Sentenza 11 novembre 2024
Massime • 1
In tema di protezione dei dati personali, nelle ipotesi di mancata definizione e di omessa presentazione di nuove memorie difensive nel meccanismo di risoluzione agevolata, introdotto dall'art. 18 del d.lgs. n. 108 del 2018, per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della norma, il titolo si cristallizza nel verbale di contestazione, ove lo stesso contenga tutti gli elementi necessari a individuare una determinata pretesa sanzionatoria, con le seguenti conseguenze: il dies a quo del termine per la proposizione dell'opposizione, ex artt. 152 del menzionato d.lgs. e 10, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011, va individuato nell'ultimo momento utile per produrre le memorie; la cartella di pagamento, successivamente notificata, costituisce non il primo atto teso a far valere la pretesa patrimoniale, bensì proprio l'atto della riscossione; al trasgressore che non si sia avvalso, nei termini sanciti dall'art. 18, rispettivamente commi 1 e 4, del d.lgs. n. 101 del 2018, della facoltà di pagamento della sanzione in misura ridotta, né abbia prodotto nuove memorie difensive, è precluso il rimedio della cd. opposizione recuperatoria, potendo egli impugnare la cartella suddetta solo per vizi suoi propri.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/11/2024, n. 28920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28920 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |