Versione
9 febbraio 1987
9 febbraio 1987
Art. 1. 1. Il decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833 , recante misure urgenti per il settore dei trasporti locali, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
al comma 1, le parole: "relativi agli esercizi 1982, 1983, 1984 e 1985" sono sostituite dalle seguenti: "relativi agli esercizi 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986"; e le parole: "in misura pari al 70 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "in misura pari all'80 per cento";
al comma 2, il secondo periodo e' soppresso.
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: "Gli enti locali possono provvedere alla copertura della residua quota del 30 per cento dei disavanzi di esercizio delle aziende o delle gestioni dirette di trasporto relativi agli anni 1982, 1983, 1984 e 1985 e della eventuale perdita di esercizio dell'anno 1986" sono sostituite dalle seguenti: "Gli enti locali possono provvedere alla copertura della residua quota del 20 per cento dei disavanzi di esercizio delle aziende o delle gestioni dirette di trasporto relativi agli anni 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986"; e le parole: "secondo modalita' stabilite dalle disposizioni per la finanza locale per il 1987" sono soppresse;
dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche per il finanziamento, entro i limiti ivi previsti, delle somme occorrenti per la ricapitalizzazione delle aziende di trasporto costituite in forma di societa' per azioni, quando l'ente locale riveste la posizione di unico azionista o di azionista di maggioranza".
All'articolo 3:
al comma 1, dopo le parole: "di pubblico trasporto," sono aggiunte le seguenti: "ancorche' riferite ad esercizi precedenti al 1982,";
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonche' quella di cui al nono comma dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 , hanno valore di interpretazione autentica".
L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
"Art. 5. - 1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede a carico dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 5935 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987".
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 236 del 10 dicembre 1986.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 20 febbraio 1987.
All'articolo 1:
al comma 1, le parole: "relativi agli esercizi 1982, 1983, 1984 e 1985" sono sostituite dalle seguenti: "relativi agli esercizi 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986"; e le parole: "in misura pari al 70 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "in misura pari all'80 per cento";
al comma 2, il secondo periodo e' soppresso.
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: "Gli enti locali possono provvedere alla copertura della residua quota del 30 per cento dei disavanzi di esercizio delle aziende o delle gestioni dirette di trasporto relativi agli anni 1982, 1983, 1984 e 1985 e della eventuale perdita di esercizio dell'anno 1986" sono sostituite dalle seguenti: "Gli enti locali possono provvedere alla copertura della residua quota del 20 per cento dei disavanzi di esercizio delle aziende o delle gestioni dirette di trasporto relativi agli anni 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986"; e le parole: "secondo modalita' stabilite dalle disposizioni per la finanza locale per il 1987" sono soppresse;
dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche per il finanziamento, entro i limiti ivi previsti, delle somme occorrenti per la ricapitalizzazione delle aziende di trasporto costituite in forma di societa' per azioni, quando l'ente locale riveste la posizione di unico azionista o di azionista di maggioranza".
All'articolo 3:
al comma 1, dopo le parole: "di pubblico trasporto," sono aggiunte le seguenti: "ancorche' riferite ad esercizi precedenti al 1982,";
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonche' quella di cui al nono comma dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 , hanno valore di interpretazione autentica".
L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
"Art. 5. - 1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede a carico dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 5935 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987".
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 236 del 10 dicembre 1986.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 20 febbraio 1987.
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