Decreto cautelare 24 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 21 marzo 2022
Rigetto
Sentenza breve 11 aprile 2022
Sentenza 11 gennaio 2024
Decreto cautelare 15 febbraio 2024
Ordinanza cautelare 1 marzo 2024
Ordinanza cautelare 15 luglio 2024
Parere sospensivo 25 marzo 2025
Accoglimento
Sentenza 28 marzo 2025
Parere interlocutorio 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28/03/2025, n. 2595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2595 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02595/2025REG.PROV.COLL.
N. 04903/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4903 del 2024, proposto da
GE - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
ND LA, rappresentato e difeso dall'avvocato Ester Ermondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, Sezione seconda, n. 13/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ND LA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2025 il Cons. Thomas Mathà e uditi per le parti l’Avvocato dello Stato Raffaella Ferrando e l’avvocato Maddalena Aldegheri, per delega dell'avvocato Ester Ermondi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. GE e Ader hanno appellato la sentenza n. 13/2024, con la quale il T.A.R. per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (sez. II) ha accolto il ricorso dell’azienda agricola ND LA, annullando per l’effetto:
i) il provvedimento notificato dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione di Mantova n. 06420219000375357000 il 18.11.2021 e con il quale era stato richiesto il pagamento della somma di Euro 33.648,74 - su “residuo” ruolo AG “ex D.L. 27/2019” - per “prelievi latte”, “interessi”, anche di mora, e “oneri di riscossione”, in riferimento alla Cartella AG n. 06420080012756332000 notificata il 9.1.2010 e inerente i prelievi latte imputati al ricorrente per il periodo 1996/1997;
ii) l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi (codice identificativo del fascicolo: 64/2021/843 e codice identificativo della procedura esecutiva 06484202100000072000, terzo pignorato Credito Emiliano S.P.A.;
iii) l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi, codice identificativo del fascicolo: 64/2021/797 e codice identificativo della procedura esecutiva 06484202100000060001, terzo pignorato: Previdenza Cooperativa;
iv) l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi, codice identificativo del fascicolo: 64/2021/796 e codice identificativo della procedura esecutiva 06484202100000059001, terzo pignorato: Latteria Sociale Barchessone Società Cooperativa Agricola;
v) ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente ricorso, nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica dell'azienda agricola ricorrente, compreso il “residuo ruolo” emesso da AG ai sensi del decreto-legge n. 27/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/2019 ed ai sensi del Decreto del Decreto del Ministero delle Finanze del 22 gennaio 2020 posto a base dell'intimazione di pagamento sopra descritta.
2. Il Giudice di primo grado ha evidenziato che:
i) la notifica della cartella di pagamento presupposta all’intimazione impugnata non è stata provata;
ii) anche a prescindere da ciò, alla data in cui la cartella era stata notificata, in assenza di ulteriori atti interruttivi, era già maturata la prescrizione (decennale) su un credito che si era formato nel 1996 e non risulta portato a conoscenza e contestato prima della data di notifica della cartella. Tale conclusione non era stata confutata dalla documentazione prodotta dalle amministrazioni resistenti e costituita dall’estratto del ruolo che non reca indicazioni diverse e ulteriori in ordine alla notifica di atti interruttivi.
3. AG e DE hanno interposto ricorso in appello, affidato a due motivi così rubricati:
“ 1. ERRONEITA’ ED ILLEGITTIMITA’ DELLA SENTENZA CHE ANZICHE’ RILEVARE L’INAMMISSIBILITA’ DEL RICORSO CHE SOLLEVA QUESTIONI NON PIU’ PROPONOIBILI, LO ACCOGLIE, PER LA RITENUTA INTERVENUTA PRESCRIZIONE DELLA PRETESA. VIOLAZIONE DELL’ART. 2909 C.C. ERRONEITA’ DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO, OGGI APPELLATA, PER AVERE IL TAR RITENUTO FONDATA LA QUESTIONE DI PRESCRIZIONE IN RELAZIONE ALL’ANNATA LATTIERA 1996/1997.
2. ISTANZA DI AMMISSIONE PROVA DOCUMENTALE NUOVA EX ART. 104 C.P.A. – richiesta di autorizzazione a produrre nuovi documenti in ragione dell’erroneità e ingiustizia della pronuncia resa in prime cure, e/o siccome indispensabili ai fini della decisione ex art. 104, co. 2, c.p.a. ”
4. Si è costituita in giudizio l’Azienda agricola ND LA deducendo l’infondatezza del ricorso in appello e riproponendo i motivi assorbiti dal Giudice di primo grado.
5. Con ordinanza n. 2695/2024 questo Consiglio ha accolto l’istanza cautelare – articolata dalle Agenzie in via incidentale – ai soli fini della sollecita fissazione del merito, accertando che “ che le questioni prospettate necessitino dell’approfondimento proprio della fase di merito e che, allo stato, nessuna preclusione sembra mostrarsi all’ammissibilità dei documenti prodotti dalle Amministrazioni appellanti ai sensi dell’art. 104 c.p.a., stante la natura dei medesimi documenti ”.
6. In vista dell’udienza pubblica le parti appellanti hanno depositato una memoria di replica il 27.2.2025.
7. All’udienza del 20.3.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Entrando in medias res si osserva che, con il primo motivo, le Agenzie appellanti hanno dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado per non aver rilevato l’inammissibilità del ricorso in quanto con esso sarebbero state proposte solo questioni suscettibili di essere fatte valere nei confronti dell’atto precedente di cui a quello impugnato, anche alla luce della sussistenza di giudicati favorevoli all’Amministrazione, formatisi a seguito del giudizio proposto avverso l’imputazione di prelievo. Il TAR avrebbe omesso di esaminare la documentazione prodotta in primo grado che avrebbe dimostrato la fondatezza di tale considerazione e comunque l’interruzione della prescrizione. Con le sentenze del TAR Lazio n. 4818/2012 e n. 793/2015 (prodotte dalle odierne appellanti in primo grado) sarebbe non solo stata interrotta la prescrizione, ma sarebbe stata anche stata accertata definitivamente la debenza delle somme di prelievo per la campagna 1996/1997. Inoltre le appellanti rilevano che prima dell’intimazione gravata e prima della cartella prodromica, era stata notificata l’intimazione di pagamento AG.AGA.2009.33306 del 19.6.2009. Infine viene dedotto che anche la cartella del 2008 sarebbe stata validamente notificata, come proverebbe la rispettiva documentazione depositata dalle appellanti e per la quale esse chiedono l’ammissione ai sensi dell’art. 104 co. 2 c.p.a.
9. Parte appellata si è opposta alla produzione della documentazione nuova e ritiene che non sia indispensabile alla definizione del giudizio ai sensi del codice del processo amministrativo. A prosieguo l’azienda agricola eccepisce la nullità della notifica della cartella presupposta essendo una mancata consegna di una missiva diretta alla società LA NG e ND ed un estratto di Equitalia relativo ad un deposito avvenuto alla casa comunale del Comune di Desenzano del Garda, ma senza provare l’attinenza di tale luogo con la società semplice o uno dei suoi soci e senza provare il contenuto del plico di cui si sarebbe tentata la notifica. Pertanto la documentazione non proverebbe la notifica della cartella a ND LA, ma solo una notifica per compiuta giacenza ad un soggetto diverso (NG LA). Anche l’intimazione notificata del 2009 ex art. 8 quinquies comma 1 legge n. 33/2009 sarebbe un tentativo di notifica nei confronti della società, avvenuto ai sensi dell’art. 143 c.p.c., ma nulla in quanto potrebbe essere utilizzate solo quando sarebbe impedita la notificazione presso la sede della società o presso il legale rappresentante, ma non potrebbe attuarsi nei confronti della persona giuridica. L’appellata azienda deduce poi che le agenzie appellanti non avrebbero censurato il capo della sentenza del TAR che il debito era comunque già prescritto in quanto si sarebbe formato nel 1996 e non risulterebbe stato messo a conoscenza all’azienda e contestato prima della data di notifica della cartella. Anche l’inammmissibilità spiegata da AG non sarebbe fondata in quanto non avrebbe però dimostrato mai la notifica a ND LA, essendo quindi l’appellato legittimato a far valere tutti i motivi che avrebbe potuto far valere sugli atti presupposti (accertamento e cartella di pagamento). Le sentenze del TAR Lazio n. 4818/2012 e n. 793/2015 non sarebbero poi pertinenti, riguardando un oggetto diverso dal presente giudizio (l’assegnazione dei quantitativi di riferimento) e non avendo ND LA tra i ricorrenti.
10. Orbene, ad avviso del Collegio deve accogliersi l’istanza ex art. 104 c.p.a. formulata dalle appellanti. La giurisprudenza della Sezione ha, infatti, evidenziato che, ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a., è preclusa la produzione in appello di “ nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte dimostri di non avere potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile ”. A tale riguardo osserva il Collegio come in relazione all’istanza ex art. 104, comma 2, c.p.a., la giurisprudenza della Sezione abbia evidenziato che, ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a., è preclusa la produzione in appello di «nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte dimostri di non avere potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile». Secondo la Sezione – “ in disparte la considerazione che l’art.104 c.p.a. sembra riferirsi al ricorrente che, soccombente in primo grado, propone appello, il quale non può ampliare il thema decidendum del giudizio dallo stesso instaurato, piuttosto che all’amministrazione appellante, la quale potrebbe non essere costituita in primo grado, se non nel caso in cui quest’ultima abbia già proposto in primo grado un’eccezione non rilevabile d’ufficio senza produrre un adeguato corredo probatorio ” – risulta condivisibile l’orientamento giurisprudenziale ampiamente prevalente, secondo cui la citata norma detta criteri alternativi e non cumulativi, destinati a essere analizzati separatamente, nel riferirsi all’ammissibilità di “nuovi documenti” (cfr., ex multis , Cons. Stato, VI, 11 dicembre 2024 n. 9999, id. VI 2 gennaio 2024, n. 64; Sez. VI, 9 giugno 2023, n. 5670). Ne consegue che la produzione di nuovi documenti nel processo amministrativo è ammissibile in due ipotesi alternative: i) la loro indispensabilità ai fini della decisione della causa; ii) la impossibilità di produzione nel giudizio di primo grado per causa non imputabile. D’altra parte, “ovvero” è una forma rinforzata della congiunzione disgiuntiva semplice “o”, con lo stesso valore di “oppure”, sicché anche da un punto lessicale, nessun dubbio può sorgere sulla corretta esegesi della norma (Cons. Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2024, n. 1321). In sostanza, diversamente da quanto previsto dal codice di procedura civile, il codice del processo amministrativo permette l’ingresso nel grado di appello anche di documenti che non siano nuovi in senso stretto, in quanto materialmente sopravvenuti, e anche al di là del caso in cui la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, purché si tratti di documenti indispensabili ai fini della decisione della causa (Cons. Stato, Sez. VI, n. 9999/2024). Alla luce di quanto esposto non possono condividersi le deduzioni della parte appellata atteso che, anche se GE aveva la disponibilità della documentazione e l’omessa produzione della stessa in primo grado era imputabile alla stessa, la documentazione può, comunque, essere acquisita ovvero ritenuta indispensabile ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a., a maggior ragione laddove il primo giudice non ha rilevato la mancanza totale di elementi di prova atti a dimostrare che vi siano intervenuti atti interruttivi della prescrizione ma ha ritenuto tali atti non sufficientemente chiari ed univoci nel contenuto e in relazione ai quali avrebbe potuto chiedere ulteriori chiarimenti. Del resto, l’ordinamento non prevede eccezioni a tale regola per la sola circostanza che si tratta di materie rimesse alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo. Né può ritenersi che l’istanza integri ex se una condotta processualmente scorretta o dannosa sotto il profilo dei diritti di difesa in difetto di ulteriori elementi che possano sorreggere un simile giudizio (v., ad esempio, Cons. Stato, Sez. VI, 20 dicembre 2023, n. 11049), o lesiva del doppio grado di giudizio di merito che, invero, riguarda le domande e non il materiale probatorio, per il quale la disposizione esaminata consente, comunque, un’eventuale integrazione alle condizioni ivi previste.
11. I motivi dell’appello sono fondati.
12. La sentenza del TAR Lazio (sez. II-ter) n. 4818/2012 – contrariamente a quanto sostiene la parte appellata – è pertinente nel caso oggetto del giudizio. Oggetto di questa pronuncia era “ la comunicazione AIMA ex art. 2, co. 5, l. n. 5 del 1998 contenente la rideterminazione dei quantitativi di latte che avrebbero prodotto nei periodi 1995/96 e 1996/97 nonché l’assegnazione dei quantitativi di riferimento individuali per i periodi 1995/96, 1996/97 (…) ”, quindi è provato che riguarda gli importi a titolo di prelievo supplementare quote latte a carico dell’azienda dell’anno di riferimento (1996/1997). Questo è sufficiente per poter accertare che la prescrizione decennale del credito di AG è stata interrotta e che è stata accertata definitivamente la debenza delle somme di prelievo per la campagna 1996/1997. A cascata è quindi anche errata la statuizione del TAR che il credito sarebbe comunque già prescritto perché l’atto presupposto alla cartella di pagamento (il credito formato con il prelievo nel 1996 [ rectius : 1996/1997]) non era mai stato portato a conoscenza del produttore lattiero. Il prelievo supplementare oggetto del provvedimento impugnato risulta esigibile a norma dell’art. 8 quinquies, co. 1 della legge n. 33/2009 in quanto su di esso si è ormai formato un giudicato di merito favorevole all’Amministrazione.
13. Inoltre è valida anche la notifica della cartella del 2008, potendo rilevare che il documento di Equitalia riporta esattamente il n. “ 0642008001275633200 ”, ovvero il numero identificativo della cartella di pagamento (alla quale fa poi riferimento l’intimazione gravata in prime cure), e viene indicato come destinatario “LA NG”, uno dei due soci responsabili in solido della società semplice LA NG e ND. Pertanto, come emerge nella relazione di notifica del messo notificatore, risulta il tentativo di notifica nei confronti di uno dei soci della società semplice LA NG e ND è avvenuto correttamente ai sensi dell’art. 143 c.p.c. La notifica ex art. 143 c.p.c. può essere utilizzata per la notificazione degli atti processuali alle società, purché sia fatta alla persona fisica che rappresenta l’ente (Cass. Civ., ord. n. 8825/2022). Ciò è avvenuto nel caso di specie. La cartella di pagamento del 2008 e notificata nel 2010 si è quindi consolidata non essendo mai stata gravata dalla società agricola.
14. Passando, quindi, alla disamina dei motivi riproposti da parte appellata, si osserva come, con il primo motivo, la parte abbia dedotto l’illegittimità dell’intimazione e dei successivi atti di pignoramento presso terzi, evidenziando l’intervenuta prescrizione della cartella del 2008.
14.1. Il motivo è infondato. Il credito azionato in via esecutiva da AG a mezzo dell’atto gravato in prime cure non è prescritto, con riferimento al capitale. È sufficiente, all’uopo, richiamare gli ormai consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa in subiecta materia (e, segnatamente, da ultimo ribaditi con la sentenza n. 64 del 2 gennaio 2024 di questa Sezione). Il Collegio, infatti, non intende discostarsi dall’orientamento assolutamente maggioritario che ritiene applicabile in materia di quote latte il termine prescrizionale ordinario decennale ( ex multis Cons. Stato, sez. III, 7 novembre 2022 n. 9706; Cons. Stato sez. III, n. 2730 del 2022; secondo cui “ gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare e i relativi interessi non sono debiti da pagarsi periodicamente, ma misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, e applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali, talché la prescrizione rilevante è quella decennale ”. E tanto anche in considerazione anche del fatto che, da un lato, non può essere invocata la prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod. civ. (Cons. Stato, sez. II, 28 dicembre 2021 n. 8659) e, dall’altro, non è neppure applicabile il termine prescrizionale breve ex art. 3, comma 1, Regolamento CE 2988/95 venendo in rilievo nella fattispecie in esame crediti derivanti da norme eurounionali regolatrici del mercato, o meglio, di misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali. Con riguardo a tale secondo aspetto pare, in particolare, che vada confermato l’orientamento di merito (tra cui segnatamente T.A.R. Lombardia, sez. II, 28 agosto 2023 n. 685; in termini anche T.A.R. Lazio, sez. V, 13 giugno 2023 n. 10057) che ha evidenziato come il presupposto dell'applicazione del suddetto termine sia un’irregolarità idonea a incidere sul bilancio dell'Unione (come espressamente specificato dall'art. 1 par. 2 del Reg. CE 2988/95 secondo cui “ Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita ” nel mentre, nel caso delle quote latte, non vi è un simile rischio, in quanto la tutela del bilancio dell'Unione è assicurata direttamente dagli Stati attraverso la reintegrazione del fondo (restando a carico delle autorità statali il recupero del prelievo supplementare dai produttori che hanno contribuito allo sforamento della quota nazionale). Il che fuga, peraltro, anche ogni perplessità in ordine all’eventuale incompatibilità della disciplina interna in termine di prescrizione (aspetto sul quale si veda funditus la posizione espressa da questa Sezione con la sentenza del 9 febbraio 2024 n. 1316). Deve aggiungersi che, nel caso di specie, il credito azionato è legato, in ogni caso, ad un accertamento levante forza di giudicato, trovando quindi, applicazione il disposto dell’art. 2953 del c.c. (secondo cui “ I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni ”). Infatti, dalla documentazione prodotta dalla difesa erariale è emerso, con riguardo specifico al credito relativo alla campagna 1996/97, che la pretesa azionata a mezzo della cartella di pagamento presupposta dell’intimazione gravata in prime cure è stata notificata nel 2010 e, tenuto conto delle sospensioni ex lege disposte in materia durante il periodo Covid, nel 2021 il termine decennale non era spirato.
14.2. A conclusioni differenti deve giungersi con riferimento agli interessi. Per essi, ritenuto che il termine di prescrizione sia quinquennale e quindi, scaduto tale termine sono da ritenersi prescritti gli interessi maturati dopo i cinque anni e sino all’intimazione per cui è qui causa.
15. Con il secondo motivo riproposto la parte ha dedotto l’illegittimità dei provvedimenti in quanto GE sarebbe decaduta dall’esercizio della pretesa ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 602/1973, che impone di notificare la cartella di pagamento entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
15.1. Il motivo è infondato. Come evidenziato, infatti, dalla Sezione: i) a decorrere dal 1° aprile 2019, ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 10, d.l. n. 5 del 2009, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte è effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ovvero mediante ruolo, secondo la disciplina del capo II, titolo I e II del DPR 602/1973, che, peraltro, limita solo al recupero delle imposte dirette sul reddito e all’IVA l’applicazione di talune norme (art. 25 sui termini di decadenza), mentre è estesa a tutti i crediti erariali l’applicazione della disciplina di cui all’art. 30 sugli interessi moratori e le sanzioni (cfr.: Consiglio di Stato, Sez. I, parere 10 maggio 2023, n. 698); ii) con specifico riferimento, alla denunciata violazione dell’art. 25 del DPR n. 602/1973, si osserva che i termini di decadenza previsti dalla norma si applicano solo alle imposte dirette e all’IVA (imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600, secondo la sentenza della Corte Costituzionale del 7-15 luglio 2005, n. 280, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25 in parte qua); iii) in altri termini, è sufficiente rilevare in argomento che il credito per cui si procede non ha carattere tributario, anche se utilizza gli stessi strumenti di riscossione coattiva delle obbligazioni tributarie, per cui è sottoposto alla disciplina sostanziale dei crediti ordinari (cfr.: Cons. Stato, Sez. VI, 15 novembre 2023, n. 9772; v., anche, Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 settembre 2024, n. 7505).
16. Con il terzo dei motivi ex art. 101 comma 2 c.p.a. si ripropone il quarto motivo del ricorso di primo grado. Con esso si deduce che l’intimazione impugnata avesse riattivato una cartella il cui ruolo, essendo stato sospeso in sede amministrativa, sarebbe da ritenersi annullato di diritto ai sensi dell’art. 1, comma 543, della l. n. 228/2012, poiché nel termine indicato da tale articolo (90 giorni dalla data di pubblicazione della legge), AG non avrebbe proceduto alla comunicazione di alcun atto, a conclusione del procedimento di sospensione. Il fatto che il ruolo, alla data di entrata in vigore della l. n. 228/2012, fosse già sospeso (fin dal 6.11.2008) risulterebbe dal doc. 10 dimesso con il ricorso introduttivo avanti il TAR.
16.1. Il motivo è infondato. L’effetto di annullamento automatico dei ruoli ex art. 1 comma 543 della legge 228 del 2012 in mancanza di conferma degli stessi non si estende alla riscossione del prelievo supplementare, che è regolata secondo il principio di continuità della gestione dall’art. 8-quinquies commi 10-bis e 10-ter del d.l. n. 5 del 2009, nel testo introdotto dall'art. 1 comma 525-b della stessa legge 228 del 2012 e poi dall’art. 4 comma 1 d.l. n. 27 del 2019.
17. Con il quarto motivo riproposto viene dedotta l’illegittima dell’intimazione in quanto la cartella indicata nella medesima non sarebbe stata preceduta da alcuna intimazione di versamento regionale notificata al ricorrente, in violazione dell’art. 1, comma 9, L. n. 119/03 all’epoca vigente, con conseguente illegittimità degli atti impugnati.
17.1 Il motivo è inammissibile, non avendo l’azienda agricola mai impugnato tale cartella e quindi non è ammissibile la censura in sede di impugnazione della successiva intimazione. Il motivo è inoltre infondato alla luce dei ragionamenti a base del rigetto del terzo motivo riproposto (sub 16.1).
18. Con il quinto dei motivi ex art. 101 comma 2 c.p.a. si ripropone il sesto motivo del ricorso di primo grado circa la presunta nullità da illegittimità comunitaria degli atti prodromici. Il Collegio ritiene che prima ancora che essere destituito di fondatezza si rivela inammissibile. Il condiviso assetto, in termini di annullabilità (e non di nullità), della anticomunitarietà dell’atto (cfr. ex aliis, Cons. Stato, sez. VI, n. 1316 del 2024, qui richiamata ex art. 88, comma 2, lett. d) c.p.a. e alla quale per esigenze di sinteticità si rinvia), rende tale prospettazione qui anche del tutto priva di interesse, involgendo essa un vizio proprio dell’atto di prelievo, peraltro in precedenza impugnato, che non ammette disapplicazione alcuna. Con esso si deduce la nullità o comunque l’illegittimità comunitaria derivata della cartella impugnata per mancata disapplicazione della normativa interna in materia (in forza della sentenza di inadempimento della Corte di Giustizia UE del 24 gennaio 2018 in causa C-433/15 e della sentenza interpretativa della stessa Corte di Giustizia UE 27 giugno 2019 in causa C-348/18) ovvero delle norme attributive del potere per iscrizioni a ruolo di prelievi conteggiati dall’amministrazione italiana in violazione dei regolamenti comunitari in materia:
- sia per l’effettuazione di compensazioni/restituzioni eseguite sulla base di norme interne, attributive del potere, che debbono essere disapplicate per contrarietà al diritto comunitario con conseguente nullità degli atti impugnati, rilevabile in ogni stato e grado ex art. 31, comma 4, c.p.a., o comunque illegittimità dei medesimi, sia per violazione di legge che per eccesso di potere;
- sia perché presupporrebbero illegittimamente l’esistenza di un debito certo, liquido ed esigibile per prelievo latte, nonostante lo Stato italiano non sia mai stato in grado di verificare l’effettivo superamento della quota nazionale (v. Sentenza Tribunale dell’Unione Europa del 02.12.14 in causa T-661/11 – Repubblica italiana / Commissione, doc. 4 TAR) e, addirittura, che in sede penale sia stato accertato che la produzione italiana è sempre stata inferiore alla quota attribuita in sede UE. Si deduce, poi, anche la violazione del diritto interno (art. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, l. n. 33/2009) che impone all’amministrazione di procedere al recupero dei debiti per prelievo latte “accertati come dovuti”, mentre sarebbe evidente che i debiti per prelievo latte di cui AG pretende il pagamento, non possono essere ritenuti “accertati come dovuti” e non sono nemmeno esigibili, siccome quantificati sulla base di norme interne, attributive del potere, che debbono essere disapplicate, anche d’ufficio, sia dalla stessa amministrazione che dai Giudici interni e sulla base di dati di produzione ritenuti “falsi” in sede penale.
18.1. La doglianza in parola è priva di giuridico pregio.
18.2. Quanto al suo primo profilo vale osservare che oggetto di impugnazione nel giudizio di primo grado è, nel caso che occupa, una cartella di pagamento emessa a valle di un’imputazione di prelievo la quale, come risulta dalla documentazione prodotta dalla difesa erariale (documentazione che si è statuito al precedente punto 5. essere ammissibile), è stata infruttuosamente impugnata dall’azienda appellata. Ne discende che l’eventuale vizio di anticomunitarietà afferente l’imputazione di prelievo a monte non può essere surrettiziamente fatto valere, per la prima volta, in questa sede come inficiante in via derivata il successivo atto esecutivo. Trova, infatti, applicazione il consolidato orientamento di questa Sezione in materia ( ex plurimis , Cons. Stato, sez. VI, n. 7609 del 2023 ma anche Cons. Stato, sez. VI, 2 gennaio 2024 n. 64) secondo cui il vizio di violazione del diritto unionale rileva come mera annullabilità (e non come nullità) con l’assorbente, pratica conseguenza che intanto quel vizio può esser fatto valere, in quanto esso sia tempestivamente contestato gravando nei sessanta giorni il provvedimento che, per primo, ne è affetto. In proposito è appena il caso di osservare che, nel caso di specie, non verrebbe comunque in rilievo la disapplicazione, per contrasto con il diritto unionale, di una norma attributiva del potere (con conseguente ipotetica nullità del relativo provvedimento) ma, al più, la disapplicazione di una norma che ne ha determinato le sole modalità di esercizio (id est le modalità di imputazione del prelievo).
18.3. Con riguardo al secondo profilo di doglianza, deve poi aderirsi al condivisibile insegnamento di questo Consiglio (da ultimo espresso con la sentenza n. 5858 del 23 agosto 2019) secondo cui “ le indagini, finanche governative, scaturite dai dubbi di legittimità del meccanismo (riguardanti l'attendibilità dei dati utilizzati nel tempo dall'AIMA e poi dall'AG) non sono in grado di scardinare l'intero sistema nazionale delle c.d. quote latte, né sono sufficienti per far ritenere assolto in capo ai produttori (e quindi agli appellanti) l'onere probatorio al punto da spostare sull'amministrazione l'obbligo di provare la bontà e la stessa veridicità dei dati utilizzati (cfr. al riguardo ex plurimis Cons. Stato, Sez. III, 20 maggio 2019, n. 3202) ”. Ciò appare a fortiori condivisibile nel caso in esame atteso che le affermazioni di parte appellata non paiono accompagnate neppure da un principio di prova in ordine al concreto impatto delle ridette indagini sulla attribuzione delle quote e sulla conseguente determinazione del prelievo supplementare dovuto, nello specifico, dalla singola azienda.
18.4. Le considerazioni di cui al punto precedente consentono, altresì, di ritenere insussistenti i presupposti per rimettere alla Corte di Giustizia il quesito proposto da parte appellata nelle conclusioni della memoria del 5.7.2024 (“se gli artt. 260 e 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, letti anche alla luce dei principi di proporzionalità, di non discriminazione, di uguaglianza, oltre che di primazia del diritto comunitario, di effettività e di leale collaborazione, possano essere interpretati nel senso di consentire che uno Stato membro, condannato per non aver saputo applicare il diritto UE relativo al regime di contingentamento delle c.d. “quote latte” (di cui ai regolamenti del Consiglio 3950/92, 1377/03 e 1234/07) e dopo che la Corte di Giustizia UE ha interpretato i relativi regolamenti chiarendo che norme del tipo di quelle applicate in tale Stato membro per la quantificazione dei prelievi supplementari non sono compatibili con il diritto UE, possa continuare a pretendere dai soggetti che hanno prodotto oltre la propria quota il pagamento dei prelievi latte calcolati sulla base di norme interne non compatibili con il diritto UE, senza prendere i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza di condanna”; “se i regolamenti del Consiglio 3950/92, 1377/03 e 1234/07, che hanno confermato il regime di contingentamento per il latte vaccino in sede UE per i periodi dal 1995/96 al 2008/09, letti anche alla luce dei principi di proporzionalità, di non discriminazione, di uguaglianza, oltre che di primazia del diritto comunitario, di effettività e di leale collaborazione, possano essere interpretati nel senso di consentire ad uno Stato membro, già condannato ai sensi dell’art. 260 del Trattato per non aver saputo dare applicazione dal regime dal 1995/96 al 2008/09, di mantenere in vigore una normativa incompatibile con il diritto UE e quindi di pretendere, solo da una parte di produttori, il pagamento dei prelievi che avrebbero dovuto essere imputati ad altri e quindi maggiori di quelli dovuti ”.)
18.5. Sul punto, può confermarsi l’orientamento già espresso dalla Sezione in relazione ad omologo quesito formulato da altro produttore. La Sezione (Cons. Stato, Sez. VI, 10 settembre 2024, n. 7505), ha, infatti, osservato che: i) la finalità dell’obbligo del rinvio pregiudiziale è quella di assicurare l’uniforme applicazione del diritto dell’Unione, la quale sarebbe pregiudicata laddove all’interno dei vari ordinamenti nazionali si consolidassero orientamenti ermeneutici difformi; di talché, il giudice nazionale di ultima istanza è obbligato a sollevare la questione di pregiudizialità comunitaria, con le sole eccezioni individuate dalla stessa Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza c.d. Cilfit del 6 ottobre 1982, causa 283/81, e, più recentemente, nella sentenza c.d. Consorzio Italian Management/Catania Multiservizi 6 ottobre 2021, causa 561/19; ii) la sentenza del 2021 costituisce una lieve evoluzione rispetto a quella del 1982, atteso che le eccezioni all’obbligo di rinvio risultano modificate e precisate ma con conferma sostanziale dei presupposti per la rimessione; iii) tali deroghe consistono nella non pertinenza (secondo la dizione utilizzata nel caso Cilfit) o non rilevanza (secondo la dizione utilizzata nel caso Catania Multiservizi) della questione, nella sussistenza di un interpretazione della disposizione da parte della Corte di Giustizia, e nella non sussistenza di ragionevoli dubbi interpretativi; iv) la Corte di Giustizia, nei paragrafi da 40 a 46 della sentenza Catania Multiservizi, con riferimento alla terza eccezione, ha altresì indicato i criteri interpretativi ai quali il Giudice nazionale di ultima istanza deve far riferimento per concludere sull’assenza di elementi atti a far sorgere un dubbio ragionevole; v) da ultimo, la Corte di Giustizia, Sesta Sezione, con l’ordinanza del 15 dicembre 2022, causa 597/21, a seguito di un ulteriore rinvio pregiudiziale di questo Consiglio di Stato in ordine alla terza ipotesi derogatoria, ha così statuito: “ l’articolo 267 T.F.U.E. deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno può astenersi dal sottoporre alla Corte una questione di interpretazione del diritto dell’Unione e risolverla sotto la propria responsabilità laddove la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si imponga con un’evidenza tale da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio. L’esistenza di una siffatta eventualità deve essere valutata in base alle caratteristiche proprie del diritto dell’Unione, alle difficoltà particolari relative alla sua interpretazione e al rischio di divergenze giurisprudenziali in seno all’Unione europea. Tale giudice nazionale non è tenuto a dimostrare in maniera circostanziata che gli altri giudici di ultima istanza degli Stati membri e la Corte adotterebbero la medesima interpretazione, ma deve aver maturato la convinzione, sulla base di una valutazione che tenga conto dei citati elementi, che la stessa evidenza si imponga anche agli altri giudici nazionali in parola e alla Corte ”.
18.6. Operata questa generale premessa la Sezione ha osservato: i) nel caso di specie, l’eccezione prevista dal Giudice europeo all’obbligo di rinvio sussiste sia con riferimento alla irrilevanza ed alla non pertinenza della questione sollevata, sia con riferimento alla presenza del c.d. atto chiaro, che non necessita di ulteriori interpretazioni; ii) la non pertinenza e, quindi, l’irrilevanza della questione discende dalla rilevanza solo in termini di annullabilità dei vizi di anticomunitarietà degli atti amministrativi nonché dall’inconferenza del richiamo al termine di prescrizione delle azioni giudiziarie indicato all’art. 3, par 1, del Regolamento n. 2988/1995, non solo per la specificità della disciplina in tema di quote latte, oggetto di apposita regolamentazione da parte dell’Unione, ma soprattutto perché l’articolo citato contempla unicamente la “prescrizione delle azioni giudiziarie” e non dei crediti il cui adempimento sia richiesto in via amministrativa, in forme e con modalità “autoritative” la cui mancata impugnativa è legata ad un regime di preclusioni nella specie verificatesi a danno del privato ; iii) il presupposto dell'applicazione del suddetto termine è un’irregolarità idonea a incidere sul bilancio dell'Unione (come espressamente specificato dall'art. 1, par. 2, del Regolamento, secondo cui “ costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita ”), nel mentre, nel caso delle quote latte, non vi è un simile rischio, in quanto la tutela del bilancio dell'Unione è assicurata direttamente dagli Stati attraverso la reintegrazione del fondo (restando a carico delle Autorità statali il recupero del prelievo supplementare dai produttori che hanno contribuito allo sforamento della quota nazionale); iii) nei casi di prelievi supplementari non si è in presenza di una “irregolarità”, essendo previsto dal diritto unionale l’obbligo di recupero ai fini del riequilibrio del sistema, obbligo che viene azionato in modalità autoritative che determinano preclusioni in caso di omessa impugnativa di atti presupposti, mentre l’obbligo di ricalcolo riguarda delle compensazioni scatta solo in presenza di un giudicato favorevole alla parte privata per il principio di autonomia procedurale dello Stato membro.
Va rilevato che il quesito proposto trova la sua chiara risposta negativa nel principio di autonomia procedurale dello Stato membro – quale richiamato con ampi riferimenti di precedenti della Corte UE dalla sentenza Peterboeck 14 dicembre 1995 in causa C-312/93 - che consente ed impone di differenziare le posizioni giuridiche secondo gli eventi della lite e non impone allo Stato di paralizzare in via generale nei confronti di tutti i produttori ( anche di quelli rimasti inerti o attinti da provvedimenti giudiziari sfavorevoli ) le pretese di riscossione dopo alcuni giudicati della Corte Ue favorevoli alle imprese legati solo alle modalità di calcolo della compensazione.
Spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro infatti designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme di diritto comunitario aventi effetto diretto. Tuttavia, dette modalità non possono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna né rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (v., in particolare, sentenze 16 dicembre 1976, causa 33/76, Rewe, Racc. pag. 1989, punto 5, e causa 45/76, Comet, Racc, pag. 2043, punti 12-16; 27 febbraio 1980, causa 68/79, Just, Racc. pag. 501, punto 25; 9 novembre 1983, causa 199/82, San Giorgio, Racc. pag. 3595, punto 14; 25 febbraio 1988, cause riunite 331/85, 376/85 e 378/85, Bianco e Girard, Racc. pag. 1099, punto 12; 24 marzo 1988, causa 104/86, Commissione/Italia, Racc. pag. 1799, punto 7; 14 luglio 1988, cause riunite 123/87 e 330/87, Jeunehomme e EGI, Racc, pag. 4517, punto 17; 9 giugno 1992, causa C-96/91, Commissione/Spagna Racc, pag. I-3789, punto 12, e 19 novembre 1991, cause riunite C-6/90 e C-9/90, Fran covich e a., Racc. pag. I-5357, punto 43).
I giudicati della Corte Ue obbligano gli Stati solo ove siano stati azionati tempestivamente i rimedi giudiziari e non determinano un obbligo generalizzato paralizzare le pretese di riscossione in attesa di provvedimenti legislativi.
Ciò è confermato dalla giurisprudenza unionale.
Con la sentenza dell'11 settembre 2019, C-46/18, la Corte di Giustizia, proprio in materia di quote latte , sempre su domanda pregiudiziale presentata dal Consiglio di Stato, ha rilevato l'incompatibilità della normativa nazionale rispetto all'art. 2 del Regolamento n. 3590 del 1992, nella parte in cui prevede che il rimborso dell'eccedenza del prelievo supplementare debba favorire, in via prioritaria, i produttori che, in applicazione di una disposizione di diritto nazionale incompatibile con il diritto U.E, abbiano adempiuto il loro obbligo di versamento mensile.
La Corte ha, comunque, chiarito che l'accertamento dell'incompatibilità della normativa nazionale con l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3950/92 non implica che i produttori soggetti a detta normativa non siano più debitori di tale prelievo e che il principio della tutela del legittimo affidamento non osta a che, nel caso di specie, sia ricalcolato l'importo del prelievo supplementare dovuto dai produttori che non hanno adempiuto l'obbligo, previsto dalla suddetta normativa nazionale, di versare su base mensile tale prelievo.
Sulla base di questa statuizione nel diritto interno è stata adottata la disposizione di cui all’art. 10 bis del dl n. 69 del 2023 ( c.d. d.l. salva infrazioni nemmeno citato dalla parte che pretenderebbe una rimessione della questione astratta della illegittimità di ogni e qualsivoglia recupero ).
Si riporta il testo dell’art. 10 bis del dl n 69 del 2023 per le parti di interesse, essa al comma 1 prevede:
Al fine di dare attuazione alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 27 giugno 2019, resa nella causa C-348/18, dell'11 settembre 2019, resa nella causa C-46/18, e del 13 gennaio 2022, resa nella causa C-377/19, che hanno dichiarato le disposizioni normative italiane non conformi al diritto dell'Unione europea, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AG) esegue le operazioni nazionali di compensazione e ridetermina il prelievo supplementare nei confronti dei produttori destinatari di una sentenza definitiva che annulla l'imputazione di prelievo supplementare e ne dispone il ricalcolo.
In funzione del principio di uguaglianza e di perequazione la normativa altresì prevede:
“6. Possono altresì accedere al ricalcolo degli importi con le modalità disciplinate ai commi 2 e 3 i produttori che, al più tardi entro la data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, hanno promosso ricorso esclusivamente contro i provvedimenti di imputazione di prelievo, ad eccezione di coloro i quali hanno promosso ulteriori ricorsi avverso i successivi provvedimenti amministrativi e di riscossione, deducendo motivi inerenti alla corretta interpretazione dei metodi di calcolo per l'applicazione del prelievo latte, alla stregua di quanto statuito dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea di cui al comma 1, a condizione che aderiscano alla possibilità di rateizzazione di cui all'articolo 8-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, alle condizioni e secondo la disciplina di cui agli articoli 8-quater e 8-quinquies del medesimo decreto-legge.
7. Ai fini di cui al comma 6, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i produttori interessati presentano all'AG istanza di ricalcolo del prelievo. Nell'istanza il produttore deve espressamente indicare l'autorità giudiziaria avanti a cui pende il ricorso e il numero di ruolo dello stesso e deve dichiarare che il contenuto e i motivi del ricorso sono conformi a quanto previsto dal comma 6 e che si impegna a corrispondere la somma ricalcolata secondo le modalità rateali disciplinate ai sensi del comma 6.
8. Entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di ricalcolo, il produttore può comunicare all'AG che non intende accettarlo e che intende proseguire il contenzioso pendente. Qualora entro tale termine il produttore non invii la comunicazione, il ricalcolo si intende accettato, il produttore è ammesso alla rateizzazione e il procedimento giurisdizionale pendente è dichiarato estinto a spese compensate con decreto del presidente del collegio giudicante, ovvero del giudice monocratico investito della controversia. A questo fine, l'AG comunica a ciascun organo giudicante investito della controversia pendente l'avvenuta accettazione del ricalcolo e l'ammissione del produttore alla rateizzazione. Entro venti giorni dalla comunicazione del decreto di estinzione, ciascuna parte può chiedere con istanza depositata presso l'organo giudicante che sia fissata udienza per la prosecuzione della controversia perché non sussistevano i presupposti per l'estinzione disciplinati dal presente articolo. Il giudice, fissata l'udienza, qualora ritenga che l'istanza sia infondata, conferma con sentenza la dichiarazione di estinzione.
Qualora ritenga l'istanza fondata, dispone per la prosecuzione del giudizio.
9. Qualora l'AG respinga l'istanza di ricalcolo e di rateizzazione di cui ai commi 6 e 7, il produttore interessato può contestare tale decisione presentando motivi aggiunti esclusivamente nell'ambito del procedimento già pendente ai sensi del comma 6.
10. Il produttore che nell'istanza di ricalcolo e rateizzazione dichiari falsamente che il contenuto e i motivi del ricorso sono conformi a quanto previsto dal comma 6 è punito ai sensi degli articoli 483, primo comma, e 640-bis del codice penale.
11. Il produttore ammesso alla rateizzazione di cui ai commi 6 e 7 che ometta il versamento nei termini della prima rata decade dalla rateizzazione e si applica a suo carico l'imputazione di prelievo oggetto del ricorso estinto. Al produttore che non versi nei termini le rate successive alla prima, si applicano con riferimento alle rate non versate le vigenti disposizioni in materia di riscossione coattiva del prelievo supplementare, con una maggiorazione di tre punti percentuali degli interessi previsti dal comma 3.
12. Nei contenziosi pendenti che non siano per qualsiasi motivo definiti ai sensi del presente articolo, ovvero negli eventuali giudizi di ottemperanza conseguenti a sentenze passate in giudicato, il giudice competente, nell'eventuale rideterminazione del prelievo dovuto, applica i criteri previsti dal comma 2.”
Risulta una disciplina perfettamente aderente al principio di autonomia procedurale e non menzionata minimamente dalla parte che ha sollevato l’eccezione che 1) non ha presentato alcuna istanza di ricalcolo e 2) insiste nella rimessione alla Corte UE in presenza di preclusioni da mancata impugnativa di atti presupposti ed in presenza di giudicato sfavorevole fatto valere in appello e quindi in contrasto con il principio di autonomia procedurale.
19. Con il sesto dei motivi riproposti viene eccepita la mancata notifica degli atti di accertamento presupposti, tra cui la cartella di pagamento, in violazione anche dell’art. 21-bis L. n. 241/90.
19.1. Il motivo è infondato alla luce della comprovata notifica della cartella (cfr. par. 13).
20. Con il settimo motivo la parte ha dedotto l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per duplicazione dei titoli, trattandosi di somme già iscritte nel Registro nazionale dei debiti.
20.1. Il motivo è infondato, atteso che, secondo la giurisprudenza di questo Consiglio, l'iscrizione nel Registro nazionale dei debiti di cui all'art. 8-ter, comma 1, della L. n. 33/2009, istituito presso AG, è equiparata all’iscrizione a ruolo delle somme dovute, ma ciò non comporta che il debito venga riscosso due volte (Consiglio di Stato, sez. III, 12.07.2021, n. 5281). In sostanza, si tratta di una duplice operazione contabile che non si traduce, tuttavia, in una duplicazione della procedura di esazione coattiva.
21. Con l’ottavo ed il nono motivo (che possono essere trattati congiuntamente) viene eccepito l’erroneità del provvedimento per difetto di motivazione e di istruttoria, sostanzialmente deducendo che sarebbero presenti somme erroneamente iscritte a ruolo, per eccesso, sia a titolo di capitale e di interessi, ai sensi dell’art. 10, comma 34, L. n. 119/03 e dell’art. 8-ter, L. n. 33/09, e non sarebbero dovuti gli interessi sui debiti per “prelievo latte” per tutte le campagne dal 1995/96 al 2001/02.
21.1. Le censure sono inammissibili in quanto generiche e meramente esplorative. Va, infatti, considerato come la parte non abbia articolato censure analitiche e puntuali in ordine al quantum debeatur indicato da GE in relazione alle compensazioni medio tempore effettuate, ma si è limitata a dedurre una generica carenza di motivazione sul punto dei provvedimenti impugnati. Inoltre, va considerato come l’entità delle compensazioni sia agevolmente conoscibile dalla parte, mediante la consultazione del Registro nazionale dei debiti di cui all’art. 8-ter del d.l. n. 5/2009; pertanto, la parte ben può articolare censure sull’errata compensazione, purché ne dia puntuale evidenza mediante un confronto con quanto risultante da tale registro. Attività che è stata omessa dalla parte nel caso di specie. In ultimo, gli assunti di parte appellata sono stati smentiti da GE che ha prodotto un analitico documento indicante l’intera esposizione debitoria della parte e che la stessa non ha contestato (cfr. sulla questione delle compensazioni Cons. Stato, Sez. VI, 10 settembre 2024, n. 7507).
22. In definitiva, l’appello di AG ed DE va accolto; i motivi riproposti dalla parte appellata devono essere dichiarati inammissibili o infondati nei sensi e nei limiti indicati nella presente motivazione. Per l’effetto, parziale riforma della sentenza di primo grado, il ricorso va respinto, ad eccezione per la parte relativa agli interessi dovuti, nei limiti di cui al par. 14.2. L’amministrazione potrà proseguire nell’azione di riscossione limitatamente alla sorte capitale.
23. Sussistono giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello e sui motivi qui riproposti da parte appellata ai sensi dell’art. 101 c.p.a., accoglie l’appello e, respinti i motivi riproposti da parte appellata ad eccezione del motivo relativo agli interessi, in parziale riforma della sentenza impugnata, per l’effetto finale accoglie parzialmente il ricorso di primo grado, annullando l’intimazione di pagamento nella sola parte relativa agli interessi, nei termini di cui al punto 14.2 della motivazione, fermi i provvedimenti impugnati sulla sorte capitale. Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Thomas Mathà | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO