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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/07/2025, n. 10770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10770 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
RGAC 22404 ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE BE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 22404 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 trattenuta in decisione alla udienza del 16 luglio 2025 sulle conclusioni precisate dalle parti ai sensi dell'articolo 352 cpc e con il deposito delle memorie e repliche, e vertente
TRA
(cf ) e (cf Parte_1 C.F._1 Parte_2
, quali prossimi congiunti di deceduta C.F._2 Persona_1
il 3 agosto 2022,, elettivamente domiciliati in Roma, via Amiterno n. 5, presso lo studio
[...]
rappresentate e difese dall'avv. Stefania Rondini, insieme Controparte_1
all'avv. Andrea Colderoni giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione depositato telematicamente
ATTORI
E
(p.IVA ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Antonio Dionisi n. 73
presso lo studio dell'avv. Mara Mandré che la rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta conferita da CP_3 TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
procuratore speciale della società per atto di notaio in CP_4 Persona_2
Roma in data 12 maggio 2021 rep. 90561 racc. 26619
CONVENUTA
E
CP_5
CONVENUTO CONTUMACE
E
CP_6
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni da incidente stradale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, gli attori, tutti nella qualità di prossimi congiunti di , hanno citato in giudizio la società Persona_1 [...]
e rispettivamente nella qualità di Impresa Controparte_2 CP_5 CP_7
che assicurava il ciclomotore MBK targato X8ZKVF, di proprietario del ciclomotore stesso e di conducente del ciclomotore stesso, per sentirli condannare in solido al risarcimento del danno rispettivamente subito a seguito dell'incidente avvenuto il 3 agosto 2022 per il decesso della congiunta.
A sostegno della domanda hanno dedotto che il giorno 3 agosto 2022, nei pressi dell'Ospedale Belcolle di Viterbo, era stata investita lungo la strada provinciale sammartinese dal ciclomotore del convenuto.
In particolare hanno indicato che la congiunta era stata investita all'altezza del civico nl 15
mentre stava camminando sul margine destro della strada.
A seguito del violento impatto il pedone era stato trovato a terra al centro della carreggiata.
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Erano intervenuti i soccorsi che avevano constatato l'avvenuto decesso.
Era intervenuta la Polizia TR di Viterbo che aveva redatto il verbale sull'incidente ed aveva trasmesso la informativa alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Roma.
Nel corso del procedimento penale era stato svolto un accertamento medico legale che aveva confermato che il decesso era conseguenza dell'investimento, mentre la consulenza tecica cinematica aveva espresso l'avviso di una responsabilità prevalente in capo alla vittima mentre il proprio consulente di parte aveva espresso l'avviso che la responsabilità
dovesse essere ascritta unicamente al conducente del ciclomotore..
Avevano inviato la richiesta di risarcimento del danno alla Assicurazione che, tuttavia aveva rifiutato il risarcimento ritenendo non conclusi i procedimenti diretti all'accertamento delle responsabilità nel sinistro.
Espletata la negoziazione assistita era stato introdotto il presente giudizio per ottenere il risarcimento del danno ritenuto dovuto nella qualità di figli della congiunta deceduta..
Hanno ritenuto che sussistesse la responsabilità del convento in quanto il proprio perito aveva ipotizzato che il ciclomotore stesse procedendo, al momento dell'incidente, alla velocità di 79 km/h, il pedone si trovava al margine destro della corsia di marcia del convenuto che poteva evitare l'incidente semplicemente spostandosi a sinistra, dal momento che dalle tracce di frenata era risultato che il motociclo si trovava ad 1,10 m dal margine destro della strada e che il ciclomotore aveva investito il pedone alle spalle.
Inoltre il marciapiede era ostruito da vegetazione di guisa che era necessario procedere sulla strada.
Hanno richiesto il risarcimento del danno parentale oltre alla somma spesa per il funerale indicata in euro 7.000.
Si è costituita la eccependo la nullità della procura conferita al Controparte_2
difensore dagli attori in quanto risultando essere residenti gli stessi in Romania la
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sottoscrizione della procura conferita non poteva essere autenticata dal legale ma doveva essere autenticata in Romania e soggetta alla procedura dell'apostille. Ha eccepito, inoltre,
la carenza di legittimazione attiva degli attori in quanto i documenti anagrafici depositati erano privi di apostille per essere validi in Italia.
Nel merito ha dedotto la esclusiva responsabilità della de cuius nella causazione dell'incidente o, quanto meno la preponderante responsabilità della stessa.
In particolare ha contestato la ricostruzione dell'incidente offerta dagli attori in quanto l'investimento si era verificato quando il conducente del ciclomotore giunto all'altezza del civico n. 15/A della via Sammarinese in direzione Viterbo si era improvvisamente trovato di fronte, sulla sede stradale, il pedone che vagava sulla carreggiata in stato di alterazione psicofisica conseguente alla assunzione di sostanze alcoliche di notte in un tratto in cui non vi era illuminazione pubblica.
La via ove si era verificato il sinistro era composta da due corsie, una per senso di marcia,
della dimensione di circa m 3,60 ciascuna al termine di cuna curva a destra.
La corsia percorsa dal ciclomotore del convenuto aveva a destra una banchina asfaltata larga circa un metro oltre la linea bianca continua che delimitava la carreggiata, oltre la quale vi era un marciapiede rialzato, il limite di velocità era di 50 km/h e non vi era illuminazione pubblica.
Il punto di impatto era stato identificato a circa un metro dal limite destro della carreggiata e due testi che stavano percorrendo la strada in senso opposto avevano riferito di aver visto un pedone che stava camminando sulla opposta corsia di marcia nei pressi della linea di mezzeria solo quando avevano fatto uso dei fari abbaglianti.
Ha indicato che la de cuius era risultata priva di fissa dimora ed affidata ai servizi sociali del Comune di Tuscania il cui Sindaco era stato nominato amministratore di sostegno della stessa.
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Era, inoltre, emerso che la stessa alle ore 23 circa aveva richiesto l'intervento di una ambulanza per violenze subite da ignoti ma dopo essere stata portata al Pronto Soccorso
dopo dieci minuti si era allontanata senza avvertire il personale del e nella Parte_3
cartella era stata annotato l'allontanamento della paziente, che risultava aver avuto una pluralità di accessi al Pronto Soccorso e che presentava alito vinoso ed aveva riferito di una aggressione con trauma all'avambraccio sinistro ed ad entrambe le ginocchia.
L'accertamento medico legale eseguito sul cadavere aveva accertato la presenza di uno stato di intossicazione alcolica, ancora in fase di aumento non essendo ancora stato assorbito l'alcol rinvenuto nello stomaco, quantificato in un valore di 2,93 g/l.
Di conseguenza il pedone, pur essendo presente un marciapiede, si trovava al centro della strada priva di illuminazione ed in stato di grave intossicazione n alcolica in grado di alterare la percezione dello spazio ed i movimenti.
Inoltre il pedone stava camminando nel senso di marcia della strada contravvenendo anche alla disposizione che prevede che qualora i pedoni transitino sulla strada debbano procedere in senso opposto al senso di marcia dei veicoli nella corsia nella quale si trovano al fine di poter avvistare i veicoli che transitano lungo la strada.
Ha contestato le valutazioni espresse dal consulente nominato dal PM che aveva ricostruito la velocità del veicolo indicando che il pedone avrebbe camminato ad una velocità di 5
km/h senza tener conto dello stato di ebbrezza alcolica dello stesso che sicuramente non poteva aver consentito una velocità pari a quella di un soggetto in condizioni normali e non tenendo conto della assenza di illuminazione che non consentiva al pedone di vedere la strada.
Inoltre non era condivisibile la valutazione espressa dal CT al fine di determinare la velocità
del ciclomotore e la distanza alla quale il conducente dello stesso poteva aver avvistato il pedone.
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Ha dedotto che il conducente aveva avvistato il pedone quando non era possibile l'investimento specie tenendo conto del fatto che essendo presente il marciapiede il conducente del motociclo faceva affidamento sul fatto che un eventuale pedone, specie in assenza di illuminazione facesse uso del marciapiede, perfettamente transitabile sulla base di quanto visibile nelle fotografie effettuate dalla Polizia TR, dovendosi ritenere che la presenza del pedone sulla strada dovesse essere ricondotto alla stato di alterazione alcolica prodotta dalla importante assunzione di alcol posta in essere dal pedone.
Inoltre, il consulente del PM aveva stimato la velocità del ciclomotore in una misura notevolmente eccedente il limite di omologazione del ciclomotore, senza peraltro verificare che il motociclo fosse stato oggetto di effettive modifiche tecniche al di là della sostituzione della marmitta con altra omologata.
Ha contestato la misura del danno il cui risarcimento era stato richiesto dagli attori evidenziando che gli stessi vivevano stabilmente in Romania mentre la madre viveva in
Italia affidata ai servizi sociale e con amministratore di sostegno e difficilmente poteva essere il sostegno dei figli che vivevano in Romania evidenziando che nella istruttoria era stato sentito che per un periodo aveva convissuto con la de cuius nella Persona_3
propria abitazione il quale aveva indicato che quando la aveva conosciuta viveva con alcuni amici rumeni e con il sostegno economico degli stessi e che erano andati a vivere insieme ma la convivenza era finita in quanto la stessa faceva uso a dismisura di alcoolici ed usciva la notte e quando era andata via era andata a vivere in un casale abbandonato e lui de dava dieci euro tutte le mattine. Ha anche indicato che la stessa era stata sposata due volte e che era divorziata dal primo marito dal quale aveva avuto due figli, mentre dal secondo marito gli risultava separata e con una figlia. In entrambi i casi i figli vivevano con i padri.
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Ha indicato che, a quanto sapeva la stessa aveva una madre e quattro tra fratelli e sorelle che vivevano in Romania.
Ha riferito che secondo quanto gli era stato riferito dalla stessa aveva perso la potestà sui figli che non aveva mai conosciuto e ha indicato, infine, che i figli non erano venuti in Italia
per il riconoscimento del cadavere o per il rimpatrio della salma che era stato posto in essere dalla Ambasciata della Romani in Italia.
Ritenute non rilevanti ai fini del decidere le richieste istruttorie, in quanto i verbalizzanti avevano riportato le lori rilevazioni e costatazioni nei verbali redatti e nelle fotografie allegate mentre i capi relativi ad confermare i rapporti tra i figli e la madre erano del tutto generici, e la causa, apparendo documentale, è stata rinviata per la decisione alla udienza del 15 luglio 2025 con assegnazione dei termini a ritroso di cui all'articolo 352 cpc nel primo dei quali erano state precisate le conclusioni come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel verbale redatto sull'incidente la Polizia TR ha indicato che l'incidente si era verificato lungo la strada Provinciale Sammartinese nella corsia di marcia in direzione
Viterbo, nei pressi del civico n. 15/A, accesso presente sull'opposto senso di marcia che conduceva all'Ospedale Belcolle.
Il punto dell'incidente si trovava al termine di una curva verso destra seguita a preceduta da tratti rettilinei ed era ad una carreggiata e due corsie di pacia, una per ciascun senso,
della larghezza, ciascuna, di circa 3,60 metri.
La corsia di marcia in direzione Viterbo, oltre la linea continua di delimitazione della stessa verso destra, presentava una banchina asfaltata, larga poco più di un metro, oltre la quale vi era un marciapiede rialzato della larghezza di circa un metro e mezzo.
L'incidente era avvenuto poco dopo la mezzanotte e la strada era priva di illuminazione pubblica.
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I rilevi effettuati sull'asfalto hanno evidenziato di una traccia di frenata Persona_4
estesa per m. 13,70 con andamento rellilineo e una leggera diversione verso sinistra.
Ad una distanza di 1,38 metri è stata rilevata altra traccia gommosa lunga cm 28 ad una distanza di 0,97 metri dal margine della carreggiata, ritenuta il possibile punto d'urto.
A sinistra di tale punto, ad 1,33 metri sono state rinvenute due tracce di rotolamento del corpo del pedone verso sinistra lunghe rispettivamente tre e sette metri al termine delle quali è stato rinvenuto il corpo del pedone in senso trasversale rispetto alla strada.
Occorre indicare che, tuttavia, nel grafico allegato al verbale la traccia di rotolamento è
rappresentata con andamento ondulato ma parallelo alla linea di mezzeria ed a non grande distanza dalla stessa, mentre l'altra traccia ritenuta di rotolamento estesa per circa tre metri appare parallela all'altra ed apparentemente ricollegabile ai piedi del pedone,
mentre la travccia prossima alla linea di mezzeria deve essere ricondotta al tronco ed alla testa. Anche se appare fermarsi all'altezza delle gambe del corpo della pedone rinvenuto a cavallo della linea di mezzeria.
La polizia ha dato atto di aver escusso tre testi ed in particolare uno ha riferito di aver visto il faro del motociclo e poi aveva visto il corpo a terra e si era fermato per dare assistenza,
mentre altri due testi, che percorrevano la strada sulla corsia opposta avevano riferito di aver visto, sulla loro sinistra, il pedone che camminava sullo strada, secondo uno di essi sulla linea di mezzeria e secondo l'altro nei pressi del limite della corsia di marcia .
Gli accertamenti eseguiti avevano indicato che il pedone aveva chiamato verso le ore 23
un ambulanza, lamentando una aggressione, ambulanza che la aveva trasportata al
Pronto Soccorso dell'Ospedale Belcolle dove i sanitari avevano riscontrato un trauma all'avambraccio sinistro ed ad entrambe le ginocchia ed avevano rilevato la presenza di un alito aromatico, evidenziando che la stessa aveva fatto frequenti accessi al Pronto
Soccorso per eccessi alcolici.
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Nella cartella era indicato che la stessa si era allontanata dopo il triage senza avvertire i sanitari e l'incidente era avvenuto sostanzialmente dinanzi alla uscita della strada nel pressi dell'Ospedale.
Il successivo accertamento autoptico eseguito aveva messo n evidenza che il pedone era in uno stato di intossicazione alcolica, essendo stato rilevato un tasso alcolemico nel sangue di 2,93 g/l, di ben 3,46 g/l nell'umor vitreo, esame post mortem ritenuto affidabile,
mentre nello stomaco era presente una concentrazione alcolica pari a 17, ,34 g)l relativa all'alcol non ancora assimilato.
Al riguardo osserva il giudicante che il tasso alcolico presente era tale da determinare,
sulla base del valore ematico, una compromissione grave dello stato psicofisico,
comportamenti aggressivi e violenti, difficoltà marcata a stare in piedi o camminare, stato di inerzia generale e ipotermia.
Sulla base del valore riscontrato, invece, del tasso alcolemico nell'umor vitreo lo stesso provocava uno stato di incoscienza con allucinazioni, la cessazione dei riflessi, la incontinenza, il vomito ed il coma con possibilità di morte per soffocamento da vomito.
E' stata rinvenuta, poi, la traccia del ciclomotore che è andato da urtare il marciapiede di destra e dopo un contatto esteso per sette metri circa, aveva strusciato sull'asfalto fermandosi sulla corsia di marcia circa sette metri più avanti.
Il ciclomotore era stato rialzato e collocato sul cavalletto all'interno della banchina al di fuori della corsia di marcia.
La polizia ha indicato che il ciclomotore aveva riportato la rottura della carenatura anteriore, degli indicatori direzionali anteriori del manubrio e dello specchietto retrovisore con abrasioni sulle manopole, sulla carenatura e sul terminale della marmitta.
Di conseguenza si deve affermare da un lato che il pedone si trovava sulla strada in quanto evidentemente non era in grado di percepire con sufficiente chiarezza dove si
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trovasse per effetto del livello i intossicazione alcolica presente ed anche per la totale assenza di illuminazione, circostanza confermata dalla Polizia TR intervenuta, né è
possibile ritenere che la stesse seguisse un percorso logico nel camminare e nello spostarsi.
Sotto questo aspetto il pedone non faceva uso del marciapiedi e non è neppure chiaro se stesse camminando lungo la strada o la stesse attraversando tenuto conto che proveniva dall'Ospedale Bel Colle che si trova sulla sinistra della strada sammartinese nella direzione di marcia percorsa dal ciclomotore.
D'altra parte i due testi che si trovavano in auto percorrendo la opposta corsia di marcia hanno indicato di aver visto alla loro sinistra un pedone che si trovava secondo l , Per_5
conducente della vettura, a poca distanza dalla linea di mezzeria e secondo il , Per_6
trasportato, nei pressi della limnea di margine.
Altro teste, il ha riferito di aver visto le luci di un ciclomotore e poi aveva visto una Tes_1
sagoma a terra.
Di conseguenza non vi è un riscontro della condotta del pedone prima dell'investimento,
tenuto conto che il teste che si trovava al posto di guida e quindi vicino alla linea di Per_5
mezzeria in prossimità della quale aveva visto il pedone.
Di conseguenza si deve ritenere che il pedone stesse ragionevolmente attraversando la strada.
D'altra parte, deve essere escluso che il pedone non potesse camminare sul marciapiede o sulla banchina asfaltata in quanto le stesse non sarebbero state percorribili, dal momento che non solo le fotografie del punto dell'incidente realizzate dalla PO TR mostrano chiaramente la percorribilità del marciapiede ma lo stesso verbale nella descrizione dei luoghi indica che sia il marciapiede che la banchina erano liberamente percorribili.
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Di conseguenza se può essere collocato il punto d'urto tra il ciclomotore ed il pedone sulla base delle tracce di frenata lasciate dallo stesso e che il pedone si trovava all'interno della corsia di marcia del ciclomotore di almeno un metro e che la stessa dava le spalle ai veicoli che arrivavano nel senso di marcia della strada.
Inoltre il pedone non era in grado di camminare alla velocità di 5 km/h come indicato del
CT della Procura della Repubblica considerate non solo le condizioni in cui la stessa si trovava ma anche per le condizioni di buio totale presente sulla strada che evidentemente non avrebbe consentito neppure ad una persone in condizioni normali di camminare ad una velocità di 5 km/h.
Risulta dalla traccia di frenata che il ciclomotore ha lasciato sull'asfalto, pari quasi a 14
metri, che il conducente ha avvistato il pedone ed ha frenato.
Non vi sono elementi per indicare il comportamento del pedone prime dell'urto o quantomeno dell'avvistamento avvenuto pochissimo tempi prima del contatto, ma non vi è
dubbio che il conducente del ciclomotore ha frenato ed ha investito il pedone che si trovava di spalle rispetto al senso di circolazione ed all'interno della corsia di marcia percorsa dall'attore e si trovare ad occupare una zona prossima al centro della strada considerando che le tracce del contatto son o state riscontraste sul retro della gamba destra e quando il corpo occupava uno spazio di almeno sessanta-settanta centimetri rispetto al punto d'urto, ove possa essere considerato quello identificato dalla Polizia
TR che, tuttavia mal si concilia con quelle che la stessa Polizia TR ha individuato come tracce di rotolamento del pedone investito non trovando spiegazione la traccia praticamente parallela a quella di mezzeria e che parte poco più avanti dell'ipotizzato punto di urto e che postulerebbe che il corpo fosse stato sbalzato verso sinistra al momento del contatto, cosa non facilmente spiegabile con un urto con la gamba destra da parte del ciclomotore che avrebbe urtato il pedone mentre si stava spostando
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verso destra, dal momento che la traccia di frenata su trova ad una distanza di 1,30 metri dal limite della corsia mentre il punto d'urto si trova a 97 centimetri dal margine della carreggiata, segno che al momento del contatto il ciclomotore si sarebbe spostato verso destra.
Per quanto riguarda la velocità, trattandosi di centro urbano, vi era un limite di velocità di
50 km/h e vi era anche un cartello che segnalava detto limite, inoltre non vi erano passaggi pedonali.
IL CT del PM ha ritenuto di identificare la velocità del ciclomotore in 79 km/h pprima dell'inizio della frenata e poi in km 55 dopo la frenata di 14 metri.
In realtà secondo il prontuario della Polizia TR per un motociclo una spazio di circa
14 metri di frenata avrebbe determinato la riduzione della velocità di almeno 45 km/h. Di
conseguenza la valutazione del CT avrebbe dovuto comportare che il ciclomotore procedesse ad una velocità di circa 100 km/h prima della frenata.
In ogni caso, tenuto conto che il ciclomotore al momento della messa su strada era configurato in maniera tale da non poter superare i 45 km/h avrebbe dovuto essere accertata una modificazione dello stesso al fine di farlo andare più veloce, anche se in violazione della attuale normativa, situazione che avrebbe comportato il divieto di circolazione.
Sotto questo aspetto nessun controllo è stato eseguito, anche se il motociclo era in sequestro e quindi non può presumersi che lo stesso fosse stato modificato per consentire una velocità superiore.
Nel corso delle indagini era emerso un indizio, la presenza di una marmitta diversa rispetto a quella originale, anche se si trattava di una marmitta omologata, e la Polizia TR non ha indicato che la stessa non poteva essere montata su tale modello di ciclomotore in quanto non omologata per tale modello.
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Di conseguenza anche tale elemento non risulta essere stato approfondito avendo comunque indicato la Polizia TR che si trattava di una marmitta omologata.
In questo contesto non si può ritenere provato che il ciclomotore procedesse ad una velocità eccendente il limite o comunque non adeguata allo stato dei luoghi.
Tenuto conto delle condizioni del pedone, che si muoveva in modo non coordinato o razionale in conseguenza del grave stato di intossicazione alcolica sulla strada in un punto privo di illuminazione probabilmente muovendosi all'interno della strada – due testi avevano constatato la presenza della pedone prima dell'incidente quando la stessa si trovava all'altezza della linea di mezzeria per poi spostarsi nella corsia percorsa dal ciclomotore – tenuto conto che Ospedale Belcolle risulta collocato a 50 metri dal punto dell'incidente e che la stessa si era allontanata dopo 10 minuti dalla effettuazione del triage dopo essere stata accompagnata dalla ambulanza a seguito di una dichiarata aggressione.
Di conseguenza si deve ritenere che il pedone stesse camminando lungo la strada non facendo uso del marciapiede ma si trovava, probabilmente a causa della sua condizione di intossicazione alcolica in uno stato di scarsa coscienza che non gli consentiva di camminare correttamente né di avere una normale percezione spazio-temporale.
Di conseguenza considerata anche la totale assenza di luce, si deve ritenere che non sussista una responsabilità in capo al convenuto nella causazione dell'incidente tenuto conto della imprevedibilità della condotta del pedone che si trovava sulla strada in stato di intossicazione alcolica.
Deve, pertanto, essere respinta la domanda attrice.
E' appena il caso di evidenziare come nel presente giudizio non sia stata fornita la prova della esistenza di un reale rapporto affettivo tra gli attori e la de cuius, essnedo risultato che gli stessi sono figli del primo matrimonio, in relazione al quale è intervenuto il divorzio con assegnazione dei figli al padre e la privazione della potestà sugli stessi alla madre e
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non risultano essere stati provati rapporti affettivi certi con la stessa che aveva avuto un altro matrimonio con una figlia che lo stesso dopo la separazione era stata assegnata al padre.
La stessa circostanza che nessuno di loro sia venuto a Roma e che del trasferimento della salma in Romania si sia occupata la Ambasciata e non risulta che gli stessi abbiano fornito la documentazione fiscale relativa al pagamento delle spese del funerale, costituisce un ulteriore elemento che contrasta con la esistenza di un concreto rapporto con la madre che in Italia, salvo specifici periodi, era senza dimora assistita dai servizi sociali con il Sindaco
del come quale amministratore di sostegno.
Deve, pertanto, essere respinta la domanda attrice.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenendo conto della attività effettivamente svolta.
P Q M
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato dagli attori nei confronti della società
[...]
e Controparte_2 CP_5 CP_8
* respinge la domanda attrice;
*condanna gli attori a rimborsare alla società le spese del Controparte_2
presente giudizio, spese liquidate complessivamente in euro 3.500, di cui euro 3.500 per gli onorari delle fasi processuali oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, in data 16 luglio 2025.
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Il Giudice
(BE LE)
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Il giudice dott. PARZIALE BE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 22404 35270 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 2019, posta in deliberazione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 27 febbraio 2020 e vertente
TRA
(cf , elettivamente domiciliato in Roma, via Parte_4 C.F._3
Emanuele ER n. 80, presso lo studio dell'avv. Anna Maria Dell'Armi che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta su foglio allegato all'atto di citazione depositato telematicamente
ATTORE
E
(cf ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_9 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Filippo Corridoni n. 25, presso lo studio dell'avv. Marco Ciaralli che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
Oggetto: contratto di assicurazione
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CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 27 febbraio 2020 le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attore, nella qualità di assicurato con la società ha chiesto l'indennizzo spettante ai sensi della polizza Controparte_9
assicurativa n. DL1960000002 stipulata con la predetta Assicurazione in relazione al danneggiamento del suo veicolo avvenuto a seguito del furto avvenuto nella notte tra il 16
ed il 17 ottobre 2017.
A sostegno della domanda ha precisato di aver acquistato il 31 luglio 2917 un veicolo
Lancia Ypsilon targato FK610ZM al prezzo di euro 11.000 assicurandola anche per il furto,
compreso quello parziale, con la società convenuta.
La mattina del 17 ottobre 2017 aveva constatato che ignoti avevano rubato il suo veicolo lasciato parcheggiato la sera del 16 ottobre 2017 in via Verzellino.
Lo stesso giorno aveva denunziato il furto al Commissariato di Pubblica Sicurezza Casilino
Nuovo. Il successivo 23 ottobre aveva denunziato l'avvenuto smarrimento di una delle chiavi del veicolo stesso in epoca precedente al furto.
Il 3 novembre 2017 il veicolo era stato ritrovato ed a seguito di provvedimento in data 3
novembre 2017 ne era stato disposto il dissequestro e la restituzione.
All'atto della restituzione aveva constatato la presenza di danni o sostituzioni di parti del veicolo che aveva provveduto a denunziare alla autorità di Pubblica Sicurezza.
Poiché la Polizza prevedeva anche il risarcimento del furto parziale aveva denunziato il sinistro alla Assicurazione che aveva fatto periziare il veicolo valutandolo euro 8.916,67 ed indicando che poiché il veicolo non avrebbe presentato segni di effrazione era necessario verificare le chiavi del veicolo.
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A seguito di detta relazione l'Assicurazione aveva rifiutato l'indennizzo non apparendo sul veicolo tracce di effrazione.
Ritenendo che esitano sistemi atti a consentire l'apertura del veicolo e l'avvio dello stesso anche in assenza di chiave originale ha introdotto il presente giudizio per richiedere il risarcimento del danno subito.
Benché regolarmente citata in giudizio la società si costituiva Controparte_9
tardivamente in giudizio il 27 dicembre 2019 dopo la scadenza del secondo termine di cui all'articolo 183, deducendo di aver conferito incarico di effettuare indagini alla società
che aveva appreso dallo stesso attore che lo stesso aveva Controparte_10
perso una copia delle chiavi nel corso di un trasloco avvenuto il nei giorni immediatamente precedenti al furto proprio nel luogo ove lo stesso era avvenuto ed infatti aveva presentato una denunzia di smarrimento della chiave.
Di conseguenza la società aveva ritenuto che la condotta negligente dell'attore nella custodia delle chiavi avesse determinato la decadenza dal diritto all'indennizzo di polizza dal momento che la polizza escludeva dalla risarcibilità i danni determinati o agevolati dal dolo dell'assicurato e comunque che aveva omesso di adottare le necessarie cautele una volta smarrita la chiave al fine di prevenire il furto.
In ordine al quantum ha dedotto il limite di valore del veicolo assicurato e la esistenza di una franchigia pari al 10% in caso di furto parziale e ha contestato la richiesta di maggior danno da ritardo.
Ritenute irrilevanti le richieste istruttorie, la causa è stata trattenuta in decisione alla udienza del 27 febbraio 2020 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre disporre la espunzione della documentazione depositata dalla
Assicurazione all'atto della costituzione, essendo stata effettuata la stessa dopo che era
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scaduto il termine assegnato alle parti ai sensi dell'articolo 183 cpc per il deposito di documenti, essendo, quindi, decaduta la parte dalla possibilità di depositare documentazione in giudizio a causa della tardività della costituzione ed, analogamente,
tardiva appare la richiesta istruttoria formulata solo all'atto della costituzione quando era scaduto il termine di decadenza per la articolazione di mezzi istruttori.
Per quanto riguarda il furto è stata depositata in giudizio la denunzia presentata dall'attore presso il Commissariato Casilino Nuovo alle ore 7,55 del 17 ottobre 2017 nel quale veniva indicato che non era stato più trovato il veicolo Lancia Y lasciato parcheggiato regolarmente chiuso la sera precedente in Roma, via del Verzellino.
Il giorno ottobre 2017 risulta essere stata presentata una denunzia di smarrimento della prima chiave originale dell'autovettura Lancia Y targato FK610ZM, smarrimento avvenuto a seguito di trasloco avvenuto il 14 ottobre 2017, anche se nella stessa denunzia veniva precisato che lo smarrimento era avvenuto in data sconosciuta ed in luogo sconosciuto.
Nella denunzia presentata alla Stazione dei Carabinieri di S. Maria delle Mole, ave l'attore risultava anagraficamente residente, non veniva fatta menzione della circostanza che il veicolo in questione era stato oggetto di furto prima della presentazione della denunzia di smarrimento della chiave.
E' stato depositato il verbale di rinvenimento della vettura in questione il 3 novembre 2017
con affidamento in custodia dello stesso al deposito giudiziario Controparte_11
Nel verbale risultano descritte le condizioni del veicolo al momento dell'affidamento del veicolo al Deposito giudiziario. Nel verbale risulta indicato che il veicolo era “ regolarmente chiuso, plancia stereo e computer di bordo completamente danneggiata con parti penzolanti, ruota anteriore sinistra sgonfia, borchia ruota anteriore e posteriore destra mancante”.
Nel verbale non risultano essere stati registrati ulteriori danni visibili, ed il verbale è
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sottoscritto sia dai verbalizzanti che dal custode.
Di conseguenza dello atto fa piena prova fina a querela di falso per quanto attiene alla presenza di danni visibili e, di conseguenza eventuali ulteriori danni visibili non menzionati nel verbale, devono ritenersi causati dal titolare del deposito giudiziario.
Il giorno 8 novembre 2017 l'attore si è recato presso il Commissariato Casilino Nuovo per denunziare che, all'atto del ritiro del veicolo presso il deposito giudiziario si era accorto che le gomme presenti ed i cerchi non erano quelli originali e che vi erano graffi ed ammaccature sul paraurti anteriore e posteriore che non erano presenti al momento del furto e che mancavano gli attacchi delle cinture di sicurezza dei sedili posteriori.
L'attore è poi tornato il 4 dicembre 2017 per denunziare di essersi accorto che gli interni del veicolo non corrispondevano a quelli indicati nella fatture di acquisto del veicolo.
Nella prima memoria ai sensi dell'articolo 183 cpc l'attore ha dedotto che qualche giorno dopo la denunzia di smarrimento della seconda chiave della vettura la ex moglie lo aveva avvertito di aver trovata la seconda chiave in questione e l'attore aveva immediatamente informato l'Assicurazione dell'avvenuto rinvenimento della chiave stessa, fatto apparentemente avvenuto, sulla base del racconto contenuto nella memoria prima del ritrovamento della vettura avvenuto il 3 novembre 2017, in ciò confermando che il rinvenimento sarebbe avvenuto qualche giorno dopo la denunzia di smarrimento effettuata il 23 ottobre 2017.
D'altra parte non si comprende la ragione per la quale tale circostanza non sia stata menzionata nell'atto di citazione, redatto nel maggio del 2019, né risulta essere stata fatta menzione dell'invio di una comunicazione successiva al luglio del 2018 atto a rendere noto alla Assicurazione l'avvenuto ritrovamento della chiave asseritamente smarrita né sia stata depositata la comunicazione in questione di cui neppure viene fatta alcuna menzione dalla
Assicurazione nella sua costituzione.
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Tuttavia nella richiesta istruttoria l'attore chiedeva di provare una circostanza diversa, vale a dire che la seconda chiave del veicolo non sarebbe avvenuto tra il 23 ottobre ed il 3
novembre, ma il 23 luglio 2018, quando la società di Assicurazione aveva già negato il risarcimento.
Inoltre, è appena il caso di segnalare che nella denunzia di smarrimento era stato indicato che si trattava della prima chiava, mentre nel giudizio di indicava che era stata rinvenuta la seconda chiave che si credeva smarrita.
La presenza di tale seconda chiave non è mai stata dimostrata nel presente giudizio, non essendo mai state neppure esibite le chiavi al fine di consentirne la verifica in contraddittorio, tenuto conto che solo in caso di contestazione, sarebbe stato necessario procedere ad accertamenti in ordine al fatto che si trattasse di chiavi originali.
Peraltro l'eventuale deposito delle chiavi, dopo descrizione delle stesse, non avrebbe impedito una contestuale richiesta di ritiro delle stesse.
In ogni caso, pur essendo pacifico che la vettura pacificamente non recava alcuna traccia di effrazione e risultava regolarmente chiusa e che avendo parte attrice sostenuto di aver rinvenuto la chiave, non era giustificato alcun intervento per la sostituzione dei cilindretti delle serrature.
L'assicurazione ha ritenuto che lo smarrimento della chiave costituirebbe un fatto tale da escludere il diritto all'indennizzo. In realtà la polizza non prevede tale circostanza risultando dalla polizza solo la indicazione che in caso di furto devono essere riconsegnate le copie delle chiavi senza che tale clausola escluda il diritto all'indennizzo nel caso che una di essere stata smarrita.
In ogni caso l'Assicurazione ha dedotto la esistenza di una clausola che avrebbe ricollegato ad un comportamento doloso la perdita del diritto all'indennizzo.
Tuttavia l'assicurazione non ha fornito alcuna prova in ordine al fatto che si sarebbe
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verificato un comportamento doloso dal parte dell'assicurato diretto a consentire il furto del veicolo, non potendo ritenersi doloso il comportamento del proprietario che in conseguenza dello smarrimento di una delle chiavi non abbia proceduto alla sostituzione delle serrature del veicolo.
Deve, pertanto, affermarsi, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel giudizio, il diritto dell'attore all'indennizzo di polizza con la franchigia del 10% dell'importo del danno con un minimo di euro 250.
Per quanto riguarda il danno, come si è anticipato, parte attrice non ha provato né chiesto di provare i danni effettivamente presenti sul veicolo, essendovi certezza unicamente dei danni constatati dagli agenti che hanno proceduto al sequestro del veicolo all'atto del rinvenimento, in contraddittorio con il responsabile del deposito giudiziario al momento dell'affidamento.
Tale verbale, infatti, viene redatto proprio al fine di accertare le condizioni del veicolo al momento dell'affidamento.
Di conseguenza nessun rilievo probatorio può assumere la mera denunzia di danni riscontrati sul veicolo dopo la riconsegna ed anche a distanza di tempo dalla restituzione.
Sotto questo aspetto, qualora provati, i graffi e le ammaccature presenti sul paraurti anteriore e posteriore non si possono ritenere presenti al momento del rinvenimento del veicolo, ma, se provati, sarebbero riconducibili al custode e quindi non rientrerebbero nei danni risarcibili ai sensi di polizza.
Anche la indicazione della sostituzione delle ruote, non solo non risulta provata, ma non risulta neppure menzionata nel verbale di sequestro ed affidamento in consegna,
circostanza che ricorre anche per gli attacchi delle cinture di sicurezza posteriori.
La circostanza della avvenuta sostituzione del tessuto dei sedili, non solo non è stata provata nel presente giudizio, non costituendo certo la denunzia del fatto avvenuta quasi
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un mese dopo dalla riconsegna senza neppure la indicazione del tessuto presente sui sedili al fine di valutare la ragione per la quale il proprietario non si sarebbe accorto del fatto che il veicolo aveva sedili con copertura diversa da quella scelta al momento dell'acquisto, ma lascia perplessi in ordine sia al tempo necessario per accorgersi della differenza sia in ordine al fatto che gli ignoti ladri avessero perso tempo a sostituire il tessuto dei sedili o addirittura i sedili, circostanza, peraltro, neppure dedotta dall'attore.
Nessun rilievo assume il preventivo di spesa presentato dall'attore dal momento che nello stesso risultano attività di riparazione e verniciatura relative a tutti gli sportelli e parafanghi e cofano del veicolo il cui danneggiamento non solo non è costatato nel verbale si sequestro ed affidamento al custode del veicolo, ma neppure nelle denunzie presentate dall'attore, come per il fanale posteriore destro di cui è indicata la necessità di sostituzione senza che mai sia stato segnalato un suo danneggiamento.
Nel preventivo risulta indicata anche la sostituzione del telaio dello schienale e dei cuscini dei sedili e delle guide dei sedili stessi, di cui mai venne segnalato un eventuale danneggiamento, l'eventuale danneggiamento della copertura della leva del cambio e la sostituzione dei pneumatici e dei cerchi di cui non è provata la avvenuta sostituzione.
Di conseguenza può essere riconosciuto l'importo complessivo di euro 1.758,28 oltre IVA
pari al 22%.
Da detto importo deve essere detratto l'importo di euro 250,00 pari alla franchigia di polizza.
Di conseguenza è dovuto l'importo di euro 1.508,28 oltre iva pari al 22% pari ad euro
331,82. Su detto importo sono dovuti interessi, nella misura legale a decorrere dalla data della domanda giudiziale.
Le spese seguono la soccombenza e sono compensate nella misura del 50% in considerazione della soccombenza reciproca la cui sussistenza è riconosciuta dalla corte
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di cassazione anche nel caso del parziale accoglimento della domanda attrice.
P Q M
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda attrice nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto condanna la società a pagare all'attore la somma complessiva di Controparte_9
euro 1.842,10, IVA compresa;
Condanna la società a rimborsare all'attore le spese del presente Controparte_9
grado di giudizio, spese che, previa compensazione nella misura della metà, liquida in euro
932 complessivi, di cui euro 800 per onorari delle fasi di giudizio, euro 132 per spese, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria delle spese in misura del 15%.
Così deciso in Roma, lì 19 maggio 2020.
Il Giudice
(BE LE)
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BE LE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE BE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 22404 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 trattenuta in decisione alla udienza del 16 luglio 2025 sulle conclusioni precisate dalle parti ai sensi dell'articolo 352 cpc e con il deposito delle memorie e repliche, e vertente
TRA
(cf ) e (cf Parte_1 C.F._1 Parte_2
, quali prossimi congiunti di deceduta C.F._2 Persona_1
il 3 agosto 2022,, elettivamente domiciliati in Roma, via Amiterno n. 5, presso lo studio
[...]
rappresentate e difese dall'avv. Stefania Rondini, insieme Controparte_1
all'avv. Andrea Colderoni giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione depositato telematicamente
ATTORI
E
(p.IVA ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Antonio Dionisi n. 73
presso lo studio dell'avv. Mara Mandré che la rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta conferita da CP_3 TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
procuratore speciale della società per atto di notaio in CP_4 Persona_2
Roma in data 12 maggio 2021 rep. 90561 racc. 26619
CONVENUTA
E
CP_5
CONVENUTO CONTUMACE
E
CP_6
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni da incidente stradale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, gli attori, tutti nella qualità di prossimi congiunti di , hanno citato in giudizio la società Persona_1 [...]
e rispettivamente nella qualità di Impresa Controparte_2 CP_5 CP_7
che assicurava il ciclomotore MBK targato X8ZKVF, di proprietario del ciclomotore stesso e di conducente del ciclomotore stesso, per sentirli condannare in solido al risarcimento del danno rispettivamente subito a seguito dell'incidente avvenuto il 3 agosto 2022 per il decesso della congiunta.
A sostegno della domanda hanno dedotto che il giorno 3 agosto 2022, nei pressi dell'Ospedale Belcolle di Viterbo, era stata investita lungo la strada provinciale sammartinese dal ciclomotore del convenuto.
In particolare hanno indicato che la congiunta era stata investita all'altezza del civico nl 15
mentre stava camminando sul margine destro della strada.
A seguito del violento impatto il pedone era stato trovato a terra al centro della carreggiata.
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Erano intervenuti i soccorsi che avevano constatato l'avvenuto decesso.
Era intervenuta la Polizia TR di Viterbo che aveva redatto il verbale sull'incidente ed aveva trasmesso la informativa alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Roma.
Nel corso del procedimento penale era stato svolto un accertamento medico legale che aveva confermato che il decesso era conseguenza dell'investimento, mentre la consulenza tecica cinematica aveva espresso l'avviso di una responsabilità prevalente in capo alla vittima mentre il proprio consulente di parte aveva espresso l'avviso che la responsabilità
dovesse essere ascritta unicamente al conducente del ciclomotore..
Avevano inviato la richiesta di risarcimento del danno alla Assicurazione che, tuttavia aveva rifiutato il risarcimento ritenendo non conclusi i procedimenti diretti all'accertamento delle responsabilità nel sinistro.
Espletata la negoziazione assistita era stato introdotto il presente giudizio per ottenere il risarcimento del danno ritenuto dovuto nella qualità di figli della congiunta deceduta..
Hanno ritenuto che sussistesse la responsabilità del convento in quanto il proprio perito aveva ipotizzato che il ciclomotore stesse procedendo, al momento dell'incidente, alla velocità di 79 km/h, il pedone si trovava al margine destro della corsia di marcia del convenuto che poteva evitare l'incidente semplicemente spostandosi a sinistra, dal momento che dalle tracce di frenata era risultato che il motociclo si trovava ad 1,10 m dal margine destro della strada e che il ciclomotore aveva investito il pedone alle spalle.
Inoltre il marciapiede era ostruito da vegetazione di guisa che era necessario procedere sulla strada.
Hanno richiesto il risarcimento del danno parentale oltre alla somma spesa per il funerale indicata in euro 7.000.
Si è costituita la eccependo la nullità della procura conferita al Controparte_2
difensore dagli attori in quanto risultando essere residenti gli stessi in Romania la
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sottoscrizione della procura conferita non poteva essere autenticata dal legale ma doveva essere autenticata in Romania e soggetta alla procedura dell'apostille. Ha eccepito, inoltre,
la carenza di legittimazione attiva degli attori in quanto i documenti anagrafici depositati erano privi di apostille per essere validi in Italia.
Nel merito ha dedotto la esclusiva responsabilità della de cuius nella causazione dell'incidente o, quanto meno la preponderante responsabilità della stessa.
In particolare ha contestato la ricostruzione dell'incidente offerta dagli attori in quanto l'investimento si era verificato quando il conducente del ciclomotore giunto all'altezza del civico n. 15/A della via Sammarinese in direzione Viterbo si era improvvisamente trovato di fronte, sulla sede stradale, il pedone che vagava sulla carreggiata in stato di alterazione psicofisica conseguente alla assunzione di sostanze alcoliche di notte in un tratto in cui non vi era illuminazione pubblica.
La via ove si era verificato il sinistro era composta da due corsie, una per senso di marcia,
della dimensione di circa m 3,60 ciascuna al termine di cuna curva a destra.
La corsia percorsa dal ciclomotore del convenuto aveva a destra una banchina asfaltata larga circa un metro oltre la linea bianca continua che delimitava la carreggiata, oltre la quale vi era un marciapiede rialzato, il limite di velocità era di 50 km/h e non vi era illuminazione pubblica.
Il punto di impatto era stato identificato a circa un metro dal limite destro della carreggiata e due testi che stavano percorrendo la strada in senso opposto avevano riferito di aver visto un pedone che stava camminando sulla opposta corsia di marcia nei pressi della linea di mezzeria solo quando avevano fatto uso dei fari abbaglianti.
Ha indicato che la de cuius era risultata priva di fissa dimora ed affidata ai servizi sociali del Comune di Tuscania il cui Sindaco era stato nominato amministratore di sostegno della stessa.
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Era, inoltre, emerso che la stessa alle ore 23 circa aveva richiesto l'intervento di una ambulanza per violenze subite da ignoti ma dopo essere stata portata al Pronto Soccorso
dopo dieci minuti si era allontanata senza avvertire il personale del e nella Parte_3
cartella era stata annotato l'allontanamento della paziente, che risultava aver avuto una pluralità di accessi al Pronto Soccorso e che presentava alito vinoso ed aveva riferito di una aggressione con trauma all'avambraccio sinistro ed ad entrambe le ginocchia.
L'accertamento medico legale eseguito sul cadavere aveva accertato la presenza di uno stato di intossicazione alcolica, ancora in fase di aumento non essendo ancora stato assorbito l'alcol rinvenuto nello stomaco, quantificato in un valore di 2,93 g/l.
Di conseguenza il pedone, pur essendo presente un marciapiede, si trovava al centro della strada priva di illuminazione ed in stato di grave intossicazione n alcolica in grado di alterare la percezione dello spazio ed i movimenti.
Inoltre il pedone stava camminando nel senso di marcia della strada contravvenendo anche alla disposizione che prevede che qualora i pedoni transitino sulla strada debbano procedere in senso opposto al senso di marcia dei veicoli nella corsia nella quale si trovano al fine di poter avvistare i veicoli che transitano lungo la strada.
Ha contestato le valutazioni espresse dal consulente nominato dal PM che aveva ricostruito la velocità del veicolo indicando che il pedone avrebbe camminato ad una velocità di 5
km/h senza tener conto dello stato di ebbrezza alcolica dello stesso che sicuramente non poteva aver consentito una velocità pari a quella di un soggetto in condizioni normali e non tenendo conto della assenza di illuminazione che non consentiva al pedone di vedere la strada.
Inoltre non era condivisibile la valutazione espressa dal CT al fine di determinare la velocità
del ciclomotore e la distanza alla quale il conducente dello stesso poteva aver avvistato il pedone.
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Ha dedotto che il conducente aveva avvistato il pedone quando non era possibile l'investimento specie tenendo conto del fatto che essendo presente il marciapiede il conducente del motociclo faceva affidamento sul fatto che un eventuale pedone, specie in assenza di illuminazione facesse uso del marciapiede, perfettamente transitabile sulla base di quanto visibile nelle fotografie effettuate dalla Polizia TR, dovendosi ritenere che la presenza del pedone sulla strada dovesse essere ricondotto alla stato di alterazione alcolica prodotta dalla importante assunzione di alcol posta in essere dal pedone.
Inoltre, il consulente del PM aveva stimato la velocità del ciclomotore in una misura notevolmente eccedente il limite di omologazione del ciclomotore, senza peraltro verificare che il motociclo fosse stato oggetto di effettive modifiche tecniche al di là della sostituzione della marmitta con altra omologata.
Ha contestato la misura del danno il cui risarcimento era stato richiesto dagli attori evidenziando che gli stessi vivevano stabilmente in Romania mentre la madre viveva in
Italia affidata ai servizi sociale e con amministratore di sostegno e difficilmente poteva essere il sostegno dei figli che vivevano in Romania evidenziando che nella istruttoria era stato sentito che per un periodo aveva convissuto con la de cuius nella Persona_3
propria abitazione il quale aveva indicato che quando la aveva conosciuta viveva con alcuni amici rumeni e con il sostegno economico degli stessi e che erano andati a vivere insieme ma la convivenza era finita in quanto la stessa faceva uso a dismisura di alcoolici ed usciva la notte e quando era andata via era andata a vivere in un casale abbandonato e lui de dava dieci euro tutte le mattine. Ha anche indicato che la stessa era stata sposata due volte e che era divorziata dal primo marito dal quale aveva avuto due figli, mentre dal secondo marito gli risultava separata e con una figlia. In entrambi i casi i figli vivevano con i padri.
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Ha indicato che, a quanto sapeva la stessa aveva una madre e quattro tra fratelli e sorelle che vivevano in Romania.
Ha riferito che secondo quanto gli era stato riferito dalla stessa aveva perso la potestà sui figli che non aveva mai conosciuto e ha indicato, infine, che i figli non erano venuti in Italia
per il riconoscimento del cadavere o per il rimpatrio della salma che era stato posto in essere dalla Ambasciata della Romani in Italia.
Ritenute non rilevanti ai fini del decidere le richieste istruttorie, in quanto i verbalizzanti avevano riportato le lori rilevazioni e costatazioni nei verbali redatti e nelle fotografie allegate mentre i capi relativi ad confermare i rapporti tra i figli e la madre erano del tutto generici, e la causa, apparendo documentale, è stata rinviata per la decisione alla udienza del 15 luglio 2025 con assegnazione dei termini a ritroso di cui all'articolo 352 cpc nel primo dei quali erano state precisate le conclusioni come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel verbale redatto sull'incidente la Polizia TR ha indicato che l'incidente si era verificato lungo la strada Provinciale Sammartinese nella corsia di marcia in direzione
Viterbo, nei pressi del civico n. 15/A, accesso presente sull'opposto senso di marcia che conduceva all'Ospedale Belcolle.
Il punto dell'incidente si trovava al termine di una curva verso destra seguita a preceduta da tratti rettilinei ed era ad una carreggiata e due corsie di pacia, una per ciascun senso,
della larghezza, ciascuna, di circa 3,60 metri.
La corsia di marcia in direzione Viterbo, oltre la linea continua di delimitazione della stessa verso destra, presentava una banchina asfaltata, larga poco più di un metro, oltre la quale vi era un marciapiede rialzato della larghezza di circa un metro e mezzo.
L'incidente era avvenuto poco dopo la mezzanotte e la strada era priva di illuminazione pubblica.
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I rilevi effettuati sull'asfalto hanno evidenziato di una traccia di frenata Persona_4
estesa per m. 13,70 con andamento rellilineo e una leggera diversione verso sinistra.
Ad una distanza di 1,38 metri è stata rilevata altra traccia gommosa lunga cm 28 ad una distanza di 0,97 metri dal margine della carreggiata, ritenuta il possibile punto d'urto.
A sinistra di tale punto, ad 1,33 metri sono state rinvenute due tracce di rotolamento del corpo del pedone verso sinistra lunghe rispettivamente tre e sette metri al termine delle quali è stato rinvenuto il corpo del pedone in senso trasversale rispetto alla strada.
Occorre indicare che, tuttavia, nel grafico allegato al verbale la traccia di rotolamento è
rappresentata con andamento ondulato ma parallelo alla linea di mezzeria ed a non grande distanza dalla stessa, mentre l'altra traccia ritenuta di rotolamento estesa per circa tre metri appare parallela all'altra ed apparentemente ricollegabile ai piedi del pedone,
mentre la travccia prossima alla linea di mezzeria deve essere ricondotta al tronco ed alla testa. Anche se appare fermarsi all'altezza delle gambe del corpo della pedone rinvenuto a cavallo della linea di mezzeria.
La polizia ha dato atto di aver escusso tre testi ed in particolare uno ha riferito di aver visto il faro del motociclo e poi aveva visto il corpo a terra e si era fermato per dare assistenza,
mentre altri due testi, che percorrevano la strada sulla corsia opposta avevano riferito di aver visto, sulla loro sinistra, il pedone che camminava sullo strada, secondo uno di essi sulla linea di mezzeria e secondo l'altro nei pressi del limite della corsia di marcia .
Gli accertamenti eseguiti avevano indicato che il pedone aveva chiamato verso le ore 23
un ambulanza, lamentando una aggressione, ambulanza che la aveva trasportata al
Pronto Soccorso dell'Ospedale Belcolle dove i sanitari avevano riscontrato un trauma all'avambraccio sinistro ed ad entrambe le ginocchia ed avevano rilevato la presenza di un alito aromatico, evidenziando che la stessa aveva fatto frequenti accessi al Pronto
Soccorso per eccessi alcolici.
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Nella cartella era indicato che la stessa si era allontanata dopo il triage senza avvertire i sanitari e l'incidente era avvenuto sostanzialmente dinanzi alla uscita della strada nel pressi dell'Ospedale.
Il successivo accertamento autoptico eseguito aveva messo n evidenza che il pedone era in uno stato di intossicazione alcolica, essendo stato rilevato un tasso alcolemico nel sangue di 2,93 g/l, di ben 3,46 g/l nell'umor vitreo, esame post mortem ritenuto affidabile,
mentre nello stomaco era presente una concentrazione alcolica pari a 17, ,34 g)l relativa all'alcol non ancora assimilato.
Al riguardo osserva il giudicante che il tasso alcolico presente era tale da determinare,
sulla base del valore ematico, una compromissione grave dello stato psicofisico,
comportamenti aggressivi e violenti, difficoltà marcata a stare in piedi o camminare, stato di inerzia generale e ipotermia.
Sulla base del valore riscontrato, invece, del tasso alcolemico nell'umor vitreo lo stesso provocava uno stato di incoscienza con allucinazioni, la cessazione dei riflessi, la incontinenza, il vomito ed il coma con possibilità di morte per soffocamento da vomito.
E' stata rinvenuta, poi, la traccia del ciclomotore che è andato da urtare il marciapiede di destra e dopo un contatto esteso per sette metri circa, aveva strusciato sull'asfalto fermandosi sulla corsia di marcia circa sette metri più avanti.
Il ciclomotore era stato rialzato e collocato sul cavalletto all'interno della banchina al di fuori della corsia di marcia.
La polizia ha indicato che il ciclomotore aveva riportato la rottura della carenatura anteriore, degli indicatori direzionali anteriori del manubrio e dello specchietto retrovisore con abrasioni sulle manopole, sulla carenatura e sul terminale della marmitta.
Di conseguenza si deve affermare da un lato che il pedone si trovava sulla strada in quanto evidentemente non era in grado di percepire con sufficiente chiarezza dove si
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trovasse per effetto del livello i intossicazione alcolica presente ed anche per la totale assenza di illuminazione, circostanza confermata dalla Polizia TR intervenuta, né è
possibile ritenere che la stesse seguisse un percorso logico nel camminare e nello spostarsi.
Sotto questo aspetto il pedone non faceva uso del marciapiedi e non è neppure chiaro se stesse camminando lungo la strada o la stesse attraversando tenuto conto che proveniva dall'Ospedale Bel Colle che si trova sulla sinistra della strada sammartinese nella direzione di marcia percorsa dal ciclomotore.
D'altra parte i due testi che si trovavano in auto percorrendo la opposta corsia di marcia hanno indicato di aver visto alla loro sinistra un pedone che si trovava secondo l , Per_5
conducente della vettura, a poca distanza dalla linea di mezzeria e secondo il , Per_6
trasportato, nei pressi della limnea di margine.
Altro teste, il ha riferito di aver visto le luci di un ciclomotore e poi aveva visto una Tes_1
sagoma a terra.
Di conseguenza non vi è un riscontro della condotta del pedone prima dell'investimento,
tenuto conto che il teste che si trovava al posto di guida e quindi vicino alla linea di Per_5
mezzeria in prossimità della quale aveva visto il pedone.
Di conseguenza si deve ritenere che il pedone stesse ragionevolmente attraversando la strada.
D'altra parte, deve essere escluso che il pedone non potesse camminare sul marciapiede o sulla banchina asfaltata in quanto le stesse non sarebbero state percorribili, dal momento che non solo le fotografie del punto dell'incidente realizzate dalla PO TR mostrano chiaramente la percorribilità del marciapiede ma lo stesso verbale nella descrizione dei luoghi indica che sia il marciapiede che la banchina erano liberamente percorribili.
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Di conseguenza se può essere collocato il punto d'urto tra il ciclomotore ed il pedone sulla base delle tracce di frenata lasciate dallo stesso e che il pedone si trovava all'interno della corsia di marcia del ciclomotore di almeno un metro e che la stessa dava le spalle ai veicoli che arrivavano nel senso di marcia della strada.
Inoltre il pedone non era in grado di camminare alla velocità di 5 km/h come indicato del
CT della Procura della Repubblica considerate non solo le condizioni in cui la stessa si trovava ma anche per le condizioni di buio totale presente sulla strada che evidentemente non avrebbe consentito neppure ad una persone in condizioni normali di camminare ad una velocità di 5 km/h.
Risulta dalla traccia di frenata che il ciclomotore ha lasciato sull'asfalto, pari quasi a 14
metri, che il conducente ha avvistato il pedone ed ha frenato.
Non vi sono elementi per indicare il comportamento del pedone prime dell'urto o quantomeno dell'avvistamento avvenuto pochissimo tempi prima del contatto, ma non vi è
dubbio che il conducente del ciclomotore ha frenato ed ha investito il pedone che si trovava di spalle rispetto al senso di circolazione ed all'interno della corsia di marcia percorsa dall'attore e si trovare ad occupare una zona prossima al centro della strada considerando che le tracce del contatto son o state riscontraste sul retro della gamba destra e quando il corpo occupava uno spazio di almeno sessanta-settanta centimetri rispetto al punto d'urto, ove possa essere considerato quello identificato dalla Polizia
TR che, tuttavia mal si concilia con quelle che la stessa Polizia TR ha individuato come tracce di rotolamento del pedone investito non trovando spiegazione la traccia praticamente parallela a quella di mezzeria e che parte poco più avanti dell'ipotizzato punto di urto e che postulerebbe che il corpo fosse stato sbalzato verso sinistra al momento del contatto, cosa non facilmente spiegabile con un urto con la gamba destra da parte del ciclomotore che avrebbe urtato il pedone mentre si stava spostando
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verso destra, dal momento che la traccia di frenata su trova ad una distanza di 1,30 metri dal limite della corsia mentre il punto d'urto si trova a 97 centimetri dal margine della carreggiata, segno che al momento del contatto il ciclomotore si sarebbe spostato verso destra.
Per quanto riguarda la velocità, trattandosi di centro urbano, vi era un limite di velocità di
50 km/h e vi era anche un cartello che segnalava detto limite, inoltre non vi erano passaggi pedonali.
IL CT del PM ha ritenuto di identificare la velocità del ciclomotore in 79 km/h pprima dell'inizio della frenata e poi in km 55 dopo la frenata di 14 metri.
In realtà secondo il prontuario della Polizia TR per un motociclo una spazio di circa
14 metri di frenata avrebbe determinato la riduzione della velocità di almeno 45 km/h. Di
conseguenza la valutazione del CT avrebbe dovuto comportare che il ciclomotore procedesse ad una velocità di circa 100 km/h prima della frenata.
In ogni caso, tenuto conto che il ciclomotore al momento della messa su strada era configurato in maniera tale da non poter superare i 45 km/h avrebbe dovuto essere accertata una modificazione dello stesso al fine di farlo andare più veloce, anche se in violazione della attuale normativa, situazione che avrebbe comportato il divieto di circolazione.
Sotto questo aspetto nessun controllo è stato eseguito, anche se il motociclo era in sequestro e quindi non può presumersi che lo stesso fosse stato modificato per consentire una velocità superiore.
Nel corso delle indagini era emerso un indizio, la presenza di una marmitta diversa rispetto a quella originale, anche se si trattava di una marmitta omologata, e la Polizia TR non ha indicato che la stessa non poteva essere montata su tale modello di ciclomotore in quanto non omologata per tale modello.
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Di conseguenza anche tale elemento non risulta essere stato approfondito avendo comunque indicato la Polizia TR che si trattava di una marmitta omologata.
In questo contesto non si può ritenere provato che il ciclomotore procedesse ad una velocità eccendente il limite o comunque non adeguata allo stato dei luoghi.
Tenuto conto delle condizioni del pedone, che si muoveva in modo non coordinato o razionale in conseguenza del grave stato di intossicazione alcolica sulla strada in un punto privo di illuminazione probabilmente muovendosi all'interno della strada – due testi avevano constatato la presenza della pedone prima dell'incidente quando la stessa si trovava all'altezza della linea di mezzeria per poi spostarsi nella corsia percorsa dal ciclomotore – tenuto conto che Ospedale Belcolle risulta collocato a 50 metri dal punto dell'incidente e che la stessa si era allontanata dopo 10 minuti dalla effettuazione del triage dopo essere stata accompagnata dalla ambulanza a seguito di una dichiarata aggressione.
Di conseguenza si deve ritenere che il pedone stesse camminando lungo la strada non facendo uso del marciapiede ma si trovava, probabilmente a causa della sua condizione di intossicazione alcolica in uno stato di scarsa coscienza che non gli consentiva di camminare correttamente né di avere una normale percezione spazio-temporale.
Di conseguenza considerata anche la totale assenza di luce, si deve ritenere che non sussista una responsabilità in capo al convenuto nella causazione dell'incidente tenuto conto della imprevedibilità della condotta del pedone che si trovava sulla strada in stato di intossicazione alcolica.
Deve, pertanto, essere respinta la domanda attrice.
E' appena il caso di evidenziare come nel presente giudizio non sia stata fornita la prova della esistenza di un reale rapporto affettivo tra gli attori e la de cuius, essnedo risultato che gli stessi sono figli del primo matrimonio, in relazione al quale è intervenuto il divorzio con assegnazione dei figli al padre e la privazione della potestà sugli stessi alla madre e
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non risultano essere stati provati rapporti affettivi certi con la stessa che aveva avuto un altro matrimonio con una figlia che lo stesso dopo la separazione era stata assegnata al padre.
La stessa circostanza che nessuno di loro sia venuto a Roma e che del trasferimento della salma in Romania si sia occupata la Ambasciata e non risulta che gli stessi abbiano fornito la documentazione fiscale relativa al pagamento delle spese del funerale, costituisce un ulteriore elemento che contrasta con la esistenza di un concreto rapporto con la madre che in Italia, salvo specifici periodi, era senza dimora assistita dai servizi sociali con il Sindaco
del come quale amministratore di sostegno.
Deve, pertanto, essere respinta la domanda attrice.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenendo conto della attività effettivamente svolta.
P Q M
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato dagli attori nei confronti della società
[...]
e Controparte_2 CP_5 CP_8
* respinge la domanda attrice;
*condanna gli attori a rimborsare alla società le spese del Controparte_2
presente giudizio, spese liquidate complessivamente in euro 3.500, di cui euro 3.500 per gli onorari delle fasi processuali oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, in data 16 luglio 2025.
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Il Giudice
(BE LE)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE BE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 22404 35270 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 2019, posta in deliberazione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 27 febbraio 2020 e vertente
TRA
(cf , elettivamente domiciliato in Roma, via Parte_4 C.F._3
Emanuele ER n. 80, presso lo studio dell'avv. Anna Maria Dell'Armi che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta su foglio allegato all'atto di citazione depositato telematicamente
ATTORE
E
(cf ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_9 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Filippo Corridoni n. 25, presso lo studio dell'avv. Marco Ciaralli che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
Oggetto: contratto di assicurazione
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CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 27 febbraio 2020 le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attore, nella qualità di assicurato con la società ha chiesto l'indennizzo spettante ai sensi della polizza Controparte_9
assicurativa n. DL1960000002 stipulata con la predetta Assicurazione in relazione al danneggiamento del suo veicolo avvenuto a seguito del furto avvenuto nella notte tra il 16
ed il 17 ottobre 2017.
A sostegno della domanda ha precisato di aver acquistato il 31 luglio 2917 un veicolo
Lancia Ypsilon targato FK610ZM al prezzo di euro 11.000 assicurandola anche per il furto,
compreso quello parziale, con la società convenuta.
La mattina del 17 ottobre 2017 aveva constatato che ignoti avevano rubato il suo veicolo lasciato parcheggiato la sera del 16 ottobre 2017 in via Verzellino.
Lo stesso giorno aveva denunziato il furto al Commissariato di Pubblica Sicurezza Casilino
Nuovo. Il successivo 23 ottobre aveva denunziato l'avvenuto smarrimento di una delle chiavi del veicolo stesso in epoca precedente al furto.
Il 3 novembre 2017 il veicolo era stato ritrovato ed a seguito di provvedimento in data 3
novembre 2017 ne era stato disposto il dissequestro e la restituzione.
All'atto della restituzione aveva constatato la presenza di danni o sostituzioni di parti del veicolo che aveva provveduto a denunziare alla autorità di Pubblica Sicurezza.
Poiché la Polizza prevedeva anche il risarcimento del furto parziale aveva denunziato il sinistro alla Assicurazione che aveva fatto periziare il veicolo valutandolo euro 8.916,67 ed indicando che poiché il veicolo non avrebbe presentato segni di effrazione era necessario verificare le chiavi del veicolo.
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A seguito di detta relazione l'Assicurazione aveva rifiutato l'indennizzo non apparendo sul veicolo tracce di effrazione.
Ritenendo che esitano sistemi atti a consentire l'apertura del veicolo e l'avvio dello stesso anche in assenza di chiave originale ha introdotto il presente giudizio per richiedere il risarcimento del danno subito.
Benché regolarmente citata in giudizio la società si costituiva Controparte_9
tardivamente in giudizio il 27 dicembre 2019 dopo la scadenza del secondo termine di cui all'articolo 183, deducendo di aver conferito incarico di effettuare indagini alla società
che aveva appreso dallo stesso attore che lo stesso aveva Controparte_10
perso una copia delle chiavi nel corso di un trasloco avvenuto il nei giorni immediatamente precedenti al furto proprio nel luogo ove lo stesso era avvenuto ed infatti aveva presentato una denunzia di smarrimento della chiave.
Di conseguenza la società aveva ritenuto che la condotta negligente dell'attore nella custodia delle chiavi avesse determinato la decadenza dal diritto all'indennizzo di polizza dal momento che la polizza escludeva dalla risarcibilità i danni determinati o agevolati dal dolo dell'assicurato e comunque che aveva omesso di adottare le necessarie cautele una volta smarrita la chiave al fine di prevenire il furto.
In ordine al quantum ha dedotto il limite di valore del veicolo assicurato e la esistenza di una franchigia pari al 10% in caso di furto parziale e ha contestato la richiesta di maggior danno da ritardo.
Ritenute irrilevanti le richieste istruttorie, la causa è stata trattenuta in decisione alla udienza del 27 febbraio 2020 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre disporre la espunzione della documentazione depositata dalla
Assicurazione all'atto della costituzione, essendo stata effettuata la stessa dopo che era
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scaduto il termine assegnato alle parti ai sensi dell'articolo 183 cpc per il deposito di documenti, essendo, quindi, decaduta la parte dalla possibilità di depositare documentazione in giudizio a causa della tardività della costituzione ed, analogamente,
tardiva appare la richiesta istruttoria formulata solo all'atto della costituzione quando era scaduto il termine di decadenza per la articolazione di mezzi istruttori.
Per quanto riguarda il furto è stata depositata in giudizio la denunzia presentata dall'attore presso il Commissariato Casilino Nuovo alle ore 7,55 del 17 ottobre 2017 nel quale veniva indicato che non era stato più trovato il veicolo Lancia Y lasciato parcheggiato regolarmente chiuso la sera precedente in Roma, via del Verzellino.
Il giorno ottobre 2017 risulta essere stata presentata una denunzia di smarrimento della prima chiave originale dell'autovettura Lancia Y targato FK610ZM, smarrimento avvenuto a seguito di trasloco avvenuto il 14 ottobre 2017, anche se nella stessa denunzia veniva precisato che lo smarrimento era avvenuto in data sconosciuta ed in luogo sconosciuto.
Nella denunzia presentata alla Stazione dei Carabinieri di S. Maria delle Mole, ave l'attore risultava anagraficamente residente, non veniva fatta menzione della circostanza che il veicolo in questione era stato oggetto di furto prima della presentazione della denunzia di smarrimento della chiave.
E' stato depositato il verbale di rinvenimento della vettura in questione il 3 novembre 2017
con affidamento in custodia dello stesso al deposito giudiziario Controparte_11
Nel verbale risultano descritte le condizioni del veicolo al momento dell'affidamento del veicolo al Deposito giudiziario. Nel verbale risulta indicato che il veicolo era “ regolarmente chiuso, plancia stereo e computer di bordo completamente danneggiata con parti penzolanti, ruota anteriore sinistra sgonfia, borchia ruota anteriore e posteriore destra mancante”.
Nel verbale non risultano essere stati registrati ulteriori danni visibili, ed il verbale è
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sottoscritto sia dai verbalizzanti che dal custode.
Di conseguenza dello atto fa piena prova fina a querela di falso per quanto attiene alla presenza di danni visibili e, di conseguenza eventuali ulteriori danni visibili non menzionati nel verbale, devono ritenersi causati dal titolare del deposito giudiziario.
Il giorno 8 novembre 2017 l'attore si è recato presso il Commissariato Casilino Nuovo per denunziare che, all'atto del ritiro del veicolo presso il deposito giudiziario si era accorto che le gomme presenti ed i cerchi non erano quelli originali e che vi erano graffi ed ammaccature sul paraurti anteriore e posteriore che non erano presenti al momento del furto e che mancavano gli attacchi delle cinture di sicurezza dei sedili posteriori.
L'attore è poi tornato il 4 dicembre 2017 per denunziare di essersi accorto che gli interni del veicolo non corrispondevano a quelli indicati nella fatture di acquisto del veicolo.
Nella prima memoria ai sensi dell'articolo 183 cpc l'attore ha dedotto che qualche giorno dopo la denunzia di smarrimento della seconda chiave della vettura la ex moglie lo aveva avvertito di aver trovata la seconda chiave in questione e l'attore aveva immediatamente informato l'Assicurazione dell'avvenuto rinvenimento della chiave stessa, fatto apparentemente avvenuto, sulla base del racconto contenuto nella memoria prima del ritrovamento della vettura avvenuto il 3 novembre 2017, in ciò confermando che il rinvenimento sarebbe avvenuto qualche giorno dopo la denunzia di smarrimento effettuata il 23 ottobre 2017.
D'altra parte non si comprende la ragione per la quale tale circostanza non sia stata menzionata nell'atto di citazione, redatto nel maggio del 2019, né risulta essere stata fatta menzione dell'invio di una comunicazione successiva al luglio del 2018 atto a rendere noto alla Assicurazione l'avvenuto ritrovamento della chiave asseritamente smarrita né sia stata depositata la comunicazione in questione di cui neppure viene fatta alcuna menzione dalla
Assicurazione nella sua costituzione.
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Tuttavia nella richiesta istruttoria l'attore chiedeva di provare una circostanza diversa, vale a dire che la seconda chiave del veicolo non sarebbe avvenuto tra il 23 ottobre ed il 3
novembre, ma il 23 luglio 2018, quando la società di Assicurazione aveva già negato il risarcimento.
Inoltre, è appena il caso di segnalare che nella denunzia di smarrimento era stato indicato che si trattava della prima chiava, mentre nel giudizio di indicava che era stata rinvenuta la seconda chiave che si credeva smarrita.
La presenza di tale seconda chiave non è mai stata dimostrata nel presente giudizio, non essendo mai state neppure esibite le chiavi al fine di consentirne la verifica in contraddittorio, tenuto conto che solo in caso di contestazione, sarebbe stato necessario procedere ad accertamenti in ordine al fatto che si trattasse di chiavi originali.
Peraltro l'eventuale deposito delle chiavi, dopo descrizione delle stesse, non avrebbe impedito una contestuale richiesta di ritiro delle stesse.
In ogni caso, pur essendo pacifico che la vettura pacificamente non recava alcuna traccia di effrazione e risultava regolarmente chiusa e che avendo parte attrice sostenuto di aver rinvenuto la chiave, non era giustificato alcun intervento per la sostituzione dei cilindretti delle serrature.
L'assicurazione ha ritenuto che lo smarrimento della chiave costituirebbe un fatto tale da escludere il diritto all'indennizzo. In realtà la polizza non prevede tale circostanza risultando dalla polizza solo la indicazione che in caso di furto devono essere riconsegnate le copie delle chiavi senza che tale clausola escluda il diritto all'indennizzo nel caso che una di essere stata smarrita.
In ogni caso l'Assicurazione ha dedotto la esistenza di una clausola che avrebbe ricollegato ad un comportamento doloso la perdita del diritto all'indennizzo.
Tuttavia l'assicurazione non ha fornito alcuna prova in ordine al fatto che si sarebbe
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verificato un comportamento doloso dal parte dell'assicurato diretto a consentire il furto del veicolo, non potendo ritenersi doloso il comportamento del proprietario che in conseguenza dello smarrimento di una delle chiavi non abbia proceduto alla sostituzione delle serrature del veicolo.
Deve, pertanto, affermarsi, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel giudizio, il diritto dell'attore all'indennizzo di polizza con la franchigia del 10% dell'importo del danno con un minimo di euro 250.
Per quanto riguarda il danno, come si è anticipato, parte attrice non ha provato né chiesto di provare i danni effettivamente presenti sul veicolo, essendovi certezza unicamente dei danni constatati dagli agenti che hanno proceduto al sequestro del veicolo all'atto del rinvenimento, in contraddittorio con il responsabile del deposito giudiziario al momento dell'affidamento.
Tale verbale, infatti, viene redatto proprio al fine di accertare le condizioni del veicolo al momento dell'affidamento.
Di conseguenza nessun rilievo probatorio può assumere la mera denunzia di danni riscontrati sul veicolo dopo la riconsegna ed anche a distanza di tempo dalla restituzione.
Sotto questo aspetto, qualora provati, i graffi e le ammaccature presenti sul paraurti anteriore e posteriore non si possono ritenere presenti al momento del rinvenimento del veicolo, ma, se provati, sarebbero riconducibili al custode e quindi non rientrerebbero nei danni risarcibili ai sensi di polizza.
Anche la indicazione della sostituzione delle ruote, non solo non risulta provata, ma non risulta neppure menzionata nel verbale di sequestro ed affidamento in consegna,
circostanza che ricorre anche per gli attacchi delle cinture di sicurezza posteriori.
La circostanza della avvenuta sostituzione del tessuto dei sedili, non solo non è stata provata nel presente giudizio, non costituendo certo la denunzia del fatto avvenuta quasi
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un mese dopo dalla riconsegna senza neppure la indicazione del tessuto presente sui sedili al fine di valutare la ragione per la quale il proprietario non si sarebbe accorto del fatto che il veicolo aveva sedili con copertura diversa da quella scelta al momento dell'acquisto, ma lascia perplessi in ordine sia al tempo necessario per accorgersi della differenza sia in ordine al fatto che gli ignoti ladri avessero perso tempo a sostituire il tessuto dei sedili o addirittura i sedili, circostanza, peraltro, neppure dedotta dall'attore.
Nessun rilievo assume il preventivo di spesa presentato dall'attore dal momento che nello stesso risultano attività di riparazione e verniciatura relative a tutti gli sportelli e parafanghi e cofano del veicolo il cui danneggiamento non solo non è costatato nel verbale si sequestro ed affidamento al custode del veicolo, ma neppure nelle denunzie presentate dall'attore, come per il fanale posteriore destro di cui è indicata la necessità di sostituzione senza che mai sia stato segnalato un suo danneggiamento.
Nel preventivo risulta indicata anche la sostituzione del telaio dello schienale e dei cuscini dei sedili e delle guide dei sedili stessi, di cui mai venne segnalato un eventuale danneggiamento, l'eventuale danneggiamento della copertura della leva del cambio e la sostituzione dei pneumatici e dei cerchi di cui non è provata la avvenuta sostituzione.
Di conseguenza può essere riconosciuto l'importo complessivo di euro 1.758,28 oltre IVA
pari al 22%.
Da detto importo deve essere detratto l'importo di euro 250,00 pari alla franchigia di polizza.
Di conseguenza è dovuto l'importo di euro 1.508,28 oltre iva pari al 22% pari ad euro
331,82. Su detto importo sono dovuti interessi, nella misura legale a decorrere dalla data della domanda giudiziale.
Le spese seguono la soccombenza e sono compensate nella misura del 50% in considerazione della soccombenza reciproca la cui sussistenza è riconosciuta dalla corte
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di cassazione anche nel caso del parziale accoglimento della domanda attrice.
P Q M
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda attrice nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto condanna la società a pagare all'attore la somma complessiva di Controparte_9
euro 1.842,10, IVA compresa;
Condanna la società a rimborsare all'attore le spese del presente Controparte_9
grado di giudizio, spese che, previa compensazione nella misura della metà, liquida in euro
932 complessivi, di cui euro 800 per onorari delle fasi di giudizio, euro 132 per spese, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria delle spese in misura del 15%.
Così deciso in Roma, lì 19 maggio 2020.
Il Giudice
(BE LE)
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