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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/03/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona, del G.O.P. dott.ssa
Francesca Starvaggi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 5095/2023, posta in decisione all'udienza del 06.02.2025 promossa da
nato il [...], a [...], Parte_1
, nato il [...], a [...], , Pt_2 Parte_3 Pt_2
nata il [...], a [...], (SC), , Parte_4 Pt_2
nato il [...], a [...], Brasile, Parte_5
nata il [...], a [...], , Parte_6 Pt_2 [...]
nata il [...], a [...], Brasile, Parte_7 Parte_8
nato il [...], a [...], ,
[...] Pt_2 Parte_9
nato il [...], a [...], e
[...] Pt_2 Parte_10
nata il [...], a [...], , elettivamente domiciliati in Pt_2
Reggio Calabria, via Miraglia n. 5, presso lo studio dell'Avv. Mauro Priolo, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti
ricorrente
CONTRO
, C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura CP_2
Distrettuale dello Stato di Messina C.F. presso i cui uffici C.F._1
in Via dei Mille is. 221, n. 65, è ope legis domiciliato
( 090674168), Email_1
resistente avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 27.12.2023, gli odierni ricorrenti, ut supra rappresentati e difesi, formulavano domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. Premettendo di discendere dal cittadino italiano nato nel Comune di Persona_1
Messina in data 22.11.1893, gli istanti esponeva in fatto: che il sig. Per_1
contraeva matrimonio, in data 22.09.1923, con la sig.ra
[...] Per_2
che entrambi successivamente emigravano in;
che il sig.
[...] Pt_2
non si naturalizzava cittadino brasiliano;
che dalla predetta Persona_1
unione nasceva, in data 20.10.1932, la figlia che la stessa, in Persona_3
data 11.05.1957, contraeva matrimonio con il sig. ; che da tale Persona_4
unione nascevano i figli, odierna ricorrente, nata il Parte_4
18.04.1958, odierno ricorrente, nato in [...] Parte_1
19.12.1960 e , nato in data [...]; che la Persona_5
sig.ra il 01.03.1982, sposava il Sig. Parte_4 CP_3
divenendo, in seguito, madre degli odierni ricorrenti, Parte_9
nata il [...] e nato il [...]; che il sig. Parte_5 [...]
, in data 27.09.1990, contraeva matrimonio con la sig.ra Parte_1
, la quale, successivamente, dava alla luce i figli, odierni Parte_11
ricorrenti nato il [...] e nata il Parte_3 Parte_10
27.08.2004; che il sig. , l'11.05.1991, sposava la Persona_5
sig.ra la quale, in seguito, generava i figli odierni Controparte_4
ricorrenti, nata il [...], nata il Parte_6 Parte_7
14.12.1998 e nato il [...]; Parte_8
Deducevano, pertanto, di avere diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Il si costituiva in giudizio per mezzo Controparte_1 dell'Avvocatura dello Stato, senza contestare nel merito l'istanza dei ricorrenti e rimettendo a questo Tribunale la verifica dell'effettivo superamento dell'onere della prova circa la continuità genealogica con cui lo status è stato asseritamente trasmesso iure sanguinis ai richiedenti;
parte resistente, inoltre, evidenziando i fattori cui sono dovuti i considerevoli ritardi cui le competenti
Autorità consolari incorrono nell'evadere le richieste di riconoscimento dello status civitatis iure sanguinis, chiedeva la compensazione delle spese di lite.
Trattandosi di causa relativa allo status della persona, gli atti venivano comunicati al Pubblico Ministero.
All'udienza del 06.02.2025, il giudizio veniva trattenuto per la decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre affermare la competenza di questo
Tribunale, in virtù della previsione di cui all'art. 1 co. 36 e 37 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, che ha devoluto, a far data dal 22.06.2022, le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana iure sanguinis alle Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza del Tribunale del luogo del Comune di nascita dell'avo cittadino italiano.
Pertanto, essendo l'avo dell'odierno ricorrente nato nel Comune di
Messina, il procedimento è di competenza dell'intestato Tribunale, che giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, comma 4 D.L. 13/2017.
Deve, altresì, ritenersi sussistente l'interesse ad agire del richiedente, attesa la non trascurabile incertezza circa i tempi di definizione delle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis avanzate in via amministrativa, come da quanto documentato nel presente giudizio. Sul punto, peraltro, non appare superfluo evidenziare che, proprio a fronte delle liste d'attesa formatesi presso i investiti delle istanze di riconoscimento Pt_12
della cittadinanza iure sanguinis, si è consolidato, in seno alla giurisprudenza di merito, l'orientamento secondo cui queste ampissime coordinate temporali, che costituiscono, nei fatti, un tacito diniego del riconoscimento del diritto agognato, giustificano il ricorso all'autorità giudiziaria da parte dei richiedenti, anche in mancanza del previo esperimento del procedimento amministrativo
(v., tra le altre, ord. Tribunale di Roma XVIII Sez. Civile del 15/06/2022, pronunciata nella causa iscritta al n. R.G. 3295/20; ord. Tribunale di Torino n.
16490/22 del 07/12/2022; ord. Tribunale di Firenze n. 8454/2022 del
10/02/2023).
Nel merito, il ricorso deve ritenersi fondato e, pertanto, va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Innanzitutto, occorre ripercorrere brevemente l'evoluzione normativa che ha interessato la materia della cittadinanza, rammentando che le prime vere disposizioni in materia di acquisto e perdita della cittadinanza risalgono al Codice civile del 1865 che, agli articoli dal 4 al 15, regolava l'acquisto e la perdita della cittadinanza italiana, prevedendo che “è cittadino il figlio di padre cittadino”.
Le regole stabilite dal Codice civile del 1865 hanno continuato a spiegare la loro efficacia fino al 1912, anno in cui venne approvata la legge n.
555, prima legge organica in materia di cittadinanza, il cui impianto normativo originario riconosceva un ruolo preminente al marito-padre; in particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n. 555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma
3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana.
In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già menzionata legge n. 555/1912 non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della Costituzione. Di conseguenza, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n. 87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n. 30/1983, la Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna.
In ordine all'efficacia temporale di tali declaratorie di illegittimità costituzionale, occorre rilevare che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il 1° gennaio
1948 e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data;
ai rapporti antecedenti all'entrata in vigore della Costituzione si applicano, invece, i principi sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del 2009. Grazie a quest'ultimo intervento ermeneutico, dunque, il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio (precedente o successivo al 1948)
e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto.
Attualmente, nell'ordinamento italiano, la disciplina sulla cittadinanza
è contenuta all'interno della legge n. 91 del 1992 che, all'art. 1, stabilisce che
“È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza”; di tale legge meritano attenzione, tra le altre, la norma di cui all'art. 11, che contempla la possibilità della bipolidia o delle più cittadinanze e la disposizione di cui all'art. 17, il quale dispone che “Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e
12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Ciò premesso e venendo al caso di specie, la linea di discendenza riportata all'interno del ricorso trova perfetto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta, apostillata e non contestata dall'Amministrazione resistente, dalla quale si ricava che gli odierni istanti discendono dal cittadino italiano nato nel Comune di Persona_1
Messina in data 22.11.1893.
Più precisamente, è stato documentalmente provato che dal matrimonio tra il sig. e la sig.ra nasceva la sig.ra Persona_1 Persona_2 Per_6
la quale contraeva matrimonio con il sig. ; che da tale
[...] Persona_4
unione nascevano i figli, odierna ricorrente, Parte_4 Parte_1
odierno ricorrente, e;
che la sig.ra
[...] Persona_5
sposava il sig. divenendo, in seguito, madre Parte_4 CP_3
degli odierni ricorrenti, e che il Parte_9 Parte_5
sig. contraeva matrimonio con la sig.ra Parte_1 [...]
, la quale, successivamente, dava alla luce i figli, odierni ricorrenti Parte_11
e che il sig. Parte_3 Parte_10 Persona_5
sposava la sig.ra la quale, in seguito, generava i
[...] Controparte_4
figli odierni ricorrenti, e Parte_6 Parte_7 Parte_8
[...]
Pertanto, essendo il sig. cittadino italiano e non Persona_1
avendo mai rinunciato alla cittadinanza italiana in favore di quella brasiliana
(v. allegato n. 4), ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana alla figlia e, per mezzo di lei, ai nipoti Persona_6 Parte_4
e, per mezzo di Parte_1 Persona_5
loro, ai pronipoti Parte_9 Parte_5 Parte_3
e
[...] Parte_10 Parte_6 Parte_7 Parte_8
[...] In definitiva, deve ritenersi che gli istanti abbiano dato prova di aver acquisito la cittadinanza italiana in forza della discendenza, in linea maschile, diretta ed ininterrotta dall'avo Persona_1
Pertanto, la domanda dei sig.ri Parte_4 [...]
Parte_1 Parte_9 Parte_5
Parte_3 Parte_10 Parte_6 Parte_7
e va accolta e, per l'effetto, va dichiarato che gli stessi
[...] Parte_8 sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Rilevata la sostanziale non opposizione dell'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Messina, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2) ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato Civile, dello status civitatis italiano dei ricorrenti, provvedendo ad eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
3) dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Messina, 17/03/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Francesca Starvaggi)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.
Marcello Saccà, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la
Terza Sezione Civile del Tribunale di Messina.
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona, del G.O.P. dott.ssa
Francesca Starvaggi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 5095/2023, posta in decisione all'udienza del 06.02.2025 promossa da
nato il [...], a [...], Parte_1
, nato il [...], a [...], , Pt_2 Parte_3 Pt_2
nata il [...], a [...], (SC), , Parte_4 Pt_2
nato il [...], a [...], Brasile, Parte_5
nata il [...], a [...], , Parte_6 Pt_2 [...]
nata il [...], a [...], Brasile, Parte_7 Parte_8
nato il [...], a [...], ,
[...] Pt_2 Parte_9
nato il [...], a [...], e
[...] Pt_2 Parte_10
nata il [...], a [...], , elettivamente domiciliati in Pt_2
Reggio Calabria, via Miraglia n. 5, presso lo studio dell'Avv. Mauro Priolo, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti
ricorrente
CONTRO
, C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura CP_2
Distrettuale dello Stato di Messina C.F. presso i cui uffici C.F._1
in Via dei Mille is. 221, n. 65, è ope legis domiciliato
( 090674168), Email_1
resistente avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 27.12.2023, gli odierni ricorrenti, ut supra rappresentati e difesi, formulavano domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. Premettendo di discendere dal cittadino italiano nato nel Comune di Persona_1
Messina in data 22.11.1893, gli istanti esponeva in fatto: che il sig. Per_1
contraeva matrimonio, in data 22.09.1923, con la sig.ra
[...] Per_2
che entrambi successivamente emigravano in;
che il sig.
[...] Pt_2
non si naturalizzava cittadino brasiliano;
che dalla predetta Persona_1
unione nasceva, in data 20.10.1932, la figlia che la stessa, in Persona_3
data 11.05.1957, contraeva matrimonio con il sig. ; che da tale Persona_4
unione nascevano i figli, odierna ricorrente, nata il Parte_4
18.04.1958, odierno ricorrente, nato in [...] Parte_1
19.12.1960 e , nato in data [...]; che la Persona_5
sig.ra il 01.03.1982, sposava il Sig. Parte_4 CP_3
divenendo, in seguito, madre degli odierni ricorrenti, Parte_9
nata il [...] e nato il [...]; che il sig. Parte_5 [...]
, in data 27.09.1990, contraeva matrimonio con la sig.ra Parte_1
, la quale, successivamente, dava alla luce i figli, odierni Parte_11
ricorrenti nato il [...] e nata il Parte_3 Parte_10
27.08.2004; che il sig. , l'11.05.1991, sposava la Persona_5
sig.ra la quale, in seguito, generava i figli odierni Controparte_4
ricorrenti, nata il [...], nata il Parte_6 Parte_7
14.12.1998 e nato il [...]; Parte_8
Deducevano, pertanto, di avere diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Il si costituiva in giudizio per mezzo Controparte_1 dell'Avvocatura dello Stato, senza contestare nel merito l'istanza dei ricorrenti e rimettendo a questo Tribunale la verifica dell'effettivo superamento dell'onere della prova circa la continuità genealogica con cui lo status è stato asseritamente trasmesso iure sanguinis ai richiedenti;
parte resistente, inoltre, evidenziando i fattori cui sono dovuti i considerevoli ritardi cui le competenti
Autorità consolari incorrono nell'evadere le richieste di riconoscimento dello status civitatis iure sanguinis, chiedeva la compensazione delle spese di lite.
Trattandosi di causa relativa allo status della persona, gli atti venivano comunicati al Pubblico Ministero.
All'udienza del 06.02.2025, il giudizio veniva trattenuto per la decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre affermare la competenza di questo
Tribunale, in virtù della previsione di cui all'art. 1 co. 36 e 37 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, che ha devoluto, a far data dal 22.06.2022, le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana iure sanguinis alle Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza del Tribunale del luogo del Comune di nascita dell'avo cittadino italiano.
Pertanto, essendo l'avo dell'odierno ricorrente nato nel Comune di
Messina, il procedimento è di competenza dell'intestato Tribunale, che giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, comma 4 D.L. 13/2017.
Deve, altresì, ritenersi sussistente l'interesse ad agire del richiedente, attesa la non trascurabile incertezza circa i tempi di definizione delle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis avanzate in via amministrativa, come da quanto documentato nel presente giudizio. Sul punto, peraltro, non appare superfluo evidenziare che, proprio a fronte delle liste d'attesa formatesi presso i investiti delle istanze di riconoscimento Pt_12
della cittadinanza iure sanguinis, si è consolidato, in seno alla giurisprudenza di merito, l'orientamento secondo cui queste ampissime coordinate temporali, che costituiscono, nei fatti, un tacito diniego del riconoscimento del diritto agognato, giustificano il ricorso all'autorità giudiziaria da parte dei richiedenti, anche in mancanza del previo esperimento del procedimento amministrativo
(v., tra le altre, ord. Tribunale di Roma XVIII Sez. Civile del 15/06/2022, pronunciata nella causa iscritta al n. R.G. 3295/20; ord. Tribunale di Torino n.
16490/22 del 07/12/2022; ord. Tribunale di Firenze n. 8454/2022 del
10/02/2023).
Nel merito, il ricorso deve ritenersi fondato e, pertanto, va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Innanzitutto, occorre ripercorrere brevemente l'evoluzione normativa che ha interessato la materia della cittadinanza, rammentando che le prime vere disposizioni in materia di acquisto e perdita della cittadinanza risalgono al Codice civile del 1865 che, agli articoli dal 4 al 15, regolava l'acquisto e la perdita della cittadinanza italiana, prevedendo che “è cittadino il figlio di padre cittadino”.
Le regole stabilite dal Codice civile del 1865 hanno continuato a spiegare la loro efficacia fino al 1912, anno in cui venne approvata la legge n.
555, prima legge organica in materia di cittadinanza, il cui impianto normativo originario riconosceva un ruolo preminente al marito-padre; in particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n. 555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma
3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana.
In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già menzionata legge n. 555/1912 non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della Costituzione. Di conseguenza, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n. 87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n. 30/1983, la Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna.
In ordine all'efficacia temporale di tali declaratorie di illegittimità costituzionale, occorre rilevare che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il 1° gennaio
1948 e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data;
ai rapporti antecedenti all'entrata in vigore della Costituzione si applicano, invece, i principi sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del 2009. Grazie a quest'ultimo intervento ermeneutico, dunque, il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio (precedente o successivo al 1948)
e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto.
Attualmente, nell'ordinamento italiano, la disciplina sulla cittadinanza
è contenuta all'interno della legge n. 91 del 1992 che, all'art. 1, stabilisce che
“È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza”; di tale legge meritano attenzione, tra le altre, la norma di cui all'art. 11, che contempla la possibilità della bipolidia o delle più cittadinanze e la disposizione di cui all'art. 17, il quale dispone che “Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e
12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Ciò premesso e venendo al caso di specie, la linea di discendenza riportata all'interno del ricorso trova perfetto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta, apostillata e non contestata dall'Amministrazione resistente, dalla quale si ricava che gli odierni istanti discendono dal cittadino italiano nato nel Comune di Persona_1
Messina in data 22.11.1893.
Più precisamente, è stato documentalmente provato che dal matrimonio tra il sig. e la sig.ra nasceva la sig.ra Persona_1 Persona_2 Per_6
la quale contraeva matrimonio con il sig. ; che da tale
[...] Persona_4
unione nascevano i figli, odierna ricorrente, Parte_4 Parte_1
odierno ricorrente, e;
che la sig.ra
[...] Persona_5
sposava il sig. divenendo, in seguito, madre Parte_4 CP_3
degli odierni ricorrenti, e che il Parte_9 Parte_5
sig. contraeva matrimonio con la sig.ra Parte_1 [...]
, la quale, successivamente, dava alla luce i figli, odierni ricorrenti Parte_11
e che il sig. Parte_3 Parte_10 Persona_5
sposava la sig.ra la quale, in seguito, generava i
[...] Controparte_4
figli odierni ricorrenti, e Parte_6 Parte_7 Parte_8
[...]
Pertanto, essendo il sig. cittadino italiano e non Persona_1
avendo mai rinunciato alla cittadinanza italiana in favore di quella brasiliana
(v. allegato n. 4), ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana alla figlia e, per mezzo di lei, ai nipoti Persona_6 Parte_4
e, per mezzo di Parte_1 Persona_5
loro, ai pronipoti Parte_9 Parte_5 Parte_3
e
[...] Parte_10 Parte_6 Parte_7 Parte_8
[...] In definitiva, deve ritenersi che gli istanti abbiano dato prova di aver acquisito la cittadinanza italiana in forza della discendenza, in linea maschile, diretta ed ininterrotta dall'avo Persona_1
Pertanto, la domanda dei sig.ri Parte_4 [...]
Parte_1 Parte_9 Parte_5
Parte_3 Parte_10 Parte_6 Parte_7
e va accolta e, per l'effetto, va dichiarato che gli stessi
[...] Parte_8 sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Rilevata la sostanziale non opposizione dell'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Messina, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2) ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato Civile, dello status civitatis italiano dei ricorrenti, provvedendo ad eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
3) dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Messina, 17/03/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Francesca Starvaggi)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.
Marcello Saccà, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la
Terza Sezione Civile del Tribunale di Messina.