Ordinanza cautelare 10 novembre 2022
Sentenza 20 aprile 2023
Improcedibile
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 05/02/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00899/2025REG.PROV.COLL.
N. 05901/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5901 del 2023, proposto da
Comune di Spello, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Luigi Marchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via XIV settembre n. 73;
contro
Opnet S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Merusi e Graziella Pulvirenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Monitower S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Graziella Pulvirenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Umbria e Provincia di Perugia, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) n. 206/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Opnet S.P.A e di Monitower S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2025 il Cons. Giovanni Gallone e uditi per le parti gli avvocati Marco Luigi Marchetti e Graziella Pulvirenti anche in sostituzione dell'avv. Fabio Merusi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso n. R.G. 552 del 2022, notificato il 3 ottobre 2022 e depositato il 17 ottobre 2022, Opnet S.p.A. (già Linkem S.p.A.), ha impugnato dinanzi al TA.R. per l’Umbria:
- il provvedimento prot. n. 12835/2022 del 4 luglio 2022 con cui il Comune di Spello ha opposto diniego definitivo all'istanza di autorizzazione prot.10595 del 30 maggio 2022, presentata ai sensi dell’art. 44 (ex art.87) del d.lgs. n. 259/03 congiuntamente da Fastweb Air S.r.l., Linkem S.p.A. e Monitower S.r.l., avente ad oggetto la realizzazione di un’infrastruttura di comunicazioni elettroniche e l’installazione di un impianto per comunicazioni elettroniche, in quanto opere contrastanti con le prescrizioni del Regolamento di Attuazione del Piano Comunale di localizzazione delle Stazioni Radio Base;
- la nota del 29 agosto 2022 prot.14474 con cui il Comune ha ritenuto l'insussistenza di presupposti per rivalutare l'istanza di autorizzazione.
La Opnet S.p.A. ha, inoltre, chiesto l'annullamento e/o la disapplicazione del Piano Comunale di individuazione delle Aree sensibili e di Localizzazione delle Stazioni Radio Base di telefonia mobile del Comune di Spello, ivi compresa la tavola di Localizzazione delle Antenne, e del relativo Regolamento di attuazione approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 19 novembre 2007, e della deliberazione medesima.
1.1 Nel dettaglio, i suddetti provvedimenti del Comune hanno ad oggetto:
-la realizzazione di un’infrastruttura di comunicazioni elettroniche nel Comune di Spello, in Via del Carbone, snc, Foglio n. 55 P.lla n°64, in via del Carbone s.n., Spello, su rata di terreno distinta al foglio di mappa n.55, part.lla 64, di proprietà della Monitower S.r.l.;
-l’installazione di un nuovo impianto di comunicazioni elettroniche F.W.A (Fixed Wireless Access) operante alla frequenza 3.4-3.6 GHz da realizzarsi in co-locazione sulla suddetta infrastruttura di comunicazioni elettroniche di proprietà/nella disponibilità della società Monitower S.r.l. (codice impianto Linkem: PG0109A Spello Carbone).
2. I menzionati atti sono stati successivamente impugnati, sempre dinanzi al T.A.R per l’Umbria, anche da Monitower S.r.l. con autonomo ricorso n. R.G. 553 del 2022, notificato il 3 ottobre 2022 e depositato il 17 ottobre 2022.
3. A sostegno dei rispettivi ricorsi introduttivi, le due società hanno dedotto censure pienamente sovrapponibili così rubricate:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 6, l. n. 36 del 2001, dell’art. 44 d.lgs. n. 259 del 2003, eccesso di potere per sviamento e irragionevolezza, violazione del principio di proporzionalità ;
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 1, commi 1 e 3, l. n. 241 del 1990, eccesso di potere per disparità di trattamento; violazione dell’art. 15, d.lgs. n. 259 del 2003, eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, violazione del principio di proporzionalità, eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta ;
3) Violazione e falsa applicazione degli artt.15 e 43, comma 1, d.lgs.259/2003- Eccesso di potere per contraddittorietà, irragionevolezza e carenza di istruttoria ;
4) Violazione e falsa applicazione dell’art.8, comma 6, L.36/2001. Eccesso di potere per sviamento e illogicità e irragionevolezza manifesta. Violazione e falsa applicazione degli artt.15 e 43, d.lgs.259/2003 - Violazione del principio di legalità sostanziale e di non discriminazione ;
5) Illegittimità dell’art.7, comma 4, del Regolamento. Violazione e falsa applicazione dell’art.44 [ex art. 87] d.lgs.259/2003. Incompetenza .
4. Ad esito del giudizio di primo grado, dopo aver disposto la riunione dei ricorsi, con la sentenza indicata in epigrafe l’adito T.A.R. ha accolto gli stessi annullando in parte qua il Regolamento di attuazione al Piano comunale di individuazione delle aree sensibili e di localizzazione delle stazioni radio base di telefonia mobile del Comune di Spello e annullando, per illegittimità derivata, i gravati atti comunali provvedimento prot. n. 12835/2022 del 4 luglio 2022 e la nota prot.14474 del 29 agosto 2022.
5. Con ricorso notificato il 23 giugno 2023 e depositato il 7 luglio 2023, il Comune di Spello ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma.
5.1 Ha affidato il gravame ai motivi così rubricati:
1) erroneità della sentenza per errata e/o falsa applicazione dell’art. 8, comma 6 l. 36/2001 e della l.r. umbria n. 31/2013 ;
2) erroneità’ della sentenza per omessa e/o errata valutazione dell’istruttoria procedimentale. Difetto di motivazione ;
3) erroneità della sentenza per errata applicazione dell’art. 3 d.p.r. 380/2001 .
6.In data 21 e 22 settembre 2023 si sono costituite in giudizio rispettivamente le società Monitower S.r.l. e Opnet S.p.A. chiedendo la reiezione dell’appello.
7. Con separate note del 20 dicembre 2024 Opnet S.p.A. e Monitower S.r.l. hanno dichiarato che, a seguito di recenti e incisive vicende di riorganizzazione societaria, è sopravvenuta la carenza di interesse all’installazione dell’impianto di che trattasi ed hanno chiesto la compensazione delle spese di lite.
8. Con memoria del 27 gennaio 2025 il Comune di Spello ha preso atto delle dichiarazioni di sopravenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso di primo grado formulate Opnet S.p.A. e Monitower S.r.l..
9. All’udienza pubblica del 30 gennaio 2025 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. I ricorsi di primo grado n. R.G. 552 e 553 del 2022 proposti dinanzi al T.A.R per l’Umbria sono divenuti improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
2. Non resta, infatti, al Collegio che prendere atto delle dichiarazioni rese in tal senso dalle parti appellate.
Ciò conduce, in riforma della sentenza appellata, a dichiarare improcedibili i riuniti ricorsi di primo grado nr. R.G. 552 e 553 del 2022.
Ne discende, peraltro, il venir meno degli effetti giuridici prodotti medio tempore dalla pronuncia di prime cure.
3. Sussistono nondimeno, anche in ragione della natura di rito della presente pronuncia e dell’esito favorevole per le appellate del giudizio di primo grado, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara improcedibili i ricorsi di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere, Estensore
Roberta Ravasio, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Carmine Volpe |
IL SEGRETARIO