere stipulato un accordo con la convenuta, di seguito da questa non rispettato, con la conseguenza che è loro intenzione “voler regolamentare correttamente il confine tra i due fondi e ……ottenere il rilascio della parte del loro fondo occupata dalla convenuta”.
Non agiscono affatto palesando una nullità di quell'accordo, ma solo per averne la corretta esecuzione.
Né poi l'accordo intercorso tra le parti può dirsi avere avuto natura transattiva, posto che non emerge dallo stesso alcuna ipotesi di reciproche concessioni tra loro, o natura traslativa, poiché di fatto era servito al solo fine di regolare i confini tra le parti, ovvero di accertarli, stanti le difficoltà di accertamento sulla base delle mappe catastali (che come è noto, hanno valore meramente sussidiario nella indicazione dei confini, cfr.: “le mappe – ai sensi dell'art. 950 c.c. – conservano valore meramente sussidiario, cui può farsi ricorso soltanto in caso di obbiettiva e assoluta mancanza di prove idonee a determinare il confine in modo certo (Cass. 24832/2020, Cass. 14379/1999; Cass.
23958/2013)”).
Non si pone, quindi, alcuna questione in ordine alla pretesa nullità dell'accordo intercorso tra le parti, posto che dalla lettura ed interpretazione delle difese degli attori emerge chiaramente l'intenzione degli stessi di dare esecuzione all'accordo stipulato, che essi ritengono sia stato violato dalla convenuta, nella sua fase esecutiva.
Ciò si evince proprio dal fatto che quando viene indicata l'azione presuntivamente usurpatrice della convenuta, del 23 settembre 2017, gli attori fanno riferimento alla “violazione dell'accordo e dei confini”, evidenziando quindi, essi stessi, che l'accordo altro non era che accertativo dei confini delle proprietà, come indicati in esso dalle parti. Ed ancora, si perviene a questa conclusione dalla lettura del verbale di udienza del 18 marzo 2019, ove la difesa degli attori fa riferimento alla violazione degli accordi pattuiti tra le parti in ordine alla regolamentazione dei confini (evidenziando che il punto 8 della citazione e la perizia di parte “esplicitano chiaramente il come e il perché il confine costituito dalla recinzione è diverso da quello un tempo pattuito fra le parti).
Ora, ciò posto, non può che rilevarsi che, così posta la questione, consistente, di fatto, in una domanda relativa all'accertamento della violazione di un negozio accertativo intercorso tra le parti, non può avere spazio, in questo contesto, alcun ulteriore accertamento, stante il principio sancito dalla Corte di cassazione, nella decisione n. 4994/1997.
Ora, premessi questi principi, la concerta difficoltà di valutare esattamente se l'attuale situazione rispecchi la determinazione negoziale delle parti, e quindi, di fatto, i confini delle due proprietà, ha reso indispensabile nominare nel corso dell'istruttoria processuale un consulente d'ufficio il quale, all'esito pagina 4 di 7 dell'attento esame dei documenti agli atti e dello stato dei luoghi, ha esattamente individuato la linea di confine tra i fondi finitimi oggetto di causa.
Va detto che le risultanze della c.t.u., resa a seguito di accertamenti e rilievi approfonditi (sia sulla base di esame della documentazione, sia sulla base di esame dei luoghi) sono del tutto condivisibili e vengono fatti propri da questo giudice in quanto corretti da un punto di vista tecnico e coerenti da un punto di vista logico. Si fa dunque interamente rinvio alle operazioni peritali ed alla relazione, da ritenersi parte integrante della presente sentenza.
Va ribadito che l'ausilio della consulenza tecnica si è reso vieppiù necessario, alla luce del fatto che l'accordo tra le parti, effettuato per ragioni di buon vicinato, venne evidentemente stipulato proprio per sopperire alle incertezze che potevano rinvenire dalle delimitazioni dei confini come emergenti dalle mappe catastali (del cui valore si è detto). Come dire, le parti sono ricorse all'accordo per dirimere questioni controverse e non altrimenti superabili (per la mancanza di dati certi sul punto), in ordine alla esatta regolamentazione dei confini, ma, nella fase esecutiva dell'accordo, a dire degli attori, la convenuta ha operato uno sconfinamento nella loro proprietà.
La consulenza tecnica di ufficio ha effettivamente acclarato la fondatezza della domanda attorea sul punto, evidenziando che: “Nel caso in cui si voglia invece mettere in atto l'accordo va corretta la traiettoria della recinzione. Le quote che sono riportate in definiscono gli CP_2
scostamenti ogni 10 m, procedendo dal vertice nord verso quello sud. Le quote riportate a destra della linea blu definiscono l'invasione della proprietà e le quote riportate sul Parte_1 lato sinistro, viceversa, l'invasione della proprietà . CP_1
E' quindi certo che lo sconfinamento venne effettuato, e che la situazione attuale va modificata, riportando i confini attuali a quelli indicati nell'accordo, come individuato dalla CTU.
Quanto poi alla questione dei danni subiti dagli attori nel riposizionamento dei confini, derivanti dalla rimozione dei filari, giova precisare che anche su questo punto la CTU rende risposte adeguate, posto che è evidenziato che la rimozione dei filari si è resa necessaria per assicurare la esecuzione dell'accordo intercorso tra le parti, sicché deriva dalla loro stessa volontà comune il fatto di modificare il preesistente stato dei luoghi, a tacere del fatto che al caso di specie va sicuramente applicato quanto disposto dall'art. 864 c.c.
Tuttavia, ciò non toglie che gli attori abbiano subito danni dall'attività posta in essere dalla convenuta.
pagina 5 di 7 Val la pena di rilevare che alcuna prescrizione può dirsi realizzata nel caso di specie, avuto riguardo al fatto che è certo che la recinzione fu posta nell'anno 2017 (come è dato evincere dalle numerose prove testimoniali sul punto).
Dunque, la CTU evidenzia che per le attività di ripristino del suolo, del tendone e del nuovo fissaggio dei tiranti e palature rimossi per consentire l'espianto, il quantum da erogare ammonti ad euro 1.700,00 (tenuto conto del fatto che la maggiore indicazione di spesa fatta dagli attori non tiene conto della possibilità di reimpiego dei materiali, evenienza comune in agricoltura).
Tale somma, relativa ad un danno risalente al 23 settembre 2017, deve essere oggetto di rivalutazione e di applicazione degli interessi compensativi. Sicché, tenuto conto degli indici Org_ (consultabili sul sito www.istat.it e relativi all'ultima rilevazione, gennaio 2024, indice alla decorrenza 101,1 indice alla scadenza 119,3, raccordo indici 1, coefficiente di rivalutazione
1,18), la somma da erogare, attualizzata e comprensiva di interessi compensativi, ammonta ad euro 2.155,21.
Su questa somma, ormai costituente debito di valuta, decorreranno gli interessi legali, secondo il tasso legislativamente previsto.
Va infine rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c., formulata dalla convenuta, in virtù dell'accoglimento, se pur parziale, della domanda.
3) Le spese di lite e di CTU.
Le spese processuali, liquidate tenendo conto del valore della controversia, delle tabelle vigenti e della attività difensiva concretamente svolta, con l'applicazione dei valori medi, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta.
Le spese di c.t.u., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente (Cass. 28094/2009; Cass. 23522/2014; Cass. 23133/2015), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo della convenuta, quale parte soccombente, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, con il conseguente diritto degli attori di ripetere dalla convenuta le somme eventualmente versate o che saranno versate al c.t.u. in forza del decreto di liquidazione.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da e Parte_1
nei confronti di , così dispone: Parte_2 CP_1
1) dichiara inammissibile la domanda di regolamentazione dei confini;
2) dispone che la convenuta rilasci la parte di terreno abusivamente occupata, in violazione dell'accordo intercorso tra le parti nell'anno 2012, in base al quale i confini devono essere quelli indicati dalla CTU nella sua relazione alla confini che dovranno CP_2
essere riposizionati a cura e spese della convenuta;
3) condanna la convenuta al risarcimento dei danni subiti dagli attori che liquida in euro
2.155,21 (comprensivi di interessi compensativi e rivalutazione monetaria), oltre interessi legali, dalla data di pubblicazione e sino al soddisfo;
4) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
5) quantifica le spese di lite in euro 5.077,00 per i compensi professionali, oltre ad euro
237,00 per borsuali, al rimborso forfettario delle spese di lite nella misura di legge, IVA
e CAP, se dovuti, come per legge, che pone a carico della convenuta ed in favore degli attori;
6) le spese di c.t.u., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo della convenuta, quale parte soccombente, con il conseguente diritto degli attori di ripetere dai predetti le somme eventualmente versate o che saranno versate al c.t.u. in forza del decreto di liquidazione.
Foggia, 4 marzo 2024
Il Giudice dott.ssa Concetta Potito
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Concetta Potito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, avente ad oggetto: “Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni”, iscritta al n. R.G. 8059/2019, promossa da:
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), rappresentati, difesi ed elettivamente
[...] C.F._2
domiciliati come in atti
ATTORI
Contro
(C.F.: ), rappresentata, difesa ed elettivamente CP_1 C.F._3
domiciliata come in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127 ter c.p.c., in vista della udienza del 1° marzo
2024, da intendersi in questa sede integralmente richiamate. Il Giudice, a seguito della discussone della causa, ha emesso la presente sentenza.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 7 Con atto regolarmente notificato e hanno citato in Parte_1 Parte_2
giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, per sentire accertare, dichiarare, CP_1
determinare e/o individuare la reale linea di confine tra i fondi di loro proprietà e quello della convenuta;
indi, di ordinare alla di rilasciare la parte di fondo di loro proprietà e da lei CP_1
illecitamente occupato, accertando altresì se la stessa abbia invaso il loro terreno, apponendovi una recinzione e tagliando i tiranti del vigneto, quantificando i danni in euro 5.100,00, da porsi a carico della convenuta, con vittoria delle spese di lite.
A fondamento della loro domanda hanno esposto quanto segue: essi sono proprietari di un terreno censito nel NCT del Comune di Foggia al foglio 149, particelle 95 e 348, confinante con quello di proprietà della convenuta e censito, invece, alla particella n. 367, al foglio 149; i terreni erano destinati a vigneto e, per rapporti di buon vicinato, le parti intesero regolare i confini, concedendo essi attori alla convenuta un metro sul lato destro del confine, provvedendo a spostare il cancello di entrata;
a seguito dell'accordo, quindi sarebbe stata tirata una linea dritta di confine fino al preesistente termine lapideo;
senonché, in data 23 settembre
2017, in spregio al contenuto dell'accordo, la convenuta ha apposto unilateralmente una recinzione, appropriandosi di un terreno non di sua proprietà, così esorbitando dall'accordo originario;
peraltro, per realizzare la recinzione, la convenuta ha anche tagliato i tiranti del vigneto ultraventennale e l'intera prima fila di tralci e pali che facevano da supporto al tubo della irrigazione;
la convenuta, pur ammettendo di avere realizzato la recinzione, ha evidenziato che ciò sarebbe successo sulla base di misure concordate nel 2012 ed ha riferito che gli attori avrebbero invaso il suo terreno;
in realtà il vigneto si trovava in quella situazione prima che la convenuta acquistasse il terreno.
Si è costituita in giudizio che ha chiesto di dichiarare inammissibili le domande CP_1
e comunque di rigettarle nel merito, in subordine, di accertare il confine e comunque di condannare gli attori al pagamento delle spese di lite, maggiorate ex art. 96 c.p.c.
Nello specifico ha dedotto che la domanda è, innanzi tutto, inammissibile, perché, per giurisprudenza costante, l'azione di regolamento dei confini non può essere esperita in presenza di un accordo;
ove diretta, poi, a valutare il mancato rispetto dell'accordo esistente, l'attore avrebbe dovuto agire con la tutela possessoria, azione non esperita e non più esperibile per decorso del termine decadenziale;
in ogni caso la domanda è infondata, posto che dalla pagina 2 di 7 documentazione attorea non emerge in cosa sia consistita l'invasione del terreno altrui da parte della convenuta;
quanto alla azione di risarcimento del danno, essa è prescritta, posto che la rimozione di cui parlano gli attori è avvenuta contestualmente all'accordo del 2012, oltre al fatto che lo spostamento del primo filare di piante è stato chiesto dagli stessi attori, in quanto sconfinante nel terreno della gli attori, dopo avere chiesto agli operai della convenuta, CP_1
di spostare le piante, non chiesero poi di riposizionarle nel terreno di loro proprietà.
Istruita la causa a mezzo di prove documentali e con l'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio, alla udienza del 1° marzo 2024, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., discussa la causa, il Giudice ha emesso la presente sentenza.
*****
1) Questioni preliminari.
Preliminarmente, si avverte che la presente controversia sarà decisa in virtù del principio della ragione più liquida – che permette al Giudice di scegliere la soluzione più idonea" sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica", così di fatto preferendo il "profilo dell'evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni di cui all'art. 276
c.p.c." (Cass. Sez.
6-Lav. Sent. 07.4.2014 nr. 12002), in ossequio al principio di ragionevole durata del processo da ritenersi sovraordinato in una prospettiva costituzionalmente orientata.
Aderendo, pertanto, all'interpretazione adottata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sent. 8 maggio 2014 n. 9936), "in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.” sarà esaminato il merito della controversia, considerandosi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni sollevate dalle parti.
2) L'an della pretesa.
Venendo al merito della questione, va evidenziato che la domanda di regolamentazione dei confini
(azione effettivamente esperita dagli attori, a giudicare dalle loro conclusioni) ha come peculiarità il fatto di configurarsi come una "vindicatio incertae partis", sicché incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio "actore non probante reus absolvitur", deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario (Cass. 14993/2012).
Ciò si desume d'altronde dallo stesso testo dell'art. 950, co. 2, c.c., il quale prevede che “Ogni mezzo di prova è ammesso”, conferendo al giudice, in tal modo, un ampio potere di scelta e valutazione dei mezzi probatori acquisiti al processo (Cass. 27521/2009).
pagina 3 di 7 Ora, valutando l'atto di citazione, nel quale è stata cristallizzata la questione oggetto del giudizio, è evidente che gli attori hanno agito premettendo, innanzi tutto, di avere stipulato un accordo con la convenuta, di seguito da questa non rispettato, con la conseguenza che è loro intenzione “voler regolamentare correttamente il confine tra i due fondi e ……ottenere il rilascio della parte del loro fondo occupata dalla convenuta”.
Non agiscono affatto palesando una nullità di quell'accordo, ma solo per averne la corretta esecuzione.
Né poi l'accordo intercorso tra le parti può dirsi avere avuto natura transattiva, posto che non emerge dallo stesso alcuna ipotesi di reciproche concessioni tra loro, o natura traslativa, poiché di fatto era servito al solo fine di regolare i confini tra le parti, ovvero di accertarli, stanti le difficoltà di accertamento sulla base delle mappe catastali (che come è noto, hanno valore meramente sussidiario nella indicazione dei confini, cfr.: “le mappe – ai sensi dell'art. 950 c.c. – conservano valore meramente sussidiario, cui può farsi ricorso soltanto in caso di obbiettiva e assoluta mancanza di prove idonee a determinare il confine in modo certo (Cass. 24832/2020, Cass. 14379/1999; Cass.
23958/2013)”).
Non si pone, quindi, alcuna questione in ordine alla pretesa nullità dell'accordo intercorso tra le parti, posto che dalla lettura ed interpretazione delle difese degli attori emerge chiaramente l'intenzione degli stessi di dare esecuzione all'accordo stipulato, che essi ritengono sia stato violato dalla convenuta, nella sua fase esecutiva.
Ciò si evince proprio dal fatto che quando viene indicata l'azione presuntivamente usurpatrice della convenuta, del 23 settembre 2017, gli attori fanno riferimento alla “violazione dell'accordo e dei confini”, evidenziando quindi, essi stessi, che l'accordo altro non era che accertativo dei confini delle proprietà, come indicati in esso dalle parti. Ed ancora, si perviene a questa conclusione dalla lettura del verbale di udienza del 18 marzo 2019, ove la difesa degli attori fa riferimento alla violazione degli accordi pattuiti tra le parti in ordine alla regolamentazione dei confini (evidenziando che il punto 8 della citazione e la perizia di parte “esplicitano chiaramente il come e il perché il confine costituito dalla recinzione è diverso da quello un tempo pattuito fra le parti).
Ora, ciò posto, non può che rilevarsi che, così posta la questione, consistente, di fatto, in una domanda relativa all'accertamento della violazione di un negozio accertativo intercorso tra le parti, non può avere spazio, in questo contesto, alcun ulteriore accertamento, stante il principio sancito dalla Corte di cassazione, nella decisione n. 4994/1997.
Ora, premessi questi principi, la concerta difficoltà di valutare esattamente se l'attuale situazione rispecchi la determinazione negoziale delle parti, e quindi, di fatto, i confini delle due proprietà, ha reso indispensabile nominare nel corso dell'istruttoria processuale un consulente d'ufficio il quale, all'esito pagina 4 di 7 dell'attento esame dei documenti agli atti e dello stato dei luoghi, ha esattamente individuato la linea di confine tra i fondi finitimi oggetto di causa.
Va detto che le risultanze della c.t.u., resa a seguito di accertamenti e rilievi approfonditi (sia sulla base di esame della documentazione, sia sulla base di esame dei luoghi) sono del tutto condivisibili e vengono fatti propri da questo giudice in quanto corretti da un punto di vista tecnico e coerenti da un punto di vista logico. Si fa dunque interamente rinvio alle operazioni peritali ed alla relazione, da ritenersi parte integrante della presente sentenza.
Va ribadito che l'ausilio della consulenza tecnica si è reso vieppiù necessario, alla luce del fatto che l'accordo tra le parti, effettuato per ragioni di buon vicinato, venne evidentemente stipulato proprio per sopperire alle incertezze che potevano rinvenire dalle delimitazioni dei confini come emergenti dalle mappe catastali (del cui valore si è detto). Come dire, le parti sono ricorse all'accordo per dirimere questioni controverse e non altrimenti superabili (per la mancanza di dati certi sul punto), in ordine alla esatta regolamentazione dei confini, ma, nella fase esecutiva dell'accordo, a dire degli attori, la convenuta ha operato uno sconfinamento nella loro proprietà.
La consulenza tecnica di ufficio ha effettivamente acclarato la fondatezza della domanda attorea sul punto, evidenziando che: “Nel caso in cui si voglia invece mettere in atto l'accordo va corretta la traiettoria della recinzione. Le quote che sono riportate in definiscono gli CP_2
scostamenti ogni 10 m, procedendo dal vertice nord verso quello sud. Le quote riportate a destra della linea blu definiscono l'invasione della proprietà e le quote riportate sul Parte_1 lato sinistro, viceversa, l'invasione della proprietà . CP_1
E' quindi certo che lo sconfinamento venne effettuato, e che la situazione attuale va modificata, riportando i confini attuali a quelli indicati nell'accordo, come individuato dalla CTU.
Quanto poi alla questione dei danni subiti dagli attori nel riposizionamento dei confini, derivanti dalla rimozione dei filari, giova precisare che anche su questo punto la CTU rende risposte adeguate, posto che è evidenziato che la rimozione dei filari si è resa necessaria per assicurare la esecuzione dell'accordo intercorso tra le parti, sicché deriva dalla loro stessa volontà comune il fatto di modificare il preesistente stato dei luoghi, a tacere del fatto che al caso di specie va sicuramente applicato quanto disposto dall'art. 864 c.c.
Tuttavia, ciò non toglie che gli attori abbiano subito danni dall'attività posta in essere dalla convenuta.
pagina 5 di 7 Val la pena di rilevare che alcuna prescrizione può dirsi realizzata nel caso di specie, avuto riguardo al fatto che è certo che la recinzione fu posta nell'anno 2017 (come è dato evincere dalle numerose prove testimoniali sul punto).
Dunque, la CTU evidenzia che per le attività di ripristino del suolo, del tendone e del nuovo fissaggio dei tiranti e palature rimossi per consentire l'espianto, il quantum da erogare ammonti ad euro 1.700,00 (tenuto conto del fatto che la maggiore indicazione di spesa fatta dagli attori non tiene conto della possibilità di reimpiego dei materiali, evenienza comune in agricoltura).
Tale somma, relativa ad un danno risalente al 23 settembre 2017, deve essere oggetto di rivalutazione e di applicazione degli interessi compensativi. Sicché, tenuto conto degli indici Org_ (consultabili sul sito www.istat.it e relativi all'ultima rilevazione, gennaio 2024, indice alla decorrenza 101,1 indice alla scadenza 119,3, raccordo indici 1, coefficiente di rivalutazione
1,18), la somma da erogare, attualizzata e comprensiva di interessi compensativi, ammonta ad euro 2.155,21.
Su questa somma, ormai costituente debito di valuta, decorreranno gli interessi legali, secondo il tasso legislativamente previsto.
Va infine rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c., formulata dalla convenuta, in virtù dell'accoglimento, se pur parziale, della domanda.
3) Le spese di lite e di CTU.
Le spese processuali, liquidate tenendo conto del valore della controversia, delle tabelle vigenti e della attività difensiva concretamente svolta, con l'applicazione dei valori medi, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta.
Le spese di c.t.u., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente (Cass. 28094/2009; Cass. 23522/2014; Cass. 23133/2015), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo della convenuta, quale parte soccombente, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, con il conseguente diritto degli attori di ripetere dalla convenuta le somme eventualmente versate o che saranno versate al c.t.u. in forza del decreto di liquidazione.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da e Parte_1
nei confronti di , così dispone: Parte_2 CP_1
1) dichiara inammissibile la domanda di regolamentazione dei confini;
2) dispone che la convenuta rilasci la parte di terreno abusivamente occupata, in violazione dell'accordo intercorso tra le parti nell'anno 2012, in base al quale i confini devono essere quelli indicati dalla CTU nella sua relazione alla confini che dovranno CP_2
essere riposizionati a cura e spese della convenuta;
3) condanna la convenuta al risarcimento dei danni subiti dagli attori che liquida in euro
2.155,21 (comprensivi di interessi compensativi e rivalutazione monetaria), oltre interessi legali, dalla data di pubblicazione e sino al soddisfo;
4) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
5) quantifica le spese di lite in euro 5.077,00 per i compensi professionali, oltre ad euro
237,00 per borsuali, al rimborso forfettario delle spese di lite nella misura di legge, IVA
e CAP, se dovuti, come per legge, che pone a carico della convenuta ed in favore degli attori;
6) le spese di c.t.u., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo della convenuta, quale parte soccombente, con il conseguente diritto degli attori di ripetere dai predetti le somme eventualmente versate o che saranno versate al c.t.u. in forza del decreto di liquidazione.
Foggia, 4 marzo 2024
Il Giudice dott.ssa Concetta Potito
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