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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 07/04/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Andrea Carli Presidente
dott. Francesca Marrapodi Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 02/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 1267/2023 promossa da
, c.f. , residente a [...], con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Francesco Alosi, con domicilio in Biella, via Gramsci 21; ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
parte attrice
nei confronti di
, c.f. , residente a [...], con Controparte_1 C.F._2 il patrocinio dell'avv. Graziella Panetta, con domicilio in Biella, via Belletti Bona 9;
parte convenuta
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto:
separazione giudiziale – assegno di mantenimento – regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 10 dicembre 2024
per i seguenti
MOTIVI
FATTO e hanno contratto matrimonio civile in Biella il 6 Parte_1 Controparte_1 settembre 2004, atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del
Comune di Biella, anno 2004, parte 1, numero 49. Dall'unione è nato, a Biella il 27 maggio 2012, il figlio . Persona_1
con ricorso depositato il 11 dicembre 2023 ha chiesto dichiararsi la separazione dal Parte_1 coniuge, formulando inoltre domande in materia di assegno di mantenimento e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. con memoria depositata Controparte_1 il 31 gennaio 2024 si è associata alla domanda di separazione dal coniuge;
ha rappresentato che costui aveva gravi problemi di alcolismo e aveva lungamente maltrattato sia lei che il figlio e che, in seguito a sua denuncia, in data 29 dicembre 2023 era stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per il reato di cui all'art. 572, commi 1 e 2, c.p.c.; chiedeva che fosse rigettata la domanda di mantenimento e che fosse disposto l'affido super esclusivo del minore alla madre.
Scambiate le memorie introduttive, all'udienza del 28 febbraio 2024 le parti raggiungevano il seguente accordo: “
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) il figlio minorenne allo stato viene affidato in via esclusiva alla madre con esercizio da parte delle stessa di tutti i poteri connessi alla responsabilità genitoriale;
3) collocamento del figlio presso la madre, conseguentemente assegnataria della casa coniugale, 4) il marito contribuirà al mantenimento del figlio versando alla moglie entro il giorno 20 di ciascun mese la somma di € 150,00 mensili oltre
Istat; 5) le spese straordinarie per il figlio sono poste a carico del 50% di ciascun genitore come da protocollo in uso presso questo Tribunale, qui da intendersi integralmente richiamato;
6) anche in considerazione dell'assegnazione alla moglie della casa familiare di proprietà del 50% del marito, la moglie contribuirà al mantenimento del marito versandogli entro il giorno 20 di ogni mese la somma di euro 150,00 oltre Istat;
7) le parti concordano che l'assegno unico familiare relativo al figlio sia percepito interamente dalla moglie;
8) il marito si impegna a donare al figlio, previa autorizzazione del GT, il 50% della proprietà della casa familiare e contestualmente la moglie si impegna a rimettere la querela nel procedimento penale RGNR 2446/2023 – RG GIP 1622/2023; 9) in via provvisoria le parti concordano anche che le modalità di visita padre figlio avvengano in modalità protetta alla presenza di un assistente sociale e/o di un educatore del servizio sociale competente individuato dal Comune di Biella”; il giudice disponeva in conformità del predetto accordo e dava incarico ai Servizi Sociali di organizzare gli incontri padre figlio e di relazionare al
Tribunale sulle indagini svolte. Successivamente, il ricorrente depositava l'autorizzazione del GT alla donazione dell'immobile e una relazione medica attestante il proprio ricovero per abuso di sostanze alcoliche. Il 24 ottobre 2024 i Servizi Sociali depositavano la propria relazione.
All'udienza del 4 novembre 2024 la giudice sentiva le parti, ordinava il deposito di documentazione relativa alle condizioni economiche delle parti e chiedeva la produzione degli atti del procedimento penale. All'udienza del 10 dicembre 2024 le parti davano atto che il procedimento penale nei confronti del ricorrente pendeva in fase istruttoria;
chiedevano la conferma dell'accordo relativamente ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7. Davano atto che il punto 8 era stato eseguito. Il ricorrente chiedeva che gli incontri padre figlio continuassero a essere organizzati dai Servizi Sociali e chiedeva che il suo assegno di mantenimento fosse aumentato a € 300,00 mensili rivalutabili. La resistente chiedeva che gli incontri padre figlio continuassero a essere organizzati dai Servizi Sociali e chiedeva che l'assegno di mantenimento posto a suo carico fosse revocato. Il 20 gennaio 2025 i Servizi Sociali depositavano la propria relazione. Scambiate le memorie conclusionali, all'udienza del 7 marzo 2025 la causa veniva rimessa in decisione.
DIRITTO Ai sensi dell'art.151, comma 1, c.c. il giudice concede la separazione giudiziale “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.” Nel presente caso, le parti hanno cessato di convivere molti anni fa e non hanno mai ripreso la coabitazione: sussistono pertanto i presupposti per dichiarare la separazione giudiziale.
Ai sensi degli artt. 337 bis s.s. c.c., tenuto conto della concorde volontà delle parti, delle attuali condizioni personali ed economiche delle stesse e del superiore interesse del minore, il Tribunale ritiene di regolare l'affidamento, il collocamento prevalente ed il mantenimento di Persona_1
in conformità con i punti 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dell'ordinanza del 28 febbraio 2024. Per quanto
[...] infine concerne la frequentazione del minore con il genitore non collocatario, tenuto conto che _1 ha dichiarato di sentirsi più tranquillo a proseguire gli incontri con il padre in spazio neutro e
[...] con modalità protetta e che in un'occasione il sig. si è presentato all'incontro in condizioni Pt_1 alterate e ha tenuto una condotta inadeguata, il Tribunale, vista anche la concorde richiesta delle parti, ritiene di confermare il regime di cui al punto 9 dell'ordinanza del 28 febbraio 2024.
Ai sensi dell'art. 156, commi 1 e 2, c.c., “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.” Nel presente caso, la sig. vive nella casa familiare, di cui è comproprietaria con il figlio, e CP_1 guadagna circa € 1.500,00 mensili;
il sig. ha recentemente donato la sua quota della casa Pt_1 familiare al figlio, vive presso la famiglia d'origine e fino ad agosto 2024 ha guadagnato importi variabili fra € 300,00 ed € 700,00 mensili, lavorando due/tre giorni alla settimana;
nonostante le reiterate richieste, egli non ha prodotto documentazione comprovante i redditi da lavoro percepiti a partire da settembre 2024; per contro, dalla documentazione in atti egli risulta titolare di un BPF del valore di € 50.000,00, oltre che di un libretto postale del valore di € 14.000,00 e di una polizza del valore di € 6.000,00; nell'autunno 2024 egli ha dichiarato ai Servizi Sociali di lavorare cinque giorni alla settimana e di aver recentemente acquistato un immobile ad uso abitativo. Non risulta adeguatamente provato che il sig. non disponga di adeguati redditi propri: devono pertanto Pt_1 ritenersi non più sussistenti i presupposti per la conferma dell'assegno di mantenimento di cui al punto 6 dell'ordinanza del 28 febbraio 2024.
Ai sensi dell'art. 89 c.p.c., il Tribunale osserva che il sig. aveva certamente diritto di Pt_1 presentare domanda di separazione giudiziale, ma che le parole della sig. non possono CP_1 considerarsi in alcun modo offensive: l'istanza di cancellazione e di risarcimento non possono pertanto trovare accoglimento.
Ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto della natura e della complessità della causa, le spese di lite si liquidano in € 4.500,00 oltre accessori. Ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., tenuto conto dell'accordo delle parti sull'affidamento, il collocamento e il mantenimento del figlio, nonché della soccombenza del sig. sull'assegno di mantenimento, il Tribunale ritiene di Pt_1 condannare quest'ultimo a pagare alla sig. ND metà delle spese di lite, con compensazione del resto.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 1267 2023, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in Biella il 6 settembre 2004, atto iscritto CP_1 nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Biella, anno 2004, parte 1, numero 49;
2) Affida il figlio alla madre , con Persona_1 Controparte_1 attribuzione alla stessa della facoltà di compiere autonomamente tutte le scelte inerenti alla responsabilità genitoriale;
3) Dispone che il minore sia collocato presso la madre e incontri il padre alla Parte_1 presenza di un operatore dei Servizi Sociali secondo un calendario da questi predisposto, tenuto conto della volontà e dell'interesse del minore;
4) Dispone che il padre contribuisca al mantenimento del minore versando alla madre € 150,00 mensili rivalutabili per spese ordinarie e corrispondendo il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Biella;
5) Dà atto che l'assegno unico verrà percepito interamente dalla madre;
6) Revoca l'assegno di mantenimento in favore di;
Parte_1
7) Condanna a versare a metà delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite, liquidate in € 2.250,00 oltre spese generali, IVA e CPA, con compensazione della restante metà;
8) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Biella, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 02/04/2025.
la giudice rel. il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Andrea Carli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Andrea Carli Presidente
dott. Francesca Marrapodi Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 02/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 1267/2023 promossa da
, c.f. , residente a [...], con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Francesco Alosi, con domicilio in Biella, via Gramsci 21; ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
parte attrice
nei confronti di
, c.f. , residente a [...], con Controparte_1 C.F._2 il patrocinio dell'avv. Graziella Panetta, con domicilio in Biella, via Belletti Bona 9;
parte convenuta
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto:
separazione giudiziale – assegno di mantenimento – regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 10 dicembre 2024
per i seguenti
MOTIVI
FATTO e hanno contratto matrimonio civile in Biella il 6 Parte_1 Controparte_1 settembre 2004, atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del
Comune di Biella, anno 2004, parte 1, numero 49. Dall'unione è nato, a Biella il 27 maggio 2012, il figlio . Persona_1
con ricorso depositato il 11 dicembre 2023 ha chiesto dichiararsi la separazione dal Parte_1 coniuge, formulando inoltre domande in materia di assegno di mantenimento e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. con memoria depositata Controparte_1 il 31 gennaio 2024 si è associata alla domanda di separazione dal coniuge;
ha rappresentato che costui aveva gravi problemi di alcolismo e aveva lungamente maltrattato sia lei che il figlio e che, in seguito a sua denuncia, in data 29 dicembre 2023 era stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per il reato di cui all'art. 572, commi 1 e 2, c.p.c.; chiedeva che fosse rigettata la domanda di mantenimento e che fosse disposto l'affido super esclusivo del minore alla madre.
Scambiate le memorie introduttive, all'udienza del 28 febbraio 2024 le parti raggiungevano il seguente accordo: “
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) il figlio minorenne allo stato viene affidato in via esclusiva alla madre con esercizio da parte delle stessa di tutti i poteri connessi alla responsabilità genitoriale;
3) collocamento del figlio presso la madre, conseguentemente assegnataria della casa coniugale, 4) il marito contribuirà al mantenimento del figlio versando alla moglie entro il giorno 20 di ciascun mese la somma di € 150,00 mensili oltre
Istat; 5) le spese straordinarie per il figlio sono poste a carico del 50% di ciascun genitore come da protocollo in uso presso questo Tribunale, qui da intendersi integralmente richiamato;
6) anche in considerazione dell'assegnazione alla moglie della casa familiare di proprietà del 50% del marito, la moglie contribuirà al mantenimento del marito versandogli entro il giorno 20 di ogni mese la somma di euro 150,00 oltre Istat;
7) le parti concordano che l'assegno unico familiare relativo al figlio sia percepito interamente dalla moglie;
8) il marito si impegna a donare al figlio, previa autorizzazione del GT, il 50% della proprietà della casa familiare e contestualmente la moglie si impegna a rimettere la querela nel procedimento penale RGNR 2446/2023 – RG GIP 1622/2023; 9) in via provvisoria le parti concordano anche che le modalità di visita padre figlio avvengano in modalità protetta alla presenza di un assistente sociale e/o di un educatore del servizio sociale competente individuato dal Comune di Biella”; il giudice disponeva in conformità del predetto accordo e dava incarico ai Servizi Sociali di organizzare gli incontri padre figlio e di relazionare al
Tribunale sulle indagini svolte. Successivamente, il ricorrente depositava l'autorizzazione del GT alla donazione dell'immobile e una relazione medica attestante il proprio ricovero per abuso di sostanze alcoliche. Il 24 ottobre 2024 i Servizi Sociali depositavano la propria relazione.
All'udienza del 4 novembre 2024 la giudice sentiva le parti, ordinava il deposito di documentazione relativa alle condizioni economiche delle parti e chiedeva la produzione degli atti del procedimento penale. All'udienza del 10 dicembre 2024 le parti davano atto che il procedimento penale nei confronti del ricorrente pendeva in fase istruttoria;
chiedevano la conferma dell'accordo relativamente ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7. Davano atto che il punto 8 era stato eseguito. Il ricorrente chiedeva che gli incontri padre figlio continuassero a essere organizzati dai Servizi Sociali e chiedeva che il suo assegno di mantenimento fosse aumentato a € 300,00 mensili rivalutabili. La resistente chiedeva che gli incontri padre figlio continuassero a essere organizzati dai Servizi Sociali e chiedeva che l'assegno di mantenimento posto a suo carico fosse revocato. Il 20 gennaio 2025 i Servizi Sociali depositavano la propria relazione. Scambiate le memorie conclusionali, all'udienza del 7 marzo 2025 la causa veniva rimessa in decisione.
DIRITTO Ai sensi dell'art.151, comma 1, c.c. il giudice concede la separazione giudiziale “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.” Nel presente caso, le parti hanno cessato di convivere molti anni fa e non hanno mai ripreso la coabitazione: sussistono pertanto i presupposti per dichiarare la separazione giudiziale.
Ai sensi degli artt. 337 bis s.s. c.c., tenuto conto della concorde volontà delle parti, delle attuali condizioni personali ed economiche delle stesse e del superiore interesse del minore, il Tribunale ritiene di regolare l'affidamento, il collocamento prevalente ed il mantenimento di Persona_1
in conformità con i punti 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dell'ordinanza del 28 febbraio 2024. Per quanto
[...] infine concerne la frequentazione del minore con il genitore non collocatario, tenuto conto che _1 ha dichiarato di sentirsi più tranquillo a proseguire gli incontri con il padre in spazio neutro e
[...] con modalità protetta e che in un'occasione il sig. si è presentato all'incontro in condizioni Pt_1 alterate e ha tenuto una condotta inadeguata, il Tribunale, vista anche la concorde richiesta delle parti, ritiene di confermare il regime di cui al punto 9 dell'ordinanza del 28 febbraio 2024.
Ai sensi dell'art. 156, commi 1 e 2, c.c., “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.” Nel presente caso, la sig. vive nella casa familiare, di cui è comproprietaria con il figlio, e CP_1 guadagna circa € 1.500,00 mensili;
il sig. ha recentemente donato la sua quota della casa Pt_1 familiare al figlio, vive presso la famiglia d'origine e fino ad agosto 2024 ha guadagnato importi variabili fra € 300,00 ed € 700,00 mensili, lavorando due/tre giorni alla settimana;
nonostante le reiterate richieste, egli non ha prodotto documentazione comprovante i redditi da lavoro percepiti a partire da settembre 2024; per contro, dalla documentazione in atti egli risulta titolare di un BPF del valore di € 50.000,00, oltre che di un libretto postale del valore di € 14.000,00 e di una polizza del valore di € 6.000,00; nell'autunno 2024 egli ha dichiarato ai Servizi Sociali di lavorare cinque giorni alla settimana e di aver recentemente acquistato un immobile ad uso abitativo. Non risulta adeguatamente provato che il sig. non disponga di adeguati redditi propri: devono pertanto Pt_1 ritenersi non più sussistenti i presupposti per la conferma dell'assegno di mantenimento di cui al punto 6 dell'ordinanza del 28 febbraio 2024.
Ai sensi dell'art. 89 c.p.c., il Tribunale osserva che il sig. aveva certamente diritto di Pt_1 presentare domanda di separazione giudiziale, ma che le parole della sig. non possono CP_1 considerarsi in alcun modo offensive: l'istanza di cancellazione e di risarcimento non possono pertanto trovare accoglimento.
Ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto della natura e della complessità della causa, le spese di lite si liquidano in € 4.500,00 oltre accessori. Ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., tenuto conto dell'accordo delle parti sull'affidamento, il collocamento e il mantenimento del figlio, nonché della soccombenza del sig. sull'assegno di mantenimento, il Tribunale ritiene di Pt_1 condannare quest'ultimo a pagare alla sig. ND metà delle spese di lite, con compensazione del resto.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 1267 2023, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in Biella il 6 settembre 2004, atto iscritto CP_1 nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Biella, anno 2004, parte 1, numero 49;
2) Affida il figlio alla madre , con Persona_1 Controparte_1 attribuzione alla stessa della facoltà di compiere autonomamente tutte le scelte inerenti alla responsabilità genitoriale;
3) Dispone che il minore sia collocato presso la madre e incontri il padre alla Parte_1 presenza di un operatore dei Servizi Sociali secondo un calendario da questi predisposto, tenuto conto della volontà e dell'interesse del minore;
4) Dispone che il padre contribuisca al mantenimento del minore versando alla madre € 150,00 mensili rivalutabili per spese ordinarie e corrispondendo il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Biella;
5) Dà atto che l'assegno unico verrà percepito interamente dalla madre;
6) Revoca l'assegno di mantenimento in favore di;
Parte_1
7) Condanna a versare a metà delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite, liquidate in € 2.250,00 oltre spese generali, IVA e CPA, con compensazione della restante metà;
8) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Biella, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 02/04/2025.
la giudice rel. il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Andrea Carli