Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/06/2025, n. 4522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4522 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO DECIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 45555 / 2022 RG, promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1 col procuratore domiciliatario avv. IUCCI MASSIMO, SPADA ANDREA
PARTE ATTRICE
contro
:
(cod. fisc. ) Controparte_1 P.IVA_1 col procuratore domiciliatario avv.
[...]
(cod. fisc. ) Controparte_2 C.F._2 col procuratore domiciliatario avv. BASILI FABIO,
[...]
(cod. fisc. ) Controparte_3 C.F._3 col procuratore domiciliatario avv. DEL PEZZO ANTONIETTA
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice conferma le conclusioni dell'atto di citazione, cioè:
“accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per esclusiva colpa del SI. e per l'effetto condannare in convenuti in solido tra loro ed Controparte_2 ognuno per i rispettivi titoli, al pagamento in favore dell'odierno attore-danneggiato, di tutti i danni, patrimoniali e non, ovvero biologici, morali ed esistenziali, subiti dall'odierno attore nel sinistro del 24/12/2017, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 45555 / 2022 - pag. 1
- condannare la convenuta alla refusione delle spese relative alla procedura cautelare R.G. n°75071/2018, Trib. Di Roma, sez. XIII – G.U. Dott.ssa Verusio, comprese le spese liquidate al ctu;
Il tutto con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, nonché spese e compensi della procedura cautelare e della fase stragiudiziale”
La convenuta soc. conferma le conclusioni della comparsa di risposta 8.3.2023, cioè: CP_1
“… 2) rigettare le richieste attoree siccome infondate …
3) con vittoria di spese ed onorari di lite;
4) con trasmissione del fascicolo alla competente Procura della Repubblica per l'accertamento dei reati che saranno ravvisati”
Per il convenuto si hanno per confermate le conclusioni della Controparte_2 comparsa di risposta priva di data (depositata il 9.10.2023), cioè:
“chiede accertarsi la propria esclusiva responsabilità nella produzione del sinistro per cui è causa, con ogni conseguenza di legge”
La convenuta onferma le conclusioni della comparsa di risposta Controparte_3
15.2.2023, cioè:
“… In via principale: respingere le domande ex adverso proposte … in quanto infondate … nonché del tutto sfornite di supporto probatorio, oltre che integrante gli estremi di una illecita richiesta di risarcimento, … rimettendo al G.I. l'adozione di ogni provvedimento per la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale penale territorialmente competente;
In via subordinata: • … rideterminare le richieste attoree secondo quanto emergerà dall'espletanda istruttoria;
• respingere la domanda di rimborso delle spese e compensi della procedura cautelare e delle spese legali stragiudiziali sostenute. nonché
• dichiarare tenuta , in forza di contratto di assicurazione inter partes, a Controparte_4 tenere manleva e indenne la IGnora da ogni conseguenza pregiudizievole Controparte_3 derivante dalla presente causa”
Lo svolgimento del processo
Con atto di citazione datato 27.10.2022, la parte attrice esponeva che:
• “il giorno 24.12.2017, alle ore 21.50 circa, nel Comune di NT (RM), più esattamente sulla Via Salaria nei pressi del civico n.114, avveniva sinistro stradale tra
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 45555 / 2022 - pag. 2 l'attore , nella qualità di pedone, ed il SI. Parte_1 Controparte_2 alla guida dell'autovettura tipo BMW tg. DJ083WP, di proprietà della SI.ra _2
, nell'occasione trasportata e assicurata per la rca con la compagnia
[...] _5
, ora , con polizza n. 330519522 (cfr. all.)”; Controparte_4
• “nelle circostanze di tempo e di luogo suindicate, il SI. alla guida della suddetta CP autovettura BMW tg. DJ083WP, nell'effettuare manovra di retromarcia all'interno del parcheggio di un supermercato, attualmente denominato “Euro Surgelati Italia”, non si avvedeva della presenza dell'attore e lo investiva, cagionandone la rovinosa caduta a terra”;
• “tanto si evince pure dal modello CAI sottoscritto dal danneggiante con dichiarazione avente valore di confessione stragiudiziale (cfr. all.)”;
• il era stato soccorso dal 118 e trasportato all'Ospedale S. Andrea di Roma ov'era Pt_1 rimasto ricoverato fino alla dimissione, in data 11.01.2018, riportando postumi invalidanti e inabilitanti a carattere permanente;
• presso il tribunale di Roma l'attore aveva instaurato un procedimento ex a. 696 bis cpc (R.G. 75071/2018) all'esito del quale la consulenza medico legale aveva stimato inabilità temporanea totale al 100% per venti giorni, parziale al 50% per ulteriori trenta giorni, postumi permanenti del 10%;
• “nelle more decedeva la proprietaria del mezzo, SI.ra , lasciando quali Parte_2 eredi i due figli e ”; Controparte_2 Controparte_3
• l'attore agiva quindi per “ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti, patrimoniali e non, ovvero biologici, morali ed esistenziali, subiti a causa ed in conseguenza del sinistro stradale di cui in premessa”. La parte attrice concludeva chiedendo di accertare che il sinistro s'era verificato per esclusiva colpa di e di conseguenza “condannare in convenuti in solido Controparte_2 tra loro ed ognuno per i rispettivi titoli, al pagamento in favore dell'odierno attore-danneggiato, di tutti i danni, patrimoniali e non, ovvero biologici, morali ed esistenziali, subiti dall'odierno attore nel sinistro”, senza peraltro quantificarne l'importo e dichiarando perciò che la causa era di valore indeterminabile.
Con comparsa depositata il 15.2.2023 si costituiva (in qualità di figlia ed erede di _2
la convenuta che preliminarmente eccepiva l'improcedibilità
[...] Controparte_3 della domanda per omesso esperimento della procedura di negoziazione assistita, nonché la nullità della domanda ex a. 164/4 cpc per mancanza dei requisiti ex a. 163/3 numeri 3, 4 e 5 cpc e comunque l'inutilizzabilità “delle documentazioni prodotte da controparte e contestate e disconosciute da parte convenuta”, e osservando che:
• l'attore si era limitato “a ricostruire in maniera del tutto stringata la vicenda fattuale, specificando soltanto che esso attore sarebbe stato investito dalla vettura BMW assicurata per la RCA con , che l'avrebbe investito, cagionandone la rovinosa caduta a _5
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 45555 / 2022 - pag. 3 terra” e indicando “in citazione, quale luogo teatro dell'asserito evento lesivo, NT (Roma), omettendo però di riportare in fatto l'evolversi della dinamica sinistrosa, i punti di urto tra la e il pedone-attore, la loro rispettiva posizione rispetto alla strada teatro del dedotto occorso, la direzione della macchina e la posizione del pedone”, cioè informazioni “determinanti ai fini della ricostruzione fattuale del fatto lesivo e dell'attendibilità della pretesa risarcitoria avanzata, la cui omissione travolge il fatto in sé circa la sua reale verificazione”;
• disconosceva poi la firma apposta sul modulo CID “datato 24/12/2017 a unica firma (All. 3 fascicolo di parte ricorso per atp), che apparentemente reca la sottoscrizione della SI.ra
, documento di cui parte convenuta , in qualità di Parte_2 Controparte_3 erede della madre , disconosce la riconducibilità della paternità alla Parte_2 SI.ra nella sua compilazione, e di cui contesta e disconosce la firma perché in _2 primis è differente da quella apposta sulla carta di identità della SInora che si _2 produce (doc. 1), in secundis perché la madre alla data del presunto sinistro non si trovava a NT, in quanto era in Sardegna per sottoporsi alle cure necessarie essendo malata oncologica, tanto che la stessa decedeva il 30/04/2018”;
• peraltro, già nel novembre 2018 la convenuta il 25/11/2018 aveva Controparte_3 depositato presso i Carabinieri di San Giovanni in Persiceto (BO) una denuncia-querela per
“truffa perpretata ai danni della madre, già deceduta all'epoca, alla quale veniva imputato dalla società l'acquisto di un smartphone marca LG e l'attivazione di una Controparte_7 sim card” effettuata presso un rivenditore di Roma successivamente al decesso CP_7 della , ipotizzando quindi che in tale circostanza fossero stati “rubati i dati _2 identificativi della SInora e si teme che tali dati possano essere stati utilizzati _2 anche per redigere e sottoscrivere moduli CID da utilizzare per avanzare alle compagnie assicurative richieste di risarcimento danni”;
• inoltre, “in data 10/11/2022, solo un mese prima della notifica dell'atto di citazione di cui si discute in [questa] sede, a parte convenuta veniva notificato un altro atto di citazione in giudizio innanzi il Tribunale di Tivoli con udienza fissata alla data dell 24/02/2023, avente ad oggetto sempre una richiesta di risarcimento danni a seguito di sinistro stradale avvenuto sempre nel Comune di NT l'11/09/2017 alle ore 7,50 circa sempre ai danni di un cittadino di origini rumene (doc. 4). Anche in tale circostanza la SI.ra
, in qualità di proprietaria e conducente del veicolo tipo BMW tg. DJ083WP, _2 avrebbe compilato e sottoscritto il modulo CAI (doc. 5), che come si dirà per il sinistro di cui si discute in questa sede, è l'unico dato probatorio fornito per dimostrare la dinamica del sinistro”;
• “basta mettere a confronto i due moduli CAI per notare ictu oculi come le due firme apposte sugli stessi, nonostante dovrebbero essere imputabili al medesimo soggetto – ovvero alla SInora –, invero risultano diverse sia tra di loro che rispetto alla _2 firma apposta dalla SInora sulla propria carta di identità”; _2
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 45555 / 2022 - pag. 4 • anche per tale fatto la convenuta aveva presentato denuncia-querela;
• contestava comunque il fatto storico dedotto nell'atto introduttivo, e segnatamente negava:
◦ che in data 24.12.2017 alle ore 21.50 circa, la SI.ra si fosse trovata Parte_2 nel Comune di NT, trasportata dall'autovettura tg. DJ083WP, di sua proprietà;
◦ che la SI.ra avesse sottoscritto il modulo CAI in cui si assumeva la Parte_2 responsabilità di quel sinistro;
◦ che alla data indicata fosse avvenuto un sinistro tra e la vettura Parte_1
BMW tg. DJ083WP;
◦ che la vettura assicurata avesse investito;
Parte_1
• la convenuta perciò negava che il sinistro si fosse effettivamente verificato e comunque negava il nesso di causa tra le lesioni lamentate dall'attore e il presunto evento dannoso, sottolineando inoltre che:
◦ nell'atto di citazione per la prima volta l'attore precisava che all'interno dell'autovettura investitrice si trovava, come trasportata, la SInora , laddove Parte_2 di tale passeggera “non si era mai parlato né nella prima richiesta di risarcimento danni avanzata nei confronti della compagnia assicurativa del 27/7/2018, né tantomeno nel ricorso per atp”, posto che in tali atti si fa riferimento sempre e solo al quale soggetto danneggiante;
CP
◦ la SInora però “all'epoca del sinistro non poteva trovarsi a _2
NT” poiché “nel corso del 2017 ella scopriva la ricomparsa di un carcinoma ovarico stadio IV plurirecidivato, che le era stato diagnosticato la prima volta nell'anno 2014” e infatti “Dalla cartella clinica della SInora rilasciata _2 dall'Asl di Sassari – Unità Operativa di Oncologia medica – che l'aveva in cura, risulta che a partire dal 1/6/2017 al 6/10/2017 la SInora veniva sottoposta a ben 17 cicli settimanali di chemioterapia. Dal 30/10/2017 al 6/11/2017 la SInora veniva ricoverata presso il reparto di Oncologia dell'Ospedale di Sassari ove continuava la cura chemioterapica;
nel mese di dicembre 2017 la SInora si sottoponeva al 2°ciclo di chemioterapia il 5/12/2017, il 12/12/2017 e il 27/12/2017 ed ogni ciclo era preceduto il giorno prima dalle analisi del sangue. La cura chemioterapica proseguiva fino al 12/4/2018, giorno in cui veniva ricoverata in gravissime condizioni cliniche, tant'è che moriva il 30/4/2018 (doc. 7)”;
◦ di conseguenza la , madre e dante causa della convenuta, aveva vissuto in _2
Sardegna sino alla sua morte e “per le gravi condizioni di salute in cui versava non si sarebbe potuta mai trovare a NT per di più la vigilia di Natale in orario notturno”;
◦ il modulo di constatazione amichevole che, a detta dell'attore, sarebbe stato
“sottoscritto dal danneggiante con dichiarazione avente valore di confessione stragiudiziale” presentava tuttavia “una firma che illegittimamente viene ricondotta
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 45555 / 2022 - pag. 5 alla SInora (e non al SI. la quale, come si è sopra Parte_2 CP evidenziato, non poteva sottoscrivere tale modulo di contestazione amichevole perché si trovava in Sardegna, e tanto è ancor più vero se si considera che la figlia CP quale erede della madre, come detto, presa visione del modulo CID, fermamente disconosceva la firma della madre, palesemente diversa (doc. 8). Peraltro, se il
[...]
fosse stato alla guida del veicolo – come asserito – non si Controparte_2 comprende il motivo per cui il CID non fosse stato anche da lui sottoscritto, nonostante negli scritti di controparte si faccia sempre e solo riferimento alla dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal danneggiante (ovvero il per CP
l'appunto)”;
◦ il suddetto modulo CAI del resto, oltre a non essere stato sottoscritto dal danneggiato, non conteneva comunque nessuna “indicazione della dinamica del sinistro e dei punti d'urto interessati”;
◦ i sanitari dell'Ares 118 avevano dichiarato nel loro referto che il “veniva Pt_1 rinvenuto in strada in “via dell'Aeronautica” a NT a distanza di più di un chilometro dal luogo in cui era stato richiesto l'intervento, ovvero Via Salaria. Come ha fatto parte attrice, che lamenta di essere stato investito in via Salaria, riportando un trauma alla gamba destra, a trascinarsi fino a Via Dell'Aeronautica?”;
◦ in aggiunta a ciò, “gli stessi sanitari nella scheda di intervento non riferivano di un loro intervento a seguito di sinistro stradale e nella parte relativa alla diagnosi presunta facevano riferimento ad una caduta accidentale”;
◦ “peraltro, appare stano che il pedone appena giunto al Pronto Soccorso, pur riferendo di essere stato investito da un'automobile (cfr. all. 4 pg. 2 copia cartella clinica
- fascicolo di parte ricorso per atp) non esponesse la dinamica del presunto Pt_1 investimento (tant'è che nel referto i sanitari scrivevano in merito al riferito investimento “DINAMICA NON CHIARA”), dinamica che invece risulta illustrata nei successivi scritti difensivi”;
◦ nel caso di specie non era stato richiesto l'intervento delle autorità, sicché neppure v'era “un verbale di identificazione del conducente del veicolo, obbligatorio nel caso di sussistenza di un'ipotesi delittuosa (nella specie sussisteva il reato di lesioni stradali ex art. 590 bis c.p.)” e “non sono rinvenuti sul luogo del presunto sinistro testimoni che potessero riferire in merito (ed invece in citazione ne vengono indicati ben due)”;
◦ “non vi è alcuna denuncia di sinistro da parte della SInora alla propria _2 compagnia assicurativa nonostante la presunta assunzione di responsabilità da parte della stessa con la sottoscrizione del Cid”;
• “le su esposte criticità, comprovate dagli elementi istruttori sino ad oggi acquisiti, depongono per un severo giudizio di illiceità della reclamata richiesta, che assume le caratteristiche di una simulazione sinistrosa” di talché era opportuno “contrastare l'ipotesi di frode assicurativa che vede in questa sede la ricorrenza dei suoi elementi costitutivi,
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 45555 / 2022 - pag. 6 trasmettendo gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale penale territorialmente competente”;
• l'accertamento tecnico preventivo non era opponibile alla convenuta Controparte_3 poiché essa non aveva potuto partecipare a quel procedimento: il ricorso era stato infatti notificato solo alla compagnia assicurativa , a _5 Controparte_2
presso la sua residenza in Guidonia Montecelio, Via Costellazione n. 12 e a
[...]
“di cui veniva indicato quale domicilio l'indirizzo di residenza del Parte_2 figlio , senonché dal certificato storico di residenza la predetta , proprietaria CP _2 del veicolo, dal 1973 e fino alla sua morte, avvenuta il 30.4.2018, aveva sempre avuto residenza nel Comune di BORUTTA (via Silvio Pellico n. 12), colla sola eccezione del periodo dal 11/11/2014 al 8/10/2015, in cui aveva risieduto a TIVOLI;
• in ogni caso, al tempo della notifica del ricorso per ATP (10/4/2019) la era già _2 deceduta, sicché “il ricorso per atp doveva essere notificato alla figlia , Controparte_3 nella sua qualità di erede del proprietario del veicolo danneggiante”;
• contestava comunque anche il quantum e la richiesta personalizzazione;
• contestava il danno patrimoniale;
• chiedeva d'essere manlevata dall'assicuratore. La convenuta quindi concludeva chiedendo in via principale il rigetto Controparte_3 della domanda.
La soc. convenuta si costituiva il 21.2.2023, osservando che: CP_1
• “il presunto sinistro per cui è causa non si è mai verificato ovvero, nella migliore delle ipotesi, non si è verificato con le modalità descritte in citazione” dovendosi in proposito richiamare quanto già argomentato dalla convenuta;
Controparte_3
• contestava perciò il modello CAI prodotto dall'attore “che, già formalmente disconosciuto dalla convenuta IG.ra (con tanto di prova documentale della falsità della presunta CP sottoscrizione), mai e poi mai potrà assurgere ad elemento di prova degno di tale nome”;
• sottolineava poi il contraddittorio contenuto dei documenti (scheda ARES ed il referto di pronto soccorso) prodotti dallo stesso attore poiché: Pt_1
◦ la scheda ARES dava atto “di un infortunio avvenuto in via dell'Aeronautica (e non già via Salaria come indicato dall'attore)”;
◦ il referto del PS menzionava solo un “infortunio accidentale”;
• “nessuno dei due documenti è stato impugnato per falso con la conseguenza che entrambe le richiamate attestazioni non possono oggi essere revocate in dubbio”;
• “la probante documentazione versata in atti dalla difesa della IG.ra ci conforta CP nella richiesta di trasmissione del presente fascicolo alla competente Procura della Repubblica per l'accertamento dei reati che saranno ravvisati”;
• contestava poi la misura del risarcimento richiesto, rilevando che “dal referto di pronto soccorso e dalla stessa relazione di c.t.u. espletata in sede di procedimento ex art 696 bis
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 45555 / 2022 - pag. 7 c.p.c.” risultava solo una “lesione poco più che micro permanente che giammai potrà dare luogo alla ridda di voci di danno elencate in citazione, non ultima la c.d. personalizzazione che, come ognun sa, necessita di specifica prova che, tuttavia, nel caso di specie difetta in toto”. La convenuta quindi concludeva chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
All'udienza di prima comparizione tenuta il 13.3.2023 veniva ordinata, ex a. 331 cpp, la trasmissione di atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di ROMA e al Pubblico Ministero presso il Tribunale di MILANO, per quanto di rispettiva competenza in ordine ai configurabili delitti perseguibili d'ufficio; l'attore veniva inoltre autorizzato a rinnovare la notifica dell'atto di citazione nei confronti del convenuto cui la citazione non Controparte_2 risultava notificata).
Il convenuto , a seguito di tale rinotifica, si costituiva quindi con Controparte_2 comparsa depositata il 9.10.2023 nella quale:
• dichiarava di voler “confermare quanto affermato dal SI. nel Parte_1 proprio atto di citazione”;
• aggiungeva che “Effettivamente in data 24/12/2017 alle ore 21,50 alla guida della BMW tg. DJ083WP di proprietà della madre , uscendo dal parcheggio del Parte_2 supermercato sito in NT Via Salaria 114/116 (Via del Commercio) il IG.
non si avvedeva della presenza di un pedone, completamente Controparte_2 vestito di nero e con un cappotto nero, e lo investiva mentre effettuava la manovra per uscire dallo stesso parcheggio”;
• “all'interno del parcheggio del supermercato erano presenti molte persone e vi erano numerose autovetture parcheggiate in seconda fila. In particolare erano presenti numerose persone di origine Rumena, alcuni con bottiglie di birra in mano”;
• “Il SI. può altresì riferire di avere rilasciato le proprie generalità ad alcune Parte_3 delle persone presenti, intervenute sul posto in quanto conoscenti della persona investita SI. e di avere successivamente fatto sottoscrivere il modulo CAI alla madre Pt_1
, ritenendo fosse obbligo della stessa provvedere in tal senso”. Parte_2
Il convenuto quindi concludeva chiedendo “accertarsi la propria esclusiva responsabilità nella produzione del sinistro per cui è causa, con ogni conseguenza di legge”.
All'udienza del 23.11.2023 venivano assegnati i termini ex a. 183/6 cpc. Con decreto 22.1.2024 la convenuta eniva autorizzata a depositare Controparte_3 supporti fisici contenenti file multimediali. All'udienza del 24.4.2024 venivano ammesse alcune delle prove dedotte dalle parti. All'udienza del 20.11.2024 (assente il convenuto , del quale era Controparte_2 fissato l'interrogatorio formale) venivano interrogati i testimoni (amica dei Testimone_1
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 45555 / 2022 - pag. 8 due convenuti , (coniuge ora separata dal convenuto , CP Controparte_8 CP
(presente nel parcheggio del comune di NT). Controparte_9
All'udienza del giorno 13/02/2025 venivano interrogati i testimoni Tes_2
(presente nel piazzale del supermercato) e
[...] Persona_1
(sorella di ). Parte_2
All'esito, le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte e discutevano la causa oralmente ex a. 281 sexies cpc, sicché il tribunale pronuncia ora questa sentenza.
I motivi della decisione
Allega l'attore di essere stato investito, mentre camminava nel parcheggio di un supermercato, da un veicolo che era condotto dal convenuto e su cui viaggiava come trasportata la proprietaria
In citazione si legge infatti: Parte_2
<< il giorno 24.12.2017, alle ore 21.50 circa, nel Comune di NT (RM), … avveniva sinistro stradale tra l'attore , nella qualità di pedone, ed il Parte_1 SI. alla guida dell'autovettura tipo BMW tg. DJ083WP, di Controparte_2 proprietà della SI.ra , nell'occasione trasportata e assicurata per la Parte_2 rca con la compagnia , ora , con polizza n. 330519522 _5 Controparte_4
->
A sostegno della domanda, peraltro, produce il coacervo descritto in calce alla citazione come
“Fascicolo di parte ricorso per atp ex art. 696 bis cpc, r.g.n. 75071-2018 Trib. Di Roma, contenente: ricorso per atp;
copia libretto di circolazione veicolo BMW tg. DJ083WP, copia lettera di messa in mora del 27.07.2018 con ricevuta di ritorno;
copia modello CAI;
copia cartella clinica n.2017021856 del 25.12.2017; copia lettera di dimissione dell'11.01.2018; copia referto esame RX gamba destra;
copia n.2 fatture di spesa >>.
Il modello CAI contenuto in tale coacervo di documenti e indicato come “All. 3” risulta compilato solo nella parte relativa al veicolo A, cioè l'autovettura BMW, nella quale viene indicata come contraente assicurata la madre del convenuto (cioè, e come CP Parte_2 conducente , mentre in calce, nel riquadro riservato alla firma Controparte_2 dei conducenti, compare una firma attribuita a . Il modello è totalmente privo di Parte_2 compilazione nella parte destinata al veicolo B, e non contiene nessun riferimento all'odierno attore.
Va sottolineato che nel modello sono indicati data e ora dell'asserito incidente, ossia 24 dicembre 2017 ore 21.50, data e ora riportati anche nell'atto di citazione.
Quale “all. 4” del predetto coacervo di documenti prodotti nell'ATP promosso innanzi al tribunale
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 45555 / 2022 - pag. 9 di ROMA, inoltre, si rinviene (pag. 7 delle 128) il “modulo di rilevazione dati per interventi di soccorso” dell'ARES 118, recante numero 529341 del 2017, in cui si legge tra l'altro:
• richiedente il soccorso … v Salaria davanti supermercato [segue scritta illeggibile]
• note: paziente trovato c/o via dell'Aeronautica c/o parcheggio [segue scritta illeggibile]
senza che si comprenda come l'attore, dopo essere stato investito, si sia potuto spostare di oltre un chilometro, circostanza questa allegata dalla convenuta nella comparsa di Controparte_3 risposta, che l'attore ha genericamente contestato nella prima memoria successiva, sostenendo di essere stato spostato dai primi soccorritori per anticipare l'ambulanza, senza che di tale generica spiegazione sia stata neppure offerta prova (pur agevolmente ottenibile, ove si ricordi che il fatto sarebbe avvenuto in presenza di molti connazionali dell'attore).
Altrettanto contraddittorie sono le dichiarazioni che risultano fornite dall'attore ai sanitari dell'ARES (cui egli risulta aver detto d'essere rimasto vittima di una caduta accidentale) rispetto a quelle date al pronto soccorso, ove l'attore disse d'essere stato vittima di sinistro stradale, rimanendo però evidentemente assai vago, tanto che dal triage della cartella clinica 2017050186 (pag. 6 del sopra menzionato coacervo) si legge “ ”. Parte_4
Già questi elementi impongono di adottare particolare rigore nella valutazione delle prove orali raccolte nell'istruttoria, dovendosi infatti riconoscere che neppure le testimonianze qui assunte sono idonee a dimostrare che sia avvenuto il sinistro descritto dall'attore, quanto meno che esso sia avvenuto colle modalità e nelle circostanze da lui narrate.
Invero, le dichiarazioni qui rese dai due testimoni indicati dall'attore (il quale nell'atto di citazione neppure dichiara quale sia la sua residenza, che nei referti del pronto soccorso risulta però essere in via Salaria 25 a Roma, cioè a diversi chilometri dal supermercato nel comune di MONTEROTONDO, presso il quale sostiene d'essere stato investito) sono sintetizzabili come segue:
➢ , residente a [...]che nel 2017 lavorava alle dipendenze Controparte_9 della soc. EURONICS a Cisterna di Latina: comune di NT, del supermercato, forse EUROSPIN. Erano circa le 22:00 della vigilia di Natale del 2017. Il parcheggio del supermercato aveva i posti delimitati e da uno di questi uscì un'autovettura BMW che in retromarcia investì un pedone, cioè un uomo. A bordo dell'autovettura c'era un uomo di circa 40 anni. Il pedone investito era vestito tutto di nero e sembrava quasi un sacerdote. … A bordo della BMW c'era solo il conducente cioè l'uomo di circa 40 anni che ho già menzionato. Nella circostanza era
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 45555 / 2022 - pag. 10 presente anche un uomo che credo fosse un amico del pedone investito e che parlava con lui in lingua credo romena. Fu a questo amico del pedone che diedi i miei dati >>
➢ , residente a [...]di Latina: << ADR Era la viglia di Testimone_2
Natale. Ero presente al fatto. Stavo andando a riprendere la mia vettura Renault Scenic alla vigilia di natale che stava nel piazzale del supermercato ... Mentre inserivo la chiave nella serratura della mia auto, ho visto una vettura che, a dieci metri da me, usciva dal parcheggio ed investiva un SInore. … Sulla vettura c'era soltanto il conducente che ne scese. Sulla BMW non c'erano passeggeri … Il pedone investito era vestito di scuro >>
Si deve perciò anzitutto escludere che a bordo dell'auto asseritamente investitrice fossero presenti altre persone oltre al conducente. Risulta dunque inspiegabile che, malgrado al fatto avesse assistito almeno un altro suo connazionale, l'attore abbia potuto affermare che a bordo dell'auto fosse presente una passeggera. Incidentalmente, va osservato che le due predette testimonianze non consentono di accertare che il pedone fosse proprio l'odierno attore, non potendosi ritenere decisiva la prospettata coincidenza temporale, alla luce delle restanti ambiguità.
Dalle altre testimonianze raccolte, poi, si ricava che alla data dell'asserito sinistro, cioè il giorno della vigilia del Natale 2017, la madre del convenuto si trovava in Sardegna, ove essa CP risiedeva e stava sottoponendosi a un ciclo di cure, mentre lo stesso convenuto (che la ex moglie descrive come privo di fissa dimora) tra le 20 e l'1 d del mattino si trovava insieme alla ex moglie e alla suocera e molti altri ancora, in BAGNI a casa di amici per festeggiare la vigilia Parte_5 della festività. Infatti:
➢ amica del convenuto (id est, Testimone_1 CP_10 CP
) e della convenuta ha dichiarato in particolare che nel
[...] Controparte_11
2017 essa abitava nel comune di BAGNI DI TIVOLI, in un appartamento al terzo piano ove (dalle 19.30 all'una di notte circa) festeggiò la vigilia di Natale insieme a suo marito, alla loro figlia, alla famiglia e vari altri amici e parenti;
ha precisato inoltre < CP dalle 19:30 all'1:00 rimanemmo tutti seduti a tavola, anzi no a volte qualcuno si alzava per andare in bagno >>
➢ dal 2002 coniuge del convenuto Controparte_8 Controparte_2
da cui si separò nel 2009 (e dunque cognata della convenuta
[...] [...]
, ha dichiarato di non abitare più col suddetto e ha aggiunto: << Il CP_3 CP convenuto , privo di dimora fissa, veniva ospitato occasionalmente dai suoi amici CP
e talora anche da me … Continuo a frequentare mio marito anche in ragione delle nostre due figlie che ora sono maggiorenni … mia suocera nel dicembre Parte_2
2017 abitava in provincia di Sassari … già nel 2014 mia suocera aveva scoperto di essere affetta da un tumore alle ovaie e quindi già allora aveva iniziato le cure che erano ancora in corso nel dicembre 2017 … Dopo l'estate 2017 mia suocera, cui era stata prospettata
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 45555 / 2022 - pag. 11 l'inutilità di ulteriori cure decise di ritornare in Sardegna e di curarsi lì, perciò da ottobre 2017 rimase in Sardegna … Mia suocera morì il 30/04/2018 … alla vigilia di Natale del 2017 decidemmo di festeggiare a casa di … A quella festa Testimone_1
c'eravamo oltre me, mia madre, le mie due figlie, il mio ex marito CP
, la suo marito, la loro figlia, la mamma della e
[...] Tes_1 Tes_1 forse anche suo suocero e forse anche un'altra amica >>
➢ , sorella germana e quindi Persona_1 Parte_2 zia dei convenuti e ha dichiarato in Controparte_2 Controparte_3 particolare: << Confermo che il 24.12.2017 mia sorella si trovava Parte_2 in Sardegna poiché era gravemente malata … Quella sera dunque mi presentai a casa di mia sorella e restammo insieme >>. _2
La piena concordanza tra le testimonianze rese dalle suddette e Tes_1 CP_8
(alle quali, in mancanza di elementi contrari, si deve riconoscere normale _2 attendibilità) impone da un lato di collocare il convenuto a casa della al CP Tes_1 momento dell'asserito sinistro e dall'altro impone di collocare in Sardegna, al tempo del fatto, la proprietaria dell'autovettura BMW, Parte_2
Non vi sono quindi elementi sufficienti per ritenere che l'investimento di pedone riferito dai testimoni e possa essere avvenuto nella circostanza indicata: CP_9 Tes_3
l'istruttoria orale ha consentito infatti di accertare che il convenuto all'orario che si CP legge sul modello CAI -cioè alle 21.50 del 24.12.2017- si trovava in altro Comune, ove si trattenne all'incirca dalle 19.30 all'1 del mattino, in ciò assorbito il fatto che il modello non presenta la firma dello stesso ma la firma attribuita dall'attore a la figlia CP Parte_2 della quale ultima, qui convenuta quale erede, ha tuttavia disconosciuto tale Controparte_3 sottoscrizione senza che l'attore ne abbia richiesto la verificazione, sicché tale firma non può essere riferita alla proprietaria dell'autovettura che a detta dell'attore l'avrebbe investito.
Ne discende che, potendosi riconoscere normale attendibilità anche al e al CP_9
può ritenersi accertato che un'auto abbia investito un pedone la vigilia di Tes_3
Natale del 2017 nel parcheggio di un supermercato (forse EUROSPIN), ma non vi sono elementi univoci o almeno sufficienti per affermare che il pedone investito fosse proprio l'attore, né vi sono elementi coerenti che consentano di ritenere, anche solo in via presuntiva, che l'autovettura investitrice fosse quella della , né possono giustificare la tesi che, alla guida di _2 quell'auto, fosse proprio il convenuto CP
In proposito, mette conto sottolineare che l'assunzione di responsabilità da parte di costui, costituitosi in giudizio ma non comparso a rendere l'interrogatorio formale ritualmente deferitogli, risulta opponibile a lui solo, giacché il fatto dichiarato, pur favorevole all'attore, favorevole invece
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 45555 / 2022 - pag. 12 non è per gli altri convenuti e in particolare per l'assicuratore, sicché non costituisce confessione a norma dell'a. 2730 cc.
Si deve comunque negare che quanto indicato nel modello di constatazione amichevole sia opponibile all'assicuratore, posto che in primo luogo non è neppure dato di conoscere chi sia l'autore della firma posta in calce nello spazio riservato alla firma del conducente, e in ogni caso ove si ipotizzasse che tale firma sia di pugno dello stesso non potrebbe comunque CP ritenersi opponibile all'assicuratore, in quanto proveniente da soggetto diverso dal proprietario (Cass. Sez. 3, sentenza n. 8214 del 4/4/2013). Il convenuto sostiene d'aver fatto firmare il modulo alla madre “successivamente” in quanto -inspiegabilmente e contro il dato testuale del modulo- egli sarebbe stato convinto che fosse necessaria la firma della proprietaria (anziché quella del conducente, benché la casella 15 del modulo CAI sia appunto inconfondibilmente destinata alla firma dei “conducenti”). Resta assorbita dal disconoscimento della firma la totale mancanza di dettagli sulle circostanze nelle quali la avrebbe (dopo il fatto, in data imprecisata) _2 firmato il modulo CAI.
Mette conto aggiungere che la confessione giudiziale resa dal conducente non proprietario del veicolo potrebbe al più vincolare lo stesso confitente, cioè il e soltanto lui, dal che CP discende che a tutto concedere la domanda potrebbe essere accolta nei confronti del medesimo conducente, mentre la domanda va sicuramente respinta nei confronti dell'assicuratore, secondo il costante orientamento del giudice di legittimità (Cass. Sez. 3, ordinanza n. 10687 del 20/4/2023; Cass. Sez. 6, ordinanza n. 3875 del 19/2/2014), e va anche respinta nei confronti dell'altra convenuta.
Neppure nei confronti del confitente peraltro, la domanda può dirsi fondata, in ragione CP delle molteplici contraddizioni sin qui evidenziate.
Peculiare è, ancora, il fatto che, secondo quanto dichiarato dal (solo) testimone al CP_9 sinistro aveva assistito anche un connazionale dell'attore o addirittura, secondo quanto dichiarato dal nella sua comparsa di risposta, diversi altri connazionali del medesimo attore. CP
Il convenuto afferma infatti che << all'interno del parcheggio del supermercato erano presenti molte persone … In particolare erano presenti numerose persone di origine Rumena, alcuni con bottiglie di birra in mano >> sicché il avrebbe << rilasciato le proprie generalità ad CP alcune delle persone presenti, intervenute sul posto in quanto conoscenti della persona investita SI. >>, senonché di nessuno di tali asseriti testimoni oculari connazionali dell'attore è Pt_1 stata chiesta l'audizione in questa causa e neppure sono state indicate le generalità, ciò che concorre ulteriormente a negare credibilità all'ammissione di responsabilità del convenuto.
Conclusivamente, la domanda dev'essere interamente respinta con conseguente assoluzione di tutti
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 45555 / 2022 - pag. 13 i convenuti, poiché l'attore, che ne era onerato, non ha raggiunto sufficiente prova del fatto storico così come da lui narrato, posto che è risultato persino escluso che il convenuto al CP momento dell'asserito sinistro, si trovasse davvero sul posto.
A norma dell'a. 91 cpc, le spese di lite dell'assicuratore e della convenuta seguono la CP soccombenza e si liquidano in dispositivo applicando i parametri del DM 55/2014 aggiornati dal DM 147/2022, in un importo prossimo ai medi dello scaglione “indeterminabile” (così avendo l'attore indicato il valore della domanda), tenendo conto anche dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate. Le spese del convenuto dell'attore devono essere invece Controparte_2 compensate, atteso il contraddittorio contenuto delle difese del medesimo CP
Considerato l'esito del giudizio e a norma dell'a. 331 cpp, va infine ordinata -a titolo di seguito del rapporto disposto coll'ordinanza 13 marzo 2023- la trasmissione di questa sentenza al
[...]
presso il Tribunale di ROMA nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parte_6
MILANO, per quanto di rispettiva competenza in ordine ai configurabili delitti perseguibili d'ufficio.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide: (1) respinge le domande proposte dall'attore ; Parte_1
(2) condanna a rifondere le spese di lite: Parte_1
a) della convenuta soc. liquidate in € 8.500,00 per compensi Controparte_4 professionali, oltre spese generali, IVA e CPA;
b) della convenuta iquidate in € 12.000,00 per compensi Controparte_3 professionali, oltre spese generali, IVA e CPA;
(3) compensa interamente le spese fra e il convenuto Parte_1 [...]
; Controparte_2
(4) letto l'a. 331 cpp, ordina che questa sentenza, quale seguito del rapporto disposto col provvedimento 13 marzo 2023, sia trasmessa al Pubblico Ministero presso il Tribunale di ROMA nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di MILANO, per quanto di rispettiva competenza in ordine ai configurabili delitti perseguibili d'ufficio.
Così deciso il giorno 3 giugno 2025 dal tribunale di Milano. Il giudice Roberto PERTILE
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 45555 / 2022 - pag. 14